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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 179/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 179/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 08.07.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 28.01.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Orlando Maria, e , rappresentato e difeso dall'avv.to De Rosa Controparte_1
Angela, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Caserta in data 27.06.2009 e che dalla Pers loro unione sono nate le figlie , nata il [...] ed nata il [...]; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
b) La casa coniugale in Caserta alla Via B. Buozzi, 8, di proprietà esclusiva della Sig.ra unitamente Parte_1 agli accessori, al mobilio ed alle suppellettili che l'arredano resta assegnata alla stessa che continuerà a vivere ivi con le figlie.
Il Sig. si impegna ed obbliga a lasciare la casa coniugale entro il 10.02.2025, comunicando alla moglie Controparte_1 il proprio indirizzo di residenza. Per_ Pers c) Il Sig. si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie, ed Controparte_1 versando alla ex moglie la somma totale di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di
S. Maria C.V.. L'assegno di mantenimento verrà aggiornato ogni anno secondo le variazioni ISTAT. A titolo di ulteriore mantenimento alle figlie il sig conferisce alla moglie il 100% dell'assegno unico CP_1 universale per le figlie.
d) Circa il diritto di visita si pattuisce che il padre potrà vedere le figlie sempre quando le stesse lo desiderano. Si pattuisce che comunque le figlie saranno prelevate dal padre tre volte a settimana preferibilmente il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore
18.00 e saranno riportate a casa alle ore 20.30, nel rispetto degli impegni scolastici delle stesse.
Le figlie staranno col padre a fine settimana alterni dalle ore 16,00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica. Il padre trascorrerà con le figlie quindici giorni consecutivi con pernotto in estate, periodo da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno alla moglie. Le festività di Natale, Pasqua, Capodanno ed Epifania verranno festeggiate ad anni alterni con ciascun genitore. Il padre potrà tenere le figlie sempre nel rispetto dell'alternanza annuale durante le vacanze di Natale per tre o quattro giorni consecutivi comprensivi di pernotto, periodo da concordare con la madre anno per anno entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli onomastici e i compleanni dei genitori saranno trascorsi con il genitore festeggiato mentre quelli dei figli con entrambi i genitori.
I genitori autorizzano l'espatrio dei figli per brevi periodi per ragioni di studio e/o di vacanza e si impegnano a consentire il rilascio dei documenti necessari.
e) circa l'affido i minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ma saranno collocati presso la madre;
f) le parti rinunciano a qualsivoglia pretesa alimentare e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
g) le parti dichiarano di avere già regolamentato la divisione del loro patrimonio mobiliare.
h) le parti si rilasciano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità con validità per l'espatrio;
i) ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio difensore con rinuncia da parte degli stessi al vincolo di solidarietà professionale, salva l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato richiesto dal sig. ” CP_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1 Controparte_1
Maria Capua Vetere (CE) il 30.01.1977;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 34, parte II
Serie A, Uf01 CASERTA, anno 2009;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 179/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 08.07.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 28.01.2025 da , rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Orlando Maria, e , rappresentato e difeso dall'avv.to De Rosa Controparte_1
Angela, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Caserta in data 27.06.2009 e che dalla Pers loro unione sono nate le figlie , nata il [...] ed nata il [...]; Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“ a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
b) La casa coniugale in Caserta alla Via B. Buozzi, 8, di proprietà esclusiva della Sig.ra unitamente Parte_1 agli accessori, al mobilio ed alle suppellettili che l'arredano resta assegnata alla stessa che continuerà a vivere ivi con le figlie.
Il Sig. si impegna ed obbliga a lasciare la casa coniugale entro il 10.02.2025, comunicando alla moglie Controparte_1 il proprio indirizzo di residenza. Per_ Pers c) Il Sig. si impegna ed obbliga a contribuire al mantenimento delle figlie, ed Controparte_1 versando alla ex moglie la somma totale di € 300,00 (€ 150,00 per ogni figlia) entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo vigente presso il Tribunale di
S. Maria C.V.. L'assegno di mantenimento verrà aggiornato ogni anno secondo le variazioni ISTAT. A titolo di ulteriore mantenimento alle figlie il sig conferisce alla moglie il 100% dell'assegno unico CP_1 universale per le figlie.
d) Circa il diritto di visita si pattuisce che il padre potrà vedere le figlie sempre quando le stesse lo desiderano. Si pattuisce che comunque le figlie saranno prelevate dal padre tre volte a settimana preferibilmente il lunedì, mercoledì e venerdì alle ore
18.00 e saranno riportate a casa alle ore 20.30, nel rispetto degli impegni scolastici delle stesse.
Le figlie staranno col padre a fine settimana alterni dalle ore 16,00 del sabato fino alle ore 20.00 della domenica. Il padre trascorrerà con le figlie quindici giorni consecutivi con pernotto in estate, periodo da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno alla moglie. Le festività di Natale, Pasqua, Capodanno ed Epifania verranno festeggiate ad anni alterni con ciascun genitore. Il padre potrà tenere le figlie sempre nel rispetto dell'alternanza annuale durante le vacanze di Natale per tre o quattro giorni consecutivi comprensivi di pernotto, periodo da concordare con la madre anno per anno entro il 30 novembre di ciascun anno. Gli onomastici e i compleanni dei genitori saranno trascorsi con il genitore festeggiato mentre quelli dei figli con entrambi i genitori.
I genitori autorizzano l'espatrio dei figli per brevi periodi per ragioni di studio e/o di vacanza e si impegnano a consentire il rilascio dei documenti necessari.
e) circa l'affido i minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori ma saranno collocati presso la madre;
f) le parti rinunciano a qualsivoglia pretesa alimentare e/o di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
g) le parti dichiarano di avere già regolamentato la divisione del loro patrimonio mobiliare.
h) le parti si rilasciano, sin d'ora, il reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità con validità per l'espatrio;
i) ciascuna parte provvederà al pagamento del proprio difensore con rinuncia da parte degli stessi al vincolo di solidarietà professionale, salva l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato richiesto dal sig. ” CP_1
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi delle figlie minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1 Controparte_1
Maria Capua Vetere (CE) il 30.01.1977;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASERTA di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 34, parte II
Serie A, Uf01 CASERTA, anno 2009;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D'Onofrio