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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17585 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 48054, Ruolo Generale dell'anno 2023, e trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025, vertente
TRA
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a Roma, PAte_1 P.IVA_1 in via Venti Settembre n. 97), in persona del procuratore speciale, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, elettivamente domiciliata a Roma, in via Nomentana n. 175, presso lo studio dell'avv.to
IM ER, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta in primo grado,
APPELLANTE
E
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
n. 25), elettivamente domiciliato a Caserta, in corso Trieste n. 149, presso lo studio dell'avv.to
AV LA e dell'avv.to Vincenzo Del Gaiso, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale già agli atti del giudizio di primo grado e ridepositata unitamente alla comparsa di risposta,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI:
1 per parte appellante (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Elisa Brunelli, in sostituzione dell'avv.to ER IM per delega orale, … insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto, prodotto ed eccepito nell'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ...”; per parte appellata (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Generoso Restina, in sostituzione dell'avv.to LA AV per delega orale, … insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto, prodotto ed eccepito nella comparsa di risposta, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, ritualmente notificato all'appellato , l'attrice Controparte_1
PA (nel prosieguo anche solo o società appellante) proponeva PAte_1 appello avverso la sentenza n. 6507/2023 del 20/2-14/3/2023 del Giudice di Pace di Roma nel procedimento RG n. 39876/2022, con cui, benché ritualmente costituitasi in giudizio, era stata dichiarata contumace e, in accoglimento della domanda dell'attore, era stata condannata al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di € 342,51 e al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 346,00 oltre accessori. Allegava la società appellante che la sentenza era nulla per effetto della dichiarazione di contumacia, in realtà non sussistente, e per la conseguente mancata valorizzazione delle difese, in fatto e in diritto svolte nel corso del giudizio di primo grado, a riprova dell'esistenza di un evento eccezionale (sciopero dei controllori di volo ) che esonerava il vettore da ogni responsabilità sia con riferimento CP_2 alla domanda di compensazione pecuniaria sia con riferimento alla domanda di risarcimento, non oggetto di alcuna motivazione quanto all'accoglimento. Tanto premesso, la società appellante instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e richiamate a verbale dell'udienza fissata per la decisione: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. Annullare e/o riformare integralmente la sentenza n.
6507/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Sarro a definizione del giudizio
RGN 39876/2022, depositata in data 14 marzo 2023, per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o nulle e/o infondate le domande tutte promosse da parte attrice appellata nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio liquidati ai sensi del D.M. 140/2012”.
2 Con decreto del 14/11/2023, disposta l'apertura di apposito subprocedimento cautelare in relazione alla domanda, “… proposta in via pregiudiziale e cautelare, di '… sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata …' …” (n. 48054-1/2023 r.g.), era fissata al 6/12/2023 l'udienza di comparizione delle parti, con termine al 27/11/2023 per la notificazione alla controparte: il suddetto sub procedimento terminava con la declaratoria di improcedibilità per mancata comparizione delle parti in udienza.
Con decreto del 16/2/2024, dato atto dell'applicazione del D.Lgs 149/2022, alla luce dell'art. 35, comma 4, del citato decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, L.
197/2022, e visto l'art. 349 bis, comma 2, c.p.c., da ritenere applicabile, mutatis mutandis, al giudizio di appello davanti al Tribunale, era differita al 26/3/2024 l'udienza del merito, fissata in citazione al 20/2/2024.
In data 25/3/2024 si costituiva in giudizio l'appellato , il quale, Controparte_1 contestato nel merito l'appello proposto, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza fissata per la decisione: “… si conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello, col favore delle spese del presente grado di giudizio ...”.
All'udienza di prima comparizione del 26/3/2024, presenti i procuratori delle parti che insistevano nelle rispettive difese contestando quelle avversarie, la causa, alla luce dell'art. 352 c.p.c., era rinviata all'udienza del 17/9/2025 per l'assunzione in decisione, con assegnazione dei termini perentori di legge per depositare note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
le comparse conclusionali e le memorie di replica;
a verbale si dava atto che risultava acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado.
Si prende atto che la società appellante non ha depositato alcuno scritto conclusionale e che viceversa l'appellato ha depositato comparsa conclusionale in data 16/9/2025.
All'udienza del 17/9/2025 erano presenti i procuratori delle parti, che discutevano la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni, di cui chiedevano l'accoglimento; all'esito la causa era trattenuta in decisione ex art. 352, comma 2, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato.
2. Preliminarmente si ribadisce che le cause in materia di trasporto aereo, indipendentemente dal valore, devono essere decise secondo diritto ex art. 113 c.p.c. (cfr.
Cass. 11361/2010; Cass. 17080/2013).
3 3. Richiamato quanto esposto in punto di fatto, si osserva che l'attore in primo grado
(odierno appellato) aveva contestato l'inadempimento contrattuale del vettore (odierna appellante), in quanto, acquistato il biglietto aereo per i voli AZ1727 dell'8/6/2022 e AZ1716 del 16/6/2022, relativi alla tratta a/r Milano/Linate (LIN)-Catania (CTA) al prezzo di € 92,51, solo in data 4/6/2022 la compagnia gli aveva comunicato la cancellazione/riprogrammazione del volo di andata AZ1727 dell'8/6/2022 con relativa partenza dall'aeroporto di Milano prevista per le ore 8:00 del 9/6/2022, anziché alle ore 18:35 dell'8/6/2022, come da contratto di trasporto, con arrivo all'aeroporto di Catania alla ore 11:35, con scalo intermedio a Roma
Fiumicino; che si era visto costretto a rinunciare all'intero viaggio;
che senza esito era stata la richiesta di bonaria definizione della controversia;
che nel caso di specie, stante la cancellazione/riprogrammazione del volo, in base al Regolamento 261/04 CE aveva diritto alla corresponsione della compensazione pecuniaria di € 250,00, trattandosi di tratta inferiore ai 1.500 Km;
che inoltre aveva diritto di ottenere il rimborso del biglietto aereo, non avendo usufruito del volo. Tanto premesso, l'attore aveva pertanto richiesto la condanna della società convenuta al pagamento della compensazione pecuniaria, pari ad € 250,00, e al versamento della somma di € 92,51, pari al prezzo pro quota della prenotazione aerea, con rivalutazione monetaria e interessi dalla richiesta al saldo.
4. Si era ritualmente costituita in giudizio la convenuta la PAte_1 quale aveva contestato la domanda attrice, di cui chiedeva il rigetto, atteso che lo stesso richiamato Regolamento 261/04 CE prevedeva l'esonero da responsabilità e quindi l'esonero dal pagamento della compensazione pecuniaria nel caso di dimostrazione di un evento eccezionale, che aveva reso impossibile l'effettuazione del volo o reso necessaria la riprogrammazione;
che nel caso di specie andava ricordato che il volo dell'8/6/2022 in partenza da Milano Linate era stato cancellato a causa dello sciopero del personale , CP_2 indetto il 4/6/2022; che invero proprio alla data, originariamente prevista per la partenza dall'aeroporto di Milano (8/6/2022 ore 18:35), era in corso lo sciopero del personale CP_3 di Milano, che si era protratto fino alle ore 23:59 dello stesso 8/6/2022, con conseguente
[...] impossibilità di riprogrammare il volo in quella stessa giornata;
che, nell'assicurare la pronta riprotezione del passeggero con il primo volo disponibile, era stata garantita al la CP_1 partenza con il primo volo disponibile per Catania, dopo la conclusione dello sciopero, appunto alle ore 8:00 del 9/6/2022; che in ogni caso il passeggero non si era presentato all'imbarco del volo offerto in riprotezione, per cui non aveva diritto al risarcimento.
4 PA
5. Nell'erroneamente ritenuta contumacia della convenuta , il GdP, con l'impugnata sentenza n. 6507/2023, ha accolto la domanda dell'attore, tenuto conto del fatto -si riporta, per quanto di interesse, la motivazione- che “… Ment(r)e l'attrice …” (rectius, l'attore) “… ha fornito la prova richiesta, la convenuta, non costituendosi, non ha addotto alcun motivo tale da escludere la propria responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., non avendo dato prova che l'inesatto adempimento è stato dovuto a circostanze eccezionali 'che non si sarebbero potute evitare neanche se fossero state adottate tutte le misur(e) del caso' …”; che “… La domanda è pertanto fondata, avendo la parte attrice assolto all'onere probatorio ex art. 2697
c.c., mediante l'allegazione della carta di imbarco e la raccomandata di messa in mora.
Mentre la convenuta, non costituendosi, non ha negato il fatto né ha addotto valide cause di giustificazione del proprio comportamento …”; che “… Il danno da riconoscersi in favore dell'attrice …” (rectius, l'attore) “… va dunque quantificato in complessivi euro 250,00 a titolo di indennizzo …”; che “… Inoltre è stato provato il danno patrimoniale, corrispondente al prezzo della prenotazione aerea n. XITEX di euro 92,51 …” e che “… Le spese legali seguono al soccombenza …” (cfr. citata sentenza in motivazione), con conseguente condanna della società convenuta “… al risarcimento in favore di della complessiva Controparte_1 somma di euro 342,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo …” e condanna “… alle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 346,00, oltre euro 43,00 di c.u., IVA e CPA
e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari …” (cfr. citata sentenza nel dispositivo). PA
6. Con il ricordato atto di appello , oltre ad eccepire la nullità della sentenza per erronea dichiarazione della contumacia di essa appellante e per conseguente lesione del diritto di difesa, ha richiamato le difese svolte in primo grado, del tutto obliterate dal GdP, in ordine alla contestazione sull'asserita responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del
Regolamento CE/261/2004, attesa la dedotta e provata circostanza eccezionale, che aveva determinato l'evento, ossia la cancellazione del volo AZ1727 dell'8/6/2022 in conseguenza dello sciopero del personale . In particolare, per quanto di interesse, è stato allegato CP_2 dall'appellante che “… Lo sciopero, che non era in alcun modo riconducibile all'esercizio dell'attività del vettore e proclamato dai controllori di volo dei dipendenti dell'ente CP_2 rientra difatti sicuramente tra le circostanze eccezionali richiamate dell'art. 5 del Regolamento
CE/261/2004, per le quali è esclusa qualsivoglia responsabilità dei vettori …”; che “… Sul punto ci si riporta a quanto già ampiamente dedotto in comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto …”; che “… Uno
5 sguardo attento già in primo grado, che sicuramente avrebbe evitato l'instaurazione dell'odierno grado di appello, avrebbe permesso l'esame decisiv(o) della documentazione allegata sub 2) e 3) al fascicolo di parte convenuta. Ci si riferisce in particolare, al comunicato di proclamazione dello sciopero estratto dal sito …”; che “… In particolare, al CP_2 documento sub 2) erano riportati i seguenti comunicati stampa: i) comunicato del 2 CP_2 giugno 2022, in cui veniva proclamato lo sciopero del personale presso il Centro di controllo d'area di Milano, sarebbe stato di 24 ore;
i) comunicato del 4 giugno 2022, in cui veniva CP_2 proclamato lo sciopero del personale presso il Centro di controllo d'area di Milano, sarebbe stato ridotto a 12 ore, nella fascia compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 del giorno 8 giugno;
iii) comunicato del 4 giugno 2022, con indicazione dei voli assicurati nonostante lo sciopero
…”; che “… L'esame del documento sub 3), anch'esso completamente omesso, avrebbe poi avuto efficacia dirimente perché riportava l'analisi del volo cancellato con indicazione della causale (Strike, sciopero) e delle circostanze di tempo e di luogo di esecuzione del volo: in partenza da Milano alle ore 15.30 del giorno 8 giugno 2022, ovverosia nella fascia temporale in cui i controllori di volo erano in sciopero …”; che “… Il distratto Giudice di prime CP_2 cure avrebbe dovuto anche evidenziare (e) dare risalto all'immediata assistenza fornita dalla compagnia al passeggero manifestata con l'invio della comunicazione della cancellazione prima della partenza e una volta appresa la proclamazione dello sciopero, nonché con l'offerta di un poter usufruire di un volo alternativo in partenza alle prime ore del giorno successivo allo sciopero, non appena era possibile la ripartenza. Volo che veniva rifiutato dal passeggero che non si presentava all'imbarco, decadendo dalla prenotazione …” e che “… L'erronea dichiarazione di contumacia, la grave compromissione del diritto di difesa che ne è derivato ai danni dell'appellante, l'omessa valutazione delle difese e delle allegazioni regolarmente espletate nel giudizio di primo grado, nonché la palese evidenza dell'infondatezza della domanda di parte appellante, rendono radicalmente nulla la sentenza che dovrà essere riformata. Riforma che dovrà inevitabilmente riguardare sia la parte in cui la sentenza impugnata prevede il diritto dell'attore alla corresponsione da parte della odierna appellante della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, sia l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto senza alcuna valutazione e motivazione sul punto …” (cfr. atto di appello)
7. Da parte sua l'appellato, non contestate le allegazioni sull'eccepita erronea dichiarazione di contumacia, rilevava in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'appello, atteso che “… l'esimente invocato ex adverso (secondo cui il volo n. AZ1715 – con partenza
6 prevista per le ore 17.30 e con arrivo previsto per le ore 19.15 – sarebbe stato riprogrammato
– con nuovo orario di partenza per le ore 8.00 del 9.06.2022 – a causa degli scioperi indetti per il giorno 8 giugno 2022) non può trovare accoglimento …”; che “… si rileva anche in questa sede, invero, che gli scioperi del comparto aereo non legittimano tout court la cancellazione di qualsivoglia volo, essendovi una serie di “parametri” da rispettare, in primis quelli legati al rispetto delle fasce orarie protette durante i quali i servizi di trasporto pubblico e di linea devono comunque essere garantiti …”; che “… il volo AZ1715 dell'8.06.2022 avrebbe comunque dovuto operare in quanto schedulato in piena fascia protetta (18:00 /
21:00) oggetto di tutela, durante la quale non è possibile scioperare …”; che “… E ancora: la riprogrammazione aerea operata dal vettore appellante (non giustificata da alcuna circostanza eccezionale, come sopra chiarito) ha causato uno “slittamento” di orario del volo (con nuova partenza alle ore 8.00 del 9.06.22 in luogo delle 18.35 dell'8.06.2022), di oltre 12 ore. Ne consegue, lapalissianamente, che nel caso di specie trova applicazione quanto statuito dall'art. 5, comma 1, lett. c, par. iii) del Reg. CE 261/04, a mente del quale ai passeggeri di voli cancellati/riprogrammati «spetta la compensazione pecuniaria (…) a norma dell'articolo 7, a meno che (…) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto» …”; che “… L'odierna appellata –costretta a rinunciare al proprio viaggio a causa della massiccia riprogrammazione aerea operata dal vettore, a seguito di ingiustificata cancellazione del volo originariamente acquistato – ha dunque lapalissiano diritto al riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui al Reg.
CE 261/04, per € 250,00. …”; che “… Per tuziorismo, si rileva, ancora, che il vettore non ha fornito la piena prova non solo della sussistenza di una circostanza eccezionale, ma anche di aver adottato tutte le misure del caso idonee ad evitarle. Il tutto, in violazione di quanto statuito dall'art. 5, comma 3 del Reg. CE 261/04 …”; che “… PAimenti infondate le censure di controparte in merito al danno patrimoniale riconosciuto dal giudice di prime cure, consistendo detto danno nel rimborso, in favore dell'appellato, del costo pro quota dei voli oggetto di giudizio (€ 92,51): il passeggero, a causa della cancellazione aerea subita, e della conseguente riprogrammazione su un volo del 9 giugno 2022 (oltretutto con scalo tecnico), ha legittimamente esercitato il proprio diritto a chiedere il rimborso della prenotazione aerea, non utilizzata proprio a causa della indicata cancellazione/riprogrammazione. …” e che “… Del resto, il diritto restitutorio invocato appare oltremodo lapalissiano (oltre che non contestato ex
7 adverso), ed è espressamente contemplato dal combinato disposto degli articoli 5 e 8 del Reg.
CE 261/04, ove viene indicato che – in caso di cancellazione del volo – al passeggero è offerta la scelta tra: -) rimborso;
-) volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale;
-)
l'imbarco su un volo alternativo …” (cfr. comparsa di risposta in questo grado).
8. In punto di rito valgono le seguenti osservazioni.
9. Non vi sono contestazione sull'erronea dichiarazione di contumacia della società convenuta, risultando peraltro per tabulas la regolare costituzione in giudizio di ATI nel processo di primo grado, come del resto emerge anche dai verbali di causa del processo stesso.
10. L'erronea dichiarazione in sentenza della contumacia dell'odierna società appellante, pur regolarmente costituita in giudizio, non comporta la rimessione della causa al primo Giudice, non trattandosi di alcuna delle ipotesi tassative previste, attualmente, dall'art. 354 c.p.c. (cfr. Cass. 13763/2002; Cass. 7449/2001, con riferimento alla precedente disciplina ex artt. 353 e 354 c.p.c., ma il principio è sempre valido).
11. Peraltro non va dichiarata la nullità della sentenza appellata, non risultando, alla luce di quanto poi si vedrà, alcun concreto pregiudizio sofferto dall'odierna appellante nello svolgimento dell'attività difensiva (cfr. Cass. 5408/2020).
12. La società appellante ha ritualmente riproposto (cfr. art. 346 c.p.c.) le allegazioni in fatto e le deduzioni in diritto nonché le eccezioni a suo tempo svolte nel giudizio di primo grado.
13. L'appello deve essere rigettato, in quanto, sia pure con diversa motivazione, va ribadita la fondatezza della domanda dell'attore (odierno appellato) e l'infondatezza in fatto e in diritto delle difese a suo tempo svolte dalla compagnia aerea (odierna appellante) e qui riproposte.
14. Orbene, pacifica l'applicabilità del Regolamento CE 261/2004, si osserva che la domanda dell'attore (odierno appellato) riguardava, attesa la cancellazione del volo delle ore
18:35 dell'8/6/2022 e la mancata fruizione del volo riprogrammato per le ore 8:00 del
9/6/2022, tanto il riconoscimento, in base alla distanza chilometrica, della compensazione pecuniaria per € 250,00 quanto il rimborso pro quota del costo della prenotazione per € 92,51.
15. Da parte sua la compagnia aerea, tanto in primo quanto in questo grado, ha invocato, sempre in base al citato Regolamento, l'esimente dell'evento eccezionale, costituito dallo sciopero del personale del CCA di Milano dell'8/6/2022, tempestivamente portato a CP_2
8 conoscenza del passeggero fin dal 4/6/2022 con la comunicazione della riprogrammazione del volo per le ore 8:00 del 9/6/2022.
16. Iniziando il discorso dalla domanda di compensazione pecuniaria, va ricordato che in tema di cancellazione e di ritardi pari o superiori alle tre ore si verte, alla luce dell'art. 7
Reg. CE 261/2004, in ambito indennitario e non risarcitorio, con le note ovvie conseguenze in tema di oneri allegatori e probatori da soddisfare.
17. In base al richiamato Regolamento CE 261/2004 è previsto il riconoscimento, quale indennità forfettaria calcolata in base alla lunghezza delle tratte aeree, della
'compensazione pecuniaria' in caso di voli cancellati o con ritardi pari o superiori alle tre ore e in tali casi per il passeggero è sufficiente, per ottenere detta indennità forfettaria, fornire la prova della stipulazione del contratto di trasporto e sollevare la contestazione di inadempimento o di inesatto adempimento della prestazione da parte del vettore (cfr. Cass.
1584/2018) nel caso appunto di voli cancellati o anche di voli con ritardi di tre o più ore (cfr.
CGUE sentenza Sturgeon 402/2009 del 19/11/2009): si tratta di consolidati principi, che richiamano altrettanto consolidati principi in tema di inadempimento contrattuale (cfr. fin da
Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass.
9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass.
8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
17.1 A fronte di detta prova sulla stipulazione del contratto e a fronte della mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del vettore per cancellazione del volo o per ritardi pario o superiori alle tre ore, è onere di quest'ultimo provare, in base a conferente allegazione, l'eccezionalità dell'evento causativo della cancellazione ovvero del ritardo.
18. Al riguardo va ribadito che la compensazione pecuniaria, prescindendo dal mancato rispetto dell'onere di diligenza medio da parte del vettore aereo operativo, può essere esclusa solo ove ricorrano cause del tutto eccezionali (cfr. Corte di Giustizia, nella causa C-
315/15; Cass. 4427/2024 in motivazione al paragrafo 2.2), così come del resto previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento CE 261/2004, con riferimento all'ipotesi della
'cancellazione del volo', ma da applicare anche all'ipotesi del ritardo pario o superiore alle tre ore.
19. In particolare l'art. 5 ('Cancellazione del volo') prevede che “1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9,
9 paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”; che “2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili”; che “3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” e che “4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo”.
19.1 Dunque è previsto l'esonero del vettore aereo operativo dal pagamento della compensazione pecuniaria, quantificata in base alla distanza chilometrica della tratta, se lo stesso prova che la cancellazione era dipesa da circostanze eccezionali, che non sarebbe stato possibile evitare, quand'anche fossero state adottate tutte le misure del caso.
19.1.1 Lo stesso discorso vale nel caso di ritardo del volo di tre o più ore.
19.2 Si richiede pertanto l'eccezionalità e la non evitabilità dell'evento, con onere di allegazione e prova in capo al vettore aereo operativo.
20. Con riferimento alle 'circostanze eccezionali', astrattamente idonee ad esonerare la compagnia aerea dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria, di cui all'art. 7 del Regolamento n. 261/2004 CE, va ricordato, come da giurisprudenza comunitaria ampiamente richiamata da Cass. 4261/2023 in motivazione, che ai sensi dei considerando 14
e 15 nonché dell'articolo 5, comma 3, del citato Regolamento, il vettore aereo operativo, in deroga alle disposizioni del comma 1 dello stesso articolo, è liberato dall'obbligo di
10 compensazione pecuniaria dei passeggeri, se dimostra che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate alla situazione, avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato (cfr. Corte di Giustizia del 4/4/2019,
Germanwings, C-501/17, punto 19).
20.1 Secondo consolidata giurisprudenza comunitaria possono essere considerati come
'circostanze eccezionali' quegli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo operativo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, con la precisazione che dette due condizioni sono cumulative (cfr. citata Corte di Giustizia del 4/4/2019, Germanwings, C-501/17, punto 20; Corte di Giustizia del 26/6/2019, causa C-159/18).
21. Al ricorrere delle condizioni eccezionali, previste dal richiamato considerando 14 del Regolamento n. 261/2004 CE -ossia, casi di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi, che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo (cfr. Corte di Giustizia del 22/12/2008, , C- Persona_1
549/07, punto 21); Corte di Giustizia del 4/5/2017, causa C-315/2015)-, è stato precisato che
“… il vettore aereo operativo è tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo di cui trattasi. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
…” e che “… Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni che sono cumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di una valutazione caso per caso (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 23 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte di Giustizia del 7/7/2022, causa C-308/21): si tratta di
11 giurisprudenza comunitaria, richiamata appunto nella motivazione dalla citata Cass.
4261/2023.
22. E' stato al riguardo ulteriormente ricordato, sempre nella citata Cass. 4261/2023 in motivazione, che “… rientrano in detta nozione, quali esempi di verificazione di simili eventi
«esterni», la collisione tra un aeromobile e un volatile (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio
2017, e , C-315/15, EU:C:2017:342, punto 26), il danneggiamento di uno Per_2 Per_3 pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo, quale un residuo presente sulla pista di un aeroporto (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17,
EU:C:2019:288, punto 34), la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto che abbia comportato la chiusura di tale pista (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2019, Per_4
C-159/18, EU:C:2019:535, punto 29), una collisione tra l'equilibratore di un aeromobile in posizione di parcheggio e l'aletta d'estremità dell'aeromobile di un'altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest'ultimo (v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2021,
Airhelp, C-264/20, non pubblicata, EU:C:2021:26, punto 26), ma anche un vizio occulto di fabbricazione, o ancora degli atti di sabotaggio o di terrorismo (v., in tal senso, sentenze del
22 dicembre 2008, , C-549/07, …, punto 26, e del 17 settembre 2015, Persona_5 [...]
C-257/14, …, punto 38) …”. Per_6
23. Dunque il vettore deve provare non solo l'esistenza di detti eventi eccezionali esterni, ma anche di aver adottato tutte le misure più adeguate per fronteggiare detti fatti eccezionali e per ridurne l'incidenza sull'esecuzione della prestazione.
24. In caso di mancata prova dell'esonero da responsabilità, l'indennità forfettaria è dovuta nella misura prestabilita in base alla lunghezza della tratta aerea, senza necessità per il passeggero di fornire la prova del danno sofferto.
25. Viceversa, al di fuori dell'ambito indennitario, eccezionalmente previsto dall'art. 7 del più volte richiamato Regolamento CE 261/2004, in cui, ricorrendone i presupposti di applicazione, si prescinde dalla prova del danno effettivamente sofferto, in tutti gli altri casi di domanda risarcitoria deve essere applicata la disciplina generale in tema di allegazione e prova dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), effettivamente sofferti e di cui si chiede il risarcimento (cfr. Cass. 9474/2021; Cass. 27051/2021).
25.1 In necessaria applicazione dei principi generali in tema di risarcimento danni (cfr. citata Cass. 9474/2021 in motivazione: “… Il riconoscimento di un indennizzo per compensare i danni derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento del contratto di trasporto, indipendentemente dalla allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità di tali
12 danni, non è principio generale del nostro ordinamento che al contrario, all'art. 1223 cod. civ., stabilisce la regola per cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono «conseguenza immediata e diretta» dell'inadempimento e, all'art. 2697 cod. civ., onera colui il quale vanta un credito risarcitorio della prova del fatto costitutivo della propria pretesa e, dunque, in particolare, vertendosi in tema di danni derivanti da ritardato adempimento, della prova del danno e -trattandosi, come si dirà, di danni consequenziali o estrinseci- anche del suo collegamento causale con la condotta del debitore secondo nesso di
c.d. causalità giuridica …”), va pertanto ribadito che il danno patrimoniale o non patrimoniale, in ipotesi sofferto per cancellazione del volo o per ritardi pari o superiori alle tre ore, deve essere oggetto di adeguata prova, in base a conferente allegazione, sia nel caso in cui, oltre alla compensazione pecuniaria (cfr. art. 12, comma 1, del Reg. CE 261/2004 in tema di risarcimento supplementare), il passeggero chieda il risarcimento del maggior danno sia nel caso in cui -p.es. volo extraeuropeo con vettore non europeo- non possa trovare applicazione, neanche in via analogica, la ricordata tutela indennitaria (cfr. citata Cass. 9474/2021 in motivazione: “… la disciplina eurounitaria dettata dagli artt. 5 e 7 Reg. CE n. 261/04 dell'11 febbraio 2004 per il caso di cancellazione del volo (ritenuta applicabile dalla giurisprudenza europea anche al caso di ritardo superiore a tre ore), nel prevedere un ristoro di tipo indennitario, che come tale prescinde dalla prova del danno e di detto nesso causale e compete anzi pur in assenza di effettivo pregiudizio, rappresenta una eccezione rispetto alla regola. Essa pertanto non è applicabile al di fuori dei casi contemplati …”).
26. Orbene, tornando al caso che qui ci occupa, si tratta di verificare in primo luogo se lo sciopero del personale del controllo aereo possa o meno rientrare nel novero degli eventi eccezionali, non direttamente 'gestibili' dal vettore aereo operativo e comunque allo stesso non attribuibili.
27. Al riguardo, mentre lo sciopero del personale dipendente del vettore aereo operativo non è stato ritenuto evento eccezionale, lo stesso non può dirsi per lo sciopero del personale del controllo aereo o dello scalo aeroportuale, vicenda che il vettore non può gestire e sulla quale nulla può incidere.
28. Sul punto, con il conforto della giurisprudenza comunitaria e nazionale, è invero necessario distinguere fra eventi di origine interna ed eventi di origine esterna: i primi si riferiscono all'indizione di sciopero del personale del vettore aereo operativo, che infatti non può essere qualificata come 'circostanza eccezionale', ai sensi del citato articolo 5, comma 3, qualora tale sciopero sia legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore
13 e il suo personale, le quali possano essere trattate nell'ambito del dialogo sociale interno all'impresa; viceversa i secondi si riferiscono agli scioperi esterni all'attività del vettore aereo operativo e tali da riguardare, p.es., gli scioperi dei controllori di volo o del personale di un aeroporto (cfr. Corte di Giustizia del 4/10/2012, Finnair, C-22/11), in quanto si tratta di eventi che, non rientrando nell'esercizio della ordinaria attività di impresa del vettore aereo operativo, sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo e costituiscono appunto
'circostanze eccezionali', ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del Regolamento n.
261/2004 CE.
29. L'accertata sussistenza di detti eventi di origine esterna -come detto- non è peraltro sufficiente, in quanto è pur sempre richiesto, ai fini dell'esonero da responsabilità, un quid pluris da parte del vettore aereo operativo.
30. Invero nella motivazione della più volte richiamata Cass. 4261/2023 è stato condivisibilmente evidenziato, proprio alla luce della normativa eurounitaria e della giurisprudenza comunitaria, che “… Le raccomandazioni, che è opportuno trarre dall'esame della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, … invitano a sottrarsi al vano tentativo di orientare la ricerca delle circostanze di carattere eccezionale rilevanti ai fini dell'art. 5 del Regolamento cit. in corrispondenza di categorie generali e astratte di eventi (politici, metereologici, scioperi, danni di ordine tecnico, etc.), per valorizzare piuttosto l'esame concreto della maggiore o minore entità residua dei poteri di controllo e di gestione delle sopravvenienze da parte della compagnia aerea a tutela delle ragioni dei viaggiatori, ammettendo il ricorso di tali eccezionali circostanze (idonee ad assolvere la compagnia dal dovere di corrispondere una compensazione economica in favore dei viaggiatori) nei soli casi in cui la compagnia interessata abbia effettivamente fornito
(necessariamente in concreto) una completa e adeguata dimostrazione dell'insussistenza di alcuno spazio di intervento per l'adozione di misure sufficienti a neutralizzare o comprimere al minimo i sacrifici imposti all'utenza interessata …”, con la conseguenza che “… l'astratta riconducibilità di un determinato evento a un ambito categoriale di carattere generale, se da un lato vale ad agevolare la compagnia aerea interessata nella dimostrazione dell'indipendenza dalla propria responsabilità delle cause che hanno determinato la cancellazione di un volo, dall'altro non esonera il vettore dal dovere di allegare tutte le circostanze concrete idonee o utili a confermare l'effettiva insussistenza di residui spazi di intervento o di operatività a tutela dei viaggiatori …” e che “… Proprio in questa prospettiva si giustifica la distinzione, cui è solita ricorrere la giurisprudenza continentale, tra eventi
14 'interni' ed 'esterni' alla compagnia aerea e, nel quadro di tale ripartizione, tra scioperi indetti dal proprio personale e scioperi che risalgono all'iniziativa di lavoratori di soggetti terzi (come, nel caso di specie, a proposito del personale dei controllori di volo), apparendo del tutto intuibile come, in presenza di un evento astrattamente riconducibile a tale ultima categoria (quella dei c.d. 'eventi esterni'), l'impegno probatorio della compagnia aerea, quanto alla dimostrazione del ricorso di cause effettive di giustificazione, varrà a porsi in termini di minore severità o rigore …”, con la precisazione peraltro che, “… pur nel ricorso di simili astratte evenienze, ugualmente occorrerà che la compagnia aerea associ, all'allegazione dell'evento 'esterno' (e, dunque, nel caso di specie, dello sciopero indetto da lavoratori riconducibili a terzi soggetti, come nel caso dei controllori di volo) la concreta dimostrazione dell'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera 'nuda' allegazione del ricorso di detto 'evento esterno' in sé astrattamente considerato…”; che “… In corrispondenza a tale preciso onere probatorio incombente a carico della compagnia aerea, spetterà al giudice del merito dar conto, là dove ritenga sussistere il ricorso di circostanze eccezionali idonee a sollevare la compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria rivendicata dai viaggiatori, dell'insieme delle circostanze concrete nel loro complesso suscettibili di escludere che, in presenza di un evento esterno di tal genere, siano effettivamente residuati spazi di intervento
o margini di operatività concretamente sfruttabili dalla compagnia aerea al fine di minimizzare il sacrificio dei propri utenti …” e che “… In tal senso, non sarà dunque sufficiente il mero richiamo generale e astratto dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero di lavoratori estranei all'azienda della compagnia aerea al fine di riscontrare il ricorso di
'circostanze eccezionali' rilevanti ai fini dell'art. 5 del Regolamento cit., essendo bensì indispensabile che a tale richiamo sia altresì associata la concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente, et similia), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco,
l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno
15 contrattuale concretamente esigibile da parte della compagnia interessata …” (Cass.
4261/2023 in motivazione).
31. Dunque, se è vero che lo sciopero, come nel caso di specie, dei controllori di volo rientra nella categoria degli eventi esterni non direttamente 'controllabili' e 'gestibili' dal vettore aereo operativo, è pur sempre necessario che quest'ultimo provi, in base a conferente allegazione, “… l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (cfr. citata Cass. 4261/2023).
32. Tornando al caso di specie e con riferimento al volo di partenza AZ 1727 delle ore
18:35 dell'8/6/2022 da Milano/Linate a Catania, osserva il Giudice che, anche a voler considerare le allegazioni dell'appellante sul fatto che lo sciopero del personale del CP_2
CCA di Milano era stato indetto il giorno 4/6/2022 con allegata durata fino alle ore 23.59 dello stesso 8/6/2022, non risulta che, come eccepito dall'appellato, non fosse in concreto possibile la partenza, invero pacificamente riprogrammata per il giorno dopo 9/6/2022 alle ore
8:00, nella c.d. fascia protetta (18:00 / 21:00), in cui addirittura era prevista originariamente la partenza del volo (cfr. comparsa di risposta dell'appellato: “… Ebbene, il volo AZ1715 dell'8.06.2022 avrebbe comunque dovuto operare in quanto schedulato in piena fascia protetta
(18:00 / 21:00) oggetto di tutela, durante la quale non è possibile scioperare …”).
33. Al riguardo va evidenziato che la società appellante nulla ha anche solo allegato in ordine all'eventuale oggettiva e assoluta impossibilità di partire, come da programma, alle ore
18:35, orario ricompreso nella predetta fascia protetta.
33.1 Detto difetto di allegazione è riscontrabile anche nella comparsa di risposta in primo grado.
34. In conclusione l'odierna società appellante, pur in presenza del ricordato sciopero dei controllori di volo e quindi di un evento esterno, non ha allegato, prima ancora che provato, che si era in concreto verificata “… l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (cfr. citata Cass. 4261/2023) e che non era stato in concreto possibile partire alle ore 18:35, come da programma, pur ricadendo il volo nella c.d. fascia protetta (18:00 / 21:00), come eccepito dall'appellato (già attore in primo grado).
35. Alla luce delle risultanze di causa e in mancanza di prova, in base a conferente allegazione, di detta ulteriore circostanza, la domanda dell'attore era fondata in parte CP_1
16 qua, con conseguente rigetto dell'appello a margine della condanna di ATI al pagamento della compensazione pecuniaria di € 250,00.
35.1 La sentenza di primo grado, sia pure con diversa motivazione, va pertanto confermata in ordine alla fondatezza della domanda dell'attore sul riconoscimento della compensazione pecuniaria.
36. Passando alla domanda di rimborso del biglietto aereo, accolta in primo grado, valgono le seguenti osservazioni.
37. L'attore ha chiesto il rimborso pro quota della somma spesa per la prenotazione, pari ad € 92,51.
38. Già in primo grado l'odierna società convenuta aveva allegato che il passeggero non si era presentato all'imbarco per la partenza differita alle ore 8:00 del 9/6/2022, per cui aveva perso “… qualsivoglia diritto ad ogni ulteriore richiesta di risarcimento …” (cfr. comparsa di risposta in primo grado).
38.1 Si tratta di deduzioni ed eccezioni riproposte dalla società appellante in questo grado.
39. Richiamate le superiori osservazioni sul fatto che, al di fuori della fattispecie della compensazione pecuniaria, trovano applicazione le ordinarie regole sulla ripartizione degli oneri allegatori e probatori in tema di risarcimento danni, osserva il Giudice che è pacifica la mancata fruizione del volo e che non vi è stata alcuna contestazione in ordine all'ammontare della somma richiesta, corrispondente al costo pro quota del viaggio di andata.
40. In ogni caso l'attore aveva documentalmente provato il pagamento di € 185,02
(cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado: ricevuta biglietto ITA S.p.a. con codice di prenotazione KXITEX), per cui la somma richiesta di € 92,51 corrisponde esattamente alla metà della spesa sostenuta.
41. Orbene, oltre a rilevare che -come detto- il vettore non ha per nulla contestato l'esistenza della c.d. fascia protetta (18:00 / 21:00), in cui era ricompresa l'originaria partenza del volo, né ha fornito la prova liberatoria sull'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di un residuo margine di operatività ancora utilmente spendibile per consentire di tutelare il passeggero, atteso che appunto il volo era originariamente previsto proprio nella fascia protetta, non è condivisibile la deduzione di parte convenuta, odierna appellante, sul fatto che il passeggero non si era presentato all'imbarco del volo delle ore 8:00 del 9/6/2022, primo volo disponibile, con conseguente perdita del diritto al rimborso del biglietto.
17 42. Non ignora di certo il Giudice la disposizione dell'art. 946 cod. nav., in base al quale è previsto che “Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio. Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato
è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi”, ma nel caso di specie la mancata partenza è dipesa dallo spostamento del volo al giorno dopo e quindi da un fatto non imputabile al passeggero, che invero non poteva né doveva essere obbligato ad accettare la modifica proposta dal vettore.
43. Al riguardo all'art. 8 ('Diritto a rimborso o all'imbarco su volo alternativo') del
Regolamento 261/2004 CE è previsto che “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti”.
44. Dunque si è di fronte ad una scelta rimessa al passeggero e alle esigenze e valutazioni dello stesso. PA
45. Del resto nella comunicazione del 4/6/2022 di al (doc. 2 del fascicolo CP_1 di primo grado di parte attrice), contenente appunto la comunicazione della variazione del volo con nuova partenza da Milano Linate alle ore 8:00 del 9/6/2022 con arrivo a Catania alle ore 11:35, previo scalo a Roma Fiumicino, era stato previsto che “Se la modifica che ti abbiamo proposto è aderente ai tuoi programmi di viaggio, non occorre alcuna ulteriore azione da parte tua” e che “Se vuoi conoscere le altre opzioni disponibili per la gestione del tuo biglietto, clicca qui”.
46. E' pertanto del tutto evidente che la stessa compagnia aerea aveva ben chiara la possibilità che il passeggero -qualsiasi passeggero interessato dalla cancellazione del volo e dalla riprogrammazione del volo stesso- potesse non avere più interesse o possibilità di partire alla data del volo riprogrammato, tanto è vero che nella comunicazione del 4/6/2022 si era indicata la premessa “Se la modifica che abbiamo proposto è aderente ai tuoi programmi di viaggio, …”.
18 47. Avendo l'attore fatto immediatamente presente in data 5/6/2022 (cfr. doc. 3 CP_1 del fascicolo attoreo di primo grado) che era “… impossibilitato ad accettare la vostra proposta alternativa con partenza il giorno 9/6/202 con scalo a Roma …” e che intendeva chiedere il rimborso del biglietto, è conseguenziale che la domanda attorea era -ed è- fondata anche in parte qua, con conseguente rigetto dell'appello.
48. Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, l'appello va rigettato nel merito anche in ordine appunto alla condanna di ATI al rimborso pro quota del biglietto aereo.
49. In conclusione, pur con una differente motivazione, attesa l'erronea dichiarazione di contumacia della società convenuta, e con valutazione delle difese di ATI, riproposte al grado, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di accoglimento della domanda dell'attore . CP_1
50. Le spese di lite del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
50.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al valore compreso fra il minimo e il medio, relativi allo scaglione di valore 'fino a € 1.101', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori della parte vittoriosa.
50.1.1 Si prende atto che in questo grado non vi è stata dichiarazione di antistatarietà.
50.2 In considerazione dell'esito del giudizio, va dichiarato che sussistono, nei riguardi della parte appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata n. 6507/2023 del 20/2-14/3/2023 del
Giudice di Pace di Roma (RG n. 39876/2022);
• condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato PAte_1
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 450,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
19 • dichiara che sussistono, nei riguardi della società appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso a Roma, il 12/12/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
20
N. RG
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 48054, Ruolo Generale dell'anno 2023, e trattenuta in decisione all'udienza del 17 settembre 2025, vertente
TRA
(c.f. e p.IVA ; con sede legale a Roma, PAte_1 P.IVA_1 in via Venti Settembre n. 97), in persona del procuratore speciale, in forza di procura rilasciata dal legale rappresentante della società, elettivamente domiciliata a Roma, in via Nomentana n. 175, presso lo studio dell'avv.to
IM ER, da cui è rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta in primo grado,
APPELLANTE
E
(c.f. ; residente a [...] C.F._1
n. 25), elettivamente domiciliato a Caserta, in corso Trieste n. 149, presso lo studio dell'avv.to
AV LA e dell'avv.to Vincenzo Del Gaiso, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale già agli atti del giudizio di primo grado e ridepositata unitamente alla comparsa di risposta,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI:
1 per parte appellante (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Elisa Brunelli, in sostituzione dell'avv.to ER IM per delega orale, … insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto, prodotto ed eccepito nell'atto di appello, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ...”; per parte appellata (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Generoso Restina, in sostituzione dell'avv.to LA AV per delega orale, … insiste come in atti, riportandosi a quanto allegato, dedotto, prodotto ed eccepito nella comparsa di risposta, insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, ritualmente notificato all'appellato , l'attrice Controparte_1
PA (nel prosieguo anche solo o società appellante) proponeva PAte_1 appello avverso la sentenza n. 6507/2023 del 20/2-14/3/2023 del Giudice di Pace di Roma nel procedimento RG n. 39876/2022, con cui, benché ritualmente costituitasi in giudizio, era stata dichiarata contumace e, in accoglimento della domanda dell'attore, era stata condannata al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di € 342,51 e al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 346,00 oltre accessori. Allegava la società appellante che la sentenza era nulla per effetto della dichiarazione di contumacia, in realtà non sussistente, e per la conseguente mancata valorizzazione delle difese, in fatto e in diritto svolte nel corso del giudizio di primo grado, a riprova dell'esistenza di un evento eccezionale (sciopero dei controllori di volo ) che esonerava il vettore da ogni responsabilità sia con riferimento CP_2 alla domanda di compensazione pecuniaria sia con riferimento alla domanda di risarcimento, non oggetto di alcuna motivazione quanto all'accoglimento. Tanto premesso, la società appellante instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e richiamate a verbale dell'udienza fissata per la decisione: “Voglia Codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. Annullare e/o riformare integralmente la sentenza n.
6507/2023, emessa dal Giudice di Pace di Roma, Dott.ssa Sarro a definizione del giudizio
RGN 39876/2022, depositata in data 14 marzo 2023, per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare improponibili e/o inammissibili e/o nulle e/o infondate le domande tutte promosse da parte attrice appellata nel primo grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio liquidati ai sensi del D.M. 140/2012”.
2 Con decreto del 14/11/2023, disposta l'apertura di apposito subprocedimento cautelare in relazione alla domanda, “… proposta in via pregiudiziale e cautelare, di '… sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata …' …” (n. 48054-1/2023 r.g.), era fissata al 6/12/2023 l'udienza di comparizione delle parti, con termine al 27/11/2023 per la notificazione alla controparte: il suddetto sub procedimento terminava con la declaratoria di improcedibilità per mancata comparizione delle parti in udienza.
Con decreto del 16/2/2024, dato atto dell'applicazione del D.Lgs 149/2022, alla luce dell'art. 35, comma 4, del citato decreto, come modificato dall'art. 1, comma 380, L.
197/2022, e visto l'art. 349 bis, comma 2, c.p.c., da ritenere applicabile, mutatis mutandis, al giudizio di appello davanti al Tribunale, era differita al 26/3/2024 l'udienza del merito, fissata in citazione al 20/2/2024.
In data 25/3/2024 si costituiva in giudizio l'appellato , il quale, Controparte_1 contestato nel merito l'appello proposto, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza fissata per la decisione: “… si conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello, col favore delle spese del presente grado di giudizio ...”.
All'udienza di prima comparizione del 26/3/2024, presenti i procuratori delle parti che insistevano nelle rispettive difese contestando quelle avversarie, la causa, alla luce dell'art. 352 c.p.c., era rinviata all'udienza del 17/9/2025 per l'assunzione in decisione, con assegnazione dei termini perentori di legge per depositare note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
le comparse conclusionali e le memorie di replica;
a verbale si dava atto che risultava acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado.
Si prende atto che la società appellante non ha depositato alcuno scritto conclusionale e che viceversa l'appellato ha depositato comparsa conclusionale in data 16/9/2025.
All'udienza del 17/9/2025 erano presenti i procuratori delle parti, che discutevano la causa, riportandosi alle rispettive conclusioni, di cui chiedevano l'accoglimento; all'esito la causa era trattenuta in decisione ex art. 352, comma 2, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato.
2. Preliminarmente si ribadisce che le cause in materia di trasporto aereo, indipendentemente dal valore, devono essere decise secondo diritto ex art. 113 c.p.c. (cfr.
Cass. 11361/2010; Cass. 17080/2013).
3 3. Richiamato quanto esposto in punto di fatto, si osserva che l'attore in primo grado
(odierno appellato) aveva contestato l'inadempimento contrattuale del vettore (odierna appellante), in quanto, acquistato il biglietto aereo per i voli AZ1727 dell'8/6/2022 e AZ1716 del 16/6/2022, relativi alla tratta a/r Milano/Linate (LIN)-Catania (CTA) al prezzo di € 92,51, solo in data 4/6/2022 la compagnia gli aveva comunicato la cancellazione/riprogrammazione del volo di andata AZ1727 dell'8/6/2022 con relativa partenza dall'aeroporto di Milano prevista per le ore 8:00 del 9/6/2022, anziché alle ore 18:35 dell'8/6/2022, come da contratto di trasporto, con arrivo all'aeroporto di Catania alla ore 11:35, con scalo intermedio a Roma
Fiumicino; che si era visto costretto a rinunciare all'intero viaggio;
che senza esito era stata la richiesta di bonaria definizione della controversia;
che nel caso di specie, stante la cancellazione/riprogrammazione del volo, in base al Regolamento 261/04 CE aveva diritto alla corresponsione della compensazione pecuniaria di € 250,00, trattandosi di tratta inferiore ai 1.500 Km;
che inoltre aveva diritto di ottenere il rimborso del biglietto aereo, non avendo usufruito del volo. Tanto premesso, l'attore aveva pertanto richiesto la condanna della società convenuta al pagamento della compensazione pecuniaria, pari ad € 250,00, e al versamento della somma di € 92,51, pari al prezzo pro quota della prenotazione aerea, con rivalutazione monetaria e interessi dalla richiesta al saldo.
4. Si era ritualmente costituita in giudizio la convenuta la PAte_1 quale aveva contestato la domanda attrice, di cui chiedeva il rigetto, atteso che lo stesso richiamato Regolamento 261/04 CE prevedeva l'esonero da responsabilità e quindi l'esonero dal pagamento della compensazione pecuniaria nel caso di dimostrazione di un evento eccezionale, che aveva reso impossibile l'effettuazione del volo o reso necessaria la riprogrammazione;
che nel caso di specie andava ricordato che il volo dell'8/6/2022 in partenza da Milano Linate era stato cancellato a causa dello sciopero del personale , CP_2 indetto il 4/6/2022; che invero proprio alla data, originariamente prevista per la partenza dall'aeroporto di Milano (8/6/2022 ore 18:35), era in corso lo sciopero del personale CP_3 di Milano, che si era protratto fino alle ore 23:59 dello stesso 8/6/2022, con conseguente
[...] impossibilità di riprogrammare il volo in quella stessa giornata;
che, nell'assicurare la pronta riprotezione del passeggero con il primo volo disponibile, era stata garantita al la CP_1 partenza con il primo volo disponibile per Catania, dopo la conclusione dello sciopero, appunto alle ore 8:00 del 9/6/2022; che in ogni caso il passeggero non si era presentato all'imbarco del volo offerto in riprotezione, per cui non aveva diritto al risarcimento.
4 PA
5. Nell'erroneamente ritenuta contumacia della convenuta , il GdP, con l'impugnata sentenza n. 6507/2023, ha accolto la domanda dell'attore, tenuto conto del fatto -si riporta, per quanto di interesse, la motivazione- che “… Ment(r)e l'attrice …” (rectius, l'attore) “… ha fornito la prova richiesta, la convenuta, non costituendosi, non ha addotto alcun motivo tale da escludere la propria responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., non avendo dato prova che l'inesatto adempimento è stato dovuto a circostanze eccezionali 'che non si sarebbero potute evitare neanche se fossero state adottate tutte le misur(e) del caso' …”; che “… La domanda è pertanto fondata, avendo la parte attrice assolto all'onere probatorio ex art. 2697
c.c., mediante l'allegazione della carta di imbarco e la raccomandata di messa in mora.
Mentre la convenuta, non costituendosi, non ha negato il fatto né ha addotto valide cause di giustificazione del proprio comportamento …”; che “… Il danno da riconoscersi in favore dell'attrice …” (rectius, l'attore) “… va dunque quantificato in complessivi euro 250,00 a titolo di indennizzo …”; che “… Inoltre è stato provato il danno patrimoniale, corrispondente al prezzo della prenotazione aerea n. XITEX di euro 92,51 …” e che “… Le spese legali seguono al soccombenza …” (cfr. citata sentenza in motivazione), con conseguente condanna della società convenuta “… al risarcimento in favore di della complessiva Controparte_1 somma di euro 342,51, oltre interessi legali dalla domanda al saldo …” e condanna “… alle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 346,00, oltre euro 43,00 di c.u., IVA e CPA
e spese generali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari …” (cfr. citata sentenza nel dispositivo). PA
6. Con il ricordato atto di appello , oltre ad eccepire la nullità della sentenza per erronea dichiarazione della contumacia di essa appellante e per conseguente lesione del diritto di difesa, ha richiamato le difese svolte in primo grado, del tutto obliterate dal GdP, in ordine alla contestazione sull'asserita responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del
Regolamento CE/261/2004, attesa la dedotta e provata circostanza eccezionale, che aveva determinato l'evento, ossia la cancellazione del volo AZ1727 dell'8/6/2022 in conseguenza dello sciopero del personale . In particolare, per quanto di interesse, è stato allegato CP_2 dall'appellante che “… Lo sciopero, che non era in alcun modo riconducibile all'esercizio dell'attività del vettore e proclamato dai controllori di volo dei dipendenti dell'ente CP_2 rientra difatti sicuramente tra le circostanze eccezionali richiamate dell'art. 5 del Regolamento
CE/261/2004, per le quali è esclusa qualsivoglia responsabilità dei vettori …”; che “… Sul punto ci si riporta a quanto già ampiamente dedotto in comparsa di costituzione del primo grado di giudizio, da intendersi qui integralmente riportato e trascritto …”; che “… Uno
5 sguardo attento già in primo grado, che sicuramente avrebbe evitato l'instaurazione dell'odierno grado di appello, avrebbe permesso l'esame decisiv(o) della documentazione allegata sub 2) e 3) al fascicolo di parte convenuta. Ci si riferisce in particolare, al comunicato di proclamazione dello sciopero estratto dal sito …”; che “… In particolare, al CP_2 documento sub 2) erano riportati i seguenti comunicati stampa: i) comunicato del 2 CP_2 giugno 2022, in cui veniva proclamato lo sciopero del personale presso il Centro di controllo d'area di Milano, sarebbe stato di 24 ore;
i) comunicato del 4 giugno 2022, in cui veniva CP_2 proclamato lo sciopero del personale presso il Centro di controllo d'area di Milano, sarebbe stato ridotto a 12 ore, nella fascia compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 del giorno 8 giugno;
iii) comunicato del 4 giugno 2022, con indicazione dei voli assicurati nonostante lo sciopero
…”; che “… L'esame del documento sub 3), anch'esso completamente omesso, avrebbe poi avuto efficacia dirimente perché riportava l'analisi del volo cancellato con indicazione della causale (Strike, sciopero) e delle circostanze di tempo e di luogo di esecuzione del volo: in partenza da Milano alle ore 15.30 del giorno 8 giugno 2022, ovverosia nella fascia temporale in cui i controllori di volo erano in sciopero …”; che “… Il distratto Giudice di prime CP_2 cure avrebbe dovuto anche evidenziare (e) dare risalto all'immediata assistenza fornita dalla compagnia al passeggero manifestata con l'invio della comunicazione della cancellazione prima della partenza e una volta appresa la proclamazione dello sciopero, nonché con l'offerta di un poter usufruire di un volo alternativo in partenza alle prime ore del giorno successivo allo sciopero, non appena era possibile la ripartenza. Volo che veniva rifiutato dal passeggero che non si presentava all'imbarco, decadendo dalla prenotazione …” e che “… L'erronea dichiarazione di contumacia, la grave compromissione del diritto di difesa che ne è derivato ai danni dell'appellante, l'omessa valutazione delle difese e delle allegazioni regolarmente espletate nel giudizio di primo grado, nonché la palese evidenza dell'infondatezza della domanda di parte appellante, rendono radicalmente nulla la sentenza che dovrà essere riformata. Riforma che dovrà inevitabilmente riguardare sia la parte in cui la sentenza impugnata prevede il diritto dell'attore alla corresponsione da parte della odierna appellante della somma di € 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, sia l'ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno patrimoniale riconosciuto senza alcuna valutazione e motivazione sul punto …” (cfr. atto di appello)
7. Da parte sua l'appellato, non contestate le allegazioni sull'eccepita erronea dichiarazione di contumacia, rilevava in ogni caso l'infondatezza nel merito dell'appello, atteso che “… l'esimente invocato ex adverso (secondo cui il volo n. AZ1715 – con partenza
6 prevista per le ore 17.30 e con arrivo previsto per le ore 19.15 – sarebbe stato riprogrammato
– con nuovo orario di partenza per le ore 8.00 del 9.06.2022 – a causa degli scioperi indetti per il giorno 8 giugno 2022) non può trovare accoglimento …”; che “… si rileva anche in questa sede, invero, che gli scioperi del comparto aereo non legittimano tout court la cancellazione di qualsivoglia volo, essendovi una serie di “parametri” da rispettare, in primis quelli legati al rispetto delle fasce orarie protette durante i quali i servizi di trasporto pubblico e di linea devono comunque essere garantiti …”; che “… il volo AZ1715 dell'8.06.2022 avrebbe comunque dovuto operare in quanto schedulato in piena fascia protetta (18:00 /
21:00) oggetto di tutela, durante la quale non è possibile scioperare …”; che “… E ancora: la riprogrammazione aerea operata dal vettore appellante (non giustificata da alcuna circostanza eccezionale, come sopra chiarito) ha causato uno “slittamento” di orario del volo (con nuova partenza alle ore 8.00 del 9.06.22 in luogo delle 18.35 dell'8.06.2022), di oltre 12 ore. Ne consegue, lapalissianamente, che nel caso di specie trova applicazione quanto statuito dall'art. 5, comma 1, lett. c, par. iii) del Reg. CE 261/04, a mente del quale ai passeggeri di voli cancellati/riprogrammati «spetta la compensazione pecuniaria (…) a norma dell'articolo 7, a meno che (…) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto» …”; che “… L'odierna appellata –costretta a rinunciare al proprio viaggio a causa della massiccia riprogrammazione aerea operata dal vettore, a seguito di ingiustificata cancellazione del volo originariamente acquistato – ha dunque lapalissiano diritto al riconoscimento della compensazione pecuniaria di cui al Reg.
CE 261/04, per € 250,00. …”; che “… Per tuziorismo, si rileva, ancora, che il vettore non ha fornito la piena prova non solo della sussistenza di una circostanza eccezionale, ma anche di aver adottato tutte le misure del caso idonee ad evitarle. Il tutto, in violazione di quanto statuito dall'art. 5, comma 3 del Reg. CE 261/04 …”; che “… PAimenti infondate le censure di controparte in merito al danno patrimoniale riconosciuto dal giudice di prime cure, consistendo detto danno nel rimborso, in favore dell'appellato, del costo pro quota dei voli oggetto di giudizio (€ 92,51): il passeggero, a causa della cancellazione aerea subita, e della conseguente riprogrammazione su un volo del 9 giugno 2022 (oltretutto con scalo tecnico), ha legittimamente esercitato il proprio diritto a chiedere il rimborso della prenotazione aerea, non utilizzata proprio a causa della indicata cancellazione/riprogrammazione. …” e che “… Del resto, il diritto restitutorio invocato appare oltremodo lapalissiano (oltre che non contestato ex
7 adverso), ed è espressamente contemplato dal combinato disposto degli articoli 5 e 8 del Reg.
CE 261/04, ove viene indicato che – in caso di cancellazione del volo – al passeggero è offerta la scelta tra: -) rimborso;
-) volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale;
-)
l'imbarco su un volo alternativo …” (cfr. comparsa di risposta in questo grado).
8. In punto di rito valgono le seguenti osservazioni.
9. Non vi sono contestazione sull'erronea dichiarazione di contumacia della società convenuta, risultando peraltro per tabulas la regolare costituzione in giudizio di ATI nel processo di primo grado, come del resto emerge anche dai verbali di causa del processo stesso.
10. L'erronea dichiarazione in sentenza della contumacia dell'odierna società appellante, pur regolarmente costituita in giudizio, non comporta la rimessione della causa al primo Giudice, non trattandosi di alcuna delle ipotesi tassative previste, attualmente, dall'art. 354 c.p.c. (cfr. Cass. 13763/2002; Cass. 7449/2001, con riferimento alla precedente disciplina ex artt. 353 e 354 c.p.c., ma il principio è sempre valido).
11. Peraltro non va dichiarata la nullità della sentenza appellata, non risultando, alla luce di quanto poi si vedrà, alcun concreto pregiudizio sofferto dall'odierna appellante nello svolgimento dell'attività difensiva (cfr. Cass. 5408/2020).
12. La società appellante ha ritualmente riproposto (cfr. art. 346 c.p.c.) le allegazioni in fatto e le deduzioni in diritto nonché le eccezioni a suo tempo svolte nel giudizio di primo grado.
13. L'appello deve essere rigettato, in quanto, sia pure con diversa motivazione, va ribadita la fondatezza della domanda dell'attore (odierno appellato) e l'infondatezza in fatto e in diritto delle difese a suo tempo svolte dalla compagnia aerea (odierna appellante) e qui riproposte.
14. Orbene, pacifica l'applicabilità del Regolamento CE 261/2004, si osserva che la domanda dell'attore (odierno appellato) riguardava, attesa la cancellazione del volo delle ore
18:35 dell'8/6/2022 e la mancata fruizione del volo riprogrammato per le ore 8:00 del
9/6/2022, tanto il riconoscimento, in base alla distanza chilometrica, della compensazione pecuniaria per € 250,00 quanto il rimborso pro quota del costo della prenotazione per € 92,51.
15. Da parte sua la compagnia aerea, tanto in primo quanto in questo grado, ha invocato, sempre in base al citato Regolamento, l'esimente dell'evento eccezionale, costituito dallo sciopero del personale del CCA di Milano dell'8/6/2022, tempestivamente portato a CP_2
8 conoscenza del passeggero fin dal 4/6/2022 con la comunicazione della riprogrammazione del volo per le ore 8:00 del 9/6/2022.
16. Iniziando il discorso dalla domanda di compensazione pecuniaria, va ricordato che in tema di cancellazione e di ritardi pari o superiori alle tre ore si verte, alla luce dell'art. 7
Reg. CE 261/2004, in ambito indennitario e non risarcitorio, con le note ovvie conseguenze in tema di oneri allegatori e probatori da soddisfare.
17. In base al richiamato Regolamento CE 261/2004 è previsto il riconoscimento, quale indennità forfettaria calcolata in base alla lunghezza delle tratte aeree, della
'compensazione pecuniaria' in caso di voli cancellati o con ritardi pari o superiori alle tre ore e in tali casi per il passeggero è sufficiente, per ottenere detta indennità forfettaria, fornire la prova della stipulazione del contratto di trasporto e sollevare la contestazione di inadempimento o di inesatto adempimento della prestazione da parte del vettore (cfr. Cass.
1584/2018) nel caso appunto di voli cancellati o anche di voli con ritardi di tre o più ore (cfr.
CGUE sentenza Sturgeon 402/2009 del 19/11/2009): si tratta di consolidati principi, che richiamano altrettanto consolidati principi in tema di inadempimento contrattuale (cfr. fin da
Cass. SU 13533/2001, con orientamento giurisprudenziale ormai consolidato: cfr. Cass.
9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass. 7530/2012; Cass.
8901/2013; Cass. 826/2015; Cass. 13685/2019).
17.1 A fronte di detta prova sulla stipulazione del contratto e a fronte della mera allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento del vettore per cancellazione del volo o per ritardi pario o superiori alle tre ore, è onere di quest'ultimo provare, in base a conferente allegazione, l'eccezionalità dell'evento causativo della cancellazione ovvero del ritardo.
18. Al riguardo va ribadito che la compensazione pecuniaria, prescindendo dal mancato rispetto dell'onere di diligenza medio da parte del vettore aereo operativo, può essere esclusa solo ove ricorrano cause del tutto eccezionali (cfr. Corte di Giustizia, nella causa C-
315/15; Cass. 4427/2024 in motivazione al paragrafo 2.2), così come del resto previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento CE 261/2004, con riferimento all'ipotesi della
'cancellazione del volo', ma da applicare anche all'ipotesi del ritardo pario o superiore alle tre ore.
19. In particolare l'art. 5 ('Cancellazione del volo') prevede che “1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8; b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9,
9 paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”; che “2. Insieme alla cancellazione del volo, i passeggeri sono informati delle eventuali alternative di trasporto possibili”; che “3. Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso” e che “4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo”.
