Articolo 4 della Legge 11 dicembre 1962, n. 1790
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 febbraio 1963
Art. 4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle societa' che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse societa' concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all' articolo 5, comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell' articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
Entrata in vigore il 1 febbraio 1963
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