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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/02/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. Giovanni Pascarella, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 21 gennaio
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 25000/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 12, presso lo studio delle avv. Parte_1
te Anna Maria Calvano e Rosangela Musillo, che l rappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al ricorso.
Ricorrente
E
in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., elettivamente CP_1
domiciliata in Roma, via Muzio Clementi n. 68, presso lo studio dell'avv. Raoul Bersanti, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione.
Resistente
Conclusioni: come da ricorso, memoria di costituzione e verbale dell'odierna udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 28/6/2024 si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, e, premesso di lavorare alle dipendenze dell'
[...] con inquadramento nell'area dei professionisti della salute e dei funzionari, ex categoria CP_1
D/6, del CCNL Comparto Sanità Triennio 2019/2021, e qualifica di infermiere professionale, prestando servizio nel Reparto di Chirurgia Generale ed Oncologia sin dal marzo 2000, con turni H
24, ha esposto che:
1 - il Reparto anzidetto aveva avuto 23 posti letto sino al 2020, ridotti per l'emergenza sanitaria
COVID a 14, quindi portati agli attuali 16, di cui 10 di Chirurgia Generale e Oncologia, 2 di
Otorinolaringoiatria e 2 di Chirurgia d'Urgenza, a fronte 3 infermieri nei turni diurni e due nel turno notturno:
- i degenti abbisognavano di una elevata assistenza in quanto per la maggior parte candidati a chirurgia maggiore e sia nel pre che nel post operatorio totalmente dipendenti dal personale sanitario in servizio;
-gli infermieri, pertanto, per tutta la giornata lavorativa, erano in emergenza costante viste le possibili complicazioni alla salute dei pazienti ospitati, essendo gli unici responsabili della somministrazione della terapia, sia orale che endovenosa, dell'appropriatezza delle prescrizioni mediche, della rilevazione dei parametri vitali -temperatura, pressione, pressione arteriosa, frequenza arteriosa, diuresi, indice glicemico nei diabetici, la saturazione dell'ossigeno, della gestione dirette delle medicazioni -per lo più complesse-, dei prelievi ematici, del controllo e svuotamento dei drenaggi chirurgici, della gestione cateteri venosi centrali e periferici tramite procedure aziendali, dell'educazione sanitaria al paziente e del care giver sulla gestione delle stomie intestinali nei giorni che precedono la dimissione, delle indicazioni dietetico alimentari, dei consigli sulla ripresa della mobilità e recupero dell'autonomia, delle indicazioni sulle norme comportamentali igienico sanitarie per un rientro a domicilio in sicurezza, delle informazioni circa le pratiche burocratico-amministrative da ottemperare, delle operazioni amministrative come il rifornimento del materiale, dell'accettazione di pazienti on line e controllo documentazione sanitaria, della compilazione della cartella infermieristica, della trascrizione di tutti i parametri rilevati nella cartella informatizzata, della valutazione delle lesioni da pressione e relativi piani di medicazione, della valutazione dei rischi da caduta accidentale dei pazienti con la valutazione dello stato nutrizionale degli stessi pianificando i necessari interventi a supporto o correttivi, della compilazione della check list pre e post operatoria in condivisione con il medico, della compilazione della scheda monitoraggio ferite e dolore, dell'aggiornamento sulle linee guida delle procedure assistenziali, anche aziendali, della custodia e conservazione della documentazione sanitaria, della sicurezza dei degenti e dei visitatori con obbligo di segnalazione delle anomalie, della supervisione della pulizia ed igiene dell'unità operativa con attivazione del personale dedicato ad interventi straordinari, della supervisione del personale ausiliario ed OSS con assegnazione dei compiti per ambiti di responsabilità, del controllo sullo smaltimento ed allontanamento dei rifiuti dalla corsia, della verifica della corretta applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro
(L.81/2008), dell'attivazione di interventi tecnici per risoluzione di problematiche emergenti,
2 dell'attivazione delle procedure in emergenza in particolar modo durante il turno notturno dove l'infermiere è l'unica figura responsabile della sorveglianza.
-oltre ai compiti propri della qualifica professionale, “in modo ordinario e strutturato e in totale violazione di legge, era stata costretta da sempre -in totale spregio della dignità professionale- a svolgere anche la c.d. assistenza diretta, cioè mansioni “igienico domestiche-alberghiere”, ossia compiti ed incombenze del tutto estranei alla qualifica professionale di appartenenza e di competenza di un profilo professionale inferiore al proprio almeno di 2 categorie, ossia gli OSS;
-tale figura professionale era stati inserita nel Reparto solo nell'aprile 2019, peraltro nel numero di
2 unità nel turno di mattina e 2 nel turno di pomeriggio, alcuno durante il turno di notte dalle 19,00 alle 7,00, quindi in numero insufficiente a manlevare essa ricorrente dallo svolgimento di mansioni inferiori, che dovevano essere integralmente svolte in detto turno, sicchè erano privata, in modo totale e strutturato, della figura di supporto per ben 12 ore, ossia per la metà della giornata lavorativa, con la conseguenza di doversi far carico delle mansioni igienico-domestiche-alberghiere ordinariamente e costantemente durante il turno di notte;
- a causa dell'assenza assoluta degli OSS fino all'aprile 2019 e della loro presenza insufficiente successivamente, essa ricorrente, oltre alle mansioni proprie da infermiere, erano stata costrette a farsi carico – fino al marzo 2019, totalmente e in modo strutturato- di mansioni inferiori come: distribuzione del vitto;
imboccare i pazienti e pulire l'unità a termine pasto a colazione, pranzo e cena;
cure igieniche, come fare il bagno a letto e bidet;
svuotare pappagalli e buste cateteri;
posizionare le padelle per far evacuare i pazienti;
accompagnare al bagno i degenti non allettati completamente;
seguire le tricotomie (depilazione prima dell'intervento); aiutare i malati nella doccia preoperatoria, nel cambio della biancheria intima e non (quindi a vestirli); caricare il cellulare;
aiutare a bere;
passare il bicchiere;
rispondere al campanello per ogni esigenza, anche più elementare come aprire la finestra o chiedere l'ora; il giro letti (ossia rifare il letto giornalmente, togliere la biancheria del giorno prima e rimetterla pulita, per tutti i letti, sia quelli con i pazienti allettati che non); stoccaggio del materiale negli armadi, sia materiale farmacologico che specialistico ecc.
-detta situazione non era del tutto scomparsa neppure dopo l'inserimento degli OSS, in quanto il personale infermieristico, per il numero limitato del personale di supporto, continuava, anche nei turni in cui gli OSS era presenti, ad affiancarli in modo considerevole nelle loro mansioni ovvero a sostituirli nel turno notturno, pure nel corso del quale le mansioni igienico-domestiche-alberghiere erano necessarie e venivano svolte, ad eccezione del giro visita e della somministrazione dei pasti.
Ha, quindi dedotto:
3 la illegittimità dell'assegnazione di mansioni e compiti propri di altra categoria di lavoratori di grado inferiore di ben due livelli a quello riconosciutole, la violazione dell'art. 52 D.lgs. n.
165/2001ed il conseguente demansionamento;
-il diritto al risarcimento dei danni subiti, identificati: a) in un danno patrimoniale per diminuzione delle nozioni tecniche, della capacità pratica o comunque di vantaggi connessi all'esperienza professionale conseguenti al mancato esercizio delle mansioni spettanti per un tempo estremamente ampio, tale da comportate “pregiudizio alla carriera, impoverimento della capacità professionale, diminuzione delle attitudini lavorative, mancata acquisizione di maggiore capacità professionale, impedimento per il lavoratore di sfruttare possibili future occasioni di lavoro”; b) in un danno non patrimoniale per lesione dell'identità professionale sul luogo di lavoro, dell'immagine e della vita di relazione e comunque del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, subendo tale condotta “in pubblico”, apparendo a tutti, anche ai pazienti, che essi erano ordinariamente addetti anche a compiti cui erano assegnati gli operatori socio sanitari;
-la necessità di quantificare i danni subiti in misura pari ad almeno il 50% dell'ultima retribuzione mensile, pari ad € 1.941,58, per un periodo pari a 120 mesi, ossia dieci anni, decorrenti dalla messa in mora dell'aprile 2023, interruttiva della decorrenza della prescrizione, o, in via subordinata, in misura pari ad almeno 1/3 dell'ultima retribuzione.
Costituitasi tempestivamente, l' convenuta ha contestato diffusamente la fondatezza delle CP_2
domande, eccependo:
-la prescrizione almeno parziale del diritto, per il quinquennio anteriore ai cinque anni dalla notifica del ricorso, avvenuta il 15/7/2019, essendo atti non idonei a costituire in mora l' ai sensi e CP_2
per gli effetti degli artt. 1219 e 2943, comma 4, c.c., sia la lettera datata 30/3/2023 che quella del
30/7/2021, attesa la loro genericità;
-la “perdita del diritto”, stante l'inerzia serbata dalla ricorrente per ben 24 anni:
l'inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminatezza e difetto allegatorio, non avendo la ricorrente dedotto compiutamente le specifiche attribuzioni del profilo di appartenenza e dei profili inferiori di cui lamentavano la illegittima attribuzione delle mansioni corrispondenti, né dedotto che lo svolgimento di tali ultime mansioni fosse prevalente su quelle specifiche della qualifica di infermiere, che anzi avevano dichiarato di aver sempre svolto;
-la insussistenza del denunciato demansionamento, atteso che: a)presso il Reparto di Chirurgia
Generale Oncologica, ove la ricorrente aveva prestato servizio, era prevista la stabile presenza di personale di supporto sia con qualifica di operatore sociosanitario addetto all'assistenza (OSS) che di personale ausiliario specializzato, della cui collaborazione il personale infermieristico si avvaleva
4 quotidianamente in relazione ai bisogni del malato e alle priorità assistenziali, coma da tabella allegata, le pulizie ambientali ordinarie e straordinarie, compresa l'unita del paziente, il trasporto pazienti, il trasporto materiali e magazzinaggio, il rifacimento letti e barelle, il ritiro ed il trasporto dei rifiuti speciali erano, invece, attività affidate in appalto a ditte esterne e svolte dal personale delle medesime, mentre la distribuzione dei pasti era svolta dall'ausiliario, con la supervisione del personale infermieristico, che verificava il rispetto delle prescrizioni dietetiche;
b) non potevano considerarsi dequalificanti tutta una serie di attività (ad esempio, occuparsi della igiene personale dei malati, della somministrazione del vitto ai pazienti non autosufficienti e complessi, di assistere il malato in condizioni critiche per i bisogni fisiologici), che - ove effettivamente poste in essere dai ricorrenti- sarebbero, invece, da ricondurre all'alveo delle mansioni proprie della generale assistenza infermieristica, in ragione della peculiarità delle esigenze dei degenti affidati al Reparto, i quali in quel momento necessitavano di un intervento specializzato e qualificato, che solo un infermiere poteva porre in essere, sicchè “lungi dal trattarsi di mere mansioni esecutive”, integravano “una vera e propria attività assistenziale posta in essere nei confronti di pazienti le cui condizioni cliniche imponevano quell'intervento specializzato e qualificato che solo un infermiere poteva garantire”, tenuto, altresì, conto del disposto dell'art.49 del Codice Deontologico;
- la insussistenza di qualsiasi danno, patrimoniale o extra-patrimoniale, suscettibile di risarcimento, attese anche le generiche deduzioni ed allegazioni sul punto. attese anche le generiche deduzioni ed allegazioni sul punto.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale articolata dalle parti, acquisite note autorizzate, all'esito della discussione orale la causa è stata decisa come da dispositivo.
2. L'eccezione di prescrizione è solo parzialmente fondata.
Premesso che la pretesa risarcitoria azionata dalla ricorrente ha ad oggetto l'arco temporale
30/7/2011-30/3/2023 e che al rapporto dedotto in giudizio trovano applicazioni i principi sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n.36197 del 28/12/2023 in tema di decorrenza della prescrizione anche in costanza di rapporto, rileva anzitutto il Tribunale che il termine prescrizionale applicabile non è quello breve quinquennale ma quello decennale, attesa la natura contrattuale dell'azione esperita e della responsabilità derivante dalla dedotta violazione del disposto dell'art. 52 D.lgs. n.165/2001.
Non può considerarsi idoneo atto interruttivo la lettera datata 30/7/2021, atteso che essa non manifesta alcuna volontà diretta a chiedere il risarcimento di danni connessi all'espletamento delle mansioni proprie dell'OSS, ma esclusivamente quella di sollecitare l' a far cessare CP_2 immediatamente “la richiesta agli Infermieri di ricoprire il turno OSS e Ausiliario e di svolgerne i relativi compiti, nella U.O. di Chirurgia Generale”.
5 A diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento alla lettera inviata all'Azienda resistente il
30/3/2023, che, oltre a denunciare il demansionamento conseguente all'adibizione all'espletamento di mansioni di livello inferiore, in quanto proprie del personale di supporto, rivendica esplicitamente il risarcimento dei danni conseguenti, dovendosi ricordare che l'obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale ha per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato, sicchè, ai fini di un valido atto ex art. 1219 c.c., non
è necessario che il creditore elenchi analiticamente le singole voci di danno.
Pertanto, la pretesa azionata non risulta prescritta per tutto il decennio anteriore al 30/3/2023.
3.Infondata è l'eccezione di “perdita del diritto” per la prolungata inerzia del titolare, atteso che il protrarsi nel tempo di una situazione illegittima come il demansionamento del lavoratore non può essere intesa come acquiescenza ad una situazione imposta dal datore di lavoro, trattandosi di una forma di illecito permanente, connotato dal protrarsi della verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, sicchè una eventuale inerzia del titolare può assumere rilievo come manifestazione tacita di volontà abdicativa solo quando la condotta dannosa sia cessata.
4.Rileva il Tribunale che neppure ricorre l'inammissibilità delle domanda per difetto di allegazione dei relativi fatti costitutivi e, quindi, per violazione del disposto dell'art. 414 n. 4 c.p.c. , atteso che tali fatti sono compiutamente dedotti nell'atto introduttivo, ove sono specificate le peculiarità del
Reparto di appartenenza, le mansioni ivi svolte dagli infermieri professionali, le ulteriori mansioni, definite “igienico-domestiche alberghiere”, che la ricorrente sarebbe stata chiamata a svolgere “in modo ordinario e strutturato”, le ragioni per le quali l'adibizione a siffatte mansioni doveva considerarsi illegittima per violazione del disposto dell'art. 52 D.lgs. n. 165/2001 e fonte di danni patrimoniali e extra-patrimoniali.
5.In punto di diritto, rileva anzitutto il Tribunale che al rapporto dedotto in giudizio, in quanto compreso nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego contrattualizzati ex art. 2, comma 1, D.lgs.
n. 165/2001, trova applicazione il disposto dell'art. 52 di detto decreto, che disciplina compiutamente l'esercizio dello jus variandi da parte dal datore di lavoro pubblico.
Il primo comma dell'articolo citato dispone che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'art. 35, comma 1, equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore lettera a)”.
Con specifico riferimento a tale norma, la Suprema Corte ha affermato “la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro)
6 ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo” ( v. Cass., 7/8/2006 n.
17774).
Nella stessa ottica, ha affermato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, è legittima l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente e assorbente l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza”, subito però precisando che solo “l 'espletamento di mansioni inferiori che implichi un impiego di energie lavorative di breve durata non incide sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza” (v. Cass. 21/02/2013, n. 4301).
Con recente sentenze, relativa proprio a fattispecie in cui un infermiere professionale aveva lamentato di avere svolto mansioni di lavaggio e pulizia degli strumenti chirurgici, di competenza degli OSS, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato la domanda in base al rilievo secondo cui “per motivate e contingenti esigenze aziendali, il pubblico dipendente può essere adibito anche a compiti inferiori, purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello, atteso che la tassatività delle mansioni indicate per la categoria di appartenenza non va intesa in senso rigido, ma cede il passo nelle ipotesi in cui, come quella in esame, le prestazioni che rientrano tra quelle previste per la categoria inferiore siano marginali e vengano svolte solo in caso di situazioni contingenti ( v. Cass 21/12/2024, n. 33781).
Nella pronuncia da ultimo citata i Giudici di legittimità hanno richiamato anche con riferimento al rapporto dedotto in giudizio il principio secondo cui “le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo, sicché l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 cod. civ. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita”, precisando, poi, che “l'eventuale adibizione a mansioni inferiori, per gli effetti che produce, deve risultate da atti della PA datrice di lavoro adeguatamente motivati in quanto, nella gestione del rapporto, il datore di lavoro pubblico è obbligato ad attenersi ai principi di correttezza e buona fede applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.” ( v. Cass. n. 33781/2024, cit.).
5.1. Il limite rappresentato dal carattere marginale e di “breve durata” dell'adibizione a mansioni inferiori appare, poi, coerente, contrariamente a quanto a quanto sostenuto dall' resistente, CP_2
7 con la previsione dell'art. 49 del Codine Deontologico dell'infermiere, secondo cui “L'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.”
Il chiaro tenore di tale disposizione depone in maniere inequivoca nel senso che il cd. obbligo di compensazione viene meno allorquando le carenze che comportano la necessità di espletare anche mansioni inferiori non abbiano carattere eccezionale, sicchè l'adibizione a queste ultime sia abituale o ricorrente.
