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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1118/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17.5.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti DAMIANI LAURA e ANTOGNAZZA ERICA, elettivamente domiciliata presso i difensori in Varese, via Carlo Rainoldi n. 23, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti LIOTTA MASSIMO e CAMANZI ELENA, elettivamente domiciliato presso i difensori in Varese, via Fiume n. 2, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
30.9.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 12.3.2025)
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori (22.06.2012) e (5.10.2015) Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo miglior accordo con la madre:
- a weekend alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà i minori a scuola;
- infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, allorquando riaccompagnerà i minori a scuola;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina allorquando riaccompagnerà
i minori a scuola;
- durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì successivo;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio;
4. Assegnazione della casa coniugale alla madre, con facoltà per il sig. di Parte_2 ritirare i propri effetti personali entro 30 giorni dall'odierna udienza;
5. Obbligo del padre con decorrenza dal mese di aprile 2025, di Parte_2
contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli minori e , mediante Per_1 Per_2
versamento in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 200,00
(euro 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi) (prima rivalutazione aprile 2026), oltre al 30% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese;
6. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre Parte_1
7. Rinuncia da parte di alla domanda di mantenimento del coniuge Parte_2
e di addebito della separazione alla moglie;
pagina 2 di 6
8. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio nell'interesse dei minori;
9. Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Luino (VA) in Parte_1 Parte_2
data 5.7.2018 con atto iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Luino dell'anno 2018, atto n. 41, Parte II, Serie C.
Dall'unione sono nati i figli minori (Varese) in data 22.6.2012 e (Varese) in Per_1 Per_2
data 5.10.2015.
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, ha chiesto di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni Per_2 paterne, di disporre l'assegnazione in favore della madre dell'abitazione coniugale sita in Lozza
(VA), via San Carlo n. 12, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile complessivo di euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat, oltre il 40% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Parte_2
separazione personale dei coniugi ma chiedendo che la stessa venisse addebitata alla moglie, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa familiare e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento ordinario dei figli quando gli stessi si trovino presso ciascun genitore con obbligo della madre di corrispondere l'80% delle spese straordinarie, di disporre che l'assegno unico universale venga percepito dal padre, nonché di porre a carico della moglie l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore del marito in misura non inferiore ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
pagina 3 di 6 Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 20.11.2024 avanti al giudice relatore il quale, con ordinanza ex art. 473 bis . 22 c.p.c. ha così disposto in via temporanea e urgente: “1)
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
2) DISPONE l'affido condiviso dei figli minori
(22.06.2012) e (5.10.2015) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre;
3) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo miglior accordo con la madre: a weekend alternati, dal venerdì all'uscita dall'asilo sino al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà i minori a scuola;
infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, allorquando riaccompagnerà i minori a scuola;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina allorquando riaccompagnerà i minori a scuola;
durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì successivo;
durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio;
4)
ASSEGNA la casa coniugale alla madre in qualità di genitore collocatario della prole;
5) PONE
a carico del padre, , l'obbligo, con decorrenza dalla comunicazione Parte_2
della presente ordinanza, di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli minori
e , mediante versamento in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese Per_1 Per_2
della somma di euro 400,00 (euro 200,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT (Foi) (prima rivalutazione novembre 2025), oltre al 30% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese;
6) Controparte_1
a mettere a disposizione della attrice entro 30 giorni la documentazione necessaria relativa all'AUU percepito per poter consentire a quest'ultima di fare istanza degli assegni familiari al proprio datore di lavoro in Svizzera;
7) PONE a carico della moglie, , l'obbligo, Parte_1
con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza, di versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore del marito, , l'importo di euro 150,00 a titolo di Parte_2
assegno di mantenimento per il coniuge, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi)
(prima rivalutazione novembre 2025)”. La causa era rinviata all'udienza del 12.3.2025 per l'escussione del teste ammesso di parte resistente.
pagina 4 di 6 All'udienza del 12.3.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni della separazione e il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale dei figli minori.
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio civile in Luino (VA) in data 5.7.2018 (atto iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Luino dell'anno 2018, atto n. 41, Parte II, Serie C), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Luino, per le pagina 5 di 6 annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17.5.2024,
Da:
(C.F. , nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti DAMIANI LAURA e ANTOGNAZZA ERICA, elettivamente domiciliata presso i difensori in Varese, via Carlo Rainoldi n. 23, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
con il patrocinio degli avv.ti LIOTTA MASSIMO e CAMANZI ELENA, elettivamente domiciliato presso i difensori in Varese, via Fiume n. 2, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
30.9.2024);
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. udienza del 12.3.2025)
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2. Disporre l'affido condiviso dei figli minori (22.06.2012) e (5.10.2015) Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre;
3. Disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo miglior accordo con la madre:
- a weekend alternati, dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà i minori a scuola;
- infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, allorquando riaccompagnerà i minori a scuola;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina allorquando riaccompagnerà
i minori a scuola;
- durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 30 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
- durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì successivo;
- durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio;
4. Assegnazione della casa coniugale alla madre, con facoltà per il sig. di Parte_2 ritirare i propri effetti personali entro 30 giorni dall'odierna udienza;
5. Obbligo del padre con decorrenza dal mese di aprile 2025, di Parte_2
contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli minori e , mediante Per_1 Per_2
versamento in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 200,00
(euro 100,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi) (prima rivalutazione aprile 2026), oltre al 30% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese;
6. L'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre Parte_1
7. Rinuncia da parte di alla domanda di mantenimento del coniuge Parte_2
e di addebito della separazione alla moglie;
pagina 2 di 6
8. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio nell'interesse dei minori;
9. Spese di lite compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Luino (VA) in Parte_1 Parte_2
data 5.7.2018 con atto iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Luino dell'anno 2018, atto n. 41, Parte II, Serie C.
Dall'unione sono nati i figli minori (Varese) in data 22.6.2012 e (Varese) in Per_1 Per_2
data 5.10.2015.
Con ricorso depositato in data 17.5.2024, ha chiesto di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni Per_2 paterne, di disporre l'assegnazione in favore della madre dell'abitazione coniugale sita in Lozza
(VA), via San Carlo n. 12, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento dell'importo mensile complessivo di euro 400,00 (euro
200,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale Istat, oltre il 40% delle spese straordinarie, nonché di disporre che l'assegno unico universale venga percepito integralmente dalla madre.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Parte_2
separazione personale dei coniugi ma chiedendo che la stessa venisse addebitata alla moglie, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento presso la madre, assegnazione a quest'ultima della casa familiare e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di disporre che entrambi i genitori provvedano al mantenimento ordinario dei figli quando gli stessi si trovino presso ciascun genitore con obbligo della madre di corrispondere l'80% delle spese straordinarie, di disporre che l'assegno unico universale venga percepito dal padre, nonché di porre a carico della moglie l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore del marito in misura non inferiore ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat.
pagina 3 di 6 Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 20.11.2024 avanti al giudice relatore il quale, con ordinanza ex art. 473 bis . 22 c.p.c. ha così disposto in via temporanea e urgente: “1)
AUTORIZZA i coniugi a vivere separati;
2) DISPONE l'affido condiviso dei figli minori
(22.06.2012) e (5.10.2015) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 Per_2
degli stessi presso la madre;
3) DISPONE che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, salvo miglior accordo con la madre: a weekend alternati, dal venerdì all'uscita dall'asilo sino al lunedì mattina, allorquando riaccompagnerà i minori a scuola;
infrasettimanalmente, nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza paterna, dal martedì pomeriggio all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, allorquando riaccompagnerà i minori a scuola;
nelle settimane che si concludono con il weekend di spettanza materna dal mercoledì all'uscita da scuola sino al venerdì mattina allorquando riaccompagnerà i minori a scuola;
durante le festività natalizie, alternandosi di anno in anno con la madre, dal 23 dicembre al 30 dicembre di ogni anno ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio di ogni anno;
durante le festività pasquali, alternandosi di anno in anno con la madre, dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua ovvero dal Lunedì dell'Angelo al Mercoledì successivo;
durante le vacanze estive, per due settimane, anche non consecutive, da concordare ogni anno con la madre entro la data del 31 maggio;
4)
ASSEGNA la casa coniugale alla madre in qualità di genitore collocatario della prole;
5) PONE
a carico del padre, , l'obbligo, con decorrenza dalla comunicazione Parte_2
della presente ordinanza, di contribuire al mantenimento ordinario indiretto dei figli minori
e , mediante versamento in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese Per_1 Per_2
della somma di euro 400,00 (euro 200,00 per figlio), rivalutabile annualmente secondo l'indice
ISTAT (Foi) (prima rivalutazione novembre 2025), oltre al 30% delle spese straordinarie secondo le Linee Guida in uso presso il Tribunale di Varese;
6) Controparte_1
a mettere a disposizione della attrice entro 30 giorni la documentazione necessaria relativa all'AUU percepito per poter consentire a quest'ultima di fare istanza degli assegni familiari al proprio datore di lavoro in Svizzera;
7) PONE a carico della moglie, , l'obbligo, Parte_1
con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza, di versare entro il giorno 5 di ogni mese in favore del marito, , l'importo di euro 150,00 a titolo di Parte_2
assegno di mantenimento per il coniuge, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (Foi)
(prima rivalutazione novembre 2025)”. La causa era rinviata all'udienza del 12.3.2025 per l'escussione del teste ammesso di parte resistente.
pagina 4 di 6 All'udienza del 12.3.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe in relazione alle condizioni della separazione e il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale.
Gli accordi raggiunti non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale dei figli minori.
3. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate, come da accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Parte_2
quali hanno contratto matrimonio civile in Luino (VA) in data 5.7.2018 (atto iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di Luino dell'anno 2018, atto n. 41, Parte II, Serie C), alle condizioni di cui in epigrafe ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Luino, per le pagina 5 di 6 annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 3.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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