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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/10/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1166/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1166/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Romano
- ATTORE
Contro
(P. Iva: ), in persona del suo legale rapp.te p.t., dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia C. Zindato CP_2
- CONVENUTA
, nato il [...] (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 9 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione iscritto al ruolo in data 2 luglio 2021 per tramite dei propri Parte_1 difensori citava in giudizio i convenuti al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici e morali, derivanti dalle lesioni fisiche patite dallo stesso e conseguenti al sinistro verificatosi in data 02.12.2019, alle ore 10:25, in Cinquefrondi (RC), quantificati in € 85.000,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi
1 legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, detratta la somma di €. 500,00 già corrisposta dalla compagnia assicuratrice, con conseguente refusione delle spese legali.
La convenuta compagnia di assicurazioni si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni;
“ma con riserva di ogni altra eccezione, richiesta istanza e deduzione, si chiede e si conclude perché
l'Ill.mo Tribunale voglia disattendere la domanda attrice perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
1) Ci si oppone all'interrogatorio formale deferito al convenuto sig. perché una Controparte_3 sua eventuale dichiarazione confessoria, non potrebbe produrre effetto probatorio alcuno nei confronti della deducente perché, vertendosi in tema di litisconsorzio, le eventuali dichiarazioni confessorie rilasciate da una delle parti non possono estendere la loro efficacia probatoria nei confronti delle altre parti e soprattutto perché una sua eventuale dichiarazione si presenterebbe in netto contrasto con quella rilasciata dall'istante;
2) Ci si oppone all'ammissione della prova per testi perché con essa si tende a fare esprimere agli interrogandi valutazioni e giudizi non consentiti ai testi;
tuttavia, in ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario con gli stessi testi ed altri da indicare, e con facoltà al sottoscritto difensore di porre domande e chiarimenti ai testi ammessi attinenti la dinamica del sinistro ed anche di quelle di quelle diverse che presentano punti di connessione;
3) Non ci si oppone alla richiesta di C.T.U. medico-legale, ma in caso di ammissione si riserva la nomina di un proprio consulente.”
Il convenuto non si costituiva in giudizio Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., le parti procedevano al deposito delle rispettive memorie
Infine, veniva rinviata la discussione orale all'udienza del 9 ottobre 2025.
Le parti costituite rassegnavano conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
In data 2 dicembre 2019 veniva investito dall'autovettura BMW 318D tg. CX408EN Parte_1 in quell'occasione guidata da e assicurata con la Controparte_3 Controparte_1
In particolare, il conducente nell'effettuare una manovra di retromarcia, investiva il sig. Parte_1 che procedeva appiedato, scaraventandolo a terra.
L'attore, in quel momento stava trasportando una cassetta di legno e, a causa dell'urto cadeva su di essa, subendo le lesioni fisiche meglio descritte in atti lamentando, inoltre, danni all'orologio ed agli occhiali che indossava.
2 Nell'immediatezza del sinistro, a causa del sanguinamento della zona mandibolare e per la presenza di diverse contusioni, lo veniva accompagnato dal conducente dell'autovettura BMW Parte_1 tg CX408EN, presso il P.S.O. di Polistena dove i sanitari gli diagnosticavano: “contusioni dia sedi multiple, trauma contusivo gomito-avambraccio e polso, trauma mandibolare con rottura del ponte arcata dentaria superiore”.
La conferma della dinamica del sinistro è avvenuta per mezzo della teste che, Testimone_1 all'udienza del 15 febbraio 2023, ha riferito che “All'inizio di Dicembre del 2019, verso le ore 10:30-
11:00, mentre uscivo dalla rivendita di materiale edilizio Edilsud, a Cinquefrondi, ho visto un'automobile BMW grigia che faceva retromarcia e, svoltato l'angolo, ha investito un signore che era di spalle sul piazzale della suddetta rivendita e trasportava una cassetta della legna.”
***
Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. medica sulla persona del danneggiato.
