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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
RE PU BBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, collegio controversie di famiglia, composta dai magistrati: dott. Paolo SORDI Presidente della Corte di Appello
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile in riassunzione iscritto al n. 1065 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte 1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Di Giacomo ed Enza Maria Accarino in virtù
di procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Landi in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione con appello incidentale in riassunzione
CONVENUTA IN RIASUNZIONE
avente ad OGGETTO: Riassunzione ex art. 392 cpc a seguito di rinvio dalla Cassazione
con ordinanza n. 17941/2023 (Domanda di separazione giudiziale con dichiarazione di addebito)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti con le note scritte in sostituzione di udienza depositate nel termine concesso ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
"premesso che in Con ricorso depositato in data 06/06/2014 Controparte_1
Parte 1 e chedata 27/02/2005 contraeva matrimonio concordatario con dallo stesso nascevano tre figli;
che successivamente, stante la profonda frattura della comunione di vita, la convivenza diveniva intollerabile e, pertanto, non coabitava più
con il marito presso la casa coniugale in Battipaglia alla via SS. 18, preferendo restare presso la madre;
che il Parte 1 non accettava l'idea di separarsi e aveva rapporti extraconiugali anche nei pressi di locali commerciali ed in presenza dei figli minori;
che quest'ultimo sostituiva la serratura della porta di ingresso della casa familiare onde impedire l'accesso agli altri membri della famiglia, chiedeva al Tribunale di Salerno
di pronunciare la separazione personale, con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, di affidare i figli ad entrambi con domicilio presso di lei;
di stabilire i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore determinando in suo favore la quotidianità del rapporto ed in favore del padre tempi certi, con obbligo per lo stesso di ricevere e tenere i figli almeno due giorni alla settima;
di stabilire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale con assegnazione in suo favore della casa coniugale imputando le relative spese di gestione in capo al Parte 1 ; di stabilire in suo favore un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili;
di porre a carico del un assegno di € 1.800,00Parte 1 mensili per il mantenimento dei figli con ulteriore obbligo di contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie comprese anche le spese mediche.
Instaurato il contraddittorio si costituiva Parte 1 che contestava le pretese della CP 1 e formulava domanda riconvenzionale di addebito della separazione a lei.
Con ordinanza presidenziale dell'11/07/2014 contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c. veniva assegnata la casa coniugale alla ricorrente,
collocataria prevalente dei tre figli minori in regime di affido condiviso;
veniva fissato un assegno di € 300,00 mensili a carico del padre in favore di ciascuno dei tre figli e ripartite le spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore;
veniva anche a carico del marito parifissato un assegno di mantenimento in favore della CP 1
ad € 200,00 mensili.
avverso il predetto provvedimentoIn seguito al reclamo proposto dal Parte 1
interinale, la Corte d'Appello di Salerno revocava l'assegno di mantenimento di €
200,00 in favore della ricorrente ritenendo non sussistere una sproporzione apprezzabile tra i redditi dei separandi.
La causa veniva, quindi, trattata con l'espletamento della prova per testi e, all'udienza
del 19/02/2019, riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n. 3827/2019 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito a carico del Parte 1 , affidava i tre figli ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, disponeva che l'esercizio della potestà genitoriale avvenisse separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione e di comune accordo relativamente alle decisioni di maggiore interesse, nulla disponeva in ordine alla casa familiare. Stabiliva, inoltre, che ciascun genitore contribuisse al mantenimento dei figli in modo diretto per il periodo di permanenza dei minori presso di sé e che il Parte 1 vi contribuisse anche in modo indiretto mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 900,00
mensili (€ 300,00 per ogni figlio), poneva le spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 1°/09/2020 Parte 1 impugnava la sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Salerno per ottenerne la riforma e, per l'effetto, sentir così provvedere: “pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie Sig.ra in accoglimento della formulataControparte_1
riconvenzionale; disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli minori in forma diretta per il periodo di permanenza dei minori presso di sé ed inoltre il genitore anche in forma indiretta mediante corresponsioneParte 1
all'altro genitore di un assegno mensile di complessivi €uro 600,00 (e cioè €uro 200,00
per ciascun figlio), oltre la ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
revocare l'assegnazione della casa di Battipaglia, Strada Statale
18 n. 4, che era stata in sede presidenziale disposta a favore della Sig.ra CP_1
[...]
Instaurato in contraddittorio, si costituiva Controparte_1 che resisteva ai
,
motivi dell'appello principale, di cui chiedeva il rigetto, e proponeva appello incidentale per l'assegnazione della casa coniugale, quale genitore collocatario prevalente, e la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli di importo non inferiore ad €
1.500,00 (€ 500, 00 per ciascun figlio).
