Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/05/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE PRIMA in composizione monocratica, in persona del dott. Deli Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 4639/2021 promosso da:
, c.f. , nato l'[...] a [...] _1 CodiceFiscale_1
Centrale (CZ) e la IG.ra , c.f. , nata il Parte_1 CodiceFiscale_2
26.9.1960 a Pordenone (UD), entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Tabasso del Foro di Padova (c.f.
[...]
, pec , ed elettivamente C.F._3 Email_1
domiciliati presso lo studio del medesimo avvocato in Padova, Piazzetta Amleto
Sartori n. 18, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 31.7.2024;
- attori
contro
:
(C.F. – P.IVA ) con sede legale in Controparte_2 P.IVA_1
(31050) Villorba (TV), Viale della Repubblica n. 10/b, in persona del Presidente del
ConIGlio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 C.F._4
Treviso (TV) Via Fortunato Venanzio n. 44 presso e nello studio dell'Avv. Andrea
Groppo (C.F.: , e-mail: C.F._5
fax 0422 235543) del Foro di Treviso Email_2 che la rappresentata e difende in giudizio in forza di procura generale alle liti in atti;
- parte convenuta;
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. CP_4
, rappresentato e difeso dall'avv. Miriam Zanette C.F._6
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto C.F._7
- parte convenuta;
con la chiamata in causa di: con sede Legale in Milano Via Clerici, 14 Controparte_5
(Codice Fiscale e Partita IVA ) in persona del dott. P.IVA_2 Controparte_6 nella sua qualità di procuratore speciale, legale rapp.te pro-tempore, e nell'interesse della con sede legale in Torino Via Controparte_7
Corte d'Appello 11 (C.F. ) in persona del dott. , nella sua P.IVA_3 CP_8 qualità di procuratore speciale, rappresentate e difese dall'avv. Francesco A. Magni
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._8
Roma, Via Caio Mario n. 27 come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.1.2022;
- terzi chiamati
Conclusioni delle parti
Per gli attori:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
IN RITO: respingere l'eccezione di tardività/inammissibilità del ricorso formulata dal
Centro di Medicina.
NEL MERITO: accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, la responsabilità contrattuale/l'inadempimento di e del Dott. Controparte_2 CP_4
nonché la loro responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella
[...] causazione dei danni subiti dal IG. a seguito della gestione post-operatoria, e _1 dichiarare conseguentemente il loro obbligo in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli attori, quantificati come da atti e memoria;
Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori delle somme liquidate a titolo risarcitorio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo pagamento.
IN VIA ISTRUTTORIA: disporre l'acquisizione integrale del fascicolo del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 3114/2020 R.G. Tribunale di Treviso, contenente l'elaborato peritale dimesso dai CCTTUU dott.ri in data 15 aprile 2021; Persona_1 ammettere ctu contabile, in caso di contestazione, al fine di confermare la congruità e la correttezza dei conteggi di cui al paragrafo III sub vi) del ricorso;
ammettere i capitoli di
2 prova testimoniale formulati negli atti introduttivi e nelle memorie istruttorie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore per espressa dichiarazione di anticipo.
Per il convenuto Dott. CP_4
In via principale di merito: dichiarare il dr. esente da qualsiasi responsabilità nella causazione degli eventi per CP_4 cui vi è giudizio e attribuitigli dal IG. e/o dalla IG.ra e/o dal _1 Parte_1
, per i motivi meglio indicati in narrativa;
Controparte_2 in ogni caso, rigettarsi in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi meglio indicati in narrativa, tutte le domande e le pretese avanzate nei confronti del dott. dagli CP_4 attori, dal e/o da qualsiasi altro soggetto. Controparte_2
In via subordinata di merito:
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui il dott. venisse ritenuto responsabile dei CP_4 danni lamentati dal IG. e ci fosse l'accoglimento anche parziale delle domande _1 formulate dai ricorrenti, l'Assicurazione dovrà tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi fosse tenuto a pagare ai ricorrenti medesimi e/o alla struttura presso cui ha operato e/o a qualsiasi altro soggetto, anche terzo, e a prescindere dal fatto che si tratti di rivalsa o di manleva, di colpa.
In via istruttoria: Disporre nuova CTU medico legale o integrazione della CTU dimessa dai
CCTTUU in sede di ATP con consulenti differenti, al fine di dare riscontro alle contestazioni e alle domande, nonché ai rilievi svolti dai CTP del dott. ed eliminare CP_4 ogni dubbio sulle cause degli eventi per cui vi è il giudizio dando risposta ai rilievi svolti dai
CTP del dr. nonché al fine di stabilire in via non ipotetica tutte le cause e i fattori che CP_4 possono aver determinato la situazione in esame considerando pure le condizioni psico- fisiche e le patologie pregresse del IG. Rigettarsi tutte le istanze istruttorie di _1 controparte. Ammettersi la prova testimoniale sui capi formulati negli atti difensivi. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la società convenuta Controparte_2
Ogni diversa domanda, deduzione, eccezione ex adverso reietta. In via preliminare e/o pregiudiziale:
Per le ragioni di cui in narrativa dichiararsi l'odierno ricorso e le relative domande inammissibili e/o improcedibili.
Nel merito in via principale: rigettarsi il ricorso ex adverso proposto siccome infondato in
3 fatto e diritto nonché ogni pretesa dei ricorrenti/attori nei confronti del Controparte_2 siccome infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa. Sempre nel merito
[...] in via principale:
rigettarsi ogni eccezione e domanda formulata nei confronti del Controparte_2 dal Dott. e dalle terze chiamate Nel merito in CP_4 Controparte_5 via ulteriormente subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui i fatti e i danni lamentati dai ricorrenti/attori risultassero accertati e di accoglimento anche parziale delle domande dei ricorrenti/attori e nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità diretta o indiretta del
[...] previo accertamento del concorso di tutti i convenuti nella produzione Controparte_2 dell'evento e previa qualificazione e determinazione del livello di gravità della colpa nonché graduazione delle rispettive colpe e percentuali di responsabilità, dichiararsi il Dott. CP_4
e/o la sua Compagnia di Assicurazioni tenuti a manlevare e/o tenere indenne il
[...] da ogni e qualsiasi somma, a qualsiasi titolo, che lo stesso fosse Controparte_2 tenuto a pagare agli attori.
In via istruttoria: Ribadite le contestazioni al contenuto della CTU del procedimento preventivo n. 3114/2020 e dei chiarimenti resi dagli stessi nel corso di questo giudizio formulate sin dalla comparsa di costituzione e risposta, si chiede altresì che il Giudice, previa revoca e/o modifica delle proprie ordinanze del 03.11.2022 e del 20.12.2022 Voglia disporre la rinnovazione della CTU volta tra l'altro alla qualificazione e determinazione del livello di gravità della colpa nonché graduazione delle rispettive colpe e percentuali di responsabilità tra tutti i convenuti. Qualora il Giudice ritenga di acquisire l'indagine tecnica resa all'esito del procedimento preventivo (senza dare corso alla rinnovazione, né integrale né parziale, della Consulenza), venga quantomeno disposta la chiamata a chiarimenti dei Dott.ri
e in contraddittorio con i consulenti di parte, in relazione alle tematiche Per_2 Per_3 affrontate nelle osservazioni critiche a suo tempo trasmesse in sede di osservazioni alla bozza, prodotte, sub doc. 6 e non esaustivamente affrontate dai CTU. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati dalla parte ricorrente. Si chiede di essere abilitati a prova per testimoni sui capi formulati negli atti difensivi. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la terza chiamata in causa Controparte_9
• in via pregiudiziale: disporre il mutamento del rito da sommario a ordinario;
I) in via principale: dichiarare improcedibile, inammissibile e, comunque, respingere il ricorso perché
4 infondato e dichiarare inammissibile, nulla e comunque respingere ogni domanda proposta nei confronti del dott. perché inammissibile e improcedibile prima che CP_4 infondata;
II) In via subordinata: Nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti del Dott. accertare la responsabilità dei CP_4 convenuti nella produzione dell'evento e graduare la misura delle singole responsabilità in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, con condanna del Dott. anche nei rapporti interni, alla quota di responsabilità allo stesso CP_4 direttamente attribuibile e comunque non superiore al 50%. In via istruttoria: Sollecitare il
Tribunale a disporre una ctu che rivaluti la complessiva vicenda, colmando le lacune che sono state evidenziate ed indaghi aspetti essenziali della storia clinica, che sono stati trascurati, e in particolare accerti il nesso di causalità tra l'attività del Dott. e i CP_4 presunti danni lamentati, tenendo conto delle patologie pregresse e delle altre possibili cause.
Rigettarsi le istanze istruttorie avversarie. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 13/07/2021, il IG. _1
e la IG.ra hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato
[...] Parte_1
Tribunale il e il Dott. esponendo di aver Controparte_2 CP_4
subito danni di natura non patrimoniale e patrimoniale a seguito dell'attività medico-chirurgica e della gestione post-operatoria effettuata da parte del Dott. presso la struttura del CP_4 Controparte_2
Allegava in particolare l'attore di aver sofferto fin dalla giovinezza di una grave forma di cheratocono all'occhio sinistro (OS), trattata chirurgicamente una prima volta negli anni '70 presso una clinica di Lione;
di essersi determinato, a seguito della progressiva riduzione del visus, a sottoporsi ad un ulteriore intervento di cheratoplastica penetrante (trapianto di cornea) all'occhio sinistro, affidandosi al Dott. che eseguiva detto intervento CP_4
presso l'Istituto Clinico S. Anna di Brescia in data 03.05.2018; che quest'ultimo gli aveva prescritto, per il periodo successivo al trapianto, una terapia cortisonica sia orale (Deltacortene a scalare per breve periodo) che topica
(collirio Betabioptal 4 volte al giorno); di essersi sottoposto a visite di controllo post-operatorie del Dott. nelle date CP_4
21.05.2018, 25.06.2018, 17.09.2018 e 15.01.2019 in cui il professionista si limitava ad
5 esaminare il lembo di tessuto corneale trapiantato e dava prescrizioni circa il dosaggio e la frequenza di assunzione del Betabioptal;
di essersi sottoposto in data 13 marzo 2019 ad una visita presso la Clinica San
Giorgio di Pordenone, dove la Dott.ssa procedeva ad una verifica Testimone_1
strumentale della pressione oculare nell'occhio sinistro (OS) e rilevava il valore anomalo di 40 mmHg, quasi doppio rispetto ai valori normali che si aggirano tra i
10 e i 21 mmHg;
di essersi immediatamente recato dal Dott. il quale, preso atto di quanto CP_4
rilevato, gli suggeriva un'ulteriore visita specialistica indicandogli il Dott.
[...]
il quale il quale diagnosticava la sussistenza di un glaucoma severo, indotto Per_4
dagli steroidi ("OS glaucoma da cortisone in esiti PK") e accertava la irreversibile compromissione della vista e del campo visivo;
di aver quindi promosso un procedimento per ATP innanzi all'intestato tribunale
(R.G. 3114/2020) nei confronti della struttura sanitaria ( e Controparte_2 del Dott. cui prendevano parte anche le compagnie assicurative CP_4 [...]
e all'esito del quale in data 15 aprile Controparte_5 Controparte_7
2021 veniva depositata la relazione redatta dai Dott.ri e che Per_2 Per_3 confermavano la responsabilità omissiva del professionista.
La censura all'operato del Dott. veniva specificamente individuata nella CP_4 somministrazione per un lungo periodo di terapia corticosteroidea (nota per associarsi frequentemente a un innalzamento della pressione endoculare) non accompagnata, nelle visite di controllo, ad un preciso monitoraggio della pressione oculare.
Lamentava quindi l'attore di essere attualmente del tutto cieco all'occhio sinistro, situazione aggravata dal fatto che nell'occhio destro (OD) riesce a raggiungere un visus di 7/10 solo grazie a correzione con lente sclerale, che, tuttavia, può tollerare per non più di 6-7 ore al giorno.
Evidenziando che tali postumi gli precludevano di coltivare attività in precedenza svolte con regolarità (l'attore allegava di cantare in un coro, nonché di praticare abitualmente lo sci alpino), concludeva l'attore chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale, parametrandolo ad una invalidità permanente differenziale del
24% e invocandone l'adeguata personalizzazione in ragione dell'incidenza sulle
6 suddette attività dinamico-relazionali, nonché del danno patrimoniale, riferito sia alle spese per perizia medico-legale (€ 3.638,00), copia della cartella clinica (€ 25,00), onorari dei CTU (€ 3.992,61), e visita oculistica disposta dai CTU (€ 110,00), sia al lucro cessante, per aver dovuto declinare una offerta di lavoro come consulente esterno che gli avrebbe reso un guadagno di € 30.000,00 (€ 10.000,00 annui per tre anni).
Autonoma domanda risarcitoria veniva svolta dalla moglie del IG. IG.ra _1
, la quale richiedeva, in particolare, la rifusione del danno non Parte_1
patrimoniale (c.d. riflesso) da compromissione del rapporto parentale, avendo dovuto sacrificare le proprie aspirazioni e abitudini personali e familiari per far fronte alle limitazioni e alle eIGenze di cura del marito, nonché del danno patrimoniale connesso sostanzialmente al suo pensionamento anticipato nel luglio
2019, richiesto subito dopo la diagnosi di glaucoma terminale del marito nel marzo
2019.
