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Sentenza breve 16 marzo 2026
Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 16/03/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00561/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00379 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00561/2025 REG.RIC. N. 00572/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nei giudizi riuniti, il primo introdotto con il ricorso 561 del 2025, proposto da PP UR SA
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato
Marco TT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Il Comune di Viadana, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; N. 00561/2025 REG.RIC.
il secondo introdotto con il ricorso di registro generale 572 del 2025, proposto da
PP UR SA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco TT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Comune di Sustinente, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Quanto al ricorso n. 561 del 2025: in parte qua, dell'atto dirigenziale PD/308 del 26.2.2025, notificato in data 28.2.2025, in cui il competente dirigente della Provincia di Mantova ha diffidato la ricorrente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del d.lgs. 152/2006, dall'esercire difformemente da quanto autorizzato con atto dirigenziale n. 21/179 del 6.8.2012, di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali e comunque collegati al provvedimento oggetto di gravame.
Quanto al ricorso n. 572 del 2025: dell'atto dirigenziale PD/339 del 27.2.2025, notificato in data 27.2.2025, nella parte in cui il competente dirigente della Provincia di Mantova, ha diffidato la ricorrente ai N. 00561/2025 REG.RIC.
sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del d.lgs. 152/2006 “dall'esercire l'installazione IPPC difformemente da quanto autorizzato con atto dirigenziale n.
21/180 del 6.8.2012; dell'atto dirigenziale n. PD/517 del 28.3.2025, nella parte in cui rettifica la diffida n.
PD/339 del 27.2.2025, di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali e comunque collegati al provvedimento oggetto di gravame, ancorché non espressamente menzionati.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova in entrambi i giudizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che i due ricorsi in epigrafe possono essere riuniti, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva; che entrambi sono stati tempestivamente rinunciati, e l'Amministrazione resistente ha accettato la rinuncia a spese compensate; che va dunque preso atto di ciò;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. N. 00561/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00379 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00561/2025 REG.RIC. N. 00572/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nei giudizi riuniti, il primo introdotto con il ricorso 561 del 2025, proposto da PP UR SA
S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato
Marco TT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Il Comune di Viadana, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; N. 00561/2025 REG.RIC.
il secondo introdotto con il ricorso di registro generale 572 del 2025, proposto da
PP UR SA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco TT, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro la Provincia di Mantova, in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dagli avvocati Eloisa Persegati Ruggerini e Lucia Salemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Comune di Sustinente, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Quanto al ricorso n. 561 del 2025: in parte qua, dell'atto dirigenziale PD/308 del 26.2.2025, notificato in data 28.2.2025, in cui il competente dirigente della Provincia di Mantova ha diffidato la ricorrente, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del d.lgs. 152/2006, dall'esercire difformemente da quanto autorizzato con atto dirigenziale n. 21/179 del 6.8.2012, di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali e comunque collegati al provvedimento oggetto di gravame.
Quanto al ricorso n. 572 del 2025: dell'atto dirigenziale PD/339 del 27.2.2025, notificato in data 27.2.2025, nella parte in cui il competente dirigente della Provincia di Mantova, ha diffidato la ricorrente ai N. 00561/2025 REG.RIC.
sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lettera a) del d.lgs. 152/2006 “dall'esercire l'installazione IPPC difformemente da quanto autorizzato con atto dirigenziale n.
21/180 del 6.8.2012; dell'atto dirigenziale n. PD/517 del 28.3.2025, nella parte in cui rettifica la diffida n.
PD/339 del 27.2.2025, di tutti gli atti presupposti, connessi, conseguenziali e comunque collegati al provvedimento oggetto di gravame, ancorché non espressamente menzionati.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Mantova in entrambi i giudizi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato: che i due ricorsi in epigrafe possono essere riuniti, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva; che entrambi sono stati tempestivamente rinunciati, e l'Amministrazione resistente ha accettato la rinuncia a spese compensate; che va dunque preso atto di ciò;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa riunione, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia. N. 00561/2025 REG.RIC.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 11 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO