Articolo 47 della Legge 30 aprile 1969, n. 153
Articolo 46Articolo 48
Versione
1 maggio 1969
Art. 47.
L' articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 , e' sostituito dal seguente:
"Nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1969 ed il 31 dicembre 1973 agli operai e agli impiegati dipendenti da aziende industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento, determinato dalle situazioni che formano oggetto del decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, abbiano compiuto 57 anni di eta' se uomini o 52 anni se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A) e B) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , e' dovuto, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dal decreto anzidetto o a quello del licenziamento, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione calcolata secondo le norme in vigore anteriormente al 1 maggio 1968, aumentato dell'importo previsto dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 .
L'assegno non puo' essere inferiore al trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori di eta' inferiore a 65 anni.
L'assegno, salvo il diritto di opzione, e' sostitutivo del trattamento previsto dal precedente articolo 8 e non e' cumulabile ne' con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ne' con altri trattamenti di pensione, ne' con la indennita' di disoccupazione ed e' corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono l'eta' del pensionamento.
Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.
L'opzione di cui al precedente terzo comma e' irrevocabile e deve essere esercitata dal lavoratore in occasione della domanda intesa ad ottenere la concessione dell'assegno previsto dal presente articolo ovvero del trattamento stabilito dall'articolo 8.
I titolari dell'assegno hanno diritto alla assistenza di malattia
in base alla legge 4 agosto 1955, n. 692 , e successive modificazioni.
Ai predetti titolari si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 21, 22, terzo comma, e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 , nonche' quelle dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalita' di erogazione delle prestazioni".
Entrata in vigore il 1 maggio 1969
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente