Articolo 35 della Legge 10 agosto 1950, n. 648
Articolo 34Articolo 36
Versione
16 settembre 1950
Art. 35.
Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accertera' la opportunita' del ricovero.
Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi e' istituita una indennita' di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.
Entrata in vigore il 16 settembre 1950