5.2.Tenuto conto del tenore delle disposizioni in precedenza richiamate e dei principi esposti, ritiene il Tribunale che il datore di lavoro pubblico può adibire il lavoratore a mansioni inferiori, a condizione: a) che tale adibizione consenta, in ogni caso, l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in modo prevalente;
b) che il lavoratore sia chiamato a svolgere le mansioni inferiori in via temporanea e occasionale (per brevi periodi) o marginale (dal punto di vista quantitativo); c) che tali mansioni non siano completamente estranee alla professionalità del lavoratore;
d) che ricorra un'obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico la quale risultati da atti adeguatamente motivati.
4.3.Ne consegue che può aversi violazione dell'art. 52, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 anche ove il pubblico dipendente sia chiamato a svolgere, ancorché in via prevalente, mansioni proprie dell'inquadramento assegnatogli ma non ricorrano le ulteriori condizioni sopra individuate, come riconosciuto anche dalla Corte d'Appello di Roma ( v. , in particolare, App. Roma n.3692/2023 del
24/10/2023; id., n. 2947/2023 del 18/7/2023; id., n. 4333/2024 del 10/12/2024) e da altre Parte_2
( v. App. Bari del 14/11/2023 in causa R.G. n. 248/2023).
[...]
6.E' necessario, pertanto, anzitutto individuare le mansioni proprie dell'inquadramento di appartenenza della ricorrente e quelle proprie del personale di supporto di cui hanno dedotto l'assenza nel Reparto in cui prestano servizio da lunghi anni.
6.1.Il CCNL integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanita' stipulato il 7 aprile 1999 inquadra nella categoria A (confluita nel CCNL 2019-2021 nell'area del Personale di Supporto)
l'ausiliario specializzato, il quale svolge “le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l'utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell'ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell'unità operativa”
8 In tale categoria è collocato anche “l'ausiliario specializzato operante nei servizi socio assistenziali, il quale provvede all'accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi”
Nella categoria B, (confluita nel CCNL 2019-2021 nell'area degli Operatori), oltre all'operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA), “il quale svolge le attivita' alberghiere relative alla degenza comprese l'assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature” (livello B, individuato come profilo ad esaurimento), è inserito l'operatore socio-sanitario (OSS), “il quale svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario in servizi di tipo socio-assistenziali e socio-sanitario residenziali e non residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente. Svolge la sua attività su indicazione
- ciascuna secondo le proprie competenze - degli operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, ed in collaborazione con gli altri operatori, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale. Le attività dell'operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita, al fine di fornire: a) assistenza diretta e di supporto alla gestione dell'ambiente di vita;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo” (livello Bs).
La figura dell'operatore socio-sanitario (che ha assorbito quella dell'infermiere generico dell'operatore tecnico addetto all'assistenza), rientrante nell'area delle professioni socio-sanitarie di cui all'art.
3-octies d.lgs. n. 502/1992, è stata istituita con Accordo del 22 febbraio 2001 (in G.U.
19.4.2001, n. 91) intervenuto tra i Ministri della Sanità e per la solidarietà sociale, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
L'operatore socio-sanitario, secondo il detto Accordo, “svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente”.
Le sue attività “sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita: a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
b) intervento igienico sanitario e di carattere sociale;
c) supporto gestionale, organizzativo e formativo”. Egli opera “sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell'utente” e “svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale”.
L'allegato A all'Accordo elenca, esemplificativamente, le attività proprie di tale figura professionale: “1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza
9 attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale all'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale. […]”.
L'Allegato B all'Accordo specifica quali siano le competenze dell'operatore socio-sanitario: “In base alle proprie competenze ed in collaborazione con altre figure professionali, sa attuare i piani di lavoro. E' in grado di utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli, ecc.) E' in grado di collaborare con l'utente e la sua famiglia: nel governo della casa e dell'ambiente di vita, nell'igiene e cambio biancheria;
nella preparazione e/o aiuto dell'assunzione dei pasti;
quando necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti;
nella sanificazione e sanitizzazione ambientale. E' in grado di curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti. Sa curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. Sa garantire la raccolta e lo stoccaggio corretto dei rifiuti, il trasporto del materiale biologico sanitario, e dei campioni per gli esami diagnostici, secondo protocolli stabiliti. Sa svolgere attività finalizzate all'igiene personale, al cambio della biancheria, all'espletamento delle funzioni fisiologiche, all'aiuto nella deambulazione, all'uso corretto di presìdi, ausili e attrezzature, all'apprendimento e mantenimento di posture corrette. In sostituzione e appoggio dei famigliari su indicazione del personale preposto è in grado di: aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
aiutare nella preparazione alle prestazioni sanitarie;
osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione ecc.); attuare interventi di primo soccorso;
effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse;
controllare e assistere la somministrazione delle diete;
aiutare nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero ed il mantenimento di capacità cognitive e manuali;
collaborare ed educare al movimento e favorire movimenti di mobilizzazione semplici su singoli e gruppi;
provvedere al trasporto di utenti, anche allettati, in barella carrozzella;
collaborare alla
10 composizione della salma e provvedere al suo trasferimento;
utilizzare specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;
svolgere attività di informazione sui servizi del territorio e curare il disbrigo di pratiche burocratiche;
accompagnare l'utente per l'accesso ai servizi. […]”.
