Sentenza breve 25 giugno 2025
Decreto collegiale 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 25/06/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00928/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 928 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Caterina Marangia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Siracusa Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Rossella Guccione, Daniele Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Siracusa in data -OMISSIS- e notificato alla odierna ricorrente in data -OMISSIS-, a mezzo cui è stata rigettata l’istanza di ammonimento per stalking condominiale, presentata dalla -OMISSIS- nei confronti dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Siracusa Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente abita all’ultimo piano dello stabile che costituisce il complesso condominiale di -OMISSIS-.
In tale piano vi abitano anche i coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Assume la ricorrente che, da qualche tempo, è costretta a vivere in un continuo stato di ansia e frustrazione, in considerazione di asseriti reiterati comportamenti dei predetti condomini, documentati da riprese filmate da una videocamera appositamente installata.
Per tale motivo ha presentato istanza di ammonimento presso la questura di Siracusa cui ha consegnato la documentazione a corredo.
Con provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di Siracusa in data -OMISSIS- e notificato alla odierna ricorrente in data -OMISSIS-, tale istanza è stata rigettata, con la seguente motivazione: “le condotte tenute da -OMISSIS- e -OMISSIS-, non rientrano tra quelle sanzionabili dall’art. 612 bis del codice penale, trattandosi di tensioni relative a rapporti di vicinato”.
Con ricorso notificato il 23.4.2025 e depositato il 6.5.2025, la ricorrente ha impugnato siffatto provvedimento, affidandosi alle seguenti censure:
1) Violazione dell’art 3 L. 241/90- Difetto di motivazione - travisamento dei presupposti.
2) Violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 in relazione all’art 7 e ss. L. 241/90.
Assume la ricorrente che la disposizione normativa impone all'Amministrazione, prima di adottare un provvedimento di segno negativo, di comunicare all'Istante i motivi ostativi l'accoglimento della domanda e ciò al fine di permettere al destinatario del paventato rigetto di poter produrre documentazione a sostegno e comunque di partecipare alla fase istruttoria rendendo integro il contraddittorio.
3) Violazione dell’art. 8 c. 2 L. 11/2009 - difetto di istruttoria- anche in violazione dell’art 1 T.U.L.P.S.
L’art. 8 della L. 2009 n. 11, al comma 2 prevede che il questore, nello svolgere l’istruttoria debba sentire le persone informate dei fatti, ciò che non è avvenuto.
Costituitisi in resistenza sia i controinteressati che l’Amministrazione hanno concluso per l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza camerale del 21.5.2025, previo avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Sussistendone i presupposti e avendo dato avviso alle parti, il ricorso può essere deciso con sentenza in forma semplificata.
Il Collegio esamina la prima censura e la ritiene fondata.
E’ sufficiente osservare che nel caso di specie l’Amministrazione ha negato il chiesto ammonimento, di guisa che non è neanche ipotizzabile che il preavviso di rigetto possa essere obliterato per motivi di urgenza.
La rappresentata carenza ha determinato il sostanziale diniego di una possibile interlocuzione con la parte ricorrente, anche al fine di meglio identificare la fattispecie da esaminare.
Ciò posto, in riferimento alla terza censura, la Sezione ha già avuto modo di evidenziare (cfr. TAR AT. I, 26.7.2023, n. 2342) che “l’ammonimento è una misura di prevenzione, equiparabile all'avviso orale di cui all'art. 3 D.lgs. 159/2011, che ha lo scopo di invitare colui che lo riceve ad evitare comportamenti la cui reiterazione potrebbe avere un rilievo penale laddove la persona che afferma di essere oggetto di quelle condotte che attualmente sono ricomprese nella espressione stalking, presentasse una querela.
“Il legislatore, a fronte dell'aumento di condotte di questo genere che la cronaca sociale ha dimostrato, ha ritenuto di cercare di arginare il fenomeno non solo istituendo una nuova fattispecie penale, ma creando uno strumento di tipo amministrativo per cercare di far cessare sul nasce queste condotte prima che sfocino da parte della vittima in richieste di tutela processuale.
“. . . Inoltre la giurisprudenza ha individuato alcuni limiti nel sindacato della discrezionalità del Questore poiché i provvedimenti di ammonimento sono adottati nell'ambito di un potere valutativo ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile l'esistenza di condotte o persecutorie; potere rispetto al quale il sindacato del G.A. non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione ( TRGA 129/2018 ).
“Ciò non toglie che come afferma la sentenza 317/2018 del TAR Veneto in osservanza del principio di imparzialità dell'azione amministrativa il soggetto da ammonire deve poter apprestare tutte le sue difese, mediante una partecipazione proficua ed equamente bilanciata”.
Nel caso di specie, dagli atti depositati non è emersa l’audizione del teste espressamente richiesto nell’istanza di ammonimento.
Il comma 2 dell’art. 8 richiamato richiede, soltanto “se necessario” le “informazioni degli organi investigativi”, ma pone l’obbligo di sentire, ove più come nel caso di specie espressamente indicato dall’interessato, “le persone informate dei fatti”, adempimento, questo, si ribadisce, non dimostrato in atti.
L’assunzione dei testi, evidentemente da ambo le parti, è stata ritenuta dal legislatore determinante, proprio in considerazione di fattispecie ovviamente diversamente ricostruite dagli interessati, in una fase “precontenziosa” amministrativa, volta, in effetti, a evitare ulteriori sviluppi di comportamenti indesiderati e riprovevoli in una società civile.
In definitiva, l’assunzione dei testi ha il senso di cristallizzare la verità sui fatti e la loro necessaria attualità, proprio per evitare la reiterazione di attuali comportamenti lesivi della libertà individuale dei cittadini, che, è bene sottolineare, non è soltanto quella oggettivamente posta da regole collettive o individuali, ma anche quella relativa a specifiche situazioni.
Tanto appare sufficiente, assorbiti gli ulteriori motivi, per accogliere il ricorso e per annullare il provvedimento impugnato, fatti salvi, ovviamente, quelli ulteriori adeguatamente supportati da idonea istruttoria, nei sensi sopra indicati.
La particolarità della vicenda consente di compensare integralmente le spese di giudizio.
L’esito determina la conferma dell’ammissione al patrocinio della ricorrente a spese dello Stato, che verrà liquidato con decreto a parte, previa apposita istanza del procuratore interessato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui alla parte motiva.
Conferma l’ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.