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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/07/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7947/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7947 del Ruolo Generale affari civili contenziosi per l'anno
2018, avente ad oggetto “scioglimento di comunione ordinaria e divisione dei beni”, spedita a sentenza il 09/05/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23/07/1971, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Antonio
CALVI (C.F. ), in surroga del precedente difensore, Avv. CodiceFiscale_2
Nicola VETRANO (deceduto in Napoli il 26/06/2023), presso il cui studio professionale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 14;
Parte Attrice
E
(C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
30/08/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina ABATE (C.F.
[...]
), presso il cui studio professionale elettivamente domicilia in Aversa C.F._4
(CE) alla Via Roma n. 149;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, che si intendono per riportati integralmente.
1 R.G. 7947/2018
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale.
Si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è riportato.
La controversia è stata assegnata a questo Giudice in corso di istruttoria, a seguito dell'avvicendamento di più magistrati.
I. Con atto di citazione notificato il 18/06/2018, come sopra Parte_1
a margine generalizzata, premesso: che, con Ordinanza del 23/12/2015 – 07/01/2016, emessa nel giudizio rubricato al n. 2439 del Ruolo Generale per l'anno 2015, il Presidente del Tribunale di Napoli
Nord autorizzava la separazione personale dell'istante dal coniuge CP
, nato ad [...] il [...];
[...]
che, con Sentenza n. 2386/2017 del 06/10/2017 il Tribunale, definendo il suddetto giudizio, pronunciava la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
che, pertanto, in conseguenza dello scioglimento della comunione legale dei beni
(ex legge n. 151 del 19/05/1975), sussisteva tra i coniugi la pari contitolarità: sulla quota del 50% della proprietà dei terreni seminativi siti in Presenzano (CE), identificati in Catasto Terreni di quel comune al foglio 4, particelle 393, 240, 41, 40
e 402; sulla quota di 97 millesimi della proprietà dei terreni seminativi siti in OR di AT (CE), identificati in Catasto Terreni di quel comune al foglio 3, particelle
5130, 5131 e 79; sul premio assicurativo della polizza n. 2162645 della compagnia liquidato per l'anticipata cessazione per meno di euro Controparte_2
5.000,00; sugli immobili appartenenti alla società essendo Controparte_3
socio per la quota del 33% e nella quale erano confluiti i proventi Controparte_1
2 R.G. 7947/2018
della cessata società di cui l'attrice Controparte_4
risultava essere socia.
Tanto esposto, evocava in giudizio , nato ad [...] il Controparte_1
30/08/1970, avanti all'intestato Tribunale per l'udienza dell'8/11/2018 per ivi sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo che, qui brevemente, si riportano: accertarsi l'effettiva consistenza dei beni, immobili e mobili, ricadenti nella comunione sussistente tra l'istante e il convenuto, per poi liquidare:
a) attraverso la vendita, il patrimonio immobiliare costituente la comunione nonché la quota di partecipazione del convenuto nella società Controparte_3
nella quale era confluita la quota societaria dell'istante nella cessata società
[...]
Controparte_4
b) la somma dovuta all'attrice per il premio incassato dal convenuto per la chiusura anticipata della polizza sulla vita n. 2162645, stipulata il 30/06/1997 con
[...]
CP_2
c) la quota spettante all'attrice rispetto al rapporto bancario in essere presso la filale di del Banco di Napoli, acceso in costanza di matrimonio;
Per_1
d) emettersi ogni più utile provvedimento a favore della prole dell'istante e del convenuto a tutela dei lori diritti successori e delle garanzie patrimoniali verso i genitori.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
depositata in atti il 13/11/2018, per manifestare il suo intento di non sottrarsi allo scioglimento della comunione di beni intercorrente con l'attrice, e per impugnare le avverse argomentazioni, ritenute largamente inconferenti poiché rievocatrici di questioni riconducibili prettamente al merito della causa di separazione personale dei coniugi e alla relativa sentenza. In particolare, esso convenuto contestava:
a) anzitutto, la condotta non collaborativa tenuta dall'attrice nella realizzazione dello scioglimento della comunione in sede stragiudiziale, in quanto era venuta meno agli impegni di mediazione;
b) altresì, l'inconsistente attribuzione alla comunione di beni di proprietà di convenuto acquistati per successione ereditaria e non produttivi di reddito;
3 R.G. 7947/2018
c) infine, l'indicazione di controparte di taluni beni per mera presunzione fatti rientranti nella comunione, quali:
- il terreno sito in OR di AT (CE), riportato in catasto al foglio 9, particella
5398, intestato alla società di cui il convenuto era socio Controparte_3
per una quota pari al 33%, venduto in data 07/12/2017 e trasformato in parcheggio dall'acquirente;
- il premio assicurativo della polizza sulla vita stipulata con Controparte_2
dal convenuto, da questi riscattato;
- la liquidazione degli utili della quota di partecipazione del convenuto nella citata avendo detta società negli ultimi anni registrato solo Controparte_3
passività.
