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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/08/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 712/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 712/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
18.04.2025 da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Castel Ritaldi (PG), Loc. Castel San Giovanni, Via della Rotonda n. 49, cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dall'Avv. Venanzina Tesei ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
Foligno, Via del Campanile n. 16, presso il Difensore;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente, Fraz. CP_1 C.F._2
Azzano n. 21, cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucrezia Fanelli ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Cesare Balbo n.16, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di pagina 1 di 4 divorzio del Tribunale di Spoleto n. 174/2017, pubblicata in data 29.05.2017, all'esito del procedimento rg n. 2902/2016.
Le parti hanno rappresentato che:
- dalla loro unione è nato il figlio all'epoca del divorzio minorenne;
Per_1
- tra le condivisioni di divorzio si prevedeva, tra l'altro, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e l'obbligo per di versare alla Parte_1 la somma di euro 750,00 mensili, a titolo di contributo paterno per il mantenimento del CP_1 minore, oltre il 60% delle spese straordinarie.
Attualmente, il figlio ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto Per_1 ancora studente ha manifestato la volontà di andare a vivere con il padre e risulta essersi già trasferito nella abitazione paterna in Castel Ritaldi.
Per tali ragioni, le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della senza di divorzio sopra citata alle seguenti
Condizioni
“1) I ricorrenti danno atto che il figlio maggiorenne , trasferitosi stabilmente con Persona_2 il padre dal mese di settembre 2024, continuerà a vivere presso l'abitazione del padre in Castel Ritaldi
(PG), Loc. Castel San Giovanni, Via della Rotonda n. 49.
2) I ricorrenti stabiliscono che il figlio stante la maggiore età, potrà liberamente vedere e Per_1 frequentare la madre, compatibilmente alle sue esigenze di vita, scolastiche ed extrascolastiche. Il figlio potrà inoltre liberamente stabilire con i genitori i periodi di vacanza da trascorrere rispettivamente con l'uno o con l'altra.
3) La Sig.ra si obbliga a versare al Sig. entro il giorno 05 di ogni mese, CP_1 Parte_1 tramite bonifico bancario (IBAN [...]) la somma di Euro 150,00
(centocinquanta/00) quale contributo per il mantenimento del figlio - maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente in quanto studente iscritto al 5 anno del liceo scientifico, a decorre dal mese di maggio 2025. Detta somma sarà rivalutata automaticamente ogni anno secondo la variazione degli indici ISTAT come per legge.
4) I ricorrenti confermano quanto stabilito dall'art. 5 della sentenza di divorzio, pertanto le spese straordinarie per il figlio continueranno ad essere sostenute per il 60 % ( sessanta per Per_1 cento) dal padre e per il restante 40 % (quaranta per cento) dalla madre Parte_1 CP_1
. Per l'individuazione della straordinarietà delle spese e della eventuale necessaria
[...] concertazione tra i genitori si farà riferimento al noto Protocollo del Tribunale di Perugia del
25.05.2016. Il genitore che avrà anticipato per intero la spesa previamente concordata avrà diritto di pagina 2 di 4 ricevere dall'altro il rimborso di competenza, dietro presentazione del documento giustificativo di spesa. Nessun rimborso verrà, invece, riconosciuto al genitore che abbia deciso ed effettuato autonomamente la spesa senza averla previamente concordata con l'altro, salvo il caso di urgenza. In tale ultima ipotesi la spesa sostenuta dovrà essere documentata e verrà immediatamente rimborsata al genitore che l'ha sostenuta nella misura di rispettiva competenza.
5) I ricorrenti stabiliscono che la detrazione fiscalmente prevista per figli a carico continuerà ad essere ripartita al 50% ciascuno, mentre l'assegno unico verrà percepito interamente dal Sig.
Parte_1
6) Fatto salvo l'adempimento delle pattuizioni di cui al presente ricorso, le parti dichiarano di avere già regolato definitivamente ogni altra pretesa, anche di carattere economico-patrimoniale, in particolare in ordine a richieste di pagamento e/o di restituzione l'uno nei confronti dell'altra di somme relative e/o connesse all'assegno di mantenimento del figlio e di cui alla sentenza di Per_1 divorzio n. 174/2017 suddetta, e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere a nessun titolo, ordine e/o ragione l'uno nei confronti dell'altra.
7) I ricorrenti pattuiscono che le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate per le parti .
8) Le parti stabiliscono che tutte le precedenti statuizioni contenute nel presente ricorso sono immediatamente vincolanti tra di esse e regoleranno i loro rapporti sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, dispiegando immediatamente la propria efficacia, anche in attesa che l'Ecc.mo
Tribunale adito si pronunci sulla domanda congiunta”.
All'udienza del 16.07.2025, sostituito dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti e della prole ormai maggiorenne.
pagina 3 di 4 Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di divorzio, così Parte_1 CP_1 provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 174/2017 del
Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto, 4.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 712/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
18.04.2025 da
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Castel Ritaldi (PG), Loc. Castel San Giovanni, Via della Rotonda n. 49, cittadinanza italiana, rappresentato e difeso dall'Avv. Venanzina Tesei ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
Foligno, Via del Campanile n. 16, presso il Difensore;
e
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente, Fraz. CP_1 C.F._2
Azzano n. 21, cittadinanza italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucrezia Fanelli ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Cesare Balbo n.16, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica della sentenza di pagina 1 di 4 divorzio del Tribunale di Spoleto n. 174/2017, pubblicata in data 29.05.2017, all'esito del procedimento rg n. 2902/2016.
Le parti hanno rappresentato che:
- dalla loro unione è nato il figlio all'epoca del divorzio minorenne;
Per_1
- tra le condivisioni di divorzio si prevedeva, tra l'altro, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e l'obbligo per di versare alla Parte_1 la somma di euro 750,00 mensili, a titolo di contributo paterno per il mantenimento del CP_1 minore, oltre il 60% delle spese straordinarie.
Attualmente, il figlio ormai maggiorenne ma non economicamente autosufficiente in quanto Per_1 ancora studente ha manifestato la volontà di andare a vivere con il padre e risulta essersi già trasferito nella abitazione paterna in Castel Ritaldi.
Per tali ragioni, le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della senza di divorzio sopra citata alle seguenti
Condizioni
“1) I ricorrenti danno atto che il figlio maggiorenne , trasferitosi stabilmente con Persona_2 il padre dal mese di settembre 2024, continuerà a vivere presso l'abitazione del padre in Castel Ritaldi
(PG), Loc. Castel San Giovanni, Via della Rotonda n. 49.
2) I ricorrenti stabiliscono che il figlio stante la maggiore età, potrà liberamente vedere e Per_1 frequentare la madre, compatibilmente alle sue esigenze di vita, scolastiche ed extrascolastiche. Il figlio potrà inoltre liberamente stabilire con i genitori i periodi di vacanza da trascorrere rispettivamente con l'uno o con l'altra.
3) La Sig.ra si obbliga a versare al Sig. entro il giorno 05 di ogni mese, CP_1 Parte_1 tramite bonifico bancario (IBAN [...]) la somma di Euro 150,00
(centocinquanta/00) quale contributo per il mantenimento del figlio - maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente in quanto studente iscritto al 5 anno del liceo scientifico, a decorre dal mese di maggio 2025. Detta somma sarà rivalutata automaticamente ogni anno secondo la variazione degli indici ISTAT come per legge.
4) I ricorrenti confermano quanto stabilito dall'art. 5 della sentenza di divorzio, pertanto le spese straordinarie per il figlio continueranno ad essere sostenute per il 60 % ( sessanta per Per_1 cento) dal padre e per il restante 40 % (quaranta per cento) dalla madre Parte_1 CP_1
. Per l'individuazione della straordinarietà delle spese e della eventuale necessaria
[...] concertazione tra i genitori si farà riferimento al noto Protocollo del Tribunale di Perugia del
25.05.2016. Il genitore che avrà anticipato per intero la spesa previamente concordata avrà diritto di pagina 2 di 4 ricevere dall'altro il rimborso di competenza, dietro presentazione del documento giustificativo di spesa. Nessun rimborso verrà, invece, riconosciuto al genitore che abbia deciso ed effettuato autonomamente la spesa senza averla previamente concordata con l'altro, salvo il caso di urgenza. In tale ultima ipotesi la spesa sostenuta dovrà essere documentata e verrà immediatamente rimborsata al genitore che l'ha sostenuta nella misura di rispettiva competenza.
5) I ricorrenti stabiliscono che la detrazione fiscalmente prevista per figli a carico continuerà ad essere ripartita al 50% ciascuno, mentre l'assegno unico verrà percepito interamente dal Sig.
Parte_1
6) Fatto salvo l'adempimento delle pattuizioni di cui al presente ricorso, le parti dichiarano di avere già regolato definitivamente ogni altra pretesa, anche di carattere economico-patrimoniale, in particolare in ordine a richieste di pagamento e/o di restituzione l'uno nei confronti dell'altra di somme relative e/o connesse all'assegno di mantenimento del figlio e di cui alla sentenza di Per_1 divorzio n. 174/2017 suddetta, e pertanto dichiarano di non avere più nulla a pretendere a nessun titolo, ordine e/o ragione l'uno nei confronti dell'altra.
7) I ricorrenti pattuiscono che le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate per le parti .
8) Le parti stabiliscono che tutte le precedenti statuizioni contenute nel presente ricorso sono immediatamente vincolanti tra di esse e regoleranno i loro rapporti sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso, dispiegando immediatamente la propria efficacia, anche in attesa che l'Ecc.mo
Tribunale adito si pronunci sulla domanda congiunta”.
All'udienza del 16.07.2025, sostituito dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno chiesto che il Tribunale in accoglimento della congiunta domanda, provvedesse alla modifica delle condizioni di divorzio rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero in sede.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di divorzio, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti e della prole ormai maggiorenne.
pagina 3 di 4 Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di divorzio, così Parte_1 CP_1 provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di divorzio indicate nella sentenza n. 174/2017 del
Tribunale di Spoleto, quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto, 4.08.2025
Il Presidente est.
Claudia Matteini
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