Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3639 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. PISTOCCHIO MARIA RITA Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ALITTO OMBRETTA;
Controparte_1
Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 18.7.2022, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
03420229002276654000, notificata in data 30.6.2022, limitatamente agli asseriti avvisi di addebito n. 03420160002001910000 e
03420160005021271000, relativi a crediti nella titolarità di CP_2 di cui ha dedotto l'omessa notifica ed eccepito la maturata estinzione per prescrizione dei pagamenti pretesi, domandando, di conseguenza, la declaratoria di nullità dell'intimazione opposta.
Costituitasi la parte resistente ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, nel merito domandando il rigetto del proposto ricorso per infondatezza.
La controversia è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
***
In maniera assorbente rispetto a tutte le altre doglianze formulate dalle parti, deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto al «merito» della pretesa contributiva. Parte ricorrente, infatti, ha omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito, avendo promosso l'azione solo nei confronti del soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, sollevando eccezione prescrittiva rispetto alla notifica dei sottesi avvisi di addebito rispetto ai quali solo CP_2 può dedurre.
Al riguardo, la Cassazione a Sezioni Unite ha statuito, con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, che non sussiste litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella per contributi previdenziali arretrati,
l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito legittimato a controdedurre in merito alla pretesa creditoria. Pertanto, non essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio con CP_2, titolare della pretesa creditoria e non essendo possibile procedere all'integrazione, stante la carenza ab origine della corretta instaurazione del contraddittorio che non può essere sanata successivamente, la domanda deve essere rigettata per difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_1
Spese compensate a fronte della controvertibilità della questione all'epoca dell'introduzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Compensa le spese di lite.
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 15/03/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO