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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/07/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rossella Mastropietro Presidente rel./est.
Dott. Augusto Salustri Giudice
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “scioglimento del matrimonio”. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 644/2024R.G. Cont. promossa con ricorso da:
nata a [...] T.se (TO) il 14.8.82, , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Torino n° 217 Nole (TO) rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Bardesono e dall'Avv.
Alessandra Vairus, e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Torino, Via Botero
n°16, giusta procura alle liti in atti;
Ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 298 del 7.2.2024 avverso
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cirié via Brunero n. 8 presso lo studio dell'avvocato Serena Zambon che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
Conclusioni congiunte
“venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai signori
[...]
e il 9 giugno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Pt_2 Parte_1
pagina 1 di 7 Comune di Lanzo Torinese di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, alle seguenti
CONDIZIONI
1. affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la casa materna;
ER 2. disporre che i genitori possano vedere e tenere con sé e liberamente, in modo ER1
compatibile con gli impegni, gli interessi e la volontà dei bambini, ovvero, in caso di disaccordo, secondo le modalità che saranno stabilite, in ordine alle quali tuttavia, posti gli impegni lavorativi del signor ed il tempo trascorso dai figli a scuola, si suggerisce il seguente calendario: Pt_2
a) durante l'anno scolastico
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore 14.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli accompagnerà i bimbi a scuola, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
b) dalla fine della scuola sino al nuovo inizio, osservato comunque il calendario già seguito durante l'anno scolastico,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore 14.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli potrà trascorrere con i bambini l'intera mattinata, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
pagina 2 di 7 e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
c) in occasione delle vacanze natalizie un genitore trascorrerà con i figli i giorni dal 23 al 30 dicembre e l'altro quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando ogni anno i periodi di permanenza;
d) i minori trascorreranno le vacanze pasquali, ad anni alterni, con uno dei due genitori;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali, inclusi i ponti, e del giorno del compleanno di ER e i genitori si alterneranno ogni anno;
ER1
f) durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane con ciascun genitore, nei periodi che i signori e concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
Pt_2 Parte_1
3. assegnare la casa coniugale sita in Nole – via Torino n. 217 alla signora;
Parte_1
4. stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli - sino al raggiungimento della loro indipendenza economica - versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo complessivo di € 300,00= (€ 150,00= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT;
5. disporre che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i minori, necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, siano suddivise tra i coniugi in ragione di una metà ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e ER1
ER
, con recepimento dei criteri indicati nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del
Foro di Ivrea sottoscritto il 24 giugno 2016;
6. disporre che l'assegno unico - e/o eventuale ulteriore e/o diverso beneficio destinato al mantenimento dei figli - venga percepito dai genitori al 50% ciascuno;
7. dare atto che il signor continuerà a versare la rata mensile del finanziamento - seppur Pt_2
intestato alla moglie - acceso per l'acquisto del depuratore dell'acqua e così sino ad estinzione, restando invece i costi di manutenzione dell'apparecchio a carico di chi lo utilizzerà;
8. stabilire che i genitori prestino reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di ogni altro documento valido per l'espatrio - dei figli minori.
Con compensazione integrale delle spese di lite..”
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM nulla si oppone..”
pagina 3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.3.2024, Parte_1 evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il marito affinché
[...] Parte_2
pronunciasse, la separazione tra i coniugi e - verificatisi i relativi presupposti - anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio in Lanzo Torinese - con rito civile, atto n. 1, parte I, anno
2001 ed in regime di separazione dei beni (doc. 1);
ER
- dall'unione nascevano due figli, (il 6.4.2017) e (il 22.1.2020); ER1
- fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale.
Nell'ambito del presente procedimento, introdotto con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., è stata resa sentenza di separazione n. 1223/2024, pubblicata in data pubblicata in data 11.11.2024, e passata in giudicato in data 13.5.2025 (come da certificazione in atti del 15.5.2025).
All'udienza del 10.6.2025 – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione – le parti hanno insistito nella domanda di “divorzio”. Le parti hanno raggiunto l'accordo anche sulle questioni di carattere patrimoniale e hanno rassegnato anche in punto “divorzio” le conclusioni congiunte sopra riportate.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 14.11.2024), il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dagli atti risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 23 ottobre 2024 e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. n. 1223/2024, pubblicata in data 11.11.2024, e passata in giudicato in data 13.5.2025
(come da certificazione in atti del 15.5.2025). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
pagina 4 di 7 La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per regolare le questioni patrimoniali tra loro e per l'affidamento ed il mantenimento dei figli;
le conclusioni rassegnate possono essere recepite e ratificate dal
Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 14.11.2025), così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai signori e Parte_2
il 9 giugno 2001, atto trascritto nei Registri dello Stato civile al n. 1 P.I; Parte_1
ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
2) affida i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la casa materna;
ER dispone che i genitori possano vedere e tenere con sé e liberamente, in modo ER1
compatibile con gli impegni, gli interessi e la volontà dei bambini, ovvero, in caso di disaccordo, secondo le modalità che saranno stabilite, in ordine alle quali tuttavia, posti gli impegni lavorativi del signor ed il tempo trascorso dai figli a scuola, si suggerisce il seguente calendario: Pt_2
a) durante l'anno scolastico
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore
14.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
pagina 5 di 7 - nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore
6.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli accompagnerà i bimbi a scuola, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
b) dalla fine della scuola sino al nuovo inizio, osservato comunque il calendario già seguito durante l'anno scolastico,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore
14.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore
6.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli potrà trascorrere con i bambini l'intera mattinata, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
c) in occasione delle vacanze natalizie un genitore trascorrerà con i figli i giorni dal 23 al 30 dicembre e l'altro quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando ogni anno i periodi di permanenza;
d) i minori trascorreranno le vacanze pasquali, ad anni alterni, con uno dei due genitori;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali, inclusi i ponti, e del giorno del compleanno di
ER e i genitori si alterneranno ogni anno;
ER1
f) durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane con ciascun genitore, nei periodi che i signori e concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
Pt_2 Parte_1
3. assegna la casa coniugale sita in Nole – via Torino n. 217 alla signora;
Parte_1
4. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli - sino al raggiungimento della loro indipendenza economica - versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo pagina 6 di 7 complessivo di € 300,00= (€ 150,00= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT;
5. dispone che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i minori, necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, siano suddivise tra i coniugi in ragione di una metà ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e ER1
ER
, con recepimento dei criteri indicati nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Foro di Ivrea sottoscritto il 24 giugno 2016;
6. dispone che l'assegno unico - e/o eventuale ulteriore e/o diverso beneficio destinato al mantenimento dei figli - venga percepito dai genitori al 50% ciascuno;
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il signor continuerà a versare la Pt_2
rata mensile del finanziamento - seppur intestato alla moglie - acceso per l'acquisto del depuratore dell'acqua e così sino ad estinzione, restando invece i costi di manutenzione dell'apparecchio a carico di chi lo utilizzerà;
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori prestino reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di ogni altro documento valido per l'espatrio - dei figli minori.
9. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 14 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rossella Mastropietro Presidente rel./est.
Dott. Augusto Salustri Giudice
Dott. Alberto Angelo Balzani Giudice
Oggetto: “scioglimento del matrimonio”. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 644/2024R.G. Cont. promossa con ricorso da:
nata a [...] T.se (TO) il 14.8.82, , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Torino n° 217 Nole (TO) rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Bardesono e dall'Avv.
Alessandra Vairus, e con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Torino, Via Botero
n°16, giusta procura alle liti in atti;
Ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del COA di Ivrea n. 298 del 7.2.2024 avverso
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Cirié via Brunero n. 8 presso lo studio dell'avvocato Serena Zambon che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti;
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica di
Ivrea-
Conclusioni congiunte
“venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai signori
[...]
