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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/12/2024, n. 5511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5511 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6035/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 6 dicembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6035/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Catania AR presso lo studio dell'Avv. Enrico Crucillà, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
– P.IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell'Avv. Andrea Salvatore Longo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2021 , premesso di aver AR conseguito l'attestato di partecipazione al 13° corso di formazione per “professionisti nel settore turistico, tenutosi dal 11.6.2020 al 14.6.2020 e organizzato dalla società convenuta ha riferito di essere stata successivamente assunta dalla predetta società con CP_2
pagina 1 di 9 scrittura privata del 20.6.2020, sottoscritta dalla madre , essendo ella Parte_2 all'epoca ancora minorenne, per svolgere le mansioni di animazione turistica e accoglienza, per la stagione estiva 2020, presso la struttura “Parco della Gallinara”, con sede ad Anzio
(RM).
Ha esposto che il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva un periodo di prova di
15 giorni di effettivo lavoro, il pagamento di un corrispettivo mensile di €. 300,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per un massimo di €. 50,00, nonché, un compenso aggiuntivo a titolo di pari al 20% a titolo di corrispettivo patto di esclusiva con obbligo di non prestare alcuna attività collaborativa per almeno due anni presso la predetta struttura turistica senza autorizzazione della società datrice di lavoro.
Ha riferito di aver prestato la predetta attività lavorativa solo nel minor periodo compreso dal 1.7.2020 al 31.7.2020, allorché, era stata licenziata verbalmente in tronco e senza alcun preavviso.
Ha esposto che per il predetto periodo aveva lavorato in regime di subordinazione per sei giorni a settimana, con riposo per la mattinata del Lunedi osservando il seguente orario giornaliero: dalle ore 8.00 del mattino fino alle ore 14.00; dalle ore 15.30 fino alle ore 20.00
e dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del mattino e aveva disimpegnato le mansioni di animatore di contatto – miniclub baby club- junior club - torneisti-addetti ai giochi ludici sussumibili al
4° livello del “CCNL Aziende di Animazione e Intrattenimento”, nonostante nel contratto di lavoro il datore di lavoro richiamasse l'applicazione del diverso “CCNL Pubblici Esercizi”.
Ciò posto, ha invocato l'applicazione del “CCNL Aziende di Animazione e
Intrattenimento” al rapporto di lavoro e ha dedotto di essere rimasta creditrice, successivamente al licenziamento verbalmente intimatole, della retribuzione dovutale per il periodo di lavoro dal 1.7.2020 al 31.7.2020, delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e notturno svolto, dell'indennità di mancato preavviso, nonché, del rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Tutto ciò premesso chiesto “condannare la ( P.I. , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, con sede a San Giovanni La Punta, via Duca degli Abruzzi, 70, al pagamento, in favore della signora (CF: AR
), della somma complessiva di €. 5.330,16, a titolo di retribuzione, C.F._1
13^ mensilità, TFR, ferie non godute, patto di esclusiva e rimborso spese di viaggio, sulla
pagina 2 di 9 base di quanto stabilito nel CCNL “Aziende di Animazione e Intrattenimento” o di quell'altra ritenuta più equa, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei pagamenti sino al soddisfo.”
1.2 Con memoria tempestivamente depositata in data 25.1.2021 si è costituita la società contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, ha dedotto che, nel periodo di cui in ricorso 1.07.2020 - 31.07.2020 la ricorrente non ha mai prestato la propria attività lavorativa alle proprie dipendenze resistente né tantomeno in regime di subordinazione.
Ha precisato che la ricorrente ha soltanto “frequentato in prova e per qualche giorno”, in modo saltuario, la struttura “Parco della Gallinara” (così testualmente in ricorso) che ha poi ingiustificatamente abbandonato senza e farvi più ritorno.
Ha contestato i documenti prodotti dalla ricorrente disconoscendo la sottoscrizione degli stessi da parte del legale rappresentante, nonché, le foto e le schermate dei messaggi
WhatsApp, inammissibili e prive di valore probatorio.
Ha infine contestato il richiesto imborso di spese di viaggio ed ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio
1.3 All'esito dell'udienza del 6 dicembre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.,
a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente e a mezzo prova per testi - viene decisa a mezzo della presente sentenza.
-------
2. Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'asserito rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1° luglio 2020 al 31 luglio 2020 e delle conseguenti differenze retributive.