Con sentenza n. 70/2021 la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello incidentale per tardività ed accoglieva parzialmente l'appello principale. Revocava,
quindi, l'assegnazione della casa familiare in favore della CP 1 stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto;
rigettava la doglianza relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento e confermava l'importo di € 900,00; rigettava la domanda di addebito della separazione alla CP_1 e compensava integralmente le spese del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello Controparte_1 proponeva ricorso per Cassazione articolando cinque motivi con cui contestava la statuizione sull'inammissibilità dell'appello incidentale, la valutazione fatta in merito
all'assegnazione della casa familiare e quella relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Proponeva controricorso il Parte 1 il quale eccepiva l'inammissibilità e e concludeva per la conferma della l'infondatezza del ricorso proposto dalla CP 1
sentenza n. 70/2021 della Corte d'Appello di Salerno.
Con ordinanza n. 17941/2023, pubblicata il 22/06/2023, la Corte di Cassazione
accoglieva il primo motivo di ricorso sul presupposto che "nel rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di separazione personale, caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, il principio del contraddittorio viene rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, non risultando applicabili i termini perentori di cui all'art. 343 cpc
(Cass. civ., 19/02/2000, n. 1916; Cass. civ., 20/01/2006, n. 1179; Cass. civ.,
08/08/2013, n. 18973)".
Ritenuti assorbiti i restanti motivi di ricorso, poiché relativi alle questioni poste all'attenzione della Corte d'Appello con il gravame incidentale erroneamente dichiarato inammissibile e quindi non esaminate, il Giudice di legittimità cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità alla Corte d'Appello di
Salerno, in diversa composizione. Parte 1 ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno in funzione di Giudice di Rinvio, in accoglimento dell'appello, e quindi, delle conclusioni
(infra riprodotte nella numerazione originaria contenuta negli atti di primo grado) ed istanze di cui alla memoria di costituzione ed alla comparsa conclusionale in primo grado (che qui si intendono per riprodotte e trascritte) annullare o riformare la sentenza n. 3827/2019 resa dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 29/10/2019 e pubblicata in data 29/11/2019, nel giudizio rg. 5352/2014, nelle parti evidenziate e gravate e, quindi, cosi disporre: [...]2. pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie sig.ra Controparte_1
,in accoglimento della formulata riconvenzionale;
5. disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli minori in forma diretta per il periodo di permanenza dei minori presso di sé ed inoltre il genitore Parte 1 anche in forma indiretta mediante corresponsione all'altro genitore di un assegno mensile di complessivi euro
600,00 (e cioè euro 200,00 per ciascun figlio) oltre la ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
6. Revocare l'assegnazione della casa di Battipaglia, Strada Statale 18 n. 4 che era stata in sede presidenziale disposta a favore della sig.ra Con vittoria di spese e competenze diControparte 1
entrambi i gradi di giudizio e di quello di legittimità da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.". Si è costituita Controparte_1 che ha preliminarmente eccepito l'irritualità e la tardività della riassunzione e, per l'effetto, ha chiesto che fosse accertata e dichiarata l'estinzione del giudizio;
in subordine ha richiamato l'appello incidentale ed ha così
concluso: "In subordine, salvo gravame, disattendere e respingere le domande formulate dal sig. Parte 1 3) In accoglimento della domanda incidentale formulata dall'esponente, confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora Controparte_1 quale genitore collocatario prevalente dei tre figli minori;
4)
In subordine, salvo gravame, disporre a carico del sig. Parte 2 un assegno
di mantenimento per i figli dell'importo non inferiore ad €.1.500,00 (€. 500,00 per ciascun figlio) 5) condannare il sig. Parte 1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio ed anche del giudizio di legittimità.".
Con ordinanza del 28/11/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione. Con
successiva ordinanza ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la produzione di documentazione aggiornata relativa ai redditi ed ai patrimoni, dovendo essere adottati provvedimenti commisurati alla attuale condizione economica delle parti, e la comunicazione al PM/PG per l'eventuale intervento relativi ai figli minori
Successivamente, con ordinanza del 03/07/2025, la Corte, viste le conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza inviate nel termine fissato ex art. 127 ter cpc, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla questione della tempestività della riassunzione la Corte ha provveduto con ordinanza del 13 marzo 2025, che qui si intende integralmente richiamata.
2. Quanto all'oggetto del presente giudizio di rinvio, va preliminarmente rilevato che
"Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce11come desumibile dall'art.
393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio --
la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti" (cfr. Cass. 21/15143; 22/24372).
Da siffatto consolidato principio deriva che le domande sulle quali occorre provvedere in questa sede sono quelle con riferimento alle quali non si è formato il giudicato, e cioè
la domanda di assegnazione della casa a Controparte_1 e la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento dei figli da porre a carico del [...]
Pt 1 di importo maggiore rispetto a quanto liquidato dal Tribunale.
Restano invece coperti dal giudicato la pronuncia di separazione, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la CP 1 il rigetto della domanda di la statuizione relativa all'affidamentoaddebito della separazione al Parte 1
condiviso dei figli (allo stato, dell'ultimo figlio, unico ancora minorenne), alla collocazione degli stessi presso la madre, alla regolamentazione del c.d. diritto di visita del padre (che, all'attualità, va limitato all'unico figlio minorenne).
Non può più esaminarsi neanche la domanda di addebito della separazione a CP 1
pur riproposta dal Parte 1 con l'atto di riassunzione, giacché la
[...]
pronuncia di rigetto emessa dalla Corte di Appello di prime cure non ha costituito oggetto di impugnazione incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione.
3. Con riferimento alle domande sulle quali è qui chiamata a provvedere, la Corte ha ritenuto necessario acquisire, tramite la cancelleria, il fascicolo d'ufficio di primo grado,
del quale i difensori avevano allegato soltanto alcuni stralci senza produrre i verbali relativi alla fase istruttoria, pur richiamando le risultanze delle dichiarazioni delle parti nella fase presidenziale e le dichiarazioni dei testi a fondamento delle rispettive difese, e la documentazione attuale relativa alle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, essendo gli atti allegati dalle parti riversati nei rispettivi fascicoli in modo caotico ed in vari momenti.
4. La domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla CP 1 va accolta.
- Rileva preliminarmente la Corte che, per quanto consta agli atti, tutti e tre i figli della coppia, anche i due maggiorenni in quanto ancora privi di autonomia reddituale, vivono stabilmente con la madre nell'appartamento in Battipaglia alla SS 18 n. 4.
Ne consegue che siffatta situazione, che dura ormai da anni, rende irrilevante la circostanza che detto immobile abbia effettivamente costituito, prima del giudizio di separazione che fu intrapreso nel lontano 2014, la casa dove viveva stabilmente la famiglia, giacché è evidente che un provvedimento che ne ora disponesse la restituzione
Parte 1 che ne è il proprietario esclusivo, sarebbe certamente lesivo dell'attuale al interesse dei figli a permanere in quella che ormai costituisce la loro abitazione.
Parte 1 sopravvenuti fatti modificativi Peraltro non sono stati rappresentati dal
CP 1 e/o dei figli tale da giustificare un delle condizioni economiche della provvedimento che neghi l'assegnazione della casa alla predetta, risultando in contrario che i primi due figli, benché maggiorenni, non svolgono attività lavorativa e che la madre, a differenza del Parte 1 non possiede altri immobili dove poter andare a vivere o dai quali poter ricavare una rendita utile per fronteggiare la spesa necessaria a procurarsi un'altra sistemazione abitativa.
-In ogni caso, anche a voler diversamente ritenere, le risultanze processuali depongono per la conferma dell'assegnazione della casa alla CP 1
In primo luogo va rilevato che all'udienza presidenziale dell'8/07/2014 entrambe le parti ebbero a indicare al Giudice come luogo residenza "Battipaglia, via SS 18 n. 4” e il Parte 1 di fatto assumendo una posizione diversa da quella articolata dal suo Battipaglia(...) Prendo atto che la casa coniugale anche se avevamo deciso di metterla in vendita andrebbe assegnata a mia moglie per i figli". Sulla base di tali univoche affermazioni, non essendo stato messo in discussione dal Parte 1 che la casa coniugale fosse quella di Battipaglia, il Giudice dell'udienza presidenziale, tenendo conto del preminente interesse dei figli a rimanere nella propria abitazione, la assegnò
alla CP_1 quale genitore collocatario.
L'istruttoria successivamente espletata in primo grado non appare idonea a sostenere la tesi che, già da prima della separazione, la famiglia vivesse stabilmente altrove, ovvero presso la casa dei genitori di lei, essendo invece emerso che la CP_1 si allontanò
dall'abitazione di Battipaglia alla SS 18 con i figli immediatamente prima della separazione, appoggiandosi dai suoi genitori, per farvi poi rientro subito dopo l'adozione dei provvedimenti presidenziali.