19.1 Dunque è previsto l'esonero del vettore aereo operativo dal pagamento della compensazione pecuniaria, quantificata in base alla distanza chilometrica della tratta, se lo stesso prova che la cancellazione era dipesa da circostanze eccezionali, che non sarebbe stato possibile evitare, quand'anche fossero state adottate tutte le misure del caso.
19.1.1 Lo stesso discorso vale nel caso di ritardo del volo di tre o più ore.
19.2 Si richiede pertanto l'eccezionalità e la non evitabilità dell'evento, con onere di allegazione e prova in capo al vettore aereo operativo.
20. Con riferimento alle 'circostanze eccezionali', astrattamente idonee ad esonerare la compagnia aerea dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria, di cui all'art. 7 del Regolamento n. 261/2004 CE, va ricordato, come da giurisprudenza comunitaria ampiamente richiamata da Cass. 4261/2023 in motivazione, che ai sensi dei considerando 14
e 15 nonché dell'articolo 5, comma 3, del citato Regolamento, il vettore aereo operativo, in deroga alle disposizioni del comma 1 dello stesso articolo, è liberato dall'obbligo di
10 compensazione pecuniaria dei passeggeri, se dimostra che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all'arrivo sono dovuti a circostanze eccezionali, che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate alla situazione, avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato (cfr. Corte di Giustizia del 4/4/2019,
Germanwings, C-501/17, punto 19).
20.1 Secondo consolidata giurisprudenza comunitaria possono essere considerati come
'circostanze eccezionali' quegli eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo operativo e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, con la precisazione che dette due condizioni sono cumulative (cfr. citata Corte di Giustizia del 4/4/2019, Germanwings, C-501/17, punto 20; Corte di Giustizia del 26/6/2019, causa C-159/18).
21. Al ricorrere delle condizioni eccezionali, previste dal richiamato considerando 14 del Regolamento n. 261/2004 CE -ossia, casi di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l'effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi, che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo (cfr. Corte di Giustizia del 22/12/2008, , C- Persona_1
549/07, punto 21); Corte di Giustizia del 4/5/2017, causa C-315/2015)-, è stato precisato che
“… il vettore aereo operativo è tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo di cui trattasi. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento pertinente (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
…” e che “… Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell'attività del vettore aereo di cui trattasi e sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo, condizioni che sono cumulative e la loro osservanza deve essere oggetto di una valutazione caso per caso (sentenza del 23 marzo 2021, Airhelp, C-28/20, EU:C:2021:226, punto 23 e giurisprudenza ivi citata)” (Corte di Giustizia del 7/7/2022, causa C-308/21): si tratta di
11 giurisprudenza comunitaria, richiamata appunto nella motivazione dalla citata Cass.
4261/2023.
22. E' stato al riguardo ulteriormente ricordato, sempre nella citata Cass. 4261/2023 in motivazione, che “… rientrano in detta nozione, quali esempi di verificazione di simili eventi
«esterni», la collisione tra un aeromobile e un volatile (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio
2017, e , C-315/15, EU:C:2017:342, punto 26), il danneggiamento di uno Per_2 Per_3 pneumatico di un aeromobile dovuto a un oggetto estraneo, quale un residuo presente sulla pista di un aeroporto (v., in tal senso, sentenza del 4 aprile 2019, Germanwings, C-501/17,
EU:C:2019:288, punto 34), la presenza di carburante sulla pista di un aeroporto che abbia comportato la chiusura di tale pista (v., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2019, Per_4
C-159/18, EU:C:2019:535, punto 29), una collisione tra l'equilibratore di un aeromobile in posizione di parcheggio e l'aletta d'estremità dell'aeromobile di un'altra compagnia aerea, causata dallo spostamento di quest'ultimo (v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2021,
Airhelp, C-264/20, non pubblicata, EU:C:2021:26, punto 26), ma anche un vizio occulto di fabbricazione, o ancora degli atti di sabotaggio o di terrorismo (v., in tal senso, sentenze del
22 dicembre 2008, , C-549/07, …, punto 26, e del 17 settembre 2015, Persona_5 [...]
C-257/14, …, punto 38) …”. Per_6
23. Dunque il vettore deve provare non solo l'esistenza di detti eventi eccezionali esterni, ma anche di aver adottato tutte le misure più adeguate per fronteggiare detti fatti eccezionali e per ridurne l'incidenza sull'esecuzione della prestazione.
24. In caso di mancata prova dell'esonero da responsabilità, l'indennità forfettaria è dovuta nella misura prestabilita in base alla lunghezza della tratta aerea, senza necessità per il passeggero di fornire la prova del danno sofferto.
25. Viceversa, al di fuori dell'ambito indennitario, eccezionalmente previsto dall'art. 7 del più volte richiamato Regolamento CE 261/2004, in cui, ricorrendone i presupposti di applicazione, si prescinde dalla prova del danno effettivamente sofferto, in tutti gli altri casi di domanda risarcitoria deve essere applicata la disciplina generale in tema di allegazione e prova dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), effettivamente sofferti e di cui si chiede il risarcimento (cfr. Cass. 9474/2021; Cass. 27051/2021).
25.1 In necessaria applicazione dei principi generali in tema di risarcimento danni (cfr. citata Cass. 9474/2021 in motivazione: “… Il riconoscimento di un indennizzo per compensare i danni derivanti dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento del contratto di trasporto, indipendentemente dalla allegazione e prova dell'esistenza e dell'entità di tali
12 danni, non è principio generale del nostro ordinamento che al contrario, all'art. 1223 cod. civ., stabilisce la regola per cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono «conseguenza immediata e diretta» dell'inadempimento e, all'art. 2697 cod. civ., onera colui il quale vanta un credito risarcitorio della prova del fatto costitutivo della propria pretesa e, dunque, in particolare, vertendosi in tema di danni derivanti da ritardato adempimento, della prova del danno e -trattandosi, come si dirà, di danni consequenziali o estrinseci- anche del suo collegamento causale con la condotta del debitore secondo nesso di
c.d. causalità giuridica …”), va pertanto ribadito che il danno patrimoniale o non patrimoniale, in ipotesi sofferto per cancellazione del volo o per ritardi pari o superiori alle tre ore, deve essere oggetto di adeguata prova, in base a conferente allegazione, sia nel caso in cui, oltre alla compensazione pecuniaria (cfr. art. 12, comma 1, del Reg. CE 261/2004 in tema di risarcimento supplementare), il passeggero chieda il risarcimento del maggior danno sia nel caso in cui -p.es. volo extraeuropeo con vettore non europeo- non possa trovare applicazione, neanche in via analogica, la ricordata tutela indennitaria (cfr. citata Cass. 9474/2021 in motivazione: “… la disciplina eurounitaria dettata dagli artt. 5 e 7 Reg. CE n. 261/04 dell'11 febbraio 2004 per il caso di cancellazione del volo (ritenuta applicabile dalla giurisprudenza europea anche al caso di ritardo superiore a tre ore), nel prevedere un ristoro di tipo indennitario, che come tale prescinde dalla prova del danno e di detto nesso causale e compete anzi pur in assenza di effettivo pregiudizio, rappresenta una eccezione rispetto alla regola. Essa pertanto non è applicabile al di fuori dei casi contemplati …”).
26. Orbene, tornando al caso che qui ci occupa, si tratta di verificare in primo luogo se lo sciopero del personale del controllo aereo possa o meno rientrare nel novero degli eventi eccezionali, non direttamente 'gestibili' dal vettore aereo operativo e comunque allo stesso non attribuibili.
27. Al riguardo, mentre lo sciopero del personale dipendente del vettore aereo operativo non è stato ritenuto evento eccezionale, lo stesso non può dirsi per lo sciopero del personale del controllo aereo o dello scalo aeroportuale, vicenda che il vettore non può gestire e sulla quale nulla può incidere.
28. Sul punto, con il conforto della giurisprudenza comunitaria e nazionale, è invero necessario distinguere fra eventi di origine interna ed eventi di origine esterna: i primi si riferiscono all'indizione di sciopero del personale del vettore aereo operativo, che infatti non può essere qualificata come 'circostanza eccezionale', ai sensi del citato articolo 5, comma 3, qualora tale sciopero sia legato a rivendicazioni attinenti ai rapporti di lavoro tra detto vettore
13 e il suo personale, le quali possano essere trattate nell'ambito del dialogo sociale interno all'impresa; viceversa i secondi si riferiscono agli scioperi esterni all'attività del vettore aereo operativo e tali da riguardare, p.es., gli scioperi dei controllori di volo o del personale di un aeroporto (cfr. Corte di Giustizia del 4/10/2012, Finnair, C-22/11), in quanto si tratta di eventi che, non rientrando nell'esercizio della ordinaria attività di impresa del vettore aereo operativo, sfuggono all'effettivo controllo di quest'ultimo e costituiscono appunto
'circostanze eccezionali', ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del Regolamento n.
261/2004 CE.
29. L'accertata sussistenza di detti eventi di origine esterna -come detto- non è peraltro sufficiente, in quanto è pur sempre richiesto, ai fini dell'esonero da responsabilità, un quid pluris da parte del vettore aereo operativo.
30. Invero nella motivazione della più volte richiamata Cass. 4261/2023 è stato condivisibilmente evidenziato, proprio alla luce della normativa eurounitaria e della giurisprudenza comunitaria, che “… Le raccomandazioni, che è opportuno trarre dall'esame della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, … invitano a sottrarsi al vano tentativo di orientare la ricerca delle circostanze di carattere eccezionale rilevanti ai fini dell'art. 5 del Regolamento cit. in corrispondenza di categorie generali e astratte di eventi (politici, metereologici, scioperi, danni di ordine tecnico, etc.), per valorizzare piuttosto l'esame concreto della maggiore o minore entità residua dei poteri di controllo e di gestione delle sopravvenienze da parte della compagnia aerea a tutela delle ragioni dei viaggiatori, ammettendo il ricorso di tali eccezionali circostanze (idonee ad assolvere la compagnia dal dovere di corrispondere una compensazione economica in favore dei viaggiatori) nei soli casi in cui la compagnia interessata abbia effettivamente fornito
(necessariamente in concreto) una completa e adeguata dimostrazione dell'insussistenza di alcuno spazio di intervento per l'adozione di misure sufficienti a neutralizzare o comprimere al minimo i sacrifici imposti all'utenza interessata …”, con la conseguenza che “… l'astratta riconducibilità di un determinato evento a un ambito categoriale di carattere generale, se da un lato vale ad agevolare la compagnia aerea interessata nella dimostrazione dell'indipendenza dalla propria responsabilità delle cause che hanno determinato la cancellazione di un volo, dall'altro non esonera il vettore dal dovere di allegare tutte le circostanze concrete idonee o utili a confermare l'effettiva insussistenza di residui spazi di intervento o di operatività a tutela dei viaggiatori …” e che “… Proprio in questa prospettiva si giustifica la distinzione, cui è solita ricorrere la giurisprudenza continentale, tra eventi
14 'interni' ed 'esterni' alla compagnia aerea e, nel quadro di tale ripartizione, tra scioperi indetti dal proprio personale e scioperi che risalgono all'iniziativa di lavoratori di soggetti terzi (come, nel caso di specie, a proposito del personale dei controllori di volo), apparendo del tutto intuibile come, in presenza di un evento astrattamente riconducibile a tale ultima categoria (quella dei c.d. 'eventi esterni'), l'impegno probatorio della compagnia aerea, quanto alla dimostrazione del ricorso di cause effettive di giustificazione, varrà a porsi in termini di minore severità o rigore …”, con la precisazione peraltro che, “… pur nel ricorso di simili astratte evenienze, ugualmente occorrerà che la compagnia aerea associ, all'allegazione dell'evento 'esterno' (e, dunque, nel caso di specie, dello sciopero indetto da lavoratori riconducibili a terzi soggetti, come nel caso dei controllori di volo) la concreta dimostrazione dell'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera 'nuda' allegazione del ricorso di detto 'evento esterno' in sé astrattamente considerato…”; che “… In corrispondenza a tale preciso onere probatorio incombente a carico della compagnia aerea, spetterà al giudice del merito dar conto, là dove ritenga sussistere il ricorso di circostanze eccezionali idonee a sollevare la compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria rivendicata dai viaggiatori, dell'insieme delle circostanze concrete nel loro complesso suscettibili di escludere che, in presenza di un evento esterno di tal genere, siano effettivamente residuati spazi di intervento
o margini di operatività concretamente sfruttabili dalla compagnia aerea al fine di minimizzare il sacrificio dei propri utenti …” e che “… In tal senso, non sarà dunque sufficiente il mero richiamo generale e astratto dell'avvenuta proclamazione di uno sciopero di lavoratori estranei all'azienda della compagnia aerea al fine di riscontrare il ricorso di
'circostanze eccezionali' rilevanti ai fini dell'art. 5 del Regolamento cit., essendo bensì indispensabile che a tale richiamo sia altresì associata la concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente, et similia), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco,
l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno
15 contrattuale concretamente esigibile da parte della compagnia interessata …” (Cass.
4261/2023 in motivazione).
31. Dunque, se è vero che lo sciopero, come nel caso di specie, dei controllori di volo rientra nella categoria degli eventi esterni non direttamente 'controllabili' e 'gestibili' dal vettore aereo operativo, è pur sempre necessario che quest'ultimo provi, in base a conferente allegazione, “… l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (cfr. citata Cass. 4261/2023).
32. Tornando al caso di specie e con riferimento al volo di partenza AZ 1727 delle ore
18:35 dell'8/6/2022 da Milano/Linate a Catania, osserva il Giudice che, anche a voler considerare le allegazioni dell'appellante sul fatto che lo sciopero del personale del CP_2
CCA di Milano era stato indetto il giorno 4/6/2022 con allegata durata fino alle ore 23.59 dello stesso 8/6/2022, non risulta che, come eccepito dall'appellato, non fosse in concreto possibile la partenza, invero pacificamente riprogrammata per il giorno dopo 9/6/2022 alle ore
8:00, nella c.d. fascia protetta (18:00 / 21:00), in cui addirittura era prevista originariamente la partenza del volo (cfr. comparsa di risposta dell'appellato: “… Ebbene, il volo AZ1715 dell'8.06.2022 avrebbe comunque dovuto operare in quanto schedulato in piena fascia protetta
(18:00 / 21:00) oggetto di tutela, durante la quale non è possibile scioperare …”).
33. Al riguardo va evidenziato che la società appellante nulla ha anche solo allegato in ordine all'eventuale oggettiva e assoluta impossibilità di partire, come da programma, alle ore
18:35, orario ricompreso nella predetta fascia protetta.
33.1 Detto difetto di allegazione è riscontrabile anche nella comparsa di risposta in primo grado.
34. In conclusione l'odierna società appellante, pur in presenza del ricordato sciopero dei controllori di volo e quindi di un evento esterno, non ha allegato, prima ancora che provato, che si era in concreto verificata “… l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare” (cfr. citata Cass. 4261/2023) e che non era stato in concreto possibile partire alle ore 18:35, come da programma, pur ricadendo il volo nella c.d. fascia protetta (18:00 / 21:00), come eccepito dall'appellato (già attore in primo grado).
35. Alla luce delle risultanze di causa e in mancanza di prova, in base a conferente allegazione, di detta ulteriore circostanza, la domanda dell'attore era fondata in parte CP_1
16 qua, con conseguente rigetto dell'appello a margine della condanna di ATI al pagamento della compensazione pecuniaria di € 250,00.
35.1 La sentenza di primo grado, sia pure con diversa motivazione, va pertanto confermata in ordine alla fondatezza della domanda dell'attore sul riconoscimento della compensazione pecuniaria.
36. Passando alla domanda di rimborso del biglietto aereo, accolta in primo grado, valgono le seguenti osservazioni.
37. L'attore ha chiesto il rimborso pro quota della somma spesa per la prenotazione, pari ad € 92,51.
38. Già in primo grado l'odierna società convenuta aveva allegato che il passeggero non si era presentato all'imbarco per la partenza differita alle ore 8:00 del 9/6/2022, per cui aveva perso “… qualsivoglia diritto ad ogni ulteriore richiesta di risarcimento …” (cfr. comparsa di risposta in primo grado).
38.1 Si tratta di deduzioni ed eccezioni riproposte dalla società appellante in questo grado.
39. Richiamate le superiori osservazioni sul fatto che, al di fuori della fattispecie della compensazione pecuniaria, trovano applicazione le ordinarie regole sulla ripartizione degli oneri allegatori e probatori in tema di risarcimento danni, osserva il Giudice che è pacifica la mancata fruizione del volo e che non vi è stata alcuna contestazione in ordine all'ammontare della somma richiesta, corrispondente al costo pro quota del viaggio di andata.
40. In ogni caso l'attore aveva documentalmente provato il pagamento di € 185,02
(cfr. doc. 1 del fascicolo di primo grado: ricevuta biglietto ITA S.p.a. con codice di prenotazione KXITEX), per cui la somma richiesta di € 92,51 corrisponde esattamente alla metà della spesa sostenuta.
41. Orbene, oltre a rilevare che -come detto- il vettore non ha per nulla contestato l'esistenza della c.d. fascia protetta (18:00 / 21:00), in cui era ricompresa l'originaria partenza del volo, né ha fornito la prova liberatoria sull'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di un residuo margine di operatività ancora utilmente spendibile per consentire di tutelare il passeggero, atteso che appunto il volo era originariamente previsto proprio nella fascia protetta, non è condivisibile la deduzione di parte convenuta, odierna appellante, sul fatto che il passeggero non si era presentato all'imbarco del volo delle ore 8:00 del 9/6/2022, primo volo disponibile, con conseguente perdita del diritto al rimborso del biglietto.
17 42. Non ignora di certo il Giudice la disposizione dell'art. 946 cod. nav., in base al quale è previsto che “Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio. Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato
è restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi”, ma nel caso di specie la mancata partenza è dipesa dallo spostamento del volo al giorno dopo e quindi da un fatto non imputabile al passeggero, che invero non poteva né doveva essere obbligato ad accettare la modifica proposta dal vettore.
43. Al riguardo all'art. 8 ('Diritto a rimborso o all'imbarco su volo alternativo') del
Regolamento 261/2004 CE è previsto che “1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra: a) il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso: un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
b) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
o c) l'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti”.
44. Dunque si è di fronte ad una scelta rimessa al passeggero e alle esigenze e valutazioni dello stesso. PA
45. Del resto nella comunicazione del 4/6/2022 di al (doc. 2 del fascicolo CP_1 di primo grado di parte attrice), contenente appunto la comunicazione della variazione del volo con nuova partenza da Milano Linate alle ore 8:00 del 9/6/2022 con arrivo a Catania alle ore 11:35, previo scalo a Roma Fiumicino, era stato previsto che “Se la modifica che ti abbiamo proposto è aderente ai tuoi programmi di viaggio, non occorre alcuna ulteriore azione da parte tua” e che “Se vuoi conoscere le altre opzioni disponibili per la gestione del tuo biglietto, clicca qui”.
46. E' pertanto del tutto evidente che la stessa compagnia aerea aveva ben chiara la possibilità che il passeggero -qualsiasi passeggero interessato dalla cancellazione del volo e dalla riprogrammazione del volo stesso- potesse non avere più interesse o possibilità di partire alla data del volo riprogrammato, tanto è vero che nella comunicazione del 4/6/2022 si era indicata la premessa “Se la modifica che abbiamo proposto è aderente ai tuoi programmi di viaggio, …”.
18 47. Avendo l'attore fatto immediatamente presente in data 5/6/2022 (cfr. doc. 3 CP_1 del fascicolo attoreo di primo grado) che era “… impossibilitato ad accettare la vostra proposta alternativa con partenza il giorno 9/6/202 con scalo a Roma …” e che intendeva chiedere il rimborso del biglietto, è conseguenziale che la domanda attorea era -ed è- fondata anche in parte qua, con conseguente rigetto dell'appello.
48. Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto, l'appello va rigettato nel merito anche in ordine appunto alla condanna di ATI al rimborso pro quota del biglietto aereo.
49. In conclusione, pur con una differente motivazione, attesa l'erronea dichiarazione di contumacia della società convenuta, e con valutazione delle difese di ATI, riproposte al grado, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di accoglimento della domanda dell'attore . CP_1
50. Le spese di lite del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
50.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi al valore compreso fra il minimo e il medio, relativi allo scaglione di valore 'fino a € 1.101', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori della parte vittoriosa.
50.1.1 Si prende atto che in questo grado non vi è stata dichiarazione di antistatarietà.
50.2 In considerazione dell'esito del giudizio, va dichiarato che sussistono, nei riguardi della parte appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata n. 6507/2023 del 20/2-14/3/2023 del
Giudice di Pace di Roma (RG n. 39876/2022);
• condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellato PAte_1
, delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 450,00 per Controparte_1 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
19 • dichiara che sussistono, nei riguardi della società appellante, i presupposti per il versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso a Roma, il 12/12/2025 il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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