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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/02/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21875 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/05/1959), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ROSSI POMPILIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BOVALINO (RC), 13/03/1961), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SERRAO ENRICA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento di figlio maggiorenne non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che con Parte_1
decreto in data 01/07/2017 il Tribunale di Roma ha disciplinato l'affidamento e il mantenimento del figlio nato il Persona_1
30/03/2005 dalla relazione con , ponendo a carico Controparte_1
dell'istante l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di euro
1.100,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, all'epoca minorenne, affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare tali condizioni stante l'imminente trasferimento della a CP_1
quale corrispondente accogliendo le seguenti conclusioni: CP_2 CP_3
1) a modifica di quanto disposto dal decreto emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma in data 1 luglio 2017 nel procedimento NRG 8445/2016
VG, revocare con decorrenza dalla data di iscrizione a ruolo del presente
procedimento o, in via alternativa, dalla data di cessazione della
convivenza del figlio con la madre, il contributo al mantenimento di Per_1
posto a carico del ricorrente;
[...]
2) nell'ipotesi in cui il figlio si trasferisca presso l'abitazione paterna,
disporre che la resistente corrisponda al ricorrente la somma mensile di
1.000,00 (o quella diversa maggiore o minore ritenuta congrua dal 3
Tribunale), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di
contributo al mantenimento del figlio, oltre alla partecipazione nella misura
del 50% alle spese straordinarie per il medesimo occorrende da
individuarsi con riferimento al Protocollo in uso presso questo Tribunale;
3) in via alternativa, nell'ipotesi in cui il figlio decida di conservare la sua
dimora presso l'abitazione materna, disporre che ciascuno genitore
contribuisca al suo mantenimento con le modalità di cui all'art. 337 septies
1° comma cc, quantificando tale contributo all'esito della valutazione della
condizione reddituale e patrimoniale di ciascun genitore, oltre alla
partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio
occorrende.
4) condannare la resistente al pagamento degli onorari e delle spese del
presente procedimento, che poteva essere evitato e che si è reso
indispensabile stante la mancata collaborazione della resistente.
Costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda chiedendone il rigetto.
Sentite le parti, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e acquisita la documentazione complessivamente prodotta,
alla prima udienza del 03/02/2025, all'esito della discussione orale, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
Premesso che in mancanza di una domanda in tal senso del figlio comune delle parti, , non può trovare accoglimento l'istanza di Per_1
versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del medesimo,
salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti e il ragazzo cui di fatto il padre sta già corrispondendo una parte dell'assegno perequativo, 4
mette conto evidenziare che dalle stesse dichiarazioni rese dai genitori alla prima udienza emerge che trascorre metà settimana presso Per_1
l'abitazione paterna, in genere dalla domenica al giovedì, in coincidenza con le lezioni frequentate all'Università Roma Tre presso cui è iscritto e più
vicina all'abitazione paterna, e metà settimana presso l'abitazione materna,
durante il periodo delle lezioni universitarie. Sul punto lo stesso ricorrente ha dichiarato che si è organizzato come sopra indicato e segue questo Per_1
regime da dopo l'estate 2024 ossia da quando sono iniziate le lezioni universitarie, sebbene la si sia trasferita a da luglio 2024, CP_1 CP_2
ossia dopo la proposizione del ricorso a maggio 2024.
In sostanza, premesso che in quanto maggiorenne si Per_1
autodetermina in ordine alla permanenza presso l'abitazione dell'uno piuttosto che dell'altro genitore, egli attualmente trascorre un tempo sostanzialmente paritario presso entrambi, analogamente a quanto previsto dall'intestato Tribunale nel 2017 allorché era minore di età, come si evince dal decreto di cui il ha chiesto la modifica in questa sede, prevedente Pt_1
ampi tempi di permanenza del figlio presso il padre per dodici giorni al mese, ovvero sostanzialmente paritario, tempi sulla cui base il Tribunale ha quantificato l'assegno perequativo di mantenimento.
La circostanza che la madre, odierna resistente, si sia allontanata dalla casa di abitazione di Via Adda per motivi di lavoro a seguito dell'incarico di corrispondente a non priva la stessa della legittimazione a CP_3 CP_2
percepire l'assegno di mantenimento per , sia perché trattasi di Per_1
trasferimento temporaneo, sia soprattutto perché è pacifico e indiscusso che la continui a provvedere al pagamento delle spese di gestione della CP_1
abitazione di Via Adda e alle ordinarie esigenze di cui ha dato Per_1 5
un bancomat “appoggiato” sul suo conto corrente, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il bancomat sia utilizzato anche dall'altro figlio della con cui vive da sempre in quanto nato da una CP_1 Per_1
precedente relazione della resistente medesima.