Dal canto loro, i testi Testimone 1 Testimone 2 e Testimone 3 , le cui dichiarazioni sono state richiamate dal Parte 1 sono stati estremamente generici, anche, e soprattutto, sotto il profilo dei riferimenti temporali, in ordine alla riferita circostanza che la famiglia vivesse stabilmente presso l'abitazione dei genitori di lei, non hanno mai specificato le ragioni per le quali erano soliti dimorarvi e, comunque,
hanno riferito che si recavano a dormire alla casa di Battipaglia alla via SS 18.
Le generiche risultanze della prova orale, pertanto, non sono idonee a supportare la tesi del Parte 1 che la casa di Battipaglia alla SS 18, benché fosse indicata come residenza della famiglia, di fatto non fosse mai utilizzata come tale.
Del pari non appaiono probanti i consumi riportati nelle fatture NE e AS relative agli anni 2007/2014, che, secondo la prospettazione del dimostrerebbero unParte 1
minimo utilizzo dell'immobile in quel periodo. La circostanza, infatti, non solo non contrasta con quanto riferito dai testi ma, considerata di per sé sola, appare insufficiente a sostenere la tesi del Parte 1 essendo emerso che, per un certo periodo, l'immobile non fu abitato in quanto interessato da lavori di ristrutturazione per i quali il proprietario ottenne un primo finanziamento nel 2009 e un altro nel 2012.
5. Va invece rigettata la domanda di determinazione dell'assegno a carico del per il mantenimento dei figli in misura maggiore di quella fissata sin CP 1
dall'udienza presidenziale e poi confermata con la sentenza di primo grado.
La disamina della documentazione relativa ai redditi e ai patrimoni, aggiornata
- all'attualità dal solo Parte 1 ma non anche dalla CP 1 nonostante lo specifico provvedimento della Corte in data 13/03/2025, fa emergere una differenza non particolarmente significativa tra le condizioni economiche delle parti, che consente di ritenere congruo l'assegno mensile complessivo di € 900,00 ( € 300,00 per ciascun figlio), cui va aggiunto il 50% delle spese straordinarie ludiche, scolastiche e sanitarie, a carico del padre quale contributo per il mantenimento dei figli.
Ed infatti, non risultando provato un tenore di vita della famiglia superiore all'ordinario l'esistenza di e non essendo stata neppure genericamente dedotta dalla CP_1
specifiche esigenze di studio dei figli ovvero spese da sopportare per sistemazione fuori sede o per attività di qualunque tipo, la richiesta di una somma maggiore non trova
,che comunque alcuna giustificazione, ciò anche tenendo conto che sulla CP 1
svolge attività commerciale, fruisce di un proprio reddito e beneficia dell'uso esclusivo dell'appartamento che fu casa coniugale così risparmiando sulle spese per un eventuale affitto, grava un obbligo di mantenimento dei figli in pari misura.
L'età dei figli e le presumibili esigenze ad essa connesse non consentono poi di ridurre l'importo ad € 600,00 mensili, come richiesto dal Parte 1
6. Tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di questo giudizio di riassunzione, del giudizio di legittimità e dell'appello di prime cure vanno compensate per la metà e per l'altra metà vanno poste a carico del [...]
Pt 1 Alla liquidazione si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM
n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa indeterminabile a complessità bassa, negli importi medi e per le fasi trattate (studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda riproposta con citazione in riassunzione del 19/03/2024 da [...]
nei confronti di Controparte 1 così Parte 1
provvede:
1) ASSEGNA la casa familiare sita in Battipaglia alla SS 18 n. 4 a Controparte_1
[...] che l'abiterà con i figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
2) DETERMINA il contributo per il mantenimento dei figli a carico di Parte 1
[…] nella misura di € 900.00 mensili ( € 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50%
delle spese straordinarie ludiche, scolastiche e sanitarie;
3) NA Parte 1 al pagamento delle spese processuali che,
compensate per la metà, liquida definitivamente in favore di Controparte_1
[...] per l'appello prime cure in € 2.431,10, per il giudizio di legittimità in €
1.929,55 e per questo giudizio di riassunzione in € 2.431,10, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Paolo Sordi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 66difensore nella memoria di costituzione, dichiarò : La casa coniugale si trova in
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, collegio controversie di famiglia, composta dai magistrati: dott. Paolo SORDI Presidente della Corte di Appello
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile in riassunzione iscritto al n. 1065 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte 1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Di Giacomo ed Enza Maria Accarino in virtù
di procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione
ATTORE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Landi in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione con appello incidentale in riassunzione
CONVENUTA IN RIASUNZIONE
avente ad OGGETTO: Riassunzione ex art. 392 cpc a seguito di rinvio dalla Cassazione