L'ausiliario del Tribunale ha pertanto, concluso nei seguenti termini, il proprio elaborato:
- “Il Signor nel Sinistro Stradale del 02 Dicembre 2019 ha riportato un ” Parte_1
“Trauma Contusivo Gomito, Avambraccio e Polso sinistro, Trauma Mandibolare con
Frattura della porzione coronale monconizzata dell'elemento dentario 11 e frattura della protesi fissa”, diagnosticati clinicamente e strumentalmente lo stesso Giorno del Sinistro dai
Sanitari di Turno del Pronto Soccorso di Polistena, dall' Controparte_4 del P.O. di Polistena e dalla Visita Odontoiatrica effettuata nella medesima giornata presso lo Studio Associato dei Dott.ri e . L'evento lesivo in CP_5 Controparte_6 oggetto ha cagionato un peggioramento delle preesistenti e normali condizioni generali del periziato e allo stato attuale residuano degli Esiti Permanenti;
- Le modalità traumatiche consentono di affermare che esiste Nesso di Causalità tra il Trauma subìto nel Sinistro in oggetto e le Lesioni derivatene. Non sono state riferite né evidenziate dall'attuale obiettività clinica patologie pregresse che possano essere messe in concorrenza
o coesistenza con le Lesioni subìte.
- C'è stata una Inabilità Temporanea Assoluta di Giorni 2 (due). C'è stata una Inabilità
Temporanea Parziale di Giorni 8 (otto) al 75%, una Inabilità Temporanea Parziale di Giorni
15 (quindici) al 50%, una Inabilità Temporanea Parziale di Giorni 10 (dieci) al 25%.
- Il Signor , come conseguenza del Trauma subito nell'Incidente Stradale del 02 Parte_1
Dicembre 2019 presenta in atto dei Postumi Permanenti sotto forma di: “Esiti di Frattura della porzione coronale monconizzata dell'elemento dentario 11 (incisivo centrale superiore
Destro) con conseguente frattura della protesi fissa dall'elemento 15 all'11, Sindrome algica post traumatica Gomito Sinistro, senza limitazioni funzionali”. I Postumi riscontrati
3 determinano un DANNO BIOLOGICO PERMANENTE VALUTABILE NELLA MISURA DEL
2% (DUE), come da tabelle valutative.”
Pertanto, si conferma quanto già esposto sia nella Bozza Peritale che nella Integrazione in risposta alle osservazioni fatte dal Legale di Parte Attrice, Avv. Eleonora Longo e nello specifico “…per quanto riguarda le Spese Odontoiatriche che devono essere ritenute necessarie, si elencano di seguito le seguenti:
• Devitalizzazione e Cure canalari elementi 11- 12- 14- 15 = 600,00
• Perno-moncone elemento 11 = 120,00
• Byte masticatorio = 500,00
• Ponte protesico fisso metallo-ceramica elementi dentari 11- 12- 13- 14- 15 (700,00 cad) =
3.500,00
Totale Euro =4.720,00
Pertanto in definitiva le Spese Mediche sostenute e giustificate dalla natura e dalla entità delle lesioni subite sono pari a €uro 5.320,00 (CINQUEMILATRECENTOVENTI/ 00), come da documentazione agli Atti.
Pertanto, in definitiva, il Periziato dovrà spendere per il recupero estetico-funzionale del danno odontoiatrico subito, la somma complessiva di Euro 4.720,00”.
Nel proprio elaborato il medico ha respinto le osservazioni dei rispettivi CTP di parte oltre a escludere la sussistenza di qualsivoglia danno non patrimoniale liquidabile.
2. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale e le conclusioni dell'ausiliario del giudice non resta che verificare se i danni patiti dall'attore siano ascrivibili agli odierni convenuti.
Sul punto, in tema di sinistri stradali questo giudicante ritiene di fare proprio l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale è sempre responsabile l'automobilista che investe in retromarcia, un pedone, anche se questi non attraversa la strada sulle strisce pedonali.
Pertanto, per escludere la responsabilità del conducente di un veicolo l'attraversamento deve essere improvviso e. imprevedibile (cfr. Cass. Civ. n. 19944/23).
Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi tali da consentire il superamento della predetta presunzione con la conseguenza che il sinistro deve essere imputato integralmente in capo al conducente del veicolo
Pertanto, i convenuti devono essere condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice.
***
4 nei termini che precedono l'allocazione della responsabilità per il sinistro si osserva quanto Pt_2 segue in tema di risarcimento del danno.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
Parimenti condivisibile appare essere la statuizione del CTU circa il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale.
Sul punto, tale conclusione appare condivisibile in ragione della natura dell'episodio e delle modeste conseguenze dannose dallo stesso derivante non essendo peraltro ulteriori conseguenze specificamente provate (cfr. sul punto Cass. n. 13383/2025 secondo cui “si può ragionevolmente sostenere che è oramai chiaro, a livello giurisprudenziale e non solo, che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare. Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale).
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 1.480,36 per invalidità permanente, di euro 230,00 per invalidità temporanea assoluta, di euro
690,00 per invalidità temporanea parziale (75%), di euro 862,50 per invalidità temporanea parziale
(50%) e, infine, di euro 287,50 per invalidità temporanea parziale (25%).
Pertanto, il totale ammonta a euro 4.350,00, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
Ritiene il giudice di non provvedere alla richiesta di personalizzazione del danno non essendo stata fornita prova specifica di ulteriore pregiudizio patito non rientrante nelle voci già oggetto di liquidazione.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
Relativamente alle spese mediche subite, appare condivisibile la quantificazione operata dal
Consulente del Tribunale, avendo spiegato in maniera chiara e immune da vizi non solo i costi ma anche le operazioni necessarie al ripristino della piena funzionalità.
Pertanto, si ritiene di liquidare le spese mediche richieste dalla parte in misura pari a euro 5.320,00.
5 Non appare condivisibile la richiesta di adeguare i costi derivanti dalla sostituzione delle protesi poiché, per come rilevato dal CTU “va inoltre evidenziato che trattando del rifacimento di protesi fissa preesistente non bisognerà considerare il costo dei rinnovi della stessa nell'arco della durata della vita media”.
Quanto ai danni patrimoniali subiti, si osserva che parte attrice non ha fornito prova della correlazione tra i danni e l'evento specie se si considera il notevole lasso di tempo decorso tra la data del sinistro e quella in cui i preventivi venivano richiesti.
Infine, alla somma totale da liquidare deve essere sottratto l'importo di 500,00 euro già corrisposto dalla compagnia assicuratrice e trattenuto dal danneggiato a titolo di acconto.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Pertanto, le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in ragione del valore della causa emergente anche alla luce della CTU.
In ragione della minima complessità della vicenda in punto di fatto e di diritto viene operata la riduzione massima sui valori medi individuati dal citato D.M.
Pertanto, le parti soccombenti deve essere condannate in solido alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte attrice, che si liquidano in € 2.540 ,00 come compensi per le fasi ed € 381,00 per spese generali, oltre alle spese per il CTU.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie la domanda di nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto li condanna in solido al pagamento della somma di € 9.170,00 Controparte_3 oltre interessi al saggio legale;
condanna la e alla rifusione delle spese di lite, in Controparte_1 Controparte_3 favore che si liquidano in € 2.250,00 per compensi ed € 381,00 per spese Parte_3 generali oltre alle spese per il CTU, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Palmi, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALMI
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1166/2021 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Carmela Romano
- ATTORE
Contro
(P. Iva: ), in persona del suo legale rapp.te p.t., dott. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia C. Zindato CP_2
- CONVENUTA
, nato il [...] (C.F. ) Controparte_3 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
In decisione all'udienza del 9 ottobre 2025 ex art. 281 sexies c.p.c
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con atto di citazione iscritto al ruolo in data 2 luglio 2021 per tramite dei propri Parte_1 difensori citava in giudizio i convenuti al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici e morali, derivanti dalle lesioni fisiche patite dallo stesso e conseguenti al sinistro verificatosi in data 02.12.2019, alle ore 10:25, in Cinquefrondi (RC), quantificati in € 85.000,00 o di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi
1 legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, detratta la somma di €. 500,00 già corrisposta dalla compagnia assicuratrice, con conseguente refusione delle spese legali.
