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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2929 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1 in persona del pro tempore per il ,
[...] Parte_2 Pt_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Guido Eudizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma Piazza delle Cinque Giornate n. 3 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Controparte_1
PI e domiciliata presso lo studio del difensore in Velletri via Privata Jori n. 17 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9383/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 24/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , madre del defunto , premesso che il proprio congiunto, Controparte_1 Parte_4
a seguito di infortunio sul lavoro del 06/03/2007, aveva riportato gravi lesioni che lo avevano costretto, tra l'altro, a sottoporsi a ripetuti interventi chirurgici, e per le quali da ultimo il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3807/2021, aveva riconosciuto la rendita per una percentuale del 65%, e dedotto che a causa dell'evoluzione di tali lesioni il proprio figlio decedeva in data 05/11/2021, ha agito in giudizio contro l' Pt_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “… previo accertamento della sussistenza del nesso causale intercorrente tra l'infortunio sul lavoro occorso al sig. 06.03.2007 ed Parte_4 il successivo decesso verificatosi in data 05.11.2021: a) Accertare la sussistenza dei requisiti della sig.ra ai fini della concessione della rendita ai superstiti Controparte_1 conseguente al decesso del figlio;
b) Dichiarare, pertanto, il diritto della Parte_4 ricorrente al percepimento della rendita ai superstiti nella misura di legge e con decorrenza dalla data del decesso del sig. o da quella differente data che sarà Persona_1 accertata in corso di causa;
c) Per l'effetto, condannare l in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore all'erogazione della prestazione in favore della ricorrente ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla data del decesso del sig. Pt_4
o dalla diversa data accertata in corso in causa oltre accessori di legge”.
[...]
1.1. Nella resistenza dell , il Tribunale di Roma ha così statuito: “a) Accerta la Pt_1 sussistenza dei requisiti della sig.ra ai fini della concessione della Controparte_1 rendita ai superstiti conseguente al decesso del figlio;
b) Dichiara, pertanto, Parte_4 il diritto della ricorrente al percepimento della rendita ai superstiti nella misura di legge e con decorrenza dalla data del decesso del sig. ; c) Per l'effetto, condanna Parte_4
l in persona del legale rappresentante pro-tempore all'erogazione della Parte_1 prestazione in favore della ricorrente ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla data del decesso del sig. oltre accessori di legge;
d) Condanna la parte Parte_4 convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2358,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell ”. Pt_1
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda, essendo i fatti storici tutti pacificamente non contestati fra le parti, ed avendo il nominato c.t.u. riscontrato ed accertato come la morte di in data 05/11/2021 per embolia polmonare Parte_4 con trombosi venosa profonda e le sue conseguenze postinfortunistiche conseguenti in immobilità e obesità fossero da ricondurre all'infortunio di cui egli era stato vittima in data 06/03/2007.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' , lamentando Pt_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha affermato la sussistenza del nesso causale per la concessione della rendita ai superstiti.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il
2 paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
3.1. Anche tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 434 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, può affermarsi che l'appello deve contenere una critica specifica con argomentazioni congrue e pertinenti, che siano volte, in contrasto con le affermazioni del primo giudice, a smentirne la validità del percorso motivazionale.
3.2. Una lettura complessiva e non formalistica del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, che consente anche di individuare le parti impugnate della sentenza e le denunciate violazioni, e formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. E' infondato l'unico motivo di gravame, con il quale l'Istituto appellante ha contestato la gravata sentenza nella parte in cui, facendo proprie le valutazioni medico- legali del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto la sussistenza di un nesso causale tra le patologie riportate a seguito dell'infortunio subito in data 06/03/2007 e il decesso di , figlio dell'odierna appellata. Parte_4
4.1. Sostiene, in sintesi, l' che: i) le menomazioni riportate da Pt_1 Parte_4 nell'infortunio del 06/03/2007 non sono dati probanti a dimostrazione della causa del decesso, come ampiamente e puntualmente contestato sotto il profilo medico-legale con le note medico-legali depositate nel giudizio di primo grado, quale critica alla consulenza d'ufficio; ii) il giudice di primo grado ha accolto acriticamente le conclusioni del c.t.u., basate su un ragionamento erroneo e non provato, non avendo né lo stesso giudice in sentenza né il c.t.u. nella relazione peritale specificato in modo esaustivo e articolato i motivi concreti perché ricorra il necessario nesso causale,
3 trovandoci di fronte ad assenza di precise considerazioni puntuali ed inerenti nonché ad elementi oggettivi precisi riscontrati a sostegno delle loro conclusioni.
