CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 4552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4552 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4852 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. MAMMOLA LUIGI e
Controparte_1
Avv. MASCETTI GIANCARLO Avv. CAMINITI GIORGIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.1085 del 2020 con cui il Tribunale di Velletri ha deciso quanto segue: “All'udienza del 15/07/2020 le difese delle parti hanno concluso come in atti. Visto l'art.281 sexies c.p.c e considerato che la natura della questione lo consente, il giudice fissava con decreto la causa all'udienza a trattazione scritta con lettura virtuale di sentenza ex art. 281 sexies cpc ed assegnava alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di nota d'udienza contenente esclusivamente le conclusioni e termine per il deposito di breve memoria conclusionale. e pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Considerazione in fatto e in diritto. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la IG.ra
[...]
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
388/2018 con Rg N° 7672018 emesso dal Tribunale di Velletri notificato il 28/02/2018 con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 5.303,19 oltre interessi e spese. Il Controparte_1 credito azionato della trae origine dalla Controparte_2 fornitura idrica erogata, per l'utenza n. 38655914 (cod. cliente n. 94545), intestata alla IG.ra . Parte_1
La domanda dell'attrice opponente non può essere accolta. Sulla eccezione sollevata dalla parte opponente relativa alla carenza del contratto di somministrazione, è subentrata nei rapporti di CP_1 somministrazione di cui era parte il senza stipulare nuovi contratti CP_3 di utenza, l'affidamento ad , quale società a partecipazione Controparte_1 pubblica non di controllo di cui all'art. 2 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, della gestione del servizio idrico ha dato luogo ad una vicenda traslativa che è assimilabile alla cessione d'azienda con conseguente operatività dell'art. 2558 c.c. (cfr. Tar Catania, n. 1993/2006). Superata la prima eccezione sul contratto, nel merito la parte opposta ha documentato il suo credito con il deposito dell'estratto notarile e come risulta sulle fatture parzialmente insolute ingiunte. Dalla documentazione in atti è emerso che l'opponente, in più occasioni non ha consentito ai tecnici di di accedere al misuratore CP_1 posizionato all'interno dell'abitazione, e nell'anno 2006 è stato sostituito il contatore non funzionante e le contestazioni della IG.ra risalgono Pt_1 agli anni 2009, 24.02.2011, e 16.01.2017. La Controparte_2 provvedeva allo storno delle somme contestate e inoltrava lettera raccomandata per intimare il pagamento della morosità. Con riferimento alla lettura del contatore, la ha provato Controparte_2 in atti di aver eseguito in data 16.01.2016 una fotolettura non contestata dall'opponente, e depositava interventi effettuati per interruzione del servizio per morosità dove non ha potuto procedere per assenza dell'opponente. Risulta provato che le tariffe sono state calcolate sulla base di letture reali a seguito di intervento dei tecnici della società opposta e dai consumi stimati sulla base dei consumi reali registrati in precedenza come previsto dall' art. 33 comma 1 del Regolamento, la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione ed alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. Deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione atteso che la parte opposta ha depositato le richieste interruttive di prescrizione. La parte opponente ha solo dedotto e non allegato quanto oggetto della domanda, non ha provato il pagamento delle fatture e i diversi dati di rilevazione dei consumi, pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere pag. 2/6 confermato avendo fornito la parte opposta prova del credito vantato nei confronti della IG. . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa o assorbita, cosi' provvede;
1) Rigetta la domanda, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
2) Condanna la IG.ra al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute dalle controparte che liquida d'ufficio in complessive Euro 2.700,00 oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.” La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Va osservato che con le singole fatture relative alle varie voci di credito azionate col ricorso per decreto ingiuntivo, il fornitore ha evidenziato all'utente la morosità pregressa, invitandolo al pagamento. A titolo esemplificativo, questo è il contenuto della costituzione in mora inserita nelle fatture: “ATTENZIONE. Ci risultano insolute le seguenti fatture:
- FATT. N°0000553937 CON SCADENZA: 17/08/2009 IMP. 148,90
- FATT. N°0000807917 CON SCADENZA: 16/11/2009 IMP. 173,83
- FATT. N°0000817735 CON SCADENZA: 15/11/2010 IMP. 688,15
- FATT. N°0000044324 CON SCADENZA: 11/05/2011 IMP. 3333,85 Esente bollo - Importi assoggettati ad I.V.A. L'IMPORTO TOTALE DEL SUO INSOLUTO È DI € 4917,67 La invitiamo a provvedere ai relativi pagamenti con massima sollecitudine.” Non pare revocabile in dubbio, pertanto, che questa rappresenti una manifestazione di volontà di far valere il proprio credito e, quindi, un atto interruttivo della prescrizione. Va fatta applicazione, infatti, del principio per cui l'atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass.17123/2015; id. 15714/2018; id. 18546/2020).
