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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7433 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati Geremia CASABURI Presidente Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6377 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
[...]
Parte_1
[...]
Parte_2
Avv. CASAGNI LIPPI LUCA Avv. FIORE LAURA e
Controparte_1
e
Controparte_2
e
Controparte_3
Avv. LUCONI MASSIMO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza n. 1438 del 2022 con cui il Tribunale di Cassino ha così statuito: “Con atto di citazione ritualmente notificato ai Sig.ri , , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
(a quest'ultimo ex art. 143 c.p.c.), la Parte_2 [...] conveniva in giudizio i medesimi per chiedere Controparte_1
l'accertamento della inefficacia e conseguente inopponibilità nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale per atto Persona_1 di Cassino del 4 febbraio 2013, rep. 5230, racc. 3517 (cfr. all. 12 fascicolo di parte attrice), stipulato nell'interesse dei coniugi e Parte_1
, nel quale i SI.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_1
, conferivano i diritti di proprietà, usufrutto e nuda Parte_1 proprietà di cui i medesimi erano titolari su diversi appartamenti, locali commerciali e garages situati in Cassino, Castel di Sangro, Formia e Roma (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale). Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituivano ritualmente in giudizio i SI.ri , Parte_1 Parte_1
e , eccependo:
[...] Parte_1
“i) la carenza di legittimazione passiva della signora , Parte_1 assumendo che la medesima non aveva conferito alcun bene nel fondo patrimoniale per cui è causa e quindi, come tale, non potesse essere considerata litisconsorte necessario;
ii) la supposta inammissibilità dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, che andrebbe qualificato quale atto di adempimento dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia;
iii) l'asserita insussistenza del pregiudizio anche meramente potenziale per la in quanto i convenuti sarebbero titolari di ingenti patrimoni, CP_1 idonei a soddisfare le ragioni creditorie dell'Istituto; iv) la supposta carenza dell'elemento soggettivo, in quanto i convenuti non avrebbero mai ritenuto né preordinato di agire al fine di arrecare danno alla (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale). CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, ex art. 293 c.p.c., depositata in data 11 febbraio 2016, si costituiva in giudizio il Sig. , Parte_2 precedentemente dichiarato contumace, il quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e diritto (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale). Ammesse le prove documentali offerte dalle parti a seguito dei concessi termini ex art. 183, VI° comma c.p.c., ammessa ed espletata CT tecnico- contabile al fine di “verificare l'effettivo valore del patrimonio immobiliare di parte convenuta nonché ogni altro bene mobile alla stessa facente capo”, la causa, precisate le conclusioni, viene ora per la decisione, previo concesso termine ex art. 281 sexies c.p.c. e rituale deposito di memorie difensive conclusionali delle parti. Ciò posto in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo, va rilevato in diritto quanto segue. In via preliminare, va rigettatata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , come innanzi testualmente riportata (cfr. pag. Parte_1
pag. 2/14 10, comparsa di costituzione e risposta dei SI.ri , Parte_1
e di ), in quanto il fondo patrimoniale del Parte_1 Pt_1 Pt_1
04/02/2013, di cui si chiede la revoca con la presente azione, è stato costituito dai OR , e Parte_1 Parte_1 Parte_2 per far fronte ai bisogni della famiglia di e Parte_1 Parte_1
, la quale ha prestato il proprio consenso ed è intervenuta per
[...] accettazione all'atto in questione (cfr. all. 12 fascicolo di parte attrice). Dunque, avendo la sig. , moglie di , partecipato Pt_1 Parte_1 all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, entrambi i coniugi devono considerarsi litisconsorti necessari nel giudizio proposto in revocatoria di quell'atto. Infatti, la decisione è destinata ad incidere nella sfera giuridico- patrimoniale della famiglia, di ciascun coniuge e di tutti i terzi che hanno partecipato alla stipulazione dell'atto, così da rendere la partecipazione al giudizio di ciascuno di questi necessaria al fine di svolgere le proprie difese. Sul punto, dunque, atteso che: “Nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore” (cfr. Cass. Civ., ordinanza 20/01/2020 n.1141; Cass. Civ., ordinanza 28/04/2021 n. 11124), sussiste la legittimazione passiva di . Parte_1
Nel merito, va respinta l'eccezione di inammissibilità della presente azione, ovvero l'eccezione secondo cui l'atto costitutivo del fondo patrimoniale non è revocabile in quanto “atto di adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ovvero come adempimento di un dovere morale” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta dei SI.ri
, e di ). Parte_1 Parte_1 Pt_1 Pt_1
Sul punto, si condivide l'argomentazione difensiva di parte attrice secondo cui l'assoggettabilità di un atto dispositivo all'azione revocatoria dipende esclusivamente dalla sua natura patrimoniale, per cui, può essere revocato qualsiasi atto che determini una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore in quanto unico presupposto della revocabilità di un atto patrimoniale è la sua natura dispositiva (cfr. Cass. Civ., sentenza 11/05/2007, n. 10879). Pertanto, atteso che nel caso in esame il conferimento di beni nel fondo determina un effetto traslativo dei medesimi e l'atto pregiudica i diritti dei creditori dei coniugi, la domanda è ammissibile.
