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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa MAluisa Crucitti Presidente dott. NI LL Consigliere rel. dott.ssa MA Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 100/2023 R.G.L. avverso la sentenza n. 222/2023 pubblicata il 28.2.2023 vertente
TRA
, , P.IVA , con sede Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, CF C.F._1
, TT OL, RI GR, in virtù di procura generale alle liti a rogito
[...] del dott. Notaio in Roma, Rep. 80974/21569 del 21.7.2015, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, viale Pt_1
Calabria 82, presso i procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv. MA ES IZ e Controparte_1
OM IZ - pec fax 096622194 Email_2 appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva di Controparte_1 aver prestato attività lavorativa, in qualità di operaio addetto alle pulizie, alle dipendenze della Società Cooperativa Sole, successivamente posta in liquidazione, a seguito della cessione di ramo d'azienda da parte della precedente datrice di lavoro
Società IN Source S.p.a.
Oggetto della cessione era l'attività di servizi di pulizia negli Istituti scolastici della
Regione Calabria, incluse le attività e le passività, nonché i rapporti contrattuali in essere, compresi i rapporti di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112
c.c.
La società Cooperativa Sole, all'atto dell'assunzione dell'istante, si era accollata anche l'onere del pagamento del TFR relativo al periodo di lavoro prestato in favore della società cedente.
Cessato il rapporto di lavoro, era risultata creditrice della somma complessiva di €
7.144,83 a titolo di T.F.R che aveva tentato di recuperare azionando il Decreto
Ingiuntivo n° 185/2019 emesso dal Tribunale di Palmi, ma l'esecuzione azionata era rimasta infruttuosa.
Aveva proposto all' domanda di Controparte_2 intervento del FO di GA al fine di ottenere la liquidazione del complessivo importo ancora dovuto a titolo di T.F.R. ma l' aveva respinto l'istanza così Pt_2 motivando: “il TFR richiesto è relativo al rapporto di lavoro intercorso con la ditta
IN condebitore solidale ex art. 2112 c.c. a seguito di cessione del ramo d'azienda.
La ditta IN risulta dichiarata fallita e pertanto le somme richieste andranno ammesse nello stato passivo di tale procedura fallimentare”.
Aveva proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione, rimasto privo di esito.
Proponeva, quindi, ricorso innanzi al Tribunale di Palmi, chiedendo accertare e dichiarare, il proprio diritto all'accoglimento della domanda di intervento del FO di GA per il Trattamento di Fine Rapporto, per la somma pari a € 7.144,83 a titolo di TFR e per l'effetto condannare l' Parte_2 al pagamento in proprio di detta somma oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, l'Istituto eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi del D.L. 19.9.92 n. 384, convertito con L. 14.11.1992 n. 438, in subordine, l'intervenuta la prescrizione, e nel merito, ricostruite le vicende della cessione, concludeva per il rigetto della domanda.
A tal fine evidenziava che il TFR richiesto dalla ricorrente non si riferiva unicamente al rapporto di lavoro con la che ha avuto inizio in data 02.05.2011 con Controparte_3 cessazione 29.02.2012 (totale 10 mesi di lavoro), ma comprendeva anche il TFR maturato con la precedente datrice di lavoro IN CE spa per cui, secondo la prospettazione dell'istituto, la richiesta nei confronti del FO di GA deve considerarsi inammissibile, in quanto le somme richieste sono nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente.
Precisato che la cedente Società IN CE spa - poi denominata IN CE RL - risulta essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015, sosteneva che l'istante per accedere al FO di GA avrebbe dovuto provvedere a richiedere l'ammissione delle suddette somme nello stato passivo esecutivo di detta procedura fallimentare. Deduceva, ancora, che qualsiasi accordo tra le società che prevede un accollo del cessionario relativamente alle spettanze dei lavoratori non può avere alcun effetto nei confronti dei terzi ed in particolare dell' che non era parte di detto accordo. Pt_1
Quanto al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della rilevava che Controparte_3 la società cessionaria risulta essere il Consorzio ON di cui la era Controparte_3 aderente in quanto consorziata. Pertanto, le passività relative al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della , tra cui rientra anche la quota di TFR Controparte_3 oggi richiesta, dovevano essere richieste al cessionario della IN, cioè al Consorzio
ON e al Consorzio ES.
Eccepiva, ancora, quanto al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della CP_3 che parte ricorrente non ha provveduto alla dimostrazione della insolvenza del
[...] cessionario della IN (Consorzio ON), né del Consorzio ES.
2. La sentenza emessa dal Tribunale.
Il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l' al Pt_1 pagamento della somma di € di € 7144,83 a titolo di TFR maturata in capo alla società cooperativa Sole, comprensiva anche della quota maturata presso la cedente IN Spa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Condannava l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate Pt_1 in € 1.865,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti della parte ricorrente.
In via preliminare, rigettava l'eccezione di decadenza rilevando che il rigetto della domanda amministrativa di accesso al FO di GA è stato comunicato Pt_1 mediante missiva del 5.10..2021 e la domanda giudiziale è stata iscritta a ruolo l'8.7.2022, prima del decorso di un anno.
Quanto al termine di prescrizione, premesso che decorre dal momento in cui può essere fatto valere il diritto alla liquidazione del TFR a carico del FO di GA costituito presso l' , dunque dopo esaurite le procedure utili ad ottenere le somme dovute a Pt_1 titolo di TFR dal datore di lavoro, la cui insolvenza costituisce il presupposto per potere accedere al fondo stesso, rilevava che dalla documentazione offerta in giudizio dal ricorrente risultava un credito definitivamente accertato con Decreto Ingiuntivo n.
185/2019 , cui era seguito pignoramento mobiliare, con esito negativo e la domanda amministrativa era stata proposta entro il termine prescrizionale.
Nel merito, premesso che alcun dubbio poteva sussistere in ordine all'identificazione della società cooperativa Sole come ultimo datore di lavoro del ricorrente, la natura giuridica dell'obbligazione del FO di GA dell' era quella di diritto di Pt_1 credito ad una prestazione previdenziale, distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale).
Tale diritto si perfezionava (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
Infatti, il FO di garanzia costituiva attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela era conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria, il cui quantum era determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Nessun obbligo di preventiva escussione anche degli obbligati solidali gravava sull'istante.
Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del FO nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (beneficio d'ordine, beneficio di escussione), non aveva fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione.
Nel caso di specie sussistevano tutti i requisiti di legge, essendo pacifico lo stato d'insolvenza della cooperativa Sole e la sua qualità di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto lavorativo, la quale non era posta in dubbio dalla collocazione della predetta società nell'ambito del consorzio “ON soc. coop.”. CP_ Non rileva l'eccepito inadempimento della società nel versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare, poiché il FO di garanzia era tenuto ad assicurare la corresponsione del TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali e pertanto eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra Pt_1
e società, in merito al mancato versamento di quote presso il FO di previdenza complementare, non potevano riverberarsi sul lavoratore.
