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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/05/2025, n. 1903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1903 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1571/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile promossa in appello con atto di citazione da con sede legale in Prossedi (LT) (c.f. e p. iva n. Parte_1
), in persona dell'amministratore unico dott. P.IVA_1 Parte_2
difesa dall'avv. del foro di Vibo Valentia,
[...] Parte_2
domiciliata in Pizzo (VV) presso lo studio del difensore
(appellante)
nei confronti di
1
in persona del legale rappresentante difeso dall'avv. Controparte_2
Laura Ferraro del foro di Vicenza, domiciliata in Bassano del Grappa presso lo studio del difensore
(appellata)
sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante:
Voglia l'Ecc.Ma Corte d'Appello adita, in riforma dell'appellata sentenza, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via Istruttoria ammettere la prova per testi articolata ed indicata nella memoria ex art.
183, comma 6 n.2 c.p.c. del primo grado di giudizio integralmente riproposta nell'atto di appello;
nominare C.T.U. al fine di quantificare i danni subiti e subendi dall'appellante determinati dal malfunzionamento delle macchine industriali oggetto di fornitura come accertato durante il CP_1
procedimento di A.T.P. svoltosi presso il Tribunale Civile di Latina
(n.r.g. 1658/2021);
Nel merito
c. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'inefficacia e comunque
l'illegittimità ed infondatezza del credito riconosciuto con la sentenza impugnata a per i motivi argomentati e dedotti nell'atto di CP_1
appello;
In via riconvenzionale
2 d. accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale di
, per l'effetto, condannare quest'ultima: Controparte_1
(i) ai sensi dell'art. 1218 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali, diretti ed indiretti, per un importo pari a euro
1.627.877,56 (un milioneseicentoventisettemilaottocentosettantasette/56)
o della somma determinata dall'espletanda CTU o, ancora nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre a interessi della messa in mora e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto sino al saldo;
(ii) ai sensi dell'art. 1668 c.c., all'eliminazione a sue spese di tutti i vizi ed i difetti dei macchinari;
(iii) a fornire ad la certificazione attestante la messa in rete delle 4 Pt_1
(quattro) linee di produzione necessaria per ottenere i contributi dell'industria 4.0 concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a supporto degli investimenti in nuove attività produttive, condannandola al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa di tale illecita omissione.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
per l'appellata:
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto per le motivazioni dedotte in atti e per
l'effetto confermarsi in ogni sua parte e capo la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Padova in data 27.06.2023 e pubblicata in pari data.
In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da parte appellante, in quanto inammissibili per i motivi già dedotti in atti.
3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26 luglio 2021, (ora in Parte_1
concordato preventivo omologato con sentenza n. 35/2024 del Tribunale di Latina) si opponeva al decreto n. 1338/2021, con cui il Tribunale di
Padova le ingiungeva di pagare a la somma di Euro Controparte_1
259.125,00, oltre interessi moratori e spese, a saldo del corrispettivo di contratto di appalto.
L'opponente deduceva che l'impianto industriale fornito dall'opposta, da utilizzare per il trattamento termico di zucchine, fosse viziato (il prodotto lavorato usciva a una temperatura superiore a quella promessa) e riferiva di avere promosso, davanti al Tribunale di Latina, procedimento per accertamento tecnico preventivo. eccepiva l'incompetenza del giudice adito, in favore del Parte_1
Tribunale di Latina, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, che fosse accertato l'inadempimento contrattuale di controparte, con conseguente condanna all'eliminazione dei vizi dei macchinari e al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e il rigetto della domanda risarcitoria.
La convenuta deduceva: - che il contratto, da qualificarsi come compravendita e non appalto, era stato concluso in PO (Pd);
- che l'ammontare del corrispettivo ancora dovuto non era contestato;
- che non vi era prova di vizi ad essa ascrivibili ( era Controparte_1
intervenuta e aveva compiuto migliorie: la persistenza di temperature di uscita del prodotto superiori a quelle contrattualmente promesse dipendeva dalla disomogeneità della materia prima).
4 Con sentenza n. 1330/2023 del 27 giugno 2023, il Tribunale di Padova, revocato il decreto ingiuntivo e accertato il parziale inadempimento di rideterminava in Euro 228.125 il corrispettivo ancora Controparte_1
dovuto, condannando al pagamento di detto importo, Parte_1
maggiorato degli “interessi moratori dalla data di scadenza delle fatture al saldo”. La domanda risarcitoria dell'opponente era rigettata e le spese processuali interamente compensate.
Il giudice, affermata la propria competenza, riteneva provati i vizi, ma solo in una parte dell'impianto (zona di raffreddamento), e riduceva il prezzo di Euro 89.000 (“valore incontestato della zona di raffreddamento per tutte e quattro le linee”). Secondo, il Tribunale non era stata fornita la prova di danni.