Al riguardo, quanto alla prova della subordinazione, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010).
Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto
pagina 3 di 9 di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo
e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C. Cass.
2728/2010; C. Cass. 12909/2020).
Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C.
Cass. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui
(non meramente generiche, ma specifiche e reiterate) non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione (cfr. Cass. n.
9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019).
pagina 4 di 9 Tali indici qualificatori assumono particolare rilevanza “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo…” (cfr. C. Cass. 1536/2009; C. Cass. 23846/2017).
Ciò premesso in ordine agli indici sintomatici della subordinazione, la prova dei medesimi grava sulla parte ricorrente secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, va rilevato anzitutto che parte ricorrente, anche a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla pretesa subordinazione alle dipendenze della società convenuta.
Non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto di lavoro con la società convenuta e la circostanza che parte resistente nella corrispondenza allegata alla propria memoria abbia fatto menzione della circostanza che la ricorrente avrebbe abbondonato il posto di lavoro, non importa alcuna inversione dell'onere della prova, avendo parte resistente integralmente contestato la ricostruzione dei fatti offerta da controparte e la documentazione depositata in atti.
Più precisamente, nonostante quanto asserito e allegato dalla ricorrente, la documentazione prodotta in atti non è sufficiente a fare ritenere provato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti nei termini dedotti in giudizio.
Non ha nessuna valenza probatoria la “copia del contratto di assunzione” allegata al ricorso introduttivo del giudizio trattandosi di un mero modulo standard di contratto, non compilato con i dati anagrafici della ricorrente, non sottoscritto da nessuna delle parti e peraltro datato “Catania 20.6.2019” ovvero un anno prima rispetto la presunta data di inizio del rapporto di lavoro per cui è causa (1.7.2020) (cfr. All. 2 parte ricorrente).
Parimenti la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente non evidenzia alcun dato rivelatore di uno stabile e continuo inserimento del lavoratore nell'organizzazione lavorativa e, ancor meno, è atta a comprovare che le modalità e le tempistiche di esecuzione delle prestazioni fossero espressione di un vincolo di subordinazione.
pagina 5 di 9 In particolare, le trascrizioni delle conversazioni tramite l'applicazione “WhatsApp”
(cfr. All. 7 ricorso) non appaiono idonee a fornire alcuna prova dell'asserita subordinazione, non essendo possibile nemmeno stabilire con certezza l'identità dell'interlocutore della ricorrente – tale Andrea – soggetto estraneo al giudizio e mai dalla stessa nemmeno menzionato, non emergendo comunque dall'esame del generico contenuto delle stesse la sussistenza di un vincolo di assoggettamento o eterodirezione della ricorrente nei confronti della società resistente.
Ugualmente inconferenti sono, altresì, le foto allegate al ricorso, prive di data certa, che ritraggono la ricorrente presso una non meglio specificata struttura turistica, peraltro non sempre intenta a svolgere attività lavorativa. (cfr. All. 7 ricorso)
Allo stesso modo, la prova orale non consente di ritenere accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Entrambi i testi, e sono stati sentiti Parte_2 Testimone_1 all'udienza del 4 maggio 2022 e le dichiarazioni rese non sono sufficienti a ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
La teste di parte ricorrente, , madre di , pur Parte_2 AR
avendo genericamente confermato tutte le circostanze articolate nei capitoli di prova ammessi1 in ordine all'attività lavorativa svolta dalla figlia, agli orari di lavoro dalla stessa osservati, nonché alle direttive impartitele dalla società resistente, ha tuttavia dichiarato quanto al capitolo 2 “sì è vero”. Conosco tale circostanza perché ero in contatto telefonico frequente con mia figlia” e ancora, su domanda a chiarimento “non mi sono mai recata sul posto di lavoro a trovare mia figlia perché la durata dell'impegno lavorativo era circoscritta
pagina 6 di 9 a due mesi, ma è poi durata un mese e conosco tutte le circostanze per i frequenti contatti che ho avuto”).
Ebbene, non può ignorarsi non solo che la teste è madre della ricorrente Parte_2
ma neanche che le dichiarazioni rese sono quasi tutte indirette de relato actoris, non essendo la teste presente nei luoghi dove la ricorrente avrebbe prestato la propria attività lavorativa.