Peraltro, dal mancato versamento al FO di previdenza complementare derivava la presenza presso l'azienda datrice di lavoro del TFR, e dunque l'intervento del FO di garanzia troverebbe la sua piena giustificazione.
Il GL infine rigettava l'eccezione dell' per cui il ricorrente non avrebbe mai Pt_1 avanzato domanda al FO di GA per la previdenza complementare ai fini del CP_ pagamento del TFR non versato dalla società posto che il mancato versamento del trattamento di fine rapporto presso il FO di previdenza complementare non poteva risultare ostativo all'intervento del FO di garanzia, in considerazione proprio del fatto che il TFR era rimasto accantonato in azienda.
3. Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dall' per i motivi che seguono. Pt_1
Preliminarmente, esponeva che il era Controparte_4 aggiudicatario dell'appalto per l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria.
La società IN CE spa era la società affidataria delle opere appaltate poiché impresa consorziata ed aderente al Controparte_4
La società IN CE spa aveva ceduto al Consorzio ON il ramo d'azienda per l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria, come da contratto di cessione del ramo d'azienda. La era stata individuata quale società affidataria per l'esecuzione dei Controparte_3 lavori di cui sopra da parte del Consorzio ON.
La società IN CE RL in liquidazione era di proprietà al 100% del Gruppo IN spa in liquidazione. In data 28.05.2014 vi era stata la variazione della denominazione giuridica e della forma giuridica da IN CE spa a IN CE RL.
Quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41 in data
16.03.2015.
Dalla visura del Gruppo IN spa si evinceva che questa faceva capo anche alla IN CE spa, società cedente il ramo d'azienda al Consorzio ON, e risultava che il
Gruppo IN aveva partecipazioni al 100% all'interno della società IN CE RL.
Lo stesso Gruppo IN spa aveva presentato domanda di concordato preventivo omologato in data 05.10.2015.
La cessione del ramo d'azienda era avvenuta in data 18 aprile 2011 tra la società IN CE spa (c.f. - poi denominata IN CE RL - ed il consorzio P.IVA_2
ON nonché il Consorzio ES come da contratto di cessione del ramo d'azienda.
A seguito della cessione del ramo d'azienda, la società IN CE spa aveva ceduto al Consorzio ON il ramo d'azienda per l'esecuzione dei lavori di pulizia, lavori effettuati dal Consorzio ON tramite la con i lavoratori individuati CP_3 nell'allegato B del contratto di cessione (tra cui il ricorrente).
aveva presentato in data 7.9.2021 domanda di accesso al FO di Parte_3
GA per il pagamento del TFR, definita con provvedimento di reiezione del
18.10.2021.
Il TFR, richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo sulla scorta del CUD 2012 rilasciato dalla ditta non poteva evidentemente riferirsi CP_3 CP_3 unicamente al rapporto di lavoro con la che aveva avuto inizio in data Controparte_3
02.05.2011, con cessazione 29.02.2012 (totale 10 mesi di lavoro). Si riferiva invece anche al TFR maturato con la precedente datrice di lavoro IN CE spa.
La era stata cancellata dal registro delle imprese in data 28.01.2018 a Controparte_3 seguito di: cancellazione dal registro delle imprese: nota mise prot. 556821 del
22/12/2017 in esecuzione del dd 22/09/2017 - scioglimento per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore e contestuale cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.
Dopo la suddetta pubblicazione i creditori, tra cui rientrava anche il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni avrebbero avuto la possibilità di opporsi alla cancellazione operata d'ufficio e chiedere, nel contempo, la nomina di un commissario liquidatore. Non risultava che l'odierna parte ricorrente abbia proposto opposizione con ciò pregiudicando un eventuale recupero del suo credito attraverso la procedura di liquidazione della società.
Operata tale ricostruzione, con il primo motivo insisteva nell' eccezione di prescrizione del credito (assumendo, contrariamente al vero, che non sia stata esaminata dal Giudice di prime cure), osservando che l'obbligazione gravante sull' , FO di garanzia era un'obbligazione autonoma di natura previdenziale Pt_1 rispetto a quella avente ad oggetto la corresponsione del TFR e/o delle ultime retribuzioni.
L' era estraneo alla procedura, doveva poter contestare il credito per t.f.r. e Pt_1 rimaneva estraneo all'efficacia del decreto ingiuntivo quale titolo ormai inopponibile, poiché esso non era stato reso nel contraddittorio con l' e non determinava il Pt_2 mutare del termine di prescrizione che, nel caso di specie, era quinquennale con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il ricorrente avrebbe dovuto intraprendere le azioni giudiziarie tese all'accertamento del predetto stato entro il termine quinquennale di prescrizione, la cui eccezione era già stata proposta in primo grado.
Con il secondo motivo, deduceva l'inammissibilità dell'istanza al fondo di garanzia per effetto del vincolo di solidarietà passiva tra il cedente e il cessionario la ON.
La richiesta nei confronti del FO di GA doveva considerarsi inammissibile, in quanto le somme richieste erano nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente. In caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario).
Il cedente società IN RL era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015 e l'istante, per accedere al FO di GA, avrebbe dovuto richiedere l'ammissione delle suddette somme allo stato passivo della procedura fallimentare.
Ancor di più, avrebbe dovuto agire, nei confronti dei due consorzi (ES e ON), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra valeva in particolar modo per il cessionario
ON, che era l'acquirente del ramo di azienda ceduto dall'IN, e, nei limiti di quanto specificato al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al
Consorzio ES.
Il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario
(Consorzio ON), né del Consorzio ES e anche per questo profilo non risultavano dimostrati i requisiti minimi per poter accedere al FO di GA ovvero la dimostrazione dell'insolvenza del datore di lavoro ovvero dei Consorzi cessionari.
Con il terzo motivo, avente ad oggetto il mancato versamento delle somme al fondo di tesoreria da parte della società utilizzatrice o del consorzio cessionario, segnalava che la società cessionaria avrebbe dovuto continuare ad effettuare il versamento della quota mensile del TFR al FO di TE . Pertanto, alcuna quota di TFR in Pt_1 azienda poteva essere trattenuta dalla che avrebbe dovuto provvedere Controparte_3
a continuare i versamenti effettuati dalla Società IN CE spa (cedente) presso il
FO di TE.
Nessuna somma poteva essere richiesta all' per il tramite del FO di garanzia Pt_1 che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultava che parte ricorrente avesse mai avanzato domanda di FO di TE per il pagamento del TFR maturato con la ditta .. CP_3 Con il quarto motivo, lamentava l'erroneità del conteggio di parte ricorrente: il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 185/2019) su cui si fondava la domanda di intervento al FO di garanzia era stato emesso sulla base del CUD 2012, che cristallizzava il
TFR maturato alla data del 31.12.2011.
La quantificazione delle somme fatta da controparte era arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l' pagare soltanto sulla Pt_1 base di quanto cristallizzato da un titolo esecutivo (accertamento giudiziale del credito)
e non da un conteggio fatto dall'istante.
Concludeva chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, rigettare la domanda proposta perché inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Costituitosi, resisteva all'appello, deducendo quanto segue. CP_1
Infondata era l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'appellante: la prescrizione decorreva, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condizionava la proponibilità della domanda all' (Cass. civ., Sez. Pt_1 lavoro, 07/08/2020, n. 16853); bastava porre in correlazione la data del pignoramento con esito negativo e quella della domanda amministrativa, per concludere che il motivo di gravame era infondato.
Sull'inammissibilità dell'istanza al FO di GA per effetto del vincolo di solidarietà passiva tra cedente e cessionario - non essendo né contestati né contestabili il rapporto di lavoro con la Cooperativa Sole, l'insolvenza di quest'ultima e l'esistenza di un valido titolo esecutivo in cui era cristallizzato il credito della lavoratrice – osservava che l'istituto era volto ad aumentare la garanzia del creditore – moltiplicando i soggetti passivi – e certamente non a ridurla, frapponendo ostacoli di fatto e di diritto alla realizzazione del diritto di credito azionato.
L' non aveva indicato – e non avrebbe potuto– in virtù di quale norma il Pt_1 lavoratore fosse tenuto a chiedere preliminarmente il pagamento del t.f.r., negato dal datore di lavoro insolvente, a eventuali coobbligati solidali in ragione della vicenda circolatoria/appalto/subappalto.
L' obbligo di preventiva escussione non sussisteva né nei confronti della società IN né tanto meno dei Consorzi Parte_4
Sull'asserita solidarietà della società IN, il contratto di cessione dava atto di come il motivo del negozio fosse da individuare nell'intenzione di “dare autonomia organizzativa e finanziaria al ramo d'azienda operante nel settore della pulizia degli
Istituti Scolastici della Regione Calabria”, con lo scopo di “ottimizzare la gestione di tale appalto” (v. all. 6, pag. 2).
Si era, pertanto, nel campo del trasferimento d'azienda da parte di cedente in bonis e non era previsto alcun obbligo di preventiva escussione.
Ai fini in esame doveva aversi riguardo all'imprenditore che rivestiva la qualifica di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto e che era esclusivamente la
Società Cooperativa Sole. Esso appellato aveva dimostrato il proprio rapporto di lavoro con la Società
Cooperativa Sole e la cessazione del rapporto;
aveva agito con serietà ma CP_ infruttuosamente per il recupero del credito presso la stessa aveva dimostrato anche l'inesistenza di beni immobili in capo alla Cooperativa e, pertanto, avendo dimostrato l'insolvenza del datore, si era correttamente rivolta al FO di GA.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, Pt_1 la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 era un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, aveva reciso la solidarietà rispetto alla tenutezza dell'Istituto
Correttamente, dunque, ci si era rivolti al FO di GA , avendo dimostrato Pt_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro con la Società Cooperativa Sole, la cessazione dello stesso, l'insolvenza del datore, l'omesso pagamento del TFR.
Sul mancato versamento delle somme al FO di Previdenza Complementare ed il richiamo al FO di TE, la tesi dell'appellante confliggeva con un dato fattuale
– peraltro ammesso dall' – rilevante ed incontestato: la Società Cooperativa Pt_1
Sole aveva accantonato in azienda il TFR e, per l'appunto, il FO di GA liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda e quando un'azienda tenuta al versamento del TFR presso il FO di TE o presso il FO per la
Previdenza Complementare, non aveva provveduto, il lavoratore doveva rivolgersi direttamente al datore di lavoro. Se il datore era insolvente,il lavoratore poteva rivolgersi al FO di GA Pt_1
In definitiva, atteso che era provato che la non aveva provveduto al Controparte_3 versamento del TFR presso il FO di TE e che era provata Pt_1
l'insolvenza della , correttamente il ricorrente si era rivolto al FO Controparte_3 di GA . Pt_1
In relazione al quantum debeatur, le somme richieste erano cristallizzate in un titolo esecutivo a seguito di accertamento giudiziale del credito.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere si richiama ai sensi dell ' art. 118 disp. att.cp.c. la pronuncia di questa Corte resa nel giudizio iscritto al n. 269/2022 RG in analoga fattispecie.
4 Il primo motivo di appello, avente ad oggetto la prescrizione del diritto, è infondato. È incontroverso che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza Pt_1 del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale FO di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale;
esso è un diritto distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (cfr. ex plurimis, in motivazione, Cass. Sez. Lav.
19277/2018).
E' consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal FO di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le più Pt_1 recenti, Cass. n. 25016 del 2017 e n. 1887 del 2020): “Si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro”.
Per ciò che riguarda il pagamento del TFR, il fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2,
I. n. 297/1982, che sono: insolvenza di parte datoriale e verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, purché il rapporto sia già cessato;
ne consegue che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, Pt_1 non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del FO di garanzia.
Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co.
2, 3,4, della L. n. 297/1982 e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L.
n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore).
Sull'onere, incombente sul lavoratore, di esperire una azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro debitore è stato affermato: “L'intervento del FO di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore Pt_1 di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs.
n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020). CP_ Parte appellata aveva intrapreso la procedura esecutiva presso la stessa ma infruttuosamente,; aveva dimostrato anche l'inesistenza di beni immobili in capo alla
Cooperativa ed aveva dimostrato l'insolvenza del datore di lavoro.
Si erano, dunque, verificati i fatti costitutivi prima indicati: insolvenza datoriale e comprovata infruttuosità dell'esecuzione.
La norma non ha previsto alcun termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR.
La giurisprudenza - nel silenzio della legge - ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del FO di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824).
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il termine di prescrizione è decennale, e non quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, tale termine non è decorso, solo a considerare che il verbale di pignoramento, negativo, per non esser stato possibile eseguire il pignoramento, reca la data del 17.12.2020
5. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui è stata eccepita l'inammissibilità della domanda, sul rilievo che le somme richieste erano nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente e, in caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario).
La società IN RL era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n.
41/2015 e l'istante avrebbe dovuto richiedere l'ammissione delle suddette somme nello stato passivo della procedura fallimentare per come previsto dalle normative istitutive del FO di GA.
