Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 96
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza notifica PEC da indirizzo non registrato

    La Corte di primo grado ha ritenuto non provata la notifica dell'atto presupposto, ponendo l'onere probatorio a carico dell'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Omessa notifica atto presupposto

    La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'atto presupposto, il cui onere andava assolto dall'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La Corte di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica dell'atto presupposto, il cui onere andava assolto dall'Agenzia delle Entrate.

  • Accolto
    Validità notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento del 2017, relativo all'omesso versamento dell'imposta per l'annualità 2012, è stato correttamente notificato e che la sua regolare notifica ha reso infondate le doglianze del contribuente.

  • Accolto
    Produzione di nuova documentazione in appello

    La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione della prova della notifica degli atti presupposti in appello, applicando la formulazione previgente dell'art. 58 del d.lgs. n. 546/1992, dato che il giudizio di primo grado era stato instaurato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 96
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 96
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo