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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3268/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14164/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 21 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088089355000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5259/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ER si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento; assente la Sapna.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 3268/2024, la Società_1 S.PA. ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 14164/2023, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 srl nei confronti dello stessa Società_1 e della Agenzia Entrate SI, con le spese e competenze di giudizio compensate.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento 712021008808955000 notificata il 22.06.22 ed avente ad oggetto TARSU anno 2012 per il Comune di Napoli, importo pari ad euro
13.552,44.
Il contribuente aveva dedotto in particolare l'inesistenza della notifica proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, omessa notifica dell'atto presupposto, ed intervenuta prescrizione del credito.
Si era costituita la Agenzia SI contestando il motivo relativo alla notifica a mezzo pec, e non provando la notifica dell'atto presupposto, ritenendo non gravasse su di essa tale prova , ma sull'ente creditore.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'atto presupposto, il cui onere andava assolto dalla SI in difetto dell'ente creditore.
Con l'appello in esame la Società_1 sostiene che la cartella è stata emessa sulla base dell'avviso di accertamento prot. 14230/1631 del 06/07/2017 relativo all'omesso o parziale versamento dell'imposta dell'annualità 2012, e pertanto notificato entro i termini di decadenza per l'annualità 2012. Inoltre si sosteneva che tale avviso di accertamento si fonderebbe su un precedente atto, l'avviso di pagamento n.14000100002009976 regolarmente notificato al contribuente in data 01/12/2014. Atti non impugnati e quindi definitivi.
Si è costituita la Agenzia Entrate SI sostenendo l'appello della Società_1 e la possibilità di produzione di nuovi documenti in appello
Si è costituito il contribuente sostenendo la inammissibilità dell'appello per genericità e per la impossibilità di produzione di nuovi documenti in appello alla luce della recente riforma dell'art. 58 d. lgs 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della camera di consiglio, riconvocata il 17 settembre 2025 per un errore materiale contenuto nel dispositivo comunicato, contrastante quato realmente deciso in sede di udienza, la Corte osserva quanto segue.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023. Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia di II grado osserva che l'avviso di accertamento del
2017, relativo all'omesso o parziale versamento dell'imposta dell'annualità 2012 per la Tassa Smaltimento
Rifiuti Soldi Urbani per il Comune di Napoli, fa riferimento a 3 immobili:
1. Immobile sito in Indirizzo_1 con destinazione d'uso di esercizi commerciali per una superficie pari a 60,00 mq;
2. Immobile sito in Indirizzo_2 con destinazione d'uso di esercizio commerciali per una superficie pari a 100,00 mq;
3. Immobile sito in Indirizzo_2 con destinazione d'uso di esercizi commerciali per una superficie pari a 200,00 mq;
Tale avviso di accertamento del 2017 risulta correttamente notificato a mezzo posta a mani del portiere in data 21 dicembre 2017, entro i termini decadenzali quinquennali (31 dicembre 2017).
Va evidenziato come la produzione in atti di un ulteriore avviso notificato nel 2014 si riferisce ad attività svolta nei confronti di altra società, si mostra quale produzione inconferente ai fine della presente decisione, ove la regolare notifica dell'avviso del 2017, non impugnato, ha fissato la pretesa e reso infondate le doglianze di cui al ricorso.
In considerazione di quanto sopra l'appello, cui ha aderito la Agenzia SI, va accolto, con rigetto dell'originario ricorso.
Le spese e competenze del secondo grado seguono la soccombenza, compensate per il primo grado, stante la avvenuta produzione documentale solo in II grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso..
Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado in favore di Società_1 SpA e l'ADER, liquidate in Euro 450,00 per Sapna ed Euro 400,00 per ER oltre accessori. Spese e competenze compensate per il primo grado.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
GAUDINO MARIA DELIA, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3268/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ricorrente_2 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14164/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 21 e pubblicata il 23/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210088089355000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5259/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ER si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento; assente la Sapna.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n 3268/2024, la Società_1 S.PA. ha appellato la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 14164/2023, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 srl nei confronti dello stessa Società_1 e della Agenzia Entrate SI, con le spese e competenze di giudizio compensate.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato la cartella di pagamento 712021008808955000 notificata il 22.06.22 ed avente ad oggetto TARSU anno 2012 per il Comune di Napoli, importo pari ad euro
13.552,44.
Il contribuente aveva dedotto in particolare l'inesistenza della notifica proveniente da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri, omessa notifica dell'atto presupposto, ed intervenuta prescrizione del credito.
Si era costituita la Agenzia SI contestando il motivo relativo alla notifica a mezzo pec, e non provando la notifica dell'atto presupposto, ritenendo non gravasse su di essa tale prova , ma sull'ente creditore.
Con la impugnata decisione la Corte di I grado ha accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'atto presupposto, il cui onere andava assolto dalla SI in difetto dell'ente creditore.
Con l'appello in esame la Società_1 sostiene che la cartella è stata emessa sulla base dell'avviso di accertamento prot. 14230/1631 del 06/07/2017 relativo all'omesso o parziale versamento dell'imposta dell'annualità 2012, e pertanto notificato entro i termini di decadenza per l'annualità 2012. Inoltre si sosteneva che tale avviso di accertamento si fonderebbe su un precedente atto, l'avviso di pagamento n.14000100002009976 regolarmente notificato al contribuente in data 01/12/2014. Atti non impugnati e quindi definitivi.
Si è costituita la Agenzia Entrate SI sostenendo l'appello della Società_1 e la possibilità di produzione di nuovi documenti in appello
Si è costituito il contribuente sostenendo la inammissibilità dell'appello per genericità e per la impossibilità di produzione di nuovi documenti in appello alla luce della recente riforma dell'art. 58 d. lgs 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della camera di consiglio, riconvocata il 17 settembre 2025 per un errore materiale contenuto nel dispositivo comunicato, contrastante quato realmente deciso in sede di udienza, la Corte osserva quanto segue.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023.
Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
In presenza di un giudizio di primo grado instaurato prima del 4 gennaio 2024 va ritenuta certamente ammissibile l'esibizione per la prima volta in appello della prova della notifica degli atti presupposti, trovando applicazione l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 previgente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023. Va infatti evidenziato che l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e 2 e l'aggiunta del comma 3, è stato inciso nella sua formulazione dalla sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025.
La norma suindicata nella vecchia formulazione, come interpretata dal diritto vivente ( Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenze 26 giugno 2024, n. 17638 e 10 aprile 2024, n. 9635; ordinanze 25 ottobre
2024, n. 27741, 24 luglio 2024, n. 20550, 22 aprile 2024, n. 10788 e 27 febbraio 2024, n. 5199), consentiva il deposito di nova in appello con l'unico limite alla producibilità di nuovi documenti diretti a dimostrare la fondatezza delle domande e delle eccezioni precluse dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992.
All'esito della novella, il comma 1 riformato prevede che «[n]on sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile», mentre a norma del comma 3, inserito ex novo nel corpo dell'art. 58, «[n] on è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis».
Tale comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 36 del 2025 limitatamente alle parole «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti,», restando invece in vigore il divieto assoluto di produzione delle notifiche in appello.
Nella specie, tuttavia, può trovare applicazione la norma transitoria dettata dall'art. 4, comma 2, del d.lgs.
n. 220 del 2023, come modificata dalla stessa sentenza n. 36 del 2025 che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prescrive che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera bb), dello stesso d.lgs. n. 220 del 2023 si applicano ai giudizi instaurati in secondo grado a decorrere dal giorno successivo alla sua entrata in vigore, anziché ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023.
In presenza di un giudizio di appello il cui primo grado è stato instaurato prime dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 220 del 2023 trova pertanto applicazione l'art. 58 nella vecchia formulazione.
All'esito della discussione questa Corte di Giustizia di II grado osserva che l'avviso di accertamento del
2017, relativo all'omesso o parziale versamento dell'imposta dell'annualità 2012 per la Tassa Smaltimento
Rifiuti Soldi Urbani per il Comune di Napoli, fa riferimento a 3 immobili:
1. Immobile sito in Indirizzo_1 con destinazione d'uso di esercizi commerciali per una superficie pari a 60,00 mq;
2. Immobile sito in Indirizzo_2 con destinazione d'uso di esercizio commerciali per una superficie pari a 100,00 mq;
3. Immobile sito in Indirizzo_2 con destinazione d'uso di esercizi commerciali per una superficie pari a 200,00 mq;
Tale avviso di accertamento del 2017 risulta correttamente notificato a mezzo posta a mani del portiere in data 21 dicembre 2017, entro i termini decadenzali quinquennali (31 dicembre 2017).
Va evidenziato come la produzione in atti di un ulteriore avviso notificato nel 2014 si riferisce ad attività svolta nei confronti di altra società, si mostra quale produzione inconferente ai fine della presente decisione, ove la regolare notifica dell'avviso del 2017, non impugnato, ha fissato la pretesa e reso infondate le doglianze di cui al ricorso.
In considerazione di quanto sopra l'appello, cui ha aderito la Agenzia SI, va accolto, con rigetto dell'originario ricorso.
Le spese e competenze del secondo grado seguono la soccombenza, compensate per il primo grado, stante la avvenuta produzione documentale solo in II grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto respinge l'originario ricorso..
Condanna il contribuente al pagamento delle spese e competenze del grado in favore di Società_1 SpA e l'ADER, liquidate in Euro 450,00 per Sapna ed Euro 400,00 per ER oltre accessori. Spese e competenze compensate per il primo grado.