Ancor di più, avrebbe dovuto agire nei confronti dei due consorzi (ES e ON), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra valeva in particolar modo per ON, che era l'acquirente del ramo di azienda ceduto dall'IN e quindi il soggetto in capo al quale erano stati trasferiti anche i rapporti di lavoro in precedenza stipulati dalla venditrice (cedente), e, nei limiti di quanto specificato al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al Consorzio ES.
Il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario
(Consorzio ON), né del Consorzio ES e anche per questo profilo non risultavano dimostrati i requisiti minimi per poter accedere al FO di GA.
La doglianza è infondata, posto che la circostanze che la maggior parte delle somme a titolo di TFR fossero maturate nel periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società IN e che questa fosse stata dichiarata fallita, non elide la circostanza che il
TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano il FO di GA, occorre avere riferimento alla posizione del soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro in tale momento.
Nel caso di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro avviene alle dipendenze del cessionario, non potendosi dubitare che l'art. 2 comma 1 della l. n. 297 del 1987, nel richiamare l'art. 2120 c.c., determina che l'insolvenza riguardi l'attuale datore di lavoro.
Si deve poi rilevare (così Cassazione civile sez. lav., 27/12/2022, n. 37789) “che, in virtù dell'art. 2120 c.c., il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, ma il relativo credito è esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Prima di tale momento, non comincia a decorrere neppure la prescrizione (Cass., sez. lav., 6 febbraio 2018, n. 2827). E' dunque necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro ed "è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del
1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22 e, amplius, punto 23)”.
Nella motivazione della sentenza 19277/2018, ai richiamati punti 22 e 23 è stato affermato: “Il richiamo all'art. 2120 c.c., dunque, costituisce l'oggetto dell'obbligo assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del FO, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120
c.c. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza.
Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art. 2120 c.c., citato è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il
t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018), ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela.
Recita, infatti, la citata disposizione ai successivi commi cinque e sei "(...) Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,...”.
Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta alle dipendenze della Società Cooperativa Sole, nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo e avviata la procedura esecutiva conclusa con verbale di pignoramento negativo.
Ciò posto, va considerato che la Suprema Corte ha affermato "Questa Corte, con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al FO in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n.
16617 del 2011, n. 8265 del 2010 e, tra le tante, Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere dall in Pt_1 caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il FO di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante
l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del FO nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del FO nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata" (cfr. Cass.
9.6.2014 n. 12971, Cass.
8.3.2011 n. 5494, Cass
Sez. 6 - 31/03/2015 n. 6480) Non solo, ma la Suprema Corte ha altresì affermato: "Tuttavia né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro … Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del FO nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn.
10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico…. ." (Cass
26021/2018).
E' quindi priva di fondamento l'argomentazione dell'appellante secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare della IN RL e agire nei confronti dei due consorzi (ES e ON), asseritamente tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto, mentre il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario (Consorzio ON), né del Consorzio ES.
E' infondato anche il terzo motivo, posto che la prestazione del TFR da parte del
FO di GA è soggetta soltanto alle condizioni fissate dall'art. 2 legge n. 297/82, mentre non è richiesto che il datore di lavoro abbia regolarmente versato gli accantonamenti al FO di TE.
Va infine disatteso il quarto motivo, poiché l' , sebbene abbia dedotto Pt_1
l'arbitrarietà dei conteggi, non ha indicato in che misura la pretesa sarebbe esorbitante dall'accertamento di cui al decreto ingiuntivo azionato dal ricorrente nei confronti della
, tale che non ha reso possibile avere cognizione dell'erroneità della pretesa, CP_3 rilevandosi, altresì, che il decreto ingiuntivo n. 185/2019 reca la somma di € 7.144,83, che è quella richiesta a titolo di TFR e riconosciuta dal Tribunale.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
In applicazione del principio della soccombenza, l' va condannato al pagamento, Pt_1 in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - con applicazione dei minimi tariffari, stante la serialità delle questioni – in complessivi € 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge,
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 222/2023 del 28.2.2023 del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro
e Previdenza, pubblicata in data, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori dell'appellato avv.
MA ES IZ e OM IZ, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere est.
Dott.NI LL Il Presidente dott.ssa MAluisa Crucitti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa MAluisa Crucitti Presidente dott. NI LL Consigliere rel. dott.ssa MA Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 100/2023 R.G.L. avverso la sentenza n. 222/2023 pubblicata il 28.2.2023 vertente
TRA
, , P.IVA , con sede Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 centrale in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Angelo Labrini, Angela Fazio, Dario Cosimo Adornato, CF C.F._1
, TT OL, RI GR, in virtù di procura generale alle liti a rogito
[...] del dott. Notaio in Roma, Rep. 80974/21569 del 21.7.2015, Persona_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale in Reggio Calabria, viale Pt_1
Calabria 82, presso i procuratori che lo difendono congiuntamente o separatamente, pec t Email_1 appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv. MA ES IZ e Controparte_1
OM IZ - pec fax 096622194 Email_2 appellata
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, esponeva di Controparte_1 aver prestato attività lavorativa, in qualità di operaio addetto alle pulizie, alle dipendenze della Società Cooperativa Sole, successivamente posta in liquidazione, a seguito della cessione di ramo d'azienda da parte della precedente datrice di lavoro
Società IN Source S.p.a.
Oggetto della cessione era l'attività di servizi di pulizia negli Istituti scolastici della
Regione Calabria, incluse le attività e le passività, nonché i rapporti contrattuali in essere, compresi i rapporti di lavoro subordinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112
c.c.
La società Cooperativa Sole, all'atto dell'assunzione dell'istante, si era accollata anche l'onere del pagamento del TFR relativo al periodo di lavoro prestato in favore della società cedente.
Cessato il rapporto di lavoro, era risultata creditrice della somma complessiva di €
7.144,83 a titolo di T.F.R che aveva tentato di recuperare azionando il Decreto
Ingiuntivo n° 185/2019 emesso dal Tribunale di Palmi, ma l'esecuzione azionata era rimasta infruttuosa.
Aveva proposto all' domanda di Controparte_2 intervento del FO di GA al fine di ottenere la liquidazione del complessivo importo ancora dovuto a titolo di T.F.R. ma l' aveva respinto l'istanza così Pt_2 motivando: “il TFR richiesto è relativo al rapporto di lavoro intercorso con la ditta
IN condebitore solidale ex art. 2112 c.c. a seguito di cessione del ramo d'azienda.
La ditta IN risulta dichiarata fallita e pertanto le somme richieste andranno ammesse nello stato passivo di tale procedura fallimentare”.
Aveva proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento di reiezione, rimasto privo di esito.
Proponeva, quindi, ricorso innanzi al Tribunale di Palmi, chiedendo accertare e dichiarare, il proprio diritto all'accoglimento della domanda di intervento del FO di GA per il Trattamento di Fine Rapporto, per la somma pari a € 7.144,83 a titolo di TFR e per l'effetto condannare l' Parte_2 al pagamento in proprio di detta somma oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo, ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese.