pag. 3/14 La domanda è anche fondata essendo sussistenti, nel caso di specie, tutti i presupposti previsti dalla legge per la revocatoria dell'atto impugnato. In primo luogo, va rilevato che risulta rispettato il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria avendo la BA notificato l'atto di citazione ai convenuti in data 20/10/2014 (cfr. originale atto di citazione notificato, depositato all'udienza del 23/03/2015) per ottenere la declaratoria di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto del 04/02/2013. È, inoltre, pacificamente provata per tabulas, l'esistenza del credito in capo alla BA e la sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo oggetto della presente azione revocatoria, così come puntualmente argomentato dalla sulla base della documentazione prodotta nella memoria CP_1 conclusionale del 20.09.2021, non specificamente contestata con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.. Anche il requisito del c.d. eventus damni ricorre nel caso di specie. Infatti, il conferimento nel fondo degli immobili intestati ai OR
, e ha determinato senza alcun dubbio Pt_1 Parte_1 Parte_2 una diminuzione sia quantitativa che qualitativa dei loro rispettivi patrimoni, con conseguente impossibilità per la di riuscire a CP_1 soddisfare il proprio ingente credito. Sul punto, ai fini dell'integrazione del suindicato requisito, è necessario e sufficiente che l'atto oggetto di revoca comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore, ovvero che lo stesso sia idoneo ad “alterare in senso peggiorativo” la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito, così rendendo più “incerta” o comunque maggiormente “difficoltosa” la realizzazione del diritto medesimo (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza 02/04/2021, n. 9192; vds. anche Cass. Civ. sentenza n. 23913 del 29/09/2019; Cass. Civ. ordinanza n. 19207 del 19/07/2018). È, inoltre, onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., da ultimo, ordinanza 28/04/2021 n. 11124). Nel caso di specie, i OR e non hanno Parte_1 Parte_1 dimostrato di possedere residue disponibilità patrominiali con le quali poter garantire l'adempimento dei propri debiti. Anzi, l'asserita sussistenza di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare le ragioni della BA è stata smentita sia dalla documentazione prodotta in giudizio dai convenuti sia dalle risultanze della CT, le cui conclusioni, argomentate in modo logico e condivisibile, esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della pag. 4/14 decisione, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066). Dalla CT, infatti, è emerso che l'atto dispositivo impugnato ha menomato la consistenza patrimoniale dei OR e sia dal Parte_1 Parte_1 punto di vista quantitativo che qualitativo (relazione e conclusioni del CT e dei relativi ausiliari). E ancora, la ha dimostrato la sussistenza pure dell'elemento CP_1 soggettivo in capo ai disponenti. Sul punto, trattandosi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, la giurisprudenza richiede la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo – invece- irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass. Civ. ordinanza 28/04/2021 n. 11124). Nel caso in esame, infatti, la scientia damni risulta provata da varie circostanze documentate e non contestate, ovvero l'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando, il vincolo di parentela intercorrente fra i fideiussori – debitori e e i soggetti a favore dei Parte_1 Parte_1 quali è costituito il fondo, cioè lo stesso e la moglie Parte_1
, l'esposizione debitoria delle società facenti capo ai Pt_1 Pt_1 debitori-fideiussori al momento della costituzione del fondo. Tutte queste circostanze, come puntualmente argomentate e documentate dall'attrice nella memoria conclusionale e non specificamente contestate ex art.115 c.p.c., confermano la conoscenza in capo ai costituenti il fondo patrimoniale delle conseguenze pregiudizievoli che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alla BA creditrice e la finalità esclusivamente elusiva del fondo patrimoniale, costituito con l'evidente scopo di ostacolare le azioni esecutive della CP_1
Anche la CT svolta in corso di causa, avente ad oggetto la valutazione del patrimonio mobiliare dei OR e con Parte_1 Parte_1 riferimento alle proprie partecipazioni societarie, dimostra la fondatezza dell'azione revocatoria introdotta dalla essendo evidente che il CP_1 patrimonio mobiliare residuo dei OR e non Parte_1 Parte_1
è sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito della pari ad CP_1
€ 13.398.370,93, oltre interessi (v. memoria conclusionale della banca). In definitiva, la domanda è fondata e viene accolta, come da dispositivo che segue.
pag. 5/14 Le spese di giudizio, anche di CT, definite con separato provvedimento, seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.-t., e per essa che agisce non in Controparte_3 proprio ma in nome e per conto di succeduta ex Controparte_2 art. 111 c.p.c. alla nei confronti di Controparte_1
+ altri, ogni altra istanza, deduzione, eccezione Parte_1 disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, b) revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e dichiara l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti della Controparte_1
“dell'atto a rogito Avv. , Notaio in Cassino, Rep. n. 5230, Persona_1
Racc. n. 3517, registrato a Cassino in data 08.02.2013 al n. 412 serie 1T, trascritto a Frosinone in data 08.02.2013 alla formalità R.G. n. 2891 R.P. n. 2061, trascritto a L'Aquila in data 08.02.2013 alla formalità R.G. n. 2948 R.P. n. 2232, trascritto a Latina in data 08.02.2013 alla formalità R.G. n. 2865 R.P. n. 2009, ed a Roma 1 in data 08.02.2013 alla formalità R.G. n. 14165 R.P. n. 10701, con il quale i Sig.ri , nato a [...]
Cassino il 29.04.1967, codice fiscale , CodiceFiscale_1 Parte_1
, nato a [...] il [...], codice fiscale
[...] C.F._2
, , nato a [...] il [...], codice
[...] Parte_2 fiscale, , hanno costituito in fondo patrimoniale, CodiceFiscale_3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 cod. civ., i seguenti immobili, destinandoli a far fronte ai bisogni della famiglia del Sig. e Parte_1 di sua moglie di , già generalizzati: Pt_1 Pt_1
- per il diritto di piena proprietà del Sig. sui seguenti beni: Parte_1
a) appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato sito in Cassino, Via Bellini, posto al piano quarto, distinto con il numero d'interno 7, scala A, composto da 7 (sette) vani catastali, a confine con vano scala, appartamento censito in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 110 sub 16, Via Bellini, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 1100 sub 15, z.c.l, cat. A/2, cl. 5, di 7 vani, r.c. EURO 668,81, Via Vincenzo Bellini, piano:4, interno:7, scala A;
il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale
pag. 6/14 dell'8 agosto 1994, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T240121, ultima planimetria in atti;
b) locale garage facente parte del fabbricato sito in Cassino, Via Bellini, posto al piano seminterrato, di 32 (trentadue) metri quadrati, a confine con beni censiti in catasto fabbricati al foglio 32, mappali 1100 sub 33, sub 36, sub 1 e sub 2, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 1100 sub 34, z.c.l., cat. C/6, cl. 8, di mq 32, R.C. euro 204,93, Via Vincenzo Bellini, piano:S1; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale dell'8 agosto 1994, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T240120, ultima planimetria in atti;
c) posto macchina scoperto sito in Cassino, Via Bellini, posto al piano seminterrato, di 10 (dieci) metri quadrati, a confine con beni censiti in catasto fabbricati al foglio 32, mappali 1100 sub 82, sub 84 e sub 1, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 1100 sub 83, z.c.l., cat. C/6, cl 2, di mq 10, R.C. euro 25,31, Via Vincenzo Bellini, piano:S1; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale dell'8 agosto 1994, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T240122, ultima planimetria in atti;
- per il diritto di usufrutto del Sig. e per ½ (un mezzo) Parte_2 ciascuno della nuda proprietà dei Sig.ri e Parte_1 Parte_1
, sui seguenti beni:
[...]
d) locale commerciale facente parte del fabbricato sito in Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele, n. 21, di 81 (ottantuno) metri quadrati tra i piani seminterrato e terra, a confine con Corso Vittorio Emanuele, bene di cui appresso, cortile eredi salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio Per_2
35, mappale 777 sub 5, cat. C/1, cl. 8, di 81 metri quadrati, R.C. Euro 2.162,77, Corso Vittorio Emanuele n. 21; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 14 dicembre 1939, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T235781, ultima planimetria in atti;
e) locale commerciale facente parte del fabbricato sito in Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele, n. 25, di 73 (settantatre) metri quadrati tra i piani seminterrato e terra, a confine con Corso Vittorio Emanuele, bene di cui sopra, cortile eredi salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio Per_2
35, mappale 777 sub 6, cat. C/1, cl. 8, di 73 metri quadrati, R.C. Euro 1.949,16, Corso Vittorio Emanuele n. 25; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 14 dicembre 1939, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T235784, ultima planimetria in atti;
pag. 7/14 f) appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato sito in Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele n. 25, posto al piano primo, composto da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, a confine con vano scala, Corso Vittorio Emanuele, stessa ditta, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 35, mappale 777 sub 21, cat. A/3, cl.2, di 2,5 vani, R.C. euro 121,37, Corso Vittorio Emanuele n. 25, piano:1; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 30 settembre 2010, protocollo n. AQ0273544; g) appartamento per civile abitazione, sito in Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele n. 25, posto al piano primo, composto da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, a confine con vano scala, Corso Vittorio Emanuele, stessa ditta, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 35, mappale 777 sub 22, cat. A/3, cl.2, di 2,5 vani, R.C. euro 121,37, Corso Vittorio Emanuele n. 25, piano:1; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 30 settembre 2010, protocollo n. AQ0273544; h) appartamento per civile abitazione, sito in Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele n. 25, posto al piano primo, composto da 4 (quattro) vani, a confine con vano scala, Corso Vittorio Emanuele, stessa ditta, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 35, mappale 777 sub 23, cat. A/3, cl.2, di 4 vani, R.C. euro 194,19, Corso Vittorio Emanuele n. 25, piano:1; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 30 settembre 2010, protocollo n. AQ0273544; i) porzione di villino per civile abitazione sito in Formia, Via Acquatraversa, posta tra i piani terra, primo e secondo, composta da 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali, a confine con proprietà , Viale Pt_3 delle Camelie, fosso, salvo altri;
in catasto fabbricati alla sezione urbana FOR, foglio 15, mappale 293 e mappale 364 sub 2 graffati, z.c.l., cat. A/7, cl. 1, di 6,5 vani, R.C. euro 604,25, Via Acquatraversa, piano:T-1-2; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 22 dicembre 1975, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T235711, ultima planimetria in atti;
l) appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato sito in Roma, Via Emanuele Gianturco, n. 11, posto al piano terzo, con annessa soffitta al piano settimo, per complessivi 7 (sette) vani catastali, a confine con Via Anzuni, vano scala, Cestari o aventi causa, salvo altri;
in CP_4 catasto fabbricati al foglio 550, mappale 37 sub 9, z.c. 2, cat. A/2, cl. 2, di vani 7, R.C. euro 1.771,45; il tutto come graficamente individuato nella
pag. 8/14 planimetria di cui alla denuncia catastale del 30 dicembre 1939, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T240285, ultima planimetria in atti;
- per il diritto di piena proprietà del Sig. sul seguente Parte_1 bene: m) appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato sito in Cassino, Via Bellini n. 30, posto al piano quarto, distinto con il numero d'interno 8, scala A, composto da 7 (sette) vani catastali, a confine con vano scala, appartamento censito in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 1100 sub 15, Via Bellini, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 1100 sub 16, z.c.l., cat. A/2, cl. 5, di 7 vani, R.C. euro 668, 81, Via Vincenzo Bellini, piano:4, interno:8, scala:A; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale dell'8 agosto 1994, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T240237, ultima planimetria in atti”; c) ordina al Conservatore dei RR.II. competente, con esonero da ogni responsabilità, la revoca dell'atto di cui sopra;
d) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che liquida in €. 13.430,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre Spese Generali, IVA e CPA, come per legge;
e) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, tutte le spese di CT, già liquidate con separato provvedimento.”.
La parte appellata costituita ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Sostiene parte appellante che “Con riferimento al profilo attinente alla Contro sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria esperita da il Tribunale di Cassino ha erroneamente ritenuto sussistenti i già menzionati requisiti, ritenendo altresì che la signora fosse Parte_1 litisconsorte necessaria del giudizio, sebbene la stessa non avesse preso parte all'atto costitutivo del Fondo Patrimoniale, costituito dai signori
, e .” Pt_1 Parte_1 Parte_2
pag. 9/14 La censura è infondata poiché va fatta applicazione del principio che segue:
“in un giudizio promosso dal creditore personale di uno dei due coniugi per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e quindi destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria” (Cass. Civ. n. 9536/2023; nr. 8447/2023). Va confermato, pertanto, l'accertamento relativo alla legittimazione passiva della . Pt_1
Col secondo motivo viene criticata la sentenza poiché “il Tribunale di Cassino ha errato nel considerare sussistenti i presupposti dell'eventus damni e del consilium fraudis con riferimento alla fattispecie concreta. In particolare laddove il Giudice di primo grado ha affermato che “il conferimento nel fondo degli immobili intestati ai OR , Pt_1
e ha determinato senza alcun dubbio una Parte_1 Parte_2 diminuzione sia quantitativa che qualitativa dei loro rispettivi patrimoni, con conseguente impossibilità per la di riuscire a soddisfare il CP_1 proprio ingente credito”. (omissis) “I signori , nel precedente grado Pt_1 di giudizio, hanno depositato una relazione di stima del proprio patrimonio redatta dal Dott. (v. doc. 1 della comparsa di Persona_3 costituzione e risposta dei sigg. . Pt_1
A differenza di quanto erroneamente ha statuito il Giudice di prime cure, con la suddetta relazione gli Appellanti hanno documentato che i beni conferiti nel Fondo Patrimoniale non sono idonei a determinare una significativa diminuzione della loro garanzia patrimoniale, tenuto conto del residuo patrimonio detenuto dagli stessi , stimabile in Euro Pt_1
24.982.767,17 quanto a ed in Euro 43.149.755,35 quanto a Parte_1
.” Parte_1
Sostiene parte appellante che “Il Tribunale di Cassino ha errato doppiamente. In primo luogo perché ha frainteso e non ha considerato, ai fini della decisione, il patrimonio personale residuo dei signori e Pt_1 Parte_1
e poi perché, con il proprio ragionamento, ha disatteso in modo
[...] irragionevole il principio generale per il quale la garanzia del creditore è costituita dall'intero patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) e,
pag. 10/14 conseguentemente, anche da tutti gli altri beni che ne fanno parte. E tra questi beni residui rientrano certamente le partecipazioni societarie in società di capitali adeguatamente patrimonializzate in quanto proprietarie di beni immobili.” In particolare il Tribunale avrebbe errato poiché avrebbe omesso “ogni considerazione e valutazione circa il fatto che una quota societaria può essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2741 c.c.) e che conseguentemente detti beni (le quote societarie) possono di buon diritto costituire un'idonea garanzia patrimoniale per il creditore. E che il creditore non è obbligato a garantire le proprie obbligazioni esclusivamente con beni immobili.” Osserva la Corte che la censura non è fondata. Ed invero, il Tribunale non ha affermato in astratto che la quota societaria non contribuisca a formare il patrimonio del debitore posto a garanzia dei creditori. Ha, piuttosto, escluso, in concreto, che le partecipazioni sociali dei debitori che sono state oggetto di stima da parte del CT, siano sufficienti a garantire il debito per cui è causa. Sicchè il motivo non coglie nel segno.
Ma parte appellante critica la sentenza anche nella parte in cui ha accertato che “i OR e non hanno dimostrato di Parte_1 Parte_1 possedere residue disponibilità patrimoniali con le quali poter garantire l'adempimento dei propri debiti”. E, in particolare, muove delle critiche alla relazione peritale tecnico- contabile (avente ad oggetto la stima delle quote societarie) che costituice parte integrante della sentenza gravata (per espressa disposizione della medesima) nonché all'elaborato relativo alla valutazione degli immobili. Aggiunge parte appellante: “Con specifico riferimento alla società
[...]
la Dott.ssa ha asserito che detta Parte_4 Per_4 società risulterebbe “priva di informazioni sufficientemente rilevanti per la valutazione” (p. 10 Perizia), senza sottoporre la stessa a perizia. In realtà la società Scolaspa, di proprietà al 98,5% dei signori e Pt_1
(doc. n. 2), è proprietaria esclusiva di numerosi Parte_1 immobili siti a Cassino. Tali beni sono analiticamente indicati e descritti nell'atto di precetto notificato nel mese di ottobre 2019 da (tramite la sua Controparte_2 mandataria alle società e Controparte_6 Controparte_7
nonché ai signori e Parte_4 Pt_1
pag. 11/14 (doc. n. 3) e nella perizia redatta dal Geom. Parte_1 Per_5
(individuati come Beni sub nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
[...]