Si costituiva in giudizio il sollevando in via preliminare Controparte_2
l'eccezione di tardività dell'instaurazione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c. per mancato rispetto del termine perentorio di 90 giorni decorrente dal deposito della relazione (o dalla scadenza del termine per il deposito senza che la relazione sia stata depositata) per l'introduzione del giudizio di merito.
Nel merito, la società convenuta contestava integralmente la domanda attrice, deducendone l'infondatezza sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur e negando, in particolare, la sussistenza del nesso causale tra la condotta del medico e i danni lamentati.
Contestava altresì la valenza probatoria della CTU espletata in sede di ATP, ritenendone le conclusioni errate, incomplete, carenti di adeguata motivazione e fondate sull'errore di fondo di aver escluso, sulla scorta di semplici ipotesi, che il dott. avesse regolarmente effettuato l'esame del fondo dell'occhio e la CP_4 misurazione della pressione oculare.
Contestava inoltre la convenuta la quantificazione della domanda risarcitoria articolata da parte attrice, evidenziando l'insussistenza di condizioni e circostanze eccezionali, tali da giustificare l'invocata personalizzazione del risarcimento.
Concludeva, quindi, la convenuta per il rigetto di ogni domanda di parte attrice e,
7 in via istruttoria, per la rinnovazione della CTU o, quantomeno, per la chiamata a chiarimento dei CTU, chiedendo, in via subordinata, l'accertamento del concorso di tutti i convenuti e la graduazione delle colpe, con condanna del Dott. o della CP_4 sua assicurazione alla manleva.
Con decreto dell'19 luglio 2021 veniva fissata per la trattazione l'udienza del 11 novembre 2021, poi differita al 31.1.2022 a seguito della chiamata in causa del terzo svolta dal convenuto dott. CP_4
Con comparsa di risposta depositata in data 25.10.2021 si costituiva anche il Dott. contestando categoricamente gli addebiti al medesimo rivolti ed CP_4 evidenziando, rispetto alla contestazione di non aver monitorato la pressione intra- oculare nel post-operatorio, che la circostanza di non averne indicato il valore sul cartellino della visita non implicava di per sé che tale controllo non fosse stato effettuato, laddove invece annotazioni sintetiche come "OK" indicavano un decorso clinico regolare e l'assenza di elementi patologici da segnalare.
Evidenziava ancora il convenuto il fatto che lo stesso paziente avrebbe riconosciuto, in sede di denuncia querela, che il Dott. aveva misurato la pressione oculare CP_4
con l'apposita strumentazione.
Contestava il convenuto le risultanze della CTU svolta ante causam, specie per quel che riguarda l'interpretazione delle annotazioni mediche e delle dichiarazioni del paziente e l'inadeguatezza, dal punto di vista scientifico, delle considerazioni espresse dai consulenti nominati dal tribunale.
Contestando in ogni caso la quantificazione del danno prospettata da parte attrice, il convenuto chiedeva comunque l'autorizzazione alla chiamata in causa delle proprie compagnie di assicurazione affinché lo tenessero indenne da una eventuale condanna, svolgendo altresì domanda di manleva verso il a Controparte_2
norma della L. 24/2017.
Autorizzata con decreto del 2.11.2021 la chiamata dei terzi, si costituivano anche e che sollevavano, in via Controparte_9 Controparte_7
preliminare, l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità delle domande proposte nei confronti del Dott. e contestavano, nel merito, la fondatezza CP_4 delle domande attoree, chiedendo, in via subordinata, che la responsabilità dell'assicurato fosse ripartita con la struttura sanitaria e comunque in misura non
8 superiore al 50% nei rapporti interni.
Con provvedimento del 17.2.2022 veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione e fissata nuova udienza di trattazione al
17.3.2022, in cui venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
La causa, istruita mediante l'acquisizione della CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. e dei chiarimenti forniti dai CTU, nonché mediante la prova testimoniale sui capitoli ammessi con l'ordinanza del 3.11.2022, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 06.06.2024.
In tale udienza, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
Motivi della decisione
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata dal Controparte_2
A tale riguardo, si rileva che l'art 8 della L. 24/2017 nel testo applicabile alla fattispecie disponga: “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti;
si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.
Ebbene, secondo l'opinione maggioritaria della giurisprudenza di merito e condivisa anche da questo Tribunale, l'unica interpretazione ragionevole della norma appena richiamata è quella secondo la quale la perentorietà del termine di novanta giorni per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ai fini dell'introduzione del giudizio di merito deve essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non incida, invece sulla procedibilità della domanda di merito o sull'utilizzabilità dell'elaborato peritale.
Diversamente opinando, si creerebbero i presupposti per un'irragionevole
9 duplicazione di attività processuali ed esborsi, imponendosi, ad esempio, la rinnovazione tra le medesime parti di una istruttoria tecnica già svolta per il solo fatto della intempestiva instaurazione del giudizio di merito, in contrasto con i principi di economia processuale, di conservazione degli atti processuali e, in definitiva, del comune buon senso.
Venendo al merito della presente controversia, occorre in primo luogo individuare i parametri giurisprudenziali di riferimento in tema di responsabilità della struttura sanitaria e del medico, evidenziando l'incidenza che su di essi ha avuto la novella legislativa di cui alla l. 24/2017 (c.d. legge Gelli-Bianco).
In particolare, deve premettersi come, in relazione alla responsabilità della struttura sanitaria, l'accettazione del paziente in ospedale o in altro centro medico ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale fa sorgere un contratto atipico di spedalità a prestazioni corrispettive in cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo, insorgono a carico della casa di cura o dell'ente, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
La responsabilità della casa di cura o dell'ente nei confronti del paziente ha quindi natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico oppure ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario anche in assenza di rapporti di lavoro subordinato (cfr. Cass. Sez. 3, 22 settembre 2015, n. 18610)
In particolare, è principio già consolidato che l'ente sanitario abbia una responsabilità piena ed autonoma per i danni provocati dai propri dipendenti e, più in generale, di coloro che operano nella struttura e che la responsabilità dell'ente gestore sia di natura diretta, per essere riferibile allo stesso, in virtù del principio di immedesimazione organica e della stipula di fatto di un contratto d'opera professionale col paziente, l'operato del medico ovvero del personale infermieristico inserito nell'organizzazione del servizio, che, eseguendo in modo non diligente la prestazione sanitaria, ha causato danni al privato che ha richiesto ed ottenuto la medesima prestazione (così in motivazione Cass., 22 gennaio 1999, n.
10 589).
Tale impostazione è stata poi recepita anche dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, le quali, con la sentenza 11.1.2008 n. 577, hanno ricondotto la responsabilità contrattuale in parola nell'ambito dell'inadempimento dell'atipico
“contratto di spedalità”, e hanno ritenuto che la stessa potesse conseguire non solo dall'inadempimento delle obbligazioni poste direttamente a suo carico, ex art. 1218
c.c., ma anche dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari operanti all'interno della sua struttura, in qualità di suoi ausiliari necessari, ex art. 1228 c.c.
(sul punto v. anche Cass. n. 27286/2013; da ultimo cfr. Cassazione civile sez. III,
08/06/2023, n.16272).
L'orientamento in parola ha ricevuto l'avallo del legislatore, il quale ha espressamente stabilito, all'art. 7 c. 1 della c.d. legge Gelli, che “La struttura sanitaria
o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.”.
Inoltre, all'art. 7 c. 2, si prevede che la responsabilità contrattuale della struttura sussista anche con riferimento “alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina”.
Il medesimo articolo 7, al comma III, statuisce, invece, per il professionista, che
“L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
Quanto, come nel caso di specie, la condotta o le omissioni contestate al professionista si collochino nell'ambito di un rapporto diretto medico-paziente, è pacifico che la responsabilità del sanitario vada a sua volta ricondotta nell'alveo della responsabilità da inadempimento (o inesatto adempimento) dell'obbligazione volontariamente assunta per via negoziale, con conseguente applicazione, anche in questa sede, della disciplina di cui all'art. 1218 c.c. e conseguente inapplicabilità del succitato titolo di responsabilità extracontrattuale introdotto, in via generale, dalla
11 legge Gelli-Bianco.
In linea generale, dunque, la struttura e il medico sono solidalmente obbligati verso il paziente e la solidarietà sussiste anche quando venga accertata la colpa del medico in via esclusiva e senza che emergano profili autonomi di responsabilità in capo alla struttura (ad esempio per la cd. “colpa organizzativa”), in ragione della sostanziale indivisibilità e inscindibilità della prestazione sanitaria, che non può essere resa dal primo senza la collaborazione della seconda.
Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il medico non sia legato alla struttura sanitaria da un rapporto di lavoro subordinato, atteso che, ove quest'ultima autorizzi un medico ad operare al suo interno, mettendogli a disposizione le sue attrezzature e la sua organizzazione, essa viene ad assumere contrattualmente, rispetto al paziente, la posizione e le responsabilità tipiche dell'impresa erogatrice del complesso delle prestazioni sanitarie, facendo inevitabilmente propria l'attività del professionista.
In sostanza, poiché il medico non potrebbe rendere la propria prestazione diagnostica e terapeutica se non nell'ambito dell'organizzazione della struttura sanitaria in cui è di fatto stabilmente inserito, questa, accettandone l'attività, non può non concorrere nelle responsabilità del primo, trasferendo sul paziente gli effetti dannosi dell'eventuale imperizia dell'operatore, e adducendo a motivo, ad esempio, di averlo solo estemporaneamente ospitato (cfr., in tal senso, Cass. civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 7768 del 20/04/2016)
Per le ragioni appena esposte, deve dunque essere respinta la principale difesa nel merito svolta dal ossia di dover andare esente da Controparte_2 responsabilità per essere il fatto dannoso esclusivamente imputabile al dott. CP_4
al quale avrebbe reso soltanto il servizio di segreteria e gestione degli incassi, nonché la messa a disposizione dei propri ambulatori.
La qualificazione in termini contrattuali, sia del rapporto ente sanitario – paziente, che del rapporto medico – paziente, genera importanti ricadute in tema di onere probatorio.
In particolare, le conclusioni raggiunte sul punto da parte della giurisprudenza di legittimità derivano dall'applicazione conforme dei principi enunciati in termini generali dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza 30 ottobre 2001, n.
13533, in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto
12 adempimento, secondo i quali il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche in caso di inesatto adempimento, al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.
Applicando, allora, questo principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico ovvero della struttura sanitaria deve ritenersi che il paziente, che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, debba provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario o della struttura, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento.
Più precisamente, consistendo l'obbligazione professionale in un'obbligazione di mezzi, il paziente dovrà provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto della prestazione sanitaria, restando a carico del sanitario o dell'ente ospedaliero la prova che la citata prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (così anche Cass.
4210/04, secondo cui la prova della mancanza di colpa deve essere fornita dal debitore della prestazione, per cui dell'incertezza sulla stessa se ne deve giovare il creditore;
si tratta, come detto, del principio di vicinanza della prova, inteso come apprezzamento dell'effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla e non vi è dubbio che la prova sia vicina a chi ha eseguito la prestazione;
così da ultimo
Cass., 11 novembre 2005, n. 22894, secondo cui, appunto: in tema di responsabilità civile nell'attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve provare il contratto e/o il contatto e allegare l'inadempimento del professionista, che consiste
13 nell'aggravamento della situazione patologica del paziente o nell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, restando a carico dell'obbligato -sia esso il sanitario o la struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile).
A tale quadro ermeneutico deve aggiungersi la sentenza delle Sezioni Unite 11 gennaio 2008, n. 576 in tema di nesso causale, che accoglie, quanto alla configurabilità di quest'ultimo in sede civile, la regola probatoria del ''piu' probabile che non'', espressamente adottata dalla pronuncia di cui a Cass. 16 ottobre 2007, n.
21619, accantonando definitivamente il criterio penalistico dell' “oltre il ragionevole dubbio'' di cui alla nota sentenza Franzese delle Sezioni Unite penali.
Da ultimo, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente chiarito che, in tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità della struttura sanitaria ovvero quella contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione (cfr.
Cassazione civile , sez. III , 27/06/2024 , n. 17742).
Deve in particolare evidenziarsi che, nel surriferito percorso emerneutico, costituisce ormai jus receptum la regola di giudizio per cui, se tale nesso causale non
è accertato, le conseguenze ricadono sul creditore della prestazione professionale
(in tema cfr anche Cassazione civile, sez. III, 08/04/2024 , n. 9198).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica svolta ante causam nel procedimento n.
3114/2020 R.G., esaminata la documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, ha concluso nel senso che la perdita totale del visus e del campo visivo nell'occhio
14 sinistro del IG. siano stati determinati da uno scompenso della pressione _1
intraoculare indotto dalla terapia corticosteroidea, non rilevato e adeguatamente gestito dall'oculista nel follow up post-operatorio, nel lasso di tempo compreso tra maggio 2018 a gennaio 2019.
Il collegio peritale ha innanzitutto ripercorso la storia clinica dell'odierno attore, dando conto delle visite oculistiche periodiche eseguite tra il 2011 e il 2017, prima che emergesse la necessità del nuovo intervento di cheratoplastica all'occhio sinistro.
In base ai referti esaminati, il collegio ha rilevato come i professionisti interpellati dall'attore, dott.ssa dott. dott. , avessero misurato sia il Per_5 Per_6 Per_7
visus che il tono oculare, risultato sempre su valori normali o prossimi alla norma.
