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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
113/23 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 11.11.25, avanti al Giudice dott.ssa ES SC, sono presenti l'avv.
IC TT per la ricorrente e la dott.ssa Silvia Tacus su delega dell'Avvocatura di Stato per Cont
, che deposita.
L'avv. IC TT si riporta al ricorso ed alle note conclusive.
La dott.ssa Silvia Tacus si riporta alla memoria conclusiva e alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES SC
R.G. n. 113/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ES
SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 113/2023
Promossa da:
[...]
[...]
nata a [...] il [...] cf residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Udine Via della Cisterna 23 rappresentata e difesa dall'avv. IC TT
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
e (C.F.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante, difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
- resistente - oggetto: impugnazione sanzioni disciplinari conservative ed espulsive sulle seguenti conclusioni di parte:
: Email_1
“…a) Accertata e dichiarata nullità del licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 CP_4 prot. 0008884.13.07.22 -del licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 11.8.2022 prot CP_4
0010097 e per quanto occorra della sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 6013 del
01.7.2020, della sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020
26.8.2020; della sanzione disciplinare conservativa prot.. 11272 del 5.11.2020 e di ogni C.F._2 altro atto presupposto e/o conseguente accertato il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto condannarsi il resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, presso CP_3
l'Istituto Comprensivo di DR dal 13.7.2022 con ricostituzione delle posizione economica e giuridica, con condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni, che si quantificano CP_3 salva determinazione giudiziale, nella condanna al pagamento di una indennità, - commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.074,08 lordi), - dal 13.7.2022 alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, con un minimo di 5 mensilità, ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione alla reintegra. Spese rifuse.
b) Accertata la nullità inefficacia della sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 6013 del 01.7.2020, della sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020
26.8.2020; della sanzione disciplinare conservativa prot.. 11272 del 5.11.2020 e di ogni C.F._2 atto presupposto e conseguente dichiararsi la nullità, l'inefficacia ed in ogni caso annullarsi le stesse con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei periodi di sospensione;
c) In subordine Accertata e dichiarata nullità, inefficacia, invalidità e annullato il licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 prot. 0008884.13.07.22 del licenziamento disciplinare CP_4 intimato dal d.d. 11.8.2022 prot 0010097, della sanzione disciplinare conservativa prot. CP_4
AOODRFVG 6013 del 01.7.2020, della sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020 26.8.2020; della sanzione disciplinare conservativa prot.. 11272 del C.F._2
5.11.2020 e di ogni atto presupposto e/o conseguente accertato il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto condannarsi il resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di CP_3 lavoro, presso l'Istituto comprensivo di DR dal 13.7.2022 con ricostituzione delle posizione economica e giuridica, con condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni, che si CP_3 quantificano salva determinazione giudiziale, nella condanna al pagamento di una indennità, - commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.074,08 lordi), - dal 13.7.2022 alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, con un minimo di 5 mensilità, ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione alla reintegra. Spese rifuse.
d) in ulteriore subordine accertata e dichiarata la illegittimità inefficacia e/o disapplicato e/o annullato il licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 prot. 0008894.13.07.22, il CP_4 licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 11.8.2022 prot 0010097 la sanzione disciplinare CP_4 conservativa prot. AOODRFVG 6013 del 01.7.2020, la sanzione disciplinare conservativa prot.
AOODRFVG 8020 del 26.8.2020 26.8.2020; la sanzione disciplinare conservativa prot..
11272 del 5.11.2020 condannarsi l'Amministrazione resistente al pagamento di una C.F._2 indennità risarcitoria - commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.074,08 lordi,
- dal 13.7.2022 alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, con un massimo di 12 mensilità e ad un massimo di 24 mensilità e/o a quella ritenuta di giustizia ex art. 18 comma 4 L. 300/70 al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione alla reintegra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Spese rifuse e) In ulteriore subordine accertata e dichiarata la parziale illegittimità inefficacia annullato il licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 prot. 0008898.13.07.22, il licenziamento CP_4 disciplinare intimato dal .d. 11.8.2022 prot 0010097 la sanzione disciplinare conservativa prot. CP_4
AOODRFVG 6013 del 01.7.2020, la sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del
26.8.2020 26.8.202, unificato il comportamento in un unico fatto, rideterminare la sanzione in una sanzione conservativa.
Spese in ogni caso integralmente rifuse …..”.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
“….In via principale: dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. Spese rifuse….”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.23 ha impugnato: la sanzione disciplinare Parte_1 conservativa prot. AOODRFVG 6018 del 01.7.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento; la sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento; la sanzione disciplinare conservativa prot..
AOODRFVG 11272 del 5.11.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento; il licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 prot. 0008884.13.07; il CP_3 licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 11.8.2022 prot 0010097. CP_3
E ciò per i seguenti motivi:
“Nullità dei licenziamenti e dei provvedimenti sanzionatori conservativi – Assenza presupposti di fatto - licenziamenti discriminatorio;
Illegittimità dei procedimenti disciplinari - comportamento vessatorio - improprio della P.A. - violazione procedimento disciplinare;
Illegittimità del licenziamento per violazione del procedimento -Violazione falsa applicazione art. 55 bis Dec. Lgs 156/2001 - Erroneità dell'istruttoria - mancata valutazione situazione di fatto -Assenza dei presupposti di fatto e di diritto - illegittimità del licenziamento per inesistenza del fatto - inidoneità del fatto contestato per legittimare le sanzioni impugnate;
Violazione falsari. 55 quater lettera b) Del. Lgs 156/2001 applicazione licenziamenti - assenza dei presupposti di fatto e di diritto - illegittimità del licenziamento per inesistenza del fatto contestato - inidoneità del fatto contestato a integrare gli estremi del licenziamento;
Illegittimità del licenziamento per inidoneità del fatto contestato a determinare la sanzione del licenziamento - inapplicabilità contratto ATA - assenza motivazione- assenza presupposti di fatto - illegittimità del licenziamento per inesistenza del fatto contestato - inidoneità del fatto contestato a integrare gli estremi del licenziamento ex CCNL;
Illegittimità delle sanzioni - disciplinari conservative antecedenti e per assenza dal servizio -
Violazione Procedimento - nullità sanzioni - assenza presupposti di fatto e di diritto;
Violazione falsa applicazione D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 - sotto altro profilo - proporzionalità violazione art. 2106 c.c.”.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
La causa è stata istruita documentalmente e con escussione testimoniale.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, ed hanno proceduto alla discussione orale all'udienza del giorno 11.11.25.
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Il Giudicante ritiene che le domande della ricorrente debbano essere rigettate per i motivi che di seguito si espongono.
1. In via preliminare, in punto legittimazione passiva, deve rilevarsi che soltanto il è CP_3 legittimato a contraddire nelle controversie relative al rapporto di lavoro del personale della scuola.
In tal senso si richiama la costante giurisprudenza di legittimità riferita alla carenza di legittimazione passiva degli istituti scolastici, con la quale è sempre stata affermata l'esclusiva legittimazione in capo al : “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per Controparte_3 effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale,
e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass. 21 marzo 2011 n. 6372, CP_3
Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521). Deve, poi, aggiungersi che l'
[...]
, a norma dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo Controparte_2 centro di responsabilità amministrativa”. La medesima disposizione attribuisce, poi, all'Ufficio scolastico regionale competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al che è e resta soggetto unitario, restando indifferente CP_3 rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali
(o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Pertanto, la dizione legittimazione passiva contenuta nell'art. 8 D.P.R. n.
17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 ed ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003)
è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lettera f, d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve, quindi, intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' . Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali Controparte_2 restano articolazioni periferiche del (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743), per cui unico soggetto CP_4 legittimato passivo nel presente giudizio rimane il . CP_3
2. Ancora, in via preliminare, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta
l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
3. Parte ricorrente lamenta, innanzitutto, che l'amministrazione, pur consapevole della situazione di salute della docente che comprometteva la capacità lavorativa ha posto in essere cinque procedimenti disciplinari tutti per assenze/ritardi/uscite anticipate (in meno di due anni) che hanno portato a 18 mesi di sospensione e due licenziamenti;
un tanto, senza che vi sia prova, in tesi difensiva, che la ricorrente, per la situazione di salute in cui versava, abbia avuto contezza - consapevolezza dell'avvio dei procedimenti disciplinari a suo carico, soprattutto, di quelli che hanno portato ai licenziamenti, essendo certo che la stessa non è stata sentita a discolpa come previsto dall'art. 55 bis
Del. Lgs 165/2001 né che abbia ricevuto, dopo la formale contestazione di addebito, l'invito a presenziare all'obbligatorio incontro per essere sentita a difesa;
sarebbe, altresì, pacifico che nel caso in esame le lettere di contestazione che hanno portato ai due licenziamenti non sarebbero state ricevute dalla lavoratrice;
la mancata audizione della ricorrente comporterebbe l'irregolarità del procedimento e la nullità delle sanzioni, in particolare, espulsive.
In merito, osserva il Giudice che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del corrente processo, ha impugnato:
1) la sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 6018 del 01.7.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento;
2) la sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento;
3) la sanzione disciplinare conservativa prot.. AOODRFVG 11272 del 5.11.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento;
4) il licenziamento disciplinare intimato dal Ministero d.d. 13.7.2022 prot. 0008884.13.07;
5) il licenziamento disciplinare intimato dal Ministero d.d. 11.8.2022 prot. 0010097.
Ebbene, ritiene il Giudice che la lamentela attorea, sopra richiamata, sia infondata perchè dagli atti depositati dal risulta che la ricorrente è stata sempre regolarmente notiziata delle CP_3 contestazioni mosse contro di lei e posta nella condizione di giustificarsi, avendolo anche fatto - in particolare, rispetto ai procedimenti disciplinari sfociati in sanzioni conservative - presenziando alla relativa audizione o depositando memoria difensiva.
Infatti ed in particolare, quanto alla sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 6018 del
01.7.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento (1), che corrisponde alla Contestazione addebiti disciplinari sub prot. AOODRFVG 14430.11-12-2019, dall'allegato 4 del e dall'allegato 22 del , risulta che: CP_3 CP_3 con nota prot. 9240 del 14/11/2019 e con nota prot. 9704/C1 del 25/11/2019, il Dirigente scolastico dell'IC di DR ha comunicato che la dipendente ha posto in essere assenze Parte_1 non giustificate dal servizio ed ha abbandonato il luogo di servizio in diverse occasioni;
alla dipendente sono stati quindi contestati con nota prot. AOODRFVG 14430.11-12-2019 i seguenti addebiti disciplinari: A) Assenza ingiustificata dal servizio: - il 02/10/2019; - il 31/10/2019; - il
07/11/2019; - il 08/11/2019; - il 25/11/2019; B) Arbitrario abbandono del servizio: il 14/10/2019 dopo aver richiesto un cambio turno con orario pomeridiano esce da lavoro senza consenso 3 ore e 17 minuti prima;
- il 16/10/2019 richiede un cambio turno con orario pomeridiano ma riesce da lavoro senza consenso 2 ore e 57 minuti prima;
- il 17/10/2019 esce da lavoro un'ora e 2 minuti prima senza richiesta di permesso;
- il 18/10/2019 esce da lavoro un'ora e 14 minuti prima senza richiesta;
- il
21/10/2019 entra a lavoro alle ore 8.05 ed esce alle ore 13.22 senza richiesta;
- il 23/10/2019 esce da lavoro 3 ore e 20 minuti prima senza richiesta;
- il 24/10/2019 esce da lavoro 5 ore e 58 minuti prima senza richiesta;
- il 25/10/2019 entra a lavoro alle ore 8.17 ed esce da lavoro alle 12.21 senza richiesta;
- il 28/10/2019 esce da lavoro alle ore 12 e 9 minuti senza richiesta;
- il 29/10/2019 entra a lavoro alle ore 8.15 ed esce alle ore 11.50 senza richiesta;
- il 30/10/2019 esce da lavoro 4 ore e 4 minuti prima senza richiesta;
- Il 06/11/2019 entra a lavoro alle ore 08.20 e esce dal lavoro alle ore 09.27 senza richiesta;
- in data 08/11/2019 si vede dalla timbratura che la sig.ra risulta a lavoro dalle 14.07 alle
16.02 senza autorizzazione;
- il 11/11/2019 dove la timbratura d'ingresso è alle 09.15 e l'uscita alle
12.07 senza richiesta;
- il 12/11/2019 l'entrata risulta alle 8.48 e l'uscita è avvenuta alle 11.31 senza richiesta;
- il 13/11/2019 l'entrata è avvenuta alle 08.13 e l'uscita alle 10.30 senza richiesta;
- il
14/11/2019 l'entrata è avvenuta alle 09.00 e l'uscita alle 09.58 senza richiesta;
- il 15/11/2019
l'entrata è avvenuta alle 08.18 e l'uscita alle 09.03 senza richiesta;
- il 22/11/2019 l'entrata è avvenuta alle 08.20 e l'uscita è avvenuta alle 09.26 senza richiesta;
la contestazione disciplinare è stata ricevuta dalla ricorrente il 12.12.19, con relativa sottoscrizione per ricevuta (cfr. doc. 22 di parte resistente); la contestazione disciplinare conteneva la convocazione per l'audizione della ricorrente a sua giustificazione con l'espresso avviso che, se non intendeva presenziare, poteva inviare memoria scritta;
l'audizione è stata effettuata il giorno 20.02.20 (in atti vi è anche il verbale dell'audizione, cfr. doc.
4.e di parte resistente); con nota prot. AOODRFVG 6013 del 01.07.2020 è stata irrogata quindi alla dipendente Parte_1 la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per mesi sei ai sensi e per gli
[...] effetti del combinato disposto degli artt. 494, comma 1 lett. a) e 495 comma 1 lett. a) del d. lgs. n.
297/94.
Quanto alla sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento (2), che corrisponde alla Contestazione addebiti disciplinari sub prot. AOODRFVG 1133.05-02-2020, dall'allegato 5 del , risulta che: CP_3 con nota prot. 207/C1 del 09.01.2020 e con nota prot. 1241/C1 del 31.01.2020, il Dirigente scolastico dell' ha comunicato che la docente ha posto in essere assenze non CP_5 Parte_1 giustificate dal servizio, ha abbandonato il luogo di servizio senza autorizzazione e/o ha preso servizio fuori dall'orario assegnato senza autorizzazione in diverse occasioni;
alla dipendente sono stati quindi contestati con nota prot. AOODRFVG 1133.05-02-2020 i seguenti addebiti disciplinari: A) Assenza ingiustificata dal servizio come segue: - il 13.12.2019; - dal giorno
19.12.2019 al giorno 23.12.2019; - il 20.01.2019; - il 27.01.2019; - il 29.01.2020; - il 30.01.2020; - il
31.01.2020. B) tardiva attestazione della presenza in servizio e/o abbandono del servizio senza autorizzazione e/o aver preso servizio fuori dall'orario assegnato senza autorizzazione come segue: - il 02/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 13.15 e l'uscita alle 15.50; - il 03/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 10.22 e l'uscita è avvenuta alle 13.24; - il 04/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 10.01 e l'uscita alle 12.36; - il 09/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 15.55 e l'uscita alle 17.23; - il 10/12/2019 l'entrata
è avvenuta alle 10.06 e l'uscita alle 13.37; - il 11/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 10.26 e l'uscita è avvenuta alle 13.15; - il 12/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 10.39 e l'uscita è avvenuta alle 13.38; - il 16/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 15.16 e l'uscita è avvenuta alle 16.32; - il 17/12/2019 l'entrata
è avvenuta alle 14.40 e l'uscita è avvenuta alle 17.02; - il 18/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 12.39
e l'uscita è avvenuta alle 15.49; - il 27/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 08.37 e l'uscita è avvenuta alle 09.52; - il 30/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 10.09 e l'uscita è avvenuta alle 11.33; - il
02/01/2020 l'entrata è avvenuta alle 10.59 e l'uscita alle 11.32; - il 03/01/2020 l'entrata è avvenuta alle 11.02 e l'uscita è avvenuta alle 11.31; - il 21/01/2020 l'entrata è avvenuta alle 10.39 e l'uscita alle 11.54; - il 24/01/2020 l'entrata è avvenuta alle 15.30 e l'uscita alle 15.51;
l'audizione disciplinare fissata inizialmente il 20.04.20 è stata differita al 01.06.20 in esecuzione delle misure restrittive alla circolazione delle persone ex art 1, comma 1, lettera a), DPCM del 10 aprile
2020 (la ricorrente ha pure sottoscritto la comunicazione di differimento, cfr. doc.