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38) (doc. n. 4) il quale ha proceduto alla stima del loro valore nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 7/2020 (dinanzi Contro al Tribunale di Cassino), avviata da dopo la notifica del suddetto atto di precetto. A fronte dell'esistenza di tali immobili, il valore del patrimonio dei signori e (proprietari al 98,5% della società Pt_1 Parte_1 Pt_4 aumenta considerevolmente. Con la conseguenza che, preme ribadirlo ancora una volta, i beni non confluiti nel Fondo Patrimoniali, riferibili ai signori , hanno un Pt_1 valore tale da garantire la soddisfazione della pretesa creditoria di controparte, come emerge dalla documentazione prodotta (v. doc. n. 3 e n. 4). Si precisa che i documenti prodotti nel presente giudizio debbono ritenersi ammissibili ex art. 345 c.p.c. in quanto i medesimi non potevano essere prodotti nel precedente grado di giudizio nel termine concesso per il deposito dei documenti ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., spirato nel mese di giugno 2016. Questo perché a detta data (giugno 2016) l'atto di precetto non era stato ancora notificato ai signori (la notifica è avvenuta nel mese di Pt_1 ottobre 2019) e l'esecuzione immobiliare, nell'ambito del quale è stata redatta la perizia del Geom. (2020), non era stata avviata. Persona_5
Non si comprende quindi come i suddetti beni non siano stati ricompresi nell'indagine da parte del CT Dott.ssa la quale con riferimento Per_4 alla società si è limitata Parte_4 semplicemente a rilevare la mancanza di informazioni sufficientemente rilevanti per la valutazione. È evidente l'errore in cui è incorso il CT nella sua attività di indagine, parziale e non veritiera, che ha determinato gravi lacune e incongruenze nella valutazione del valore del patrimonio dei signori e Pt_1 Parte_1
.
[...]
Per questo motivo si formula in questa sede la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.” Il motivo riferito all'erroneità dell'accertamento peritale, recepito dal Tribunale, va respinto. Premesso che l'odierna parte appellante non ha svolto osservazioni per criticare l'accertamento peritale in primo grado, ritiene la Corte che la documentazione prodotto nel presente grado (docc. 3 e 4) e sulla quale si pag. 12/14 fonda il motivo d'impugnazione che precede sia inammissibile ex art. 345 c.p.c. Ed invero, a sostegno della ammissibilità, parte appellante deduce che la perizia estimativa del patrimonio della società in questione sarebbe stata eseguita solo in epoca successiva allo scadere del termine di cui all'art. 183 c.p.c. L'assunto è infondato. E' del tutto evidente che la documentazione utile a consentire che nel primo grado del presente giudizio il nominato ctu valutasse il patrimonio di ciascun debitore con riferimento alla società
era nella disponibilità dei Parte_4 predetti debitori che, tuttavia, non l'hanno depositata. E la documentazione necessaria e sufficiente, com'è ovvio, era quella propria della società e non la perizia eseguita in sede esecutiva.
Parte appellante deduce, inoltre, che “Secondo il Tribunale, invece, dalla relazione di stima prodotta dai signori non emergerebbe la Pt_1
“sussistenza di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare le ragioni della
. Assume che “la relazione di stima - che documenta la consistenza CP_1 patrimoniale residua dei signori (rispetto ai beni conferiti nel Pt_1
Fondo Patrimoniale) per un valore complessivo di oltre € 68 milioni - era volta a dimostrare la sussistenza in concreto di una ulteriore ampia ed Contro adeguata (rispetto al valore della pretesa creditoria di capacità patrimoniale degli stessi signori a garanzia del loro preteso Pt_1 creditore. Garanzia patrimoniale rappresentata da partecipazioni societarie in una pluralità di società di capitali adeguatamente patrimonializzate in quanto proprietarie a loro volta di beni immobili, per come è emerso anche dalla CT (di cui meglio si dirà in seguito). Appare dunque inconferente e fuorviante la motivazione resa sul punto dal Tribunale di Cassino atteso che i signori hanno documentato di Pt_1 essere proprietari di quote di partecipazione in società del complessivo valore di oltre 68 milioni di Euro. La garanzia verso il creditore è quindi costituita da queste quote societarie e non certamente dagli immobili che le loro società hanno “in pancia”.” Osserva la Corte che anche tale censura è da respingere poiché il Tribunale non ha basato il suo accertamento sulla relazione di parte prodotta dagli odierni appellanti né avrebbe potuto farlo poiché un accertamento tecnico proveniente dalla parte ha il valore dell'attività difensiva e non della prova.
pag. 13/14 In ogni caso è opportuno aggiungere che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito e, pertanto, la sussistenza di un adeguato patrimonio residuo va rapportata esclusivamente al patrimonio di ciascun debitore, a nulla rilevando il fatto che i patrimoni degli altri coobbligati, possano essere, singolarmente o cumulativamente, sufficienti a garantire l'adempimento. Sicchè appare anche astrattamente irrilevante l'assunto che i beni della in quanto non confluiti nel Parte_4 fondo patrimoniale, avrebbero un valore tale da garantire la soddisfazione della pretesa creditoria di Controparte_2
Ebbene le valutazioni che precedono comportano anche il rigetto del motivo d'appello con cui viene criticata la sentenza che ha ravvisato la scientia damni, essendo la censura basata sull'assunto della consapevolezza dei debitori di avere un patrimonio residuo (rispetto a quello conferito nel fondo patrimoniale) del tutto capiente rispetto al credito vantato dalla società appellata. Capienza esclusa per le ragioni suddette.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna , , Parte_1 Parte_1 Pt_1
e , in solido, alla rifusione delle spese di
[...] Parte_2 lite in favore di nella misura che liquida in Controparte_3 euro 15.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
pag. 14/14
composta dai magistrati Geremia CASABURI Presidente Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere
riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6377 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
[...]
Parte_1
[...]
Parte_2
Avv. CASAGNI LIPPI LUCA Avv. FIORE LAURA e
Controparte_1
e
Controparte_2
e
Controparte_3
Avv. LUCONI MASSIMO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gli appellanti in epigrafe impugnano la sentenza n. 1438 del 2022 con cui il Tribunale di Cassino ha così statuito: “Con atto di citazione ritualmente notificato ai Sig.ri , , e Parte_1 Parte_1 Parte_1
(a quest'ultimo ex art. 143 c.p.c.), la Parte_2 [...] conveniva in giudizio i medesimi per chiedere Controparte_1
l'accertamento della inefficacia e conseguente inopponibilità nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale per atto Persona_1 di Cassino del 4 febbraio 2013, rep. 5230, racc. 3517 (cfr. all. 12 fascicolo di parte attrice), stipulato nell'interesse dei coniugi e Parte_1
, nel quale i SI.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_1
, conferivano i diritti di proprietà, usufrutto e nuda Parte_1 proprietà di cui i medesimi erano titolari su diversi appartamenti, locali commerciali e garages situati in Cassino, Castel di Sangro, Formia e Roma (v. atto introduttivo del giudizio e relativa conclusionale). Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituivano ritualmente in giudizio i SI.ri , Parte_1 Parte_1
e , eccependo:
[...] Parte_1
“i) la carenza di legittimazione passiva della signora , Parte_1 assumendo che la medesima non aveva conferito alcun bene nel fondo patrimoniale per cui è causa e quindi, come tale, non potesse essere considerata litisconsorte necessario;
ii) la supposta inammissibilità dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, che andrebbe qualificato quale atto di adempimento dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia;
iii) l'asserita insussistenza del pregiudizio anche meramente potenziale per la in quanto i convenuti sarebbero titolari di ingenti patrimoni, CP_1 idonei a soddisfare le ragioni creditorie dell'Istituto; iv) la supposta carenza dell'elemento soggettivo, in quanto i convenuti non avrebbero mai ritenuto né preordinato di agire al fine di arrecare danno alla (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale). CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta, ex art. 293 c.p.c., depositata in data 11 febbraio 2016, si costituiva in giudizio il Sig. , Parte_2 precedentemente dichiarato contumace, il quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito poiché destituito di qualsivoglia fondamento in fatto e diritto (v. comparsa di costituzione e relativa conclusionale). Ammesse le prove documentali offerte dalle parti a seguito dei concessi termini ex art. 183, VI° comma c.p.c., ammessa ed espletata CT tecnico- contabile al fine di “verificare l'effettivo valore del patrimonio immobiliare di parte convenuta nonché ogni altro bene mobile alla stessa facente capo”, la causa, precisate le conclusioni, viene ora per la decisione, previo concesso termine ex art. 281 sexies c.p.c. e rituale deposito di memorie difensive conclusionali delle parti. Ciò posto in estrema sintesi in punto di fatto e di svolgimento del processo, va rilevato in diritto quanto segue. In via preliminare, va rigettatata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , come innanzi testualmente riportata (cfr. pag. Parte_1
pag. 2/14 10, comparsa di costituzione e risposta dei SI.ri , Parte_1
e di ), in quanto il fondo patrimoniale del Parte_1 Pt_1 Pt_1
04/02/2013, di cui si chiede la revoca con la presente azione, è stato costituito dai OR , e Parte_1 Parte_1 Parte_2 per far fronte ai bisogni della famiglia di e Parte_1 Parte_1
, la quale ha prestato il proprio consenso ed è intervenuta per
[...] accettazione all'atto in questione (cfr. all. 12 fascicolo di parte attrice). Dunque, avendo la sig. , moglie di , partecipato Pt_1 Parte_1 all'atto di costituzione del fondo patrimoniale, entrambi i coniugi devono considerarsi litisconsorti necessari nel giudizio proposto in revocatoria di quell'atto. Infatti, la decisione è destinata ad incidere nella sfera giuridico- patrimoniale della famiglia, di ciascun coniuge e di tutti i terzi che hanno partecipato alla stipulazione dell'atto, così da rendere la partecipazione al giudizio di ciascuno di questi necessaria al fine di svolgere le proprie difese. Sul punto, dunque, atteso che: “Nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la dichiarazione di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore” (cfr. Cass. Civ., ordinanza 20/01/2020 n.1141; Cass. Civ., ordinanza 28/04/2021 n. 11124), sussiste la legittimazione passiva di . Parte_1
Nel merito, va respinta l'eccezione di inammissibilità della presente azione, ovvero l'eccezione secondo cui l'atto costitutivo del fondo patrimoniale non è revocabile in quanto “atto di adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia ovvero come adempimento di un dovere morale” (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta dei SI.ri
, e di ). Parte_1 Parte_1 Pt_1 Pt_1
Sul punto, si condivide l'argomentazione difensiva di parte attrice secondo cui l'assoggettabilità di un atto dispositivo all'azione revocatoria dipende esclusivamente dalla sua natura patrimoniale, per cui, può essere revocato qualsiasi atto che determini una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore in quanto unico presupposto della revocabilità di un atto patrimoniale è la sua natura dispositiva (cfr. Cass. Civ., sentenza 11/05/2007, n. 10879). Pertanto, atteso che nel caso in esame il conferimento di beni nel fondo determina un effetto traslativo dei medesimi e l'atto pregiudica i diritti dei creditori dei coniugi, la domanda è ammissibile.
pag. 3/14 La domanda è anche fondata essendo sussistenti, nel caso di specie, tutti i presupposti previsti dalla legge per la revocatoria dell'atto impugnato. In primo luogo, va rilevato che risulta rispettato il termine quinquennale di prescrizione dell'azione revocatoria avendo la BA notificato l'atto di citazione ai convenuti in data 20/10/2014 (cfr. originale atto di citazione notificato, depositato all'udienza del 23/03/2015) per ottenere la declaratoria di revoca ex art. 2901 c.c. dell'atto del 04/02/2013. È, inoltre, pacificamente provata per tabulas, l'esistenza del credito in capo alla BA e la sua anteriorità rispetto all'atto dispositivo oggetto della presente azione revocatoria, così come puntualmente argomentato dalla sulla base della documentazione prodotta nella memoria CP_1 conclusionale del 20.09.2021, non specificamente contestata con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c.. Anche il requisito del c.d. eventus damni ricorre nel caso di specie. Infatti, il conferimento nel fondo degli immobili intestati ai OR