Alla categoria D (confluita nel CCNL 2019-2021 nell'area dei “Professionisti della Salute e dei
Funzionari”) appartengono “i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Sono inquadrati in tale categoria, tra gli altri, i collaboratori professionali sanitari e, quindi, il personale infermieristico di cui al decreto ministeriale n. 739/1994, precisando le parti collettive che
“Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali del personale appartenente a tali profili, si fa rinvio ai decreti del ministero della sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti indicati a fianco di ciascuno. Tali profili, comunque, svolgono, oltre alle attività attinenti alla professionalità specifica relativa al titolo abilitante, anche funzioni di carattere strumentale - quali, ad esempio, la tenuta di registri - nell'ambito delle unità operative semplici;
assicurano i turni previsti dalle modalità organizzative già in atto presso le aziende ed, in particolare, quelli che garantiscono l'assistenza sulle ventiquattro ore;
collaborano all'attività didattica nell'ambito dell'unità operativa e, inoltre, possono essere assegnati, previa verifica dei requisiti, a funzioni dirette di tutor in piani formativi;
all'interno delle unità operative semplici possono coordinare anche l'attività del personale addetto per predisporne i piani di lavoro nel rispetto dell'autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo”
L'attività infermieristica è disciplinata quindi dal richiamato DM 739 del 1994 il quale all'art. 1 stabilisce: “è individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: L'infermiere
è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia
11 individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
4. L'infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.
Nell'attuale assetto della contrattazione collettiva, quindi, l'Operatore socio-sanitario (come pure l'Operatore tecnico addetto all'assistenza) è addetto - per limitarsi, per quanto di interesse, all'ambito ospedaliero – all'assistenza diretta del paziente, cioè compie tutti gli atti materiali necessari per consentire la “vita quotidiana” del malato, come espletare le funzioni fisiologiche, e atti elementari che la condizione stessa di malato non permette, come lavarsi, mangiare, aprire una bottiglia, accendere il televisore o comporre un numero telefonico, oppure tutti gli atti che assicurano il mantenimento di un ambiente sano e confortevole (come fruire di letti con lenzuola pulite, tenere in ordine l'ambiente ecc.), attività per la cui esecuzione sono richieste, in generale,
“conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali” e non già
“conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti” nonché “autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
Per converso, l'infermiere - che rientra nell'Area dei Professionisti della Salute - si occupa ed è responsabile dell'assistenza generale infermieristica del paziente, e svolge, al pari di altre professioni intellettuali, un'attività essenzialmente fondata su un sapere scientifico, che, pur se si estrinseca in atti di carattere pratico-manuale (come avviene anche per i medici: si pensi a un chirurgo), presuppone necessariamente un insieme di conoscenze complesse e articolate, diverse ed ulteriori rispetto al comune “saper fare” in forza di esperienza e pratica.
Nondimeno, l'infermiere, ferma la sua diretta responsabilità in ordine all'assistenza generale infermieristica del paziente, nell'ambito delle sue competenze può avvalersi del personale di supporto (tra cui gli OSS), secondo un criterio di intervento multiprofessionale.
A tale figura è quindi attribuita la discrezionalità tecnica di stabilire se un determinato atto, che rientra nelle proprie competenze, debba, in ragione proprio della sua complessità e delle specificità del caso, essere compiuto personalmente o se possa essere eseguito -sotto la sua responsabilità- da un suo ausiliario o collaboratore.
L'infermiere professionale svolge quindi mansioni maggiormente qualificate e, pertanto, superiori rispetto alle mansioni dell'Operatore, essendo chiamato, quale esercente una professione
12 intellettuale, ad occuparsi della rilevazione dei bisogni sanitari e della pianificazione dell'intervento infermieristico, potendo, ove lo ritenga necessario, provvedere direttamente, nei casi più complessi, all'assistenza diretta del paziente in relazione a specifiche esigenze o bisogni.
7.In punto di fatto, rileva il Tribunale che dagli elementi probatori acquisiti, complessivamente valutati, emerge che:
a) la ricorrente nel periodo aprile 2013-aprile 2023 ha continuato a svolgere tutte le molteplici mansioni proprie della qualifica rivestita, indicate al cap. 25 della memoria di costituzione, giusta quanto si evince dalla deposizione della teste ben informata dei fatti di causa in Testimone_1
quanto coordinatrice infermieristica del Reparto dal febbraio 1991, e dall'assenza di specifiche contestazioni sul punto;
b) l'espletamento di tali mansioni, comprensive sia di quelle inerenti agli interventi assistenziali in senso stretto sia di quelle inerenti alle funzioni di carattere strumentale, quali ad es. la tenuta dei registri di accettazioni e dimissioni, può ritenersi prevalente nell'arco di ciascun turno lavorativo, anche prima dell'arrivo in Reparto nell'aprile 2019 degli OSS, ove si consideri che:
-anche prima dell'arrivo degli OSS, nel Reparto prestavano servizio nel turno mattutino tre infermieri, oltre la coordinatrice, nel turno pomeridiano tre, in quello notturno due ( v. teste , Tes_2
a fronte di 23 posti letto, diminuiti a 12 già nel 2019 ( v. prospetto riepilogativo prodotto dall' a pag. 14 della memoria, non oggetto di alcuna contestazione ex adverso), sebbene la CP_2
percentuale di degenti non in grado di provvedere autonomamente alla cura dell'igiene personale, all'alimentazione e ai bisogni fisiologici fosse elevata “perché quasi tutti i pazienti eseguivano interventi notevolmente incisivi e rimanevano non autonomi per un bel po' di tempo” ( v. teste
; Tes_2
-nel turno mattutino ed il quello pomeridiano era in servizio anche personale ausiliario nella misura di una unità per ciascuno di tali turni, sino al 2022, quando venne istituito un servizio a chiamata h 24 di tale personale in caso di necessità, sicchè era tale personale- e non gli infermieri- che provvedeva alla sanificazione dell'unità di degenza, alla pulizia dei tavolini dopo i pasti, alla materiale distribuzione dei pasti ai degenti, sia pure sotto il controllo degli infermieri, che ne verificavano la rispondenza alla prescrizioni mediche, al recapito dei prelievi in laboratorio, al trasporto dei degenti da o in altri Reparti ( v. testi e;
Tes_2 Tes_1
-le attività definite nel ricorso “igienico-domestiche-alberghiere” che la ricorrente, come gli altri infermieri professionali in servizio nel Reparto, hanno svolto sino al marzo 2019, sono consistite nel rifacimento dei letti e nel cambio delle lenzuola, non solo quando tali operazioni erano rese necessarie per ristabilire accettabili condizioni igieniche in postazioni occupati da degenti, ma anche quando una postazioni si liberava e doveva predisporsene un'altra per pazienti in arrivo;
13 nell'imboccare degenti non autosufficienti, anche se tale situazione non fosse ascrivibile a problemi di deglutizione o disfagia, nel provvedere ad accompagnarli in bagno ovvero a posizionare padelle e pappagalli, nel provvedere alla loro igiene personale, cambiando se del caso anche pannoloni, nel provvedere a soddisfare piccole esigenze materiali, come ad es. ricaricare cellulari, abbassare o alzare serrande, regolare l'aria condizionata, adattare la spalliera del letto, etc ( v. testi e Tes_2
.. Tes_1
Considerato che dette attività erano meramente occasionali nel turno di notte, in cui prestavano servizio due infermieri, atteso che, come si evince dal testimoniale assunto, che conferma il dato notorio, in tale turno non venivano ordinariamente svolte attività di distribuzione pasti né attività di rifacimento letti e cambio lenzuola né attività di cura dell'igiene personale, può fondatamente presumersi, alla luce degli elementi in precedenza indicati, che ciascun infermiere professionale fosse prevalentemente dedito all'espletamento della mansioni proprie della qualifica rivestita, il che, tra l'altro, non è mai stato oggetto di specifica contestazione ex adverso, in quanto le ricorrenti hanno dedotto che a causa dell'assenza assoluta degli OSS sino all'aprile 2019 “oltre alle mansioni proprie da infermiere sono stati costretti a farsi carico-sino al marzo 2019, totalmente e in modo strutturato- di mansioni inferiori”.