Con atto di citazione notificato il 4 settembre 2023, Parte_1
proponeva appello, dolendosi del valore attribuito alla parte di raffreddamento dell'impianto e dell'omessa considerazione del maggiore consumo di azoto impiegato per completare la refrigerazione, dell'incremento di costi di manodopera e del mancato guadagno per minore capacità produttiva.
L'appellante sosteneva che la capacità produttiva dell'impianto non era quella pattuita e che l'inadempimento giustificava, ai sensi dell'art. 1460
c.c., il mancato saldo del prezzo.
L'appellante lamentava altresì che il giudice non avesse ammesso le prove richieste. chiedeva che, ammesse le prove testimoniali e disposta Parte_1
c.t.u., la Corte di Appello accertasse “l'illegittimità ed infondatezza del credito riconosciuto con la sentenza impugnata” e, in via riconvenzionale, condannasse “ai sensi dell'art. 1218 c.c., Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, diretti ed
5 indiretti, per un importo pari a euro 1.627.877,56” “ai sensi dell'art.
1668 c.c., all'eliminazione a sue spese di tutti i vizi ed i difetti dei macchinari”, “a fornire ad la certificazione attestante la messa in Pt_1
rete delle 4 (quattro) linee di produzione necessaria per ottenere i contributi dell'industria 4.0 concessi dal Ministero dello Sviluppo
Economico a supporto degli investimenti in nuove attività produttive, condannandola al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa di tale illecita omissione”.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
L'appellata sosteneva che la committente non poteva invocare l'art. 1460
c.c. per sottrarsi al pagamento del 40% del prezzo della fornitura, in presenza di vizi che riguardavano solo una parte della complessa linea industriale, che era funzionante e utilizzata da Parte_1
Con ordinanza 14 dicembre 2023 era respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza ed erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La causa era rimessa in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Ciò premesso, l'appello non può trovare accoglimento.
1. Si rileva, preliminarmente, che la sentenza n. 1330/2023 pronunciata dal Tribunale di Padova è divenuta definitiva sulla statuizione di rigetto dell'eccezione d'incompetenza, attesa la mancanza di un motivo d'impugnazione.
2. Premesso che i contratti “Linea di trattamento termico in continuo per prodotti vegetali in forma di spaghetti a nido” conclusi il 6 dicembre
2019, il 21 febbraio 2020 e il 13 maggio 2020 sono da qualificarsi contratti di appalto, avendo ad oggetto quattro impianti industriali realizzati con caratteristiche e dimensioni indicate dalla committente, si
6 rileva che il Tribunale, accertati i vizi contestati da ha Parte_1
ridotto il corrispettivo, scomputando il valore delle sezioni di raffreddamento.
L'appellante si lamenta dell'entità della riduzione di corrispettivo, che sarebbe insufficiente, ma non della riduzione in sé. Ne consegue l'inammissibilità della domanda di condanna “all'eliminazione a sue spese di tutti i vizi ed i difetti dei macchinari”. Infatti, ai sensi del 1° co. dell'art. 1668 c.c., l'eliminazione dei vizi e la riduzione del prezzo sono rimedi alternativi e non cumulabili.
3. Occorre evidenziare che l'unico vizio contestato dalla committente all'appaltatrice concerne il raffreddamento del prodotto lavorato, che usciva a temperature comprese tra i 35-49 gradi centigradi, anziché tra i
18-25 gradi centigradi come contrattualmente previsto (v. lettere di cui ai doc. 10, 11 e 12, allegate all'atto di citazione in opposizione).
Non vi è stata in causa l'allegazione di vizi ulteriori, comunque non accertati dal c.t.u., ing. Questi ha appurato che il Persona_1
prodotto non era raffreddato a sufficienze, concludendo che “I raffreddatori delle linee 1 e 2, così come progettati e costruiti, non consentono al prodotto di raggiungere la temperatura contrattualmente pattuita, nei tempi previsti. Probabilmente sarebbe stato preferibile un sistema con due batterie di cui una sola attiva fino al manifestarsi del brinamento, per poi passare in tempo reale alla seconda, dando modo alla precedente di sbrinarsi senza interrompere il ciclo produttivo. Le linee più lunghe contraddistinte con il n 3 ed il n 4 non sono state testate in quanto ancora non collegate alla linea del fluido refrigerante (R717)”.
Il c.t.u. ha richiesto “l'installazione del sistema ad ugelli per il raffreddamento con acqua gelida, che nella fattispecie risulta integrativo
a quello ad aria. Le temperature misurate all'uscita, dopo l'inserimento
7 degli ugelli, risultano intorno ai 38°- 40°, comunque superiori alle specifiche contrattuali” (pag. 7 della relazione depositata all'esito del procedimento per a.t.p. n. 1658/2021, svoltosi presso il Tribunale di
Latina).
4. L'appellante afferma che il prezzo delle linee produttive fosse unitario e il giudice abbia errato nell'attribuzione di valore alla “strumentazione di produzione adibita alla fase di raffreddamento”.
La doglianza è generica, poiché l'appellante non indica alcun valore alternativo e neppure offre elementi che consentano di dubitare della congruità dell'importo di Euro 89.000 detratto dal corrispettivo.
La doglianza è comunque infondata per la seguente ragione.
Con la prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l'opposta dedusse che controparte tratteneva un importo di denaro superiore al valore delle sezioni di raffreddamento. Si legge in detta memoria, depositata il 6 giugno 2022, che: “I vizi denunciati da parte attrice si riferiscono, infatti, solo alla “zona di raffreddamento”, mentre alcuna contestazione è stata rilevata con riferimento alle altre zone che costituiscono la maggior parte della fornitura. Il valore della zona di raffreddamento per tutte e quattro le linee ammonta ad € 89.000,00 (doc. 20 in atti), di cui €
15.500,00 per ciascuna delle prime due linee ed € 29.000,00 ciascuna per la terza e la quarta linea. La somma ad oggi trattenuta da parte opponente ammonta ad € 259.125,00 che comprende anche il corrispettivo dovuto per le zone di precottura e sgrondatura e per la forni tura del quadro elettrico generale e plc, in ordine ai quali nessuna contestazione è stata formalizzata, trattandosi di somme comunque dovute. Non solo, ma parte opponente pretende di contestare le zone di raffreddamento del la terza e quarta linea, per un importo complessivo di
€ 58.000,00 senza che tali linee siano state collegate alla linea del
8 liquido refrigerante (intervento di competenza dell'odierna opponente) motivo per il quale non è possibile accertare se il vizio lamentato per la prima e seconda linea sia effettivamente presente anche per tali linee”.
Con la seconda memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c., depositata il 7 luglio
2022, si limitò ad affermare che il prezzo era stato Parte_1
pattuito unitariamente, il che è senz'altro vero, ma non impedisce l'attribuzione di un valore alla parte dell'impianto viziata al fine della riduzione del corrispettivo complessivo (si legge nella memoria: “come già articolato e dedotto nei precedenti scritti difensivi, si è CP_1
obbligata a fornire ad 4 (quattro) linee di lavorazione delle Pt_1
zucchine “chiavi in mano” che comprendevano sia le linee di trattamento termico (relativamente alle fasi di precottura e sgrondatura del prodotto), sia quelle di raffreddamento in continuo di prodotti vegetali
(zucchine). In altri termini, i contratti NON fanno alcuna distinzione tra le fasi di precottura e quelle di raffreddamento tanto è vero che il corrispettivo della fornitura è unitario e comprensivo di entrambe le fasi”).
Non essendovi stata una contestazione specifica della deduzione di circa il valore delle sezioni di raffreddamento degli Controparte_1
impianti, il giudice, in applicazione dell'art. 115, 1° co., c.p.c., ha legittimamente ritenuto la circostanza non bisognosa di prova.
5. Si osserva che il giudice ha scomputato, dal prezzo concordato, l'intero valore di dette sezioni di raffreddamento, sebbene il c.t.u. non abbia dichiarato che siano interamente da sostituire e nessun accertamento sia stato compiuto sulle linee 3 e 4.
L'appellata non si lamentata, tuttavia, dell'entità della riduzione del prezzo.
9 L'appellante, proprio in ragione delle suddette circostanze, avrebbe dovuto quantomeno dedurre, con un minimo di specificità, che la riduzione di Euro 89.000, corrispondente all'intero valore delle zone di raffreddamento, è inferiore al costo necessario per rimediare ai vizi accertati dal c.t.u.
6. L'appellante ripropone la domanda risarcitoria, rigettata dal Tribunale per difetto di prova, insistendo per l'ingresso della prova testimoniale e per l'espletamento di consulenza tecnica volta alla quantificazione del danno.
6.1. Non trova applicazione l'invocato art. 1218 c.c., poiché l'opera è stata completata e consegnata. La domanda risarcitoria dev'essere perciò riqualificata ai sensi dell'ultima parte del 1° co. dell'art. 1668 c.c.
6.2. Il danno astrattamente risarcibile consiste nei maggiori costi e nel minore guadagno sofferti dalla committente dal momento del collaudo delle due prime linee di produzione (8 maggio 2020) a quando è stato accertato dal c.t.u. il difetto di raffreddamento (19 ottobre 2021, data della relazione del c.t.u.). Dopodiché, se ha inteso continuare a Parte_1
utilizzare gli impianti senza apportare modifiche, non può pretendere un risarcimento, tanto più che il valore delle sezioni viziate è stato interamente scomputato dal corrispettivo dell'appalto.
6.3. Correttamente il Tribunale ha ritenuto che la prova testimoniale, come formulata, fosse inammissibile.
La minore produzione, che sarebbe conseguenza della necessità di rallentare il ciclo di lavorazione per integrare il raffreddamento, il maggiore costo delle zucchine acquistate fuori stagione, il maggiore costo del personale e il maggiore consumo di azoto e di energia sono tutte circostanze che non possono essere demandate ai testimoni, poiché richiedono valutazioni di natura economica. L'appellante avrebbe dovuto
10 esibire la documentazione comprovante tali costi, mentre quanto prodotto in causa è insufficiente e non consente di disporre consulenza tecnica.
6.4. La produzione di zucchine non è stata documentata, tanto meno comparativamente, ossia rispetto agli anni precedenti.
Il c.t.u., cui il Tribunale di Latina aveva richiesto di accertare eventuali danni, ebbe a rispondere: “Il lamentato mancato guadagno per la minor capacità produttiva dovuto dalla riduzione di portata delle macchine da
600 Kg a quantitativi inferiori è strettamente legato incremento di costi di manodopera e acquisto materie prime per allungamento temporale della produzione agricola. Pur oggettivamente riscontrando che tale danno sia possibile, dai documenti presenti in atti non è possibile calcolarne l'entità”.
L'appellante ha esibito in giudizio fatture dell'anno 2020, relative ad acquisti di azoto, ma non ha attestato (ed invero neppure allegato) quale sarebbe stato il consumo di azoto nell'anno precedente, sicché è impossibile stabilire se e in che misura l'incremento sia stato connesso alla necessità di conseguire un maggiore raffreddamento delle zucchine lavorate nei due impianti forniti da Controparte_1
Non sono state prodotte fatture relative al consumo elettrico.
Le buste paga di alcuni dipendenti e le fatture di acquisto di zucchine nulla dicono circa un asserito maggiore impiego di forza lavoro e un maggiore costo della materia prima.
In sintesi, la documentazione prodotta in causa è carente.
Se l'appellante voleva che fosse disposta ulteriore consulenza tecnica, avrebbe dovuto esibire le proprie scritture contabile relative al 2020-
2021, ma anche agli anni immediatamente precedenti. Solo dall'esame comparativo della contabilità sarebbe stato possibile accertare maggiori costi e/o minori ricavi, ponendoli eventualmente in connessione con il
11 difettoso funzionamento delle linee 1 e 2 dal maggio 2020 all'ottobre
2021.
6.5. Deve perciò confermarsi il rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova, ricordando che, mentre la colpa è presunta, l'onere di dimostrare il danno grava sull'appaltante che asserisca di essere stato danneggiato dai vizi dell'opera e che il ricorso al criterio equitativo è giustificato solo quando la prova sia impossibile o difficoltosa, il che non era nel caso di specie.
7. Generica e perciò inammissibile è infine la domanda, contenuta nelle conclusioni, con cui l'appellante chiede che l'appellata sia condannata “a fornire ad la certificazione attestante la messa in rete delle 4 Pt_1
(quattro) linee di produzione necessaria per ottenere i contributi dell'industria 4.0 concessi dal Ministero dello Sviluppo Economico a supporto degli investimenti in nuove attività produttive, condannandola al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa di tale illecita omissione”.
L'appellante non spiega quali siano le certificazioni richieste. Invero, nella parte motiva dell'atto di citazione in appello di tali certificazioni non si parla.
Si legge poi nella relazione del c.t.u. ing. “Non si Persona_1
ravvedono danni relativi al mancato beneficio fiscale riconducibile ad
'Industria 4.0' in quanto non sono presenti nei contratti specifici riferimenti a requisiti che i macchinari devono avere per ottenere il suddetto beneficio. Quest'ultimo, in ogni caso, potenzialmente non è ancora perso in quanto le macchine dovranno subire inevitabilmente degli adeguamenti che, se effettuati in maniera opportuna, potranno godere dell'incentivo fiscale”.
12 Anche con riferimento alle conclusioni del consulente tecnico,
l'appellante nulla osserva.
8. Per quanto sopra esposto l'appello dev'essere respinto con integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria, applicando i parametri medi del d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (come indicato in atto di citazione) di bassa complessità.
Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo l'appello civili n. 1571/2023 r.g.a. promosso con atto di citazione da ora in concordato preventivo (appellante) Parte_1
nei confronti di (appellata), ogni contraria domanda ed Controparte_1
eccezione disattesa, così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 6.946,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa nella misura di legge;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater,
d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 16 maggio 2025.
13 Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il Consigliere est.
(dott. Alessandro Rizzieri)
14