Per completezza giova evidenziare che dalla documentazione acquisita emerge che nel 2015, annualità considerata nel decreto del 2017, oggetto della richiesta la modifica, la percepiva una retribuzione netta CP_1
mensile pari a circa euro 3.400,00 su dodici mensilità, mentre il Pt_1
percepiva una retribuzione netta mensile pari a circa euro 6.700,00 su dodici mensilità ed era tenuto al pagamento del canone locatizio della casa di abitazione per euro 1.500,00 mensili;
nel 2023 il ha percepito un Pt_1
reddito netto mensile pari ad euro 7.500,00 circa su dodici mensilità e,
unitamente alla attuale moglie, è tenuto al pagamento del mutuo cointestato gravante sulla casa di abitazione per circa euro 1.500,00 mensili complessivi
(di talché solo la metà è imputabile al , mentre la resistente nello stesso Pt_1
periodo d'imposta ha percepito un reddito netto mensile di circa euro
4.200,00; la stessa all'udienza di comparizione ha dichiarato di aver ricevuto fino a dicembre 2024 un reddito di circa euro 4.500,00 netti mensili e di non conoscere l'ammontare della retribuzione che percepirà a seguito del nuovo incarico in quanto soggetta a tassazione in Israele. Dunque ambo le parti hanno visto migliorare la loro complessiva situazione reddituale e patrimoniale.
Del tutto irrilevante è, infine, alla luce della sopra illustrata situazione fattuale il trasferimento della residenza anagrafica di presso il Per_1
padre, avvenuto a luglio 2024, successivamente alla proposizione del ricorso, essendo notorio che nei procedimenti in materia di famiglia la 6
residenza è concetto fattuale avendo rilevanza quella di fatto ed effettiva.
Per tutti i motivi sopra esposti si impone il rigetto del ricorso con conseguente condanna del al pagamento delle spese di lite in ossequio Pt_1
al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21875/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore della resistente delle Parte_1
spese di lite liquidate in complessivi euro 1.450,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21875 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 11/05/1959), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ROSSI POMPILIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(BOVALINO (RC), 13/03/1961), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. SERRAO ENRICA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: modifica delle condizioni di mantenimento di figlio maggiorenne non matrimoniale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che con Parte_1
decreto in data 01/07/2017 il Tribunale di Roma ha disciplinato l'affidamento e il mantenimento del figlio nato il Persona_1
30/03/2005 dalla relazione con , ponendo a carico Controparte_1
dell'istante l'obbligo di corrispondere alla madre la somma mensile di euro
1.100,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, all'epoca minorenne, affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre, onere dei genitori di contribuire in eguale misura al pagamento delle spese extra, ha chiesto all'intestato Tribunale di volere modificare tali condizioni stante l'imminente trasferimento della a CP_1
quale corrispondente accogliendo le seguenti conclusioni: CP_2 CP_3
1) a modifica di quanto disposto dal decreto emesso dal Tribunale
Ordinario di Roma in data 1 luglio 2017 nel procedimento NRG 8445/2016
VG, revocare con decorrenza dalla data di iscrizione a ruolo del presente
procedimento o, in via alternativa, dalla data di cessazione della
convivenza del figlio con la madre, il contributo al mantenimento di Per_1
posto a carico del ricorrente;
[...]
2) nell'ipotesi in cui il figlio si trasferisca presso l'abitazione paterna,
disporre che la resistente corrisponda al ricorrente la somma mensile di
1.000,00 (o quella diversa maggiore o minore ritenuta congrua dal 3
Tribunale), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di
contributo al mantenimento del figlio, oltre alla partecipazione nella misura
del 50% alle spese straordinarie per il medesimo occorrende da
individuarsi con riferimento al Protocollo in uso presso questo Tribunale;
3) in via alternativa, nell'ipotesi in cui il figlio decida di conservare la sua
dimora presso l'abitazione materna, disporre che ciascuno genitore
contribuisca al suo mantenimento con le modalità di cui all'art. 337 septies
1° comma cc, quantificando tale contributo all'esito della valutazione della
condizione reddituale e patrimoniale di ciascun genitore, oltre alla
partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie per il figlio
occorrende.
4) condannare la resistente al pagamento degli onorari e delle spese del
presente procedimento, che poteva essere evitato e che si è reso
indispensabile stante la mancata collaborazione della resistente.
Costituitasi in giudizio ha contestato la fondatezza Controparte_1
della domanda chiedendone il rigetto.
Sentite le parti, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e acquisita la documentazione complessivamente prodotta,
alla prima udienza del 03/02/2025, all'esito della discussione orale, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Il ricorso è destituito di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.
Premesso che in mancanza di una domanda in tal senso del figlio comune delle parti, , non può trovare accoglimento l'istanza di Per_1
versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del medesimo,
salvo e impregiudicato ogni diverso accordo tra le parti e il ragazzo cui di fatto il padre sta già corrispondendo una parte dell'assegno perequativo, 4
mette conto evidenziare che dalle stesse dichiarazioni rese dai genitori alla prima udienza emerge che trascorre metà settimana presso Per_1
l'abitazione paterna, in genere dalla domenica al giovedì, in coincidenza con le lezioni frequentate all'Università Roma Tre presso cui è iscritto e più
vicina all'abitazione paterna, e metà settimana presso l'abitazione materna,
durante il periodo delle lezioni universitarie. Sul punto lo stesso ricorrente ha dichiarato che si è organizzato come sopra indicato e segue questo Per_1
regime da dopo l'estate 2024 ossia da quando sono iniziate le lezioni universitarie, sebbene la si sia trasferita a da luglio 2024, CP_1 CP_2
ossia dopo la proposizione del ricorso a maggio 2024.
In sostanza, premesso che in quanto maggiorenne si Per_1
autodetermina in ordine alla permanenza presso l'abitazione dell'uno piuttosto che dell'altro genitore, egli attualmente trascorre un tempo sostanzialmente paritario presso entrambi, analogamente a quanto previsto dall'intestato Tribunale nel 2017 allorché era minore di età, come si evince dal decreto di cui il ha chiesto la modifica in questa sede, prevedente Pt_1
ampi tempi di permanenza del figlio presso il padre per dodici giorni al mese, ovvero sostanzialmente paritario, tempi sulla cui base il Tribunale ha quantificato l'assegno perequativo di mantenimento.
La circostanza che la madre, odierna resistente, si sia allontanata dalla casa di abitazione di Via Adda per motivi di lavoro a seguito dell'incarico di corrispondente a non priva la stessa della legittimazione a CP_3 CP_2
percepire l'assegno di mantenimento per , sia perché trattasi di Per_1
trasferimento temporaneo, sia soprattutto perché è pacifico e indiscusso che la continui a provvedere al pagamento delle spese di gestione della CP_1
abitazione di Via Adda e alle ordinarie esigenze di cui ha dato Per_1 5
un bancomat “appoggiato” sul suo conto corrente, essendo del tutto irrilevante la circostanza che il bancomat sia utilizzato anche dall'altro figlio della con cui vive da sempre in quanto nato da una CP_1 Per_1
precedente relazione della resistente medesima.
Per completezza giova evidenziare che dalla documentazione acquisita emerge che nel 2015, annualità considerata nel decreto del 2017, oggetto della richiesta la modifica, la percepiva una retribuzione netta CP_1
mensile pari a circa euro 3.400,00 su dodici mensilità, mentre il Pt_1
percepiva una retribuzione netta mensile pari a circa euro 6.700,00 su dodici mensilità ed era tenuto al pagamento del canone locatizio della casa di abitazione per euro 1.500,00 mensili;
nel 2023 il ha percepito un Pt_1
reddito netto mensile pari ad euro 7.500,00 circa su dodici mensilità e,
unitamente alla attuale moglie, è tenuto al pagamento del mutuo cointestato gravante sulla casa di abitazione per circa euro 1.500,00 mensili complessivi
(di talché solo la metà è imputabile al , mentre la resistente nello stesso Pt_1
periodo d'imposta ha percepito un reddito netto mensile di circa euro
4.200,00; la stessa all'udienza di comparizione ha dichiarato di aver ricevuto fino a dicembre 2024 un reddito di circa euro 4.500,00 netti mensili e di non conoscere l'ammontare della retribuzione che percepirà a seguito del nuovo incarico in quanto soggetta a tassazione in Israele. Dunque ambo le parti hanno visto migliorare la loro complessiva situazione reddituale e patrimoniale.
Del tutto irrilevante è, infine, alla luce della sopra illustrata situazione fattuale il trasferimento della residenza anagrafica di presso il Per_1
padre, avvenuto a luglio 2024, successivamente alla proposizione del ricorso, essendo notorio che nei procedimenti in materia di famiglia la 6
residenza è concetto fattuale avendo rilevanza quella di fatto ed effettiva.
Per tutti i motivi sopra esposti si impone il rigetto del ricorso con conseguente condanna del al pagamento delle spese di lite in ossequio Pt_1
al principio della soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 21875/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore della resistente delle Parte_1
spese di lite liquidate in complessivi euro 1.450,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.
Roma, 04/02/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi