Sentenza 12 marzo 1999
Massime • 2
Il provvedimento dichiarativo dell'inefficacia del decreto ingiuntivo, reso a norma dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ.(mancata notificazione nel termine prescritto), ha contenuto decisorio, in quanto incide sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore, e, pertanto, non essendo altrimenti impugnabile, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Costituzione.
La notificazione è giuridicamente inesistente solo nella ipotesi in cui l'atto esorbiti completamente dallo schema legale degli atti di notificazione, ossia quando difettino gli elementi caratteristici del modello delineato dalla legge; nel caso, invece, in cui sussistano violazioni di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione (come nell'ipotesi in cui la raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale e dell'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione sia stata inviata, anziché presso l'effettivo domicilio del destinatario, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, ad un numero civico inesistente della stessa strada), la notificazione deve considerarsi nulla.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/03/1999, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE Presidente
Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
Dott. Francesco FELICETTI Consigliere
Dott. Giuseppe SALMÈ Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD VI, elettivamente domiciliato in Roma, presso l'avv.Alfonso Paladino con studio già in via Po 40 ed ora in vai Sardegna 48, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Andrea Finzi del foro di Brescia, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FI RD, elettivamente domiciliato in Roma, via G.Borsi , presso l'avv.Paolo De Vito, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Pier Domenico del foro di Brescia, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso il decreto del Presidente del tribunale di Brescia del 24.4.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv. Palladino per il ricorrente e De Vito per il resistente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Giovanni Giacalone che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo
Svolgimento del processo
Con ordinanza in data 24.4.1997 il Presidente del tribunale di Brescia dichiarava l'inefficacia del decreto ingiuntivo emesso su istanza di AN VI e nei confronti di AL RD perché non notificato nel termine di novanta giorni, ai sensi dell'art. 644 cpc in relaz. all'art. 188 disp. att. cpc. Rilevava il provvedimento che la notifica del decreto ai sensi dell'art. 140 cpc era incompleta perché l'avviso raccomandato era stato indirizzato ad un domicilio diverso da quello del destinatario AL, la spedizione della raccomandata costituiva un elemento essenziale della notifica e l'incompletezza comportava l'inesistenza della notificazione.
Contro l'ordinanza propone ricorso per cassazione VI AN, con atto notificato all'AL in 5.6.1997, avanzando due motivi di censura, che illustra con memoria. Resiste, con controricorso, RD AL.
Motivi della decisione
Ritenuta, sulla base della giurisprudenza di legittimità (S.U.87/2714; Cass. 88/50 43- 45; 88/ 5051; 91/ 293); 91/5234) la decisorietà e definitività del decreto di accoglimento del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., che pertanto è ricorribile in Cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, è da accogliere il secondo motivo del ricorso, con assorbimento del primo, secondo quanto richiesto dal Procuratore Generale. Col primo e col secondo mezzo di impugnazione si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 140, 644 cpc e 188 disp. att. cpc, l'omesso esame di punto decisivo della controversia prospettato dalla parte, l'erronea ed insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cpc) sotto due diversi profili. In primo luogo, il ricorrente nega che la notificazione fosse incompleta. Se, infatti, la raccomandata -contenente la notizia del deposito dell'atto nella casa comunale e della affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione- fu inviata in via Musei 96 di Brescia, anziché all'effettivo indirizzo dell'AL, via Musei 93, ove erano stati compiuti gli altri adempimenti, l'inesistenza di un numero civico 96 e l'attestazione -fino a querela di falso- che l'avviso era stato immesso nella cassetta postale corrispondente dello stabile in indirizzo, dimostra che la notificazione era stata compiutamente effettuata.
In secondo luogo, si tratterebbe di violazione di tassative prescrizioni del procedimento di notificazione, tale da determinare la nullità e non la inesistenza della notificazione e, conseguentemente, il procedimento ex art. 188 disp. att. cpc sarebbe inammissibile. Ad identiche conclusioni condurrebbe il rilievo che la conseana della raccomandata è irrilevante ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Esaminando, per priorità logica e perché assorbente, il secondo profilo, si deve convenire che solo l'inesistenza e non la nullità della notificazione legittima la declaratoria di inefficacia del decreto ai sensi dell'art.644 cpc in relazione all'art. 188 disp. att., (Cass. 97/98 72; 96/ 6197), e che non è perciò accettabile l'equivalenza, stabilita dal decreto impugnato, tra mancato completamento delle attività previste dall'art. 140 cpc ed inesistenza della notificazione. Rilevata la diversità delle ipotesi in cui dalla relazione dell'ufficiale giudiziario non risulti il compimento di tutte e tre le attività demandate (96/3249; 96/8071) perché, nel caso, dalla relazione risulta invece l'invio della raccomandata ad un indirizzo errato, esclusa altresì la rilevanza della giurisprudenza formatasi in punto di effettivo ricevimento della raccomandata (S.U. 91/2714), rilevata ancora la non pertinenza delle decisioni 93/5231 e 95/4581, invocate dal ricorrente, appare risolutivo il richiamo alle decisioni 91/12998 e 91/11679, qualora vengano inquadrate nel principio generale, espresso dalla decisione 96/272 di questa Corte, che inesistenza della notificazione ai sensi dell'art. 140 cpc può sussistere solo quando la divergenza tra l'attività svolta e d il modello legale è tale da escluderne completamente la riferibilità, mentre determina nullità ogni altra violazione di tassative prescrizioni di legge.
Rimangono assorbite le considerazioni del resistente, in relazione al primo profilo, che la attività, relativa all'immissione, in precaria assenza del destinatario, dell'avviso di ricevimento della raccomandata "nella cassetta postale corrispondente dello stabile in indirizzo" è stata svolta dal portalettere e non dall'ufficiale giudiziario ed attiene alla normale attività di recapito postale, che deve essere compiuta in relazione all'indirizzo indicato e che quindi non sana l'errore iniziale di indirizzo, neppure se le circostanze consentissero di ipotizzare univocamente la consegna all'indirizzo indicato: non si tratta, in questa sede, di accertare se la notifica è nulla, ma solo se è esistente.
Il decreto va quindi cassato, senza rinvio. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa senza rinvio, compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999