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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11327 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 19039/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19039/2021 promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA SORBO giusta procura alle liti depositata telematicamente
OPPONENTE contro
(c.f. ) (già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso
[...] dall'avv. Ritassunta Catalano e dall'avv. DIEGO SABATINO, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza dell'11/9/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società , Controparte_2 la società ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4325/2021 emesso in data 31.05.2021 dal Tribunale di Napoli, con il pagina 1 di 7 quale si ingiungeva alla società opponente e alla socia accomandataria Parte_1
di pagare alla opposta la somma di € 10.521,34, oltre interessi ex art. 1284
[...]
c.c. dalla messa in mora (dicembre 2020) fino al soddisfo e le spese della procedura di ingiunzione, importi dovuti in relazione a fatture rimaste insolute, emesse dalla per la fornitura di zucchero e miscela di caffè, nonché (l'ultima fattura) per la CP_1 vendita di un macinadosatore della “Macaf”.
L'opposizione è stata proposta eccependo l'inesistenza dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., avendo, la società puntualmente pagato tutte Parte_1 le fatture emesse dalla come comprovato dalle quietanze rilasciate su CP_2 documento prodotto in atti (sul quale vi è una sigla, a comprova dell'avvenuto pagamento, accanto agli importi di € 150,00 ciascuno). Inoltre, l'opponente ha dedotto che la era stata ceduta in data Parte_1
27.02.2019 (come da visura camerale in atti), pertanto l'importo di cui alla fattura del 20.04.2021 (per € 256,20) non era dovuto dalla opponente. Ha perciò concluso chiedendo: “In via preliminare revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4325/2021 del
9/06/2021 emesso dal Giudice dott.ssa Barbara Gargia. Nel merito rigettare la domanda formulata dalla in persona l.r.p.t.in quanto infondata in fatto e CP_2 diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso all'avvocato”.
Si è costituita la società eccependo l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione. Ha, infatti, dedotto che il credito risultava provato sia dalle fatture che dai DDT- bolle di accompagnamento, sottoscritte o siglate dalla debitrice, oltre che dall'estratto autentico dei registri IVA;
quanto alla fattura n. 7296 del 20.04.21, di € 256,20, essa era relativa alla vendita di un macinadosatore modello “Macaf”, già concesso in comodato alla società e, pertanto, stante la mancata restituzione Pt_1 dello stesso macchinario, era stata emessa la relativa fattura, a nome della società poi ceduta a terzi. Ha quindi concluso, la società, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, attesa la dedotta malafede dell'opponente, chiedendo la condanna di quest'ultima alle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avendo la comparente subito pregiudizi economici ed un notevole accollo di disagi e spese.
Denegata la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo richiesta pagina 2 di 7 dall'opposta, sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti. Con note scritte del
16/10/23 la società opposta ha dedotto di essersi trasformata in società a responsabilità limitata, come da atto depositato;
all'udienza dell'11/9/25, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene il tribunale che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere rigettata.
Incontestata è la sussistenza di un rapporto contrattuale, tra le parti, per la fornitura di zucchero e miscela di caffè; incontestata è altresì la ricezione, da parte della società, odierna opponente, della merce descritta nelle fatture prodotte in atti, come, peraltro, confermato dalle bolle di accompagnamento della merce (depositate dalla creditrice, sin dalla fase monitoria), sottoscritte “per ricevuta” dalla società opponente (da , legale rappresentante della società). Parte_1
Ciò posto, occorre premettere che, in materia di responsabilità contrattuale, il paciscente che agisce per l'esatto adempimento, ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto, mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta di inadempimento;
in questo caso, sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. La medesima regola di riparto dell'onere probatorio sussiste nel caso di eccezione di inadempimento. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. n. 9351/07; Cass.
pagina 3 di 7 1473/2007; Cass. 20073/2004; Cass. n. 3373/10; Cass. 3587/21).
Detto principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte opposta – ricorrente nella fase monitoria – ha sufficientemente provato il proprio credito, con la produzione delle fatture relative alla merce fornita alla opponente, nonché con le bolle di accompagnamento, sottoscritte dal legale rappresentante della società opponente (non disconosciute), attestanti l'avvenuta ricezione della merce, oltre che con la copia delle scritture contabili, riportanti le fatture in questione.
Parte opponente, come detto, non contesta il contratto, né contesta la fornitura ricevuta, ma eccepisce l'intervenuto pagamento.
Va premesso che l'eccepito intervenuto pagamento non integra una “carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” (come indicato, dall'opponente, nell'atto di opposizione), essendo evidente, sulla base della domanda e della prospettazione del ricorrente (mancato pagamento della prestazione contrattuale), l'interesse ad agire della società ; viene in rilievo, piuttosto, in caso di prova del pagamento, una CP_1 questione di merito (e non meramente processuale), che comporta il rigetto della domanda del creditore.
Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che parte opponente – su cui gravava l'onere probatorio, sulla base dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra enunciata – non abbia sufficientemente provato l'avvenuto pagamento delle fatture contestate. Ed invero, quelle che vengono indicate come ricevute di pagamento, consistenti in sigle (non identificate, né identificabili) poste a margine di importi scritti a penna, su un foglio che non riporta alcun timbro dell'opposta o altra firma di sicura provenienza, non possono integrare – in mancanza di ulteriori prove a supporto, testimoniali o documentali, e a fronte della specifica contestazione dell'opposta – sufficiente prova del pagamento. pagina 4 di 7 Se, dunque, dette sigle sono state ritenute sufficienti a rigettare la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (in prima udienza) - costituendo un documento che integrava un'opposizione “fondata su prova scritta” ex art. 648 c.p.c. – appare evidente che, all'esito del giudizio, in mancanza di ulteriori elementi probatori confermativi, le stesse non consentono, da sole, di affermare con certezza l'intervenuto pagamento delle fatture, attesa la ferma contestazione delle stesse, da parte della società creditrice, e la mancata specifica indicazione del dipendente della società opposta a cui, dette sigle, sarebbero riferibili. E' evidente, infatti, che solo la firma di un dipendente della società fornitrice – o di altra persona specificamente autorizzata da quest'ultima – avrebbe potuto ricevere i pagamenti della merce consegnata;
quindi, in mancanza di prova in tal senso, non potrebbe costituire una valida quietanza, la firma dello spedizioniere o di altra persona addetta al trasporto della merce, come dedotto dall'opponente. Né, infine, le prove testimoniali articolate potevano essere ammesse, in quanto generiche e non idonee a indicare con certezza il nome del firmatario delle supposte quietanze o comunque a riferire dette firme alla società opposta.
Peraltro, va aggiunto che del mancato pagamento delle forniture, cui si riferiscono le fatture prodotte dall'opposta, si trae conferma dalle firme per esteso della sig.
quale rappresentante della società (firme non Parte_1 Parte_1 disconosciute), sulle bolle di accompagnamento, che recano la dicitura “la presente bolla va firmata solo se la fattura sopra indicata non e' pagata”.
Risulta, inoltre, fondata anche la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 7296 del
20.04.21 di € 256,20 relativa alla vendita di un macinadosatore modello “Macaf”, già concesso in comodato alla società sin dal 14/6/16, installato presso Parte_1
l'attività commerciale della società, sita in Napoli alla via G. Porzio IS F10, e non restituito. Anche il debito di cui alla predetta fattura (come gli altri) costituisce un debito della società opponente, sorto prima dell'intervenuta cessione di azienda (che risale, come da visura camerale in atti, alla data del 27/2/19) e per il quale, quindi, ai sensi dell'art. 2560 c.c. e 2313 c.c., risponde la società unitamente al socio accomandatario, ovvero, (cfr. visura camerale), illimitatamente CP_3 responsabile.
pagina 5 di 7 A confermare integralmente il mancato pagamento delle fatture, è, infine, il comportamento extraprocessuale della società opponente e del suo amministratore, che, pur dopo aver ricevuto la messa in mora con la pec del 9/12/20, nulla replicava, contestando il credito solo dopo aver ricevuto notifica del decreto ingiuntivo.
Per tutto quanto sopra detto, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo (correttamente emesso nei confronti della società e della socia accomandataria ). CP_3
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dall'opposto. Ed invero, va premesso che la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo - consistente nell'avere, l'opponente, agito con mala fede (dolo) o colpa grave - e l'elemento oggettivo - rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte, come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento-.
Orbene, ritiene, il Tribunale che, nella specie, non sussistano i predetti presupposti;
non è stata specificamente dedotta, né è stata in alcun modo provata la mala fede dell'opponente (ovvero l'aver agito con la consapevolezza della infondatezza delle motivazioni poste a base dell'opposizione), né tantomeno, il danno – ulteriore, non coperto dal rimborso delle spese processuali - risulta essere stato allegato e provato.
Pertanto, la domanda di condanna della controparte per responsabilità ex art. 96
c.p.c., avanzata dall'opposta, è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo, all'uopo, rammentarsi che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (cfr. Cass. 20317/22).
Esse vanno liquidate secondo i parametri medi per tutte le fasi e il parametro minimo per la fase istruttoria (stante la minima attività istruttoria), come previsti dal pagina 6 di 7 DM 55/14 e aggiornati con il DM 147/22, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
4325/2021 del 31.05.2021 proposta da nei Parte_1 confronti di (già ), disattesa Controparte_1 Controparte_2 ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) Rigetta la domanda di parte opposta, di condanna dell'opponente a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
3) Condanna parte opponente alle spese di lite sostenute dall'opposta società nel giudizio di opposizione, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Napoli, 02/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Barbara Gargia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19039/2021 promossa da:
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CHIARA SORBO giusta procura alle liti depositata telematicamente
OPPONENTE contro
(c.f. ) (già Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso
[...] dall'avv. Ritassunta Catalano e dall'avv. DIEGO SABATINO, in virtù di procura in atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza dell'11/9/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla società , Controparte_2 la società ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 4325/2021 emesso in data 31.05.2021 dal Tribunale di Napoli, con il pagina 1 di 7 quale si ingiungeva alla società opponente e alla socia accomandataria Parte_1
di pagare alla opposta la somma di € 10.521,34, oltre interessi ex art. 1284
[...]
c.c. dalla messa in mora (dicembre 2020) fino al soddisfo e le spese della procedura di ingiunzione, importi dovuti in relazione a fatture rimaste insolute, emesse dalla per la fornitura di zucchero e miscela di caffè, nonché (l'ultima fattura) per la CP_1 vendita di un macinadosatore della “Macaf”.
L'opposizione è stata proposta eccependo l'inesistenza dell'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., avendo, la società puntualmente pagato tutte Parte_1 le fatture emesse dalla come comprovato dalle quietanze rilasciate su CP_2 documento prodotto in atti (sul quale vi è una sigla, a comprova dell'avvenuto pagamento, accanto agli importi di € 150,00 ciascuno). Inoltre, l'opponente ha dedotto che la era stata ceduta in data Parte_1
27.02.2019 (come da visura camerale in atti), pertanto l'importo di cui alla fattura del 20.04.2021 (per € 256,20) non era dovuto dalla opponente. Ha perciò concluso chiedendo: “In via preliminare revocarsi il decreto ingiuntivo n. 4325/2021 del
9/06/2021 emesso dal Giudice dott.ssa Barbara Gargia. Nel merito rigettare la domanda formulata dalla in persona l.r.p.t.in quanto infondata in fatto e CP_2 diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e compenso all'avvocato”.
Si è costituita la società eccependo l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione. Ha, infatti, dedotto che il credito risultava provato sia dalle fatture che dai DDT- bolle di accompagnamento, sottoscritte o siglate dalla debitrice, oltre che dall'estratto autentico dei registri IVA;
quanto alla fattura n. 7296 del 20.04.21, di € 256,20, essa era relativa alla vendita di un macinadosatore modello “Macaf”, già concesso in comodato alla società e, pertanto, stante la mancata restituzione Pt_1 dello stesso macchinario, era stata emessa la relativa fattura, a nome della società poi ceduta a terzi. Ha quindi concluso, la società, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, attesa la dedotta malafede dell'opponente, chiedendo la condanna di quest'ultima alle spese ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., avendo la comparente subito pregiudizi economici ed un notevole accollo di disagi e spese.
Denegata la concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo richiesta pagina 2 di 7 dall'opposta, sono state rigettate le istanze istruttorie delle parti. Con note scritte del
16/10/23 la società opposta ha dedotto di essersi trasformata in società a responsabilità limitata, come da atto depositato;
all'udienza dell'11/9/25, la causa è stata assegnata a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Così brevemente esposti i fatti di causa, ritiene il tribunale che l'opposizione sia infondata e debba, perciò, essere rigettata.
Incontestata è la sussistenza di un rapporto contrattuale, tra le parti, per la fornitura di zucchero e miscela di caffè; incontestata è altresì la ricezione, da parte della società, odierna opponente, della merce descritta nelle fatture prodotte in atti, come, peraltro, confermato dalle bolle di accompagnamento della merce (depositate dalla creditrice, sin dalla fase monitoria), sottoscritte “per ricevuta” dalla società opponente (da , legale rappresentante della società). Parte_1
Ciò posto, occorre premettere che, in materia di responsabilità contrattuale, il paciscente che agisce per l'esatto adempimento, ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto, mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta di inadempimento;
in questo caso, sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. La medesima regola di riparto dell'onere probatorio sussiste nel caso di eccezione di inadempimento. A tal riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione) (ex multis Cass. n. 16324/2021; Cass. n. 9351/07; Cass.
pagina 3 di 7 1473/2007; Cass. 20073/2004; Cass. n. 3373/10; Cass. 3587/21).
Detto principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto
(che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente - che assume posizione sostanziale di convenuto.
Orbene, nella fattispecie in esame, parte opposta – ricorrente nella fase monitoria – ha sufficientemente provato il proprio credito, con la produzione delle fatture relative alla merce fornita alla opponente, nonché con le bolle di accompagnamento, sottoscritte dal legale rappresentante della società opponente (non disconosciute), attestanti l'avvenuta ricezione della merce, oltre che con la copia delle scritture contabili, riportanti le fatture in questione.
Parte opponente, come detto, non contesta il contratto, né contesta la fornitura ricevuta, ma eccepisce l'intervenuto pagamento.
Va premesso che l'eccepito intervenuto pagamento non integra una “carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.” (come indicato, dall'opponente, nell'atto di opposizione), essendo evidente, sulla base della domanda e della prospettazione del ricorrente (mancato pagamento della prestazione contrattuale), l'interesse ad agire della società ; viene in rilievo, piuttosto, in caso di prova del pagamento, una CP_1 questione di merito (e non meramente processuale), che comporta il rigetto della domanda del creditore.
Ciò premesso, ritiene, il Tribunale, che parte opponente – su cui gravava l'onere probatorio, sulla base dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità sopra enunciata – non abbia sufficientemente provato l'avvenuto pagamento delle fatture contestate. Ed invero, quelle che vengono indicate come ricevute di pagamento, consistenti in sigle (non identificate, né identificabili) poste a margine di importi scritti a penna, su un foglio che non riporta alcun timbro dell'opposta o altra firma di sicura provenienza, non possono integrare – in mancanza di ulteriori prove a supporto, testimoniali o documentali, e a fronte della specifica contestazione dell'opposta – sufficiente prova del pagamento. pagina 4 di 7 Se, dunque, dette sigle sono state ritenute sufficienti a rigettare la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo (in prima udienza) - costituendo un documento che integrava un'opposizione “fondata su prova scritta” ex art. 648 c.p.c. – appare evidente che, all'esito del giudizio, in mancanza di ulteriori elementi probatori confermativi, le stesse non consentono, da sole, di affermare con certezza l'intervenuto pagamento delle fatture, attesa la ferma contestazione delle stesse, da parte della società creditrice, e la mancata specifica indicazione del dipendente della società opposta a cui, dette sigle, sarebbero riferibili. E' evidente, infatti, che solo la firma di un dipendente della società fornitrice – o di altra persona specificamente autorizzata da quest'ultima – avrebbe potuto ricevere i pagamenti della merce consegnata;
quindi, in mancanza di prova in tal senso, non potrebbe costituire una valida quietanza, la firma dello spedizioniere o di altra persona addetta al trasporto della merce, come dedotto dall'opponente. Né, infine, le prove testimoniali articolate potevano essere ammesse, in quanto generiche e non idonee a indicare con certezza il nome del firmatario delle supposte quietanze o comunque a riferire dette firme alla società opposta.