con ordinanza n. 17941/2023 (Domanda di separazione giudiziale con dichiarazione di addebito)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti con le note scritte in sostituzione di udienza depositate nel termine concesso ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
"premesso che in Con ricorso depositato in data 06/06/2014 Controparte_1
Parte 1 e chedata 27/02/2005 contraeva matrimonio concordatario con dallo stesso nascevano tre figli;
che successivamente, stante la profonda frattura della comunione di vita, la convivenza diveniva intollerabile e, pertanto, non coabitava più
con il marito presso la casa coniugale in Battipaglia alla via SS. 18, preferendo restare presso la madre;
che il Parte 1 non accettava l'idea di separarsi e aveva rapporti extraconiugali anche nei pressi di locali commerciali ed in presenza dei figli minori;
che quest'ultimo sostituiva la serratura della porta di ingresso della casa familiare onde impedire l'accesso agli altri membri della famiglia, chiedeva al Tribunale di Salerno
di pronunciare la separazione personale, con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, di affidare i figli ad entrambi con domicilio presso di lei;
di stabilire i tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore determinando in suo favore la quotidianità del rapporto ed in favore del padre tempi certi, con obbligo per lo stesso di ricevere e tenere i figli almeno due giorni alla settima;
di stabilire l'esercizio congiunto della potestà genitoriale con assegnazione in suo favore della casa coniugale imputando le relative spese di gestione in capo al Parte 1 ; di stabilire in suo favore un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili;
di porre a carico del un assegno di € 1.800,00Parte 1 mensili per il mantenimento dei figli con ulteriore obbligo di contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie comprese anche le spese mediche.
Instaurato il contraddittorio si costituiva Parte 1 che contestava le pretese della CP 1 e formulava domanda riconvenzionale di addebito della separazione a lei.
Con ordinanza presidenziale dell'11/07/2014 contenente i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c. veniva assegnata la casa coniugale alla ricorrente,
collocataria prevalente dei tre figli minori in regime di affido condiviso;
veniva fissato un assegno di € 300,00 mensili a carico del padre in favore di ciascuno dei tre figli e ripartite le spese straordinarie nella misura del 50% per ciascun genitore;
veniva anche a carico del marito parifissato un assegno di mantenimento in favore della CP 1
ad € 200,00 mensili.
avverso il predetto provvedimentoIn seguito al reclamo proposto dal Parte 1
interinale, la Corte d'Appello di Salerno revocava l'assegno di mantenimento di €
200,00 in favore della ricorrente ritenendo non sussistere una sproporzione apprezzabile tra i redditi dei separandi.
La causa veniva, quindi, trattata con l'espletamento della prova per testi e, all'udienza
del 19/02/2019, riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza n. 3827/2019 il Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, rigettava la domanda di addebito a carico del Parte 1 , affidava i tre figli ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre, disponeva che l'esercizio della potestà genitoriale avvenisse separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione e di comune accordo relativamente alle decisioni di maggiore interesse, nulla disponeva in ordine alla casa familiare. Stabiliva, inoltre, che ciascun genitore contribuisse al mantenimento dei figli in modo diretto per il periodo di permanenza dei minori presso di sé e che il Parte 1 vi contribuisse anche in modo indiretto mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 900,00
mensili (€ 300,00 per ogni figlio), poneva le spese straordinarie a carico di ciascun genitore nella misura del 50% e compensava le spese di lite.
Con ricorso depositato il 1°/09/2020 Parte 1 impugnava la sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Salerno per ottenerne la riforma e, per l'effetto, sentir così provvedere: “pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie Sig.ra in accoglimento della formulataControparte_1
riconvenzionale; disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli minori in forma diretta per il periodo di permanenza dei minori presso di sé ed inoltre il genitore anche in forma indiretta mediante corresponsioneParte 1
all'altro genitore di un assegno mensile di complessivi €uro 600,00 (e cioè €uro 200,00
per ciascun figlio), oltre la ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
revocare l'assegnazione della casa di Battipaglia, Strada Statale
18 n. 4, che era stata in sede presidenziale disposta a favore della Sig.ra CP_1
[...]
Instaurato in contraddittorio, si costituiva Controparte_1 che resisteva ai
,
motivi dell'appello principale, di cui chiedeva il rigetto, e proponeva appello incidentale per l'assegnazione della casa coniugale, quale genitore collocatario prevalente, e la corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli di importo non inferiore ad €
1.500,00 (€ 500, 00 per ciascun figlio).
Con sentenza n. 70/2021 la Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'appello incidentale per tardività ed accoglieva parzialmente l'appello principale. Revocava,
quindi, l'assegnazione della casa familiare in favore della CP 1 stante il mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto;
rigettava la doglianza relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento e confermava l'importo di € 900,00; rigettava la domanda di addebito della separazione alla CP_1 e compensava integralmente le spese del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello Controparte_1 proponeva ricorso per Cassazione articolando cinque motivi con cui contestava la statuizione sull'inammissibilità dell'appello incidentale, la valutazione fatta in merito
all'assegnazione della casa familiare e quella relativa alla quantificazione dell'assegno di mantenimento.
Proponeva controricorso il Parte 1 il quale eccepiva l'inammissibilità e e concludeva per la conferma della l'infondatezza del ricorso proposto dalla CP 1
sentenza n. 70/2021 della Corte d'Appello di Salerno.
Con ordinanza n. 17941/2023, pubblicata il 22/06/2023, la Corte di Cassazione
accoglieva il primo motivo di ricorso sul presupposto che "nel rito camerale previsto per l'appello avverso le sentenze di separazione personale, caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, il principio del contraddittorio viene rispettato per il solo fatto che il gravame incidentale sia portato a conoscenza della parte avversa entro limiti di tempo tali da assicurare a quest'ultima la possibilità di far valere le proprie ragioni mediante organizzazione di una tempestiva difesa tecnica, non risultando applicabili i termini perentori di cui all'art. 343 cpc
(Cass. civ., 19/02/2000, n. 1916; Cass. civ., 20/01/2006, n. 1179; Cass. civ.,
08/08/2013, n. 18973)".
Ritenuti assorbiti i restanti motivi di ricorso, poiché relativi alle questioni poste all'attenzione della Corte d'Appello con il gravame incidentale erroneamente dichiarato inammissibile e quindi non esaminate, il Giudice di legittimità cassava la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviava per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità alla Corte d'Appello di
Salerno, in diversa composizione. Parte 1 ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Salerno in funzione di Giudice di Rinvio, in accoglimento dell'appello, e quindi, delle conclusioni
(infra riprodotte nella numerazione originaria contenuta negli atti di primo grado) ed istanze di cui alla memoria di costituzione ed alla comparsa conclusionale in primo grado (che qui si intendono per riprodotte e trascritte) annullare o riformare la sentenza n. 3827/2019 resa dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 29/10/2019 e pubblicata in data 29/11/2019, nel giudizio rg. 5352/2014, nelle parti evidenziate e gravate e, quindi, cosi disporre: [...]2. pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito alla moglie sig.ra Controparte_1
,in accoglimento della formulata riconvenzionale;
5. disporre che ciascun genitore contribuisca al mantenimento dei figli minori in forma diretta per il periodo di permanenza dei minori presso di sé ed inoltre il genitore Parte 1 anche in forma indiretta mediante corresponsione all'altro genitore di un assegno mensile di complessivi euro
600,00 (e cioè euro 200,00 per ciascun figlio) oltre la ripartizione al 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche e scolastiche;
6. Revocare l'assegnazione della casa di Battipaglia, Strada Statale 18 n. 4 che era stata in sede presidenziale disposta a favore della sig.ra Con vittoria di spese e competenze diControparte 1
entrambi i gradi di giudizio e di quello di legittimità da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.". Si è costituita Controparte_1 che ha preliminarmente eccepito l'irritualità e la tardività della riassunzione e, per l'effetto, ha chiesto che fosse accertata e dichiarata l'estinzione del giudizio;
in subordine ha richiamato l'appello incidentale ed ha così
concluso: "In subordine, salvo gravame, disattendere e respingere le domande formulate dal sig. Parte 1 3) In accoglimento della domanda incidentale formulata dall'esponente, confermare l'assegnazione della casa coniugale alla signora Controparte_1 quale genitore collocatario prevalente dei tre figli minori;
4)
In subordine, salvo gravame, disporre a carico del sig. Parte 2 un assegno
di mantenimento per i figli dell'importo non inferiore ad €.1.500,00 (€. 500,00 per ciascun figlio) 5) condannare il sig. Parte 1 al pagamento delle spese e competenze del giudizio ed anche del giudizio di legittimità.".
Con ordinanza del 28/11/2024 la Corte ha riservato la causa in decisione. Con
successiva ordinanza ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, la produzione di documentazione aggiornata relativa ai redditi ed ai patrimoni, dovendo essere adottati provvedimenti commisurati alla attuale condizione economica delle parti, e la comunicazione al PM/PG per l'eventuale intervento relativi ai figli minori
Successivamente, con ordinanza del 03/07/2025, la Corte, viste le conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte in sostituzione dell'udienza inviate nel termine fissato ex art. 127 ter cpc, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla questione della tempestività della riassunzione la Corte ha provveduto con ordinanza del 13 marzo 2025, che qui si intende integralmente richiamata.
2. Quanto all'oggetto del presente giudizio di rinvio, va preliminarmente rilevato che
"Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce11come desumibile dall'art.
393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio --
la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado;
esso integra, piuttosto, una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente) ed è funzionale all'emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti" (cfr. Cass. 21/15143; 22/24372).
Da siffatto consolidato principio deriva che le domande sulle quali occorre provvedere in questa sede sono quelle con riferimento alle quali non si è formato il giudicato, e cioè
la domanda di assegnazione della casa a Controparte_1 e la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento dei figli da porre a carico del [...]
Pt 1 di importo maggiore rispetto a quanto liquidato dal Tribunale.
Restano invece coperti dal giudicato la pronuncia di separazione, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento per la CP 1 il rigetto della domanda di la statuizione relativa all'affidamentoaddebito della separazione al Parte 1
condiviso dei figli (allo stato, dell'ultimo figlio, unico ancora minorenne), alla collocazione degli stessi presso la madre, alla regolamentazione del c.d. diritto di visita del padre (che, all'attualità, va limitato all'unico figlio minorenne).
Non può più esaminarsi neanche la domanda di addebito della separazione a CP 1
pur riproposta dal Parte 1 con l'atto di riassunzione, giacché la
[...]
pronuncia di rigetto emessa dalla Corte di Appello di prime cure non ha costituito oggetto di impugnazione incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione.
3. Con riferimento alle domande sulle quali è qui chiamata a provvedere, la Corte ha ritenuto necessario acquisire, tramite la cancelleria, il fascicolo d'ufficio di primo grado,
del quale i difensori avevano allegato soltanto alcuni stralci senza produrre i verbali relativi alla fase istruttoria, pur richiamando le risultanze delle dichiarazioni delle parti nella fase presidenziale e le dichiarazioni dei testi a fondamento delle rispettive difese, e la documentazione attuale relativa alle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, essendo gli atti allegati dalle parti riversati nei rispettivi fascicoli in modo caotico ed in vari momenti.
4. La domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla CP 1 va accolta.
- Rileva preliminarmente la Corte che, per quanto consta agli atti, tutti e tre i figli della coppia, anche i due maggiorenni in quanto ancora privi di autonomia reddituale, vivono stabilmente con la madre nell'appartamento in Battipaglia alla SS 18 n. 4.
Ne consegue che siffatta situazione, che dura ormai da anni, rende irrilevante la circostanza che detto immobile abbia effettivamente costituito, prima del giudizio di separazione che fu intrapreso nel lontano 2014, la casa dove viveva stabilmente la famiglia, giacché è evidente che un provvedimento che ne ora disponesse la restituzione
Parte 1 che ne è il proprietario esclusivo, sarebbe certamente lesivo dell'attuale al interesse dei figli a permanere in quella che ormai costituisce la loro abitazione.
Parte 1 sopravvenuti fatti modificativi Peraltro non sono stati rappresentati dal
CP 1 e/o dei figli tale da giustificare un delle condizioni economiche della provvedimento che neghi l'assegnazione della casa alla predetta, risultando in contrario che i primi due figli, benché maggiorenni, non svolgono attività lavorativa e che la madre, a differenza del Parte 1 non possiede altri immobili dove poter andare a vivere o dai quali poter ricavare una rendita utile per fronteggiare la spesa necessaria a procurarsi un'altra sistemazione abitativa.
-In ogni caso, anche a voler diversamente ritenere, le risultanze processuali depongono per la conferma dell'assegnazione della casa alla CP 1
In primo luogo va rilevato che all'udienza presidenziale dell'8/07/2014 entrambe le parti ebbero a indicare al Giudice come luogo residenza "Battipaglia, via SS 18 n. 4” e il Parte 1 di fatto assumendo una posizione diversa da quella articolata dal suo Battipaglia(...) Prendo atto che la casa coniugale anche se avevamo deciso di metterla in vendita andrebbe assegnata a mia moglie per i figli". Sulla base di tali univoche affermazioni, non essendo stato messo in discussione dal Parte 1 che la casa coniugale fosse quella di Battipaglia, il Giudice dell'udienza presidenziale, tenendo conto del preminente interesse dei figli a rimanere nella propria abitazione, la assegnò
alla CP_1 quale genitore collocatario.
L'istruttoria successivamente espletata in primo grado non appare idonea a sostenere la tesi che, già da prima della separazione, la famiglia vivesse stabilmente altrove, ovvero presso la casa dei genitori di lei, essendo invece emerso che la CP_1 si allontanò
dall'abitazione di Battipaglia alla SS 18 con i figli immediatamente prima della separazione, appoggiandosi dai suoi genitori, per farvi poi rientro subito dopo l'adozione dei provvedimenti presidenziali.
Dal canto loro, i testi Testimone 1 Testimone 2 e Testimone 3 , le cui dichiarazioni sono state richiamate dal Parte 1 sono stati estremamente generici, anche, e soprattutto, sotto il profilo dei riferimenti temporali, in ordine alla riferita circostanza che la famiglia vivesse stabilmente presso l'abitazione dei genitori di lei, non hanno mai specificato le ragioni per le quali erano soliti dimorarvi e, comunque,
hanno riferito che si recavano a dormire alla casa di Battipaglia alla via SS 18.
Le generiche risultanze della prova orale, pertanto, non sono idonee a supportare la tesi del Parte 1 che la casa di Battipaglia alla SS 18, benché fosse indicata come residenza della famiglia, di fatto non fosse mai utilizzata come tale.
Del pari non appaiono probanti i consumi riportati nelle fatture NE e AS relative agli anni 2007/2014, che, secondo la prospettazione del dimostrerebbero unParte 1
minimo utilizzo dell'immobile in quel periodo. La circostanza, infatti, non solo non contrasta con quanto riferito dai testi ma, considerata di per sé sola, appare insufficiente a sostenere la tesi del Parte 1 essendo emerso che, per un certo periodo, l'immobile non fu abitato in quanto interessato da lavori di ristrutturazione per i quali il proprietario ottenne un primo finanziamento nel 2009 e un altro nel 2012.
5. Va invece rigettata la domanda di determinazione dell'assegno a carico del per il mantenimento dei figli in misura maggiore di quella fissata sin CP 1
dall'udienza presidenziale e poi confermata con la sentenza di primo grado.
La disamina della documentazione relativa ai redditi e ai patrimoni, aggiornata
- all'attualità dal solo Parte 1 ma non anche dalla CP 1 nonostante lo specifico provvedimento della Corte in data 13/03/2025, fa emergere una differenza non particolarmente significativa tra le condizioni economiche delle parti, che consente di ritenere congruo l'assegno mensile complessivo di € 900,00 ( € 300,00 per ciascun figlio), cui va aggiunto il 50% delle spese straordinarie ludiche, scolastiche e sanitarie, a carico del padre quale contributo per il mantenimento dei figli.
Ed infatti, non risultando provato un tenore di vita della famiglia superiore all'ordinario l'esistenza di e non essendo stata neppure genericamente dedotta dalla CP_1
specifiche esigenze di studio dei figli ovvero spese da sopportare per sistemazione fuori sede o per attività di qualunque tipo, la richiesta di una somma maggiore non trova
,che comunque alcuna giustificazione, ciò anche tenendo conto che sulla CP 1
svolge attività commerciale, fruisce di un proprio reddito e beneficia dell'uso esclusivo dell'appartamento che fu casa coniugale così risparmiando sulle spese per un eventuale affitto, grava un obbligo di mantenimento dei figli in pari misura.
L'età dei figli e le presumibili esigenze ad essa connesse non consentono poi di ridurre l'importo ad € 600,00 mensili, come richiesto dal Parte 1
6. Tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese processuali di questo giudizio di riassunzione, del giudizio di legittimità e dell'appello di prime cure vanno compensate per la metà e per l'altra metà vanno poste a carico del [...]
Pt 1 Alla liquidazione si provvede in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM
n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione relativo al valore della causa indeterminabile a complessità bassa, negli importi medi e per le fasi trattate (studio, introduttiva e decisionale), con riduzione del 30% per l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda riproposta con citazione in riassunzione del 19/03/2024 da [...]
nei confronti di Controparte 1 così Parte 1
provvede:
1) ASSEGNA la casa familiare sita in Battipaglia alla SS 18 n. 4 a Controparte_1
[...] che l'abiterà con i figli sino al raggiungimento della loro indipendenza economica;
2) DETERMINA il contributo per il mantenimento dei figli a carico di Parte 1
[…] nella misura di € 900.00 mensili ( € 300,00 per ciascun figlio) oltre al 50%
delle spese straordinarie ludiche, scolastiche e sanitarie;
3) NA Parte 1 al pagamento delle spese processuali che,
compensate per la metà, liquida definitivamente in favore di Controparte_1
[...] per l'appello prime cure in € 2.431,10, per il giudizio di legittimità in €
1.929,55 e per questo giudizio di riassunzione in € 2.431,10, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 02 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Paolo Sordi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 66difensore nella memoria di costituzione, dichiarò : La casa coniugale si trova in