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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 29/04/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola
ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. R.G. 2814/2024 contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mantova n. 50/2024 pubblicata in data
06/06/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALAIA GAETANO, elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO 33 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. ALAIA GAETANO
appellante contro
C.F. CP_1 C.F._1
appellato/contumace
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni della parte appellante visto che la parte appellata non ha depositato alcuna nota, come precisate nelle note depositate in data 24/04/2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e da aversi qui per integralmente riportate;
preso atto che la parte appellata non si è costituita nonostante la regolarità della notifica così che ne va dichiarata la contumacia;
pagina 1 di 5 letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
Il ha impugnato la sentenza resa dal Giudice di Pace di Parte_1
Mantova che ha accolto l'opposizione ai verbali del 10.06.2022 n. 22521/V, n.
22583/V, n. 22584/V, n. 22617/V, n. 22618/V della Polizia Locale del
[...]
emessi in relazione alle violazioni del codice della strada contestati Parte_1
alla parte appellata.
L'appellante ha contestato la nullità della sentenza per carenza di motivazione e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso poiché l'appellante è stato colto alla guida di un “velocipede elettrico con acceleratore” che non aveva le caratteristiche tecniche di una bicicletta essendo dotato di acceleratore.
Gli sono state quindi contestate le seguenti violazioni del codice della strada: per aver circolato sprovvisto di targa (verbale n. ), per aver circolato senza Nume_1
copertura assicurativa (verbale n. 22583/V), per aver circolato sprovvisto di patente di guida (verbale n. 22584/V), per aver circolato senza indossare il casco protettivo (verbale n. 22617/V), per aver circolato senza carta di circolazione
(verbale n. 22618/V).
L'appellato ha impugnato i verbali deducendo che il mezzo sul quale viaggiava era un mero velocipede e che non si fosse reso conto delle differenze tecniche del mezzo rispetto a quello da lui abitualmente utilizzato visto che il mezzo sul quale è stato fermato gli sarebbe stato prestato da un conoscente.
L'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente si deve rilevare come la sentenza appellata sia nulla per carenza di motivazione.
Il testo della decisione del Giudice di Pace oggetto di gravame è il seguente:
“Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
pagina 2 di 5 Preliminarmente svolto integrale richiamo alle evenienze, deduzioni, eccezioni
tutte nonché alle conclusioni di cui agli atti del presente giudizio, va osservato
come, nella fattispecie – in esito all'istruttoria – delle dirimenti circostanze – in
fatto ed in diritto – esposte da parte ricorrente, abbia a ritenersi l'acquisizione
della prova alla verità processuale. Sicché l'opposizione – per tali motivi, da
valutarsi assorbenti rispetto ad ogni ulteriore – è meritevole di accoglimento.
Delle spese di giudizio, attese la natura e l'oggetto del presente, la vigenza dei principi processualcivilistici ed in ossequio ai dettami di cui all'art. 92 c.p.c., è disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
nei confronti di , ogni altra CP_1 Controparte_2
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede
ACCOGLIE l'opposizione;
ANNULLA i provvedimenti impugnati.
Integralmente compensate le spese di giudizio”.
La motivazione della sentenza è totalmente assente poiché scritta con un mero modulo preconfezionato apprendo quindi, di fatto, inesistente.
Venendo al merito del ricorso si deve rilevare come l'appellato abbia dichiarato di essere alla guida di un veicolo alla velocità di 34 km/h.
Già solo questa circostanza, mai negata ed anzi confermata nel ricorso avanti al
Giudice di Pace, evidenzia come l'appellato non possa invocare alcuna buona fede.
In primo luogo, le norme contestate puniscono chi “circola” alla guida di un mezzo privo dei requisiti e quindi a prescindere che ne sia proprietario ovvero solo mero detentore, come afferma l'appellato allorquando dichiara di essersi fatto prestare il mezzo su cui è stato trovato alla guida.
pagina 3 di 5 Il veicolo era dotato di un acceleratore e già questo elemento da solo avrebbe consentito alla parte appellata di comprendere che non si trovava alla guida un normale velocipede a pedalata assistita, ma a qualcosa di diverso.
Il fatto stesso che il veicolo andasse a 34 km/h, laddove una bicicletta a pedalata assistita per legge può fornire il supporto alla pedalata al massimo fino a 25
km/h, era un elemento di fatto che avrebbe consentito alla parte di rendersi conto di non essere alla guida di un velocipede.
Appare infondata anche la contestazione che i verbali non sarebbero validi poiché non conterrebbero elementi per consentire alla parte di difendersi in giudizio mancano duna precisa descrizione del veicolo in oggetto.
La deduzione non pare condivisibile non essendo affatto necessaria una descrizione dettagliata del veicolo che comprenda marca, modello, tipologia di motore o batteria.
La Corte di Cassazione ha ormai da tempo precisato che “In tema di violazioni al
codice della strada, il requisito della specificità dell'atto di accertamento esige
l'indicazione del giorno, dell'ora e della natura dell'infrazione, del tipo e della
targa del veicolo, nonché della località del fatto, senza necessità di ulteriori estremi non indispensabili alla difesa dell'incolpato” (Cass. civ., Sez. VI-2, Ord.
n. 13037/2014 – cfr. Cass. civ., Sez. VI-2, Ord. n. 26961/2022).
Quanto alla misura della sanzione, i verbali impugnati hanno già fatto applicazione del minimo edittale per ogni contestazione elevata sicché la doglianza appare infondata.
Quanto alla richiesta di rateizzazione della sanzione, non spetta all'Autorità
Giudiziaria la valutazione sulla richiesta di rateizzazione spettando solo all'ente che ha irrogato la sanzione.
Le spese del doppio grado del procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 nei valori minimi attesa pagina 4 di 5 la speditezza del procedimento. Il rimborso delle spese relative al primo grado del giudizio vanno ridotte del 20% ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. atteso che il si è difeso per mezzo di propri dipendenti. Pt_1
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la nullità della sentenza per assenza di motivazione;
2) Rigetta nel merito il ricorso proposto da (C.F. CP_1
contro i verbali del 10.06.2022 n. 22521/V, n. C.F._1
22583/V, n. 22584/V, n. 22617/V, n. 22618/V e contro il sequestro del mezzo,
emessi dalla Polizia Locale del perché infondato;
Parte_1
3) Condanna C.F. a rifondere a CP_1 C.F._1
(C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, le spese di lite del presente procedimento che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 836,00 per compenso ex DM 55/2014, quanto al secondo grado, in euro 397,88 per esborsi ed euro 2.538,50 per compenso oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018,
C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 28 aprile 2025.
IL GIUDICE
- dott. Giorgio Bertola -
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