e il 9 giugno 2001, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Pt_2 Parte_1
pagina 1 di 7 Comune di Lanzo Torinese di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, nonché di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, alle seguenti
CONDIZIONI
1. affidare i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la casa materna;
ER 2. disporre che i genitori possano vedere e tenere con sé e liberamente, in modo ER1
compatibile con gli impegni, gli interessi e la volontà dei bambini, ovvero, in caso di disaccordo, secondo le modalità che saranno stabilite, in ordine alle quali tuttavia, posti gli impegni lavorativi del signor ed il tempo trascorso dai figli a scuola, si suggerisce il seguente calendario: Pt_2
a) durante l'anno scolastico
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore 14.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli accompagnerà i bimbi a scuola, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
b) dalla fine della scuola sino al nuovo inizio, osservato comunque il calendario già seguito durante l'anno scolastico,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore 14.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore 6.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli potrà trascorrere con i bambini l'intera mattinata, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
pagina 2 di 7 e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
c) in occasione delle vacanze natalizie un genitore trascorrerà con i figli i giorni dal 23 al 30 dicembre e l'altro quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando ogni anno i periodi di permanenza;
d) i minori trascorreranno le vacanze pasquali, ad anni alterni, con uno dei due genitori;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali, inclusi i ponti, e del giorno del compleanno di ER e i genitori si alterneranno ogni anno;
ER1
f) durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane con ciascun genitore, nei periodi che i signori e concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
Pt_2 Parte_1
3. assegnare la casa coniugale sita in Nole – via Torino n. 217 alla signora;
Parte_1
4. stabilire che il padre contribuisca al mantenimento dei figli - sino al raggiungimento della loro indipendenza economica - versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo complessivo di € 300,00= (€ 150,00= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT;
5. disporre che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i minori, necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, siano suddivise tra i coniugi in ragione di una metà ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e ER1
ER
, con recepimento dei criteri indicati nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del
Foro di Ivrea sottoscritto il 24 giugno 2016;
6. disporre che l'assegno unico - e/o eventuale ulteriore e/o diverso beneficio destinato al mantenimento dei figli - venga percepito dai genitori al 50% ciascuno;
7. dare atto che il signor continuerà a versare la rata mensile del finanziamento - seppur Pt_2
intestato alla moglie - acceso per l'acquisto del depuratore dell'acqua e così sino ad estinzione, restando invece i costi di manutenzione dell'apparecchio a carico di chi lo utilizzerà;
8. stabilire che i genitori prestino reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di ogni altro documento valido per l'espatrio - dei figli minori.
Con compensazione integrale delle spese di lite..”
Il P.M. ha concluso: “ V° Il PM nulla si oppone..”
pagina 3 di 7 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 5.3.2024, Parte_1 evocava in giudizio innanzi l'intestato Tribunale il marito affinché
[...] Parte_2
pronunciasse, la separazione tra i coniugi e - verificatisi i relativi presupposti - anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, premettendo che:
- le parti hanno contratto matrimonio in Lanzo Torinese - con rito civile, atto n. 1, parte I, anno
2001 ed in regime di separazione dei beni (doc. 1);
ER
- dall'unione nascevano due figli, (il 6.4.2017) e (il 22.1.2020); ER1
- fra i coniugi sono sorti contrasti che rendono impossibile la convivenza matrimoniale.
Nell'ambito del presente procedimento, introdotto con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c., è stata resa sentenza di separazione n. 1223/2024, pubblicata in data pubblicata in data 11.11.2024, e passata in giudicato in data 13.5.2025 (come da certificazione in atti del 15.5.2025).
All'udienza del 10.6.2025 – esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione – le parti hanno insistito nella domanda di “divorzio”. Le parti hanno raggiunto l'accordo anche sulle questioni di carattere patrimoniale e hanno rassegnato anche in punto “divorzio” le conclusioni congiunte sopra riportate.
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 14.11.2024), il P.M. nulla ha opposto all'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dagli atti risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473 bis. 49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 23 ottobre 2024 e le condizioni della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. n. 1223/2024, pubblicata in data 11.11.2024, e passata in giudicato in data 13.5.2025
(come da certificazione in atti del 15.5.2025). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti come riscontrata dalla documentazione allegata.
pagina 4 di 7 La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno trovato l'accordo per regolare le questioni patrimoniali tra loro e per l'affidamento ed il mantenimento dei figli;
le conclusioni rassegnate possono essere recepite e ratificate dal
Collegio in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole.
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate, vanno integralmente compensate tra le parti.
Con separato contestuale provvedimento, occorre infine procedere – ai sensi dell'art. 83 comma 3 bis del D.P.R. 115/02 – all'emissione di decreto di pagamento relativamente al compenso da liquidare al difensore della ricorrente (ammessa al patrocinio a spese dello Stato), che ne ha fatto richiesta.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 14.11.2025), così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile dai signori e Parte_2
il 9 giugno 2001, atto trascritto nei Registri dello Stato civile al n. 1 P.I; Parte_1
ordinando all'ufficiale di Stato Civile del detto Comune, di provvedere all'annotazione della sentenza emananda e di eseguire le ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396;
2) affida i figli minori ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la casa materna;
ER dispone che i genitori possano vedere e tenere con sé e liberamente, in modo ER1
compatibile con gli impegni, gli interessi e la volontà dei bambini, ovvero, in caso di disaccordo, secondo le modalità che saranno stabilite, in ordine alle quali tuttavia, posti gli impegni lavorativi del signor ed il tempo trascorso dai figli a scuola, si suggerisce il seguente calendario: Pt_2
a) durante l'anno scolastico
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore
14.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
pagina 5 di 7 - nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore
6.00, egli terrà i bimbi dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli accompagnerà i bimbi a scuola, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
b) dalla fine della scuola sino al nuovo inizio, osservato comunque il calendario già seguito durante l'anno scolastico,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del mattino, ossia dalle ore 6.00 alle ore
14.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo della notte, ossia dalle ore 22.00 alle ore
6.00, potrà essere anticipato il tempo di permanenza dei figli presso di lui, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì; in ogni caso li terrà sino alla sera dopo cena,
- nella settimana in cui il padre svolgerà il turno lavorativo del pomeriggio, ossia dalle ore 14.00 alle ore 22.00, egli potrà trascorrere con i bambini l'intera mattinata, nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì;
e così via, in ogni caso sempre con possibilità di pernottamento dei minori presso la casa paterna e sempre tenendoli il convenuto, a week-end alternati, dal sabato mattina sino alla domenica sera dopo cena;
c) in occasione delle vacanze natalizie un genitore trascorrerà con i figli i giorni dal 23 al 30 dicembre e l'altro quelli dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternando ogni anno i periodi di permanenza;
d) i minori trascorreranno le vacanze pasquali, ad anni alterni, con uno dei due genitori;
e) in occasione delle altre festività infrasettimanali, inclusi i ponti, e del giorno del compleanno di
ER e i genitori si alterneranno ogni anno;
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f) durante le vacanze estive i figli trascorreranno tre settimane con ciascun genitore, nei periodi che i signori e concorderanno entro il 31 maggio di ogni anno;
Pt_2 Parte_1
3. assegna la casa coniugale sita in Nole – via Torino n. 217 alla signora;
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4. dispone che il padre contribuisca al mantenimento dei figli - sino al raggiungimento della loro indipendenza economica - versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo pagina 6 di 7 complessivo di € 300,00= (€ 150,00= per ciascun figlio), rivalutabile annualmente sulla scorta degli indici ISTAT;
5. dispone che le spese mediche e farmaceutiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché quelle scolastiche, sportive e ricreative sostenute per i minori, necessitate ovvero previamente concordate tra i genitori e successivamente documentate, siano suddivise tra i coniugi in ragione di una metà ciascuno, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di e ER1
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, con recepimento dei criteri indicati nel protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati del Foro di Ivrea sottoscritto il 24 giugno 2016;
6. dispone che l'assegno unico - e/o eventuale ulteriore e/o diverso beneficio destinato al mantenimento dei figli - venga percepito dai genitori al 50% ciascuno;
7. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il signor continuerà a versare la Pt_2
rata mensile del finanziamento - seppur intestato alla moglie - acceso per l'acquisto del depuratore dell'acqua e così sino ad estinzione, restando invece i costi di manutenzione dell'apparecchio a carico di chi lo utilizzerà;
8. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori prestino reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto - o di ogni altro documento valido per l'espatrio - dei figli minori.
9. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 14 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel/est.
Rossella MASTROPIETRO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori. (art.
52 codice privacy)
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