pag. 3/6 Va aggiunto che è stato prodotto un altro atto qualificabile come costituzione in mora e, come tale, interruttivo della prescrizione ed è quello del dicembre 2016, pervenuto alla nel gennaio 2017, ove il Pt_1 creditore fa valere il suo diritto intimandone il pagamento. Atto che avrebbe sottratto, comunque, alla prescrizione gli importi relativi alle fatture risalenti a tutto l'anno 2012. Fatta questa premessa, con riguardo agli altri motivi d'appello va rilevato quanto segue. Col primo motivo l'appellante deduce che “Con l'assunto “...la parte opposta ha documentato il suo credito con il deposito dell'estratto notarile e come risulta sulle fatture PARZIALMENTE INSOLUTE ingiunte.”, il Giudice di prime cure dimostra in maniera chiara ed incontrovertibile di non aver ben compreso la vicenda o addirittura non avere a mente i principi fondamentali del codice di rito. Difatti la è ricorsa al Tribunale per chiedere il Controparte_1 pagamento delle fatture per intero e non anche parzialmente come invece riportato in sentenza.”. La critica è infondata. Dal ricorso per decreto ingiuntivo emerge chiaramente che la controparte ha dedotto il mancato pagamento di alcune fatture per l'intero e, parzialmente, di altre. Il credito fatto valere in giudizio da CP_1 afferisce al saldo dei corrispettivi dovuti per l'erogazione di acqua consumata, per le quote non corrisposte, cosicché, correttamente, il Giudice ha ritenuto di condannare parte opponente al pagamento delle somme residue e rimaste insolute, al netto dei conguagli (pari ad € 28,21, a parziale storno della fattura 553937/2009 e ad € 481,07, a parziale storno della fattura n. 44324/2010). Sicchè alcun errore in tal senso è configurabile. Col secondo motivo l'appellante critica la sentenza poiché, pur a fronte della impossibilità di eseguire l'accesso al contatore ed acquisire le letture effettive dei consumi, il Giudice avrebbe riconosciuto la correttezza del credito vantato da Controparte_1
Anche tale censura è infondata essendo evidente che al gestore è consentito calcolare gli importi da porre in fattura sulla base di consumi già registrati presso l'utenza, in relazione al medesimo periodo dell'anno, o sulla base della tabella dei consumi stimati, differenziati per tipologia, così come previsto dal Regolamento del servizio idrico. Nel caso di specie è stata riscontrata, in varie occasioni dai tecnici incaricati, l'impossibilità di accedere materialmente al contatore mentre in altre circostanze le letture sono state regolarmente acquisite e, quindi,
pag. 4/6 proprio in virtù di tali letture, sono stati calcolati i consumi riferiti all'utenza.