D'altra parte, le dichiarazioni rese sono rimaste del tutto prive di riscontro a fronte delle dichiarazioni rese dall'altro teste, indicato sia dalla parte ricorrente che dalla parte resistente.
non parente, disinteressato e non dipendente della società Testimone_1
resistente al momento della deposizione, in merito alle circostanze di cui al ricorso nulla ha saputo rispondere, dichiarando di non ricordare nemmeno la presenza delle ricorrente sul posto di lavoro nel periodo di cui in ricorso (ADR capitolato 4.1 memoria2 “io non mi sto ricordando della Sig.ra , gli animatori erano tanti e non mi sto ricordando di AR questa persona in questione” edancora ADR capitolati 1 ricorso “ non ricordo la ragazza e non sono in grado di rispondere sull'articolato “ sono stato assunto al Parco della Gallinara ed ho ivi lavorato dal luglio a d agosto 2020 Ma non ricordo la ”) precisando, AR altresì, a domanda a chiarimento “ io nel 2020 ho svolto il mio primo lavoro di animazione presso il parco indicato in articolato di prova , svolgevo mansioni legate all'animazione e mi affiancavano numerosi colleghi. Non mi occupavo della gestione del personale ed ero concentrato sul mio primo lavoro e pertanto non sapevo se qualcuno fosse stato licenziato in anticipo...” e aggiungendo “quando io mi occupavo del mini club venivo affiancato da numerosi soggetti che cambiavano molto spesso non Ricordo con precisione i cognomi, ci rivolgevamo tra di noi con nomi o soprannomi atteso l'ambiente goliardico del mini club, non sono nemmeno in grado di escludere che la non ci fosse, purtroppo non AR ricordo con precisione la ricorrente” (cfr. verbale udienza del 4.5.2022).
pagina 7 di 9 Alla medesima udienza del 4 maggio 2022, parte resistente ha dichiarato di rinunciare al teste e parte ricorrente ha dichiarato di non accettare tale rinuncia, insistendo Tes_2 nell'assunzione della prova di tale teste anche con le note del 7 settembre 2022.
Ebbene, il teste è stato indicato fra i testi sia dalla parte ricorrente che dalla Tes_2 parte resistente e risulta che solo parte resistente ne abbia tentato la citazione per l'udienza del 4 maggio 2022.
Al riguardo – in disparte ogni considerazione in ordine alla decadenza della parte ricorrente dalla prova testimoniale con riguardo al teste suindicato - giova rammentare che
“Anche nella ipotesi in cui una parte si opponga alla rinuncia della altra parte ai propri testimoni, il giudice del merito non è tenuto ad ammettere la prova ove ritenga, con apprezzamento incensurabile in Cassazione, che gli elementi acquisiti al processo siano sufficienti per la decisione” (Cass. n. 2982/1981).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, la causa in esito all'istruttoria è stata ritenuta matura per la decisione, implicitamente ravvisandosi superflua ex art. 209 c.p.c l'ulteriore istruttoria e ritenendo chiusa pertanto l'assunzione della prova.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
La ritenuta insussistenza di prova della subordinazione rende superflua ogni considerazione in ordine all'asserito licenziamento verbale, in tronco, senza alcun preavviso o giustificato motivo (pagina 2 ricorso), nonché in ordine alle differenze retributive asseritamente maturate e al preteso rimborso spese.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Al riguardo, non possono ignorarsi i complessivi rapporti tra le parti, per come rappresentati dalla stessa resistente, secondo cui «… l'odierna ricorrente ha “frequentato in prova e per qualche giorno”, in modo saltuario, la struttura “Parco della Gallinara”, e dopodiché, senza alcun preavviso e giustificazione ha abbandonato la predetta struttura senza farvi più ritorno» (memoria pagina 3), né il contenuto della nota del 10 dicembre 2020 con cui il difensore della società, in riscontro al difensore della ricorrente, afferma “… la Sua assistita ha abbandonato il posto di lavoro senza alcun preavviso, arrecando ingenti danni alla scrivente società…” (allegato 3 memoria di costituzione)
P.Q.M.
pagina 8 di 9 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso AR
depositato in data 12.10.2021 nei confronti di in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania 6 dicembre 2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1)”Vero che la signora , dopo avere conseguito l'attestato di partecipazione al 13° corso AR di formazione per “professionisti nel settore turistico”, tenutosi dall'11/6/20 al 14/06/20, organizzato dalla
[...]
