Art. 4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle societa' che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse societa' concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all' articolo 5, comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell' articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle societa' che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse societa' concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all' articolo 5, comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .
Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell' articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 .