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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 298/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 298/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
PASCONE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI P.IVA_2
MILANO
CONCLUSIONI
Per “Voglia codesto On.le Tribunale civile di Lecco (Co), contrariis Parte_1 rejectis, a dichiarare la nullità per violazione di legge e difetto di applicazione della normativa vigente degli atti di sospensione e rigetto delle compensazioni fiscali richieste tramite F24 a favore della istante in data 2.12.2024.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari”
Per l : “Voglia Controparte_1 il Tribunale adito: in via pregiudiziale, declinare la propria giurisdizione in favore del giudice tributario;
in subordine, nel merito, rigettare le domande avversarie.
Vinte le spese di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1 giudizio l al fine di Controparte_1 ottenere la declaratoria di nullità per violazione di legge e difetto di applicazione della normativa vigente degli atti di sospensione e rigetto delle compensazioni fiscali richieste tramite F24 dalla contribuente n proprio favore. Parte_1
In particolare, ha chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di Parte_1 sospensione del pagamento in compensazione ex art. 37 comma 49 ter D.L. n. 223/2006 (conv. nella Legge n. 248/2006) e del successivo atto di rigetto ai sensi dell'art. 37 comma 49 quinquies del medesimo D.L. n. 223/2006 per i motivi di seguito elencati: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 49 ter e quinquies del DL n. 226/2006, e 2) illegittima sospensione della compensazione, difetto di istruttoria e violazione delle norme in materia di obbligo motivazionale ed allegazione atti dello Statuto del contribuente.
Si è costituita in giudizio nei termini di rito l Controparte_1
, instando per il rigetto dell'avversa domanda e, in particolare,
[...] eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria, in specie della Corte di Giustizia Tributaria.
Svolte le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., non sono state depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza del 21 ottobre 2025 nessuno è comparso per l'attore, essendo comparsa unicamente la parte convenuta, e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Al termine della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che per la parte attrice le conclusioni devono intendersi precisate come da atto introduttivo dell'odierno giudizio.
Infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c. Invero, l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza. L'assenza non implica, dunque, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cit. (cfr. Cass., n. 5018/2014).
L'eccezione sollevata dall Controparte_1
di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario è fondata.
[...]
In primis, pacifico è che la presente controversia riguarda crediti di natura tributaria, laddove i provvedimenti di diniego e rigetto della compensazione fiscale richiesta dal contribuente, nonché l'istanza stessa del contribuente, hanno ad oggetto l'aliquota di imposta sui redditi delle società (IRES) (cfr. doc. 4 convenuta).
pagina 2 di 3 Il quadro normativo di riferimento è costituito i) dall'art. 2 del D.lgs. n. 546/1992 e ss.mm., che attribuisce in generale al giudice tributario, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria (“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”), precisando, nel secondo periodo del comma 1, che sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, e ii) dall'art. 19 del medesimo D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm., che contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle corti di giustizia tributarie, e che, per unanime orientamento giurisprudenziale, è suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tra gli atti suscettibili di ricorso il menzionato art. 19, comma 1 lett. i) D.Lgs. n. 546/1992 indica
“ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado” (cd. clausola residuale), tra i quali rientrano pacificamente i provvedimenti di sospensione o diniego di compensazione di cui all'art. 37 commi 49 ter e quinquies del D.L. n. 226/2006 conv. in L. n. 248/2006.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 37 c.p.c., trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta è pertanto assorbente.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, avuto riguardo alla non particolare complessità del giudizio e allo svolgimento di una sola udienza, con applicazione dei valori minimi dei compensi di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi espletate, e quindi delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2) Condanna rifondere in favore dell Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 3 novembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 298/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1
PASCONE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI P.IVA_2
MILANO
CONCLUSIONI
Per “Voglia codesto On.le Tribunale civile di Lecco (Co), contrariis Parte_1 rejectis, a dichiarare la nullità per violazione di legge e difetto di applicazione della normativa vigente degli atti di sospensione e rigetto delle compensazioni fiscali richieste tramite F24 a favore della istante in data 2.12.2024.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari”
Per l : “Voglia Controparte_1 il Tribunale adito: in via pregiudiziale, declinare la propria giurisdizione in favore del giudice tributario;
in subordine, nel merito, rigettare le domande avversarie.
Vinte le spese di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha convenuto in Parte_1 giudizio l al fine di Controparte_1 ottenere la declaratoria di nullità per violazione di legge e difetto di applicazione della normativa vigente degli atti di sospensione e rigetto delle compensazioni fiscali richieste tramite F24 dalla contribuente n proprio favore. Parte_1
In particolare, ha chiesto la declaratoria di nullità dell'atto di Parte_1 sospensione del pagamento in compensazione ex art. 37 comma 49 ter D.L. n. 223/2006 (conv. nella Legge n. 248/2006) e del successivo atto di rigetto ai sensi dell'art. 37 comma 49 quinquies del medesimo D.L. n. 223/2006 per i motivi di seguito elencati: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 49 ter e quinquies del DL n. 226/2006, e 2) illegittima sospensione della compensazione, difetto di istruttoria e violazione delle norme in materia di obbligo motivazionale ed allegazione atti dello Statuto del contribuente.
Si è costituita in giudizio nei termini di rito l Controparte_1
, instando per il rigetto dell'avversa domanda e, in particolare,
[...] eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria, in specie della Corte di Giustizia Tributaria.
Svolte le verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., non sono state depositate dalle parti le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
Alla prima udienza del 21 ottobre 2025 nessuno è comparso per l'attore, essendo comparsa unicamente la parte convenuta, e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Al termine della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma c.p.c.
Preliminarmente, si osserva che per la parte attrice le conclusioni devono intendersi precisate come da atto introduttivo dell'odierno giudizio.
Infatti, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza della parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, valgono le precisazioni risultanti dagli atti introduttivi e le modifiche eventuali ex art. 183 c.p.c. Invero, l'omessa precisazione delle conclusioni della parte regolarmente costituita in udienza non produce alcun altro effetto se non quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza. L'assenza non implica, dunque, alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell'atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell'udienza o nei termini ex art. 183 cit. (cfr. Cass., n. 5018/2014).
L'eccezione sollevata dall Controparte_1
di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario è fondata.
[...]
In primis, pacifico è che la presente controversia riguarda crediti di natura tributaria, laddove i provvedimenti di diniego e rigetto della compensazione fiscale richiesta dal contribuente, nonché l'istanza stessa del contribuente, hanno ad oggetto l'aliquota di imposta sui redditi delle società (IRES) (cfr. doc. 4 convenuta).
pagina 2 di 3 Il quadro normativo di riferimento è costituito i) dall'art. 2 del D.lgs. n. 546/1992 e ss.mm., che attribuisce in generale al giudice tributario, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria (“tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie”), precisando, nel secondo periodo del comma 1, che sono escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento, e ii) dall'art. 19 del medesimo D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm., che contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle corti di giustizia tributarie, e che, per unanime orientamento giurisprudenziale, è suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Tra gli atti suscettibili di ricorso il menzionato art. 19, comma 1 lett. i) D.Lgs. n. 546/1992 indica
“ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado” (cd. clausola residuale), tra i quali rientrano pacificamente i provvedimenti di sospensione o diniego di compensazione di cui all'art. 37 commi 49 ter e quinquies del D.L. n. 226/2006 conv. in L. n. 248/2006.
Tanto premesso, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 37 c.p.c., trattandosi di controversia devoluta alla giurisdizione del giudice tributario.
L'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta è pertanto assorbente.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, avuto riguardo alla non particolare complessità del giudizio e allo svolgimento di una sola udienza, con applicazione dei valori minimi dei compensi di cui al D.M. 55/2014, così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto delle fasi espletate, e quindi delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
2) Condanna rifondere in favore dell Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Lecco, 3 novembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 3 di 3