, e ha determinato senza alcun dubbio Pt_1 Parte_1 Parte_2 una diminuzione sia quantitativa che qualitativa dei loro rispettivi patrimoni, con conseguente impossibilità per la di riuscire a CP_1 soddisfare il proprio ingente credito. Sul punto, ai fini dell'integrazione del suindicato requisito, è necessario e sufficiente che l'atto oggetto di revoca comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore, ovvero che lo stesso sia idoneo ad “alterare in senso peggiorativo” la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito, così rendendo più “incerta” o comunque maggiormente “difficoltosa” la realizzazione del diritto medesimo (cfr., da ultimo, Cass. Civ. ordinanza 02/04/2021, n. 9192; vds. anche Cass. Civ. sentenza n. 23913 del 29/09/2019; Cass. Civ. ordinanza n. 19207 del 19/07/2018). È, inoltre, onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., da ultimo, ordinanza 28/04/2021 n. 11124). Nel caso di specie, i OR e non hanno Parte_1 Parte_1 dimostrato di possedere residue disponibilità patrominiali con le quali poter garantire l'adempimento dei propri debiti. Anzi, l'asserita sussistenza di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare le ragioni della BA è stata smentita sia dalla documentazione prodotta in giudizio dai convenuti sia dalle risultanze della CT, le cui conclusioni, argomentate in modo logico e condivisibile, esente da vizi logici, sorretta da idonei riscontri oggettivi, ben possono essere poste a fondamento della pag. 4/14 decisione, cui si rinvia per l'eventuale integrazione extra-testuale, se necessaria (cfr. SS.UU. Cass. Civ., 2/7/2012, n. 11066). Dalla CT, infatti, è emerso che l'atto dispositivo impugnato ha menomato la consistenza patrimoniale dei OR e sia dal Parte_1 Parte_1 punto di vista quantitativo che qualitativo (relazione e conclusioni del CT e dei relativi ausiliari). E ancora, la ha dimostrato la sussistenza pure dell'elemento CP_1 soggettivo in capo ai disponenti. Sul punto, trattandosi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito, la giurisprudenza richiede la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo – invece- irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass. Civ. ordinanza 28/04/2021 n. 11124). Nel caso in esame, infatti, la scientia damni risulta provata da varie circostanze documentate e non contestate, ovvero l'anteriorità del credito rispetto all'atto revocando, il vincolo di parentela intercorrente fra i fideiussori – debitori e e i soggetti a favore dei Parte_1 Parte_1 quali è costituito il fondo, cioè lo stesso e la moglie Parte_1
, l'esposizione debitoria delle società facenti capo ai Pt_1 Pt_1 debitori-fideiussori al momento della costituzione del fondo. Tutte queste circostanze, come puntualmente argomentate e documentate dall'attrice nella memoria conclusionale e non specificamente contestate ex art.115 c.p.c., confermano la conoscenza in capo ai costituenti il fondo patrimoniale delle conseguenze pregiudizievoli che l'atto dispositivo avrebbe arrecato alla BA creditrice e la finalità esclusivamente elusiva del fondo patrimoniale, costituito con l'evidente scopo di ostacolare le azioni esecutive della CP_1
Anche la CT svolta in corso di causa, avente ad oggetto la valutazione del patrimonio mobiliare dei OR e con Parte_1 Parte_1 riferimento alle proprie partecipazioni societarie, dimostra la fondatezza dell'azione revocatoria introdotta dalla essendo evidente che il CP_1 patrimonio mobiliare residuo dei OR e non Parte_1 Parte_1
è sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito della pari ad CP_1
€ 13.398.370,93, oltre interessi (v. memoria conclusionale della banca). In definitiva, la domanda è fondata e viene accolta, come da dispositivo che segue.
pag. 5/14 Le spese di giudizio, anche di CT, definite con separato provvedimento, seguono il generale principio della soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino, in persona del GOT, dr. Vincenza Ovallesco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.-t., e per essa che agisce non in Controparte_3 proprio ma in nome e per conto di succeduta ex Controparte_2 art. 111 c.p.c. alla nei confronti di Controparte_1
+ altri, ogni altra istanza, deduzione, eccezione Parte_1 disattesa, così provvede: a) accoglie la domanda e, per l'effetto, b) revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., e dichiara l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti della Controparte_1
“dell'atto a rogito Avv. , Notaio in Cassino, Rep. n. 5230, Persona_1
Racc. n. 3517, registrato a Cassino in data 08.02.2013 al n. 412 serie 1T, trascritto a Frosinone in data 08.02.2013 alla formalità R.G. n. 2891 R.P. n. 2061, trascritto a L'Aquila in data 08.02.2013 alla formalità R.G. n. 2948 R.P. n. 2232, trascritto a Latina in data 08.02.2013 alla formalità R.G. n. 2865 R.P. n. 2009, ed a Roma 1 in data 08.02.2013 alla formalità R.G. n. 14165 R.P. n. 10701, con il quale i Sig.ri , nato a [...]
Cassino il 29.04.1967, codice fiscale , CodiceFiscale_1 Parte_1
, nato a [...] il [...], codice fiscale
[...] C.F._2
, , nato a [...] il [...], codice
[...] Parte_2 fiscale, , hanno costituito in fondo patrimoniale, CodiceFiscale_3 ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 cod. civ., i seguenti immobili, destinandoli a far fronte ai bisogni della famiglia del Sig. e Parte_1 di sua moglie di , già generalizzati: Pt_1 Pt_1
- per il diritto di piena proprietà del Sig. sui seguenti beni: Parte_1
a) appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato sito in Cassino, Via Bellini, posto al piano quarto, distinto con il numero d'interno 7, scala A, composto da 7 (sette) vani catastali, a confine con vano scala, appartamento censito in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 110 sub 16, Via Bellini, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 1100 sub 15, z.c.l, cat. A/2, cl. 5, di 7 vani, r.c. EURO 668,81, Via Vincenzo Bellini, piano:4, interno:7, scala A;
il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale
pag. 6/14 dell'8 agosto 1994, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T240121, ultima planimetria in atti;
b) locale garage facente parte del fabbricato sito in Cassino, Via Bellini, posto al piano seminterrato, di 32 (trentadue) metri quadrati, a confine con beni censiti in catasto fabbricati al foglio 32, mappali 1100 sub 33, sub 36, sub 1 e sub 2, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 1100 sub 34, z.c.l., cat. C/6, cl. 8, di mq 32, R.C. euro 204,93, Via Vincenzo Bellini, piano:S1; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale dell'8 agosto 1994, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T240120, ultima planimetria in atti;
c) posto macchina scoperto sito in Cassino, Via Bellini, posto al piano seminterrato, di 10 (dieci) metri quadrati, a confine con beni censiti in catasto fabbricati al foglio 32, mappali 1100 sub 82, sub 84 e sub 1, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 1100 sub 83, z.c.l., cat. C/6, cl 2, di mq 10, R.C. euro 25,31, Via Vincenzo Bellini, piano:S1; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale dell'8 agosto 1994, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T240122, ultima planimetria in atti;
- per il diritto di usufrutto del Sig. e per ½ (un mezzo) Parte_2 ciascuno della nuda proprietà dei Sig.ri e Parte_1 Parte_1
, sui seguenti beni:
[...]