Peraltro, va aggiunto che del mancato pagamento delle forniture, cui si riferiscono le fatture prodotte dall'opposta, si trae conferma dalle firme per esteso della sig.
quale rappresentante della società (firme non Parte_1 Parte_1 disconosciute), sulle bolle di accompagnamento, che recano la dicitura “la presente bolla va firmata solo se la fattura sopra indicata non e' pagata”.
Risulta, inoltre, fondata anche la pretesa creditoria di cui alla fattura n. 7296 del
20.04.21 di € 256,20 relativa alla vendita di un macinadosatore modello “Macaf”, già concesso in comodato alla società sin dal 14/6/16, installato presso Parte_1
l'attività commerciale della società, sita in Napoli alla via G. Porzio IS F10, e non restituito. Anche il debito di cui alla predetta fattura (come gli altri) costituisce un debito della società opponente, sorto prima dell'intervenuta cessione di azienda (che risale, come da visura camerale in atti, alla data del 27/2/19) e per il quale, quindi, ai sensi dell'art. 2560 c.c. e 2313 c.c., risponde la società unitamente al socio accomandatario, ovvero, (cfr. visura camerale), illimitatamente CP_3 responsabile.
pagina 5 di 7 A confermare integralmente il mancato pagamento delle fatture, è, infine, il comportamento extraprocessuale della società opponente e del suo amministratore, che, pur dopo aver ricevuto la messa in mora con la pec del 9/12/20, nulla replicava, contestando il credito solo dopo aver ricevuto notifica del decreto ingiuntivo.
Per tutto quanto sopra detto, va rigettata l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo (correttamente emesso nei confronti della società e della socia accomandataria ). CP_3
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dall'opposto. Ed invero, va premesso che la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo - consistente nell'avere, l'opponente, agito con mala fede (dolo) o colpa grave - e l'elemento oggettivo - rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte, come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento-.
Orbene, ritiene, il Tribunale che, nella specie, non sussistano i predetti presupposti;
non è stata specificamente dedotta, né è stata in alcun modo provata la mala fede dell'opponente (ovvero l'aver agito con la consapevolezza della infondatezza delle motivazioni poste a base dell'opposizione), né tantomeno, il danno – ulteriore, non coperto dal rimborso delle spese processuali - risulta essere stato allegato e provato.
Pertanto, la domanda di condanna della controparte per responsabilità ex art. 96
c.p.c., avanzata dall'opposta, è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza, dovendo, all'uopo, rammentarsi che il rigetto della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'articolo 96 del Cpc, a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'articolo 92 del Cpc. (cfr. Cass. 20317/22).
Esse vanno liquidate secondo i parametri medi per tutte le fasi e il parametro minimo per la fase istruttoria (stante la minima attività istruttoria), come previsti dal pagina 6 di 7 DM 55/14 e aggiornati con il DM 147/22, per lo scaglione corrispondente al valore della domanda, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta dai procuratori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
4325/2021 del 31.05.2021 proposta da nei Parte_1 confronti di (già ), disattesa Controparte_1 Controparte_2 ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
2) Rigetta la domanda di parte opposta, di condanna dell'opponente a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
3) Condanna parte opponente alle spese di lite sostenute dall'opposta società nel giudizio di opposizione, che si liquidano in € 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Napoli, 02/12/2025
Il Giudice
dott. Barbara Gargia
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