con sede a San Giovanni La Punta, via Duca degli Abruzzi, 70, è stata assunta da quest'ultima per CP_2 lavorare, dall'1/7/20 al 31/8/20, come animatore turistico presso la struttura “ Parco della Gallinara, con sede ad Anzio, via Vecchiarelli Malvito, 2”; 2) “Vero che le direttive lavorative venivano dal responsabile del mini club il quale impartiva per conto della ed assunto come me dalla stessa agenzia;
Testimone_1 CP_1 3)”Vero che la si riservava di consegnare copia dell'accordo sottoscritto dalla madre della Sig.ra CP_1
successivamente, restando, però inadempiente;
” 4) “Vero che la signora AR [...]
ha lavorato presso la struttura “Parco della Gallinara” dall'1/7/20 fino al 31/7/20, giorno in cui AR è stata licenziata verbalmente in tronco senza alcun preavviso o giustificato motivo;
” 5) “ Vero che all'interno della detta struttura la signora ha svolto le mansioni di animatore di contatto, mini club;
AR 6) “Vero che la signora ha svolto la propria attività lavorativa per sei giorni a settimana, AR e con il seguente orario giornaliero: dalle ore 8.00 del mattino fino alle ore 14.00; dalle ore 15.30 fino alle ore 20.00; dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del mattino” 2 “
4.1. Vero o no che, nel mese di luglio 2020, la sig.ra ha frequentato per qualche giorno, AR in modo saltuario e volontario, la struttura “Parco della Gallinara”, con sede ad Anzio (RM), alla Via Vecchiarelli Malvito n. 2, al fine di imparare a svolgere l'attività di animazione turistica e accoglienza all'interno di villaggi turistici”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 6 dicembre 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6035/2021 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Catania AR presso lo studio dell'Avv. Enrico Crucillà, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
– P.IVA – in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catania presso lo studio dell'Avv. Andrea Salvatore Longo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RESISTENTE
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato – differenze retributive
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2021 , premesso di aver AR conseguito l'attestato di partecipazione al 13° corso di formazione per “professionisti nel settore turistico, tenutosi dal 11.6.2020 al 14.6.2020 e organizzato dalla società convenuta ha riferito di essere stata successivamente assunta dalla predetta società con CP_2
pagina 1 di 9 scrittura privata del 20.6.2020, sottoscritta dalla madre , essendo ella Parte_2 all'epoca ancora minorenne, per svolgere le mansioni di animazione turistica e accoglienza, per la stagione estiva 2020, presso la struttura “Parco della Gallinara”, con sede ad Anzio
(RM).
Ha esposto che il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva un periodo di prova di
15 giorni di effettivo lavoro, il pagamento di un corrispettivo mensile di €. 300,00, oltre al rimborso delle spese di viaggio, per un massimo di €. 50,00, nonché, un compenso aggiuntivo a titolo di pari al 20% a titolo di corrispettivo patto di esclusiva con obbligo di non prestare alcuna attività collaborativa per almeno due anni presso la predetta struttura turistica senza autorizzazione della società datrice di lavoro.
Ha riferito di aver prestato la predetta attività lavorativa solo nel minor periodo compreso dal 1.7.2020 al 31.7.2020, allorché, era stata licenziata verbalmente in tronco e senza alcun preavviso.
Ha esposto che per il predetto periodo aveva lavorato in regime di subordinazione per sei giorni a settimana, con riposo per la mattinata del Lunedi osservando il seguente orario giornaliero: dalle ore 8.00 del mattino fino alle ore 14.00; dalle ore 15.30 fino alle ore 20.00
e dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del mattino e aveva disimpegnato le mansioni di animatore di contatto – miniclub baby club- junior club - torneisti-addetti ai giochi ludici sussumibili al
4° livello del “CCNL Aziende di Animazione e Intrattenimento”, nonostante nel contratto di lavoro il datore di lavoro richiamasse l'applicazione del diverso “CCNL Pubblici Esercizi”.
Ciò posto, ha invocato l'applicazione del “CCNL Aziende di Animazione e
Intrattenimento” al rapporto di lavoro e ha dedotto di essere rimasta creditrice, successivamente al licenziamento verbalmente intimatole, della retribuzione dovutale per il periodo di lavoro dal 1.7.2020 al 31.7.2020, delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e notturno svolto, dell'indennità di mancato preavviso, nonché, del rimborso delle spese di viaggio sostenute.
Tutto ciò premesso chiesto “condannare la ( P.I. , in CP_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante in carica, con sede a San Giovanni La Punta, via Duca degli Abruzzi, 70, al pagamento, in favore della signora (CF: AR
), della somma complessiva di €. 5.330,16, a titolo di retribuzione, C.F._1
13^ mensilità, TFR, ferie non godute, patto di esclusiva e rimborso spese di viaggio, sulla
pagina 2 di 9 base di quanto stabilito nel CCNL “Aziende di Animazione e Intrattenimento” o di quell'altra ritenuta più equa, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei pagamenti sino al soddisfo.”
1.2 Con memoria tempestivamente depositata in data 25.1.2021 si è costituita la società contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
In particolare, ha dedotto che, nel periodo di cui in ricorso 1.07.2020 - 31.07.2020 la ricorrente non ha mai prestato la propria attività lavorativa alle proprie dipendenze resistente né tantomeno in regime di subordinazione.
Ha precisato che la ricorrente ha soltanto “frequentato in prova e per qualche giorno”, in modo saltuario, la struttura “Parco della Gallinara” (così testualmente in ricorso) che ha poi ingiustificatamente abbandonato senza e farvi più ritorno.
Ha contestato i documenti prodotti dalla ricorrente disconoscendo la sottoscrizione degli stessi da parte del legale rappresentante, nonché, le foto e le schermate dei messaggi
WhatsApp, inammissibili e prive di valore probatorio.
Ha infine contestato il richiesto imborso di spese di viaggio ed ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese di giudizio
1.3 All'esito dell'udienza del 6 dicembre 2024, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c.,
a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita documentalmente e a mezzo prova per testi - viene decisa a mezzo della presente sentenza.
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2. Oggetto della presente controversia è l'accertamento dell'asserito rapporto di lavoro subordinato tra le parti dal 1° luglio 2020 al 31 luglio 2020 e delle conseguenti differenze retributive.
Al riguardo, quanto alla prova della subordinazione, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità qualifica la subordinazione come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere del datore di lavoro, ossia come assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare di quest'ultimo e inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 4500/2007; Cass. n. 9251/2010).
Più specificamente, la Suprema Corte ha evidenziato che “costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto
pagina 3 di 9 di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo
e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo…” (cfr. C. Cass.
2728/2010; C. Cass. 12909/2020).
Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “in tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C.
Cass. 26986/2009).
Laddove tuttavia l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui
(non meramente generiche, ma specifiche e reiterate) non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni svolte, assumono rilievo ai fini qualificatori altri elementi complementari e caratterizzanti il rapporto, quali, ad esempio, la collaborazione,
l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione, i quali possono essere valutati globalmente come indizi della subordinazione (cfr. Cass. n.
9252/2010 e, tra le molte, più di recente, Cass. n. 5436/2019).
pagina 4 di 9 Tali indici qualificatori assumono particolare rilevanza “nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e, allo scopo della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto, significativo…” (cfr. C. Cass. 1536/2009; C. Cass. 23846/2017).
Ciò premesso in ordine agli indici sintomatici della subordinazione, la prova dei medesimi grava sulla parte ricorrente secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova.
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, va rilevato anzitutto che parte ricorrente, anche a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente, non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla pretesa subordinazione alle dipendenze della società convenuta.
Non c'è in atti alcuna prova documentale dell'asserito rapporto di lavoro con la società convenuta e la circostanza che parte resistente nella corrispondenza allegata alla propria memoria abbia fatto menzione della circostanza che la ricorrente avrebbe abbondonato il posto di lavoro, non importa alcuna inversione dell'onere della prova, avendo parte resistente integralmente contestato la ricostruzione dei fatti offerta da controparte e la documentazione depositata in atti.
Più precisamente, nonostante quanto asserito e allegato dalla ricorrente, la documentazione prodotta in atti non è sufficiente a fare ritenere provato il rapporto di lavoro subordinato tra le parti nei termini dedotti in giudizio.
Non ha nessuna valenza probatoria la “copia del contratto di assunzione” allegata al ricorso introduttivo del giudizio trattandosi di un mero modulo standard di contratto, non compilato con i dati anagrafici della ricorrente, non sottoscritto da nessuna delle parti e peraltro datato “Catania 20.6.2019” ovvero un anno prima rispetto la presunta data di inizio del rapporto di lavoro per cui è causa (1.7.2020) (cfr. All. 2 parte ricorrente).