d) locale commerciale facente parte del fabbricato sito in Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele, n. 21, di 81 (ottantuno) metri quadrati tra i piani seminterrato e terra, a confine con Corso Vittorio Emanuele, bene di cui appresso, cortile eredi salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio Per_2
35, mappale 777 sub 5, cat. C/1, cl. 8, di 81 metri quadrati, R.C. Euro 2.162,77, Corso Vittorio Emanuele n. 21; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 14 dicembre 1939, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T235781, ultima planimetria in atti;
e) locale commerciale facente parte del fabbricato sito in Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele, n. 25, di 73 (settantatre) metri quadrati tra i piani seminterrato e terra, a confine con Corso Vittorio Emanuele, bene di cui sopra, cortile eredi salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio Per_2
35, mappale 777 sub 6, cat. C/1, cl. 8, di 73 metri quadrati, R.C. Euro 1.949,16, Corso Vittorio Emanuele n. 25; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 14 dicembre 1939, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T235784, ultima planimetria in atti;
pag. 7/14 f) appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato sito in Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele n. 25, posto al piano primo, composto da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, a confine con vano scala, Corso Vittorio Emanuele, stessa ditta, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 35, mappale 777 sub 21, cat. A/3, cl.2, di 2,5 vani, R.C. euro 121,37, Corso Vittorio Emanuele n. 25, piano:1; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 30 settembre 2010, protocollo n. AQ0273544; g) appartamento per civile abitazione, sito in Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele n. 25, posto al piano primo, composto da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, a confine con vano scala, Corso Vittorio Emanuele, stessa ditta, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 35, mappale 777 sub 22, cat. A/3, cl.2, di 2,5 vani, R.C. euro 121,37, Corso Vittorio Emanuele n. 25, piano:1; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 30 settembre 2010, protocollo n. AQ0273544; h) appartamento per civile abitazione, sito in Castel di Sangro, Corso Vittorio Emanuele n. 25, posto al piano primo, composto da 4 (quattro) vani, a confine con vano scala, Corso Vittorio Emanuele, stessa ditta, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 35, mappale 777 sub 23, cat. A/3, cl.2, di 4 vani, R.C. euro 194,19, Corso Vittorio Emanuele n. 25, piano:1; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 30 settembre 2010, protocollo n. AQ0273544; i) porzione di villino per civile abitazione sito in Formia, Via Acquatraversa, posta tra i piani terra, primo e secondo, composta da 6,5 (sei virgola cinque) vani catastali, a confine con proprietà , Viale Pt_3 delle Camelie, fosso, salvo altri;
in catasto fabbricati alla sezione urbana FOR, foglio 15, mappale 293 e mappale 364 sub 2 graffati, z.c.l., cat. A/7, cl. 1, di 6,5 vani, R.C. euro 604,25, Via Acquatraversa, piano:T-1-2; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale del 22 dicembre 1975, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T235711, ultima planimetria in atti;
l) appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato sito in Roma, Via Emanuele Gianturco, n. 11, posto al piano terzo, con annessa soffitta al piano settimo, per complessivi 7 (sette) vani catastali, a confine con Via Anzuni, vano scala, Cestari o aventi causa, salvo altri;
in CP_4 catasto fabbricati al foglio 550, mappale 37 sub 9, z.c. 2, cat. A/2, cl. 2, di vani 7, R.C. euro 1.771,45; il tutto come graficamente individuato nella
pag. 8/14 planimetria di cui alla denuncia catastale del 30 dicembre 1939, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T240285, ultima planimetria in atti;
- per il diritto di piena proprietà del Sig. sul seguente Parte_1 bene: m) appartamento per civile abitazione facente parte del fabbricato sito in Cassino, Via Bellini n. 30, posto al piano quarto, distinto con il numero d'interno 8, scala A, composto da 7 (sette) vani catastali, a confine con vano scala, appartamento censito in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 1100 sub 15, Via Bellini, salvo altri;
in catasto fabbricati al foglio 32, mappale 1100 sub 16, z.c.l., cat. A/2, cl. 5, di 7 vani, R.C. euro 668, 81, Via Vincenzo Bellini, piano:4, interno:8, scala:A; il tutto come graficamente individuato nella planimetria di cui alla denuncia catastale dell'8 agosto 1994, riprodotta nella scheda del 20 dicembre 2012, n. T240237, ultima planimetria in atti”; c) ordina al Conservatore dei RR.II. competente, con esonero da ogni responsabilità, la revoca dell'atto di cui sopra;
d) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice delle spese del presente giudizio che liquida in €. 13.430,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre Spese Generali, IVA e CPA, come per legge;
e) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, tutte le spese di CT, già liquidate con separato provvedimento.”.
La parte appellata costituita ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello non appare fondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. Sostiene parte appellante che “Con riferimento al profilo attinente alla Contro sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria esperita da il Tribunale di Cassino ha erroneamente ritenuto sussistenti i già menzionati requisiti, ritenendo altresì che la signora fosse Parte_1 litisconsorte necessaria del giudizio, sebbene la stessa non avesse preso parte all'atto costitutivo del Fondo Patrimoniale, costituito dai signori
, e .” Pt_1 Parte_1 Parte_2
pag. 9/14 La censura è infondata poiché va fatta applicazione del principio che segue:
“in un giudizio promosso dal creditore personale di uno dei due coniugi per ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e quindi destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria” (Cass. Civ. n. 9536/2023; nr. 8447/2023). Va confermato, pertanto, l'accertamento relativo alla legittimazione passiva della . Pt_1
Col secondo motivo viene criticata la sentenza poiché “il Tribunale di Cassino ha errato nel considerare sussistenti i presupposti dell'eventus damni e del consilium fraudis con riferimento alla fattispecie concreta. In particolare laddove il Giudice di primo grado ha affermato che “il conferimento nel fondo degli immobili intestati ai OR , Pt_1
e ha determinato senza alcun dubbio una Parte_1 Parte_2 diminuzione sia quantitativa che qualitativa dei loro rispettivi patrimoni, con conseguente impossibilità per la di riuscire a soddisfare il CP_1 proprio ingente credito”. (omissis) “I signori , nel precedente grado Pt_1 di giudizio, hanno depositato una relazione di stima del proprio patrimonio redatta dal Dott. (v. doc. 1 della comparsa di Persona_3 costituzione e risposta dei sigg. . Pt_1
A differenza di quanto erroneamente ha statuito il Giudice di prime cure, con la suddetta relazione gli Appellanti hanno documentato che i beni conferiti nel Fondo Patrimoniale non sono idonei a determinare una significativa diminuzione della loro garanzia patrimoniale, tenuto conto del residuo patrimonio detenuto dagli stessi , stimabile in Euro Pt_1
24.982.767,17 quanto a ed in Euro 43.149.755,35 quanto a Parte_1
.” Parte_1
Sostiene parte appellante che “Il Tribunale di Cassino ha errato doppiamente. In primo luogo perché ha frainteso e non ha considerato, ai fini della decisione, il patrimonio personale residuo dei signori e Pt_1 Parte_1
e poi perché, con il proprio ragionamento, ha disatteso in modo
[...] irragionevole il principio generale per il quale la garanzia del creditore è costituita dall'intero patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) e,
pag. 10/14 conseguentemente, anche da tutti gli altri beni che ne fanno parte. E tra questi beni residui rientrano certamente le partecipazioni societarie in società di capitali adeguatamente patrimonializzate in quanto proprietarie di beni immobili.” In particolare il Tribunale avrebbe errato poiché avrebbe omesso “ogni considerazione e valutazione circa il fatto che una quota societaria può essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2741 c.c.) e che conseguentemente detti beni (le quote societarie) possono di buon diritto costituire un'idonea garanzia patrimoniale per il creditore. E che il creditore non è obbligato a garantire le proprie obbligazioni esclusivamente con beni immobili.” Osserva la Corte che la censura non è fondata. Ed invero, il Tribunale non ha affermato in astratto che la quota societaria non contribuisca a formare il patrimonio del debitore posto a garanzia dei creditori. Ha, piuttosto, escluso, in concreto, che le partecipazioni sociali dei debitori che sono state oggetto di stima da parte del CT, siano sufficienti a garantire il debito per cui è causa. Sicchè il motivo non coglie nel segno.