II. Incardinato il giudizio, all'udienza del 30/04/2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie prodotte ai sensi della citata norma, veniva ammessa la prova testimoniale, diretta e contraria, come articolata dall'attrice e nei limiti indicati dall'ordinanza del 23 - 25/02/2020.
Disposta, a seguito di vari rinvii e vicende processuali, la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22/06/2023 l'Istruttore conferiva l'incarico professionale al nominato c.t.u. Dott. Ing. a rispondere ai formulati quesiti: “Dica Persona_2
il c.t.u. se i beni immobili per cui è causa sono divisibili e in caso contrario ne valuti il valore commerciale”.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il cui elaborato veniva depositato nel fascicolo informatico in data 13/11/2023; falliti i tentativi di bonario componimento;
posto il mancato raccoglimento del mezzo istruttorio della prova testimoniale per conseguente inoperatività delle parti a dare al riguardo effettivo impulso (tento è vero che in atti non si evincono intimazioni dei testi indicati), e ritenuta pleonastica ogni ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione, con ordinanza resa il
09/05/2024, ai sensi dell'art. 190 c.p.c per lo scambio nei previsti termini, a decorrere dal 01/09/2024, di comparse conclusionali e memorie di repliche.
4 R.G. 7947/2018
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata nel fascicolo informatico l'11/09/2023, si costituiva per conto dell'attrice l'Avv. Antonio CALVI in sostituzione dell'Avv. Nicola VETRANO, deceduto in data 26/07/2023, riportandosi all'uopo a tutte le difese svolte dal precedente difensore.
III. È opportuno premettere che la causa viene in decisione per lo scioglimento dalla comunione degli immobili richiamati in atti e della divisione della massa di beni fra i comproprietari ex coniugi, acquistati in costanza di matrimonio dal convenuto per atto del Notaio del 05/02/2002 (repertorio n. 48272, trascritto il Persona_3
20/02/2002 ai nn. 4501/3670) e per atto del Notaio del Persona_4
25/10/2006 (repertorio n. 13654/3989, trascritto il 21/11/2006 ai nn. 69749-
50/34172-73), con esclusione:
1) dei profitti della quota di conferimento del convenuto nella
[...]
per scioglimento il 27/09/2019, pari al 33%; Controparte_5
2) degli immobili appartenuti alla predetta società;
3) del valore della quota di partecipazione nella cessata società
[...]
all'attrice; Controparte_6
4) della liquidazione della somma richiesta in favore all'attrice per il premio assicurativo riscattato dal convenuto per la chiusura anticipata della polizza sulla vita n. 2162645, stipulata il 30/06/1997 con Controparte_2
5) dell'accertamento degli importi corrispondenti al conto corrente acceso presso la filiale di del Banco di Napoli;
Per_1
ciò in quanto la domanda finalizzata a conseguire i beni sub 1), 2) e 3) è inammissibile, atteso che al riguardo il giudizio andava esteso anche nei confronti della società e degli ex soci della cessata Controparte_5 [...]
altresì, è inammissibile la domanda volta ad Controparte_4
ottenere parte del riscatto del premio assicurativo incassato dal convenuto dalla compagnia tenuto conto che le polizze sulla vita vanno Controparte_2
annoverate nell'ambito dei “beni personali”; né è meritevole di attenzione la domanda sub 5), essendo enunciata in modo del tutto vago e impreciso.
IV. Orbene, a questo punto, occorre analizzare, sotto il profilo della possibilità giuridica, la domanda di scioglimento della comunione relativamente agli immobili
5 R.G. 7947/2018
che rientrano, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, nella contitolarità tra le parti in causa, rispettivamente nella misura di 1/2 del tutto, in virtù della separazione personale dei coniugi pronunciata nei loro confronti con la richiamata
Sentenza n. 2386/2017, emessa il 06/10/2017 dal Tribunale di Napoli Nord.
Nei rapporti fra l'attrice e il convenuto l'oggetto della massa da dividere è costituito, come verificato dal c.t.u., da immobili siti nei comuni di OR di AT (CE) e di
Presenzano (NA), riportati nel catasto terreni dei ridetti comuni, come indicato nella relazione del consulente tecnico (vedasi a tal proposito pagini 6 e 7 nonché prospetto - griglia a pagina15):
- quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P.