Parimenti la documentazione fotografica prodotta dalla ricorrente non evidenzia alcun dato rivelatore di uno stabile e continuo inserimento del lavoratore nell'organizzazione lavorativa e, ancor meno, è atta a comprovare che le modalità e le tempistiche di esecuzione delle prestazioni fossero espressione di un vincolo di subordinazione.
pagina 5 di 9 In particolare, le trascrizioni delle conversazioni tramite l'applicazione “WhatsApp”
(cfr. All. 7 ricorso) non appaiono idonee a fornire alcuna prova dell'asserita subordinazione, non essendo possibile nemmeno stabilire con certezza l'identità dell'interlocutore della ricorrente – tale Andrea – soggetto estraneo al giudizio e mai dalla stessa nemmeno menzionato, non emergendo comunque dall'esame del generico contenuto delle stesse la sussistenza di un vincolo di assoggettamento o eterodirezione della ricorrente nei confronti della società resistente.
Ugualmente inconferenti sono, altresì, le foto allegate al ricorso, prive di data certa, che ritraggono la ricorrente presso una non meglio specificata struttura turistica, peraltro non sempre intenta a svolgere attività lavorativa. (cfr. All. 7 ricorso)
Allo stesso modo, la prova orale non consente di ritenere accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Entrambi i testi, e sono stati sentiti Parte_2 Testimone_1 all'udienza del 4 maggio 2022 e le dichiarazioni rese non sono sufficienti a ritenere provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti.
La teste di parte ricorrente, , madre di , pur Parte_2 AR
avendo genericamente confermato tutte le circostanze articolate nei capitoli di prova ammessi1 in ordine all'attività lavorativa svolta dalla figlia, agli orari di lavoro dalla stessa osservati, nonché alle direttive impartitele dalla società resistente, ha tuttavia dichiarato quanto al capitolo 2 “sì è vero”. Conosco tale circostanza perché ero in contatto telefonico frequente con mia figlia” e ancora, su domanda a chiarimento “non mi sono mai recata sul posto di lavoro a trovare mia figlia perché la durata dell'impegno lavorativo era circoscritta
pagina 6 di 9 a due mesi, ma è poi durata un mese e conosco tutte le circostanze per i frequenti contatti che ho avuto”).
Ebbene, non può ignorarsi non solo che la teste è madre della ricorrente Parte_2
ma neanche che le dichiarazioni rese sono quasi tutte indirette de relato actoris, non essendo la teste presente nei luoghi dove la ricorrente avrebbe prestato la propria attività lavorativa.
D'altra parte, le dichiarazioni rese sono rimaste del tutto prive di riscontro a fronte delle dichiarazioni rese dall'altro teste, indicato sia dalla parte ricorrente che dalla parte resistente.
non parente, disinteressato e non dipendente della società Testimone_1
resistente al momento della deposizione, in merito alle circostanze di cui al ricorso nulla ha saputo rispondere, dichiarando di non ricordare nemmeno la presenza delle ricorrente sul posto di lavoro nel periodo di cui in ricorso (ADR capitolato 4.1 memoria2 “io non mi sto ricordando della Sig.ra , gli animatori erano tanti e non mi sto ricordando di AR questa persona in questione” edancora ADR capitolati 1 ricorso “ non ricordo la ragazza e non sono in grado di rispondere sull'articolato “ sono stato assunto al Parco della Gallinara ed ho ivi lavorato dal luglio a d agosto 2020 Ma non ricordo la ”) precisando, AR altresì, a domanda a chiarimento “ io nel 2020 ho svolto il mio primo lavoro di animazione presso il parco indicato in articolato di prova , svolgevo mansioni legate all'animazione e mi affiancavano numerosi colleghi. Non mi occupavo della gestione del personale ed ero concentrato sul mio primo lavoro e pertanto non sapevo se qualcuno fosse stato licenziato in anticipo...” e aggiungendo “quando io mi occupavo del mini club venivo affiancato da numerosi soggetti che cambiavano molto spesso non Ricordo con precisione i cognomi, ci rivolgevamo tra di noi con nomi o soprannomi atteso l'ambiente goliardico del mini club, non sono nemmeno in grado di escludere che la non ci fosse, purtroppo non AR ricordo con precisione la ricorrente” (cfr. verbale udienza del 4.5.2022).
pagina 7 di 9 Alla medesima udienza del 4 maggio 2022, parte resistente ha dichiarato di rinunciare al teste e parte ricorrente ha dichiarato di non accettare tale rinuncia, insistendo Tes_2 nell'assunzione della prova di tale teste anche con le note del 7 settembre 2022.