La convenuta compagnia di assicurazioni si costituiva rassegnando le seguenti conclusioni;
“ma con riserva di ogni altra eccezione, richiesta istanza e deduzione, si chiede e si conclude perché
l'Ill.mo Tribunale voglia disattendere la domanda attrice perché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze.
1) Ci si oppone all'interrogatorio formale deferito al convenuto sig. perché una Controparte_3 sua eventuale dichiarazione confessoria, non potrebbe produrre effetto probatorio alcuno nei confronti della deducente perché, vertendosi in tema di litisconsorzio, le eventuali dichiarazioni confessorie rilasciate da una delle parti non possono estendere la loro efficacia probatoria nei confronti delle altre parti e soprattutto perché una sua eventuale dichiarazione si presenterebbe in netto contrasto con quella rilasciata dall'istante;
2) Ci si oppone all'ammissione della prova per testi perché con essa si tende a fare esprimere agli interrogandi valutazioni e giudizi non consentiti ai testi;
tuttavia, in ipotesi di ammissione, si chiede di essere abilitati alla prova del contrario con gli stessi testi ed altri da indicare, e con facoltà al sottoscritto difensore di porre domande e chiarimenti ai testi ammessi attinenti la dinamica del sinistro ed anche di quelle di quelle diverse che presentano punti di connessione;
3) Non ci si oppone alla richiesta di C.T.U. medico-legale, ma in caso di ammissione si riserva la nomina di un proprio consulente.”
Il convenuto non si costituiva in giudizio Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., le parti procedevano al deposito delle rispettive memorie
Infine, veniva rinviata la discussione orale all'udienza del 9 ottobre 2025.
Le parti costituite rassegnavano conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
In data 2 dicembre 2019 veniva investito dall'autovettura BMW 318D tg. CX408EN Parte_1 in quell'occasione guidata da e assicurata con la Controparte_3 Controparte_1
In particolare, il conducente nell'effettuare una manovra di retromarcia, investiva il sig. Parte_1 che procedeva appiedato, scaraventandolo a terra.
L'attore, in quel momento stava trasportando una cassetta di legno e, a causa dell'urto cadeva su di essa, subendo le lesioni fisiche meglio descritte in atti lamentando, inoltre, danni all'orologio ed agli occhiali che indossava.
2 Nell'immediatezza del sinistro, a causa del sanguinamento della zona mandibolare e per la presenza di diverse contusioni, lo veniva accompagnato dal conducente dell'autovettura BMW Parte_1 tg CX408EN, presso il P.S.O. di Polistena dove i sanitari gli diagnosticavano: “contusioni dia sedi multiple, trauma contusivo gomito-avambraccio e polso, trauma mandibolare con rottura del ponte arcata dentaria superiore”.
La conferma della dinamica del sinistro è avvenuta per mezzo della teste che, Testimone_1 all'udienza del 15 febbraio 2023, ha riferito che “All'inizio di Dicembre del 2019, verso le ore 10:30-
11:00, mentre uscivo dalla rivendita di materiale edilizio Edilsud, a Cinquefrondi, ho visto un'automobile BMW grigia che faceva retromarcia e, svoltato l'angolo, ha investito un signore che era di spalle sul piazzale della suddetta rivendita e trasportava una cassetta della legna.”
***
Nel corso del giudizio è stata disposta C.T.U. medica sulla persona del danneggiato.
L'ausiliario del Tribunale ha pertanto, concluso nei seguenti termini, il proprio elaborato:
- “Il Signor nel Sinistro Stradale del 02 Dicembre 2019 ha riportato un ” Parte_1
“Trauma Contusivo Gomito, Avambraccio e Polso sinistro, Trauma Mandibolare con
Frattura della porzione coronale monconizzata dell'elemento dentario 11 e frattura della protesi fissa”, diagnosticati clinicamente e strumentalmente lo stesso Giorno del Sinistro dai
Sanitari di Turno del Pronto Soccorso di Polistena, dall' Controparte_4 del P.O. di Polistena e dalla Visita Odontoiatrica effettuata nella medesima giornata presso lo Studio Associato dei Dott.ri e . L'evento lesivo in CP_5 Controparte_6 oggetto ha cagionato un peggioramento delle preesistenti e normali condizioni generali del periziato e allo stato attuale residuano degli Esiti Permanenti;
- Le modalità traumatiche consentono di affermare che esiste Nesso di Causalità tra il Trauma subìto nel Sinistro in oggetto e le Lesioni derivatene. Non sono state riferite né evidenziate dall'attuale obiettività clinica patologie pregresse che possano essere messe in concorrenza
o coesistenza con le Lesioni subìte.
- C'è stata una Inabilità Temporanea Assoluta di Giorni 2 (due). C'è stata una Inabilità
Temporanea Parziale di Giorni 8 (otto) al 75%, una Inabilità Temporanea Parziale di Giorni
15 (quindici) al 50%, una Inabilità Temporanea Parziale di Giorni 10 (dieci) al 25%.
- Il Signor , come conseguenza del Trauma subito nell'Incidente Stradale del 02 Parte_1
Dicembre 2019 presenta in atto dei Postumi Permanenti sotto forma di: “Esiti di Frattura della porzione coronale monconizzata dell'elemento dentario 11 (incisivo centrale superiore
Destro) con conseguente frattura della protesi fissa dall'elemento 15 all'11, Sindrome algica post traumatica Gomito Sinistro, senza limitazioni funzionali”. I Postumi riscontrati
3 determinano un DANNO BIOLOGICO PERMANENTE VALUTABILE NELLA MISURA DEL
2% (DUE), come da tabelle valutative.”
Pertanto, si conferma quanto già esposto sia nella Bozza Peritale che nella Integrazione in risposta alle osservazioni fatte dal Legale di Parte Attrice, Avv. Eleonora Longo e nello specifico “…per quanto riguarda le Spese Odontoiatriche che devono essere ritenute necessarie, si elencano di seguito le seguenti:
• Devitalizzazione e Cure canalari elementi 11- 12- 14- 15 = 600,00
• Perno-moncone elemento 11 = 120,00
• Byte masticatorio = 500,00
• Ponte protesico fisso metallo-ceramica elementi dentari 11- 12- 13- 14- 15 (700,00 cad) =
3.500,00
Totale Euro =4.720,00
Pertanto in definitiva le Spese Mediche sostenute e giustificate dalla natura e dalla entità delle lesioni subite sono pari a €uro 5.320,00 (CINQUEMILATRECENTOVENTI/ 00), come da documentazione agli Atti.
Pertanto, in definitiva, il Periziato dovrà spendere per il recupero estetico-funzionale del danno odontoiatrico subito, la somma complessiva di Euro 4.720,00”.
Nel proprio elaborato il medico ha respinto le osservazioni dei rispettivi CTP di parte oltre a escludere la sussistenza di qualsivoglia danno non patrimoniale liquidabile.
2. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale e le conclusioni dell'ausiliario del giudice non resta che verificare se i danni patiti dall'attore siano ascrivibili agli odierni convenuti.
Sul punto, in tema di sinistri stradali questo giudicante ritiene di fare proprio l'orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale è sempre responsabile l'automobilista che investe in retromarcia, un pedone, anche se questi non attraversa la strada sulle strisce pedonali.
Pertanto, per escludere la responsabilità del conducente di un veicolo l'attraversamento deve essere improvviso e. imprevedibile (cfr. Cass. Civ. n. 19944/23).
Ebbene, nel caso di specie non sono emersi elementi tali da consentire il superamento della predetta presunzione con la conseguenza che il sinistro deve essere imputato integralmente in capo al conducente del veicolo
Pertanto, i convenuti devono essere condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice.
***
4 nei termini che precedono l'allocazione della responsabilità per il sinistro si osserva quanto Pt_2 segue in tema di risarcimento del danno.
Le conclusioni, cui è pervenuta la CTU, possono essere fatte proprie dallo scrivente magistrato, in quanto raggiunte a seguito di indagine condotta con corretta metodologia ed in assenza di vizi logici.
Parimenti condivisibile appare essere la statuizione del CTU circa il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale.
Sul punto, tale conclusione appare condivisibile in ragione della natura dell'episodio e delle modeste conseguenze dannose dallo stesso derivante non essendo peraltro ulteriori conseguenze specificamente provate (cfr. sul punto Cass. n. 13383/2025 secondo cui “si può ragionevolmente sostenere che è oramai chiaro, a livello giurisprudenziale e non solo, che il danno morale costituisce una componente autonoma del danno alla persona che è sempre da valutare. Tuttavia, questa Corte ha avuto anche modo di chiarire che al riconoscimento di danni biologici di lieve entità deve corrispondere un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo in caso contrario ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale).
Per questi motivi
, si ritiene di dover liquidare, alla luce delle più recenti tabelle milanesi, la somma di euro 1.480,36 per invalidità permanente, di euro 230,00 per invalidità temporanea assoluta, di euro
690,00 per invalidità temporanea parziale (75%), di euro 862,50 per invalidità temporanea parziale
(50%) e, infine, di euro 287,50 per invalidità temporanea parziale (25%).
Pertanto, il totale ammonta a euro 4.350,00, somma già rivalutata in quanto ottenuta mediante l'applicazione delle più recenti tabelle.
Ritiene il giudice di non provvedere alla richiesta di personalizzazione del danno non essendo stata fornita prova specifica di ulteriore pregiudizio patito non rientrante nelle voci già oggetto di liquidazione.
A detto importo devono essere aggiunti gli interessi al tasso legale, calcolati non già sulla somma rivalutata definitivamente, ma sull'importo ottenuto e liquidato all'attualità, devalutato alla data del sorgere del credito risarcitorio, vale a dire al momento del sinistro, e via via rivalutato anno per anno fino alla pubblicazione della presente pronuncia, oltre ai soli interessi legali da tale ultima data sino all'effettiva soddisfazione.
Relativamente alle spese mediche subite, appare condivisibile la quantificazione operata dal
Consulente del Tribunale, avendo spiegato in maniera chiara e immune da vizi non solo i costi ma anche le operazioni necessarie al ripristino della piena funzionalità.
Pertanto, si ritiene di liquidare le spese mediche richieste dalla parte in misura pari a euro 5.320,00.
5 Non appare condivisibile la richiesta di adeguare i costi derivanti dalla sostituzione delle protesi poiché, per come rilevato dal CTU “va inoltre evidenziato che trattando del rifacimento di protesi fissa preesistente non bisognerà considerare il costo dei rinnovi della stessa nell'arco della durata della vita media”.
Quanto ai danni patrimoniali subiti, si osserva che parte attrice non ha fornito prova della correlazione tra i danni e l'evento specie se si considera il notevole lasso di tempo decorso tra la data del sinistro e quella in cui i preventivi venivano richiesti.
Infine, alla somma totale da liquidare deve essere sottratto l'importo di 500,00 euro già corrisposto dalla compagnia assicuratrice e trattenuto dal danneggiato a titolo di acconto.
3. Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza e sono determinate secondo il D.M. 55/2014.
Pertanto, le spese vengono determinate riguardo ai procedimenti di cognizione innanzi al Tribunale di valore ricompreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 in ragione del valore della causa emergente anche alla luce della CTU.
In ragione della minima complessità della vicenda in punto di fatto e di diritto viene operata la riduzione massima sui valori medi individuati dal citato D.M.
Pertanto, le parti soccombenti deve essere condannate in solido alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte attrice, che si liquidano in € 2.540 ,00 come compensi per le fasi ed € 381,00 per spese generali, oltre alle spese per il CTU.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: accoglie la domanda di nei confronti della e di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto li condanna in solido al pagamento della somma di € 9.170,00 Controparte_3 oltre interessi al saggio legale;
condanna la e alla rifusione delle spese di lite, in Controparte_1 Controparte_3 favore che si liquidano in € 2.250,00 per compensi ed € 381,00 per spese Parte_3 generali oltre alle spese per il CTU, IVA e CPA come per legge se dovuti.
Palmi, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
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