4.2. Posto che l' non ha mosso alcuna contestazione con riguardo agli ulteriori Pt_1 presupposti della rendita ai superstiti (es. vivenza a carico), le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma, avendo la consulenza medico-legale svolta nel presente grado di giudizio confermato in modo sostanzialmente integrale la correttezza delle conclusioni già raggiunte dal c.t.u. nominato in primo grado.
4.3. Afferma, difatti, il nominato perito che: a) il periodo successivo all'evento traumatico del 06/03/2021 ha evidenziato una storia clinica contraddistinta, da un lato, da continue visite ed accertamenti medico legali: nel verbale collegiale del Pt_1
20/10/2016 si legge: “…si rivaluta il danno psichico per depressione maggiore dì tipo reattivo con ansia generalizzata in soggetto con pregresso disurbo post-traumatico da stress cronico nella misura del 25%. Danno complessivo 77% ... E.O.: ... Arto inf. sin: linfedema gamba con alteraz. profilo anatomico per cicatrici deturpanti e cute xerotica e ricoperta da croste scure interessanti l'intera sup. della gamba e del piede, anestesia, diffusa ipercromia, anchilosi totale caviglia-piede anchilosi in flessione di tutte le dita del piede;
presenza di alcune ulcere secernenti al terzo anteriore gamba e retro calcaneare, carico difficoltoso e dolente, deficit degli ultimi gradi di flessione del ginocchio. Deambulazione claudicante…”; nonché, dall'altro, da un quadro clinico complesso correlato alla frattura esposta biossea di gamba sx, la perdita di sostanza, l'osteomelite e le lesioni ulcerative plurime;
b) a tutto questo deve aggiungersi l'aspetto psichico particolarmente pregnante e l'obesità con le ernie addominali;
c) in tale quadro è sopraggiunto l'evento morte che, come ben stigmatizzato sia dal medico accertatore che dal certificato di morte della ASL competente, è di origine naturale: dall'analisi di quanto emerso dagli atti e di quanto dichiarato anche dal servizio di necroscopia della ASL, il decesso trova come causa iniziale il trauma da schiacciamento arto inferiore sx, come causa intermedia l'osteomielite e la vasculopatia, e come causa finale l'arresto cardiocircolatorio;
d) sebbene quest'ultima causa possa far sorgere dei dubbi in merito alla correlazione tra infortunio sul lavoro ed il decesso, ciò non deve trarre in inganno, poiché l'arresto cardiocircolatorio è, se non sempre, quasi sempre la causa preponderante di morte naturale: tuttavia, considerata la storia e la scheda redatta all'esito dell'accertamento di constatazione della morte in data 06/11/2021, per il criterio del più verosimile che non si afferma che lo stato clinico del de cuius correlato all'infortunio del 06/03/2007 sia stato determinante ai fini dell'exitus, se non causa diretta, quale concausa efficiente.
4.4. Il Collegio ritiene tali conclusioni condivisibili, in quanto fondate sull'esame dell'intera documentazione in atti, nonché congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine logico-giuridico.
4.5. All'odierna udienza il procuratore dell' ha chiesto di convocare il c.t.u. a Pt_1 chiarimenti in merito alla causa della morte ed alla sussistenza del nesso causale tra l'infortunio ed il decesso.
4.5.1. In disparte la genericità della richiesta come formulata, ritiene il Collegio che le argomentazioni del c.t.u., come sopra riportate, e relative alla causa della morte ed alla incidenza - quantomeno come concausa - delle lesioni conseguenti all'evento traumatico del 06/03/2007 sull'evento morte, siano chiare, ben argomentate e
4 condivisibili, anche tenuto conto delle risposte fornite dal c.t.u. dott. alle CP_2 analoghe osservazioni alla bozza della relazione.
4.5.2. Il c.t.u., difatti, in risposta alle richiamate osservazioni, ha già precisato che: a) il rapporto causale tra l'evento traumatico ed il decesso è confermato dalla documentazione in atti, ed in particolare dal referto di constatazione della morte del 06/11/2021; b) la mancanza di particolari complicanze nel 2021 non esclude la correlazione status - evento, poiché lo stato clinico complessivo del paziente dall'infortunio al decesso è ben schedulato, seriato nel tempo e di evidente evoluzione in senso peggiorativo;
c) la mancata esecuzione dell'autopsia è spiegabile con la circostanza che lo stato del decesso era di per sé esplicativo della causalità del medesimo, ed il menzionato referto assume rilevanza in quanto documento ufficiale.
5. Per quanto esposto l'appello va, pertanto, integralmente respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
7. Gravano sull' appellante anche le spese della c.t.u. svolta in grado di appello, Pt_1 liquidate con separato decreto.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all' appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. Pt_1
13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado Pt_1 che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese Pt_1 della c.t.u. del grado liquidate come da separato decreto. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a Pt_1 quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 03/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2929 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
Parte_1 in persona del pro tempore per il ,
[...] Parte_2 Pt_3 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Guido Eudizi e domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto in Roma Piazza delle Cinque Giornate n. 3 Appellante
E
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Daniele Controparte_1
PI e domiciliata presso lo studio del difensore in Velletri via Privata Jori n. 17 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 9383/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 24/10/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 03/07/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1. , madre del defunto , premesso che il proprio congiunto, Controparte_1 Parte_4
a seguito di infortunio sul lavoro del 06/03/2007, aveva riportato gravi lesioni che lo avevano costretto, tra l'altro, a sottoporsi a ripetuti interventi chirurgici, e per le quali da ultimo il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3807/2021, aveva riconosciuto la rendita per una percentuale del 65%, e dedotto che a causa dell'evoluzione di tali lesioni il proprio figlio decedeva in data 05/11/2021, ha agito in giudizio contro l' Pt_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “… previo accertamento della sussistenza del nesso causale intercorrente tra l'infortunio sul lavoro occorso al sig. 06.03.2007 ed Parte_4 il successivo decesso verificatosi in data 05.11.2021: a) Accertare la sussistenza dei requisiti della sig.ra ai fini della concessione della rendita ai superstiti Controparte_1 conseguente al decesso del figlio;
b) Dichiarare, pertanto, il diritto della Parte_4 ricorrente al percepimento della rendita ai superstiti nella misura di legge e con decorrenza dalla data del decesso del sig. o da quella differente data che sarà Persona_1 accertata in corso di causa;
c) Per l'effetto, condannare l in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore all'erogazione della prestazione in favore della ricorrente ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla data del decesso del sig. Pt_4
o dalla diversa data accertata in corso in causa oltre accessori di legge”.
[...]
1.1. Nella resistenza dell , il Tribunale di Roma ha così statuito: “a) Accerta la Pt_1 sussistenza dei requisiti della sig.ra ai fini della concessione della Controparte_1 rendita ai superstiti conseguente al decesso del figlio;
b) Dichiara, pertanto, Parte_4 il diritto della ricorrente al percepimento della rendita ai superstiti nella misura di legge e con decorrenza dalla data del decesso del sig. ; c) Per l'effetto, condanna Parte_4
l in persona del legale rappresentante pro-tempore all'erogazione della Parte_1 prestazione in favore della ricorrente ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi dalla data del decesso del sig. oltre accessori di legge;
d) Condanna la parte Parte_4 convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2358,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell ”. Pt_1
1.2. Il primo giudice ha ritenuto fondata la domanda, essendo i fatti storici tutti pacificamente non contestati fra le parti, ed avendo il nominato c.t.u. riscontrato ed accertato come la morte di in data 05/11/2021 per embolia polmonare Parte_4 con trombosi venosa profonda e le sue conseguenze postinfortunistiche conseguenti in immobilità e obesità fossero da ricondurre all'infortunio di cui egli era stato vittima in data 06/03/2007.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello l' , lamentando Pt_1
l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del c.t.u., ha affermato la sussistenza del nesso causale per la concessione della rendita ai superstiti.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità e comunque il rigetto.
2.2. Espletata c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. In via preliminare, è infondata l'eccezione, proposta dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei relativi motivi ex art. 434 c.p.c. Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il
2 paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21336 del 14/09/2017, Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 4136 del 12/02/2019). D'altro canto, le Sezioni Unite Civili hanno avuto modo di precisare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017; conforme Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
3.1. Anche tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 434 c.p.c. dal d.lgs. n. 149/2022, può affermarsi che l'appello deve contenere una critica specifica con argomentazioni congrue e pertinenti, che siano volte, in contrasto con le affermazioni del primo giudice, a smentirne la validità del percorso motivazionale.
3.2. Una lettura complessiva e non formalistica del gravame, puntualmente articolato nelle plurime censure mosse, smentisce inequivocabilmente l'asserita genericità dello stesso, avendo parte appellante svolto una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, che consente anche di individuare le parti impugnate della sentenza e le denunciate violazioni, e formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ed alle questioni di diritto trattate (cfr. anche Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018).
3.3. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere respinto.
4. E' infondato l'unico motivo di gravame, con il quale l'Istituto appellante ha contestato la gravata sentenza nella parte in cui, facendo proprie le valutazioni medico- legali del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, ha riconosciuto la sussistenza di un nesso causale tra le patologie riportate a seguito dell'infortunio subito in data 06/03/2007 e il decesso di , figlio dell'odierna appellata. Parte_4
4.1. Sostiene, in sintesi, l' che: i) le menomazioni riportate da Pt_1 Parte_4 nell'infortunio del 06/03/2007 non sono dati probanti a dimostrazione della causa del decesso, come ampiamente e puntualmente contestato sotto il profilo medico-legale con le note medico-legali depositate nel giudizio di primo grado, quale critica alla consulenza d'ufficio; ii) il giudice di primo grado ha accolto acriticamente le conclusioni del c.t.u., basate su un ragionamento erroneo e non provato, non avendo né lo stesso giudice in sentenza né il c.t.u. nella relazione peritale specificato in modo esaustivo e articolato i motivi concreti perché ricorra il necessario nesso causale,
3 trovandoci di fronte ad assenza di precise considerazioni puntuali ed inerenti nonché ad elementi oggettivi precisi riscontrati a sostegno delle loro conclusioni.
4.2. Posto che l' non ha mosso alcuna contestazione con riguardo agli ulteriori Pt_1 presupposti della rendita ai superstiti (es. vivenza a carico), le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure risultano meritevoli di conferma, avendo la consulenza medico-legale svolta nel presente grado di giudizio confermato in modo sostanzialmente integrale la correttezza delle conclusioni già raggiunte dal c.t.u. nominato in primo grado.
4.3. Afferma, difatti, il nominato perito che: a) il periodo successivo all'evento traumatico del 06/03/2021 ha evidenziato una storia clinica contraddistinta, da un lato, da continue visite ed accertamenti medico legali: nel verbale collegiale del Pt_1
20/10/2016 si legge: “…si rivaluta il danno psichico per depressione maggiore dì tipo reattivo con ansia generalizzata in soggetto con pregresso disurbo post-traumatico da stress cronico nella misura del 25%. Danno complessivo 77% ... E.O.: ... Arto inf. sin: linfedema gamba con alteraz. profilo anatomico per cicatrici deturpanti e cute xerotica e ricoperta da croste scure interessanti l'intera sup. della gamba e del piede, anestesia, diffusa ipercromia, anchilosi totale caviglia-piede anchilosi in flessione di tutte le dita del piede;
presenza di alcune ulcere secernenti al terzo anteriore gamba e retro calcaneare, carico difficoltoso e dolente, deficit degli ultimi gradi di flessione del ginocchio. Deambulazione claudicante…”; nonché, dall'altro, da un quadro clinico complesso correlato alla frattura esposta biossea di gamba sx, la perdita di sostanza, l'osteomelite e le lesioni ulcerative plurime;
b) a tutto questo deve aggiungersi l'aspetto psichico particolarmente pregnante e l'obesità con le ernie addominali;
c) in tale quadro è sopraggiunto l'evento morte che, come ben stigmatizzato sia dal medico accertatore che dal certificato di morte della ASL competente, è di origine naturale: dall'analisi di quanto emerso dagli atti e di quanto dichiarato anche dal servizio di necroscopia della ASL, il decesso trova come causa iniziale il trauma da schiacciamento arto inferiore sx, come causa intermedia l'osteomielite e la vasculopatia, e come causa finale l'arresto cardiocircolatorio;
d) sebbene quest'ultima causa possa far sorgere dei dubbi in merito alla correlazione tra infortunio sul lavoro ed il decesso, ciò non deve trarre in inganno, poiché l'arresto cardiocircolatorio è, se non sempre, quasi sempre la causa preponderante di morte naturale: tuttavia, considerata la storia e la scheda redatta all'esito dell'accertamento di constatazione della morte in data 06/11/2021, per il criterio del più verosimile che non si afferma che lo stato clinico del de cuius correlato all'infortunio del 06/03/2007 sia stato determinante ai fini dell'exitus, se non causa diretta, quale concausa efficiente.
4.4. Il Collegio ritiene tali conclusioni condivisibili, in quanto fondate sull'esame dell'intera documentazione in atti, nonché congruamente motivate ed immuni da vizi di ordine logico-giuridico.
4.5. All'odierna udienza il procuratore dell' ha chiesto di convocare il c.t.u. a Pt_1 chiarimenti in merito alla causa della morte ed alla sussistenza del nesso causale tra l'infortunio ed il decesso.
4.5.1. In disparte la genericità della richiesta come formulata, ritiene il Collegio che le argomentazioni del c.t.u., come sopra riportate, e relative alla causa della morte ed alla incidenza - quantomeno come concausa - delle lesioni conseguenti all'evento traumatico del 06/03/2007 sull'evento morte, siano chiare, ben argomentate e
4 condivisibili, anche tenuto conto delle risposte fornite dal c.t.u. dott. alle CP_2 analoghe osservazioni alla bozza della relazione.
4.5.2. Il c.t.u., difatti, in risposta alle richiamate osservazioni, ha già precisato che: a) il rapporto causale tra l'evento traumatico ed il decesso è confermato dalla documentazione in atti, ed in particolare dal referto di constatazione della morte del 06/11/2021; b) la mancanza di particolari complicanze nel 2021 non esclude la correlazione status - evento, poiché lo stato clinico complessivo del paziente dall'infortunio al decesso è ben schedulato, seriato nel tempo e di evidente evoluzione in senso peggiorativo;
c) la mancata esecuzione dell'autopsia è spiegabile con la circostanza che lo stato del decesso era di per sé esplicativo della causalità del medesimo, ed il menzionato referto assume rilevanza in quanto documento ufficiale.
5. Per quanto esposto l'appello va, pertanto, integralmente respinto e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
7. Gravano sull' appellante anche le spese della c.t.u. svolta in grado di appello, Pt_1 liquidate con separato decreto.
8. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all' appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. Pt_1
13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l' al pagamento delle spese di lite del grado Pt_1 che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione. Pone definitivamente a carico dell' le spese Pt_1 della c.t.u. del grado liquidate come da separato decreto. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell' appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a Pt_1 quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 03/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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