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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/02/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 25 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2926/2022 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], quale procuratore di sé stesso ex art. 86 Parte_1
c.p.c.
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall' avv. Caterina Santanoceto e dall'avv.
Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell' , in Caserta, via Arena n. 2, Loc. San Benedetto CP_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 22.4.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000066933 con la quale l' gli CP_1
ingiungeva nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società
di pagare la somma di € 19.000 quale Controparte_2
sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2011; avverso l' OI-000323389 con la quale l' gli ingiungeva il pagamento della somma di € 22.500 CP_1
quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2013;e l' OI-000395895 con la quale l' gli ingiungeva di pagare la somma di € 27.000 quale CP_1 sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2014, notificate il 28.3.2022.
Ha dedotto l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte per omessa notifica dei prodromici atti di accertamento e quindi per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 l.
689/1981 e per prescrizione ai sensi dell'art. 28 l. 680/1981. Ha poi lamentato l'insussistenza della dedotta violazione nonché la sproporzione delle sanzioni irrogate. Sulla scorta di tali premesse ha quindi concluso, previa sospensione, per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento delle ordinanze opposte o in subordine per la rideterminazione della sanzione, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , resistendo al CP_1
ricorso con varie argomentazioni.
Nelle more del giudizio l' ha provveduto alla rettifica delle ordinanze ingiunzione CP_1 rideterminando l'importo delle sanzioni irrogate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, concedendo altresì alla parte la possibilità di estinzione della sanzione mediante il pagamento in misura ridotta in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8.
Preso atto della mancata adesione della parte ricorrente alla sanzione ridotta, la causa è decisa all'esito dell'odierna udienza, mediante sentenza di cui è data lettura.
Il ricorso è fondamento e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si ritiene che la controversia possa essere decisa in applicazione della ragione più liquida, ritendo questo giudice fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14 Legge 689/1981.
Ai sensi dell'art. 14 Legge 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare
l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del 08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
In ordine all'applicabilità del suddetto termine alla fattispecie in esame, l' resistente CP_1 ha sostenuto che la particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, co. 1 bis, della legge
11 novembre 1983, n. 638 (come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevederebbe la non punibilità o la non assoggettabilità alla sanzione qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentuerebbe il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che disporrebbe espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili». Ciò posto, tale tesi non è condivisa dalla scrivente.
Sul punto si osserva che l'articolo 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Dunque, per tale disposizione, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma tale previsione non esonera in alcun modo l'amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro
è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit.
Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta, altresì pienamente confermata dal recente articolo 23 del DL n. 48/23 per cui “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente proprio all'articolo 2, co. 1 bis in parola, infatti, risulta pacifica l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quelle fatte proprie dall'articolo 23 suddetto.
Pertanto, dovendosi fare applicazione alla materia per cui è causa dell'articolo 14 cit., risulta che l' non ha contestato tempestivamente l'inadempimento rispetto agli obblighi CP_1
contributivi relativi alle annualità 2011, 2013 e 2014, violando così il termine di 90 giorni previsto da tale disposizione, senza che tale violazione sia giustificata da accertamenti istruttori complessi, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la infrazione, ai sensi dell'ultimo comma della medesima.
Inoltre, condividendosi il principio per cui il Giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, non si può non rilevare come nella memoria dell'ente non vi è alcuna indicazione della data di inizio degli accertamenti istruttori e di quella della loro conclusione, nonché della loro complessità, in modo che si possa giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge n.
689/81. Né l'ente ha invero fornito prova alcuna di aver dovuto procedere a ulteriori e/o complessi accertamenti istruttori.
Per questi motivi
deve essere dichiarata l'estinzione, ex art. 14 Legge 689/1981, delle ordinanze ingiunzione n. OI-000066933; n. OI-000323389 e n. OI-000395895, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In ordine alle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano compensate tra le parti in ragione della novità della questione trattata e della sussistenza di orientamenti difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'estinzione, ex art. 14 Legge 689/1981, delle ordinanze ingiunzione n. OI-
000066933; n. OI-000323389 e n. OI-000395895;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, il 25.2.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, all'udienza del 25 febbraio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2926/2022 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], quale procuratore di sé stesso ex art. 86 Parte_1
c.p.c.
RICORRENTE contro
, in persona del Presidente e legale rapp.te Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall' avv. Caterina Santanoceto e dall'avv.
Ida Verrengia ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell' , in Caserta, via Arena n. 2, Loc. San Benedetto CP_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 22.4.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-000066933 con la quale l' gli CP_1
ingiungeva nella sua qualità di legale rappresentante/responsabile della società
di pagare la somma di € 19.000 quale Controparte_2
sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2011; avverso l' OI-000323389 con la quale l' gli ingiungeva il pagamento della somma di € 22.500 CP_1
quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2013;e l' OI-000395895 con la quale l' gli ingiungeva di pagare la somma di € 27.000 quale CP_1 sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2014, notificate il 28.3.2022.
Ha dedotto l'illegittimità delle ordinanze ingiunzione opposte per omessa notifica dei prodromici atti di accertamento e quindi per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 l.
689/1981 e per prescrizione ai sensi dell'art. 28 l. 680/1981. Ha poi lamentato l'insussistenza della dedotta violazione nonché la sproporzione delle sanzioni irrogate. Sulla scorta di tali premesse ha quindi concluso, previa sospensione, per la declaratoria di illegittimità e per l'annullamento delle ordinanze opposte o in subordine per la rideterminazione della sanzione, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' , resistendo al CP_1
ricorso con varie argomentazioni.
Nelle more del giudizio l' ha provveduto alla rettifica delle ordinanze ingiunzione CP_1 rideterminando l'importo delle sanzioni irrogate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, concedendo altresì alla parte la possibilità di estinzione della sanzione mediante il pagamento in misura ridotta in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8.
Preso atto della mancata adesione della parte ricorrente alla sanzione ridotta, la causa è decisa all'esito dell'odierna udienza, mediante sentenza di cui è data lettura.
Il ricorso è fondamento e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si ritiene che la controversia possa essere decisa in applicazione della ragione più liquida, ritendo questo giudice fondata l'eccezione di decadenza ex art. 14 Legge 689/1981.
Ai sensi dell'art. 14 Legge 689/1981, “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse dalla quale decorre - ai sensi dell'art. 14, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 - il termine di novanta o trecentosessanta giorni, deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, ma non può sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare
l'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale” (cfr. Cass. Sentenza n. 16642 del 08/08/2005; Sentenza n. 8326 del 04/04/2018).
In ordine all'applicabilità del suddetto termine alla fattispecie in esame, l' resistente CP_1 ha sostenuto che la particolare struttura della disciplina di cui all'art. 2, co. 1 bis, della legge
11 novembre 1983, n. 638 (come riscritto con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8), che, diversamente dal procedimento amministrativo regolato dalla legge generale del 1981, prevederebbe la non punibilità o la non assoggettabilità alla sanzione qualora l'intimato provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione, accentuerebbe il carattere di specialità della normativa, ulteriormente confermato dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo, che disporrebbe espressamente che nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi disciplinate si osservano le disposizioni della legge n. 689 del 1981 solo «in quanto applicabili». Ciò posto, tale tesi non è condivisa dalla scrivente.
Sul punto si osserva che l'articolo 2, co. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638 stabilisce che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino
a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Dunque, per tale disposizione, il datore di lavoro non è punibile quando provvede al versamento richiesto entro tre mesi dalla contestazione, ma tale previsione non esonera in alcun modo l'amministrazione a una preventiva contestazione nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/81.
Una cosa, infatti, è il termine di 90 giorni entro cui l'ente pubblico può provvedere alla contestazione in seguito alla conclusione degli accertamenti istruttori ex articolo 14 cit., altro
è quello di tre mesi entro cui l'intimato può provvedere alla regolarizzazione in seguito alla contestazione, ex art. 2, co. 1 bis cit.
Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta, altresì pienamente confermata dal recente articolo 23 del DL n. 48/23 per cui “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente proprio all'articolo 2, co. 1 bis in parola, infatti, risulta pacifica l'applicazione dell'articolo 14 della legge n. 689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quelle fatte proprie dall'articolo 23 suddetto.
Pertanto, dovendosi fare applicazione alla materia per cui è causa dell'articolo 14 cit., risulta che l' non ha contestato tempestivamente l'inadempimento rispetto agli obblighi CP_1
contributivi relativi alle annualità 2011, 2013 e 2014, violando così il termine di 90 giorni previsto da tale disposizione, senza che tale violazione sia giustificata da accertamenti istruttori complessi, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la infrazione, ai sensi dell'ultimo comma della medesima.
Inoltre, condividendosi il principio per cui il Giudice deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla Amministrazione procedente e la congruità del tempo impiegato in relazione alla complessità degli stessi, non si può non rilevare come nella memoria dell'ente non vi è alcuna indicazione della data di inizio degli accertamenti istruttori e di quella della loro conclusione, nonché della loro complessità, in modo che si possa giustificare l'inosservanza del termine di 90 giorni di cui all'articolo 14 della legge n.
689/81. Né l'ente ha invero fornito prova alcuna di aver dovuto procedere a ulteriori e/o complessi accertamenti istruttori.
Per questi motivi
deve essere dichiarata l'estinzione, ex art. 14 Legge 689/1981, delle ordinanze ingiunzione n. OI-000066933; n. OI-000323389 e n. OI-000395895, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
In ordine alle spese di lite, si ritiene che le stesse vadano compensate tra le parti in ragione della novità della questione trattata e della sussistenza di orientamenti difformi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, disattesa e/o assorbita ogni ulteriore deduzione, istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'estinzione, ex art. 14 Legge 689/1981, delle ordinanze ingiunzione n. OI-
000066933; n. OI-000323389 e n. OI-000395895;
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, il 25.2.2025
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine