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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/05/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5049/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 5049/2018 r.g. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Francesco Zisa, giusta procura in atti. C.F._2
ATTORI/OPPONENTI contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca CP_1
Polverino e Luigi Coluccino, giusta procura in atti.
CONVENUTA/OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio , spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1735/2018, emesso dal Tribunale di CP_1
Ragusa il 21.9.2018 nel proc. iscritto al n. 3142/2018 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di €
17.473,03, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria, quale saldo passivo al 29.6.2015 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) del conto corrente di corrispondenza n. 300524478 (già n. 216950), acceso il
13.6.2008 da (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione). Parte_1
Le obbligazioni assunte da sono state garantite (fino all'importo di € 13.000,00) con Parte_1
fideiussione del 25.9.2008 rilasciata da (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione). Parte_2
Gli opponenti hanno in particolare dedotto: la mancata produzione degli estratti conto analitici relativi pagina 1 di 5 al conto corrente bancario;
la mancata allegazione del contratto di fideiussione sottoscritto da
[...]
; la mancata produzione dell'originario contratto di conto corrente sottoscritto da Pt_2 Parte_1
.
[...]
Gli attori hanno pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, deducendone la CP_1
genericità, nonché l'infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione, ha insistito nella concessione di provvisoria CP_1
esecutività del d.i., opposto mentre gli opponenti hanno insistito nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza dell'11.2.2020 è stata formulata proposta conciliativa.
Preso atto della mancata definizione conciliativa, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Con la presente opposizione e hanno eccepito la carenza di prova Parte_1 Parte_2
del credito ingiunto, rilevando la mancata produzione in sede monitoria del contratto di conto corrente, dei relativi estratti conto analitici e del contratto di fideiussione. In particolare, hanno lamentato che, in assenza della predetta documentazione, non era possibile accertare che il credito fosse certo, liquido ed esigibile, effettuare le opportune ed indispensabili indagini in merito alla verifica di eventuali nullità del contratto di conto corrente bancario, del rispetto delle norme di legge sul divieto di anatocismo nonché sull'applicazione corretta dei tassi di interesse concordati.
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il pagina 2 di 5 contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e
31648/2019).
In particolare, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, non potendo sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass. 23313/2018, 9365/2018, 13258/2017,
7972/2016, 19696/2014, 1482/2011, 23974/2010 e 10692/2007). E infatti, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass 10692/2007).
Pertanto, una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018,
23759/2016 e 826/2015).
Nella specie, ha documentato la propria pretesa creditoria producendo in giudizio: CP_1
- il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 216950 (poi n. 300524478) del 13.6.2008 concluso da con il Banco di Sicilia (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione); Parte_1
- gli estratti conto integrali dal 13.6.2008 (data di accensione del conto) sino al 30.9.2010 (passaggio in sofferenza) (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione);
- la lettera di fideiussione del 25.9.2008 con cui si è costituita garante di Parte_2 Pt_1
pagina 3 di 5 fino all'importo di € 13.000,00 (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione). Pt_1
In base alla giurisprudenza sopra citata, può dunque ritenersi che l'opposta abbia adempiuto al proprio onere probatorio, avendo depositato il contratto contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto di conto corrente, la serie continua degli estratti conto e la lettera di fideiussione.
Di contro, avverso le risultanze di tali documenti, pienamente probanti il credito ingiunto da
[...]
, gli opponenti non hanno formulato specifici rilievi, essendosi invece limitati a riproporre CP_1
genericamente le difese spiegate nell'atto di citazione.
Ciò nonostante, con riferimento alla posizione del fideiussore deve comunque rilevarsi che con la allegata lettera di fideiussione (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione) si è costituita Parte_2
garante di sino alla concorrenza dell'importo di € 13.000,00. Parte_1
Pertanto, la domanda creditoria della nei confronti di deve essere accolta CP_1 Parte_2 nei limiti dell'importo massimo garantito con la fideiussione del 25.9.2008.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato nei confronti del fideiussore con conseguente condanna di al pagamento, in favore della , della somma di € Parte_2 CP_1
13.000,00. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere invece confermato nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, va dichiarato definitivamente esecutivo.
[...]
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i. (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza degli opponenti e si intendono compensate nella misura di ¼ per la sola Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5049/2018 R.G.:
- revoca il D.I. n. 1735/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa il 21.9.2018 nel proc. monitorio iscritto al n. 3142/2018 R.G. nei soli confronti di con condanna della stessa al pagamento, in Parte_2 favore della , della somma di € 13.000,00; CP_1
- conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei soli confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1735/2018 R.G emesso dal Tribunale di Ragusa il 21.9.2018 nel proc. monitorio iscritto al n. 3142/2018 R.G.;
- condanna e in solido, al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 2.250,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
pagina 4 di 5 - condanna il solo al pagamento, in favore di , di un'ulteriore quota a Parte_1 CP_1
titolo di spese di lite, che liquida in € 750,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
- compensa, per il resto, le spese tra e CP_1 Parte_2
Ragusa, 30.5.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Antonia Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al. n. 5049/2018 r.g. promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Francesco Zisa, giusta procura in atti. C.F._2
ATTORI/OPPONENTI contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca CP_1
Polverino e Luigi Coluccino, giusta procura in atti.
CONVENUTA/OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2
giudizio , spiegando opposizione avverso il D.I. n. 1735/2018, emesso dal Tribunale di CP_1
Ragusa il 21.9.2018 nel proc. iscritto al n. 3142/2018 R.G., ottenuto dalla convenuta per l'importo di €
17.473,03, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria, quale saldo passivo al 29.6.2015 (cfr. doc. 5 fasc. monitorio) del conto corrente di corrispondenza n. 300524478 (già n. 216950), acceso il
13.6.2008 da (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione). Parte_1
Le obbligazioni assunte da sono state garantite (fino all'importo di € 13.000,00) con Parte_1
fideiussione del 25.9.2008 rilasciata da (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione). Parte_2
Gli opponenti hanno in particolare dedotto: la mancata produzione degli estratti conto analitici relativi pagina 1 di 5 al conto corrente bancario;
la mancata allegazione del contratto di fideiussione sottoscritto da
[...]
; la mancata produzione dell'originario contratto di conto corrente sottoscritto da Pt_2 Parte_1
.
[...]
Gli attori hanno pertanto concluso chiedendo la revoca con ogni statuizione del decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle avverse domande, deducendone la CP_1
genericità, nonché l'infondatezza.
Alla prima udienza di comparizione, ha insistito nella concessione di provvisoria CP_1
esecutività del d.i., opposto mentre gli opponenti hanno insistito nelle difese svolte in seno all'atto di citazione.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza dell'11.2.2020 è stata formulata proposta conciliativa.
Preso atto della mancata definizione conciliativa, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 22.1.2025, sulle conclusioni precisate come da note di trattazione scritta ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
******
Con la presente opposizione e hanno eccepito la carenza di prova Parte_1 Parte_2
del credito ingiunto, rilevando la mancata produzione in sede monitoria del contratto di conto corrente, dei relativi estratti conto analitici e del contratto di fideiussione. In particolare, hanno lamentato che, in assenza della predetta documentazione, non era possibile accertare che il credito fosse certo, liquido ed esigibile, effettuare le opportune ed indispensabili indagini in merito alla verifica di eventuali nullità del contratto di conto corrente bancario, del rispetto delle norme di legge sul divieto di anatocismo nonché sull'applicazione corretta dei tassi di interesse concordati.
Ciò premesso, va preliminarmente osservato che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il pagina 2 di 5 contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr. Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e
31648/2019).
In particolare, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto, non potendo sottrarsi all'assolvimento di tale onere invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l'obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass. 23313/2018, 9365/2018, 13258/2017,
7972/2016, 19696/2014, 1482/2011, 23974/2010 e 10692/2007). E infatti, la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, di determinare il credito della banca (sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla illegittima capitalizzazione); allo stesso risultato non si può pervenire con la prova del saldo, comprensivo di capitale ed interessi, al momento della chiusura del conto: infatti, tale saldo non solo non consente di conoscere quali addebiti, nell'ultimo periodo di contabilizzazione, siano dovuti ad operazioni passive per il cliente e quali alla capitalizzazione degli interessi, ma esso, a sua volta, discende da una base di computo che è il risultato di precedenti capitalizzazioni degli interessi (cfr. Cass. 11543/2019, che richiama Cass 10692/2007).
Pertanto, una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e una volta allegato l'inadempimento del debitore, grava sul debitore l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il generale principio per cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. Sez. Un. 13533/2001; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29871/2019, 20891/2019, 18178/2019, 25584/2018, 20148/2018, 18013/2018,
23759/2016 e 826/2015).
Nella specie, ha documentato la propria pretesa creditoria producendo in giudizio: CP_1
- il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 216950 (poi n. 300524478) del 13.6.2008 concluso da con il Banco di Sicilia (cfr. doc. 5 comparsa di costituzione); Parte_1
- gli estratti conto integrali dal 13.6.2008 (data di accensione del conto) sino al 30.9.2010 (passaggio in sofferenza) (cfr. doc. 7 comparsa di costituzione);
- la lettera di fideiussione del 25.9.2008 con cui si è costituita garante di Parte_2 Pt_1
pagina 3 di 5 fino all'importo di € 13.000,00 (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione). Pt_1
In base alla giurisprudenza sopra citata, può dunque ritenersi che l'opposta abbia adempiuto al proprio onere probatorio, avendo depositato il contratto contenente le condizioni economiche applicabili al rapporto di conto corrente, la serie continua degli estratti conto e la lettera di fideiussione.
Di contro, avverso le risultanze di tali documenti, pienamente probanti il credito ingiunto da
[...]
, gli opponenti non hanno formulato specifici rilievi, essendosi invece limitati a riproporre CP_1
genericamente le difese spiegate nell'atto di citazione.
Ciò nonostante, con riferimento alla posizione del fideiussore deve comunque rilevarsi che con la allegata lettera di fideiussione (cfr. doc. 6 comparsa di costituzione) si è costituita Parte_2
garante di sino alla concorrenza dell'importo di € 13.000,00. Parte_1
Pertanto, la domanda creditoria della nei confronti di deve essere accolta CP_1 Parte_2 nei limiti dell'importo massimo garantito con la fideiussione del 25.9.2008.
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve quindi essere revocato nei confronti del fideiussore con conseguente condanna di al pagamento, in favore della , della somma di € Parte_2 CP_1
13.000,00. Il decreto ingiuntivo opposto deve essere invece confermato nei confronti di Parte_1
e, per l'effetto, va dichiarato definitivamente esecutivo.
[...]
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/2014 s.m.i. (tariffa tra media e minima per tutte le fasi) avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata e del livello di complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono la soccombenza degli opponenti e si intendono compensate nella misura di ¼ per la sola Parte_2
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Emanuela A. Favara, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 5049/2018 R.G.:
- revoca il D.I. n. 1735/2018 emesso dal Tribunale di Ragusa il 21.9.2018 nel proc. monitorio iscritto al n. 3142/2018 R.G. nei soli confronti di con condanna della stessa al pagamento, in Parte_2 favore della , della somma di € 13.000,00; CP_1
- conferma e dichiara definitivamente esecutivo nei soli confronti di il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1735/2018 R.G emesso dal Tribunale di Ragusa il 21.9.2018 nel proc. monitorio iscritto al n. 3142/2018 R.G.;
- condanna e in solido, al pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 2.250,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
pagina 4 di 5 - condanna il solo al pagamento, in favore di , di un'ulteriore quota a Parte_1 CP_1
titolo di spese di lite, che liquida in € 750,00 per compensi professionali, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura del 15%;
- compensa, per il resto, le spese tra e CP_1 Parte_2
Ragusa, 30.5.2025
Il GIUDICE dott.ssa Emanuela A. Favara
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