Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2195
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

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Il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo, reso a norma dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ.(mancata notificazione nel termine prescritto), ha contenuto decisorio, in quanto incide sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore, e, pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione.

La notificazione è giuridicamente inesistente solo nella ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge; nel caso, invece, in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nell'ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione sia stata inviata, anziché presso l'effettivo domicilio del destinatario, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico inesistente della stessa strada), la notificazione deve considerarsi nulla.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2195
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2195
    Data del deposito : 12 marzo 1999

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