In particolare, in base alle risultanze della CTU circa l'esame dei relativi referti, “la pressione intraoculare in OS risultava 16 mmhg nel 2011, 15 mmhg nel 2015, 9 mmhg nel
2016, 15 mmhg nel 2017. Non vi è mai riscontro di ipertono in OS e non viene mai citata la patologia glaucomatosa” (cfr. rel. CTU pag. 61)
Rilevano ancora i consulenti nominati dal tribunale che il paziente è stato seguito dal 4.4.2016 esclusivamente dal dott. il quale, dopo aver preso atto CP_4
del progressivo peggioramento del visus (passato dai 7/10 ai 3/10 nel giro di poco più di un anno), suggeriva il nuovo intervento di cheratoplastica perforante per scompenso corneale, poi eseguito in data 3.5.2018.
Dopo l'intervento, come è pacifico tra le parti, il convenuto prescrisse terapia cortisonica sia orale (Deltacortene a scalare per breve periodo) che topica
(Betabioptal 4 volte al dì) ed è altrettanto pacifico e documentato che il periodo post operatorio sia stato seguito solo dal dott. con le visite di controllo del CP_4
21.05.2018, 25.06.2018, 17.09.2018, 04.12.2018 e 15.01.2019.
Il collegio peritale ha evidenziato come nei referti di queste visite non venga mai annotato il valore della pressione intraoculare, ma solo indicazioni sommarie
(“dtono” o “tono +- -“).
Il primo valore della pressione intraoculare successivo all'intervento risulta indicato soltanto nel referto della visita del 14.3.2019 svolta dalla dott.ssa Testimone_1
che riportò un tono oculare di 40 mmhg con PO escavata in OS e prescrisse terapia farmacologica e stretto follow-up.
15 Nelle visite immediatamente successive il tono risulta essere ritornato a valori nei limiti della norma (19 mmhg in data 15.3.2019; 16 mmhg in data 18.3.2019; 13 mmhg in occasione del successivo intervento di cataratta).
I CCTTUU hanno quindi escluso che la compromissione della funzione visiva sia dipesa da un errore esecutivo nell'intervento di cheratoplastica che, in base ai referti esaminati, risultava essersi svolto senza complicazioni o problematiche di sorta circa il lembo di tessuto trapiantato, individuando piuttosto la causa dell'insorgenza del glaucoma che ha danneggiato in modo irreversibile il nervo ottico dell'attore in “un ipertono indotto da terapia corticosteroidea con conseguente subatrofia del nervo ottico con perdita della capacità visiva e del campo visivo.”
Giova segnalare che il collegio peritale ha evidenziato come la documentazione sanitaria del IG. non riporti riferimenti di sorta ad un ipotetico glaucoma _1
preesistente o ad altre alterazioni patologiche della papilla ottica.
I consulenti hanno pertanto concluso, in termini di elevata probabilità, “che la terapia corticosteroidea con Betabioptal appare la principale responsabile dell'aumento della pressione intraoculare e che molto probabilmente si è sviluppata progressivamente dato
l'utilizzo cronico della terapia iniziata nel marzo del 2018” (cfr. rel. Pag. 68) e, soprattutto, che “in considerazione del quadro clinico patologico, un puntuale monitoraggio della pressione oculare avrebbe potuto rilevare più precocemente l'ipertono e adottare le contromisure efficaci limitandosi così il danno patologico oggi registrato” (cfr. rel. CTU pag. 67).
Nella relazione di CTU vengono in buona sostanza evidenziati due elementi determinanti:
- da un lato, l'insorgenza del glaucoma causa della lesione al nervo ottico viene ricondotta all'aumento di pressione del bulbo oculare provocata, secondo leggi scientifiche e statistiche, dal prolungato trattamento con il farmaco Betabioptal;
- dall'altro, che una misurazione puntuale del tono oculare avrebbe consentito di riscontrare precocemente l'ipertono e adottare le contromisure necessarie che avrebbero potuto salvaguardare la funzione visiva o, comunque, limitare il danno alle terminazioni nervose.
Tali considerazioni del collegio peritale sono state tuttavia fortemente criticate dalla difesa delle parti convenute.
16 In particolare, i consulenti di parte avrebbero criticato l'operato dei cc.tt.uu. per non aver rigorosamente esplicitato le motivazioni del proprio convincimento sulla sussistenza del nesso causale tra gli eventi in contestazione e la menomazione visiva dell'occhio sinistro e per non aver adeguatamente considerato l'incidenza delle patologie preesistenti del paziente e del pregresso intervento di cheratoplastica penetrante.
Nelle osservazioni di parte è stata altresì avanzata l'ipotesi che l'atrofia del nervo ottico sia dipesa da "mutate condizioni cliniche in un breve arco temporale, successivo all'ultima valutazione clinica del dott. e, segnatamente, da uno scompenso CP_4 ipertonico multifattoriale, non direttamente correlato alla terapia steroidea e potenzialmente riconducibile a fattori estranei alla condotta del professionista, quali l'età del paziente e l'esecuzione di un intervento di cheratoplastica su di un occhio già trapiantato.
Inoltre, a detta del patrocinio del convenuto, i consulenti del tribunale avrebbero errato nell'interpretare le annotazioni sintetiche del dott. traendone la CP_4
convinzione che questi avrebbe omesso il controllo del tono oculare, laddove, invece, tale controllo sarebbe stato in realtà regolarmente eseguito ad ogni visita con misurazione “digitale” (ossia con strumenti elettronici e non, invece, con la palpazione delle dita, come ritenuto dal collegio peritale).
A fronte della richiesta di chiarimenti formulata dal precedente giudice istruttorie, segnatamente sul quesito volto a far loro precisare “Se dalla documentazione agli atti fosse possibile dedurre che il Dott. avesse regolarmente valutato la pressione oculare, CP_4 la cornea e il nervo ottico di nel post-operatorio, anche sulla base delle sue _1 annotazioni nella cartella clinica e delle sue spiegazioni, e se tali spiegazioni risultassero plausibili dal punto di vista tecnico”, i membri del collegio peritale hanno ribadito l'impossibilità di dedurre dalla documentazione sottoposta al loro esame che il dott. abbia misurato la pressione oculare e le condizioni del nervo ottico nella fase CP_4
post-operatoria.
A tale riguardo, appare pienamente condivisibile il rilievo dei consulenti secondo il quale risulterebbe del tutto illogico e implausibile l'aver effettuato una misurazione strumentale del tono intraoculare senza contestualmente annotarne il valore puntuale e, per di più, riportandone l'esito in modo sommario e con una simbologia
17 incomprensibile per il paziente o altri professionisti.
Inoltre, non può trarsi la prova indiretta dell'esecuzione di tali controlli dal riferimento a non meglio precisati esami strumentali svolto dal IG. nella _1 denuncia querela di cui al proprio doc. 9.
In essa il Signor effettivamente dichiara che "chi scrive veniva sottoposto ad _1
una serie di visite di controllo presso il suddetto Centro Medico, cadenzate sempre dal dott.
durante le quali lo specialista procedeva ad analisi strumentali sull'occhio sinistro"; CP_4
tuttavia, deve rilevarsi che il IG. non abbia mai detto di essere stato _1 sottoposto a “tonometria strumentale” e appare oltremodo verosimile che le analisi strumentali cui egli ha fatto riferimento fossero piuttosto le topografie corneali, finalizzate alla verifica dello stato del lembo di tessuto trapiantato e alle condizioni della sutura e non invece, alla verifica del fondo dell'occhio e della sua situazione pressoria.
L'assenza della prova di aver adottato la condotta doverosa non può quindi che ricadere sul professionista, alla stregua delle regole di giudizio e di riparto dell'onere probatorio in precedenza richiamate.
Allo stesso modo, l'impossibilità di dimostrare scientificamente il ricorrere della causa alternativa del glaucoma, ipotizzata dalla difesa dei convenuti in un asserito e improvviso scompenso pressorio multifattoriale, d'insorgenza successiva all'ultima visita di controllo del non consente di ritenere raggiunta la prova di un caso CP_4
fortuito o, comunque, di un fatto imprevedibile e non prevenibile di rilevanza tale da escludere il nesso eziologico con l'omissione ascritta al professionista quale causa efficiente, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, del danno evento.
Il collegio peritale nominato ha riscontrato nell'attore postumi ascrivibili alla condotta colposa del convenuto di carattere permanente, quantificandoli nella misura del 28%, ritenendo al contempo che una invalidità permanente del 4% sarebbe stata riscontrabile anche in assenza delle condotte colpose evidenziate, in ragione di un prevedibile decorso dell'occhio sinistro secondo dinamiche di lento ma inesorabile declino, non dissimili da quelle dell'occhio destro.
A tale riguardo, il collegio peritale risulta aver replicato diffusamente ai rilievi dei consulenti tecnici di parte circa la “sottostima” di tale ipotetico termine di raffronto,
18 ribadendone la quantificazione nei medesimi termini percentuali.
La liquidazione di tale pregiudizio, dunque, deve avvenire in termini differenziali, non potendosi addebitare ai convenuti il danno che si sarebbe prodotto anche in caso di condotta sanitaria non censurabile.
Sulle modalità di liquidazione del danno differenziale, la Cassazione ha chiarito che
“(a) di eventuali preesistenze si deve tenere conto nella liquidazione del risarcimento, non nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente, il quale va determinato sempre e comunque in base all'invalidità concreta e complessiva riscontrata in corpore, senza innalzamenti o riduzioni,
i quali si tradurrebbero in una attività liquidativa esulante dai compiti dell'ausiliario medico-legale; (b) di eventuali preesistenze si deve tenere conto, al momento della liquidazione, monetizzando l'invalidità accertata e quella ipotizzabile in caso di assenza dell'illecito, e sottraendo l'una dall'altra entità […] Una volta stabilito il grado di invalidità permanente effettivo patito della vittima,
e quello presumibile se il sinistro non si fosse verificato, la liquidazione del danno non può certo avvenire sottraendo brutalmente il secondo dal primo, applicando (erroneamente) il criterio del frazionamento della causalità materiale. Il risarcimento del danno alla salute, infatti, sia quando è disciplinato dalla legge, sia quando avvenga coi criteri introdotti dalla giurisprudenza, avviene comunque con modalità tali che il quantum debeatur cresce in modo più che proporzionale rispetto alla gravità dei postumi: ad invalidità doppie corrispondono perciò risarcimenti più che doppi. Ne consegue che tale principio ne resterebbe vulnerato se, nella stima del danno alla salute patito da persona già invalida, si avesse riguardo solo al "delta", ovvero all'incremento del grado percentuale di invalidità permanente ascrivibile alla condotta del responsabile. Sono infatti, le funzioni vitali perdute dalla vittima e le conseguenti privazioni a costituire il danno risarcibile, non certo il grado di invalidità, che ne è solo la misura convenzionale: e poiché le suddette sofferenze progrediscono con intensità geometricamente crescente rispetto al crescere dell'invalidità,
l'adozione del criterio sostenuto dalla società ricorrente condurrebbe ad una sottostima del danno, e dunque ad una violazione dell'art. 1223 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n. 28986/2019).
Facendo applicazione di detti principi al caso di specie, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile determinando l'entità del risarcimento che spetterebbe all'attore in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente riscontrata (28%) e sottrarre a tale somma l'importo del risarcimento (4%) che non
19 risulta causalmente ascrivibile alla condotta del convenuto, in quanto postumo pregiudizievole che sarebbe residuato inevitabilmente anche qualora il follow up post operatorio fosse stato eseguito perfettamente.
Pertanto, in applicazione dei parametri risarcitori indicati dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano nella più recente versione disponibile (anno 2024), occorre sottrare all'importo liquidabile a titolo di danno permanente alla salute (nella sua componente sia biologica che morale) in relazione al grado di invalidità permanente effettivamente riscontrato nell'attore (€ 90.108,00 per l'invalidità permanente pari al
28% in un soggetto di 66 anni nell'anno 2019), l'importo relativo alla percentuale di invalidità non attribuibile, dal punto di vista causale, alla condotta colposa della convenuta (€ € 5.584,00 per l'invalidità permanete pari al 4% in un soggetto di anni
66nell'anno 2019), così ottenendo l'importo di € 84.524,00.
A tal proposito si rileva che la liquidazione complessiva del pregiudizio alla salute sopra effettuata è comprensiva sia del ristoro della componente biologica che di quella morale.
Quest'ultima componente può essere inclusa nella liquidazione in quanto è da ritenersi sufficientemente allegata e provata la sofferenza patita dall'attore in relazione all'evento in questione, evidenziandosi, inoltre, che a fronte di una allegazione sufficientemente specifica la sofferenza soggettiva derivante dalle vicende occorse a parte attrice appare dimostrata anche per presunzioni.
Non può riconoscersi alcun margine di c.d. personalizzazione al pregiudizio biologico subìto dall'attore in quanto non può ritenersi che il danno subìto abbia inciso negativamente nella vita del soggetto leso in misura superiore rispetto agli ordinari effetti di un pregiudizio della stessa tipologia di intensità sofferto da persone della medesima età dell'attore (cfr. Cass. Civ. Ord. n. 5865/2021: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento”; ed ancora Cass. Civ. Ord. n.
