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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 654/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
TR Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE STEFANO Parte_1 C.F._1
NZ
appellante e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATTORUSSO ANGELA
[...] P.IVA_1
MARIA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: • Riformare integralmente la sentenza n. 515/2020, pubblicata il
5.5.2020 ed emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in causa RG n. 1354/2014
e, per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...] al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra Controparte_1 Parte_1 quantificati in € 20.000,00 a titolo di danno emergente per la perdita della caparra, oltre alla somma di € 25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e da perdita di chance, o, relativamente al danno, quantificandolo nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
• Condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate di IVA e CPA come per legge.
per parte appellata: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione esperita, per i motivi meglio esposte in narrativa.
Nel merito:
- Rigettare l'appello ex adverso proposto in assenza dei presupposti di legge ed, in ogni caso, respingere il gravame perché infondato in fatto e in diritto, per le causali meglio esposte in narrativa;
- In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
Contr (di seguito per Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dell'illegittimo rigetto del contratto di locazione finanziaria per l'immobile sito in Marina di Gioiosa
Jonica alla via Torrevecchia-Via Genova, di proprietà di e , già CP_3 Controparte_4 deliberato ad aprile del 2012 e poi immotivatamente revocato. L'attrice lamentava che,
a seguito del rinvio della stipula dovuto ad un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta nel giorno fissato dalle parti (21 dicembre 2012), la convenuta aveva illegittimamente rigettato la richiesta già accordata e costretto la richiedente ad attendere i tempi necessari per la cancellazione della pratica di finanziamento dalla Pt_2
e per l'istruttoria di una nuova richiesta presso Alba Leasing spa. L'attrice – ritenuta illegittima la condotta dalla convenuta, la quale aveva revocato ingiustificatamente ed immotivatamente il consenso già prestato in spregio ai principi di buona fede, pag. 2/7 correttezza, trasparenza ed affidamento nelle trattative contrattuali, aveva subito un danno perché costretta a “individuare un nuovo contraente, sottraendo tempo prezioso per l'esercizio della propria attività commerciale, il tutto con evidente aggravio dello stato di stress e turbamento”, ed aveva altresì perduto la caparra versata ai proprietari dell'immobile per il ritardo nella stipula del contratto di acquisto. Contr La eccepiva la nullità della citazione e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia nell'an sia con riferimento al danno lamentato dall'attrice.
Con sentenza n. 515/2020 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la Contr domanda dell'attrice, condannando al pagamento della somma di € 3.140,52 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, rigettando le altre richieste. impugnava la sentenza predetta, lamentando il difetto di motivazione Parte_1 della decisione sotto i seguenti profili:
- pur riconoscendo l'illegittimità del comportamento dell'Istituto di credito, il giudice di prime cure avrebbe omesso di riconoscere il danno emergente;
- non avrebbe ritenuto che la perdita della caparra fosse riconducibile al ritardo Contr provocato dalla nella stipula del contratto di mutuo;
- non avrebbe tenuto conto delle affermazioni difensive della parte attrice e delle risultanze delle prove testimoniali.
L'appellante, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza appellata nei termini riportati in epigrafe. Contr Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità del gravame e concludeva per il rigetto dell'appello, escludendo la risarcibilità dei danni lamentati dall'appellante, sia in quanto non esistenti sia in quanto non causalmente riconducibili alla condotta illegittima a lei addebitata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con l'unico, articolato, motivo di appello, lamentava che il giudice di Parte_3 primo grado, dopo aver accertato l'esistenza della responsabilità precontrattuale della Contr per violazione dei canoni correttezza e buona fede, non aveva liquidato il danno pag. 3/7 subito dall'attrice e provato tramite le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria,
e non avrebbe motivato adeguatamente detto rigetto.
L'assunto è errato, poiché il Tribunale di Reggio Calabria ha invece analizzato dette testimonianze ed ha correttamente e ampiamente motivato il rigetto delle singole voci di danno lamentate dall'attrice.
2.1. Partendo dalla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, si deve osservare che l'attrice ha dedotto – in modo piuttosto generico in verità – che “parte attrice che ha subito un evidente danno a causa della illegittimità del comportamento tenuto dall'odierna convenuta, che con la propria condotta omissiva ha dilatato nel tempo gli effetti di una operazione commerciale e finanziaria costringendo la sig.ra a Pt_1 rivedere tutta la pianificazione aziendale collegata alla operazione di cui sopra con conseguenti ritardi ed esborsi imprevisti i cui effetti negativi sono facili da Contr immaginare”, e che – una volta accertato il comportamento illegittimo della – il
Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una liquidazione in via equitativa del pregiudizio risarcibile secondo il dettato della giurisprudenza di legittimità citata (Cass.
n. 24625 del 2015). Contr La decisione di prime cure, in realtà, afferma la responsabilità della ed esamina voce per voce le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, motivando l'accoglimento ed il rigetto di ogni richiesta. Nel caso di specie, l'appellante non ha dimostrato l'esistenza di un danno risarcibile diverso dalle spese sostenute per la stipula del contratto, rese Contr superflue dalla condotta della La richiesta risarcitoria, per poter essere accolta, richiede non solo la prova dell'esistenza di un comportamento illegittimo, ma anche del danno che ne deriva. Si può procedere alla liquidazione in via equitativa di un danno solo quando detta dimostrazione sussista ma la quantificazione sia tuttavia impossibile o particolarmente difficoltosa, come nel caso di danno da perdita di chance accennato dall'appellante; né la prova danno risarcibile può essere ricavato da regole di comune esperienza e da presunzioni semplici, del tutto assenti per le ipotesi de quo per danni diversi da quello emergente.
Giova ricordare che non può essere risarcito il mancato guadagno che la parte avrebbe ricavato nel caso di conclusione del contratto mancato, poiché il fondamento della Contr richiesta risarcitoria è la responsabilità precontrattuale della pag. 4/7 La responsabilità precontrattuale comporta l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito. (Cass. Sez. 3, 12/05/2022,
n. 15147, Rv. 664828 - 01). L'attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare il tipo di pregiudizio sofferto anche sotto il profilo del lucro cessante, ossia documentare quali altre trattative sono state perse e come avrebbe beneficiato della tempestiva conclusione di queste ultime, o quali diverse condizioni sono state applicate in seguito a causa della mancata stipula. Non è invece risarcibile il mancato guadagno che ci si sarebbe aspettati nel caso di conclusione del contratto non stipulato, come chiaramente affermato anche dalla giurisprudenza citata dall'appellante.
Il danno da lucro cessante, risarcibile nei termini su illustrati, non è stato né allegato né provato in giudizio, né detta prova può essere ritrovata nelle dichiarazioni testimoniali raccolte in istruttoria, che si riferiscono esclusivamente alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede ed alla perdita della caparra preliminare, voce di danno che si va ad esaminare.
2.2. La caparra era stata versata dall'appellante al momento della stipula del preliminare e costituiva una “penale per il ritardo” che avrebbe potuto essere incassata nel caso in cui la stipula del definitivo non fosse avvenuta entro sei mesi dalla immissione in possesso della promittente acquirente. Il termine per la stipula del preliminare scadeva il
30 aprile 2012 e non era stato in alcun modo legato alla concessione di un finanziamento.
È evidente che la mancata stipula del contratto di finanziamento non poteva in alcun modo incidere sul diritto del promittente venditore a trattenere la caparra, visto che il termine posto in favore di quest'ultimo era scaduto il 30.04.2012, ossia ben prima della data fissata originariamente per la stipula del finanziamento (21.12.2012), poi rinviato per impedimento oggettivo dell'appellante, e che la richiesta di locazione finanziaria era pag. 5/7 stata effettuata a marzo 2012, e quindi in un momento troppo ravvicinato alla scadenza fissata e che non avrebbe ragionevolmente consentito il rispetto del preliminare.