19, censito al foglio 3, particella 5130, qualità seminativo irriguo, classe U, superficie mq 21.499,00 (All. 6 c.t.u.);
- quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P.
19, censito al foglio 3, particella 5131, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie mq 41,00 (All. 7 c.t.u.);
- quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P.
19, censito al foglio 3, particella 79, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie mq 11.715,00 (All. 8 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 393, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 460,00 (All. 9 c.t.u);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 240, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 5.650,00 (All. 10 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 41, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 540,00 (All. 11 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 40, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 2.680,00 (All. 12 c.t.u.);
6 R.G. 7947/2018
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 402, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 454,00 (All. 13 c.t.u.).
Ai fini dello scioglimento della comunione ordinaria in parola, riscontrata la mancata conciliazione tra le parti nonostante le reciproche proposte transattive, si
è ritenuto opportuno avvalersi di un ausiliario, il c.t.u. Dott. Ing. il Persona_2
quale ha risposto in modo puntuale ed esaustivo ai formulati quesiti peritali.
Cosicché questo Giudicante intende uniformarsi alle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio per l'irreprensibile metodo scientifico e l'iter logico - tecnico ivi adottati. Sul punto, si rileva che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalle attività svolte dal perito nel rispondere ai quesiti peritali e dalle conclusioni il c.t.u. è giunto.
Peraltro, le osservazioni espresse da parte attrice, per mezzo del suo consulente di parte, sono state ampiamente superate dalle pertinenti e condivisibili repliche del consulente;
per cui, le doglianze avverso all'elaborato peritale del Dott. Ing.
[...]
anno senz'altro disattese. Per_5
V. Tanto premesso, stabilità la divisibilità degli immobili e l'attribuzione dei medesimi secondo la prospettazione delineata dal consulente, in ossequio alla regola equilibratrice degli interessi delle parti nonché del principio di salvaguardare la conservazione della lavorabilità, unità e capacità economica dei terreni oggetto di divisione, appare confacente il progetto di divisione redatto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio (vedasi pagini 15, 16 e 17), anche in ragione delle caratteristiche catastali, dei vincoli posti nell'interesse pubblico e del valore di mercato dei beni esame.
Tuttavia, in merito al ridetto progetto di divisione, è d'obbligo evidenziare che l'ausiliario ha inteso frazionare la massa dei beni in due lotti correlati alle misure, di eguale valore (pari ad 1/2), corrispondenti alla contitolarità del coacervo dei cespiti oggetto di comunione.
Alla luce di quanto innanzi chiarito, la divisione dell'intera massa di beni, tenuto conto del suo valore commerciale complessivo determinato dal c.t.u. (euro
7 R.G. 7947/2018
30.804,68) nonché del consequenziale valore della quota spettante a ciascuna parte condividente (euro 15.402,34), va compiuta in ragione dei seguenti due lotti.
, pari ad 1/2 della comunione degli immobili: CP_7
- quota di 97 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P. 19, censito al foglio 3, particella 5130, qualità seminativo irriguo, classe U, superficie mq 21.499,00 (All. 6 c.t.u.);
- quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P.
19, censito al foglio 3, particella 5131, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie mq 41,00 (All. 7 c.t.u.);
- quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P.
19, censito al foglio 3, particella 79, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie mq 11.715,00 (All. 8 c.t.u.);
per un totale di euro 16.128,68, con una differenza a dare di euro 726,34;
, pari ad 1/2 della comunione degli immobili: CP_8
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 393, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 460,00 (All. 9 c.t.u);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 240, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 5.650,00 (All. 10 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 41, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 540,00 (All. 11 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 40, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 2.680,00 (All. 12 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 402, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 454,00 (All. 13 c.t.u.).
8 R.G. 7947/2018
per un totale di euro 14.676,00, con una differenza ad avere di euro 726,34;
Le quote così formate, in mancanza di preferenze espresse dalle parti o di accordi in tal senso, andranno assegnate alla stregua del criterio dell'estrazione a sorte, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo.
A tal fine, si osserva che non emergono cause oggettivamente ostative legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, né sono stati segnalati imprescindibili fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata necessità in senso contrario.
La ripartizione come sopra esposta – elaborata in base allo stato di fatto e all'intrinseco loro valore commerciale descritti dal c.t.u. – implica la composizione di più terreni per ogni lotto, autonomi e di libero godimento, e sotto l'aspetto economico - funzionale, non risultano affatto deprezzati in proporzione al valore dell'intero.
Sicché per la ridetta ripartizione si è tenuto conto, nel bilanciamento tra le quote del diverso valore economico del principio secondo cui “l'ineguaglianza in natura si compensa con un equivalente in denaro”.
Con lo scioglimento della comunione, va approvato il progetto di divisione dei beni come innanzi prospettato, disponendosi a tale scopo l'assegnazione alle parti condividenti dei suindicati lotti, n. 1 e n. 2, mediante sorteggio.
Con separata ordinanza viene, quindi, fissata l'udienza per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio e assegnazione delle quote, in mancanza di un accordo delle parti sulla eventuale scelta delle medesime.
VI. Nei rapporti tra le parti le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto dell'interesse comune perseguito dalle parti in relazione alla domanda di divisione dei beni tra loro in comproprietà, nonché della reiezione delle altre domande.
Le spese di c.t.u. – liquidate come da separato decreto – nei rapporti interni tra le parti condividenti, sono poste a carico delle stesse nella misura di ciascuna quota.
P. Q. M.
9 R.G. 7947/2018
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 7947/2018 del Ruolo Generale affari civili contenziosi, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente tra le parti,
e , avente ad oggetto il compendio Parte_1 Controparte_1
immobiliare, richiamato in parte motiva, per cui vi è causa;
- Dispone che i beni della comunione siano divisi – conformemente al progetto configurato in parte motiva, con la formazione, in riferimento alle parti comproprietarie - condividenti, di due lotti come di seguito specificati:
LOTTO N° 1, costituito da terreni siti in OR di AT (CE) alla I Traversa di via
Giovanni Pascoli e identificati nel N.C.T. di quel comune:
a) quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola”
S.P. 19, censito al foglio 3, particella 5130, qualità seminativo irriguo, classe U, superficie mq 21.499,00;
b) quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola”
S.P. 19, censito al foglio 3, particella 5131, qualità seminativo arborato, classe
2, superficie mq 41,00;
c) quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola”
S.P. 19, censito al foglio 3, particella 79, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie mq 11.715,00; il tutto per un valore commerciale complessivo di euro16.128,68 – con un conguaglio a debito a favore del di euro 726,34; CP_8
LOTTO N° 2, costituito da immobili siti in Presenzano (CE), identificati nel N.C.T. di quel comune:
a) quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco”
S.S. 85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 393, qualità seminativo, classe
3, superficie mq 460,00;
10 R.G. 7947/2018
b) quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco”
S.S. 85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 240, qualità seminativo, classe
3, superficie mq 5.650,00;
c) quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco”
S.S. 85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 41, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 540,00;
d) quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco”
S.S. 85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 40, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 2.680,00;
e) quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco”
S.S. 85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 402, qualità seminativo, classe
3, superficie mq 454,00; il tutto per un valore commerciale complessivo di euro 14.676,00 – con un conguaglio a credito a carico del di euro 726,34; CP_7
- Dispone, come da separata ordinanza, per le operazioni di sorteggio ed assegnazione dei ridetti lotti;
- Compensa le spese di giudizio per intero tra le parti;
- Pone in via definitiva e solidalmente a carico delle parti condividenti le spese di c.t.u. e di ogni spesa o costo successivi e inerenti alla presente sentenza;
- Autorizza il competente Conservatore dei RR.II. Ufficio Provinciale Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Caserta presso Agenzia delle Entrate a trascrivere, all'esito del sorteggio di cui sopra, con esonero da ogni responsabilità, la presente sentenza e il verbale del sorteggio o di eventuale accordo delle parti sulla scelta dei lotti, previe le necessarie incombenze di legge ed eventuali regolarizzazioni catastali.
Così deciso in Aversa il 27 - 06 - 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
11 R.G. 7947/2018
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli articoli 15 e 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012
n. 209. La presente sentenza è stata redatta con il supporto del Dott. Nicola Paragliola (AUPP).
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord - Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Paola Odorino, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 7947 del Ruolo Generale affari civili contenziosi per l'anno
2018, avente ad oggetto “scioglimento di comunione ordinaria e divisione dei beni”, spedita a sentenza il 09/05/2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
23/07/1971, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Antonio
CALVI (C.F. ), in surroga del precedente difensore, Avv. CodiceFiscale_2
Nicola VETRANO (deceduto in Napoli il 26/06/2023), presso il cui studio professionale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Nicola Amore n. 14;
Parte Attrice
E
(C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_3
30/08/1970, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina ABATE (C.F.