20 14746/2019: “In tema di danno non patrimoniale, qualora il giudice proceda alla liquidazione equitativa in applicazione delle "tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano, può superare i limiti minimi e massimi degli ordinari parametri previsti dalle dette tabelle solo quando la specifica situazione presa in considerazione si caratterizzi per la presenza di circostanze di cui il parametro tabellare non possa aver già tenuto conto, in quanto elaborato in astratto in base all'oscillazione ipotizzabile in ragione delle diverse situazioni ordinariamente configurabili secondo l'"id quod plerumque accidit").
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, infatti, non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfetizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni”, ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe, non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Civ. n. 14364/2019).
Per queste ragioni non può farsi luogo a personalizzazione del risarcimento in ragione di circostanze come quelle attinenti alla minorata possibilità di trarre beneficio da ordinarie attività di svago o nelle relazioni con i familiari, trattandosi di profili che trovano già adeguata valorizzazione nella liquidazione ordinaria.
Nel caso di specie, deve escludersi quindi la possibilità di personalizzare il risarcimento in base alle attività del fare areddituale che l'attore assume compromesse, atteso che la rinuncia alla pratica amatoriale degli sport invernali può senz'altro rientrare nelle conseguenze ordinarie di una invalidità di entità pari a quella accertata, mentre, d'altro canto, il deficit visivo, per quanto grave, non pregiudica completamente e in modo oggettivo e assoluto la possibilità di coltivare la passione per la musica e per il canto.
Pertanto, il pregiudizio alla salute riscontrato nell'attore e ascrivibile alla condotta dei convenuti risulta pari a complessivi € 84.524,00.
La somma in questione, emessa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (marzo 2019) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data della diagnosi del glaucoma fino alla data della presente sentenza, secondo i principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995.
21 Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Non può essere invece accolta la domanda di risarcimento del danno da lucro cessante per la perdita della possibilità di acquisire un incarico consulenziale da parte della società Stainless snc.
Non vi è, infatti, alcuna prova documentale dell'entità degli emolumenti che detta società avrebbe offerto all'attore, ma unicamente una nota (doc. 40 fasc. parte attrice) in cui si prospetta genericamente la possibilità di coinvolgere il _1
nella gestione dei rapporti con alcuni clienti “importanti” e un altrettanto generico riferimento ad un compenso che, tuttavia, non viene in alcun modo quantificato.
Per quanto attiene, infine, alle spese, ammontano ad € 3.638,00 le spese riconosciute come congrue dai consulenti d'ufficio e, pertanto, la domanda di parte attrice sul punto va accolta nei suddetti limiti.
Quanto alla domanda risarcitoria svolta dalla IG.ra , va innanzitutto Parte_1 rammentato che il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 14615 del
9.7.2020).
La tutela risarcitoria del terzo, ancorché prossimo congiunto del debitore della prestazione sanitaria, può dunque essere accordata solo a titolo aquiliano.
Deve poi escludersi che possa ipotizzarsi una “perdita” o anche solo una
“compromissione” del rapporto parentale, atteso che i postumi invalidanti del cattivo decorso del postoperatorio non sono risultati tali da stravolgere radicalmente le abitudini di vita della famiglia (si consideri, in particolare, che, come risulta dall'istruttoria testimoniale assunta in corso di causa – testimonianza IG. , udienza del 20.12.2022), anche prima dell'intervento il IG. Tes_2 era sostanzialmente impossibilitato a guidare ed era poco autonomo negli _1
spostamenti).
Difetta, infine, un nesso di conseguenzialità diretta e immediata tra inadempimento dei convenuti e il pensionamento anticipato della IG.ra , la quale non può Pt_1
quindi pretendere la rifusione dei pregiudizi patrimoniali conseguenti ad una sua
22 comunque autonoma scelta.
Alla IG.ra è quindi possibile liquidare, a titolo di risarcimento del danno Pt_1
non patrimoniale ex art. 2043 c.c. l'importo, determinato all'attualità in via equitativa, di € 15.000,00.
La somma in questione, emessa in moneta attuale, deve essere devalutata alla data della condotta colposa (marzo 2019) che ha determinato il danno;
sull'importo che ne deriva devono essere calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dalla data della diagnosi del glaucoma fino alla data della presente sentenza, secondo i principi espressi da Cass. Sez. Un. n. 1712/1995.
Su tale ultima somma, inoltre, decorrono gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.
Venendo alla domanda trasversale di regresso del nei confronti Controparte_2
del dott. si osserva quanto segue. CP_4
Come si è già anticipato nei paragrafi precedenti, la struttura sanitaria risponde dei danni ai pazienti sia a titolo di responsabilità contrattuale diretta (art. 1218 c.c.) che indiretta (art. 1228 c.c.) essendo responsabile per le condotte dolose o colpose degli ausiliari anche se questi ultimi non siano dipendenti della struttura, ma scelti direttamente dal paziente, siano in regime di libera professione intramuraria, di convenzione con il SSN o telemedicina, svolgano attività di sperimentazione e ricerca clinica.
Il sanitario e la struttura ospedaliera sono quindi solidalmente obbligati verso il paziente.
Invero, alla luce dell'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 28642/2024), vale il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, c. 2, e 2055, c. 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
23 Ne consegue che “in caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per l'intero importo, bensì fino ad un massimo del
50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività» mentre «si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo
e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (V. in proposito Cass. n.
29001 del 2021, che richiama Cass. n. 28987 del 2019: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.” (così Cass. Civ. n.
24 28642/2024).
Ai sensi degli artt. 1298 e 2055 cod.civ. per escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria quest'ultima avrebbe dovuto quindi dimostrare non già la mera colpa esclusiva del sanitario, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del professionista del tutto anormale ed esorbitante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi offerti al paziente.
In altri termini, l'accertamento del fatto di inadempimento non fa venire meno i presupposti né della responsabilità della struttura ai sensi dell'art. 1228 cod.civ.
(posto che l'illecito dell'ausiliario è requisito costitutivo della responsabilità del debitore), né della responsabilità della stessa struttura ai sensi dell'art. 1218 cod.civ.; in assenza di prova (il cui onere grava sulla struttura sanitaria) in ordine all'assorbente responsabilità del sanitario intesa non solo come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice, non può che farsi applicazione del principio presuntivo di cui sono speculare espressione l'art. 1298 cod.civ., comma 2 e l'art. 2055 cod.civ., comma 3
(termini mutuati da Cass. n. 28987/2019).
Pertanto, la responsabilità per i danni accertati viene ripartita nella misura del 50% in capo al Dott. e del 50% in capo al CP_4 Controparte_2
Quanto alla posizione delle terze chiamate, e Controparte_5 [...]
rispetto alle quali il Dott. ha svolto domanda di Controparte_7 CP_4
garanzia, si osserva che la polizza stipulata dal Dott. (in coassicurazione CP_4
diretta con esclusione di responsabilità solidale, con quota del 74% in carico ad e 26% a prevede all'Art. 10 delle condizioni generali CP_5 CP_7
l'obbligo della Società assicuratrice di tenere indenne l' di ogni somma Parte_2
che questi sia tenuto a pagare a terzi quale civilmente responsabile "ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo (lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata sul Modulo di
Adesione".
Al fine di confutare la difesa dei terzi chiamati, appare comunque opportuno riportare per esteso l'intera clausola, onde metterne in evidenza la portata complessiva dell'obbligo assicurativo.
L'art. 10 delle condizioni di polizza così testualmente prevede:
25 “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare a terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge in conseguenza di fatto colposo
(lieve o grave), di errore o di omissione, commessi unicamente nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata sul Modulo di Adesione.
La Società risponde:
a. dei Danni e delle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi per fatto, errore od omissione nello svolgimento dell'attività professionale esclusivamente nell'ambito della specialità di
Oftalmologo.
b. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dalla struttura, clinica o istituto – non facenti capo al Servizio Sanitario Nazionale – a cui l'Assicurato presta la propria opera, o esperite dal suo Assicuratore, ritenendolo personalmente responsabile di danni arrecati a terzi;
c. delle eventuali azioni di rivalsa esperite dall' ai sensi dell'art.14 della Legge _10
12/06/1984 N. 222.
L'Assicurazione comprende altresì:
d. I Danni e le Perdite Patrimoniali derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici anche se tali interventi non sono connessi alla attività professionale dichiarata. _1 e. L'attività svolta in qualità di Medico Generico Prelevatore consistente nella valutazione dell'idoneità alla donazione volontaria di sangue, attraverso intervista anamnestica ed esami obbiettivi, nonché prelievo ematico attraverso venopuntura.
Inoltre, nel caso in cui la Richiesta di Risarcimento sia connessa all'attività professionale svolta dall' in qualità di dipendente o convenzionato di struttura, clinica o Parte_2 istituto facente capo al Servizio Sanitario Nazionale la Società si obbliga a tenere indenne
l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a rimborsare all'Erario, alla struttura, clinica o istituto a cui l' presta la propria opera, o al suo Assicuratore, nel caso in Parte_2 cui egli sia dichiarato responsabile o corresponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti passata in giudicato o comunque da parte dell'Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alla sopra indicata Richiesta di Risarcimento.
Nel caso in cui l' svolga la propria attività professionale in veste di medico Parte_2 dipendente o convenzionato di struttura, clinica o istituto facente capo al Servizio Sanitario
Nazionale, la copertura della responsabilità civile, all'infuori dei casi di colpa grave di cui al comma che precede, è prestata altresì al ricorrere congiunto delle seguenti condizioni: a. che la struttura di appartenenza non abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di fornire all'Assicurato un'adeguata copertura della responsabilità civile;
26 b. che la struttura di appartenenza dichiari per iscritto all'Assicurato di non volerlo tenere indenne/manlevare di quanto il medesimo debba risarcire al terzo danneggiato.
A tal fine l' dovrà formulare alla struttura, contestualmente all'avviso di sinistro Parte_2 di cui all'articolo 19 una richiesta scritta di manleva. Ove la struttura non dia riscontro entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, il silenzio sarà inteso, ai fini della presente clausola, come espresso rifiuto di manlevare l'Assicurato”.
Tale previsione contrattuale, rientrando all'evidenza la prestazione del dott. CP_4
nell'ambito della libera professione, impone alle compagnie assicuratrici di manlevare l'Assicurato Dott. ai sensi del suddetto art. 10, lett. a) alle CP_4
condizioni di polizza e nei limiti delle percentuali di coassicurazione (74%
26% , per la quota di sua spettanza della responsabilità CP_5 CP_7 accertata, atteso che, ai sensi dell'art. 17 delle condizioni generali di garanzia “in caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti, la Società risponde soltanto Parte_2 per la quota di pertinenza dell' stesso”. Parte_2
Poiché, infine, l'omissione ascritta al convenuto dott. integra gli estremi della CP_4
colpa grave, sussiste pienamente la copertura assicurativa, ai sensi dell'art. 10 lett.
b) delle condizioni di polizza, anche per l'eventuale regresso che dovesse esercitare il Centro di Medicina nei confronti del professionista, qualora la società fosse escussa in misura superiore alla quota di corresponsabilità accertata.
La peculiarità del caso in esame, la controvertibilità dal punto di vista scientifico e giuridico delle questioni trattate, l'accoglimento in misura parziale della domanda risarcitoria attorea costituiscono elementi che, nel loro complesso, inducono a ritenere equa ed opportuna una compensazione parziale delle spese di lite, poste a carico dei convenuti nella misura di ½ in ragione della loro prevalente soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita e/o disattesa:
- accoglie per quanto di ragione la domanda attorea accertando la corresponsabilità, in pari misura, del e del Dott. per i danni Controparte_2 CP_4
subiti dai Signori e in conseguenza dei fatti oggetto di _1 Parte_1
giudizio e, per l'effetto, condanna il e il Dott. Controparte_2 CP_4
27 in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del IG. CP_4 _1
che si liquida in € 84.524,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri e con le decorrenze indicate in motivazione;
- condanna il e il Dott. in solido tra loro, Controparte_2 CP_4
al risarcimento del danno in favore della IG.ra che si liquida in € Parte_1
15.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali secondo i criteri e con le decorrenze indicate in motivazione;
- condanna e Dott. in solido tra loro, a Controparte_2 CP_4
rifondere ai Signori e le spese di lite del presente _1 Parte_1 giudizio, liquidate (compresa la fase dell'ATP) in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico solidale dei convenuti le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, condannando i convenuti in solido alla rifusione agli attori dell'importo di € 3.992,61;
- accoglie parzialmente la domanda di regresso proposta dal Controparte_2
nei confronti del Dott. condannando quest'ultimo a
[...] CP_4
rimborsare al quanto la società dovesse pagare ai Signori Controparte_2
e in eccedenza rispetto alla propria quota di _1 Parte_1
corresponsabilità, come sopra determinata;
- condanna e a Controparte_5 Controparte_7
tenere indenne il Dott. di quanto questi sarà tenuto a corrispondere CP_4
in forza dei capi che precedono, nei limiti e alle condizioni della polizza assicurativa e secondo le rispettive quote di coassicurazione, pari al 74% per
[...]
e al 26% per disponendo in Controparte_5 Controparte_7
particolare che il convenuto sia tenuta indenne dagli effetti della presente pronuncia nella ritenuta quota del 50% di responsabilità;
- compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra il dott. e il CP_4 [...]
e tra il dott. e le terze chiamate. Controparte_2 CP_4
Così deciso in Treviso, 21.5.2025
Il giudice
Dott. Deli Luca
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