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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/12/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1533 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. TO ES, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams:
per la parte ricorrente l'Avv. Rizzo in sostituzione Avv. Veggiari
per l'Avv. Pizzolo in sostituzione Avv. Grigoli Controparte_1
per il Avv. in sostituzione Avv. Fasciano CP_2 CP_3
per l'Avv. Biancardi CP_4
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. TO ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TO ES , all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1533 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 28/09/2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VE SI e dell'avv.
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_1
dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA.
(C.F. ), con il Controparte_6 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA
(C.F. Controparte_7
), con il patrocinio dell'avv. FASCIANO GIANLIVIO P.IVA_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna le società convenute in solido a pagare al ricorrente la somma di € 7.205,85 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al quinto livello del CCNL Trasporti Merci Logistica
1 sin dalla data di assunzione, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione del diritto sino al saldo;
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
3) Riconosce alla convenuta il beneficio Controparte_6
della preventiva escussione dell'obbligata principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017
4) Spese di lite compensate
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
TO ES
2
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1533 2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 18/12/2025, innanzi al giudice dott. TO ES, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams:
per la parte ricorrente l'Avv. Rizzo in sostituzione Avv. Veggiari
per l'Avv. Pizzolo in sostituzione Avv. Grigoli Controparte_1
per il Avv. in sostituzione Avv. Fasciano CP_2 CP_3
per l'Avv. Biancardi CP_4
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, alle ore pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. TO ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TO ES , all'udienza del 18/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1533 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 28/09/2023 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VE SI e dell'avv.
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_5 P.IVA_1
dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA.
(C.F. ), con il Controparte_6 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA
(C.F. Controparte_7
), con il patrocinio dell'avv. FASCIANO GIANLIVIO P.IVA_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna le società convenute in solido a pagare al ricorrente la somma di € 7.205,85 a titolo di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni corrispondenti al quinto livello del CCNL Trasporti Merci Logistica
1 sin dalla data di assunzione, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione del diritto sino al saldo;
2) Rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
3) Riconosce alla convenuta il beneficio Controparte_6
della preventiva escussione dell'obbligata principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017
4) Spese di lite compensate
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 18.12.2025
IL GIUDICE
TO ES
2