Ma parte appellante critica la sentenza anche nella parte in cui ha accertato che “i OR e non hanno dimostrato di Parte_1 Parte_1 possedere residue disponibilità patrimoniali con le quali poter garantire l'adempimento dei propri debiti”. E, in particolare, muove delle critiche alla relazione peritale tecnico- contabile (avente ad oggetto la stima delle quote societarie) che costituice parte integrante della sentenza gravata (per espressa disposizione della medesima) nonché all'elaborato relativo alla valutazione degli immobili. Aggiunge parte appellante: “Con specifico riferimento alla società
[...]
la Dott.ssa ha asserito che detta Parte_4 Per_4 società risulterebbe “priva di informazioni sufficientemente rilevanti per la valutazione” (p. 10 Perizia), senza sottoporre la stessa a perizia. In realtà la società Scolaspa, di proprietà al 98,5% dei signori e Pt_1
(doc. n. 2), è proprietaria esclusiva di numerosi Parte_1 immobili siti a Cassino. Tali beni sono analiticamente indicati e descritti nell'atto di precetto notificato nel mese di ottobre 2019 da (tramite la sua Controparte_2 mandataria alle società e Controparte_6 Controparte_7
nonché ai signori e Parte_4 Pt_1
pag. 11/14 (doc. n. 3) e nella perizia redatta dal Geom. Parte_1 Per_5
(individuati come Beni sub nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
[...]
13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38) (doc. n. 4) il quale ha proceduto alla stima del loro valore nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 7/2020 (dinanzi Contro al Tribunale di Cassino), avviata da dopo la notifica del suddetto atto di precetto. A fronte dell'esistenza di tali immobili, il valore del patrimonio dei signori e (proprietari al 98,5% della società Pt_1 Parte_1 Pt_4 aumenta considerevolmente. Con la conseguenza che, preme ribadirlo ancora una volta, i beni non confluiti nel Fondo Patrimoniali, riferibili ai signori , hanno un Pt_1 valore tale da garantire la soddisfazione della pretesa creditoria di controparte, come emerge dalla documentazione prodotta (v. doc. n. 3 e n. 4). Si precisa che i documenti prodotti nel presente giudizio debbono ritenersi ammissibili ex art. 345 c.p.c. in quanto i medesimi non potevano essere prodotti nel precedente grado di giudizio nel termine concesso per il deposito dei documenti ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., spirato nel mese di giugno 2016. Questo perché a detta data (giugno 2016) l'atto di precetto non era stato ancora notificato ai signori (la notifica è avvenuta nel mese di Pt_1 ottobre 2019) e l'esecuzione immobiliare, nell'ambito del quale è stata redatta la perizia del Geom. (2020), non era stata avviata. Persona_5
Non si comprende quindi come i suddetti beni non siano stati ricompresi nell'indagine da parte del CT Dott.ssa la quale con riferimento Per_4 alla società si è limitata Parte_4 semplicemente a rilevare la mancanza di informazioni sufficientemente rilevanti per la valutazione. È evidente l'errore in cui è incorso il CT nella sua attività di indagine, parziale e non veritiera, che ha determinato gravi lacune e incongruenze nella valutazione del valore del patrimonio dei signori e Pt_1 Parte_1
.
[...]
Per questo motivo si formula in questa sede la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.” Il motivo riferito all'erroneità dell'accertamento peritale, recepito dal Tribunale, va respinto. Premesso che l'odierna parte appellante non ha svolto osservazioni per criticare l'accertamento peritale in primo grado, ritiene la Corte che la documentazione prodotto nel presente grado (docc. 3 e 4) e sulla quale si pag. 12/14 fonda il motivo d'impugnazione che precede sia inammissibile ex art. 345 c.p.c. Ed invero, a sostegno della ammissibilità, parte appellante deduce che la perizia estimativa del patrimonio della società in questione sarebbe stata eseguita solo in epoca successiva allo scadere del termine di cui all'art. 183 c.p.c. L'assunto è infondato. E' del tutto evidente che la documentazione utile a consentire che nel primo grado del presente giudizio il nominato ctu valutasse il patrimonio di ciascun debitore con riferimento alla società
era nella disponibilità dei Parte_4 predetti debitori che, tuttavia, non l'hanno depositata. E la documentazione necessaria e sufficiente, com'è ovvio, era quella propria della società e non la perizia eseguita in sede esecutiva.
Parte appellante deduce, inoltre, che “Secondo il Tribunale, invece, dalla relazione di stima prodotta dai signori non emergerebbe la Pt_1
“sussistenza di un patrimonio residuo idoneo a soddisfare le ragioni della
. Assume che “la relazione di stima - che documenta la consistenza CP_1 patrimoniale residua dei signori (rispetto ai beni conferiti nel Pt_1
Fondo Patrimoniale) per un valore complessivo di oltre € 68 milioni - era volta a dimostrare la sussistenza in concreto di una ulteriore ampia ed Contro adeguata (rispetto al valore della pretesa creditoria di capacità patrimoniale degli stessi signori a garanzia del loro preteso Pt_1 creditore. Garanzia patrimoniale rappresentata da partecipazioni societarie in una pluralità di società di capitali adeguatamente patrimonializzate in quanto proprietarie a loro volta di beni immobili, per come è emerso anche dalla CT (di cui meglio si dirà in seguito). Appare dunque inconferente e fuorviante la motivazione resa sul punto dal Tribunale di Cassino atteso che i signori hanno documentato di Pt_1 essere proprietari di quote di partecipazione in società del complessivo valore di oltre 68 milioni di Euro. La garanzia verso il creditore è quindi costituita da queste quote societarie e non certamente dagli immobili che le loro società hanno “in pancia”.” Osserva la Corte che anche tale censura è da respingere poiché il Tribunale non ha basato il suo accertamento sulla relazione di parte prodotta dagli odierni appellanti né avrebbe potuto farlo poiché un accertamento tecnico proveniente dalla parte ha il valore dell'attività difensiva e non della prova.
pag. 13/14 In ogni caso è opportuno aggiungere che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito e, pertanto, la sussistenza di un adeguato patrimonio residuo va rapportata esclusivamente al patrimonio di ciascun debitore, a nulla rilevando il fatto che i patrimoni degli altri coobbligati, possano essere, singolarmente o cumulativamente, sufficienti a garantire l'adempimento. Sicchè appare anche astrattamente irrilevante l'assunto che i beni della in quanto non confluiti nel Parte_4 fondo patrimoniale, avrebbero un valore tale da garantire la soddisfazione della pretesa creditoria di Controparte_2
Ebbene le valutazioni che precedono comportano anche il rigetto del motivo d'appello con cui viene criticata la sentenza che ha ravvisato la scientia damni, essendo la censura basata sull'assunto della consapevolezza dei debitori di avere un patrimonio residuo (rispetto a quello conferito nel fondo patrimoniale) del tutto capiente rispetto al credito vantato dalla società appellata. Capienza esclusa per le ragioni suddette.
Le spese di lite seguono la soccombenza degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello; condanna , , Parte_1 Parte_1 Pt_1
e , in solido, alla rifusione delle spese di
[...] Parte_2 lite in favore di nella misura che liquida in Controparte_3 euro 15.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025. Il Consigliere est.
Il Presidente
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