Ebbene, il teste è stato indicato fra i testi sia dalla parte ricorrente che dalla Tes_2 parte resistente e risulta che solo parte resistente ne abbia tentato la citazione per l'udienza del 4 maggio 2022.
Al riguardo – in disparte ogni considerazione in ordine alla decadenza della parte ricorrente dalla prova testimoniale con riguardo al teste suindicato - giova rammentare che
“Anche nella ipotesi in cui una parte si opponga alla rinuncia della altra parte ai propri testimoni, il giudice del merito non è tenuto ad ammettere la prova ove ritenga, con apprezzamento incensurabile in Cassazione, che gli elementi acquisiti al processo siano sufficienti per la decisione” (Cass. n. 2982/1981).
In ogni caso, nella fattispecie in esame, la causa in esito all'istruttoria è stata ritenuta matura per la decisione, implicitamente ravvisandosi superflua ex art. 209 c.p.c l'ulteriore istruttoria e ritenendo chiusa pertanto l'assunzione della prova.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
La ritenuta insussistenza di prova della subordinazione rende superflua ogni considerazione in ordine all'asserito licenziamento verbale, in tronco, senza alcun preavviso o giustificato motivo (pagina 2 ricorso), nonché in ordine alle differenze retributive asseritamente maturate e al preteso rimborso spese.
Quanto alle spese di lite, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Al riguardo, non possono ignorarsi i complessivi rapporti tra le parti, per come rappresentati dalla stessa resistente, secondo cui «… l'odierna ricorrente ha “frequentato in prova e per qualche giorno”, in modo saltuario, la struttura “Parco della Gallinara”, e dopodiché, senza alcun preavviso e giustificazione ha abbandonato la predetta struttura senza farvi più ritorno» (memoria pagina 3), né il contenuto della nota del 10 dicembre 2020 con cui il difensore della società, in riscontro al difensore della ricorrente, afferma “… la Sua assistita ha abbandonato il posto di lavoro senza alcun preavviso, arrecando ingenti danni alla scrivente società…” (allegato 3 memoria di costituzione)
P.Q.M.
pagina 8 di 9 definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso AR
depositato in data 12.10.2021 nei confronti di in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania 6 dicembre 2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1)”Vero che la signora , dopo avere conseguito l'attestato di partecipazione al 13° corso AR di formazione per “professionisti nel settore turistico”, tenutosi dall'11/6/20 al 14/06/20, organizzato dalla
[...]
con sede a San Giovanni La Punta, via Duca degli Abruzzi, 70, è stata assunta da quest'ultima per CP_2 lavorare, dall'1/7/20 al 31/8/20, come animatore turistico presso la struttura “ Parco della Gallinara, con sede ad Anzio, via Vecchiarelli Malvito, 2”; 2) “Vero che le direttive lavorative venivano dal responsabile del mini club il quale impartiva per conto della ed assunto come me dalla stessa agenzia;
Testimone_1 CP_1 3)”Vero che la si riservava di consegnare copia dell'accordo sottoscritto dalla madre della Sig.ra CP_1
successivamente, restando, però inadempiente;
” 4) “Vero che la signora AR [...]
ha lavorato presso la struttura “Parco della Gallinara” dall'1/7/20 fino al 31/7/20, giorno in cui AR è stata licenziata verbalmente in tronco senza alcun preavviso o giustificato motivo;
” 5) “ Vero che all'interno della detta struttura la signora ha svolto le mansioni di animatore di contatto, mini club;
AR 6) “Vero che la signora ha svolto la propria attività lavorativa per sei giorni a settimana, AR e con il seguente orario giornaliero: dalle ore 8.00 del mattino fino alle ore 14.00; dalle ore 15.30 fino alle ore 20.00; dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del mattino” 2 “
4.1. Vero o no che, nel mese di luglio 2020, la sig.ra ha frequentato per qualche giorno, AR in modo saltuario e volontario, la struttura “Parco della Gallinara”, con sede ad Anzio (RM), alla Via Vecchiarelli Malvito n. 2, al fine di imparare a svolgere l'attività di animazione turistica e accoglienza all'interno di villaggi turistici”.