[...]
), presso il cui studio professionale elettivamente domicilia in Aversa C.F._4
(CE) alla Via Roma n. 149;
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa, che si intendono per riportati integralmente.
1 R.G. 7947/2018
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione, con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale.
Si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è riportato.
La controversia è stata assegnata a questo Giudice in corso di istruttoria, a seguito dell'avvicendamento di più magistrati.
I. Con atto di citazione notificato il 18/06/2018, come sopra Parte_1
a margine generalizzata, premesso: che, con Ordinanza del 23/12/2015 – 07/01/2016, emessa nel giudizio rubricato al n. 2439 del Ruolo Generale per l'anno 2015, il Presidente del Tribunale di Napoli
Nord autorizzava la separazione personale dell'istante dal coniuge CP
, nato ad [...] il [...];
[...]
che, con Sentenza n. 2386/2017 del 06/10/2017 il Tribunale, definendo il suddetto giudizio, pronunciava la separazione personale dei coniugi
[...]
e ; Parte_1 Controparte_1
che, pertanto, in conseguenza dello scioglimento della comunione legale dei beni
(ex legge n. 151 del 19/05/1975), sussisteva tra i coniugi la pari contitolarità: sulla quota del 50% della proprietà dei terreni seminativi siti in Presenzano (CE), identificati in Catasto Terreni di quel comune al foglio 4, particelle 393, 240, 41, 40
e 402; sulla quota di 97 millesimi della proprietà dei terreni seminativi siti in OR di AT (CE), identificati in Catasto Terreni di quel comune al foglio 3, particelle
5130, 5131 e 79; sul premio assicurativo della polizza n. 2162645 della compagnia liquidato per l'anticipata cessazione per meno di euro Controparte_2
5.000,00; sugli immobili appartenenti alla società essendo Controparte_3
socio per la quota del 33% e nella quale erano confluiti i proventi Controparte_1
2 R.G. 7947/2018
della cessata società di cui l'attrice Controparte_4
risultava essere socia.
Tanto esposto, evocava in giudizio , nato ad [...] il Controparte_1
30/08/1970, avanti all'intestato Tribunale per l'udienza dell'8/11/2018 per ivi sentire accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo che, qui brevemente, si riportano: accertarsi l'effettiva consistenza dei beni, immobili e mobili, ricadenti nella comunione sussistente tra l'istante e il convenuto, per poi liquidare:
a) attraverso la vendita, il patrimonio immobiliare costituente la comunione nonché la quota di partecipazione del convenuto nella società Controparte_3
nella quale era confluita la quota societaria dell'istante nella cessata società
[...]
Controparte_4
b) la somma dovuta all'attrice per il premio incassato dal convenuto per la chiusura anticipata della polizza sulla vita n. 2162645, stipulata il 30/06/1997 con
[...]
CP_2
c) la quota spettante all'attrice rispetto al rapporto bancario in essere presso la filale di del Banco di Napoli, acceso in costanza di matrimonio;
Per_1
d) emettersi ogni più utile provvedimento a favore della prole dell'istante e del convenuto a tutela dei lori diritti successori e delle garanzie patrimoniali verso i genitori.
Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, Controparte_1
depositata in atti il 13/11/2018, per manifestare il suo intento di non sottrarsi allo scioglimento della comunione di beni intercorrente con l'attrice, e per impugnare le avverse argomentazioni, ritenute largamente inconferenti poiché rievocatrici di questioni riconducibili prettamente al merito della causa di separazione personale dei coniugi e alla relativa sentenza. In particolare, esso convenuto contestava:
a) anzitutto, la condotta non collaborativa tenuta dall'attrice nella realizzazione dello scioglimento della comunione in sede stragiudiziale, in quanto era venuta meno agli impegni di mediazione;
b) altresì, l'inconsistente attribuzione alla comunione di beni di proprietà di convenuto acquistati per successione ereditaria e non produttivi di reddito;
3 R.G. 7947/2018
c) infine, l'indicazione di controparte di taluni beni per mera presunzione fatti rientranti nella comunione, quali:
- il terreno sito in OR di AT (CE), riportato in catasto al foglio 9, particella
5398, intestato alla società di cui il convenuto era socio Controparte_3
per una quota pari al 33%, venduto in data 07/12/2017 e trasformato in parcheggio dall'acquirente;
- il premio assicurativo della polizza sulla vita stipulata con Controparte_2
dal convenuto, da questi riscattato;
- la liquidazione degli utili della quota di partecipazione del convenuto nella citata avendo detta società negli ultimi anni registrato solo Controparte_3
passività.
II. Incardinato il giudizio, all'udienza del 30/04/2019 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
All'esito del deposito delle memorie prodotte ai sensi della citata norma, veniva ammessa la prova testimoniale, diretta e contraria, come articolata dall'attrice e nei limiti indicati dall'ordinanza del 23 - 25/02/2020.
Disposta, a seguito di vari rinvii e vicende processuali, la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 22/06/2023 l'Istruttore conferiva l'incarico professionale al nominato c.t.u. Dott. Ing. a rispondere ai formulati quesiti: “Dica Persona_2
il c.t.u. se i beni immobili per cui è causa sono divisibili e in caso contrario ne valuti il valore commerciale”.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il cui elaborato veniva depositato nel fascicolo informatico in data 13/11/2023; falliti i tentativi di bonario componimento;
posto il mancato raccoglimento del mezzo istruttorio della prova testimoniale per conseguente inoperatività delle parti a dare al riguardo effettivo impulso (tento è vero che in atti non si evincono intimazioni dei testi indicati), e ritenuta pleonastica ogni ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione, con ordinanza resa il
09/05/2024, ai sensi dell'art. 190 c.p.c per lo scambio nei previsti termini, a decorrere dal 01/09/2024, di comparse conclusionali e memorie di repliche.
4 R.G. 7947/2018
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata nel fascicolo informatico l'11/09/2023, si costituiva per conto dell'attrice l'Avv. Antonio CALVI in sostituzione dell'Avv. Nicola VETRANO, deceduto in data 26/07/2023, riportandosi all'uopo a tutte le difese svolte dal precedente difensore.
III. È opportuno premettere che la causa viene in decisione per lo scioglimento dalla comunione degli immobili richiamati in atti e della divisione della massa di beni fra i comproprietari ex coniugi, acquistati in costanza di matrimonio dal convenuto per atto del Notaio del 05/02/2002 (repertorio n. 48272, trascritto il Persona_3
20/02/2002 ai nn. 4501/3670) e per atto del Notaio del Persona_4
25/10/2006 (repertorio n. 13654/3989, trascritto il 21/11/2006 ai nn. 69749-
50/34172-73), con esclusione:
1) dei profitti della quota di conferimento del convenuto nella
[...]
per scioglimento il 27/09/2019, pari al 33%; Controparte_5
2) degli immobili appartenuti alla predetta società;
3) del valore della quota di partecipazione nella cessata società
[...]
all'attrice; Controparte_6
4) della liquidazione della somma richiesta in favore all'attrice per il premio assicurativo riscattato dal convenuto per la chiusura anticipata della polizza sulla vita n. 2162645, stipulata il 30/06/1997 con Controparte_2
5) dell'accertamento degli importi corrispondenti al conto corrente acceso presso la filiale di del Banco di Napoli;
Per_1
ciò in quanto la domanda finalizzata a conseguire i beni sub 1), 2) e 3) è inammissibile, atteso che al riguardo il giudizio andava esteso anche nei confronti della società e degli ex soci della cessata Controparte_5 [...]
altresì, è inammissibile la domanda volta ad Controparte_4
ottenere parte del riscatto del premio assicurativo incassato dal convenuto dalla compagnia tenuto conto che le polizze sulla vita vanno Controparte_2
annoverate nell'ambito dei “beni personali”; né è meritevole di attenzione la domanda sub 5), essendo enunciata in modo del tutto vago e impreciso.
IV. Orbene, a questo punto, occorre analizzare, sotto il profilo della possibilità giuridica, la domanda di scioglimento della comunione relativamente agli immobili
5 R.G. 7947/2018
che rientrano, secondo quanto accertato dal consulente tecnico, nella contitolarità tra le parti in causa, rispettivamente nella misura di 1/2 del tutto, in virtù della separazione personale dei coniugi pronunciata nei loro confronti con la richiamata
Sentenza n. 2386/2017, emessa il 06/10/2017 dal Tribunale di Napoli Nord.
Nei rapporti fra l'attrice e il convenuto l'oggetto della massa da dividere è costituito, come verificato dal c.t.u., da immobili siti nei comuni di OR di AT (CE) e di
Presenzano (NA), riportati nel catasto terreni dei ridetti comuni, come indicato nella relazione del consulente tecnico (vedasi a tal proposito pagini 6 e 7 nonché prospetto - griglia a pagina15):
- quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P.
19, censito al foglio 3, particella 5130, qualità seminativo irriguo, classe U, superficie mq 21.499,00 (All. 6 c.t.u.);
- quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P.
19, censito al foglio 3, particella 5131, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie mq 41,00 (All. 7 c.t.u.);
- quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P.
19, censito al foglio 3, particella 79, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie mq 11.715,00 (All. 8 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 393, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 460,00 (All. 9 c.t.u);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 240, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 5.650,00 (All. 10 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 41, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 540,00 (All. 11 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 40, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 2.680,00 (All. 12 c.t.u.);
6 R.G. 7947/2018
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 402, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 454,00 (All. 13 c.t.u.).
Ai fini dello scioglimento della comunione ordinaria in parola, riscontrata la mancata conciliazione tra le parti nonostante le reciproche proposte transattive, si
è ritenuto opportuno avvalersi di un ausiliario, il c.t.u. Dott. Ing. il Persona_2
quale ha risposto in modo puntuale ed esaustivo ai formulati quesiti peritali.
Cosicché questo Giudicante intende uniformarsi alle risultanze della espletata consulenza tecnica d'ufficio per l'irreprensibile metodo scientifico e l'iter logico - tecnico ivi adottati. Sul punto, si rileva che non sussistono valide ragioni per discostarsi dalle attività svolte dal perito nel rispondere ai quesiti peritali e dalle conclusioni il c.t.u. è giunto.
Peraltro, le osservazioni espresse da parte attrice, per mezzo del suo consulente di parte, sono state ampiamente superate dalle pertinenti e condivisibili repliche del consulente;
per cui, le doglianze avverso all'elaborato peritale del Dott. Ing.
[...]
anno senz'altro disattese. Per_5
V. Tanto premesso, stabilità la divisibilità degli immobili e l'attribuzione dei medesimi secondo la prospettazione delineata dal consulente, in ossequio alla regola equilibratrice degli interessi delle parti nonché del principio di salvaguardare la conservazione della lavorabilità, unità e capacità economica dei terreni oggetto di divisione, appare confacente il progetto di divisione redatto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio (vedasi pagini 15, 16 e 17), anche in ragione delle caratteristiche catastali, dei vincoli posti nell'interesse pubblico e del valore di mercato dei beni esame.
Tuttavia, in merito al ridetto progetto di divisione, è d'obbligo evidenziare che l'ausiliario ha inteso frazionare la massa dei beni in due lotti correlati alle misure, di eguale valore (pari ad 1/2), corrispondenti alla contitolarità del coacervo dei cespiti oggetto di comunione.
Alla luce di quanto innanzi chiarito, la divisione dell'intera massa di beni, tenuto conto del suo valore commerciale complessivo determinato dal c.t.u. (euro
7 R.G. 7947/2018
30.804,68) nonché del consequenziale valore della quota spettante a ciascuna parte condividente (euro 15.402,34), va compiuta in ragione dei seguenti due lotti.
, pari ad 1/2 della comunione degli immobili: CP_7
- quota di 97 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P. 19, censito al foglio 3, particella 5130, qualità seminativo irriguo, classe U, superficie mq 21.499,00 (All. 6 c.t.u.);
- quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P.
19, censito al foglio 3, particella 5131, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie mq 41,00 (All. 7 c.t.u.);
- quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola” S.P.
19, censito al foglio 3, particella 79, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie mq 11.715,00 (All. 8 c.t.u.);
per un totale di euro 16.128,68, con una differenza a dare di euro 726,34;
, pari ad 1/2 della comunione degli immobili: CP_8
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 393, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 460,00 (All. 9 c.t.u);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 240, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 5.650,00 (All. 10 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 41, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 540,00 (All. 11 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 40, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 2.680,00 (All. 12 c.t.u.);
- quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco” S.S.
85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 402, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 454,00 (All. 13 c.t.u.).
8 R.G. 7947/2018
per un totale di euro 14.676,00, con una differenza ad avere di euro 726,34;
Le quote così formate, in mancanza di preferenze espresse dalle parti o di accordi in tal senso, andranno assegnate alla stregua del criterio dell'estrazione a sorte, a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo.
A tal fine, si osserva che non emergono cause oggettivamente ostative legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, né sono stati segnalati imprescindibili fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata necessità in senso contrario.
La ripartizione come sopra esposta – elaborata in base allo stato di fatto e all'intrinseco loro valore commerciale descritti dal c.t.u. – implica la composizione di più terreni per ogni lotto, autonomi e di libero godimento, e sotto l'aspetto economico - funzionale, non risultano affatto deprezzati in proporzione al valore dell'intero.