Costituendosi in giudizio, l'Istituto eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi del D.L. 19.9.92 n. 384, convertito con L. 14.11.1992 n. 438, in subordine, l'intervenuta la prescrizione, e nel merito, ricostruite le vicende della cessione, concludeva per il rigetto della domanda.
A tal fine evidenziava che il TFR richiesto dalla ricorrente non si riferiva unicamente al rapporto di lavoro con la che ha avuto inizio in data 02.05.2011 con Controparte_3 cessazione 29.02.2012 (totale 10 mesi di lavoro), ma comprendeva anche il TFR maturato con la precedente datrice di lavoro IN CE spa per cui, secondo la prospettazione dell'istituto, la richiesta nei confronti del FO di GA deve considerarsi inammissibile, in quanto le somme richieste sono nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente.
Precisato che la cedente Società IN CE spa - poi denominata IN CE RL - risulta essere stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015, sosteneva che l'istante per accedere al FO di GA avrebbe dovuto provvedere a richiedere l'ammissione delle suddette somme nello stato passivo esecutivo di detta procedura fallimentare. Deduceva, ancora, che qualsiasi accordo tra le società che prevede un accollo del cessionario relativamente alle spettanze dei lavoratori non può avere alcun effetto nei confronti dei terzi ed in particolare dell' che non era parte di detto accordo. Pt_1
Quanto al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della rilevava che Controparte_3 la società cessionaria risulta essere il Consorzio ON di cui la era Controparte_3 aderente in quanto consorziata. Pertanto, le passività relative al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della , tra cui rientra anche la quota di TFR Controparte_3 oggi richiesta, dovevano essere richieste al cessionario della IN, cioè al Consorzio
ON e al Consorzio ES.
Eccepiva, ancora, quanto al rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della CP_3 che parte ricorrente non ha provveduto alla dimostrazione della insolvenza del
[...] cessionario della IN (Consorzio ON), né del Consorzio ES.
2. La sentenza emessa dal Tribunale.
Il Tribunale di Palmi accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l' al Pt_1 pagamento della somma di € di € 7144,83 a titolo di TFR maturata in capo alla società cooperativa Sole, comprensiva anche della quota maturata presso la cedente IN Spa, oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla domanda amministrativa al soddisfo.
Condannava l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite liquidate Pt_1 in € 1.865,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori costituiti della parte ricorrente.
In via preliminare, rigettava l'eccezione di decadenza rilevando che il rigetto della domanda amministrativa di accesso al FO di GA è stato comunicato Pt_1 mediante missiva del 5.10..2021 e la domanda giudiziale è stata iscritta a ruolo l'8.7.2022, prima del decorso di un anno.
Quanto al termine di prescrizione, premesso che decorre dal momento in cui può essere fatto valere il diritto alla liquidazione del TFR a carico del FO di GA costituito presso l' , dunque dopo esaurite le procedure utili ad ottenere le somme dovute a Pt_1 titolo di TFR dal datore di lavoro, la cui insolvenza costituisce il presupposto per potere accedere al fondo stesso, rilevava che dalla documentazione offerta in giudizio dal ricorrente risultava un credito definitivamente accertato con Decreto Ingiuntivo n.
185/2019 , cui era seguito pignoramento mobiliare, con esito negativo e la domanda amministrativa era stata proposta entro il termine prescrizionale.
Nel merito, premesso che alcun dubbio poteva sussistere in ordine all'identificazione della società cooperativa Sole come ultimo datore di lavoro del ricorrente, la natura giuridica dell'obbligazione del FO di GA dell' era quella di diritto di Pt_1 credito ad una prestazione previdenziale, distinta ed autonoma rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale).
Tale diritto si perfezionava (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva.
Infatti, il FO di garanzia costituiva attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela era conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria, il cui quantum era determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Nessun obbligo di preventiva escussione anche degli obbligati solidali gravava sull'istante.
Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del FO nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (beneficio d'ordine, beneficio di escussione), non aveva fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione.
Nel caso di specie sussistevano tutti i requisiti di legge, essendo pacifico lo stato d'insolvenza della cooperativa Sole e la sua qualità di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto lavorativo, la quale non era posta in dubbio dalla collocazione della predetta società nell'ambito del consorzio “ON soc. coop.”. CP_ Non rileva l'eccepito inadempimento della società nel versamento dei contributi al fondo di previdenza complementare, poiché il FO di garanzia era tenuto ad assicurare la corresponsione del TFR comunque maturato e accertato sulla base dei presupposti legali e pertanto eventuali inadempienze all'interno del rapporto tra Pt_1
e società, in merito al mancato versamento di quote presso il FO di previdenza complementare, non potevano riverberarsi sul lavoratore.
Peraltro, dal mancato versamento al FO di previdenza complementare derivava la presenza presso l'azienda datrice di lavoro del TFR, e dunque l'intervento del FO di garanzia troverebbe la sua piena giustificazione.
Il GL infine rigettava l'eccezione dell' per cui il ricorrente non avrebbe mai Pt_1 avanzato domanda al FO di GA per la previdenza complementare ai fini del CP_ pagamento del TFR non versato dalla società posto che il mancato versamento del trattamento di fine rapporto presso il FO di previdenza complementare non poteva risultare ostativo all'intervento del FO di garanzia, in considerazione proprio del fatto che il TFR era rimasto accantonato in azienda.
3. Il giudizio in grado di appello.
La sentenza veniva gravata dall' per i motivi che seguono. Pt_1
Preliminarmente, esponeva che il era Controparte_4 aggiudicatario dell'appalto per l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria.
La società IN CE spa era la società affidataria delle opere appaltate poiché impresa consorziata ed aderente al Controparte_4
La società IN CE spa aveva ceduto al Consorzio ON il ramo d'azienda per l'esecuzione del servizio di pulizia negli istituti scolastici della Regione Calabria, come da contratto di cessione del ramo d'azienda. La era stata individuata quale società affidataria per l'esecuzione dei Controparte_3 lavori di cui sopra da parte del Consorzio ON.
La società IN CE RL in liquidazione era di proprietà al 100% del Gruppo IN spa in liquidazione. In data 28.05.2014 vi era stata la variazione della denominazione giuridica e della forma giuridica da IN CE spa a IN CE RL.
Quest'ultima era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41 in data
16.03.2015.
Dalla visura del Gruppo IN spa si evinceva che questa faceva capo anche alla IN CE spa, società cedente il ramo d'azienda al Consorzio ON, e risultava che il
Gruppo IN aveva partecipazioni al 100% all'interno della società IN CE RL.
Lo stesso Gruppo IN spa aveva presentato domanda di concordato preventivo omologato in data 05.10.2015.
La cessione del ramo d'azienda era avvenuta in data 18 aprile 2011 tra la società IN CE spa (c.f. - poi denominata IN CE RL - ed il consorzio P.IVA_2
ON nonché il Consorzio ES come da contratto di cessione del ramo d'azienda.
A seguito della cessione del ramo d'azienda, la società IN CE spa aveva ceduto al Consorzio ON il ramo d'azienda per l'esecuzione dei lavori di pulizia, lavori effettuati dal Consorzio ON tramite la con i lavoratori individuati CP_3 nell'allegato B del contratto di cessione (tra cui il ricorrente).
aveva presentato in data 7.9.2021 domanda di accesso al FO di Parte_3
GA per il pagamento del TFR, definita con provvedimento di reiezione del
18.10.2021.
Il TFR, richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo sulla scorta del CUD 2012 rilasciato dalla ditta non poteva evidentemente riferirsi CP_3 CP_3 unicamente al rapporto di lavoro con la che aveva avuto inizio in data Controparte_3
02.05.2011, con cessazione 29.02.2012 (totale 10 mesi di lavoro). Si riferiva invece anche al TFR maturato con la precedente datrice di lavoro IN CE spa.
La era stata cancellata dal registro delle imprese in data 28.01.2018 a Controparte_3 seguito di: cancellazione dal registro delle imprese: nota mise prot. 556821 del
22/12/2017 in esecuzione del dd 22/09/2017 - scioglimento per atto d'autorita' senza nomina del liquidatore e contestuale cancellazione dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 223 septiesdecies disp. att. c.c.
Dopo la suddetta pubblicazione i creditori, tra cui rientrava anche il ricorrente, entro il termine perentorio di 30 giorni avrebbero avuto la possibilità di opporsi alla cancellazione operata d'ufficio e chiedere, nel contempo, la nomina di un commissario liquidatore. Non risultava che l'odierna parte ricorrente abbia proposto opposizione con ciò pregiudicando un eventuale recupero del suo credito attraverso la procedura di liquidazione della società.
Operata tale ricostruzione, con il primo motivo insisteva nell' eccezione di prescrizione del credito (assumendo, contrariamente al vero, che non sia stata esaminata dal Giudice di prime cure), osservando che l'obbligazione gravante sull' , FO di garanzia era un'obbligazione autonoma di natura previdenziale Pt_1 rispetto a quella avente ad oggetto la corresponsione del TFR e/o delle ultime retribuzioni.
L' era estraneo alla procedura, doveva poter contestare il credito per t.f.r. e Pt_1 rimaneva estraneo all'efficacia del decreto ingiuntivo quale titolo ormai inopponibile, poiché esso non era stato reso nel contraddittorio con l' e non determinava il Pt_2 mutare del termine di prescrizione che, nel caso di specie, era quinquennale con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Il ricorrente avrebbe dovuto intraprendere le azioni giudiziarie tese all'accertamento del predetto stato entro il termine quinquennale di prescrizione, la cui eccezione era già stata proposta in primo grado.
Con il secondo motivo, deduceva l'inammissibilità dell'istanza al fondo di garanzia per effetto del vincolo di solidarietà passiva tra il cedente e il cessionario la ON.
La richiesta nei confronti del FO di GA doveva considerarsi inammissibile, in quanto le somme richieste erano nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente. In caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario).
Il cedente società IN RL era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n. 41/2015 e l'istante, per accedere al FO di GA, avrebbe dovuto richiedere l'ammissione delle suddette somme allo stato passivo della procedura fallimentare.
Ancor di più, avrebbe dovuto agire, nei confronti dei due consorzi (ES e ON), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra valeva in particolar modo per il cessionario
ON, che era l'acquirente del ramo di azienda ceduto dall'IN, e, nei limiti di quanto specificato al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al
Consorzio ES.
Il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario
(Consorzio ON), né del Consorzio ES e anche per questo profilo non risultavano dimostrati i requisiti minimi per poter accedere al FO di GA ovvero la dimostrazione dell'insolvenza del datore di lavoro ovvero dei Consorzi cessionari.
Con il terzo motivo, avente ad oggetto il mancato versamento delle somme al fondo di tesoreria da parte della società utilizzatrice o del consorzio cessionario, segnalava che la società cessionaria avrebbe dovuto continuare ad effettuare il versamento della quota mensile del TFR al FO di TE . Pertanto, alcuna quota di TFR in Pt_1 azienda poteva essere trattenuta dalla che avrebbe dovuto provvedere Controparte_3
a continuare i versamenti effettuati dalla Società IN CE spa (cedente) presso il
FO di TE.
Nessuna somma poteva essere richiesta all' per il tramite del FO di garanzia Pt_1 che liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda, né risultava che parte ricorrente avesse mai avanzato domanda di FO di TE per il pagamento del TFR maturato con la ditta .. CP_3 Con il quarto motivo, lamentava l'erroneità del conteggio di parte ricorrente: il titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 185/2019) su cui si fondava la domanda di intervento al FO di garanzia era stato emesso sulla base del CUD 2012, che cristallizzava il
TFR maturato alla data del 31.12.2011.
La quantificazione delle somme fatta da controparte era arbitraria e non asseverata da alcuna pronuncia giudiziale, facendo il titolo esecutivo unicamente riferimento all'intero TFR maturato fino al 31.12.2011 e dovendo l' pagare soltanto sulla Pt_1 base di quanto cristallizzato da un titolo esecutivo (accertamento giudiziale del credito)
e non da un conteggio fatto dall'istante.
Concludeva chiedendo, in riforma dell'appellata sentenza, rigettare la domanda proposta perché inammissibile, nonché infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Costituitosi, resisteva all'appello, deducendo quanto segue. CP_1
Infondata era l'eccezione di prescrizione del credito formulata dall'appellante: la prescrizione decorreva, ai sensi dell'art. 2948 c.c., dal perfezionarsi della fattispecie attributiva, che condizionava la proponibilità della domanda all' (Cass. civ., Sez. Pt_1 lavoro, 07/08/2020, n. 16853); bastava porre in correlazione la data del pignoramento con esito negativo e quella della domanda amministrativa, per concludere che il motivo di gravame era infondato.
Sull'inammissibilità dell'istanza al FO di GA per effetto del vincolo di solidarietà passiva tra cedente e cessionario - non essendo né contestati né contestabili il rapporto di lavoro con la Cooperativa Sole, l'insolvenza di quest'ultima e l'esistenza di un valido titolo esecutivo in cui era cristallizzato il credito della lavoratrice – osservava che l'istituto era volto ad aumentare la garanzia del creditore – moltiplicando i soggetti passivi – e certamente non a ridurla, frapponendo ostacoli di fatto e di diritto alla realizzazione del diritto di credito azionato.
L' non aveva indicato – e non avrebbe potuto– in virtù di quale norma il Pt_1 lavoratore fosse tenuto a chiedere preliminarmente il pagamento del t.f.r., negato dal datore di lavoro insolvente, a eventuali coobbligati solidali in ragione della vicenda circolatoria/appalto/subappalto.
L' obbligo di preventiva escussione non sussisteva né nei confronti della società IN né tanto meno dei Consorzi Parte_4
Sull'asserita solidarietà della società IN, il contratto di cessione dava atto di come il motivo del negozio fosse da individuare nell'intenzione di “dare autonomia organizzativa e finanziaria al ramo d'azienda operante nel settore della pulizia degli
Istituti Scolastici della Regione Calabria”, con lo scopo di “ottimizzare la gestione di tale appalto” (v. all. 6, pag. 2).
Si era, pertanto, nel campo del trasferimento d'azienda da parte di cedente in bonis e non era previsto alcun obbligo di preventiva escussione.
Ai fini in esame doveva aversi riguardo all'imprenditore che rivestiva la qualifica di datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto e che era esclusivamente la
Società Cooperativa Sole. Esso appellato aveva dimostrato il proprio rapporto di lavoro con la Società
Cooperativa Sole e la cessazione del rapporto;
aveva agito con serietà ma CP_ infruttuosamente per il recupero del credito presso la stessa aveva dimostrato anche l'inesistenza di beni immobili in capo alla Cooperativa e, pertanto, avendo dimostrato l'insolvenza del datore, si era correttamente rivolta al FO di GA.
Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, Pt_1 la corresponsione del TFR a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2 era un diritto di credito ad una prestazione previdenziale distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, aveva reciso la solidarietà rispetto alla tenutezza dell'Istituto
Correttamente, dunque, ci si era rivolti al FO di GA , avendo dimostrato Pt_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro con la Società Cooperativa Sole, la cessazione dello stesso, l'insolvenza del datore, l'omesso pagamento del TFR.
Sul mancato versamento delle somme al FO di Previdenza Complementare ed il richiamo al FO di TE, la tesi dell'appellante confliggeva con un dato fattuale
– peraltro ammesso dall' – rilevante ed incontestato: la Società Cooperativa Pt_1
Sole aveva accantonato in azienda il TFR e, per l'appunto, il FO di GA liquidava unicamente la quota di TFR accantonata in azienda e quando un'azienda tenuta al versamento del TFR presso il FO di TE o presso il FO per la
Previdenza Complementare, non aveva provveduto, il lavoratore doveva rivolgersi direttamente al datore di lavoro. Se il datore era insolvente,il lavoratore poteva rivolgersi al FO di GA Pt_1
In definitiva, atteso che era provato che la non aveva provveduto al Controparte_3 versamento del TFR presso il FO di TE e che era provata Pt_1
l'insolvenza della , correttamente il ricorrente si era rivolto al FO Controparte_3 di GA . Pt_1
In relazione al quantum debeatur, le somme richieste erano cristallizzate in un titolo esecutivo a seguito di accertamento giudiziale del credito.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore del difensore che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti, che depositavano ritualmente note scritte nel termine fissato in decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15.10.2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del decidere si richiama ai sensi dell ' art. 118 disp. att.cp.c. la pronuncia di questa Corte resa nel giudizio iscritto al n. 269/2022 RG in analoga fattispecie.
4 Il primo motivo di appello, avente ad oggetto la prescrizione del diritto, è infondato. È incontroverso che il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso d'insolvenza Pt_1 del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale FO di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale;
esso è un diritto distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (cfr. ex plurimis, in motivazione, Cass. Sez. Lav.
19277/2018).
E' consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal FO di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le più Pt_1 recenti, Cass. n. 25016 del 2017 e n. 1887 del 2020): “Si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro”.
Per ciò che riguarda il pagamento del TFR, il fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2,
I. n. 297/1982, che sono: insolvenza di parte datoriale e verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo o all'esito di procedura esecutiva, purché il rapporto sia già cessato;
ne consegue che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, Pt_1 non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del FO di garanzia.
Il dies a quo per la presentazione della domanda di pagamento del TFR da parte del fondo di garanzia va dunque individuato, nel caso di imprenditore soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi degli eventi previsti dall'art. 1, co.
2, 3,4, della L. n. 297/1982 e, nel caso di imprenditore non soggetto alla disciplina di cui al R.D. n. 267/1942, nel verificarsi dell'evento previsto dall'art. 1, co. 5, della L.
n. 297/1982 (comprovata infruttuosità dell'esecuzione tentata nei confronti del datore di lavoro debitore).
Sull'onere, incombente sul lavoratore, di esperire una azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro debitore è stato affermato: “L'intervento del FO di garanzia istituito presso l' per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore Pt_1 di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs.
n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale;
ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che tali soci abbiano riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione”. (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14020 del 07/07/2020). CP_ Parte appellata aveva intrapreso la procedura esecutiva presso la stessa ma infruttuosamente,; aveva dimostrato anche l'inesistenza di beni immobili in capo alla
Cooperativa ed aveva dimostrato l'insolvenza del datore di lavoro.
Si erano, dunque, verificati i fatti costitutivi prima indicati: insolvenza datoriale e comprovata infruttuosità dell'esecuzione.
La norma non ha previsto alcun termine di prescrizione per far valere il diritto del lavoratore all'intervento del fondo di garanzia in riferimento al TFR.
La giurisprudenza - nel silenzio della legge - ha precisato che “In caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro e, pertanto, la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del FO di garanzia è quella ordinaria decennale” (Cassazione civile sez. lav. 26 maggio 2015 n. 10824).
Contrariamente all'assunto dell'appellante, il termine di prescrizione è decennale, e non quinquennale ex art. 2948 n. 5 c.c., che riguarda soltanto i rapporti tra lavoratore e datore di lavoro.
Nella fattispecie in esame, tale termine non è decorso, solo a considerare che il verbale di pignoramento, negativo, per non esser stato possibile eseguire il pignoramento, reca la data del 17.12.2020
5. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con cui è stata eccepita l'inammissibilità della domanda, sul rilievo che le somme richieste erano nella quasi totalità maturate alle dipendenze della ditta IN cedente e, in caso di trasferimento aziendale ex art. 2112, per la quota parte di TFR maturata alle dipendenze del cedente vi erano due condebitori solidali (il cedente ed il cessionario).
La società IN RL era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Bari con sentenza n.
41/2015 e l'istante avrebbe dovuto richiedere l'ammissione delle suddette somme nello stato passivo della procedura fallimentare per come previsto dalle normative istitutive del FO di GA.