5.e di parte resistente); la contestazione disciplinare conteneva la convocazione per l'audizione della ricorrente a sua giustificazione con l'espresso avviso che, se non intendeva presenziare, poteva inviare memoria scritta;
ha depositato in data 01.06.2020 una memoria difensiva assunta al prot. Parte_1
AOODRFVG 4834 del 03.06.2020 e non si è presentata all'audizione (cfr. doc.
5.f di parte resistente); con nota prot. AOODRFVG 8020 del 26.08.2020 è stata irrogata alla dipendente Parte_1 la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per mesi sei ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 494, comma 1 lett. a) e 495 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 297/94.
Quanto alla sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 11272 del 5.11.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento (3), che corrisponde alla Contestazione addebiti disciplinari sub prot. AOODRFVG 5046.08-06-2020, dall'allegato 6 del , risulta che: CP_3 con nota prot. 2619/C1 del 02.03.2020 e con nota prot. 4683/C1 del 18.05.2020, il Dirigente scolastico dell' ha comunicato che ha posto in essere assenze non CP_5 Parte_1 giustificate dal servizio, ha abbandonato il luogo di servizio senza autorizzazione e/o ha preso servizio fuori dall'orario assegnato senza autorizzazione in diverse occasioni;
alla dipendente sono stati quindi contestati con nota prot. AOODRFVG 5046.08-06-2020 i seguenti addebiti disciplinari:
A) Assenza ingiustificata dal servizio come segue: - dal 04/02/2020 al 06/02/2020 la S.V. aveva inviato fax chiedendo “cambio giornata con giornate di ferie” ma non sono state concesse le ferie non avendole maturate. Il 04/02/2020 - 05/02/2020 - 06/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- il
14/02/2020 aveva inviato fax chiedendo “cambio giornata con giornate di ferie” Parte_1 ma non sono state concesse le ferie non avendole maturate. Il 14/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- il 18/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- il 20/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- il
21/02/2020 aveva inviato fax chiedendo “cambio giornata con giornate di ferie” Parte_1 ma non sono state concesse le ferie non avendole maturate. Il 21/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- dal 24/02/2020 al 26/02/2020 aveva inviato fax chiedendo “cambio giornata con Parte_1 giornate di ferie” ma non sono state concesse le ferie non avendole maturate. Quindi: escludendo il
24/02 in cui tutto il personale scolastico è stato rimandato a casa per l'emergenza coronavirus, - il
25/02/2020 e il 26/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- Il 03/03/2020 risulta Parte_1 assente ingiustificata;
- Il 04/03/2020 risulta assente ingiustificata;
- Il 05/03/2020 Parte_1
risulta assente ingiustificata;
- Il 06/03/2020 risulta assente Parte_1 Parte_1 ingiustificata;
- Il 09/03/2020 risulta assente ingiustificata;
- Il 10/03/2020 Parte_1
risulta assente ingiustificata;
- Il 11/03/2020 risulta assente Parte_1 Parte_1 ingiustificata;
- Il 12/03/2020 risulta assente ingiustificata;
- Il 13/03/2020 Parte_1
risulta assente ingiustificata. B) tardiva attestazione della presenza in servizio e/o Parte_1 abbandono del servizio senza autorizzazione e/o aver preso servizio fuori dall'orario assegnato senza autorizzazione e/o aver preso servizio in periodo coperto da certificato medico di malattia come segue: - il 03/02/2020 l'entrata è avvenuta alle 12.03 e l'uscita alle 14.01; - il 07/02/2020 l'entrata è avvenuta alle 9.38 e l'uscita alle 11.24; - dal 10/02/2020 al 12/02/2020 risulta Parte_1 essere in malattia da certificato medico che produce, ma il 12/02/2020 dalle timbrature risulta essere venuta al lavoro dalle ore 8.50 alle ore 10.13; - il 13/02/2020 l'entrata è avvenuta alle 10.46 e l'uscita alle 11.52; - il 17/02/2020 l'entrata è avvenuta alle 10.09 e l'uscita alle 11.011; - il 19/02/2020
l'entrata è avvenuta alle 08.36 e l'uscita alle 10.10; - il 27/02/2020 l'entrata è avvenuta alle 08.46 e l'uscita alle 10.32; - il 28/02/2020 è stata contattata alle ore 10.13 facendole Parte_1 presente che non era a lavoro. Dopo 10 minuti, si è presentata in ufficio e le è stato chiesto di produrre giustificazione per le giornate di assenza del 18/02 e del 20/02. Si è giustificata dicendo che voleva chiedere due cambi giornata ma il fax non è pervenuto all'Istituto scolastico. Il 28/02/2020 l'entrata
è avvenuta alle ore 10.20 e l'uscita è avvenuta alle ore 10.32; la contestazione disciplinare è stata ricevuta dalla ricorrente il 12.06.20, con relativa sottoscrizione per ricevuta (cfr. doc.
6.d di parte resistente); la contestazione disciplinare conteneva la convocazione per l'audizione della ricorrente a sua giustificazione con l'espresso avviso che, se non intendeva presenziare, poteva inviare memoria scritta;
ha depositato una memoria difensiva assunta al prot. AOODRFVG 6457 del Parte_1
13.07.2020 (cfr. doc.
6.e di parte resistente) e non si è presentata all'audizione; con nota prot. AOODRFVG 11272 del 05.11.2020 è stata irrogata alla dipendente Parte_1 la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per mesi sei ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 494, comma 1 lett. a) e 495 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 297/94.
Quanto al licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 prot. 0008884.13.07 (4) CP_3 che corrisponde alla Contestazione addebiti disciplinari sub prot. AOODRFVG 3118.18-03-2022, dall'allegato 7 del e dai doc. 18 e 19 di parte resistente, risulta che: CP_3 con nota prot. 2946 del 17.02.2022 e con nota prot. 3140 del 21.02.2022, il Dirigente Scolastico dell' ha comunicato che ha posto in essere assenze non giustificate CP_5 Parte_1 dal servizio;
alla dipendente sono stati quindi contestati con nota prot. AOODRFVG 3118.18-03-2022 i seguenti addebiti disciplinari:
1. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni pari a 5 e precisamente dal 15.02.2022 al 21.02.2022; 2. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio e precisamente: - il
02.10.2019; - il 31.10.2019; - il 07.11.2019; - il 08.11.2019; - il 25.11.2019; - il 13.12.2019; - dal giorno 19.12.2019 al giorno 23.12.2019; - il 20.01.2019; - il 27.01.2019; - il 29.01.2020; - il
30.01.2020; - il 31.01.2020; - dal 04.02.2020 al 06.02.2020; - il 14.02.2020; - il 18.02.2020; - il
20.02.2020; - il 21.02.2020; - dal 25.02.2020 al 26.02.2020; - il 03.03.2020; - il 04.03.2020; - il
05.03.2020; - il 06.03.2020; - il 09.03.2020; - il 10.03.2020; - il 11.03.2020; - il 12.03.2020; - il
13.03.2020; - dal 15.02.2022 al 21.02.2022; 3. assenza priva di valida giustificazione per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni relativamente ai giorni di cui al punto 2; 4. la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che ha determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate e specificatamente: a. sanzione prot. AOODRFVG 6013 del 01.07.2020 che ha stabilito nei confronti di Parte_1 la sospensione di 6 mesi;
b. sanzione prot. AOODRFVG 8020 del 26.08.2020 che ha stabilito nei confronti la sospensione di 6 mesi c. sanzione prot. AOODRFVG 11272 del Parte_1
05.11.2020 che ha stabilito nei confronti la sospensione di 6 mesi per un totale di Parte_1 anni 1 e mesi 6 di sospensione. Le condotte contestate sono in grave violazione, tra l'altro, degli obblighi di diligenza, obbedienza, buona condotta, disciplina, ragionevolezza e di conformare la propria condotta al perseguimento del buon andamento dell'azione amministrativa, cui è tenuto il lavoratore, sanciti dall'art. 2105 del Codice civile, nonché dal D.P.R. n. 63 del 2013 concernente il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; la contestazione disciplinare conteneva la convocazione per l'audizione della ricorrente a sua giustificazione con l'espresso avviso che, se non intendeva presenziare, poteva inviare memoria scritta;
non ha ritirato la raccomandata contenente la contestazione di addebiti ed in data Parte_1
26.04.2022 è stata dichiarata la compiuta giacenza (cfr. doc.
7.d. e 18 e 19 di parte resistente);
non si è presentata all'audizione né ha depositato memoria difensiva;
Parte_1 con nota prot. 8884 del 13.07.2022 è stata irrogata alla dipendente C.F._2 Parte_1 la sanzione espulsiva del licenziamento con preavviso.
Quanto al licenziamento disciplinare intimato dal d.d. d.d. 11.8.2022 prot 0010097 (5) che CP_3 corrisponde alla Contestazione addebiti disciplinari sub prot. AOODRFVG 6427.14-04-2022, dall'allegato 8 del e dai doc. 20 e 21 di parte resistente, risulta che: CP_3
Con nota prot. 4386 del 17.03.2022 e con note prot. 5349 del 01.04.2022, prot. 5571 del 05.04.2022
e prot. 6150 del 13.04.2022, il Dirigente Scolastico dell'IC di DR comunicava che la sig.ra ha posto in essere assenze non giustificate dal servizio;
Parte_1 alla dipendente sono stati quindi contestati con nota prot. AOODRFVG 6427.14-04-2022 i seguenti addebiti disciplinari:
22.02.2022 Mancata presenza servizio;
23.02.2022 Mancata presenza servizio;
24.02.2022 Mancata presenza servizio;
25.02.2022 Mancata presenza servizio;
26.02.2022 mancata presenza servizio;
28.02.2022 Mancata presenza servizio;
DAL 01.03.2022 AL 03.03.2022 Mancata presenza servizio;
DAL 04.03.2022 AL 07.03.2022 Mancata presenza servizio;
DAL 08.03.2022 AL 09.03.2022
Mancata presenza servizio;
DAL 10.03.2022 AL 14.03.2022 Mancata presenza servizio;
DAL
15.03.2022 AL 17.03.2022 Mancata presenza servizio;
DAL 22.03.2022 AL 24 .03.2022 Mancata presenza servizio;
25.03.2022 Mancata presenza servizio;
26.03.2022 Mancata presenza servizio;
28.03.2022 Mancata presenza servizio;
29.03.2022 Mancata presenza servizio;
30.03.2022 Mancata presenza servizio;
31.03.2022 Mancata presenza servizio;
01.04.2022 Mancata presenza servizio;
DAL 02.04.2022 AL 13.04.2022 Mancata presenza servizio;
2. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio e precisamente: - il 02.10.2019; - il 31.10.2019; - il 07.11.2019; - il 08.11.2019; - il 25.11.2019; - il
13.12.2019; - dal giorno 19.12.2019 al giorno 23.12.2019; - il 20.01.2019; - il 27.01.2019; - il
29.01.2020; - il 30.01.2020; - il 31.01.2020; - dal 04.02.2020 al 06.02.2020; - il 14.02.2020; - il
18.02.2020; - il 20.02.2020; - il 21.02.2020; - dal 25.02.2020 al 26.02.2020; - il 03.03.2020; - il
04.03.2020; - il 05.03.2020; - il 06.03.2020; - il 09.03.2020; - il 10.03.2020; - il 11.03.2020; - il
12.03.2020; - il 13.03.2020; - dal 15.02.2022 al 21.02.2022; - dal 22.02.2022 al 13.04.2022; 3. assenza priva di valida giustificazione per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni relativamente ai giorni di cui al punto 2; 4. la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che ha determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate e specificatamente: a. sanzione prot. AOODRFVG 6013 del 01.07.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi;
b. sanzione prot. AOODRFVG 8020 del 26.08.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi c. sanzione prot. AOODRFVG 11272 del 05.11.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi per un totale di anni 1 e mesi 6 di sospensione. Le condotte contestate sono in grave violazione, tra l'altro, degli obblighi di diligenza, obbedienza, buona condotta, disciplina, ragionevolezza e di conformare la propria condotta al perseguimento del buon andamento dell'azione amministrativa, cui è tenuto il lavoratore, sanciti dall'art. 2105 del Codice civile nonché dal D.P.R.
n. 63 del 2013 concernente il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; la contestazione disciplinare conteneva la convocazione per l'audizione della ricorrente a sua giustificazione con l'espresso avviso che, se non intendeva presenziare, poteva inviare memoria scritta;
non ha ritirato la raccomandata contenente la contestazione di addebiti ed in data Parte_1
30.05.2022 è stata dichiarata la compiuta giacenza (cfr. doc. 20 e 21 di parte resistente);
non si è presentata all'audizione né ha depositato memoria difensiva;
Parte_1 con nota prot. AOODRFVG 10097 del 11.08.2022 è stata irrogata alla dipendente Parte_1 la sanzione la sanzione espulsiva del licenziamento con preavviso ex art. 55 quater, comma 1, lett. b)
D.Lgs. 165/2001.
Né, a parere del Giudice, la ricorrente ha provato di essersi trovata, al tempo dello svolgimento dei procedimenti disciplinari di cui si tratta, in una “situazione di salute di infermità” che non la avrebbe messa nelle condizioni di assumere “comportamenti logici ed adeguati” e di avere “consapevolezza dell'avvio dei procedimenti disciplinari a suo carico”, in particolare quelli che hanno portato al licenziamento, e quindi della necessità della partecipazione e delle conseguenze degli avviati procedimenti, impedendo il suo diritto di difesa in sede disciplinare.
Che tale onere della prova gravi sull'odierna ricorrente, si ricava dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui è onere del lavoratore - che contesti la legittimità del provvedimento disciplinare assunto per l'impossibilità di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa in sede disciplinare a causa di una minorata capacità di intendere e di volere - di dimostrare di essersi trovato in stato di incapacità naturale nella pendenza dei termini per difendersi in sede disciplinare (cfr. Cass.
7374/01, pronuncia richiamata anche dal punto 5.5.1 della recente sentenza n. 111/25 Corte Cost.).
La ricorrente, infatti, avrebbe dovuto, specificamente, allegare e provare di essersi trovata in uno stato di incapacità di intendere e volere rispetto ai tempi precisi in cui poteva difendersi nell'ambito dei singoli procedimenti disciplinari relativi alle sanzioni conservative e rispetto ai tempi di perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza delle contestazioni disciplinari sfociate nei provvedimenti di licenziamento (si è già detto che esse si sono perfezionate, rispettivamente, in data
24.04.22, per il primo licenziamento, e in data 30.05.22 per il secondo licenziamento).
La ricorrente, invece, in ricorso ha formulato, quanto alle sue condizioni di salute, allegazioni assolutamente prive di riferimenti temporali (cfr., in particolare, punto 21 del ricorso formulato anche come capitolo di prova non ammesso, appunto, per la sua genericità) e, poi, ha depositato solo due certificati medici sub doc. 14, uno dd. 13.11.20 (quindi, successivo ai fatti di cui alle contestazioni disciplinari che hanno condotto ai provvedimenti conservativi) e l'altro dd. 06.02.23 (quindi, successivo anche ai fatti relativi ai due licenziamenti e al perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza).
Le allegazioni (e le prove documentali) della ricorrente avrebbero dovuto essere temporalmente specifiche tanto più che le certificazioni mediche prodotte sub doc. 14 della stessa ricorrente danno conto di “ciclici episodi di riacutizzazione” del disturbo psicotico.
Anche nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha spiegato che la sua “…situazione di salute…è altalenante….presenta ciclici episodi di riacutizzazione…” (cfr. pg. 3 del ricorso punto 21).
Del resto, la stessa ricorrente, durante la visita della Commissione Medica di Valutazione di Trieste dd. 16.11.20, ha espressamente dichiarato di essere sottoposta a terapia ma “a cicli su prescrizione dello psichiatra di fiducia” (cfr. doc. 1 della ricorrente).
Si tenga anche conto che la ricorrente godeva di supporto familiare e psichiatrico, come dalla stessa allegato (cfr. punto 20 del ricorso) e documentato dal certificato medico dd. 13.11.20 sub doc. 14 della ricorrente (“…è da diversi anni in trattamento psicoterapeutico e farmacologico….”) e dal certificato medico dd. 06.02.23 sub doc. 14 della ricorrente (“…è seguita da alcuni anni con trattamento farmacologico e incontri familiari….”), circostanze che anche la Corte Costituzionale ha considerato nel valutare lo stato di incapacità del lavoratore (cfr. punto 5.5. della sentenza n. 111/25).
Pertanto, la ricorrente avrebbe potuto depositare - cosa che invece non ha fatto - quanto meno le prescrizioni mediche le quali, avendo una collocazione temporale, avrebbero consentito di valutare la capacità della ricorrente al tempo dello svolgimento dei procedimenti disciplinari relativi alle sanzioni conservative e ai tempi di perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza delle contestazioni disciplinari sfociate nei provvedimenti di licenziamento.
Si sottolinea, inoltre, che la Commissione Medica di Verifica ha dichiarato , Parte_1 dapprima (04.09.19), temporaneamente inidonea e, poi, permanentemente inidonea (16.11.20), ma solo rispetto allo svolgimento dell'attività di insegnamento (e non rispetto alle altre mansioni), di modo che nemmeno dai relativi verbali è possibile trarre elementi a supporto di uno stato di incapacità di intendere e volere, non solo assoluto, ma neanche continuativo (cfr. doc. 1 della ricorrente pg. 1 e con rimando da pg. 1 a pg. 3). Pure lo psichiatra di fiducia della ricorrente - nella certificazione medica dd. 13.11.20 funzionale alla valutazione di idoneità allo svolgimento dell'attività di insegnamento, da parte della Commissione Medica di Verifica di Trieste che, infatti, di quella certificazione medica ha tenuto conto nel verbale dd. 16.11.20, cfr. doc. 1 della ricorrente - ha indicato che la ricorrente, durante i periodi di riacutizzazione, se non è in grado di “garantire stabile adattamento lavorativo e adeguatezza al ruolo professionale” di insegnante, può comunque essere occupata “in contesti meno destabilizzanti” (cfr. doc. 14 della ricorrente). Proprio il difetto di certificazioni mediche relative alle condizioni di salute della ricorrente rispetto agli specifici periodi in cui si sono eventualmente presentati gli episodi di riacutizzazione del disturbo psicotico ha reso inutile anche lo svolgimento in corso di causa di CTU che non avrebbe potuto supplire, a posteriori, alla suddetta mancanza (sul punto si tornerà anche oltre nella motivazione).
Vi è da sottolineare, poi, che l'odierna ricorrente è stata dichiarata, dalla Commissione Medica di
Verifica, dapprima (04.09.19), temporaneamente inidonea allo svolgimento dell'attività di insegnamento “per anni uno” (come si legge nel doc. 1 della ricorrente a pg. 1 e con rimando da pg.
1 a pg. 3) e poi è stata nuovamente visitata dalla Commissione Medica di Verifica in data 16.11.20
(e, questa volta, dichiarata permanentemente inidonea sempre allo svolgimento dell'attività di insegnamento e non rispetto alle altre mansioni), ma non “….poichè lo stato di salute non migliorava….” (come allegato dalla ricorrente a pg. 1 del ricorso, senza, tuttavia, depositare documentazione medica al riguardo, salvo quella di cui già si è detto), bensì perché era scaduto il precedente provvedimento dd. 04.09.19 come si legge espressamente nel verbale della Commissione
Medica di Verifica di data 16.11.20, in continuazione da pg. 1, a pg. 3 (“….attualmente in servizio ma senza utilizzo in attività di insegnamento. Inviata a visita a scadenza del precedente provvedimento….” doc. 1 della ricorrente).
D'altra parte, il tenore delle difese della ricorrente - in particolare, nell'ambito dei procedimenti disciplinari sopra individuati con i numeri 1 e 2 e 3 - porta ad escludere che la stessa, al tempo, non avesse consapevolezza circa la sua difesa.
Si legga, infatti, al riguardo, il verbale di audizione dd. 20.01.20 nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 dove l'odierna ricorrente ha preso ampiamente posizione sulle contestazioni addebitatele proprio relativamente alle sue assenze e all'orario di lavoro, provvedendo anche al deposito di documenti a supporto della sua difesa (cfr. doc.
4.e di parte resistente).
Altrettanto si dica per la memoria scritta della ricorrente dd. 01.06.20 depositata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 2 (cfr. doc.
5.f di parte resistente) e nella memoria scritta della ricorrente dd. 13.06.20 depositata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 3 (cfr. doc.
6.e di parte resistente), nelle quali la ricorrente ha anche richiamato le sue precedenti dichiarazioni (dd. 20.10.29
e 01.06.20).
Quanto ai provvedimenti di licenziamento, si precisa, inoltre, che, secondo l'art. 55 bis d.lgs. 165/01, in alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni di contestazione dell'addebito al dipendente nell'ambito del procedimento disciplinare, possono essere effettuate proprio tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che la validità e l'efficacia degli atti che hanno natura recettizia prescinde dall'eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui sono diretti, avendo il legislatore predisposto regole, come l'art. 1335 c.c., che consentono di stabilire la certezza giuridica della loro conoscibilità da parte dei destinatari, indipendentemente dalla capacità degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza (cfr. Cass., sezione lavoro,
3612/85 e Cass. 5563/82). Secondo un consolidato indirizzo, infatti, la regola dettata dall'art. 1335
c.c., alla stregua della quale ogni dichiarazione diretta a una persona determinata si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, opera per tale solo fatto oggettivo, gravando pertanto, sul destinatario l'onere di superare tale presunzione provando di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilita di acquisire la conoscenza della dichiarazione, a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. 17204/16, 23920/13, 17417/07, 8073/02, e sezione lavoro 3061/90).
Irrilevante è, quindi, la circostanza che la ricorrente vivesse prevalentemente a casa dei genitori e frequentasse poco la sua residenza in Via della Cisterna n. 22 e non sempre avesse avuto conoscenza della posta ivi arrivata (cfr. punto 20 del ricorso introduttivo), restando un suo onere quello di cambiare formalmente residenza o controllare, comunque, la posta in arrivo presso la sua abitazione o avvalersi del servizio postale “Seguimi”.
A diverse conclusioni non conduce nemmeno la motivazione della recente pronuncia della Corte
Costituzionale n. 111/25 che anzi richiama proprio Cass. 7374/01 e la giurisprudenza sull'art. 1335
c.c., spiegando che la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio
1966, n. 604 (quindi, norma in ogni caso non afferente al corrente processo) deriva dal fatto che
“…per il lavoratore colpito da incapacità naturale, l'onere di impugnazione in esame (n.d.r. lo si sottolinea, nel caso trattato dalla Corte Costituzionale, di impugnazione stragiudiziale) può comportare la perdita definitiva della possibilità di contrastare l'iniziativa datoriale… non sussistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l'interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l'illegittimità dell'atto espulsivo….” (cfr. punto
5.5. della citata sentenza), situazione che, invece, non si verifica nel caso di eventuale incapacità naturale che abbia impedito la difesa del lavoratore in sede disciplinare, potendo il lavoratore contestare la legittimità della sanzione datoriale, per essersi trovato nell'impossibilità di esercitare il diritto di difesa in sede disciplinare a causa di una minorata capacità di intendere e di volere, attraverso l'impugnazione giudiziale, dimostrando, appunto, di essersi trovato, nella pendenza del termine di difesa in sede disciplinare, in stato di incapacità naturale (cfr. punto 5.5.1 della citata sentenza).
4. Addivenendo ora all'esame della asserita invalidità nel merito, innanzitutto, delle sanzioni disciplinari conservative (sopra indicate al paragrafo 3 con i numeri 1 e 2 e 3), evidenzia il Giudice che la ricorrente non ha contestato l'assenza dal luogo di lavoro ovvero i ritardi nell'orario di ingresso e/o uscite anticipate che le sono stati addebitati con le contestazioni disciplinari già sopra riportate
(cfr. paragrafo 3 numeri 1 e 2 e 3), quanto il fatto che il non abbia considerato “le ragioni CP_3 sostanziali di quelle assenze che sono le accertate patologie” (cfr. pg. 5 del ricorso introduttivo).
Tutte le argomentazioni già sopra riportate quanto al difetto di prova da parte della ricorrente circa la sussistenza di uno stato di incapacità naturale o malattia, consentono, tuttavia, a parere del Giudice, di superare anche la sopra detta contestazione attorea, perché valgono pure rispetto al tempo delle singole giornate alle quali le assenze/ritardi/uscite anticipate si riferiscono ed alla capacità della lavoratrice di svolgere i compiti a lei assegnati.
Già si è detto, infatti, di come risulti provato che la patologia della ricorrente avesse carattere solo ciclico e altalenante e di come la ricorrente sia stata dichiarata inidonea solo rispetto all'insegnamento e non rispetto alle diverse mansioni a cui, poi, è stata adibita (e che, tra l'altro, aveva dichiarato di gradire, cfr. verbale della Commissione Medica di Verifica di data 16.11.20, doc. 1 della ricorrente).
In particolare, risulta provato che , già docente titolare dell' con Parte_1 Controparte_5 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, era stata dichiarata temporaneamente inidonea il 04.09.19 dalla competente Commissione Medica di Verifica, per la durata di un anno, relativamente alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza e cioè all'attività di insegnamento e che dal 26.09.19 la ricorrente è stata, quindi, utilizzata in compiti diversi dall'insegnamento mediante contratto individuale di lavoro prot. 7120/RIS del 26.09.2019 fino alla data del 04.09.20 (cfr. doc. 1,
2 e 3 di parte resistente).
La Dirigente scolastica aveva, poi, esplicitato l'orario di servizio a , fin dalla Parte_1 stipula del contratto di utilizzazione 7120/Ris del 26.09.19 (doc. 2 di parte resistente), essendo stato comunicato con nota prot. 7283/C1 del 01.10.19 a l'obbligo di osservanza Parte_1 dell'orario settimanale di servizio per 36 ore (5 giorni per 7 ore e 12 minuti al giorno) (cfr. doc.
4.b a pg. 10 di parte resistente), come, peraltro, espressamente previsto dall'art. 8 del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute dd. 25.06.08 in materia di orario di lavoro (cfr. doc. 11 di parte resistente). Si sottolinea che la nota prot. 7283/C1 del 01.10.19 è stata prodotta dalla stessa Parte_1
all'audizione dd. 20.01.20 nel primo procedimento disciplinare, nel corso del quale
[...]
l'odierna resistente ha però, infondatamente, cercato di sostenere che “….il contratto previsto per la docente è di 24 ore la settimana…” (cfr. doc.
4.e di parte resistente).
La pluralità delle giornate in cui sono state riscontrate le assenze/ritardi/uscite anticipate indicate nelle tre contestazioni disciplinari che hanno condotto alle sanzioni conservative (sopra indicate al paragrafo 3 con i numeri 1 e 2 e 3) ed il tenore delle difese espletate dalla ricorrente all'audizione dd. 20.01.20 e nelle memorie difensive depositate in sede disciplinare, di cui già sopra si è fatta menzione e richiamo (nelle quali, peraltro, la ricorrente non ha mai fatto cenno a ragioni di salute), depongono, poi, a favore dell'intenzionalità delle condotte tenute.
D'altro canto, più che proporzionate appaiono le sanzioni conservative applicate, pur a fronte di fatti gravi (plurime e reiterate assenze/ritardi/uscite anticipate ingiustificate), che sarebbero stati in astratto idonei a giustificare l'adozione della più forte sanzione espulsiva, evitata anche valorizzando l'esistenza del provvedimento di inidoneità temporanea allo svolgimento dell'attività di insegnamento per un anno, dd. 04.09.19, ritenendo i fatti gravi ma non tali da comportare una preclusione assoluta alla prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr. 55 quater comma 1 lettera b) d.lgs.
165/01).
In conclusione, ritiene il Giudice che le sanzioni disciplinari conservative (sopra indicate al paragrafo
3 con i numeri 1 e 2 e 3) siano state del tutto legittime.
5. Addivenendo, infine, all'esame dei due licenziamenti disciplinari (sopra indicati al paragrafo
3 con i numeri 4 e 5), rammenta, per prima cosa, il Giudice che “…..in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel ricorrere dei presupposti del licenziamento disciplinare, è possibile per la P.A. irrogare la sanzione anche se il rapporto di lavoro sia precedentemente cessato per altre cause, non applicandosi - in ragione dell'interesse pubblico a definire il procedimento disciplinare a tutela dell'immagine dell'amministrazione e per gli ulteriori effetti, anche economici, riconducibili alla condotta imputabile al dipendente - il principio elaborato in riferimento al rapporto di lavoro privato, secondo cui il secondo licenziamento è produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente recesso (ovvero altra causa di cessazione del rapporto)…” (cfr.
Cass. 6500/16).
Ciò detto, evidenzia, poi, il Giudice come sia irrilevante il richiamo di parte ricorrente al principio del divieto del ne bis in idem.
Infatti, anche laddove si volesse e potesse ritenere che i fatti già oggetto delle sanzioni disciplinari conservative (sopra indicate al paragrafo 3 con i numeri 1 e 2 e 3) non potevano essere nuovamente addebitati alla ricorrente essendo già stato consumato il potere disciplinare (cfr. Cass. 12321/22,
26815/18, 17912/16, 22388/14), in ogni caso il primo licenziamento disciplinare (intimato dal CP_4
d.d. 13.7.2022 prot. 0008884.13.07 relativo alla contestazione di addebiti sub prot. AOODRFVG
3118.18-03-2022, cfr. doc. 9 della ricorrente e doc.
7.f di parte resistente) si fonda comunque su un nuovo fatto addebitato alla ricorrente e mai precedentemente contestato e cioè l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni pari a 5 e precisamente dal 15.02.2022 al 21.02.2022 ed il secondo licenziamento disciplinare (intimato dal Ministero d.d. 11.8.2022 prot 0010097 relativo alla contestazione di addebiti sub prot. AOODRFVG 6427.14-04-2022, cfr. doc. 11 di parte ricorrente e doc.
8.f di parte resistente) si fonda pure su un ulteriore e successivo fatto addebitato alla ricorrente e mai precedentemente contestato e cioè l'assenza priva di valida giustificazione dal 22.02.2022 al
13.04.2022.
Analizzando, quindi, gli atti relativi al licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 CP_4 prot. 0008884.13.07 e al licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 11.8.2022 prot CP_3
0010097, dai documenti contenuti nel doc.
7.a di parte resistente e dal doc. 5 di parte ricorrente e dalla escussione testimoniale di dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Testimone_1
DR (cfr. verbale dell'udienza dd. 21.11.23), risulta provato che:
• il 09.02.22, alla scadenza delle sanzioni della sospensione irrogate in seguito ai procedimenti disciplinari sopra indicati al par. 3 con i numeri 1 e 2 e 3, l'odierna ricorrente ha sottoscritto, presso l' , il contratto di lavoro di “utilizzazione in altri Parte_2 compiti per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute” (cfr. doc.
7.a pg 2 e 3 di parte resistente;
in tale documento di parte resistente manca, tuttavia, la pg. 2 del contratto sottoscritto che, però, si rinviene nel doc. 5 della ricorrente completo anche della pg. 2);
• in tale contratto, sottoscritto dalla ricorrente, a pg. 2 dello stesso, è specificato il “progetto di utilizzo predisposto dal Dirigente Scolastico con nota n. 469 del 18.01.21 e ulteriore progetto prot. N. 13946 del 29.12.21, acquisito agli atti di questo ufficio con prot. N. 14045 del
29.12.2021”, con indicazione dell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 8 del
C.C.N.I. del 25.06.2008 (di cui anche il Giudice già sopra ha detto in motivazione) “con particolare riferimento all'orario di lavoro fissato in 36 ore (24H+12h)” (osserva il Giudice che l'indicazione dell'orario di lavoro in 36 ore è stata, in contratto, addirittura evidenziata in grassetto e sottolineata) (cfr. doc. 5 di parte ricorrente);
• in data 11.02.22 è stata formalmente diffidata a prendere servizio (cfr. doc. Parte_1
7.a pg 9 di parte resistente);
• in data 14.02.22 si è presentata verso le 8.00 presso l'Istituto Comprensivo Parte_1 di DR e ha firmato la presa di servizio, contestando, però, il contenuto del contratto già sottoscritto il 09.02.22 e introducendo una “nota” nel contratto protocollato con la quale ha richiamato il “progetto biblioteca” da lei comunicato all'ufficio di DR (cfr. doc.
7.a pg
17 e 14 di parte resistente);
• il 14.02.22 si è rifiutata di recarsi dal Dirigente Scolastico per concordare Parte_1
l'orario di servizio giornaliero, nell'ambito delle 36 ore settimanali, come comunicatole il
10.02.22 (cfr. doc.
7.a pg 17 e 6 di parte resistente); • dopo la presa di servizio dd. 14.02.22 non si è mai più presentata per Parte_1 concordare l'articolazione dell'orario di servizio in esecuzione del contratto di utilizzazione sottoscritto il 09.02.22; successivamente alla stipula del contratto di utilizzazione del 09.02.22
e fino al 14.11.22, non si è mai più presentata a scuola per svolgere la sua Parte_1 attività di servizio (a parte che per depositare un documento il 19.05.22), né per 36 ore alla settimana, né rispettando un diverso orario settimanale stabilito dalla medesima;
dopo la stipula del contratto di utilizzazione del 09.02.22 non ha consegnato alcun Parte_1 lavoro svolto in autonomia in base al progetto dalla stessa presentato, consegnato il 05.01.22; agli atti della scuola non risulta registrato, dopo il 09.02.22, alcun progetto, lavoro o altro documento prodotto dalla signora in esecuzione del contratto di utilizzazione del Pt_1
09.02.22 (cfr. dichiarazioni testimoniali a verbale dell'udienza dd. 21.11.23); il “progetto biblioteca” depositato dalla ricorrente il 05.01.22 prevedeva per l'attività “dalle ore 7.30 alle
11.30” (cfr. doc. 5 e 6 della ricorrente);
• dal documento 15 della ricorrente risulta che ha chiesto, il 31.01.22, ferie Parte_1 dal 14.02.22 al 18.03.22 ed ha comunicato il 17.03.22 che recuperava dal 21.03.22 al 23.03.22 tre giorni di festività soppresse ed ha chiesto per i giorni 24 e 25 e 28 permesso non retribuito;
dallo stesso doc. 15 della ricorrente, però, risulta anche provato che l'Istituto Comprensivo di
DR ha rigettato motivatamente le richieste della ricorrente (cfr. pg. 7 del doc. 15 della ricorrente).
Ebbene, osserva il Giudice come, anche rispetto al 09.02.22 (giorno in cui l'odierna ricorrente ha sottoscritto, presso l' , il contratto di lavoro di “utilizzazione in altri Parte_2 compiti per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute”) ed ai giorni di assenza che sono stati contestati a con la Parte_1 contestazione di addebito sub prot. AOODRFVG 3118.18-03-2022 (anche solo limitatamente all'assenza dal 15.02.2022 al 21.02.2022) e con contestazione di addebito sub prot. AOODRFVG
6427.14-04-2022 (anche solo limitatamente all'assenza dal 22.02.2022 al 13.04.2022) la ricorrente non ha allegato e provato la sussistenza, proprio al tempo delle singole giornate di assenza, di uno stato di incapacità naturale o malattia che abbia impedito a di essere presente al Parte_1 lavoro.
La ricorrente, infatti e come già sopra rilevato, in ricorso ha formulato, quanto alle sue condizioni di salute, allegazioni assolutamente prive di riferimenti temporali (cfr., in particolare, punto 21 del ricorso formulato anche come capitolo di prova non ammesso, appunto, per la sua genericità) e, poi, ha depositato solo due certificati medici sub doc. 14, uno dd. 13.11.20 (quindi, di molto antecedente ai fatti di cui alle contestazioni disciplinari che hanno condotto ai provvedimenti di licenziamento) e l'altro dd. 02.02.23 (quindi, di molto successivo ai fatti di cui alle contestazioni disciplinari che hanno condotto ai provvedimenti di licenziamento).
Già si è detto, però, di come la ricorrente sia stata dichiarata inidonea solo rispetto all'insegnamento e non rispetto alle diverse mansioni a cui, poi, è stata adibita e di come risulti provato (in forza della stessa certificazione medica prodotta dalla ricorrente sub doc. 14 e delle sue allegazioni) che la patologia della ricorrente aveva carattere solo ciclico e altalenante.
Né pare fondata la lamentela attorea (di cui, in particolare, nelle note conclusive) secondo cui il
, piuttosto che avviare i procedimenti disciplinari che hanno condotto ai licenziamenti, CP_3 avrebbe dovuto richiedere una nuova verifica della idoneità psicofisica di e Parte_1 soprattutto delle mansioni che la lavoratrice avrebbe potuto svolgere.
Infatti, la Commissione Medica di Verifica di Trieste in data 16.11.20 ha valutato Parte_1 inidonea permanentemente solo (in modo relativo e cioè) rispetto all'insegnamento e alle attività funzionali ad esso, ma non rispetto alle diverse mansioni e ciò la Commissione ha valutato proprio dopo che , tra ottobre 2019 e marzo 2020, mentre era adibita alle diverse mansioni, Parte_1 si è assentata dal lavoro ingiustificatamente (come da procedimenti disciplinari sopra indicati al par.
3 con i n. 1 e 2 e 3). Quindi, non vi era ragione per il di richiedere una nuova verifica alla CP_3
Commissione Medica di Verifica di Trieste, dopo le assenze dei primi mesi del 2022, perché la
Commissione si era già pronunciata a fronte di una situazione analoga. Dal confronto, poi, della certificazione psichiatrica dd. 13.11.20 (valutata anche dalla Commissione Medica di Verifica di
Trieste il 16.11.20, cfr. doc. 1 della ricorrente) con quella dd. 06.02.23, depositate dalla ricorrente sub doc. 14, non emerge un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente.
Proprio il difetto di certificazioni mediche relative alle condizioni di salute della ricorrente rispetto agli specifici periodi in cui si sono eventualmente presentati gli episodi di riacutizzazione del disturbo psicotico ha reso inutile anche lo svolgimento in corso di causa di CTU che non avrebbe potuto supplire, a posteriori, alla suddetta mancanza.
Né a diverse conclusioni conduce il richiamo di parte ricorrente nelle note conclusive (pg. 2) alla nota dd. 31.02.22 della ricorrente sub doc. 7 attoreo visto che non risulta essere mai stata depositata presso l'Istituto Comprensivo di DR, mancando di protocollo ed il cui deposito risulta escluso anche dalle dichiarazioni della teste escussa in udienza (cfr. verbale di udienza), e quindi resta un semplice atto di parte senza data certa. Irrilevanti sono, poi, la nota del 19.5.2022 di cui al doc. 8 attoreo e la nota del 24.8.2022 di cui al doc. 10 attoreo perché successive alle date delle assenze contestate
(periodi tra il 15.02.2022 e il 21.02.2022 e tra il 22.02.2022 e il 13.04.2022) e, ancora, le email della ricorrente con richieste di ferie e di permessi che rientrano nell'ordinarietà dello svolgimento di ogni rapporto di lavoro.
Si ribadisce, poi, che la ricorrente godeva anche di supporto familiare e psichiatrico, come dalla stessa allegato (cfr. punto 20 del ricorso) e documentato anche dal certificato medico dd. 06.02.23 sub doc.
14 della ricorrente (“…è seguita da alcuni anni con trattamento farmacologico e incontri familiari….”), circostanze che anche la Corte Costituzionale ha considerato nel valutare lo stato di incapacità del lavoratore (cfr. punto 5.5. della sentenza n. 111/25).
A maggior ragione, quindi, se nei periodi tra il 15.02.2022 e il 21.02.2022 e tra il 22.02.2022 e il
13.04.2022 vi fosse stata una riacutizzazione, vi sarebbero state certificazioni e prescrizioni mediche che potevano essere prodotte in causa.
Per quanto sopra esposto, ritiene allora il Giudice che: la ricorrente fosse vincolata al rispetto del contratto dd. 09.02.22 (contenente anche il richiamo al progetto di lavoro e la specificazione dell'orario di 36 ore settimanali, peraltro, conformemente alla normativa applicabile al caso concreto, per quanto già sopra detto circa l'art. 8 C.C.N.I. del
25.06.2008) a lei ben noto per contenuto, avendolo sottoscritto;
la ricorrente sia stata ingiustificatamente assente dal 15.02.2022 al 21.02.2022 e dal 22.02.2022 al
13.04.2022, visto che era stata formalmente diffidata il giorno 11.02.22 a prendere servizio e in data
14.02.22, presso l'Istituto Comprensivo di DR, ha firmato la presa di servizio, ma si è rifiutata di recarsi dal Dirigente Scolastico per concordare l'orario di servizio giornaliero, nell'ambito delle
36 ore settimanali, e successivamente non si è mai più presentata per concordare l'articolazione dell'orario di servizio in esecuzione del contratto di utilizzazione sottoscritto il 09.02.22.
La pluralità delle giornate in cui sono state riscontrate le assenze indicate nelle due contestazioni disciplinari che hanno condotto alle sanzioni espulsive (sopra indicate al paragrafo 3 con i numeri 4
e 5) unitamente alle richieste (motivatamente rigettate) di ferie e permessi di cui appena sopra si è detto (e che sono, evidentemente, significative della consapevolezza della ricorrente che doveva essere presente al lavoro, salva l'autorizzazione a fare ferie o godere di permessi), depongono, poi, a favore dell'intenzionalità delle condotte tenute.
In definitiva, congrue e proporzionate, oltre che dovute, sono, quindi, le sanzioni espulsive irrogate, considerato che sia dal 15.02.2022 al 21.02.2022 che dal 22.02.2022 al 13.04.2022 sono stati superati i tre giorni di assenza ingiustificata e, quindi, ricorre proprio l'ipotesi di licenziamento di cui all'art. 55 quater c. 1 lettera b) d.lgs. 165/01 e dovendosi ritenere le suddette assenze ingiustificate (oltretutto successive ad altre tre sanzioni disciplinari comminate anche per assenze e menzionate nelle contestazioni degli addebiti che hanno condotto ai licenziamenti) di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che è alla base del rapporto, perché il datore di lavoro deve poter confidare sulla leale collaborazione del prestatore e sul corretto adempimento delle obbligazioni che dal rapporto scaturiscono a carico di quest'ultimo.
Infine, non essendoci prova, per le ragioni dette, di incapacità nei periodi in cui si sono verificate le assenze, non può, poi, discutersi di discriminazione in danno di soggetto fragile, tanto più che, lo si ribadisce, era stata adibita a mansioni idonee rispetto alla valutazione della Parte_1
Commissione Medica di Valutazione di Trieste dd. 16.11.20.
6. Da ultimo, attesa la complessità della vicenda, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente tra le parti e spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES SC, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti e spese di lite.
Udine, 11.11.25
Il Giudice dott.ssa ES SC
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del giorno 11.11.25, avanti al Giudice dott.ssa ES SC, sono presenti l'avv.
IC TT per la ricorrente e la dott.ssa Silvia Tacus su delega dell'Avvocatura di Stato per Cont
, che deposita.
L'avv. IC TT si riporta al ricorso ed alle note conclusive.
La dott.ssa Silvia Tacus si riporta alla memoria conclusiva e alle relative conclusioni.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES SC
R.G. n. 113/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ES
SC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 113/2023
Promossa da:
[...]
[...]
nata a [...] il [...] cf residente a Parte_1 CodiceFiscale_1
Udine Via della Cisterna 23 rappresentata e difesa dall'avv. IC TT
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
e (C.F.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante, difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trieste
- resistente - oggetto: impugnazione sanzioni disciplinari conservative ed espulsive sulle seguenti conclusioni di parte:
: Email_1
“…a) Accertata e dichiarata nullità del licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 CP_4 prot. 0008884.13.07.22 -del licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 11.8.2022 prot CP_4
0010097 e per quanto occorra della sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 6013 del
01.7.2020, della sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020
26.8.2020; della sanzione disciplinare conservativa prot.. 11272 del 5.11.2020 e di ogni C.F._2 altro atto presupposto e/o conseguente accertato il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto condannarsi il resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, presso CP_3
l'Istituto Comprensivo di DR dal 13.7.2022 con ricostituzione delle posizione economica e giuridica, con condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni, che si quantificano CP_3 salva determinazione giudiziale, nella condanna al pagamento di una indennità, - commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.074,08 lordi), - dal 13.7.2022 alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, con un minimo di 5 mensilità, ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione alla reintegra. Spese rifuse.
b) Accertata la nullità inefficacia della sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 6013 del 01.7.2020, della sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020
26.8.2020; della sanzione disciplinare conservativa prot.. 11272 del 5.11.2020 e di ogni C.F._2 atto presupposto e conseguente dichiararsi la nullità, l'inefficacia ed in ogni caso annullarsi le stesse con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei periodi di sospensione;
c) In subordine Accertata e dichiarata nullità, inefficacia, invalidità e annullato il licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 prot. 0008884.13.07.22 del licenziamento disciplinare CP_4 intimato dal d.d. 11.8.2022 prot 0010097, della sanzione disciplinare conservativa prot. CP_4
AOODRFVG 6013 del 01.7.2020, della sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020 26.8.2020; della sanzione disciplinare conservativa prot.. 11272 del C.F._2
5.11.2020 e di ogni atto presupposto e/o conseguente accertato il diritto della ricorrente alla prosecuzione del rapporto condannarsi il resistente a reintegrare la ricorrente nel posto di CP_3 lavoro, presso l'Istituto comprensivo di DR dal 13.7.2022 con ricostituzione delle posizione economica e giuridica, con condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni, che si CP_3 quantificano salva determinazione giudiziale, nella condanna al pagamento di una indennità, - commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad € 2.074,08 lordi), - dal 13.7.2022 alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, con un minimo di 5 mensilità, ed al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione alla reintegra. Spese rifuse.
d) in ulteriore subordine accertata e dichiarata la illegittimità inefficacia e/o disapplicato e/o annullato il licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 prot. 0008894.13.07.22, il CP_4 licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 11.8.2022 prot 0010097 la sanzione disciplinare CP_4 conservativa prot. AOODRFVG 6013 del 01.7.2020, la sanzione disciplinare conservativa prot.
AOODRFVG 8020 del 26.8.2020 26.8.2020; la sanzione disciplinare conservativa prot..
11272 del 5.11.2020 condannarsi l'Amministrazione resistente al pagamento di una C.F._2 indennità risarcitoria - commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, pari ad € 2.074,08 lordi,
- dal 13.7.2022 alla data della effettiva reintegra nel posto di lavoro, con un massimo di 12 mensilità e ad un massimo di 24 mensilità e/o a quella ritenuta di giustizia ex art. 18 comma 4 L. 300/70 al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali dalla interruzione alla reintegra oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Spese rifuse e) In ulteriore subordine accertata e dichiarata la parziale illegittimità inefficacia annullato il licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 prot. 0008898.13.07.22, il licenziamento CP_4 disciplinare intimato dal .d. 11.8.2022 prot 0010097 la sanzione disciplinare conservativa prot. CP_4
AOODRFVG 6013 del 01.7.2020, la sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del
26.8.2020 26.8.202, unificato il comportamento in un unico fatto, rideterminare la sanzione in una sanzione conservativa.
Spese in ogni caso integralmente rifuse …..”.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
“….In via principale: dichiararsi inammissibile e/o rigettare l'avversaria domanda. Spese rifuse….”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.23 ha impugnato: la sanzione disciplinare Parte_1 conservativa prot. AOODRFVG 6018 del 01.7.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento; la sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento; la sanzione disciplinare conservativa prot..
AOODRFVG 11272 del 5.11.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento; il licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 prot. 0008884.13.07; il CP_3 licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 11.8.2022 prot 0010097. CP_3
E ciò per i seguenti motivi:
“Nullità dei licenziamenti e dei provvedimenti sanzionatori conservativi – Assenza presupposti di fatto - licenziamenti discriminatorio;
Illegittimità dei procedimenti disciplinari - comportamento vessatorio - improprio della P.A. - violazione procedimento disciplinare;
Illegittimità del licenziamento per violazione del procedimento -Violazione falsa applicazione art. 55 bis Dec. Lgs 156/2001 - Erroneità dell'istruttoria - mancata valutazione situazione di fatto -Assenza dei presupposti di fatto e di diritto - illegittimità del licenziamento per inesistenza del fatto - inidoneità del fatto contestato per legittimare le sanzioni impugnate;
Violazione falsari. 55 quater lettera b) Del. Lgs 156/2001 applicazione licenziamenti - assenza dei presupposti di fatto e di diritto - illegittimità del licenziamento per inesistenza del fatto contestato - inidoneità del fatto contestato a integrare gli estremi del licenziamento;
Illegittimità del licenziamento per inidoneità del fatto contestato a determinare la sanzione del licenziamento - inapplicabilità contratto ATA - assenza motivazione- assenza presupposti di fatto - illegittimità del licenziamento per inesistenza del fatto contestato - inidoneità del fatto contestato a integrare gli estremi del licenziamento ex CCNL;
Illegittimità delle sanzioni - disciplinari conservative antecedenti e per assenza dal servizio -
Violazione Procedimento - nullità sanzioni - assenza presupposti di fatto e di diritto;
Violazione falsa applicazione D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 - sotto altro profilo - proporzionalità violazione art. 2106 c.c.”.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_3
La causa è stata istruita documentalmente e con escussione testimoniale.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, ed hanno proceduto alla discussione orale all'udienza del giorno 11.11.25.
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Il Giudicante ritiene che le domande della ricorrente debbano essere rigettate per i motivi che di seguito si espongono.
1. In via preliminare, in punto legittimazione passiva, deve rilevarsi che soltanto il è CP_3 legittimato a contraddire nelle controversie relative al rapporto di lavoro del personale della scuola.
In tal senso si richiama la costante giurisprudenza di legittimità riferita alla carenza di legittimazione passiva degli istituti scolastici, con la quale è sempre stata affermata l'esclusiva legittimazione in capo al : “anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per Controparte_3 effetto della legge delega n. 59 del 1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 275 del 1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale,
e non con i singoli istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del
, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo istituto” (Cass. 21 marzo 2011 n. 6372, CP_3
Cass. 15 ottobre 2010 n. 21276 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20521). Deve, poi, aggiungersi che l'
[...]
, a norma dell'art. 8 D.P.R. 20 gennaio 2009, n. 17, “costituisce un autonomo Controparte_2 centro di responsabilità amministrativa”. La medesima disposizione attribuisce, poi, all'Ufficio scolastico regionale competente la rappresentanza in giudizio, ma non crea (né avrebbe potuto visto il rango della norma) un nuovo ed autonomo soggetto giuridico. Il conferimento di poteri previsto dalla norma costituisce fatto interno al che è e resta soggetto unitario, restando indifferente CP_3 rispetto ai terzi la sua articolazione organizzativa. La Corte di Cassazione “nell'affermare che il d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165, art. 16, lett. f), laddove dispone che i dirigenti di uffici dirigenziali generali
(o strutture sovraordinate) "promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 12, comma 1", precisa il riparto di competenze tra organi di gestione e organi di governo, ma non modifica certamente il criterio di individuazione dell'organo che rappresenta legalmente l'amministrazione, rientrando nell'ambito delle competenze dirigenziali i soli poteri sostanziali di gestione delle liti, ha messo in rilievo che lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente o in persona del Presidente del Consiglio, mentre le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto è comprovato dall'espresso disposto del R.D. 30 ottobre
1933, n. 1611, art. 11, comma 1, (nel testo novellato dalla L. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (Cass. Sez. Un, 6 luglio 2006, n. 15342)” (Cass., 26 marzo 2008, n. 7862). Pertanto, la dizione legittimazione passiva contenuta nell'art. 8 D.P.R. n.
17/2009 (come già prima nell'art. 7 D.P.R. n. 260/2007 ed ancor prima nell'art. 8 D.P.R. n. 319/2003)
è impropria perché la norma ha semplicemente inteso richiamare la legittimazione processuale dei dirigenti prevista dall'art.16 co. 1° lettera f, d.lgs. n. 165/2001. Anche la legittimazione di cui al citato art. 8 deve, quindi, intendersi come legittimazione processuale, poiché nessuna norma ha dotato di personalità giuridica l' . Conseguentemente gli Uffici scolastici regionali Controparte_2 restano articolazioni periferiche del (Cass., 3 novembre 2011, n. 22743), per cui unico soggetto CP_4 legittimato passivo nel presente giudizio rimane il . CP_3
2. Ancora, in via preliminare, va rammentato che la Corte di Cassazione ha definitivamente sancito la possibilità per il Giudicante di fare riferimento anche alle argomentazioni addotte dalle parti del processo nello svolgimento dell'iter logico argomentativo volto a giungere alla determinazione della controversia (“Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta
l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato” cfr. Cass. 642/15).
3. Parte ricorrente lamenta, innanzitutto, che l'amministrazione, pur consapevole della situazione di salute della docente che comprometteva la capacità lavorativa ha posto in essere cinque procedimenti disciplinari tutti per assenze/ritardi/uscite anticipate (in meno di due anni) che hanno portato a 18 mesi di sospensione e due licenziamenti;
un tanto, senza che vi sia prova, in tesi difensiva, che la ricorrente, per la situazione di salute in cui versava, abbia avuto contezza - consapevolezza dell'avvio dei procedimenti disciplinari a suo carico, soprattutto, di quelli che hanno portato ai licenziamenti, essendo certo che la stessa non è stata sentita a discolpa come previsto dall'art. 55 bis
Del. Lgs 165/2001 né che abbia ricevuto, dopo la formale contestazione di addebito, l'invito a presenziare all'obbligatorio incontro per essere sentita a difesa;
sarebbe, altresì, pacifico che nel caso in esame le lettere di contestazione che hanno portato ai due licenziamenti non sarebbero state ricevute dalla lavoratrice;
la mancata audizione della ricorrente comporterebbe l'irregolarità del procedimento e la nullità delle sanzioni, in particolare, espulsive.
In merito, osserva il Giudice che parte ricorrente, con il ricorso introduttivo del corrente processo, ha impugnato:
1) la sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 6018 del 01.7.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento;
2) la sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento;
3) la sanzione disciplinare conservativa prot.. AOODRFVG 11272 del 5.11.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento;
4) il licenziamento disciplinare intimato dal Ministero d.d. 13.7.2022 prot. 0008884.13.07;
5) il licenziamento disciplinare intimato dal Ministero d.d. 11.8.2022 prot. 0010097.
Ebbene, ritiene il Giudice che la lamentela attorea, sopra richiamata, sia infondata perchè dagli atti depositati dal risulta che la ricorrente è stata sempre regolarmente notiziata delle CP_3 contestazioni mosse contro di lei e posta nella condizione di giustificarsi, avendolo anche fatto - in particolare, rispetto ai procedimenti disciplinari sfociati in sanzioni conservative - presenziando alla relativa audizione o depositando memoria difensiva.
Infatti ed in particolare, quanto alla sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 6018 del
01.7.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento (1), che corrisponde alla Contestazione addebiti disciplinari sub prot. AOODRFVG 14430.11-12-2019, dall'allegato 4 del e dall'allegato 22 del , risulta che: CP_3 CP_3 con nota prot. 9240 del 14/11/2019 e con nota prot. 9704/C1 del 25/11/2019, il Dirigente scolastico dell'IC di DR ha comunicato che la dipendente ha posto in essere assenze Parte_1 non giustificate dal servizio ed ha abbandonato il luogo di servizio in diverse occasioni;
alla dipendente sono stati quindi contestati con nota prot. AOODRFVG 14430.11-12-2019 i seguenti addebiti disciplinari: A) Assenza ingiustificata dal servizio: - il 02/10/2019; - il 31/10/2019; - il
07/11/2019; - il 08/11/2019; - il 25/11/2019; B) Arbitrario abbandono del servizio: il 14/10/2019 dopo aver richiesto un cambio turno con orario pomeridiano esce da lavoro senza consenso 3 ore e 17 minuti prima;
- il 16/10/2019 richiede un cambio turno con orario pomeridiano ma riesce da lavoro senza consenso 2 ore e 57 minuti prima;
- il 17/10/2019 esce da lavoro un'ora e 2 minuti prima senza richiesta di permesso;
- il 18/10/2019 esce da lavoro un'ora e 14 minuti prima senza richiesta;
- il
21/10/2019 entra a lavoro alle ore 8.05 ed esce alle ore 13.22 senza richiesta;
- il 23/10/2019 esce da lavoro 3 ore e 20 minuti prima senza richiesta;
- il 24/10/2019 esce da lavoro 5 ore e 58 minuti prima senza richiesta;
- il 25/10/2019 entra a lavoro alle ore 8.17 ed esce da lavoro alle 12.21 senza richiesta;
- il 28/10/2019 esce da lavoro alle ore 12 e 9 minuti senza richiesta;
- il 29/10/2019 entra a lavoro alle ore 8.15 ed esce alle ore 11.50 senza richiesta;
- il 30/10/2019 esce da lavoro 4 ore e 4 minuti prima senza richiesta;
- Il 06/11/2019 entra a lavoro alle ore 08.20 e esce dal lavoro alle ore 09.27 senza richiesta;
- in data 08/11/2019 si vede dalla timbratura che la sig.ra risulta a lavoro dalle 14.07 alle
16.02 senza autorizzazione;
- il 11/11/2019 dove la timbratura d'ingresso è alle 09.15 e l'uscita alle
12.07 senza richiesta;
- il 12/11/2019 l'entrata risulta alle 8.48 e l'uscita è avvenuta alle 11.31 senza richiesta;
- il 13/11/2019 l'entrata è avvenuta alle 08.13 e l'uscita alle 10.30 senza richiesta;
- il
14/11/2019 l'entrata è avvenuta alle 09.00 e l'uscita alle 09.58 senza richiesta;
- il 15/11/2019
l'entrata è avvenuta alle 08.18 e l'uscita alle 09.03 senza richiesta;
- il 22/11/2019 l'entrata è avvenuta alle 08.20 e l'uscita è avvenuta alle 09.26 senza richiesta;
la contestazione disciplinare è stata ricevuta dalla ricorrente il 12.12.19, con relativa sottoscrizione per ricevuta (cfr. doc. 22 di parte resistente); la contestazione disciplinare conteneva la convocazione per l'audizione della ricorrente a sua giustificazione con l'espresso avviso che, se non intendeva presenziare, poteva inviare memoria scritta;
l'audizione è stata effettuata il giorno 20.02.20 (in atti vi è anche il verbale dell'audizione, cfr. doc.
4.e di parte resistente); con nota prot. AOODRFVG 6013 del 01.07.2020 è stata irrogata quindi alla dipendente Parte_1 la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per mesi sei ai sensi e per gli
[...] effetti del combinato disposto degli artt. 494, comma 1 lett. a) e 495 comma 1 lett. a) del d. lgs. n.
297/94.
Quanto alla sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 8020 del 26.8.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento (2), che corrisponde alla Contestazione addebiti disciplinari sub prot. AOODRFVG 1133.05-02-2020, dall'allegato 5 del , risulta che: CP_3 con nota prot. 207/C1 del 09.01.2020 e con nota prot. 1241/C1 del 31.01.2020, il Dirigente scolastico dell' ha comunicato che la docente ha posto in essere assenze non CP_5 Parte_1 giustificate dal servizio, ha abbandonato il luogo di servizio senza autorizzazione e/o ha preso servizio fuori dall'orario assegnato senza autorizzazione in diverse occasioni;
alla dipendente sono stati quindi contestati con nota prot. AOODRFVG 1133.05-02-2020 i seguenti addebiti disciplinari: A) Assenza ingiustificata dal servizio come segue: - il 13.12.2019; - dal giorno
19.12.2019 al giorno 23.12.2019; - il 20.01.2019; - il 27.01.2019; - il 29.01.2020; - il 30.01.2020; - il
31.01.2020. B) tardiva attestazione della presenza in servizio e/o abbandono del servizio senza autorizzazione e/o aver preso servizio fuori dall'orario assegnato senza autorizzazione come segue: - il 02/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 13.15 e l'uscita alle 15.50; - il 03/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 10.22 e l'uscita è avvenuta alle 13.24; - il 04/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 10.01 e l'uscita alle 12.36; - il 09/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 15.55 e l'uscita alle 17.23; - il 10/12/2019 l'entrata
è avvenuta alle 10.06 e l'uscita alle 13.37; - il 11/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 10.26 e l'uscita è avvenuta alle 13.15; - il 12/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 10.39 e l'uscita è avvenuta alle 13.38; - il 16/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 15.16 e l'uscita è avvenuta alle 16.32; - il 17/12/2019 l'entrata
è avvenuta alle 14.40 e l'uscita è avvenuta alle 17.02; - il 18/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 12.39
e l'uscita è avvenuta alle 15.49; - il 27/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 08.37 e l'uscita è avvenuta alle 09.52; - il 30/12/2019 l'entrata è avvenuta alle 10.09 e l'uscita è avvenuta alle 11.33; - il
02/01/2020 l'entrata è avvenuta alle 10.59 e l'uscita alle 11.32; - il 03/01/2020 l'entrata è avvenuta alle 11.02 e l'uscita è avvenuta alle 11.31; - il 21/01/2020 l'entrata è avvenuta alle 10.39 e l'uscita alle 11.54; - il 24/01/2020 l'entrata è avvenuta alle 15.30 e l'uscita alle 15.51;
l'audizione disciplinare fissata inizialmente il 20.04.20 è stata differita al 01.06.20 in esecuzione delle misure restrittive alla circolazione delle persone ex art 1, comma 1, lettera a), DPCM del 10 aprile
2020 (la ricorrente ha pure sottoscritto la comunicazione di differimento, cfr. doc.
5.e di parte resistente); la contestazione disciplinare conteneva la convocazione per l'audizione della ricorrente a sua giustificazione con l'espresso avviso che, se non intendeva presenziare, poteva inviare memoria scritta;
ha depositato in data 01.06.2020 una memoria difensiva assunta al prot. Parte_1
AOODRFVG 4834 del 03.06.2020 e non si è presentata all'audizione (cfr. doc.
5.f di parte resistente); con nota prot. AOODRFVG 8020 del 26.08.2020 è stata irrogata alla dipendente Parte_1 la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per mesi sei ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 494, comma 1 lett. a) e 495 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 297/94.
Quanto alla sanzione disciplinare conservativa prot. AOODRFVG 11272 del 5.11.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi dall'insegnamento (3), che corrisponde alla Contestazione addebiti disciplinari sub prot. AOODRFVG 5046.08-06-2020, dall'allegato 6 del , risulta che: CP_3 con nota prot. 2619/C1 del 02.03.2020 e con nota prot. 4683/C1 del 18.05.2020, il Dirigente scolastico dell' ha comunicato che ha posto in essere assenze non CP_5 Parte_1 giustificate dal servizio, ha abbandonato il luogo di servizio senza autorizzazione e/o ha preso servizio fuori dall'orario assegnato senza autorizzazione in diverse occasioni;
alla dipendente sono stati quindi contestati con nota prot. AOODRFVG 5046.08-06-2020 i seguenti addebiti disciplinari:
A) Assenza ingiustificata dal servizio come segue: - dal 04/02/2020 al 06/02/2020 la S.V. aveva inviato fax chiedendo “cambio giornata con giornate di ferie” ma non sono state concesse le ferie non avendole maturate. Il 04/02/2020 - 05/02/2020 - 06/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- il
14/02/2020 aveva inviato fax chiedendo “cambio giornata con giornate di ferie” Parte_1 ma non sono state concesse le ferie non avendole maturate. Il 14/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- il 18/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- il 20/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- il
21/02/2020 aveva inviato fax chiedendo “cambio giornata con giornate di ferie” Parte_1 ma non sono state concesse le ferie non avendole maturate. Il 21/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- dal 24/02/2020 al 26/02/2020 aveva inviato fax chiedendo “cambio giornata con Parte_1 giornate di ferie” ma non sono state concesse le ferie non avendole maturate. Quindi: escludendo il
24/02 in cui tutto il personale scolastico è stato rimandato a casa per l'emergenza coronavirus, - il
25/02/2020 e il 26/02/2020 risulta assente ingiustificata;
- Il 03/03/2020 risulta Parte_1 assente ingiustificata;
- Il 04/03/2020 risulta assente ingiustificata;
- Il 05/03/2020 Parte_1
risulta assente ingiustificata;
- Il 06/03/2020 risulta assente Parte_1 Parte_1 ingiustificata;
- Il 09/03/2020 risulta assente ingiustificata;
- Il 10/03/2020 Parte_1
risulta assente ingiustificata;
- Il 11/03/2020 risulta assente Parte_1 Parte_1 ingiustificata;
- Il 12/03/2020 risulta assente ingiustificata;
- Il 13/03/2020 Parte_1
risulta assente ingiustificata. B) tardiva attestazione della presenza in servizio e/o Parte_1 abbandono del servizio senza autorizzazione e/o aver preso servizio fuori dall'orario assegnato senza autorizzazione e/o aver preso servizio in periodo coperto da certificato medico di malattia come segue: - il 03/02/2020 l'entrata è avvenuta alle 12.03 e l'uscita alle 14.01; - il 07/02/2020 l'entrata è avvenuta alle 9.38 e l'uscita alle 11.24; - dal 10/02/2020 al 12/02/2020 risulta Parte_1 essere in malattia da certificato medico che produce, ma il 12/02/2020 dalle timbrature risulta essere venuta al lavoro dalle ore 8.50 alle ore 10.13; - il 13/02/2020 l'entrata è avvenuta alle 10.46 e l'uscita alle 11.52; - il 17/02/2020 l'entrata è avvenuta alle 10.09 e l'uscita alle 11.011; - il 19/02/2020
l'entrata è avvenuta alle 08.36 e l'uscita alle 10.10; - il 27/02/2020 l'entrata è avvenuta alle 08.46 e l'uscita alle 10.32; - il 28/02/2020 è stata contattata alle ore 10.13 facendole Parte_1 presente che non era a lavoro. Dopo 10 minuti, si è presentata in ufficio e le è stato chiesto di produrre giustificazione per le giornate di assenza del 18/02 e del 20/02. Si è giustificata dicendo che voleva chiedere due cambi giornata ma il fax non è pervenuto all'Istituto scolastico. Il 28/02/2020 l'entrata
è avvenuta alle ore 10.20 e l'uscita è avvenuta alle ore 10.32; la contestazione disciplinare è stata ricevuta dalla ricorrente il 12.06.20, con relativa sottoscrizione per ricevuta (cfr. doc.
6.d di parte resistente); la contestazione disciplinare conteneva la convocazione per l'audizione della ricorrente a sua giustificazione con l'espresso avviso che, se non intendeva presenziare, poteva inviare memoria scritta;
ha depositato una memoria difensiva assunta al prot. AOODRFVG 6457 del Parte_1
13.07.2020 (cfr. doc.
6.e di parte resistente) e non si è presentata all'audizione; con nota prot. AOODRFVG 11272 del 05.11.2020 è stata irrogata alla dipendente Parte_1 la sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per mesi sei ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 494, comma 1 lett. a) e 495 comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 297/94.
Quanto al licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 prot. 0008884.13.07 (4) CP_3 che corrisponde alla Contestazione addebiti disciplinari sub prot. AOODRFVG 3118.18-03-2022, dall'allegato 7 del e dai doc. 18 e 19 di parte resistente, risulta che: CP_3 con nota prot. 2946 del 17.02.2022 e con nota prot. 3140 del 21.02.2022, il Dirigente Scolastico dell' ha comunicato che ha posto in essere assenze non giustificate CP_5 Parte_1 dal servizio;
alla dipendente sono stati quindi contestati con nota prot. AOODRFVG 3118.18-03-2022 i seguenti addebiti disciplinari:
1. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni pari a 5 e precisamente dal 15.02.2022 al 21.02.2022; 2. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio e precisamente: - il
02.10.2019; - il 31.10.2019; - il 07.11.2019; - il 08.11.2019; - il 25.11.2019; - il 13.12.2019; - dal giorno 19.12.2019 al giorno 23.12.2019; - il 20.01.2019; - il 27.01.2019; - il 29.01.2020; - il
30.01.2020; - il 31.01.2020; - dal 04.02.2020 al 06.02.2020; - il 14.02.2020; - il 18.02.2020; - il
20.02.2020; - il 21.02.2020; - dal 25.02.2020 al 26.02.2020; - il 03.03.2020; - il 04.03.2020; - il
05.03.2020; - il 06.03.2020; - il 09.03.2020; - il 10.03.2020; - il 11.03.2020; - il 12.03.2020; - il
13.03.2020; - dal 15.02.2022 al 21.02.2022; 3. assenza priva di valida giustificazione per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni relativamente ai giorni di cui al punto 2; 4. la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che ha determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate e specificatamente: a. sanzione prot. AOODRFVG 6013 del 01.07.2020 che ha stabilito nei confronti di Parte_1 la sospensione di 6 mesi;
b. sanzione prot. AOODRFVG 8020 del 26.08.2020 che ha stabilito nei confronti la sospensione di 6 mesi c. sanzione prot. AOODRFVG 11272 del Parte_1
05.11.2020 che ha stabilito nei confronti la sospensione di 6 mesi per un totale di Parte_1 anni 1 e mesi 6 di sospensione. Le condotte contestate sono in grave violazione, tra l'altro, degli obblighi di diligenza, obbedienza, buona condotta, disciplina, ragionevolezza e di conformare la propria condotta al perseguimento del buon andamento dell'azione amministrativa, cui è tenuto il lavoratore, sanciti dall'art. 2105 del Codice civile, nonché dal D.P.R. n. 63 del 2013 concernente il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; la contestazione disciplinare conteneva la convocazione per l'audizione della ricorrente a sua giustificazione con l'espresso avviso che, se non intendeva presenziare, poteva inviare memoria scritta;
non ha ritirato la raccomandata contenente la contestazione di addebiti ed in data Parte_1
26.04.2022 è stata dichiarata la compiuta giacenza (cfr. doc.
7.d. e 18 e 19 di parte resistente);
non si è presentata all'audizione né ha depositato memoria difensiva;
Parte_1 con nota prot. 8884 del 13.07.2022 è stata irrogata alla dipendente C.F._2 Parte_1 la sanzione espulsiva del licenziamento con preavviso.
Quanto al licenziamento disciplinare intimato dal d.d. d.d. 11.8.2022 prot 0010097 (5) che CP_3 corrisponde alla Contestazione addebiti disciplinari sub prot. AOODRFVG 6427.14-04-2022, dall'allegato 8 del e dai doc. 20 e 21 di parte resistente, risulta che: CP_3
Con nota prot. 4386 del 17.03.2022 e con note prot. 5349 del 01.04.2022, prot. 5571 del 05.04.2022
e prot. 6150 del 13.04.2022, il Dirigente Scolastico dell'IC di DR comunicava che la sig.ra ha posto in essere assenze non giustificate dal servizio;
Parte_1 alla dipendente sono stati quindi contestati con nota prot. AOODRFVG 6427.14-04-2022 i seguenti addebiti disciplinari:
22.02.2022 Mancata presenza servizio;
23.02.2022 Mancata presenza servizio;
24.02.2022 Mancata presenza servizio;
25.02.2022 Mancata presenza servizio;
26.02.2022 mancata presenza servizio;
28.02.2022 Mancata presenza servizio;
DAL 01.03.2022 AL 03.03.2022 Mancata presenza servizio;
DAL 04.03.2022 AL 07.03.2022 Mancata presenza servizio;
DAL 08.03.2022 AL 09.03.2022
Mancata presenza servizio;
DAL 10.03.2022 AL 14.03.2022 Mancata presenza servizio;
DAL
15.03.2022 AL 17.03.2022 Mancata presenza servizio;
DAL 22.03.2022 AL 24 .03.2022 Mancata presenza servizio;
25.03.2022 Mancata presenza servizio;
26.03.2022 Mancata presenza servizio;
28.03.2022 Mancata presenza servizio;
29.03.2022 Mancata presenza servizio;
30.03.2022 Mancata presenza servizio;
31.03.2022 Mancata presenza servizio;
01.04.2022 Mancata presenza servizio;
DAL 02.04.2022 AL 13.04.2022 Mancata presenza servizio;
2. assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio e precisamente: - il 02.10.2019; - il 31.10.2019; - il 07.11.2019; - il 08.11.2019; - il 25.11.2019; - il
13.12.2019; - dal giorno 19.12.2019 al giorno 23.12.2019; - il 20.01.2019; - il 27.01.2019; - il
29.01.2020; - il 30.01.2020; - il 31.01.2020; - dal 04.02.2020 al 06.02.2020; - il 14.02.2020; - il
18.02.2020; - il 20.02.2020; - il 21.02.2020; - dal 25.02.2020 al 26.02.2020; - il 03.03.2020; - il
04.03.2020; - il 05.03.2020; - il 06.03.2020; - il 09.03.2020; - il 10.03.2020; - il 11.03.2020; - il
12.03.2020; - il 13.03.2020; - dal 15.02.2022 al 21.02.2022; - dal 22.02.2022 al 13.04.2022; 3. assenza priva di valida giustificazione per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni relativamente ai giorni di cui al punto 2; 4. la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che ha determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate e specificatamente: a. sanzione prot. AOODRFVG 6013 del 01.07.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi;
b. sanzione prot. AOODRFVG 8020 del 26.08.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi c. sanzione prot. AOODRFVG 11272 del 05.11.2020 che ha stabilito la sospensione di 6 mesi per un totale di anni 1 e mesi 6 di sospensione. Le condotte contestate sono in grave violazione, tra l'altro, degli obblighi di diligenza, obbedienza, buona condotta, disciplina, ragionevolezza e di conformare la propria condotta al perseguimento del buon andamento dell'azione amministrativa, cui è tenuto il lavoratore, sanciti dall'art. 2105 del Codice civile nonché dal D.P.R.
n. 63 del 2013 concernente il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; la contestazione disciplinare conteneva la convocazione per l'audizione della ricorrente a sua giustificazione con l'espresso avviso che, se non intendeva presenziare, poteva inviare memoria scritta;
non ha ritirato la raccomandata contenente la contestazione di addebiti ed in data Parte_1
30.05.2022 è stata dichiarata la compiuta giacenza (cfr. doc. 20 e 21 di parte resistente);
non si è presentata all'audizione né ha depositato memoria difensiva;
Parte_1 con nota prot. AOODRFVG 10097 del 11.08.2022 è stata irrogata alla dipendente Parte_1 la sanzione la sanzione espulsiva del licenziamento con preavviso ex art. 55 quater, comma 1, lett. b)
D.Lgs. 165/2001.
Né, a parere del Giudice, la ricorrente ha provato di essersi trovata, al tempo dello svolgimento dei procedimenti disciplinari di cui si tratta, in una “situazione di salute di infermità” che non la avrebbe messa nelle condizioni di assumere “comportamenti logici ed adeguati” e di avere “consapevolezza dell'avvio dei procedimenti disciplinari a suo carico”, in particolare quelli che hanno portato al licenziamento, e quindi della necessità della partecipazione e delle conseguenze degli avviati procedimenti, impedendo il suo diritto di difesa in sede disciplinare.