7.Ad avviso del Tribunale, la circostanza che la ricorrente abbia continuato a svolgere in via prevalente le mansioni proprie della qualifica non è sufficiente ad escludere la violazione del disposto dell'art. 52 D.lgs. n. 165/2001, atteso che sino al marzo 2019, in considerazione dell'assenza degli OSS in Reparto, ella ha espletato in via abituale e in misura non marginale anche tutte le incombenze proprie di tale inferiore qualifica. Queste ultime necessariamente assumevano una rilevanza quantitativa apprezzabile per l'assenza totale di personale di categoria inferiore, che si occupasse quotidianamente delle stesse, sicché costituisce un'immediata inferenza logica che il personale infermieristico dovesse, per una non marginale parte del tempo dedicato alla prestazione lavorativa, adempiere a tali compiti al fine di garantire il funzionamento del reparto e della stessa struttura ospedaliera, sostituendo il personale di categoria inferiore del tutto assente.
La rilevanza quantitativa della prestazione propria di qualifiche inferiori è risultata, dunque, tale
(sia per entità delle mansioni inferiori svolte, in totale sostituzione del personale di supporto, sia per la durata continuativa, quotidiana e protratta per anni) da poter escludere che il suo svolgimento possa essere considerato come “obbligazione accessoria”, che per sua natura deve avere una rilevanza marginale nello svolgimento della obbligazione principale ed essere funzionalmente collegata alla stessa.
Osserva, altresì, il Tribunale che non ricorrono neanche le ulteriore condizioni in precedenza indicate ( v. punto 5.2. ), ossia:
14 a) che le mansioni inferiori “non siano completamente estranee alla professionalità” propria del dipendente, atteso che sicuramente del tutto estranee alla professionalità dell'infermiere professionale di categoria D sono operazioni materiali quali ad es. il rifacimento dei letti vuoti, il mero posizionamento di padelle e pappagalli, la mera sostituzione di pannoloni a degenti incontinenti perché anziani, il ricaricare cellulari, l'abbassare o alzare serrande, il regolare l'aria condizionata, l'adattare la spalliera del letto, che in alcun modo possono reputarsi connesse o strumentali ad altre di loro competenza;
b) la mancata adozione da parte dell' di un motivato atto di attribuzione delle mansioni CP_2
inferiori agli infermieri professionali, che desse conto delle esigenze aziendali a fondamento della scelta.
Né depone per la legittimità dell'assegnazione delle mansioni in questione la circostanza che talune delle attività di assistenza diretta siano state svolte in favore di pazienti che presentavano condizioni cliniche più critiche o che richiedevano, per particolari ragioni (come ad es. per effetto della sottoposizione ad interventi chirurgici), il coinvolgimento dell'infermiere professionale, atteso nel sistema normativo delineato il datore di lavoro non può assegnare ordinariamente e stabilmente all'infermiere professionale lo svolgimento delle mansioni che sono caratteristiche degli Operatori, pena il pregiudizio per l'efficienza ed efficacia dell'assistenza del paziente, dovendosi anzi garantire, nella prospettiva di un intervento multiprofessionale, la disponibilità di risorse di supporto dedicate all'assistenza diretta, spettando, poi, all'infermiere professionale valutare, caso per caso, se i singoli atti propri della figura di inferiore livello debbano essere compiuti da lui direttamente in ragione delle peculiarità del caso.
Deve dunque concludersi che nel periodo dall'aprile 2013 al marzo 2019 la ricorrente ha subito un'illecita adibizione a mansioni inferiori, con violazione del disposto del comma 1, art. 52 cit.
9.L'inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico alla disposizione anzidetta, al pari della violazione del disposto dell'art. 2103 c.c., è suscettivo di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, che non patrimoniali, così da potersi ascrivere alla condotta datoriale, illegittima ed illecita, un connotato di plurioffensività.
9.1.Sotto il profilo patrimoniale, viene in rilievo il danno da impoverimento dalla capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore saper fare, che possono pregiudicarne la posizione professionale sia all'interno dell'Azienda, anche sotto il profilo della perdita di chance di carriera, sia all'esterno, rendendolo meno appetibile sul mercato del lavoro.
La violazione delle norme citate può, invero, pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine di professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto
15 che rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro ( v., tra le altre, Cass., 12.6.2015, n. 12253 e precedenti conformi ivi richiamati).
9.2.L'inadempimento in parola è, inoltre, in grado di provocare più lesioni di interessi personali, anche ulteriori rispetto alla salute, la cui risarcibilità è assicurata dall'art. 2059 c.c., nell'interpretazione costituzionalmente orientata offertane dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(v. sentenze 26972,26973,26974 e 26975 dell'11.11.2008), la quale consente di affermare che pure nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali, ogni qualvolta il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali.
Il che può verificarsi, oltre che per volontà delle parti e del concreto assetto negoziale dalle medesime delineato, anche quando l'inserimento di siffatti interessi nel rapporto sia opera della legge in forza dell'integrazione eteronoma degli effetti del contratto, che ne finalizza la causa alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, come appunto nel caso del contratto di lavoro attraverso il disposto dell'art. 2087 c.c., da considerare ipotesi di risarcimento dei danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista. ( v., Cass., n 26972,26973,26974 e 26975 del 2011, cit e già in precedenza Cass., Sez.un.,24.3.2006, n.65729).
“Il presidio di interessi inerenti alla persona del lavoratore, già tutelati dall'art. 2087 c.c., ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso di pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvono nella compromissione delle aspettative di sviluppo delle personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa” (v. Cass., n. 26972/2011, cit).
9.3.Va, poi, sottolineato che condotte del datore di lavoro inadempienti al disposto degli artt. 2013 e
2087 c.c. e 52, comma 1, d.lgs n. 165/2001 possono comunque essere fonte di danni non patrimoniali risarcibili anche qualora non diano luogo ad una lesione dell'integrità psicofisica del lavoratore, ma ledano altri diritti tutelati da tali disposizioni o comunque aventi rilievo costituzionale, come ad es. la dignità personale, l'immagine professionale, l'onore e la reputazione.
9.4.Ove si verifichi tale ipotesi, deve ammettersi il risarcimento tanto del danno morale che dei pregiudizi di tipo esistenziale, qualora la lesione presenti carattere di gravità, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e il danno non sia futile, vale a dire non consista in meri disagi o fastidi, in quanto ogni ipotesi di risarcimento del pregiudizio non patrimoniale soggiace, nell'an e nel quantum, al criterio della tolleranza, che opera su due fronti: quello che attiene al
16 momento del danno ingiusto o cd. danno evento e quello che attiene al cd. danno conseguenza, ossia alla perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato ( v. Cass., 8.2.2019, n.
3720 e precedenti conformi ivi richiamati).
9.5.Tale conclusione risulta ribadita dalla più recente giurisprudenza della terza sezione della
Suprema Corte, secondo cui “il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico- relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria” ( v., tra le altre, Cass., 27.3.2018 n.7513, Ord., e Cass.,
13.4.2018 n. 9196, Ord.).
9.6.Essa risulta, poi, del tutto coerente sia con la visione bipolare del danno non patrimoniale, ormai recepita dal prevalente orientamento della Suprema Corte, secondo cui il danno morale costituisce voce autonoma di danno, distinto dal danno biologico o dinamico-relazionale, che va sempre autonomamente apprezzato e liquidato, così nell'ambito del sistema r.c. auto e r.c. sanitaria come nella responsabilità civile ordinaria, in quanto il giudice “deve congiuntamente, ma distintamente, valutare la compiuta fenomenologia della lesione non patrimoniale, e cioè tanto l'aspetto interiore del danno sofferto quanto quello dinamico relazionale, destinato a incidere in senso peggiorativo su tutte le relazioni di vita esterne del soggetto” ( v. Cass., 31.1.2019 n. 13770 e precedenti conformi ivi richiamati); sia con il progressivo ampliamento del perimetro del danno morale, che non coincide più con il solo danno morale soggettivo ma si configura “come risposta satisfattiva alla lesione della dignità umana” ( v. Cass., 11.6.2009 n. 13530 e Cass., 16.2.2012, n. 2228), sicchè esso può essere valutato sia come "patema d'animo" (e cioè come sofferenza interiore o perturbamento psichico, dolore dell'animo, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), sia in termini di pregiudizio arrecato alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'art. 2 Cost., in relazione all'art. 1 della Carta di Nizza, recepita nel Trattato di
Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 190 ( v. Cass., 23.1.2014, n. 1361; Cass.,
n. 2228/2012 e Cass., 10.3.2010 n. 5770).
9.7.Tutti i pregiudizi che possono discendere dall'astratta potenzialità lesiva della violazione da parte del datore di lavoro al disposto dell'art. 2103 c.c. cosi come a quello dell'art. 52, comma 1,
d.lgs n. 165/2001devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore, atteso che dall'inadempimento datoriale non deriva automaticamente l'esistenza di un danno, il quale non può essere ritenuto sussistente solo in ragione della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo, essendo il
17 danno risarcibile sempre un danno-conseguenza, che non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, ciò valendo anche nel caso di lesione di diritti inviolabili della persona, come tale costituzionalmente garantiti ( v. Cass., Sez.un.,
n. 6572/2006, cit;
Cass., 18.11.2014, n. 24474; Cass., 17.9.2010, n. 19785; Cass., 19.3.2013 n.
6797).
9.8.Ai fini della prova di tali pregiudizi, assume peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si può, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove ( v. Cass.,Sez.un., n. 6572/2006, cit;
Cass.,
19.9.2014, n. 19778).
9.9.La liquidazione deve, poi, avvenire in via equitativa, secondo parametri che consentano una valutazione che sia adeguata e proporzionata e il completo ristoro del pregiudizio effettivamente subito, ma evitando duplicazione risarcitorie, attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. (v, Cass. 7.3.2016, n. 4379; Cass. 20.4.2016, n. 7766; Cass., n.7513/2018, cit).
La Suprema Corte ha, invero, evidenziato che “è ammissibile la risarcibilità di plurime voci di danno non patrimoniale, purché allegate e provate nella loro specificità, risolvendosi in una ragionevole mediazione tra l'esigenza di non moltiplicare in via automatica le voci risarcitorie in presenza di lesioni all'integrità psico-fisica della persona con tratti unitari suscettibili di essere globalmente considerati, e quella di valutare l'incidenza dell'atto lesivo su aspetti particolari che attengono alla personalità del "cittadino-lavoratore", protetti non solo dalle fonti costituzionali interne, ma anche da quelle internazionali e comunitarie, incombendo tuttavia sul lavoratore la prova che un particolare e specifico aspetto della sua personalità ed integrità morale, anche dal punto di vista professionale, non sia stato già risarcito a titolo di danno morale ( v. Cass.,.15.1.2016,
n. 583, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento del cd. danno esistenziale, richiesta a seguito di danno da grave trauma di schiacciamento della mano sinistra e in relazione all'asserita diminuzione delle attività sportive e relazionali, per essere stata detta componente già riconosciuta a titolo di danno morale).
18 10.Applicando i principi anzidetti al caso di specie, ritiene il Tribunale che la pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale deve essere rigettata, atteso che, da un lato, deve escludersi qualsiasi impoverimento dalla capacità professionale acquisita dalla ricorrente, che ha sempre continuato a svolgere in misura prevalente tutte le mansioni propria della qualifica, dall'altro, non risulta provato che l'esercizio di mansioni aggiuntive di livello inferiore, nei limiti e con le modalità in precedenza evidenziati, abbia precluso in maniera significativa l'acquisizione di ulteriori conoscenze e capacità o abbia impedito la partecipazione a corsi di aggiornamento o a procedure selettive o concorsuali, tenuto, altresì, conto della genericità delle allegazioni sul punto.
11.Ricorrono, invece, ad avviso del Tribunale, una serie di concordanti elementi di fatto atti a far presumere la sussistenza di un danno da demansionamento di natura non patrimoniale, sia pure limitatamente al periodo aprile 2013-marzo 2019, che ha superato la soglia della normale tollerabilità, rappresentati:
a) dalla notevole durata dell'adibizione delle ricorrenti a mansioni di livello inferiore;
b) dal fatto che tali mansioni erano proprie di personale inquadrato in due livelli inferiori rispetto a quello dei ricorrenti;
c) dal fatto che l'Azienda lasciò il Reparto privo di personale OOS sino all'aprile 2019, adottando una condotta che non poteva non determinare nelle ricorrenti un sentimento di frustrazione, impotenza e disistima di se;
d) dalla percezione dello svolgimento di tali mansioni non solo da parte di altri dipendenti presenti in Reparto ma anche da parte dei degenti e dei visitatori, ai quali finiva per sfuggire la differenza di posizione professionale tra la ricorrente ed in personale delle categorie inferiori, atteso che i primi venivano chiamati anche per cose banali tipo azionare il condizionatore, chiudere o aprire serrande, etc..
Può, pertanto ritenersi provato anche il danno morale nel duplice profilo in precedenza evidenziato, oltre che un danno all'immagine professionale
12..Ai fini della liquidazione dei danni in parola, ben può adottarsi, quale parametro, la retribuzione percepita dai ricorrenti, atteso che “elemento di massimo rilievo nella determinazione della retribuzione è il contenuto professionale delle mansioni sicché essa costituisce, in linea di massima, espressione (per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 36 Cost.) anche del contenuto professionale della prestazione, di modo che l'entità della retribuzione ben può, dunque, essere assunta, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, a parametro dei pregiudizi da dequalificazione professionale ( v. Cass.,12.6.2015, n.12253 e precedenti conformi ivi richiamati),
12.1.Tenuto conto degli elementi in precedenza indicati, ritiene il Tribunale che i danni anzidetti possono essere liquidati, per il periodo intercorso dall'aprile 2013 al marzo 2019, in misura pari al
10% dell'importo dell'ultima retribuzione percepita, pari ad € 1.941,58, sicché esso può essere quantificato in € 13.980,00.
19 12.2.Su tali somme sono dovuti gli interessi legali, trovando applicazione il disposto dell'art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, la cui operatività sussiste anche per i crediti di natura risarcitoria ( v.
Cass., 2.7.2020, n. 13624), peraltro a decorrere solo dalla presente pronuncia al saldo essendo il danno già stato liquidato all'attualità.
13.A diversa conclusione deve pervenirsi per il periodo successivo al marzo 2019, atteso che dopo tale data operavano in Reparto, oltre un ausiliario per ciascun turno mattutino e pomeridiano, anche due OSS per ciascuno di detti turni, sicchè come riferito dai testi escussi, tutte quelle incombenze proprie di tale qualifica in precedenza svolte dagli infermieri professionali, erano ordinariamente svolte dagli OSS.
Non legittima un diverso esito il fatto che nel turno di notte anche dopo il marzo 2019 non erano presenti OSS, ove si consideri che la ricorrente prestava servizio in tale turno solo 5 volte al mese )
v. teste e che nel turno notturno, come già si è in precedenza evidenziato, non venivano di Tes_1 regola svolte attività ”igienico-domestiche-alberghiere” .
Pertanto, l'eventuale svolgimento di incombenze siffatte, da un lato, divenne meramente episodico e marginale, dall'altro, non era comunque tale da poter essere fonte di un pregiudizio eccedente la normale tollerabilità, tanto più ove si consideri che sicuramente di notte non vi erano in Reparto visitatori e che i degenti diversi da quelli che avessero eventualmente dato luogo alla necessità di intervento dormivano.
14.Atteso il parziale accoglimento della domanda, ricorrono i presupposti per compensare per 2/3 le spese di lite, come liquidate per l'intero in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. n. 55 del 2014
e ss modifiche, che per il residuo 1/3 devono porsi a carico della società resistente secondo soccombenza
P.Q.M.
Ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna l' resistente a pagare, a titolo di CP_2
risarcimento del danno subito dalla ricorrente per effetto del demansionamento patito sino al marzo
2019, la somma di € 13.980,00, oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
Compensa per 2/3 le spese di lite, che liquida per l'intero in € 6.700,00, condannando l' CP_2
resistente alla rifusione del residuo 1/3, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%..
Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, il 21/1/2025 Il Giudice
Giovanni Pascarella
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