TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/06/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10676 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da
nata a [...] il 30 settembre Parte_1
1974 (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Camilla Zamparini del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
- ricorrente contro
, nato a [...] il 28 settembre Controparte_1
1975 (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Clarissa Matteucci del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
- resistente
1 con l'intervento di avv. , nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
, con studio in Bologna, quale curatore C.F._3
speciale del minore , nato a [...] il 26 dicembre Persona_1
2007, nominata con ordinanza del 2 luglio 2023
Pubblico Ministero avente ad oggetto: “separazione giudiziale”.
Conclusioni della ricorrente:
“precisa le conclusioni come da memoria depositata il 6 ottobre
2023 e chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie dedotte nella memoria depositata il 6 novembre 2023”.
Conclusioni del resistente:
“conclude come da memoria depositata il 5 ottobre 2023 e chiede l'accoglimento delle istanze istruttore presentate con memoria depositata il 2 novembre 2023”.
Conclusioni del curatore speciale del minore : Persona_1
“conclude chiedendo che il Tribunale respinta ogni altra istanza, anche istruttoria, tenuto conto dell'opinione del minore espressa all'udienza dell' 11 aprile 2024 e delle relazioni del servizio sociale affidatario del minore ed in particolare di quella da ultimo depositata datata 7/11/2024, previa revoca dell'affidamento del minore al Servizio sociale territorialmente competente, disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore al Persona_1
padre con collocamento e residenza anagrafica presso lo stesso;
assegnare al sig. la casa familiare, ove allo stato vive con il Per_1
2 minore sita a Porretta Terme in Via Marconi n. 34/2; Per_1
disporre che la madre possa incontrare il figlio minore Per_1
solo secondo la volontà di quest'ultimo e secondo modalità che verranno determinate tenendo conto delle richieste ed esigenze espresse dal minore;
disporre che la madre versi al padre per il mantenimento ordinario del figlio la somma mensile di Per_1
150 euro (ovvero la minor o maggior somma ritenuta di giustizia) annualmente rivalutabile secondo indici Istat, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 30% delle spese straordinarie come stabile dal Protocollo del Tribunale di
Bologna firmato in data 9 agosto 2017; disporre che il sig. Per_1
versi alla sig.ra un assegno mensile di mantenimento di Pt_1
pari ad euro 50 al mese annualmente rivalutabile secondo indici
Istat, con vittoria di spese”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 21 settembre 2022,
[...]
esponeva di aver contratto matrimonio con Pt_1 CP_1
l'11 gennaio 2003 in Marocco e che dalla loro unione erano
[...]
nati a Porretta Terme (Bologna) due figli, , il 27 Persona_2
novembre 2003 e , il 26 dicembre 2007, entrambi Persona_1
studenti; che negli ultimi anni della convivenza matrimoniale, il marito aveva agito nei confronti della ricorrente “con violenza psicologica e, in due occasioni”, nel febbraio 2020 e nell'aprile
2021, “anche fisica”; che a seguito del secondo episodio, era
3 stato attivato il codice rosso e il marito aveva lasciato spontaneamente l'abitazione familiare;
che il convento aveva avuto per alcuni anni una dipendenza dal gioco d'azzardo
(ludopatia) e per questo motivo la famiglia aveva “vissuto gravi difficoltà economiche, tanto che i parenti della ricorrente li aiutavano economicamente”; che la ricorrente era sempre stata casalinga, a parte aver svolto per due mesi nel 2018 e per tre settimane nel dicembre 2021, l'attività di interprete presso il consolato marocchino;
che madre e figli abitavano nella casa familiare, sita a Porretta Terme, con contratto di locazione;
che il padre incontrava il figlio minore talvolta il sabato, mettendosi d'accordo direttamente con lui;
che il nucleo era seguito dai
Servizi Sociali di Porretta Terme;
che il marito svolgeva il lavoro di autista di autoarticolato e risultava, alla moglie, che percepiva un reddito mensile pari ad euro 2.000 netti e talvolta somme superiori;
che a seguito della dipendenza dal gioco, il convenuto, aquisitane consapevolezza, aveva chiesto l'aiuto di un conoscente, affinché questi lo aiutasse nella gestione del suo denaro;
che il marito corrispondeva il canone mensile di locazione dell'abitazione familiare, pari ad euro 400 circa, pagava le bollette, per le quali tuttavia vi era un arretrato ed aveva versato alla moglie, dal luglio fino al dicembre 2021, la somma di euro 350, che poi aveva omesso di pagare.
Sulla base di tali premesse, la ricorrente chiedeva, in via provvisoria e urgente, che i coniugi fossero autorizzati a vivere
4 separati, che fosse disposto l'affido del figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, mantenendo collocamento e residenza presso l'abitazione materna, che la casa familiare fosse assegnata alla moglie, che fosse disposto che il padre potesse vedere il figlio minore secondo la volontà e i desideri del figlio, che fosse posto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli attraverso il versamento dell'importo di euro 600,00, entro il primo giorno di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente della moglie, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 70%, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna e che fosse posto a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, mediante il versamento dell'importo mensile pari ad euro 400,00. Nel merito, la ricorrente chiedeva che il Tribunale pronunciasse sentenza, anche parziale, di separazione tra i coniugi, con gli stessi provvedimenti richiesti un via temporanea ed urgente.
A seguito della notifica di ricorso e decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva , contestando in modo Controparte_1
articolato le accuse di violenza avanzate dalla moglie nei confronti del marito, ritenendole “inesistenti ed infondate”. Il convenuto affermava che già da più di dieci anni il rapporto tra i coniugi si era deteriorato, che dal 2010 la ricorrente non permetteva al resistente di dormire nel letto insieme alla stessa,
5 poiché non tollerava la sua presenza e che nonostante il resistente, pensando si trattasse di una crisi temporanea, avesse assecondato la moglie, la situazione era peggiorata rapidamente, poiché la moglie provava verso il marito un profondo odio e disprezzo che non esitava ad esternare anche davanti ai figli minori, ponendo in essere qualsiasi “dispetto” per disturbare e provocare il marito, anche attraverso condotte di violenza psicologica. Il resistente deduceva inoltre che mentre il rapporto tra ed il padre era molto buono, quello fra la madre e il Per_1
figlio minore era “davvero complicato e altamente dannoso per il minore”, poiché la madre stava da tempo attuando “una vera e proprio violenza psicologica sul minore”, tant'è che i Servizi
Sociali avevano preso in carico il ragazzo. Il convenuto asseriva che la famiglia era fortemente indebitata e che pertanto al Per_1
momento il marito non aveva “il denaro sufficiente per poter pagare un altro canone di locazione e le rispettive utenze”, ragione per la quale era gratuitamente ospitato da un conoscente.
Il resistente sosteneva altresì che il decremento dell'assegno dovuto dal marito a titolo di contributo al mantenimento della moglie, pari ad euro 200,00, era giustificato “dall'attitudine della moglie al lavoro in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita”, tenuto conto della ancora giovane della ricorrente, che aveva rifiutato alcune occasioni di lavoro per pigrizia. Il Gtitie rilevava infine che se era vero che in passato egli era stato “toccato” dal vizio del gioco, era anche vero
6 però che grazie ai Servizi Sociali e all'aiuto di conoscenti, “aveva seguito il percorso di “disintossicazione”, riuscendo a guarire completamente”, dimostrando come egli stesse cercando di migliorare e riscattarsi, a differenza della moglie, ostile anche ai
Servizi Sociali.
Ciò premesso, , quanto ai provvedimenti Controparte_1
temporanei ed urgenti, chiedeva, oltre all'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, l'affidamento, anche temporaneo, del figlio minore al padre, mantenendo collocamento e residenza presso l'abitazione paterna, l'assegnazione della casa familiare al marito, la previsione di visite della madre al figlio minore,
“secondo la volontà e i desideri del figlio, ma sempre in presenza dei Servizi Sociali”, la previsione di un contributo della madre al mantenimento dei figli, mediante il versamento dell'importo mensile pari a euro 200,00 per entrambi, oltre alla partecipazione della stessa ricorrente al 40% delle spese straordinarie, di cui al
Protocollo del Tribunale di Bologna, nonché la previsione di un contributo economico a favore della moglie e a carico del marito di euro 200,00 mensili. Nel merito, chiedeva che Controparte_1
il Tribunale pronunciasse sentenza, anche parziale, di separazione tra i coniugi e che disponesse in conformità con i richiesti provvedimenti provvisori ed urgenti.
Acquisita una relazione dei Servizi Sociali e sentito il solo resistente, non essendo la ricorrente comparsa personalmente, il
7 Presidente delegato, con ordinanza del 18 gennaio 2023, assumeva i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
“1. autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto, 2. affida il figlio minore al Servizio Sociale competente affinchè continui a tenerlo collocato presso il padre;
valuti l'idoneità della collocazione;
verifichi – anche in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile - lo stato psicologico ed emotivo del ragazzo;
valuti le competenze genitoriali e la personalità di entrambi i genitori;
accerti la eventuale sussistenza di condizioni di pregiudizio per il minore indicandone le cause;
verifichi se i genitori assumono condotte che possano reputarsi di ostacolo all'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
valuti la qualità della relazione del minore con ciascun genitore;
regolamenti le visite materne inizialmente in forma protetta con cadenza almeno settimanale e con facoltà di ampliarle e liberalizzarle qualora non pregiudizievoli e di sospenderle se disturbanti per il minore;
effettui tutti gli interventi sociali, educativi e psicologici ritenuti opportuni per fornendo il Per_1
necessario sostegno anche in ambito scolastico e ricreativo e proseguendo l'intervento di educativa domiciliare e riferisca - mediante relazione che dovrà essere trasmessa entro e non oltre il
30.6.2023 - la soluzione meglio rispondente - in termini di affidamento, collocamento e frequentazione con i genitori - ad una sana crescita psicofisica del minore e al suo diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
8 dei genitori, nonché fornendo indicazioni circa gli interventi ritenuti necessari.
3. assegna la casa coniugale al resistente, 4. pone a carico della signora l'obbligo di Parte_1
contribuire al mantenimento dei figli corrispondendo al signor un assegno di € 250,00 mensili ( di cui € Controparte_1
100 per ed € 150 per , somma annualmente Per_2 Per_1
rivalutabile ex Indici Istat e da corrispondere in via anticipata entro il 5 di ogni mese a decorrere dalla domanda, oltre al 30% delle spese straordinarie concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il
9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità,
a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico- ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
9 (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. li tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il
10 rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
5. pone a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della moglie corrispondendo a Parte_1
un assegno di € 350,00 mensili 6. nomina giudice
[...]
istruttore la dott.ssa Arianna D'ADDABBO;
7. fissa l'udienza del 6.7.2023 ore 9.00 per la comparizione dei soli procuratori delle parti e la trattazione del procedimento, nonché per eventuale precisazione delle conclusioni sul vincolo in vista della sentenza non definitiva 8. Assegna alla ricorrente termine fino al
7.6.2023 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa avente il contenuto dell'art. 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4)
5) e 6), e termine al resistente fino al 16.6.2023 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio; con avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il termine implica le decadenze di cui all'art. 167 e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito
11 non rilevabili d'ufficio;
9. visto l'art. 191 c.c. come modificato dalla legge 55 del 2015, dà atto che per effetto della presente ordinanza ex art. 708 c.p.c., cessa il regime patrimoniale della comunione legale, ai sensi dell'art. 191 c.c.”.
La ricorrente ed il resistente si costituivano nella successiva fase processuale dinanzi al Giudice istruttore;
la prima, confermando, rispetto all'affidamento del figlio minore, le precedenti conclusioni e chiedendo, in via subordinata,
l'affidamento ai Servizi Sociali, con collocamento prevalente, in ogni caso, del minore presso la casa familiare con il padre;
il secondo, confermando le domande contenute nel primo atto difensivo, salva una modifica delle previsioni economiche, con l'aumento della richiesta di contribuzione economica della moglie per i figli (250 euro al mese) e una riduzione del contributo al mantenimento per la moglie (euro 50 al mese).
Con ordinanza del 2 luglio 2023, il Giudice istruttore nominava curatore speciale del minore l'avv. , Controparte_2
cui veniva demandata la facoltà: “a) di rappresentare il minore nel giudizio;
b) di prendere contatti immediati con i servizi affidatari;
c) di avere rapporti con le istituzioni scolastiche e con le autorità sanitarie” e disponeva che i Servizi Sociali ponessero in essere un percorso psicologico che aiutasse la ricorrente sia ad elaborare il proprio vissuto che a comprendere le necessità del figlio, che continuassero a svolgere colloqui di monitoraggio e orientamento con il padre, accompagnati dal prosieguo
12 dell'intervento educativo domiciliare, che proseguissero l'intervento educativo in supporto al padre e al minore, avviando un percorso psicologico per il ragazzo nel medio-lungo periodo per favorire l'elaborazione delle emozioni. Con lo stesso provvedimento, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, veniva revocato l'obbligo posto in capo alla ricorrente di versare al resistente, con decorrenza dalla domanda, la somma pari ad euro 100,00, a titolo di contributo per il mantenimento di Per_2
che viveva con la madre, e veniva posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, allo stesso titolo, con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di euro 200,00; veniva disposto inoltre che l'assegno unico relativo a Per_1
fosse percepito dal padre, mentre quello relativo a dalla Per_2
madre e veniva infine rimessa la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza parziale in data 11 luglio 2023, il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza in pari data, venivano concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c. e fissata udienza per la prosecuzione del processo dinanzi al Giudice istruttore.
Con comparsa depositata il 27 settembre 2023, si costituiva il curatore speciale del minore, chiedendo, in via preliminare ed istruttoria, che fosse disposto l'ascolto del minore e nel merito che fosse confermato l'affidamento del minore al Persona_1
Servizio Sociale con collocamento presso il padre;
lo stesso
13 curatore chiedeva inoltre, tenuto conto anche dell'opinione del minore, che fosse disposto che gli eventuali incontri protetti o le telefonate assistite organizzati con la madre avessero luogo solo se il minore avesse rappresentato la sua volontà in tal Per_1
senso, anche all'esito dei percorsi di sostegno già intrapresi, posto che allo stato pressioni diverse sarebbero state controproducenti, sia per il minore, che per la relazione madre/figlio.
Con l'ordinanza resa il 15 dicembre 2023, il Giudice istruttore dichiarava inammissibili le prove orali articolate dalla ricorrente e dal resistente, disponeva la comparizione dell'assistente sociale per chiarimenti, la prosecuzione, a cura dei
Servizi Sociali, del percorso psicologico intrapreso dalla madre, dell'intervento educativo in supporto al padre e al minore Per_1
del percorso psicologico per degli incontri di supporto e Per_1
orientamento dedicati al padre e di quelli socio sanitari congiuntamente alla madre, nonché l'ascolto del minore.
Ascoltati l'assistente sociale ed il minore, veniva autorizzato il deposito di documentazione medica da parte della ricorrente e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza conclusiva.
Precisate dunque le conclusioni, così come sopra riportate,
è stato disposto lo scambio degli atti difensivi finali ex art. 190, co. 1, c.p.c. e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
14 Va rilevato preliminarmente che il Pubblico Ministero non ha rassegnato le proprie conclusioni.
Secondo il condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine all'intervento del Pubblico
Ministero, “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile”, “è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 2005, n. 10894,
Cass., sez. I, 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI-1, ord. 23 giugno 2020, n. 12254).
Nella fattispecie in esame, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, oltre che il provvedimento del Presidente delegato del 18 gennaio 2023, sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 19 gennaio 2023 e la circostanza che il
Pubblico Ministero non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
Ciò premesso, si osserva, quanto alle prove orali articolate dalla ricorrente e dal resistente, rispettivamente, nella memoria depositata il 6 novembre 2023 e nella memoria depositata il 2 novembre 2023, che va condivisa e quindi ribadita la decisione del Giudice istruttore di non ammettere le prove richieste, poichè, quanto alla prova per testi indicata dalla ricorrente, in parte non
15 ritualmente articolata e generica (capitoli n. 1, 2 e 30) ed in parte avente ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione, documentali o da provare documentalmente (i restanti capitoli) e, quanto alle prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dal resistente, aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini della decisione della causa.
Superate dall'istruttoria espletata sono inoltre le prime due istanze formulate dalla ricorrente a pagina 5 della memoria del 6 novembre 2023 e relative alle richieste di intervento dei Servizi
Sociali “affinchè il figlio possa riprendere un contatto Per_1
graduale con la madre” e per sostenere quest'ultima nell'”affrontare il percorso verso un auspicato riavvicinamento con il figlio”. Il Giudice istruttore ha già provveduto in tal senso e i Servizi Sociali hanno inoltrato plurime relazioni, che documentano il loro operato.
Del tutto superflua è inoltre l'istanza di esibizione documentale formulata dalla stessa ricorrente a pag. 5 della medesima memoria. Anche tale istanza va dunque respinta.
Posto che è già stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, si deve a questo punto passare all'esame delle domande accessorie.
Quanto all'affidamento e al collocamento del minore la madre ha concluso per il suo affidamento condiviso ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre e frequentazione libera della madre, previo congruo preavviso e
16 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore, fermo il monitoraggio e il sostegno etero familiare dei Servizi
Sociali sia verso il minore, che nel supporto della relazione genitoriale. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali.
Il resistente ha chiesto invece l'affidamento del minore a sé, con frequentazione libera della madre, secondo la volontà e i desideri del figlio, ma alla presenza dei Servizi Sociali.
Il curatore speciale del minore ha chiesto infine che,
“tenuto conto dell'opinione del minore espressa all'udienza dell'
11 aprile 2024 e delle relazioni del servizio sociale affidatario del minore ed in particolare di quella da ultimo depositata datata
7/11/2024”, sia disposto l'affidamento esclusivo rafforzato del minore al padre, con collocamento e residenza anagrafica Per_1
presso lo stesso, cui assegnare la casa familiare (ove allo stato vive con il minore) e che sia disposto che la madre possa incontrare il figlio solo secondo la volontà di quest'ultimo e secondo modalità che determinate tenendo conto delle richieste ed esigenze espresse dal minore.
Rileva il Tribunale che con i provvedimenti provvisori del
18 gennaio 2023 era stato assegnato ai Servizi Sociali il compito di verifica e di valutazione dello stato psicologico ed emotivo del minore e l'accertamento di eventuali situazioni di Per_1
pregiudizio, con indicazione delle cause, l'effettuazione degli interventi sociali educativi e psicologici ritenuti opportuni, il
17 necessario sostegno anche in ambito scolastico e ricreativo,
l'intervento di educativa domiciliare, nonché l'intervento di sostegno ad entrambi i genitori.
Nel corso del giudizio sono state depositate cinque relazioni da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, ai quali con i provvedimenti provvisori il minore era stato affidato (v. pag. 5, 6, 7 e 8 della comparsa conclusionale del curatore speciale del minore, in cui tali relazioni sono riassunte).
Con l'ultima relazione in data 7 novembre 2024, in particolare, i Servizi Sociali hanno confermato le valutazioni pregresse rispetto alla figura materna che, per quanto desiderosa di reinstaurare un rapporto con non risultava “proattiva Per_1
rispetto alle azioni che potrebbe mettere in campo sia in termini di riconoscimento delle motivazioni sottese alle resistenze del figlio che in termini di partecipazione attiva a percorsi finalizzati al supporto genitoriale”. Nella stessa relazione si è dato atto del notevole miglioramento di per quanto concerne “le Per_1
autonomie ed il rispetto degli impegni presi, sia in ambito scolastico che extra scolastico”, del rapporto “adeguato e collaborativo, nonché maggiormente propenso al dialogo” con il padre e del rafforzamento del relativo rapporto, di una intensificazione dei rapporti con il fratello maggiore Per_2
nonché di “sentimenti di disagio durante gli sporadici tentativi di ripresa” del rapporto da parte della madre. I Servizi Sociali hanno quindi ritenuto conclusa la progettualità sul nucleo, pur ritenendo
18 “auspicabile mantenere un monitoraggio della situazione” fino alla maggiore età di supportando la figura paterna nella Per_1
gestione del figlio.
In occasione del suo ascolto, il minore, mostrandosi pienamente capace di discernimento, ossia di comprendere la portata delle proprie azioni e di comportarsi di conseguenza, ha confermato quanto già riferito all'assistente sociale. Ha affermato, in particolare, di avere un buon rapporto con il padre, con il quale parla “di tutto” e collabora nelle faccende domestiche e di incontrare solo casualmente il fratello che Per_2
non lo aveva mai difeso dalla madre. Il minore ha riferito dei litigi con la ricorrente quando era rimasto a vivere con lei dopo l'allontanamento del padre, di essere stato insultato dalla madre con epiteti quali “scimmia”, “porco”, “stupido”, a volte senza un valido motivo e a volte perché non condivideva che il figlio andasse d'accordo con il padre, di essere stato accusato di “essere uguale al padre”, di doversi spesso preparare i pasti da solo, perché la madre non vi provvedeva e lo rimproverava se il figlio provava a cucinare e di essere stato successivamente contattato dalla madre attraverso messaggi 5/6 volte, ma di non avere risposto, se non un paio di volte, avendo l'impressione che la madre lo contatasse solo in prossimità delle udienze. ha Per_1
dichiarato altresì che quando i genitori stavano insieme,
“litigavano spesso, per motivi religiosi ed economici” e che quando vennero a casa i Carabinieri, egli sentì dalla cucina le urla
19 dei genitori e quando si recò da loro, la madre gli disse che il padre “l'aveva picchiata e che aveva tentato di lanciarla dalla finestra”. Il minore ha però aggiunto di non averle creduto, essendo convinto che l'avesse fatto apposta per rovinare il padre, visto che spesso in presenza del ragazzo “diceva che lo voleva rovinare”. Da ultimo il minore ha dichiarato di stare meglio, di essere più sereno dopo essersi trasferito a vivere con il padre e di non intendere, per il momento, riallacciare i rapporti con la madre.
Il curatore speciale ha inoltre riferito in modo completo ed esaustivo dei colloqui avuti con il minore (v. da ultimo pag. 9 e
10 della comparsa conclusionale), rilevando conclusivamente che all'esito “dei riferiti del minore al Servizio sociale”, al curatore speciale e “dell'opinione espressa in sede di ascolto da parte del
Giudice”, “sarebbe estremamente controproducente operare delle forzature e che debba quindi essere rispettata la volontà che il minore manifesta, ossia di continuare a vivere con il padre dal quale si sente amato ed accudito, lasciando alla sua volontà
l'eventuale ripresa dei rapporti con la figura materna” (pag. 10 della comparsa conclusionale).
Alla luce dell'istruttoria espletata, ritiene il Tribunale, come conclusiamente osservato dal curatore speciale del minore, che vi siano “elementi per ritenere che la grave conflittualità familiare vissuta dal minore sia stata alimentata da Per_1
entrambi i genitori”, ma che “dopo l'allontanamento del padre, la
20 figura materna sia stata incapace di instaurare con il figlio Per_1
una relazione sana. Al contrario, senza che peraltro siano emersi condizionamenti da parte del padre, la madre parrebbe avere usato modalità educative con piuttosto discutibili, senza Per_1
riuscire a sintonizzarsi sui suoi bisogni e alimentando nel figlio progressiva disistima e sfiducia in sé stesso. Ciò parrebbe avere determinato il progressivo allontanamento dalla figura materna ed il rifiuto di incontrarla, fino alla decisione di di non Per_1
avere con lei alcun rapporto riconducendo egli le proprie emozioni negative (rabbia, sfiducia, paura) al comportamento materno, senza che siano emersi condizionamenti da parte del padre. La madre non parrebbe aver mai mostrato di avere acquisito consapevolezza degli errori e del contributo fornito alla nascita ed alla cronicizzazione del conflitto genitoriale, nonché dei bisogni affettivi e relazionali di tanto da non apparire Per_1
sufficientemente in grado di svolgere una funzione educativa e protettiva nei confronti del figlio minore, ponendo così in atto una condotta pregiudizievole. Invitata ad intraprendere un percorso di terapia, lo ha rifiutato. Tale cronicizzazione del conflitto genitoriale, accompagnata dal fatto che la madre non ha mostrato di avere acquisito consapevolezza degli errori e dei bisogni affettivi e relazionali di fa propendere per ritenerla Per_1
non in grado di svolgere una funzione educativa nei confronti del minore” (pag. 11 e 12 della comparsa conclusionale del curatore speciale del minore).
21 Nel quadro complessivo così delineato e considerato, in particolare, che prossimo al raggiungimento della Per_1
maggiore età (il ragazzo compirà 18 anni il prossimo 26 dicembre), ha chiaramente espresso la propria opinione, mostrando piena capacità di discernimento e un certo grado di maturità per la sua età, si deve ritenere che sia conforme all'interesse del minore continuare a vivere con il padre e non riallacciare, quanto meno al momento, alcun rapporto con la madre, come il minore ha chiaramente espresso di volere, posto che qualsiasi forzatura in questo senso sarebbe controproducente, stante la chiara e decisa volontà del figlio fondata su motivazioni concrete, che rendono il suo rifiuto al momento legittimo.
Sussistono, alla luce di quanto premesso, i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore al padre.
Non può disporsi infatti, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, l'affidamento condiviso del minore ai genitori, che richiede che entrambi siano idonei a prendersi cura del figlio e che siano in grado di comunicare e prendere decisioni comuni, presupposti del tutto mancanti nella fattispecie, in cui la madre ha mostrato lacune sotto il profilo dell'idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale, come emerge dalle richiamate relazioni dei Servizi Sociali.
Non può neppure essere disposta, come vorrebbe la ricorrente in via subordinata, la prosecuzione dell'affidamento del minore ai Servizi Sociali. A tale riguardo, come evidenziato
22 dal curatore speciale del minore, risulta, a seguito delle indagini effettuate dai Servizi Sociali sul nucleo familiare, della predisposizione di vari interventi e dei diversi percorsi di supporto suggeriti ai genitori, che la madre non ha portato a termine nessuno dei progetti proposti senza offrire valide ragioni per averli interrotti, mentre vi sono stati sviluppi positivi in merito sia al padre, che al minore oltre che, negli ultimi Per_1
tempi, nella ripresa dei rapporti del minore con il fratello Per_2
maggiore. In sostanza, come rilevato dal curatore speciale del minore, può ritenersi espletato l'incarico che era stato conferito ai Servizi Sociali con l'ordinanza del 18 gennaio 2023, apparendo maturi i tempi per concludere la progettualità predisposta originariamente per il nucleo, pur mantenendo un monitoraggio dei Servizi Sociali fino al compimento della maggiore età di supportando il padre nella gestione del Per_1
figlio, come suggerito nella relazione dei Servizi Sociali in data
7 novembre 2024. Sono quindi venute meno le ragioni per le quali era stato disposto l'affidamento del minore al Servizio
Sociale, non sussistendo più motivo per comprimere la responsabilità genitoriale paterna.
Come condivisibilmente rilevato dal curatore speciale del minore, permangono invece alcune criticità in merito alla figura materna che pur avendone avuto la possibilità, non ha portato a termine alcuno dei percorsi predisposti e che non pare avere comprensione del reale stato psicologico del figlio, rispetto al
23 quale non è in grado di porsi in modo empatico, realmente accogliente e comprensivo: in sintesi, come osservato dal curatore speciale del minore, “emerge la difficoltà materna di mantenere una postura costruttiva e riflessiva sulla genitorialità, senza assunzione di responsabilità, protezione, accudimento verso il minore, oltre a nessuna positiva evoluzione riguardo la capacità di cura e protezione del minore” (pag. 4 della memoria di replica finale).
Per tutto quanto premesso, si ritiene dunque nell'interesse del minore che quest'ultimo vada affidato in via esclusiva rafforzata al padre ex art. 337 quater c.c., in grado di svolgere il suo ruolo in maniera pienamente adeguata, pur conservando il monitoraggio del Servizio Sociale, ferma restando la possibilità che avvenga una ripresa dei rapporti tra la madre e il figlio minore, tenuto conto della volontà di quest'ultimo. La madre, in altri termini, potrà incontrare il figlio minore secondo la Per_1
volontà di quest'ultimo e secondo modalità che verranno concordate, tenendo conto delle richieste ed esigenze espresse dal minore.
Atteso l'affidamento esclusivo al padre ed il collocamento del minore presso lo stesso, la casa familiare condotta in locazione va assegnata al resistente.
Quanto al mantenimento del figlio si rileva che Per_1
vivendo quest'ultimo stabilmente con il padre, sarà la madre a dover versare al resistente un contributo economico per il
24 mantenimento del minore. Al riguardo, peraltro, non vi è neppure contrasto fra le parti, anche se la ricorrente ha chiesto che il versamento del contributo ordinario e la partecipazione alle spese straordinarie relative al figlio minore da parte sua siano subordinati “al reperimento di una attività lavorativa”.
Per determinare l'ammontare del contributo dovuto a tale titolo da parte della madre, occorre operare una valutazione comparativa delle condizioni economiche dei genitori, tener conto delle esigenze del minore in relazione alla sua età e considerare il fatto che non vi sono frequentazioni con la madre, per cui il relativo onere è integralmente a carico del padre.
Quanto al primo aspetto, si osserva che il padre, di professione camionista, ha documentato all'udienza presidenziale del 17 gennaio 2023 i seguenti redditi: CU 2020: redditi netti mensili euro 1.850,00, CU 2021: redditi netti mensili euro
1.900,00, CU 2022 redditi netti mensili euro 1.940,00. Per il
2023 il resistente ha dichiarato di guadagnare circa 1.750,00 euro mensili, dovendo necessariamente rinunciare alle trasferte notturne. In quanto assegnatario della casa coniugale, il convenuto sostiene inoltre il pagamento del canone mensile pari ad euro 400,00; è debitore altresì per un finanziamento contratto nel 2022, sborsando euro 255,00 mensili e deve restituire un altro prestito, sopportando la spesa di 350,00 euro mensili.
La madre è invece disoccupata, ha rinunciato ad alcune proposte di tirocinio formativo, dei quali uno retribuito, come si
25 preciserà oltre, ed ha allegato un'otite quale causa invalidante rispetto al reperimento di attività lavorativa. Non ha spese abitative e convive con il figlio maggiorenne il quale non Per_2
svolge alcuna attività lavorativa. Percepisce attualmente i contributi indicati nel provvedimento di modifica dell'ordinanza presidenziale.
Quanto al secondo ed al terzo aspetto, si osserva che oggi il minore ha 17 anni ed è prossimo al raggiungimento della maggiore età e che pertanto le sue esigenze sono comprensibilmente quelle di un adolescente. Il padre inoltre sopperisce integralmente al suo mantenimento, dovendo farsi carico di tutte le spese e del pagamento dei debiti.
Considerato anche che il figlio maggiorenne Per_2
convivente con la madre, ha già fatto delle esperienza di lavoro, come dalla dichiarato dalla madre, e non studia, e quindi potrebbe attivarsi per reperire un'occupazione, e che la madre non è inabile al lavoro per quanto soffra di otite, che non risulta tuttavia impedirle la ricerca di un lavoro, il contributo al mantenimento del figlio minore a carico della madre può essere determinato in euro 150,00 al mese, oltre al pagamento del 30% delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di
Bologna, firmato il 9 agosto 2017, confermando, in tal modo, quanto già previsto dall'ordinanza presidenziale del 18 gennaio
2023.
26 Quanto invece agli obblighi economici del padre nei riguardi del figlio maggiorenne e della moglie, si osserva, in primo luogo, che il convenuto versa attualmente, in base ai provvedimenti temporanei ed urgenti, la somma mensile di euro
200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Per_2
maggiorenne e non economicamente indipendente e la somma mensile di euro 350,00, a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il figlio maggiorenne che abbia terminato gli studi, decorso un ragionevole limite di tempo, deve adoperarsi per reperire un'attività lavorativa. Il mancato ingiustificato conseguimento di autonomia economica comporta la perdita del diritto al mantenimento da parte dei genitori (v. di recente, Cass., sez. I, ord. 10 aprile 2024, n. 9609), dovendo tutt'al più il figlio, non avendo trovato lavoro, adoperarsi per usufruire di misure sociali
(Cass., sez. I, ord. 20 dicembre 2021, n. 40882).
Nel valutare se la mancata autosufficienza economica sia o meno imputabile al figlio, occorre avere riguardo anche alle condizioni economiche della famiglia (Trib. Bari, sent. 20 luglio
2023 n. 3080).
Nella fattispecie in esame, considerata anche la condizione economica precaria di entrambi i genitori, la ricorrente, che ha richiesto il versamento del contributo paterno al mantenimento del figlio che vive stabilmente con la madre, compirà 22 Per_2
27 anni il prossimo 27 novembre e di cui non è stata dimostrata alcuna inabilità al lavoro, avrebbe dovuto provare che il figlio si
è efficacemente adoperato per reperire un lavoro retribuito e sgravare i genitori dall'onere di mantenerlo.
A tale riguardo, la ricorrente ha affermato che il figlio ha terminato gli studi secondari e ha svolto alcuni lavoretti ed ha chiesto di provare che il figlio maggiore “intende affrontare il test di ammissione all'Università, facoltà di lingua e letteratura straniera, nel 2024” e “sta cercando lavoretti in attesa dell'Università” (capitoli n. 1 e 2 articolati nella memoria datata
6 novembre 2023).
Tale prova è mancata. La ricorrente, sulla quale gravava l'onere probatorio, non ha infatti prodotto alcun documento a dimostrazione del proprio assunto, avendo unicamente articolato due capitoli di prova (ossia i già menzionati capitoli n. 1 e 2 contenuti nella memoria del 6 novembre 2023), palesemente inammissibili, attesa la loro genericità. Quanto al primo, in particolare, espressivo di una mera intenzione del figlio di affrontare gli studi universitari nel 2024, non risulta neppure fornita alcuna indicazione da parte della ricorrente in ordine a ciò che ha fatto seguito a tale intenzione, che, se espressa “nel 2024”, avrebbe dovuto, l'anno successivo, concretizzarsi in una conseguente attività, della quale tuttavia non vi è traccia.
Da quanto premesso, consegue dunque il venir meno dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio
28 maggiorenne e ciò con decorrenza dalla data della presente Per_2
decisione, ossia fermo restando, per il pregesso, quanto stabilito con i provvedimenti provvisori ed urgenti resi in corso di causa.
Quanto alla moglie, si osserva che ai sensi dell'art. 156
c.c., “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”
(co. 1). “L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato” (co. 2).
Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, il coniuge che richiede l'assegno di mantenimento non può limitarsi a far valere la propria disoccupazione o la disparità reddituale rispetto all'altro, ma ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 156 c.c., di avere tentato di reperire un'occupazione confacente alle proprie attitudini professionali e di non esserci riuscito nonostante un'effettiva e diligente ricerca (v. fra le più recenti, in motivazione, Cass., sez. I, ord. 10 febbraio 2025, n.
3354, secondo la quale “In materia di separazione dei coniugi, grava sul richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l'onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un'occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poichè il riconoscimento dell'assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri,
29 previsto dall'articolo 156 c.c., pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza,
l'istante sia in grado di procurarsi da solo”).
Nella fattispecie in esame risulta che la ricorrente, ora cinquantenne, non percepisce alcun reddito e vive con il figlio maggiorenne, in una casa posta in un luogo di montagna
(Marano), utilizzata in forza di un contratto di comodato gratuito.
In precedenza, i Servizi Sociali le avevano reperito ed offerto un alloggio comunale posto nelle vicinanze a mezzi pubblici, che la ricorrente ha affermato tuttavia di aver rifiutato, in quanto l'abitazione “aveva una unica camera da letto, e la religione mussulmana” della famiglia “vieta che madre e figlio possano dormire nella stessa camera (pag. 2 della memoria di replica finale). La ricorrente risulta aver lavorato al consolato marocchino come interprete per due mesi nel 2018 e per tre settimane nel dicembre 2021 (pag. 2 del ricorso), ha aderito e concluso nel 2022 un corso di formazione da addetta alla vendita ed ha rifiutato nello stesso anno altre due proposte di tirocinio,
l'una riguardante un vivaio a Capugnano (Bologna), raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblici, adducendo difficoltà nel raggiungimento del luogo, attesa la località in cui la donna abita e l'altro, con turni prestabiliti, perché “le disponibilità orarie della signora erano incompatibili con gli orari della risorsa individuata” (v. la relazione dei Servizi Sociali in
30 data 9 aprile 2024, in cui si dà atto che la ricerca da parte dei
Servizi non era proseguita, in quanto la ricorrente aveva comunicato di aver individuato autonomamente un'azienda che le avrebbe offerto un contratto di lavoro part-time come addetta al banco presso un panificio in zona Alto Reno Terme, ma tale affermazione non ha trovato riscontro).
Da ultimo, è stata formulata un'ulteriore proposta, con una indennità di frequenza, nel marzo 2024, che è stata rifiutata dalla ricorrente, che ha addotto che non sapeva se vi avrebbe partecipato, in quanto abita in una zona scomoda e non sempre riesce a percorrere la salita che porta a casa (v. la menzionata relazione dei Servizi Sociali e il verbale dell'udienza dell'11 aprile 2024).
Dalla relazione dei Servizi Sociali in data 9 aprile 2024, risulta peraltro che il Servizio Sociale area adulti aveva previsto, come intervento di supporto al reddito familiare, l'erogazione di buoni spesa, disponibili presso il Comune di Gaggio Montano
(Bologna), ma che la donna aveva riferito che preferiva recarsi presso la di Alto Reno Terme, nonostante le fosse stato CP_3
detto che era presente la struttura di riferimento per residenza in località Riola, più vicina alla sua abitazione. Dalla stessa relazione risulta che l'assistente sociale area adulti ha fatto presente alla ricorrente che “se può fare la discesa e la salita di casa per prendere il treno e recarsi ad ART di allo stesso CP_3
modo potrà farlo anche per frequentare” i corsi che le erano stati
31 proposti, ma la donna ha riferito che “in considerazione delle problematiche di udito” non credeva “di poter svolgere alcuna attività lavorativa” (pag. 5 e 6 della menzionata relazione).
Alla luce delle plurime e diversificate proposte formulate alla ricorrente, delle condivisibili considerazioni svolte dai
Servizi Sociali e della circostanza che non risulta dimostrata alcuna incapacità, totale o parziale, allo svolgimento di attività lavorative da parte della ricorrente, ancora in età lavorativa, si deve ritenere che quest'ultima non abbia il diritto di percepire, a titolo di contributo al proprio mantenimento, la somma richiesta, ma la minor somma che il resistente ha espressamente chiesto le sia attribuita allo stesso titolo.
Dalla data della presente decisione il resistente dovrà versare alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di euro 50,00 (e non più di euro 350,00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese.
Le spese processuali seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano d'ufficio in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminabile della causa e dell'effettiva attività processuale svolta.
In considerazione della circostanza che la nomina del curatore speciale del minore si è resa necessaria in ragione dell'alta conflittualità esistente fra i genitori (v. il provvedimento di nomina del 2 luglio 2023), vanno poste a carico del ricorrente
32 e della resistente, in via solidale fra loro, le spese processuali sostenute dal curatore speciale, che si liquidano in dispositivo, in conformità alla nota prodotta.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, decidendo definitivamente, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
a) affida il figlio minore in via esclusiva al padre, che Per_1
potrà assumere, da solo, in conformità all'art. 337 quater c.c., le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, educazione e sanità, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e richiedere in via autonoma il passaporto e la carta di identità per il ragazzo;
b) colloca il minore presso il padre, nell'abitazione familiare sita a Porretta Terme (Bologna), via Marconi n. 34/2, che viene assegnata al resistente;
c) dispone che la madre possa incontrare il figlio minore Per_1
secondo la volontà di quest'ultimo e secondo modalità che verranno concordate tenendo conto delle richieste ed esigenze espresse dal minore;
d) demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti il compito di proseguire il monitoraggio in essere fino al compimento della maggiore età del minore;
33 e) pone a carico della ricorrente l'obbligo di versare al resistente,
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Per_1
somma di euro 150,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla domanda;
f) pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente,
a titolo di contributo al mantenimento della moglie, la somma di euro 50,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente decisione;
g) dichiara cessati, con decorrenza dalla data della presente decisione, gli ulteriori obblighi di contribuzione economica del resistente verso la ricorrente e verso il figlio maggiorenne previsti dai provvedimenti temporanei ed urgenti resi in corso di causa;
h) condanna la ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese processuali, che liquida d'ufficio in euro 7.600,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
i) condanna la ricorrente ed il resistente, in solido fra loro, alla rifusione in favore del curatore speciale del minore delle spese processuali, che liquida in euro 6.713,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge;
34 l) dispone che il presente provvedimento sia comunicato anche ai Servizi Sociali territorialmente competenti per quanto disposto sub lettera d).
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 27 maggio 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
35