Che tale onere della prova gravi sull'odierna ricorrente, si ricava dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui è onere del lavoratore - che contesti la legittimità del provvedimento disciplinare assunto per l'impossibilità di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa in sede disciplinare a causa di una minorata capacità di intendere e di volere - di dimostrare di essersi trovato in stato di incapacità naturale nella pendenza dei termini per difendersi in sede disciplinare (cfr. Cass.
7374/01, pronuncia richiamata anche dal punto 5.5.1 della recente sentenza n. 111/25 Corte Cost.).
La ricorrente, infatti, avrebbe dovuto, specificamente, allegare e provare di essersi trovata in uno stato di incapacità di intendere e volere rispetto ai tempi precisi in cui poteva difendersi nell'ambito dei singoli procedimenti disciplinari relativi alle sanzioni conservative e rispetto ai tempi di perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza delle contestazioni disciplinari sfociate nei provvedimenti di licenziamento (si è già detto che esse si sono perfezionate, rispettivamente, in data
24.04.22, per il primo licenziamento, e in data 30.05.22 per il secondo licenziamento).
La ricorrente, invece, in ricorso ha formulato, quanto alle sue condizioni di salute, allegazioni assolutamente prive di riferimenti temporali (cfr., in particolare, punto 21 del ricorso formulato anche come capitolo di prova non ammesso, appunto, per la sua genericità) e, poi, ha depositato solo due certificati medici sub doc. 14, uno dd. 13.11.20 (quindi, successivo ai fatti di cui alle contestazioni disciplinari che hanno condotto ai provvedimenti conservativi) e l'altro dd. 06.02.23 (quindi, successivo anche ai fatti relativi ai due licenziamenti e al perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza).
Le allegazioni (e le prove documentali) della ricorrente avrebbero dovuto essere temporalmente specifiche tanto più che le certificazioni mediche prodotte sub doc. 14 della stessa ricorrente danno conto di “ciclici episodi di riacutizzazione” del disturbo psicotico.
Anche nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha spiegato che la sua “…situazione di salute…è altalenante….presenta ciclici episodi di riacutizzazione…” (cfr. pg. 3 del ricorso punto 21).
Del resto, la stessa ricorrente, durante la visita della Commissione Medica di Valutazione di Trieste dd. 16.11.20, ha espressamente dichiarato di essere sottoposta a terapia ma “a cicli su prescrizione dello psichiatra di fiducia” (cfr. doc. 1 della ricorrente).
Si tenga anche conto che la ricorrente godeva di supporto familiare e psichiatrico, come dalla stessa allegato (cfr. punto 20 del ricorso) e documentato dal certificato medico dd. 13.11.20 sub doc. 14 della ricorrente (“…è da diversi anni in trattamento psicoterapeutico e farmacologico….”) e dal certificato medico dd. 06.02.23 sub doc. 14 della ricorrente (“…è seguita da alcuni anni con trattamento farmacologico e incontri familiari….”), circostanze che anche la Corte Costituzionale ha considerato nel valutare lo stato di incapacità del lavoratore (cfr. punto 5.5. della sentenza n. 111/25).
Pertanto, la ricorrente avrebbe potuto depositare - cosa che invece non ha fatto - quanto meno le prescrizioni mediche le quali, avendo una collocazione temporale, avrebbero consentito di valutare la capacità della ricorrente al tempo dello svolgimento dei procedimenti disciplinari relativi alle sanzioni conservative e ai tempi di perfezionamento delle notifiche per compiuta giacenza delle contestazioni disciplinari sfociate nei provvedimenti di licenziamento.
Si sottolinea, inoltre, che la Commissione Medica di Verifica ha dichiarato , Parte_1 dapprima (04.09.19), temporaneamente inidonea e, poi, permanentemente inidonea (16.11.20), ma solo rispetto allo svolgimento dell'attività di insegnamento (e non rispetto alle altre mansioni), di modo che nemmeno dai relativi verbali è possibile trarre elementi a supporto di uno stato di incapacità di intendere e volere, non solo assoluto, ma neanche continuativo (cfr. doc. 1 della ricorrente pg. 1 e con rimando da pg. 1 a pg. 3). Pure lo psichiatra di fiducia della ricorrente - nella certificazione medica dd. 13.11.20 funzionale alla valutazione di idoneità allo svolgimento dell'attività di insegnamento, da parte della Commissione Medica di Verifica di Trieste che, infatti, di quella certificazione medica ha tenuto conto nel verbale dd. 16.11.20, cfr. doc. 1 della ricorrente - ha indicato che la ricorrente, durante i periodi di riacutizzazione, se non è in grado di “garantire stabile adattamento lavorativo e adeguatezza al ruolo professionale” di insegnante, può comunque essere occupata “in contesti meno destabilizzanti” (cfr. doc. 14 della ricorrente). Proprio il difetto di certificazioni mediche relative alle condizioni di salute della ricorrente rispetto agli specifici periodi in cui si sono eventualmente presentati gli episodi di riacutizzazione del disturbo psicotico ha reso inutile anche lo svolgimento in corso di causa di CTU che non avrebbe potuto supplire, a posteriori, alla suddetta mancanza (sul punto si tornerà anche oltre nella motivazione).
Vi è da sottolineare, poi, che l'odierna ricorrente è stata dichiarata, dalla Commissione Medica di
Verifica, dapprima (04.09.19), temporaneamente inidonea allo svolgimento dell'attività di insegnamento “per anni uno” (come si legge nel doc. 1 della ricorrente a pg. 1 e con rimando da pg.
1 a pg. 3) e poi è stata nuovamente visitata dalla Commissione Medica di Verifica in data 16.11.20
(e, questa volta, dichiarata permanentemente inidonea sempre allo svolgimento dell'attività di insegnamento e non rispetto alle altre mansioni), ma non “….poichè lo stato di salute non migliorava….” (come allegato dalla ricorrente a pg. 1 del ricorso, senza, tuttavia, depositare documentazione medica al riguardo, salvo quella di cui già si è detto), bensì perché era scaduto il precedente provvedimento dd. 04.09.19 come si legge espressamente nel verbale della Commissione
Medica di Verifica di data 16.11.20, in continuazione da pg. 1, a pg. 3 (“….attualmente in servizio ma senza utilizzo in attività di insegnamento. Inviata a visita a scadenza del precedente provvedimento….” doc. 1 della ricorrente).
D'altra parte, il tenore delle difese della ricorrente - in particolare, nell'ambito dei procedimenti disciplinari sopra individuati con i numeri 1 e 2 e 3 - porta ad escludere che la stessa, al tempo, non avesse consapevolezza circa la sua difesa.
Si legga, infatti, al riguardo, il verbale di audizione dd. 20.01.20 nell'ambito del procedimento disciplinare n. 1 dove l'odierna ricorrente ha preso ampiamente posizione sulle contestazioni addebitatele proprio relativamente alle sue assenze e all'orario di lavoro, provvedendo anche al deposito di documenti a supporto della sua difesa (cfr. doc.
4.e di parte resistente).
Altrettanto si dica per la memoria scritta della ricorrente dd. 01.06.20 depositata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 2 (cfr. doc.
5.f di parte resistente) e nella memoria scritta della ricorrente dd. 13.06.20 depositata nell'ambito del procedimento disciplinare n. 3 (cfr. doc.
6.e di parte resistente), nelle quali la ricorrente ha anche richiamato le sue precedenti dichiarazioni (dd. 20.10.29
e 01.06.20).
Quanto ai provvedimenti di licenziamento, si precisa, inoltre, che, secondo l'art. 55 bis d.lgs. 165/01, in alternativa all'uso della posta elettronica certificata o della consegna a mano, le comunicazioni di contestazione dell'addebito al dipendente nell'ambito del procedimento disciplinare, possono essere effettuate proprio tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che la validità e l'efficacia degli atti che hanno natura recettizia prescinde dall'eventuale stato di incapacità naturale del soggetto cui sono diretti, avendo il legislatore predisposto regole, come l'art. 1335 c.c., che consentono di stabilire la certezza giuridica della loro conoscibilità da parte dei destinatari, indipendentemente dalla capacità degli stessi di apprezzarne il valore e di determinarsi in conseguenza (cfr. Cass., sezione lavoro,
3612/85 e Cass. 5563/82). Secondo un consolidato indirizzo, infatti, la regola dettata dall'art. 1335
c.c., alla stregua della quale ogni dichiarazione diretta a una persona determinata si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, opera per tale solo fatto oggettivo, gravando pertanto, sul destinatario l'onere di superare tale presunzione provando di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilita di acquisire la conoscenza della dichiarazione, a causa di un evento eccezionale ed estraneo alla sua volontà (cfr. Cass. 17204/16, 23920/13, 17417/07, 8073/02, e sezione lavoro 3061/90).
Irrilevante è, quindi, la circostanza che la ricorrente vivesse prevalentemente a casa dei genitori e frequentasse poco la sua residenza in Via della Cisterna n. 22 e non sempre avesse avuto conoscenza della posta ivi arrivata (cfr. punto 20 del ricorso introduttivo), restando un suo onere quello di cambiare formalmente residenza o controllare, comunque, la posta in arrivo presso la sua abitazione o avvalersi del servizio postale “Seguimi”.
A diverse conclusioni non conduce nemmeno la motivazione della recente pronuncia della Corte
Costituzionale n. 111/25 che anzi richiama proprio Cass. 7374/01 e la giurisprudenza sull'art. 1335
c.c., spiegando che la pronuncia di incostituzionalità dell'art. 6, primo comma, della legge 15 luglio
1966, n. 604 (quindi, norma in ogni caso non afferente al corrente processo) deriva dal fatto che
“…per il lavoratore colpito da incapacità naturale, l'onere di impugnazione in esame (n.d.r. lo si sottolinea, nel caso trattato dalla Corte Costituzionale, di impugnazione stragiudiziale) può comportare la perdita definitiva della possibilità di contrastare l'iniziativa datoriale… non sussistendo un rimedio tardivo attraverso il quale l'interessato, una volta recuperata la pienezza delle facoltà intellettive e volitive, possa far valere l'illegittimità dell'atto espulsivo….” (cfr. punto
5.5. della citata sentenza), situazione che, invece, non si verifica nel caso di eventuale incapacità naturale che abbia impedito la difesa del lavoratore in sede disciplinare, potendo il lavoratore contestare la legittimità della sanzione datoriale, per essersi trovato nell'impossibilità di esercitare il diritto di difesa in sede disciplinare a causa di una minorata capacità di intendere e di volere, attraverso l'impugnazione giudiziale, dimostrando, appunto, di essersi trovato, nella pendenza del termine di difesa in sede disciplinare, in stato di incapacità naturale (cfr. punto 5.5.1 della citata sentenza).
4. Addivenendo ora all'esame della asserita invalidità nel merito, innanzitutto, delle sanzioni disciplinari conservative (sopra indicate al paragrafo 3 con i numeri 1 e 2 e 3), evidenzia il Giudice che la ricorrente non ha contestato l'assenza dal luogo di lavoro ovvero i ritardi nell'orario di ingresso e/o uscite anticipate che le sono stati addebitati con le contestazioni disciplinari già sopra riportate
(cfr. paragrafo 3 numeri 1 e 2 e 3), quanto il fatto che il non abbia considerato “le ragioni CP_3 sostanziali di quelle assenze che sono le accertate patologie” (cfr. pg. 5 del ricorso introduttivo).
Tutte le argomentazioni già sopra riportate quanto al difetto di prova da parte della ricorrente circa la sussistenza di uno stato di incapacità naturale o malattia, consentono, tuttavia, a parere del Giudice, di superare anche la sopra detta contestazione attorea, perché valgono pure rispetto al tempo delle singole giornate alle quali le assenze/ritardi/uscite anticipate si riferiscono ed alla capacità della lavoratrice di svolgere i compiti a lei assegnati.
Già si è detto, infatti, di come risulti provato che la patologia della ricorrente avesse carattere solo ciclico e altalenante e di come la ricorrente sia stata dichiarata inidonea solo rispetto all'insegnamento e non rispetto alle diverse mansioni a cui, poi, è stata adibita (e che, tra l'altro, aveva dichiarato di gradire, cfr. verbale della Commissione Medica di Verifica di data 16.11.20, doc. 1 della ricorrente).
In particolare, risulta provato che , già docente titolare dell' con Parte_1 Controparte_5 rapporto di lavoro a tempo indeterminato, era stata dichiarata temporaneamente inidonea il 04.09.19 dalla competente Commissione Medica di Verifica, per la durata di un anno, relativamente alle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza e cioè all'attività di insegnamento e che dal 26.09.19 la ricorrente è stata, quindi, utilizzata in compiti diversi dall'insegnamento mediante contratto individuale di lavoro prot. 7120/RIS del 26.09.2019 fino alla data del 04.09.20 (cfr. doc. 1,
2 e 3 di parte resistente).
La Dirigente scolastica aveva, poi, esplicitato l'orario di servizio a , fin dalla Parte_1 stipula del contratto di utilizzazione 7120/Ris del 26.09.19 (doc. 2 di parte resistente), essendo stato comunicato con nota prot. 7283/C1 del 01.10.19 a l'obbligo di osservanza Parte_1 dell'orario settimanale di servizio per 36 ore (5 giorni per 7 ore e 12 minuti al giorno) (cfr. doc.
4.b a pg. 10 di parte resistente), come, peraltro, espressamente previsto dall'art. 8 del Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute dd. 25.06.08 in materia di orario di lavoro (cfr. doc. 11 di parte resistente). Si sottolinea che la nota prot. 7283/C1 del 01.10.19 è stata prodotta dalla stessa Parte_1
all'audizione dd. 20.01.20 nel primo procedimento disciplinare, nel corso del quale
[...]
l'odierna resistente ha però, infondatamente, cercato di sostenere che “….il contratto previsto per la docente è di 24 ore la settimana…” (cfr. doc.
4.e di parte resistente).
La pluralità delle giornate in cui sono state riscontrate le assenze/ritardi/uscite anticipate indicate nelle tre contestazioni disciplinari che hanno condotto alle sanzioni conservative (sopra indicate al paragrafo 3 con i numeri 1 e 2 e 3) ed il tenore delle difese espletate dalla ricorrente all'audizione dd. 20.01.20 e nelle memorie difensive depositate in sede disciplinare, di cui già sopra si è fatta menzione e richiamo (nelle quali, peraltro, la ricorrente non ha mai fatto cenno a ragioni di salute), depongono, poi, a favore dell'intenzionalità delle condotte tenute.
D'altro canto, più che proporzionate appaiono le sanzioni conservative applicate, pur a fronte di fatti gravi (plurime e reiterate assenze/ritardi/uscite anticipate ingiustificate), che sarebbero stati in astratto idonei a giustificare l'adozione della più forte sanzione espulsiva, evitata anche valorizzando l'esistenza del provvedimento di inidoneità temporanea allo svolgimento dell'attività di insegnamento per un anno, dd. 04.09.19, ritenendo i fatti gravi ma non tali da comportare una preclusione assoluta alla prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr. 55 quater comma 1 lettera b) d.lgs.
165/01).
In conclusione, ritiene il Giudice che le sanzioni disciplinari conservative (sopra indicate al paragrafo
3 con i numeri 1 e 2 e 3) siano state del tutto legittime.
