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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XXII, sentenza 30/01/2026, n. 1112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1112 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1112/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4852/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio, 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17568/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 04/12/2024 Atti impositivi:
- COM. PREV n. 20240002012950027333505 IMU 2016
- COM. PREV n. 20240002012950027333505 IMU 2017
- COM. PREV n. 20240002012950027333505 IMU 2018
- COM. PREV n. 20240002012950027333505 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7617/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 srl presenta ricorso in appello contro il signor Resistente_1 nonchè contro il Comune di Napoli per la riforma della sentenza emessa dalla CGT di primo grado di Napoli relativa al giudizio di impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo notificata il 29/03/2024 relativa ad accertamenti esecutivi aventi ad oggetto gli anni di imposta 2016,
2017, 2018 e 2019 per un importo complessivo pari ad euro 2.258,00 oltre interessi e sanzioni. La società appellante notificava al contribuente l'atto contenente la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo che trae origine da quattro eccertamenti esecutivi aventi ad oggetto IMU anni 2016, 2017,
2018 e 2019. Parte ricorrente in primo grdo eccepiva l'omessa ed irrituale notifica degli atti presupposti ed erroneo calcolo delle differenze IMU. Il giudice di primo grado riteneva indebita la condotta dell'esattore che prima ignora una precedente sentenza poi successivamente si accorge della stessa e viene emesso un incompleto discarico parziale senza tener conto della somma versata e senza annullare il preavviso impugnato. Parte appellante ritiene errata la valutazione del giudice di primo grado in ordine al presunto pagamento dell'imposta affermando che se il contribuente avesse provveduto al pagamento dell'intero ammontare ai fini IMU per l'anno 2016 l'Ente concessionario avrebbe provveduto ad emettere lo sgravio totale. Si costituisce il Comune di Napoli sostenendo che la comunicazione de quo poteva essere impugnata soltanto per vizi propri e non anche per vizi attinenti i prodromici avvisi di accertamento che risultano regolarmente notificati e non appellati. Si costituisce il signor Resistente_1 che evidenzia l'assoluta infondatezza del primo motivo di gravame laddove il Giudice in sentenza, in virtù del discarico prodotto in atti, ha correttamente ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui veniva eccepita la carenza del presupposto impositivo per erroneità dei calcoli effettuati su una inesatta rendita catastale che ha determinato il discarico di euro 3.170,25 su un importo complessivo di euro 3.670,15.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello è totalmente infondato e pertanto viene rigettato. La Corte ritiene alquanto risibile la pretesa da parte dell'appellante di ritenere valido un preavviso di fermo amministrativo di euro 3.607,15 che a seguito di riconteggi effettuati dall'ente creditore si è ridotto ad euro 436,90. La Corte di Cassazione con ordnanza n. 8084/2000 ha stabilito che il preavviso di fermo amministrativo è un atto unitario con la conseguenza che un vizio anche parziale degli atti sottostanti comporti l'illegittimità dell'intero atto escludendo la possibilità di un annullamento parziale. Pertanto la Corte ritiene che la nullità anche parziale dei crediti posti a fondamento del preavviso di fermo ne determina l'illegittimità complessiva comportando l'annullamento totale dell'atto. Le spese dell'odierno giudizio vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 22, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
DEL GIUDICE BRUNO, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4852/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio, 1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17568/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 04/12/2024 Atti impositivi:
- COM. PREV n. 20240002012950027333505 IMU 2016
- COM. PREV n. 20240002012950027333505 IMU 2017
- COM. PREV n. 20240002012950027333505 IMU 2018
- COM. PREV n. 20240002012950027333505 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7617/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 srl presenta ricorso in appello contro il signor Resistente_1 nonchè contro il Comune di Napoli per la riforma della sentenza emessa dalla CGT di primo grado di Napoli relativa al giudizio di impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo notificata il 29/03/2024 relativa ad accertamenti esecutivi aventi ad oggetto gli anni di imposta 2016,
2017, 2018 e 2019 per un importo complessivo pari ad euro 2.258,00 oltre interessi e sanzioni. La società appellante notificava al contribuente l'atto contenente la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo che trae origine da quattro eccertamenti esecutivi aventi ad oggetto IMU anni 2016, 2017,
2018 e 2019. Parte ricorrente in primo grdo eccepiva l'omessa ed irrituale notifica degli atti presupposti ed erroneo calcolo delle differenze IMU. Il giudice di primo grado riteneva indebita la condotta dell'esattore che prima ignora una precedente sentenza poi successivamente si accorge della stessa e viene emesso un incompleto discarico parziale senza tener conto della somma versata e senza annullare il preavviso impugnato. Parte appellante ritiene errata la valutazione del giudice di primo grado in ordine al presunto pagamento dell'imposta affermando che se il contribuente avesse provveduto al pagamento dell'intero ammontare ai fini IMU per l'anno 2016 l'Ente concessionario avrebbe provveduto ad emettere lo sgravio totale. Si costituisce il Comune di Napoli sostenendo che la comunicazione de quo poteva essere impugnata soltanto per vizi propri e non anche per vizi attinenti i prodromici avvisi di accertamento che risultano regolarmente notificati e non appellati. Si costituisce il signor Resistente_1 che evidenzia l'assoluta infondatezza del primo motivo di gravame laddove il Giudice in sentenza, in virtù del discarico prodotto in atti, ha correttamente ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui veniva eccepita la carenza del presupposto impositivo per erroneità dei calcoli effettuati su una inesatta rendita catastale che ha determinato il discarico di euro 3.170,25 su un importo complessivo di euro 3.670,15.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente appello è totalmente infondato e pertanto viene rigettato. La Corte ritiene alquanto risibile la pretesa da parte dell'appellante di ritenere valido un preavviso di fermo amministrativo di euro 3.607,15 che a seguito di riconteggi effettuati dall'ente creditore si è ridotto ad euro 436,90. La Corte di Cassazione con ordnanza n. 8084/2000 ha stabilito che il preavviso di fermo amministrativo è un atto unitario con la conseguenza che un vizio anche parziale degli atti sottostanti comporti l'illegittimità dell'intero atto escludendo la possibilità di un annullamento parziale. Pertanto la Corte ritiene che la nullità anche parziale dei crediti posti a fondamento del preavviso di fermo ne determina l'illegittimità complessiva comportando l'annullamento totale dell'atto. Le spese dell'odierno giudizio vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado compensate.