Il giudice di prime cure ha, quindi, preso atto della testimonianza del venditore ed ha correttamente escluso il nesso di causalità tra la perdita della caparra ed il comportamento della convenuta.
2.3. Anche delle altre voci di danno di cui l'appellante lamenta – in modo generico – il rigetto non è stata fornita prova, confondendo l'appellante la prova del comportamento lesivo con la dimostrazione delle conseguenze dannose e quindi del danno risarcibile.
Non è stata provata l'incidenza negativa della mancata conclusione del contratto sulla salute dell'attrice, e di certo non si può sostenere che sia immaginabile la lesione della integrità psicofisica in conseguenza di una scorrettezza nei rapporti commerciali.
Le ulteriori richieste risarcitorie rispetto al calo dei ricavi sono mere affermazioni, in quanto non è dimostrato né comprensibile come il mancato acquisto dell'immobile di cui l'appellante ha comunque continuato ad avere la disponibilità ed il possesso, ovvero il tempo – non quantificato – speso nelle trattative abbia potuto influire sul calo – non documentato e non circoscritto temporalmente – dei ricavi aziendali.
3. Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante, tenuto conto che per le voci di danno oggetto di gravame (pari ad € 45.000,00) la parte appellante è totalmente soccombente.
Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.906,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 515/2020, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone TR Morabito
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 654/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
TR Morabito Presidente
MA Morrone Consigliera rel.
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE STEFANO Parte_1 C.F._1
NZ
appellante e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FATTORUSSO ANGELA
[...] P.IVA_1
MARIA
appellato
CONCLUSIONI
per parte appellante: • Riformare integralmente la sentenza n. 515/2020, pubblicata il
5.5.2020 ed emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in causa RG n. 1354/2014
e, per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea, condannare la
[...] al risarcimento di tutti i danni patiti dalla sig.ra Controparte_1 Parte_1 quantificati in € 20.000,00 a titolo di danno emergente per la perdita della caparra, oltre alla somma di € 25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale e da perdita di chance, o, relativamente al danno, quantificandolo nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
• Condannare l'appellata alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, maggiorate di IVA e CPA come per legge.
per parte appellata: In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione esperita, per i motivi meglio esposte in narrativa.
Nel merito:
- Rigettare l'appello ex adverso proposto in assenza dei presupposti di legge ed, in ogni caso, respingere il gravame perché infondato in fatto e in diritto, per le causali meglio esposte in narrativa;
- In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio, oltre accessori, come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio Parte_1 [...]
Contr (di seguito per Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa dell'illegittimo rigetto del contratto di locazione finanziaria per l'immobile sito in Marina di Gioiosa
Jonica alla via Torrevecchia-Via Genova, di proprietà di e , già CP_3 Controparte_4 deliberato ad aprile del 2012 e poi immotivatamente revocato. L'attrice lamentava che,
a seguito del rinvio della stipula dovuto ad un sinistro stradale in cui era rimasta coinvolta nel giorno fissato dalle parti (21 dicembre 2012), la convenuta aveva illegittimamente rigettato la richiesta già accordata e costretto la richiedente ad attendere i tempi necessari per la cancellazione della pratica di finanziamento dalla Pt_2
e per l'istruttoria di una nuova richiesta presso Alba Leasing spa. L'attrice – ritenuta illegittima la condotta dalla convenuta, la quale aveva revocato ingiustificatamente ed immotivatamente il consenso già prestato in spregio ai principi di buona fede, pag. 2/7 correttezza, trasparenza ed affidamento nelle trattative contrattuali, aveva subito un danno perché costretta a “individuare un nuovo contraente, sottraendo tempo prezioso per l'esercizio della propria attività commerciale, il tutto con evidente aggravio dello stato di stress e turbamento”, ed aveva altresì perduto la caparra versata ai proprietari dell'immobile per il ritardo nella stipula del contratto di acquisto. Contr La eccepiva la nullità della citazione e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda sia nell'an sia con riferimento al danno lamentato dall'attrice.
Con sentenza n. 515/2020 il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva parzialmente la Contr domanda dell'attrice, condannando al pagamento della somma di € 3.140,52 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, rigettando le altre richieste. impugnava la sentenza predetta, lamentando il difetto di motivazione Parte_1 della decisione sotto i seguenti profili:
- pur riconoscendo l'illegittimità del comportamento dell'Istituto di credito, il giudice di prime cure avrebbe omesso di riconoscere il danno emergente;
- non avrebbe ritenuto che la perdita della caparra fosse riconducibile al ritardo Contr provocato dalla nella stipula del contratto di mutuo;
- non avrebbe tenuto conto delle affermazioni difensive della parte attrice e delle risultanze delle prove testimoniali.
L'appellante, pertanto, chiedeva la riforma della sentenza appellata nei termini riportati in epigrafe. Contr Si costituiva in giudizio che eccepiva l'inammissibilità del gravame e concludeva per il rigetto dell'appello, escludendo la risarcibilità dei danni lamentati dall'appellante, sia in quanto non esistenti sia in quanto non causalmente riconducibili alla condotta illegittima a lei addebitata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con l'unico, articolato, motivo di appello, lamentava che il giudice di Parte_3 primo grado, dopo aver accertato l'esistenza della responsabilità precontrattuale della Contr per violazione dei canoni correttezza e buona fede, non aveva liquidato il danno pag. 3/7 subito dall'attrice e provato tramite le testimonianze acquisite nel corso dell'istruttoria,
e non avrebbe motivato adeguatamente detto rigetto.
L'assunto è errato, poiché il Tribunale di Reggio Calabria ha invece analizzato dette testimonianze ed ha correttamente e ampiamente motivato il rigetto delle singole voci di danno lamentate dall'attrice.
2.1. Partendo dalla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, si deve osservare che l'attrice ha dedotto – in modo piuttosto generico in verità – che “parte attrice che ha subito un evidente danno a causa della illegittimità del comportamento tenuto dall'odierna convenuta, che con la propria condotta omissiva ha dilatato nel tempo gli effetti di una operazione commerciale e finanziaria costringendo la sig.ra a Pt_1 rivedere tutta la pianificazione aziendale collegata alla operazione di cui sopra con conseguenti ritardi ed esborsi imprevisti i cui effetti negativi sono facili da Contr immaginare”, e che – una volta accertato il comportamento illegittimo della – il
Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una liquidazione in via equitativa del pregiudizio risarcibile secondo il dettato della giurisprudenza di legittimità citata (Cass.
n. 24625 del 2015). Contr La decisione di prime cure, in realtà, afferma la responsabilità della ed esamina voce per voce le richieste risarcitorie avanzate dall'attrice, motivando l'accoglimento ed il rigetto di ogni richiesta. Nel caso di specie, l'appellante non ha dimostrato l'esistenza di un danno risarcibile diverso dalle spese sostenute per la stipula del contratto, rese Contr superflue dalla condotta della La richiesta risarcitoria, per poter essere accolta, richiede non solo la prova dell'esistenza di un comportamento illegittimo, ma anche del danno che ne deriva. Si può procedere alla liquidazione in via equitativa di un danno solo quando detta dimostrazione sussista ma la quantificazione sia tuttavia impossibile o particolarmente difficoltosa, come nel caso di danno da perdita di chance accennato dall'appellante; né la prova danno risarcibile può essere ricavato da regole di comune esperienza e da presunzioni semplici, del tutto assenti per le ipotesi de quo per danni diversi da quello emergente.
Giova ricordare che non può essere risarcito il mancato guadagno che la parte avrebbe ricavato nel caso di conclusione del contratto mancato, poiché il fondamento della Contr richiesta risarcitoria è la responsabilità precontrattuale della pag. 4/7 La responsabilità precontrattuale comporta l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente
(consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al cd. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito. (Cass. Sez. 3, 12/05/2022,
n. 15147, Rv. 664828 - 01). L'attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare il tipo di pregiudizio sofferto anche sotto il profilo del lucro cessante, ossia documentare quali altre trattative sono state perse e come avrebbe beneficiato della tempestiva conclusione di queste ultime, o quali diverse condizioni sono state applicate in seguito a causa della mancata stipula. Non è invece risarcibile il mancato guadagno che ci si sarebbe aspettati nel caso di conclusione del contratto non stipulato, come chiaramente affermato anche dalla giurisprudenza citata dall'appellante.
Il danno da lucro cessante, risarcibile nei termini su illustrati, non è stato né allegato né provato in giudizio, né detta prova può essere ritrovata nelle dichiarazioni testimoniali raccolte in istruttoria, che si riferiscono esclusivamente alla violazione dei doveri di correttezza e buona fede ed alla perdita della caparra preliminare, voce di danno che si va ad esaminare.
2.2. La caparra era stata versata dall'appellante al momento della stipula del preliminare e costituiva una “penale per il ritardo” che avrebbe potuto essere incassata nel caso in cui la stipula del definitivo non fosse avvenuta entro sei mesi dalla immissione in possesso della promittente acquirente. Il termine per la stipula del preliminare scadeva il
30 aprile 2012 e non era stato in alcun modo legato alla concessione di un finanziamento.
È evidente che la mancata stipula del contratto di finanziamento non poteva in alcun modo incidere sul diritto del promittente venditore a trattenere la caparra, visto che il termine posto in favore di quest'ultimo era scaduto il 30.04.2012, ossia ben prima della data fissata originariamente per la stipula del finanziamento (21.12.2012), poi rinviato per impedimento oggettivo dell'appellante, e che la richiesta di locazione finanziaria era pag. 5/7 stata effettuata a marzo 2012, e quindi in un momento troppo ravvicinato alla scadenza fissata e che non avrebbe ragionevolmente consentito il rispetto del preliminare.
Il giudice di prime cure ha, quindi, preso atto della testimonianza del venditore ed ha correttamente escluso il nesso di causalità tra la perdita della caparra ed il comportamento della convenuta.
2.3. Anche delle altre voci di danno di cui l'appellante lamenta – in modo generico – il rigetto non è stata fornita prova, confondendo l'appellante la prova del comportamento lesivo con la dimostrazione delle conseguenze dannose e quindi del danno risarcibile.
Non è stata provata l'incidenza negativa della mancata conclusione del contratto sulla salute dell'attrice, e di certo non si può sostenere che sia immaginabile la lesione della integrità psicofisica in conseguenza di una scorrettezza nei rapporti commerciali.
Le ulteriori richieste risarcitorie rispetto al calo dei ricavi sono mere affermazioni, in quanto non è dimostrato né comprensibile come il mancato acquisto dell'immobile di cui l'appellante ha comunque continuato ad avere la disponibilità ed il possesso, ovvero il tempo – non quantificato – speso nelle trattative abbia potuto influire sul calo – non documentato e non circoscritto temporalmente – dei ricavi aziendali.
3. Le spese del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante, tenuto conto che per le voci di danno oggetto di gravame (pari ad € 45.000,00) la parte appellante è totalmente soccombente.
Le spese di lite vengono liquidate utilizzando le tariffe previste per le cause di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti, nei seguenti termini: € 567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 956,00 per la fase decisionale, per un totale di € 2.906,00.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
pag. 6/7 La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 515/2020, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 2.906,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 18 novembre 2025
La Consigliera est. La Presidente
MA Morrone TR Morabito
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