5. Addivenendo, infine, all'esame dei due licenziamenti disciplinari (sopra indicati al paragrafo
3 con i numeri 4 e 5), rammenta, per prima cosa, il Giudice che “…..in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nel ricorrere dei presupposti del licenziamento disciplinare, è possibile per la P.A. irrogare la sanzione anche se il rapporto di lavoro sia precedentemente cessato per altre cause, non applicandosi - in ragione dell'interesse pubblico a definire il procedimento disciplinare a tutela dell'immagine dell'amministrazione e per gli ulteriori effetti, anche economici, riconducibili alla condotta imputabile al dipendente - il principio elaborato in riferimento al rapporto di lavoro privato, secondo cui il secondo licenziamento è produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente recesso (ovvero altra causa di cessazione del rapporto)…” (cfr.
Cass. 6500/16).
Ciò detto, evidenzia, poi, il Giudice come sia irrilevante il richiamo di parte ricorrente al principio del divieto del ne bis in idem.
Infatti, anche laddove si volesse e potesse ritenere che i fatti già oggetto delle sanzioni disciplinari conservative (sopra indicate al paragrafo 3 con i numeri 1 e 2 e 3) non potevano essere nuovamente addebitati alla ricorrente essendo già stato consumato il potere disciplinare (cfr. Cass. 12321/22,
26815/18, 17912/16, 22388/14), in ogni caso il primo licenziamento disciplinare (intimato dal CP_4
d.d. 13.7.2022 prot. 0008884.13.07 relativo alla contestazione di addebiti sub prot. AOODRFVG
3118.18-03-2022, cfr. doc. 9 della ricorrente e doc.
7.f di parte resistente) si fonda comunque su un nuovo fatto addebitato alla ricorrente e mai precedentemente contestato e cioè l'assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni pari a 5 e precisamente dal 15.02.2022 al 21.02.2022 ed il secondo licenziamento disciplinare (intimato dal Ministero d.d. 11.8.2022 prot 0010097 relativo alla contestazione di addebiti sub prot. AOODRFVG 6427.14-04-2022, cfr. doc. 11 di parte ricorrente e doc.
8.f di parte resistente) si fonda pure su un ulteriore e successivo fatto addebitato alla ricorrente e mai precedentemente contestato e cioè l'assenza priva di valida giustificazione dal 22.02.2022 al
13.04.2022.
Analizzando, quindi, gli atti relativi al licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 13.7.2022 CP_4 prot. 0008884.13.07 e al licenziamento disciplinare intimato dal d.d. 11.8.2022 prot CP_3
0010097, dai documenti contenuti nel doc.
7.a di parte resistente e dal doc. 5 di parte ricorrente e dalla escussione testimoniale di dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Testimone_1
DR (cfr. verbale dell'udienza dd. 21.11.23), risulta provato che:
• il 09.02.22, alla scadenza delle sanzioni della sospensione irrogate in seguito ai procedimenti disciplinari sopra indicati al par. 3 con i numeri 1 e 2 e 3, l'odierna ricorrente ha sottoscritto, presso l' , il contratto di lavoro di “utilizzazione in altri Parte_2 compiti per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute” (cfr. doc.
7.a pg 2 e 3 di parte resistente;
in tale documento di parte resistente manca, tuttavia, la pg. 2 del contratto sottoscritto che, però, si rinviene nel doc. 5 della ricorrente completo anche della pg. 2);
• in tale contratto, sottoscritto dalla ricorrente, a pg. 2 dello stesso, è specificato il “progetto di utilizzo predisposto dal Dirigente Scolastico con nota n. 469 del 18.01.21 e ulteriore progetto prot. N. 13946 del 29.12.21, acquisito agli atti di questo ufficio con prot. N. 14045 del
29.12.2021”, con indicazione dell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 8 del
C.C.N.I. del 25.06.2008 (di cui anche il Giudice già sopra ha detto in motivazione) “con particolare riferimento all'orario di lavoro fissato in 36 ore (24H+12h)” (osserva il Giudice che l'indicazione dell'orario di lavoro in 36 ore è stata, in contratto, addirittura evidenziata in grassetto e sottolineata) (cfr. doc. 5 di parte ricorrente);
• in data 11.02.22 è stata formalmente diffidata a prendere servizio (cfr. doc. Parte_1
7.a pg 9 di parte resistente);
• in data 14.02.22 si è presentata verso le 8.00 presso l'Istituto Comprensivo Parte_1 di DR e ha firmato la presa di servizio, contestando, però, il contenuto del contratto già sottoscritto il 09.02.22 e introducendo una “nota” nel contratto protocollato con la quale ha richiamato il “progetto biblioteca” da lei comunicato all'ufficio di DR (cfr. doc.
7.a pg
17 e 14 di parte resistente);
• il 14.02.22 si è rifiutata di recarsi dal Dirigente Scolastico per concordare Parte_1
l'orario di servizio giornaliero, nell'ambito delle 36 ore settimanali, come comunicatole il
10.02.22 (cfr. doc.
7.a pg 17 e 6 di parte resistente); • dopo la presa di servizio dd. 14.02.22 non si è mai più presentata per Parte_1 concordare l'articolazione dell'orario di servizio in esecuzione del contratto di utilizzazione sottoscritto il 09.02.22; successivamente alla stipula del contratto di utilizzazione del 09.02.22
e fino al 14.11.22, non si è mai più presentata a scuola per svolgere la sua Parte_1 attività di servizio (a parte che per depositare un documento il 19.05.22), né per 36 ore alla settimana, né rispettando un diverso orario settimanale stabilito dalla medesima;
dopo la stipula del contratto di utilizzazione del 09.02.22 non ha consegnato alcun Parte_1 lavoro svolto in autonomia in base al progetto dalla stessa presentato, consegnato il 05.01.22; agli atti della scuola non risulta registrato, dopo il 09.02.22, alcun progetto, lavoro o altro documento prodotto dalla signora in esecuzione del contratto di utilizzazione del Pt_1
09.02.22 (cfr. dichiarazioni testimoniali a verbale dell'udienza dd. 21.11.23); il “progetto biblioteca” depositato dalla ricorrente il 05.01.22 prevedeva per l'attività “dalle ore 7.30 alle
11.30” (cfr. doc. 5 e 6 della ricorrente);
• dal documento 15 della ricorrente risulta che ha chiesto, il 31.01.22, ferie Parte_1 dal 14.02.22 al 18.03.22 ed ha comunicato il 17.03.22 che recuperava dal 21.03.22 al 23.03.22 tre giorni di festività soppresse ed ha chiesto per i giorni 24 e 25 e 28 permesso non retribuito;
dallo stesso doc. 15 della ricorrente, però, risulta anche provato che l'Istituto Comprensivo di
DR ha rigettato motivatamente le richieste della ricorrente (cfr. pg. 7 del doc. 15 della ricorrente).
Ebbene, osserva il Giudice come, anche rispetto al 09.02.22 (giorno in cui l'odierna ricorrente ha sottoscritto, presso l' , il contratto di lavoro di “utilizzazione in altri Parte_2 compiti per il personale docente dichiarato permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute”) ed ai giorni di assenza che sono stati contestati a con la Parte_1 contestazione di addebito sub prot. AOODRFVG 3118.18-03-2022 (anche solo limitatamente all'assenza dal 15.02.2022 al 21.02.2022) e con contestazione di addebito sub prot. AOODRFVG
6427.14-04-2022 (anche solo limitatamente all'assenza dal 22.02.2022 al 13.04.2022) la ricorrente non ha allegato e provato la sussistenza, proprio al tempo delle singole giornate di assenza, di uno stato di incapacità naturale o malattia che abbia impedito a di essere presente al Parte_1 lavoro.
La ricorrente, infatti e come già sopra rilevato, in ricorso ha formulato, quanto alle sue condizioni di salute, allegazioni assolutamente prive di riferimenti temporali (cfr., in particolare, punto 21 del ricorso formulato anche come capitolo di prova non ammesso, appunto, per la sua genericità) e, poi, ha depositato solo due certificati medici sub doc. 14, uno dd. 13.11.20 (quindi, di molto antecedente ai fatti di cui alle contestazioni disciplinari che hanno condotto ai provvedimenti di licenziamento) e l'altro dd. 02.02.23 (quindi, di molto successivo ai fatti di cui alle contestazioni disciplinari che hanno condotto ai provvedimenti di licenziamento).
Già si è detto, però, di come la ricorrente sia stata dichiarata inidonea solo rispetto all'insegnamento e non rispetto alle diverse mansioni a cui, poi, è stata adibita e di come risulti provato (in forza della stessa certificazione medica prodotta dalla ricorrente sub doc. 14 e delle sue allegazioni) che la patologia della ricorrente aveva carattere solo ciclico e altalenante.
Né pare fondata la lamentela attorea (di cui, in particolare, nelle note conclusive) secondo cui il
, piuttosto che avviare i procedimenti disciplinari che hanno condotto ai licenziamenti, CP_3 avrebbe dovuto richiedere una nuova verifica della idoneità psicofisica di e Parte_1 soprattutto delle mansioni che la lavoratrice avrebbe potuto svolgere.
Infatti, la Commissione Medica di Verifica di Trieste in data 16.11.20 ha valutato Parte_1 inidonea permanentemente solo (in modo relativo e cioè) rispetto all'insegnamento e alle attività funzionali ad esso, ma non rispetto alle diverse mansioni e ciò la Commissione ha valutato proprio dopo che , tra ottobre 2019 e marzo 2020, mentre era adibita alle diverse mansioni, Parte_1 si è assentata dal lavoro ingiustificatamente (come da procedimenti disciplinari sopra indicati al par.
3 con i n. 1 e 2 e 3). Quindi, non vi era ragione per il di richiedere una nuova verifica alla CP_3
Commissione Medica di Verifica di Trieste, dopo le assenze dei primi mesi del 2022, perché la
Commissione si era già pronunciata a fronte di una situazione analoga. Dal confronto, poi, della certificazione psichiatrica dd. 13.11.20 (valutata anche dalla Commissione Medica di Verifica di
Trieste il 16.11.20, cfr. doc. 1 della ricorrente) con quella dd. 06.02.23, depositate dalla ricorrente sub doc. 14, non emerge un peggioramento delle condizioni di salute della ricorrente.
Proprio il difetto di certificazioni mediche relative alle condizioni di salute della ricorrente rispetto agli specifici periodi in cui si sono eventualmente presentati gli episodi di riacutizzazione del disturbo psicotico ha reso inutile anche lo svolgimento in corso di causa di CTU che non avrebbe potuto supplire, a posteriori, alla suddetta mancanza.
Né a diverse conclusioni conduce il richiamo di parte ricorrente nelle note conclusive (pg. 2) alla nota dd. 31.02.22 della ricorrente sub doc. 7 attoreo visto che non risulta essere mai stata depositata presso l'Istituto Comprensivo di DR, mancando di protocollo ed il cui deposito risulta escluso anche dalle dichiarazioni della teste escussa in udienza (cfr. verbale di udienza), e quindi resta un semplice atto di parte senza data certa. Irrilevanti sono, poi, la nota del 19.5.2022 di cui al doc. 8 attoreo e la nota del 24.8.2022 di cui al doc. 10 attoreo perché successive alle date delle assenze contestate
(periodi tra il 15.02.2022 e il 21.02.2022 e tra il 22.02.2022 e il 13.04.2022) e, ancora, le email della ricorrente con richieste di ferie e di permessi che rientrano nell'ordinarietà dello svolgimento di ogni rapporto di lavoro.
Si ribadisce, poi, che la ricorrente godeva anche di supporto familiare e psichiatrico, come dalla stessa allegato (cfr. punto 20 del ricorso) e documentato anche dal certificato medico dd. 06.02.23 sub doc.
14 della ricorrente (“…è seguita da alcuni anni con trattamento farmacologico e incontri familiari….”), circostanze che anche la Corte Costituzionale ha considerato nel valutare lo stato di incapacità del lavoratore (cfr. punto 5.5. della sentenza n. 111/25).
A maggior ragione, quindi, se nei periodi tra il 15.02.2022 e il 21.02.2022 e tra il 22.02.2022 e il
13.04.2022 vi fosse stata una riacutizzazione, vi sarebbero state certificazioni e prescrizioni mediche che potevano essere prodotte in causa.
Per quanto sopra esposto, ritiene allora il Giudice che: la ricorrente fosse vincolata al rispetto del contratto dd. 09.02.22 (contenente anche il richiamo al progetto di lavoro e la specificazione dell'orario di 36 ore settimanali, peraltro, conformemente alla normativa applicabile al caso concreto, per quanto già sopra detto circa l'art. 8 C.C.N.I. del
25.06.2008) a lei ben noto per contenuto, avendolo sottoscritto;
la ricorrente sia stata ingiustificatamente assente dal 15.02.2022 al 21.02.2022 e dal 22.02.2022 al
13.04.2022, visto che era stata formalmente diffidata il giorno 11.02.22 a prendere servizio e in data
14.02.22, presso l'Istituto Comprensivo di DR, ha firmato la presa di servizio, ma si è rifiutata di recarsi dal Dirigente Scolastico per concordare l'orario di servizio giornaliero, nell'ambito delle
36 ore settimanali, e successivamente non si è mai più presentata per concordare l'articolazione dell'orario di servizio in esecuzione del contratto di utilizzazione sottoscritto il 09.02.22.
La pluralità delle giornate in cui sono state riscontrate le assenze indicate nelle due contestazioni disciplinari che hanno condotto alle sanzioni espulsive (sopra indicate al paragrafo 3 con i numeri 4
e 5) unitamente alle richieste (motivatamente rigettate) di ferie e permessi di cui appena sopra si è detto (e che sono, evidentemente, significative della consapevolezza della ricorrente che doveva essere presente al lavoro, salva l'autorizzazione a fare ferie o godere di permessi), depongono, poi, a favore dell'intenzionalità delle condotte tenute.
In definitiva, congrue e proporzionate, oltre che dovute, sono, quindi, le sanzioni espulsive irrogate, considerato che sia dal 15.02.2022 al 21.02.2022 che dal 22.02.2022 al 13.04.2022 sono stati superati i tre giorni di assenza ingiustificata e, quindi, ricorre proprio l'ipotesi di licenziamento di cui all'art. 55 quater c. 1 lettera b) d.lgs. 165/01 e dovendosi ritenere le suddette assenze ingiustificate (oltretutto successive ad altre tre sanzioni disciplinari comminate anche per assenze e menzionate nelle contestazioni degli addebiti che hanno condotto ai licenziamenti) di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che è alla base del rapporto, perché il datore di lavoro deve poter confidare sulla leale collaborazione del prestatore e sul corretto adempimento delle obbligazioni che dal rapporto scaturiscono a carico di quest'ultimo.
Infine, non essendoci prova, per le ragioni dette, di incapacità nei periodi in cui si sono verificate le assenze, non può, poi, discutersi di discriminazione in danno di soggetto fragile, tanto più che, lo si ribadisce, era stata adibita a mansioni idonee rispetto alla valutazione della Parte_1
Commissione Medica di Valutazione di Trieste dd. 16.11.20.
6. Da ultimo, attesa la complessità della vicenda, si ritiene che sussistano i presupposti per compensare integralmente tra le parti e spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES SC, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Rigetta il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti e spese di lite.
Udine, 11.11.25
Il Giudice dott.ssa ES SC