Risultano depositati l'elenco dei consumi medi giornalieri e la lettura del 07/01/2016 (all.ti 5 e 6 alla seconda memoria istruttorie) e dal primo di tali documenti, peraltro, si evince che il consumo medio fatturato è costante;
solo nell'anno 2009 si apprezza un aumento, ma in questo caso il consumo non è affatto stimato, bensì reale, ossia rilevato in base a letture effettive. La fattura n. 44324/2010, emessa per l'originario importo di € 3.814,92, si riferisce ad un conguaglio volto a contabilizzare il consumo idrico dell'appellante, per il periodo compreso tra il 6.7.2007 (data lettura reale) ed il 29.12.2009 (data lettura reale). Quando, successivamente, è stato possibile rilevare la lettura (29.12.2009), il fornitore ha emesso la sopra richiamata fattura che contabilizza il consumo reale e conguaglia un arco temporale di consumi di circa due anni.
D'altro canto l'appellante non ha censurato quanto accertato nella sentenza gravata in ordine alla non contestazione da parte sua della fotolettura del 16.1.2016, così come non ha criticato l'accertamento relativo alla sostituzione del contatore non funzionante avvenuta nel 2006 ed alla conseguente attendibilità dei consumi successivamente rilevati.
La critica alla sentenza relativa all'esistenza del contratto di somministrazione con la società è del tutto generica e, Controparte_1 come tale, inammissibile poiché l'appellante deduce quanto segue: “la conclusione cui è giunto il Giudice di primo grado sul punto che peraltro contraddice con la difesa sul punto svolta dall non è Controparte_4 condivisibile. Sta di fatto che nonostante la chiarezza della questione, nella parte motiva viene disattesa o meglio distorta la realtà dei fatti provata documentalmente dall'appellante.”, senza indicare quale sia stato l'errore commesso dal Tribunale né le ragioni per cui avrebbe dovuto escludere l'esistenza del contratto di somministrazione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello;
pag. 5/6 condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di nella misura che liquida in euro 3.000,00, Controparte_1 oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.6.2025. Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 6/6
composta dai magistrati
Geremia CASABURI Presidente
Antonella Miryam STERLICCHIO Consigliere rel.
Biagio Roberto CIMINI Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4852 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
Parte_1
Avv. MAMMOLA LUIGI e
Controparte_1
Avv. MASCETTI GIANCARLO Avv. CAMINITI GIORGIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n.1085 del 2020 con cui il Tribunale di Velletri ha deciso quanto segue: “All'udienza del 15/07/2020 le difese delle parti hanno concluso come in atti. Visto l'art.281 sexies c.p.c e considerato che la natura della questione lo consente, il giudice fissava con decreto la causa all'udienza a trattazione scritta con lettura virtuale di sentenza ex art. 281 sexies cpc ed assegnava alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di nota d'udienza contenente esclusivamente le conclusioni e termine per il deposito di breve memoria conclusionale. e pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Considerazione in fatto e in diritto. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la IG.ra
[...]
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
388/2018 con Rg N° 7672018 emesso dal Tribunale di Velletri notificato il 28/02/2018 con il quale è stato ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 5.303,19 oltre interessi e spese. Il Controparte_1 credito azionato della trae origine dalla Controparte_2 fornitura idrica erogata, per l'utenza n. 38655914 (cod. cliente n. 94545), intestata alla IG.ra . Parte_1
La domanda dell'attrice opponente non può essere accolta. Sulla eccezione sollevata dalla parte opponente relativa alla carenza del contratto di somministrazione, è subentrata nei rapporti di CP_1 somministrazione di cui era parte il senza stipulare nuovi contratti CP_3 di utenza, l'affidamento ad , quale società a partecipazione Controparte_1 pubblica non di controllo di cui all'art. 2 bis, comma 3, del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, della gestione del servizio idrico ha dato luogo ad una vicenda traslativa che è assimilabile alla cessione d'azienda con conseguente operatività dell'art. 2558 c.c. (cfr. Tar Catania, n. 1993/2006). Superata la prima eccezione sul contratto, nel merito la parte opposta ha documentato il suo credito con il deposito dell'estratto notarile e come risulta sulle fatture parzialmente insolute ingiunte. Dalla documentazione in atti è emerso che l'opponente, in più occasioni non ha consentito ai tecnici di di accedere al misuratore CP_1 posizionato all'interno dell'abitazione, e nell'anno 2006 è stato sostituito il contatore non funzionante e le contestazioni della IG.ra risalgono Pt_1 agli anni 2009, 24.02.2011, e 16.01.2017. La Controparte_2 provvedeva allo storno delle somme contestate e inoltrava lettera raccomandata per intimare il pagamento della morosità. Con riferimento alla lettura del contatore, la ha provato Controparte_2 in atti di aver eseguito in data 16.01.2016 una fotolettura non contestata dall'opponente, e depositava interventi effettuati per interruzione del servizio per morosità dove non ha potuto procedere per assenza dell'opponente. Risulta provato che le tariffe sono state calcolate sulla base di letture reali a seguito di intervento dei tecnici della società opposta e dai consumi stimati sulla base dei consumi reali registrati in precedenza come previsto dall' art. 33 comma 1 del Regolamento, la tariffa dei servizi somministrati secondo l'articolazione tariffaria in vigore nell'anno di consumo ed in relazione ed alla tipologia d'uso attribuita all'utenza. Deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione atteso che la parte opposta ha depositato le richieste interruttive di prescrizione. La parte opponente ha solo dedotto e non allegato quanto oggetto della domanda, non ha provato il pagamento delle fatture e i diversi dati di rilevazione dei consumi, pertanto il decreto ingiuntivo opposto deve essere pag. 2/6 confermato avendo fornito la parte opposta prova del credito vantato nei confronti della IG. . Parte_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza disattesa o assorbita, cosi' provvede;
1) Rigetta la domanda, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo;
2) Condanna la IG.ra al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute dalle controparte che liquida d'ufficio in complessive Euro 2.700,00 oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.” La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. Va osservato che con le singole fatture relative alle varie voci di credito azionate col ricorso per decreto ingiuntivo, il fornitore ha evidenziato all'utente la morosità pregressa, invitandolo al pagamento. A titolo esemplificativo, questo è il contenuto della costituzione in mora inserita nelle fatture: “ATTENZIONE. Ci risultano insolute le seguenti fatture:
- FATT. N°0000553937 CON SCADENZA: 17/08/2009 IMP. 148,90
- FATT. N°0000807917 CON SCADENZA: 16/11/2009 IMP. 173,83
- FATT. N°0000817735 CON SCADENZA: 15/11/2010 IMP. 688,15
- FATT. N°0000044324 CON SCADENZA: 11/05/2011 IMP. 3333,85 Esente bollo - Importi assoggettati ad I.V.A. L'IMPORTO TOTALE DEL SUO INSOLUTO È DI € 4917,67 La invitiamo a provvedere ai relativi pagamenti con massima sollecitudine.” Non pare revocabile in dubbio, pertanto, che questa rappresenti una manifestazione di volontà di far valere il proprio credito e, quindi, un atto interruttivo della prescrizione. Va fatta applicazione, infatti, del principio per cui l'atto per avere efficacia interruttiva deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cass.17123/2015; id. 15714/2018; id. 18546/2020).
pag. 3/6 Va aggiunto che è stato prodotto un altro atto qualificabile come costituzione in mora e, come tale, interruttivo della prescrizione ed è quello del dicembre 2016, pervenuto alla nel gennaio 2017, ove il Pt_1 creditore fa valere il suo diritto intimandone il pagamento. Atto che avrebbe sottratto, comunque, alla prescrizione gli importi relativi alle fatture risalenti a tutto l'anno 2012. Fatta questa premessa, con riguardo agli altri motivi d'appello va rilevato quanto segue. Col primo motivo l'appellante deduce che “Con l'assunto “...la parte opposta ha documentato il suo credito con il deposito dell'estratto notarile e come risulta sulle fatture PARZIALMENTE INSOLUTE ingiunte.”, il Giudice di prime cure dimostra in maniera chiara ed incontrovertibile di non aver ben compreso la vicenda o addirittura non avere a mente i principi fondamentali del codice di rito. Difatti la è ricorsa al Tribunale per chiedere il Controparte_1 pagamento delle fatture per intero e non anche parzialmente come invece riportato in sentenza.”. La critica è infondata. Dal ricorso per decreto ingiuntivo emerge chiaramente che la controparte ha dedotto il mancato pagamento di alcune fatture per l'intero e, parzialmente, di altre. Il credito fatto valere in giudizio da CP_1 afferisce al saldo dei corrispettivi dovuti per l'erogazione di acqua consumata, per le quote non corrisposte, cosicché, correttamente, il Giudice ha ritenuto di condannare parte opponente al pagamento delle somme residue e rimaste insolute, al netto dei conguagli (pari ad € 28,21, a parziale storno della fattura 553937/2009 e ad € 481,07, a parziale storno della fattura n. 44324/2010). Sicchè alcun errore in tal senso è configurabile. Col secondo motivo l'appellante critica la sentenza poiché, pur a fronte della impossibilità di eseguire l'accesso al contatore ed acquisire le letture effettive dei consumi, il Giudice avrebbe riconosciuto la correttezza del credito vantato da Controparte_1
Anche tale censura è infondata essendo evidente che al gestore è consentito calcolare gli importi da porre in fattura sulla base di consumi già registrati presso l'utenza, in relazione al medesimo periodo dell'anno, o sulla base della tabella dei consumi stimati, differenziati per tipologia, così come previsto dal Regolamento del servizio idrico. Nel caso di specie è stata riscontrata, in varie occasioni dai tecnici incaricati, l'impossibilità di accedere materialmente al contatore mentre in altre circostanze le letture sono state regolarmente acquisite e, quindi,
pag. 4/6 proprio in virtù di tali letture, sono stati calcolati i consumi riferiti all'utenza.
Risultano depositati l'elenco dei consumi medi giornalieri e la lettura del 07/01/2016 (all.ti 5 e 6 alla seconda memoria istruttorie) e dal primo di tali documenti, peraltro, si evince che il consumo medio fatturato è costante;
solo nell'anno 2009 si apprezza un aumento, ma in questo caso il consumo non è affatto stimato, bensì reale, ossia rilevato in base a letture effettive. La fattura n. 44324/2010, emessa per l'originario importo di € 3.814,92, si riferisce ad un conguaglio volto a contabilizzare il consumo idrico dell'appellante, per il periodo compreso tra il 6.7.2007 (data lettura reale) ed il 29.12.2009 (data lettura reale). Quando, successivamente, è stato possibile rilevare la lettura (29.12.2009), il fornitore ha emesso la sopra richiamata fattura che contabilizza il consumo reale e conguaglia un arco temporale di consumi di circa due anni.
D'altro canto l'appellante non ha censurato quanto accertato nella sentenza gravata in ordine alla non contestazione da parte sua della fotolettura del 16.1.2016, così come non ha criticato l'accertamento relativo alla sostituzione del contatore non funzionante avvenuta nel 2006 ed alla conseguente attendibilità dei consumi successivamente rilevati.
La critica alla sentenza relativa all'esistenza del contratto di somministrazione con la società è del tutto generica e, Controparte_1 come tale, inammissibile poiché l'appellante deduce quanto segue: “la conclusione cui è giunto il Giudice di primo grado sul punto che peraltro contraddice con la difesa sul punto svolta dall non è Controparte_4 condivisibile. Sta di fatto che nonostante la chiarezza della questione, nella parte motiva viene disattesa o meglio distorta la realtà dei fatti provata documentalmente dall'appellante.”, senza indicare quale sia stato l'errore commesso dal Tribunale né le ragioni per cui avrebbe dovuto escludere l'esistenza del contratto di somministrazione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello;
pag. 5/6 condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1 favore di nella misura che liquida in euro 3.000,00, Controparte_1 oltre spese generali ed oneri di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.6.2025. Il Consigliere estensore
Il Presidente
pag. 6/6