Ancor di più, avrebbe dovuto agire nei confronti dei due consorzi (ES e ON), tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto;
quanto sopra valeva in particolar modo per ON, che era l'acquirente del ramo di azienda ceduto dall'IN e quindi il soggetto in capo al quale erano stati trasferiti anche i rapporti di lavoro in precedenza stipulati dalla venditrice (cedente), e, nei limiti di quanto specificato al punto n. 9 del contratto di cessione del ramo d'azienda, al Consorzio ES.
Il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario
(Consorzio ON), né del Consorzio ES e anche per questo profilo non risultavano dimostrati i requisiti minimi per poter accedere al FO di GA.
La doglianza è infondata, posto che la circostanze che la maggior parte delle somme a titolo di TFR fossero maturate nel periodo in cui il lavoratore era alle dipendenze della società IN e che questa fosse stata dichiarata fallita, non elide la circostanza che il
TFR sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, sicché, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che regolano il FO di GA, occorre avere riferimento alla posizione del soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro in tale momento.
Nel caso di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., la cessazione del rapporto di lavoro avviene alle dipendenze del cessionario, non potendosi dubitare che l'art. 2 comma 1 della l. n. 297 del 1987, nel richiamare l'art. 2120 c.c., determina che l'insolvenza riguardi l'attuale datore di lavoro.
Si deve poi rilevare (così Cassazione civile sez. lav., 27/12/2022, n. 37789) “che, in virtù dell'art. 2120 c.c., il diritto al trattamento di fine rapporto matura progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale, ma il relativo credito è esigibile solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. I, 27 febbraio 2020, n. 5376). Prima di tale momento, non comincia a decorrere neppure la prescrizione (Cass., sez. lav., 6 febbraio 2018, n. 2827). E' dunque necessaria la risoluzione del rapporto di lavoro ed "è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del
1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela" (sentenza n. 19277 del 2018, cit., punto 22 e, amplius, punto 23)”.
Nella motivazione della sentenza 19277/2018, ai richiamati punti 22 e 23 è stato affermato: “Il richiamo all'art. 2120 c.c., dunque, costituisce l'oggetto dell'obbligo assicurativo pubblico mediante rinvio alla disciplina contenuta in tale disposizione e rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del FO, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120
c.c. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza.
Dunque, sempre ai sensi del disposto dell'art. 2120 c.c., citato è necessario, innanzi tutto, che sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò, non solo perché il
t.f.r. non può essere preteso se non alla cessazione del rapporto di lavoro (vd. da ultimo Cass. n. 2827 del 2018), ma anche in quanto è la stessa fattispecie di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2, che include la risoluzione del rapporto, espressamente, fra i presupposti di applicazione della tutela.
Recita, infatti, la citata disposizione ai successivi commi cinque e sei "(...) Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto,...”.
Non può revocarsi in dubbio, pertanto, che la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta alle dipendenze della Società Cooperativa Sole, nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo e avviata la procedura esecutiva conclusa con verbale di pignoramento negativo.
Ciò posto, va considerato che la Suprema Corte ha affermato "Questa Corte, con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al FO in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito (Cass. n.
16617 del 2011, n. 8265 del 2010 e, tra le tante, Cass. n. 27917 del 19/12/2005), mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere dall in Pt_1 caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Tale diritto si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione a passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva). Ed infatti, il FO di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria (con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro), con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante
l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del FO nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Il diritto alla prestazione del FO nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata" (cfr. Cass.
9.6.2014 n. 12971, Cass.
8.3.2011 n. 5494, Cass
Sez. 6 - 31/03/2015 n. 6480) Non solo, ma la Suprema Corte ha altresì affermato: "Tuttavia né la L. 297/1982, né il d.lgs. 82/1990 prevedono in alcun modo un obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati, ma tutelano invece in modo immediato e diretto il diritto previdenziale alla copertura del credito da t.f.r., che sia sorto, presso il datore di lavoro insolvente, con la definitiva cessazione del rapporto di lavoro … Essendo stato da tempo superato l'inquadramento dell'obbligazione del FO nei termini della solidarietà di esso con il datore di lavoro (Cass. 23 luglio 2012 n. 12852 ed anche nn.
10875, 20675 del 2013; 12971 del 2014) e non risultando previsto alcun altro requisito (beneficio d'ordine; beneficio di escussione), non ha quindi fondamento la tesi sulla natura sussidiaria dell'obbligazione. D'altra parte, è chiaro che la copertura previdenziale riconnessa all'insolvenza del datore di lavoro non può prescindere da una semplificazione anche sul piano obbligatorio, per la necessità di tendere al massimo, data la natura retributiva dei diritti, ad una contiguità temporale tra il maturare dei crediti e la relativa soddisfazione: sicché non può consentirsi, in mancanza di norma espressa in tal senso, una dilazione della stessa, che la subordini all'esercizio della pretesa verso altri condebitori del credito lavoristico…. ." (Cass
26021/2018).
E' quindi priva di fondamento l'argomentazione dell'appellante secondo cui il lavoratore avrebbe dovuto insinuarsi al passivo fallimentare della IN RL e agire nei confronti dei due consorzi (ES e ON), asseritamente tenuti, per il principio della solidarietà passiva, al pagamento delle retribuzioni e del trattamento di fine rapporto, mentre il ricorrente non aveva provveduto alla dimostrazione dell'insolvenza del cessionario (Consorzio ON), né del Consorzio ES.
E' infondato anche il terzo motivo, posto che la prestazione del TFR da parte del
FO di GA è soggetta soltanto alle condizioni fissate dall'art. 2 legge n. 297/82, mentre non è richiesto che il datore di lavoro abbia regolarmente versato gli accantonamenti al FO di TE.
Va infine disatteso il quarto motivo, poiché l' , sebbene abbia dedotto Pt_1
l'arbitrarietà dei conteggi, non ha indicato in che misura la pretesa sarebbe esorbitante dall'accertamento di cui al decreto ingiuntivo azionato dal ricorrente nei confronti della
, tale che non ha reso possibile avere cognizione dell'erroneità della pretesa, CP_3 rilevandosi, altresì, che il decreto ingiuntivo n. 185/2019 reca la somma di € 7.144,83, che è quella richiesta a titolo di TFR e riconosciuta dal Tribunale.
Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
In applicazione del principio della soccombenza, l' va condannato al pagamento, Pt_1 in favore del difensore distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate - con applicazione dei minimi tariffari, stante la serialità delle questioni – in complessivi € 1.984,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge,
Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Pt_1 Controparte_1 avverso la sentenza n. 222/2023 del 28.2.2023 del Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro
e Previdenza, pubblicata in data, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza.
2. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dei difensori dell'appellato avv.
MA ES IZ e OM IZ, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002
n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
Il Consigliere est.
Dott.NI LL Il Presidente dott.ssa MAluisa Crucitti