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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS AD, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 486 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.4.2025 Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo per omessa e infedele denuncia TARI anni 2019,2020,2021,2022,2023 n. 486 del 03/12/2024 notificato in data 21/01/2025 con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 2.395,00 a titolo di TARI per l'immobile di proprietà sito nel territorio del Comune di Siracusa, Indirizzo_1, eccependo di aver trasferito la propria residenza a Siracusa solo nel 2024 e che l'immobile de quo non era stato abitato fino a quella data.
Eccepiva peraltro la decadenza per le annualità 2019 e 2020.
Si costituiva il Comune di Siracusa contestando il ricorso atteso che la ricorrente risultava proprietaria dell'immobile dal 2019 e non rispondeva al vero che l'immobile era rimasto disabitato fino al 2024 come poteva desumersi dal consumo di energia elettrica, certificato. Nessuna decadenza poteva essere contestata essendo stato l'avviso consegnato per l'invio nel dicembre 2024 e quindi entro il quinquennio .
Alla udienza del 4.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che il ricorso non appare fondato .
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento per Tari dal 2019 al
2023 sul presupposto di aver trasferito la propria residenza a Siracusa solo nel 2024. La circostanza è invero del tutto ininfluente atteso che (v. Cass. 11130/21), per giurisprudenza consolidaqta, il tributo è dovuto “ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente. Essa è infatti fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali”. Non rileva quindi la mancata residenza essendo certo il fatto obiettivo che la ricorrente fosse proprietaria dell'immobile dal 2019 ed avendo peraltro parte resistente provato, attraverso il consumo di energia elettrica, che l'immobile durante le annualità contestate era stato abitato e con consumi medi non irrisori .
Né peraltro appare fondata l'eccezione di decadenza atteso che l'avviso va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 296/2006; nel caso in esame appare comprovata la circostanza che l'avviso è stato consegnato per la spedizione il 16.12.2024 e quindi entro il quinquennio, nulla rilevando il momento in cui l'avviso sia stato recapitato alla ricorrente,
La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente“. Ne discende quindi che l'avviso notificato ed opposto va ritenuto tempestivo.
Attese pertanto le superiori considerazioni e l'infondatezza delle ragioni sottese al ricorso, va rigettato lo stesso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso .
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 1065,00 oltre accessori se dovuti . Siracusa, 4.11.2025
Il Giudice Unico
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS AD, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 695/2025 depositato il 19/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Comune Di Comune Di Siracusa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 486 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19.4.2025 Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di accertamento esecutivo per omessa e infedele denuncia TARI anni 2019,2020,2021,2022,2023 n. 486 del 03/12/2024 notificato in data 21/01/2025 con il quale veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 2.395,00 a titolo di TARI per l'immobile di proprietà sito nel territorio del Comune di Siracusa, Indirizzo_1, eccependo di aver trasferito la propria residenza a Siracusa solo nel 2024 e che l'immobile de quo non era stato abitato fino a quella data.
Eccepiva peraltro la decadenza per le annualità 2019 e 2020.
Si costituiva il Comune di Siracusa contestando il ricorso atteso che la ricorrente risultava proprietaria dell'immobile dal 2019 e non rispondeva al vero che l'immobile era rimasto disabitato fino al 2024 come poteva desumersi dal consumo di energia elettrica, certificato. Nessuna decadenza poteva essere contestata essendo stato l'avviso consegnato per l'invio nel dicembre 2024 e quindi entro il quinquennio .
Alla udienza del 4.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questo Giudice che il ricorso non appare fondato .
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento per Tari dal 2019 al
2023 sul presupposto di aver trasferito la propria residenza a Siracusa solo nel 2024. La circostanza è invero del tutto ininfluente atteso che (v. Cass. 11130/21), per giurisprudenza consolidaqta, il tributo è dovuto “ogni qualvolta ricorra il presupposto oggettivo dell'avvenuta istituzione del servizio di raccolta dei rifiuti, restando irrilevante il dato soggettivo della mancata utilizzazione da parte dell'utente. Essa è infatti fondata sui due presupposti impositivi del possesso di immobili, collegato alla loro natura e al loro valore, e dell'erogazione e fruizione di servizi comunali”. Non rileva quindi la mancata residenza essendo certo il fatto obiettivo che la ricorrente fosse proprietaria dell'immobile dal 2019 ed avendo peraltro parte resistente provato, attraverso il consumo di energia elettrica, che l'immobile durante le annualità contestate era stato abitato e con consumi medi non irrisori .
Né peraltro appare fondata l'eccezione di decadenza atteso che l'avviso va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati, come previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 296/2006; nel caso in esame appare comprovata la circostanza che l'avviso è stato consegnato per la spedizione il 16.12.2024 e quindi entro il quinquennio, nulla rilevando il momento in cui l'avviso sia stato recapitato alla ricorrente,
La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente“. Ne discende quindi che l'avviso notificato ed opposto va ritenuto tempestivo.
Attese pertanto le superiori considerazioni e l'infondatezza delle ragioni sottese al ricorso, va rigettato lo stesso e condannata la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio .
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso .
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in € 1065,00 oltre accessori se dovuti . Siracusa, 4.11.2025
Il Giudice Unico
(dott. Adriana Puglisi)