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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/08/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 367/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 367/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e Parte_1
P.IVA ), con sede in Torino, Corso Svizzera 185/B, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante Parte_2
* * * * *
Letto il ricorso presentato dalla per l'apertura della Parte_3 liquidazione giudiziale di;
Parte_1 esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 31/7/2025; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione della Società ricorrente, che risulta titolare di un credito portato da un titolo esecutivo che risulta valido ed efficace (decreto ingiuntivo n. 4433/2024 del 31/07/2024 del Tribunale di Torino e dichiarato esecutivo in data 18/10/2024); rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulta complessivamente superiore ad € 30.000,00, considerato che oltre al credito della ricorrente, pari ad € 14.885,14, dall'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate-
1 Riscossione, risultano iscritti a ruolo ed affidati all'Agente della Riscossione carichi per
€ 286.637,54; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che la Società debitrice non è qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, in quanto dalla lettura dei bilanci e dai documenti prodotti in giudizio risulta il superamento delle soglie individuate dalla medesima disposizione normativa;
preso atto che la Società convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 16/7/2025 e ha aderito all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, confermando di trovarsi in uno stato di insolvenza irreversibile;
preso atto che la Società resistente ha confermato ulteriormente tali circostanze all'udienza del 24/7/2025 innanzi al Giudice, ribadendo la propria adesione all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale promossa dalla Parte_3 ritenuto pertanto che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale della Società; considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2; tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede in Torino, Parte_1 P.IVA_1
Corso Svizzera 185/B, in persona del legale rappresentante Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott. ; Persona_1 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 27/11/2025 alle ore 16:45, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 31 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta ) (dott. Enrico Astuni)
Minuta redatta dal MOT Dott.ssa Alessia Carrera
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott. Enrico Astuni Presidente dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento P.U. n. 367/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e Parte_1
P.IVA ), con sede in Torino, Corso Svizzera 185/B, in persona del legale P.IVA_1 rappresentante Parte_2
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Letto il ricorso presentato dalla per l'apertura della Parte_3 liquidazione giudiziale di;
Parte_1 esaminati gli atti, la documentazione prodotta le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 31/7/2025; ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione della Società ricorrente, che risulta titolare di un credito portato da un titolo esecutivo che risulta valido ed efficace (decreto ingiuntivo n. 4433/2024 del 31/07/2024 del Tribunale di Torino e dichiarato esecutivo in data 18/10/2024); rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria risulta complessivamente superiore ad € 30.000,00, considerato che oltre al credito della ricorrente, pari ad € 14.885,14, dall'informativa resa dall'Agenzia delle Entrate-
1 Riscossione, risultano iscritti a ruolo ed affidati all'Agente della Riscossione carichi per
€ 286.637,54; rilevato che l'impresa esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
ritenuto che la Società debitrice non è qualificabile come impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, in quanto dalla lettura dei bilanci e dai documenti prodotti in giudizio risulta il superamento delle soglie individuate dalla medesima disposizione normativa;
preso atto che la Società convenuta si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 16/7/2025 e ha aderito all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, confermando di trovarsi in uno stato di insolvenza irreversibile;
preso atto che la Società resistente ha confermato ulteriormente tali circostanze all'udienza del 24/7/2025 innanzi al Giudice, ribadendo la propria adesione all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale promossa dalla Parte_3 ritenuto pertanto che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione dell'apertura della liquidazione giudiziale della Società; considerato che il Professionista chiamato a svolgere le funzioni di Curatore è iscritto all'Albo dei Gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII, risulta possedere i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, CCII, e non appare rientrare tra i soggetti indicati dall'art. 358, comma 2; tenuto conto, nella scelta del Curatore, dei degli elementi di valutazione previsti dall'art. 358, comma 3, CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(C.F. e P.IVA ), con sede in Torino, Parte_1 P.IVA_1
Corso Svizzera 185/B, in persona del legale rappresentante Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore il dott. ; Persona_1 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
2 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 27/11/2025 alle ore 16:45, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito;
dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII. Torino, 31 luglio 2025
Il Giudice est. Il Presidente
(dott. Stefano Miglietta ) (dott. Enrico Astuni)
Minuta redatta dal MOT Dott.ssa Alessia Carrera
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