Sicché per la ridetta ripartizione si è tenuto conto, nel bilanciamento tra le quote del diverso valore economico del principio secondo cui “l'ineguaglianza in natura si compensa con un equivalente in denaro”.
Con lo scioglimento della comunione, va approvato il progetto di divisione dei beni come innanzi prospettato, disponendosi a tale scopo l'assegnazione alle parti condividenti dei suindicati lotti, n. 1 e n. 2, mediante sorteggio.
Con separata ordinanza viene, quindi, fissata l'udienza per lo svolgimento delle operazioni di sorteggio e assegnazione delle quote, in mancanza di un accordo delle parti sulla eventuale scelta delle medesime.
VI. Nei rapporti tra le parti le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto dell'interesse comune perseguito dalle parti in relazione alla domanda di divisione dei beni tra loro in comproprietà, nonché della reiezione delle altre domande.
Le spese di c.t.u. – liquidate come da separato decreto – nei rapporti interni tra le parti condividenti, sono poste a carico delle stesse nella misura di ciascuna quota.
P. Q. M.
9 R.G. 7947/2018
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Sezione Prima Civile, come in epigrafe composto, definitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 7947/2018 del Ruolo Generale affari civili contenziosi, disattesa e/o assorbita ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento della comunione ordinaria sussistente tra le parti,
e , avente ad oggetto il compendio Parte_1 Controparte_1
immobiliare, richiamato in parte motiva, per cui vi è causa;
- Dispone che i beni della comunione siano divisi – conformemente al progetto configurato in parte motiva, con la formazione, in riferimento alle parti comproprietarie - condividenti, di due lotti come di seguito specificati:
LOTTO N° 1, costituito da terreni siti in OR di AT (CE) alla I Traversa di via
Giovanni Pascoli e identificati nel N.C.T. di quel comune:
a) quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola”
S.P. 19, censito al foglio 3, particella 5130, qualità seminativo irriguo, classe U, superficie mq 21.499,00;
b) quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola”
S.P. 19, censito al foglio 3, particella 5131, qualità seminativo arborato, classe
2, superficie mq 41,00;
c) quota di 97/1000 del Terreno in OR di AT (CE) alla località “San Nicola”
S.P. 19, censito al foglio 3, particella 79, qualità seminativo arborato, classe 2, superficie mq 11.715,00; il tutto per un valore commerciale complessivo di euro16.128,68 – con un conguaglio a debito a favore del di euro 726,34; CP_8
LOTTO N° 2, costituito da immobili siti in Presenzano (CE), identificati nel N.C.T. di quel comune:
a) quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco”
S.S. 85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 393, qualità seminativo, classe
3, superficie mq 460,00;
10 R.G. 7947/2018
b) quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco”
S.S. 85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 240, qualità seminativo, classe
3, superficie mq 5.650,00;
c) quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco”
S.S. 85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 41, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 540,00;
d) quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco”
S.S. 85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 40, qualità seminativo, classe 3, superficie mq 2.680,00;
e) quota di 500/1000 del Terreno in Presenzano (CE) alla località “San Marco”
S.S. 85 Venafrana, censito al foglio 4, particella 402, qualità seminativo, classe
3, superficie mq 454,00; il tutto per un valore commerciale complessivo di euro 14.676,00 – con un conguaglio a credito a carico del di euro 726,34; CP_7
- Dispone, come da separata ordinanza, per le operazioni di sorteggio ed assegnazione dei ridetti lotti;
- Compensa le spese di giudizio per intero tra le parti;
- Pone in via definitiva e solidalmente a carico delle parti condividenti le spese di c.t.u. e di ogni spesa o costo successivi e inerenti alla presente sentenza;
- Autorizza il competente Conservatore dei RR.II. Ufficio Provinciale Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Caserta presso Agenzia delle Entrate a trascrivere, all'esito del sorteggio di cui sopra, con esonero da ogni responsabilità, la presente sentenza e il verbale del sorteggio o di eventuale accordo delle parti sulla scelta dei lotti, previe le necessarie incombenze di legge ed eventuali regolarizzazioni catastali.
Così deciso in Aversa il 27 - 06 - 2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Odorino
11 R.G. 7947/2018
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli articoli 15 e 35, comma 1, D.M. 21/02/2011 n. 44, come modificato dal D.M. 15/10/2012
n. 209. La presente sentenza è stata redatta con il supporto del Dott. Nicola Paragliola (AUPP).
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