Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 29/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2049/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti riunito in camera di conSIlio nelle persone dei dottori:
Paolo Rampini Presidente relatore estensore
Pasquale Perfetti Giudice
Giulia Paola Elena Bertolino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 2049/2024
avente per oggetto:
declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GIORGIA MAROCCO
-ricorrente
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...] Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA BANCHIO
-convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte;
Con ricorso telematicamente depositato in data 09/10/2024 il ricorrente adiva il Tribunale per chiedere la pronuncia di divorzio. In data 06/12/2024 si costituiva la convenuta e all'udienza del
9/01/2025 le parti danno atto di aver raggiunto un accordo. Il giudice delegato su concorde istanza delle parti disponeva la trattazione scritta dell'udienza dando termine alle parti per rassegnare le conclusioni. Fallito essendo il prescritto tentativo di conciliazione, reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa, sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il
Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto fra le parti in
Cambiano il 20.09.1998, trascritto all'Ufficio dello Stato Civile al n. 30, parte II^, serie A, anno 1998 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cambiano di trascrivere la sentenza emananda e di eseguire le prescritte annotazioni e le ulteriori incombenze ai sensi di legge;
2. assegnare la casa coniugale alla SI.ra , con la quale vivranno le due figlie;
CP_1
3. affidare in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia , con esercizio anche separato della Per_1
potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, indicando la residenza anagrafica e la dimora abituale della minore presso la madre.
4. dare atto che il padre ha il diritto di vedere e tenerla con sé un fine settimana alternato dalle ore
9.00 del sabato mattina alle ore 21.00 della domenica, un giorno infrasettimanale dalle 19.00 all'accompagnamento a scuola del giorno dopo oppure, nel periodo estivo, alle ore 9.00 con il rientro a casa, ad anni alterni dal 24 dicembre al 31 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio (Natale
2025 con la madre), seguendo il calendario scolastico le vacanze pasquali ad anni alterni dal Giovedì
Santo alla Domenica di Pasqua ovvero dalla Domenica di Pasqua al martedì successivo, le altre festività infrasettimanali alternandosi con la madre, quindici giorni nel periodo estivo da determinarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
5. porre a carico del SI. l'obbligo di corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 5 di Pt_1 CP_1 ciascun mese, l'importo di €. 400,00 (200,00 per ciascuna figlia) con rivalutazione Istat annuale, oltre il 50% delle spese straordinarie (per la definizione delle singole voci di spesa si farà riferimento al
Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del Tribunale di Asti 07.07.2017);
CP_
6. stabilire che l'Assegno unico per le figlie erogato dall' venga percepito al 100% dalla SI.ra
; CP_1
7. dare atto che la SI.ra si farà carico di pagare le rate del mutuo al 100% a far data dal rateo CP_1
di febbraio 2025, maturando il credito per il 50% versato per la quota del SI. credito che Pt_1
dovrà essere riconosciuto alla SI.ra al momento dell'eventuale vendita della casa coniugale CP_1 ovvero rimborsato dal SI. al momento dell'estinzione del mutuo con l'applicazione dei soli Pt_1
interessi di legge;
8. dare atto che la SI.ra accetta il pagamento della somma di €. 1.046,88 portata dall'atto di CP_1 pignoramento presso terzi notificato in data 16.12.2024, mediante versamenti mensili di €. 100,00 e si impegna a rinunciare all'esecuzione in questione non procedendo con l'iscrizione a ruolo, ed il SI. rinuncia all'opposizione al precetto pendente avanti il Giudice di pace di Torino, dott. Pt_1
Novarese, R.G. n. 28339/2024;
9. dare atto che il SI. verserà alla SI.ra €. 200,00 per il saldo relativo all'assegno Pt_1 CP_1
di mantenimento per le mensilità di dicembre e gennaio entro il 23 gennaio 2025.
10. dare atto che le spese del presente giudizio vengono interamente compensate fra le parti”;
la domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi in ultima analisi formulate risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale dichiara la cessazione degli effetti civili relativamente al matrimonio contratto da:
nato/a a CHIERI (TO) il 15/08/1975 e da , nato/a Parte_1 Controparte_1
a BRA (CN) il13/01/1977, celebrato in CAMBIANO in data 20/09/1998, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 30, Parte II, Serie A, Anno 1998
alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti al definitivo formulate, qui richiamate.
Spese di lite compensate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 24/01/2025
Il presidente estensore
(Dott. Paolo Rampini)