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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2332 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42557/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42557/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 marzo 2025, ad ore 11.00 innanzi al GOP dott. Elisabetta Palo, sono comparsi:
Per l'avv. DI NOSSE ARMANDO e l'avv. DI NOSSE Parte_1
SALVATORE ( ) VIA LIGURIA N. 8 81022 CASAGIOVE;
oggi sostituiti C.F._1 dall'avv. Paolo Pappalardo
Per l'avv. GROPPO DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Camilla Zarini CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e si riportano ai propri atti.
Ad ore 11.10 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 16.45, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42557/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NOSSE Parte_1 P.IVA_1 ARMANDO e dell'avv. DI NOSSE SALVATORE ( ) VIA LIGURIA N. 8 C.F._1
81022 CASAGIOVE;
elettivamente domiciliato in TRAV. MARIO FIORE, 17 81022 SANTA MARIA CAPUA VETERE presso il difensore avv. DI NOSSE ARMANDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROPPO DANIELE, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA ROMA, 14/2 36061 BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore avv. GROPPO
DANIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
La riporta le richieste formulate e ne chiede l'integrale accoglimento: Pt_1
1) accertare e dichiarare che il contratto esistente, mai formalmente risolto, tra l'attrice e la convenuta si è risolto per causa imputabile alla per sua esclusiva grave colpa per non essere stata CP_1 adempiente nell'esecuzione del contratto in virtù dei sinistri cagionati alla merce, e quindi ai clienti finali di , nonché per l'applicazione di tariffe difformi da quelle contrattualmente previste Pt_1
oltre tutti gli altri danni innanzi descritti e provati;
2) accertare e dichiarare che la convenuta a cagionato sinistri alla merce per € 40.409,00 in CP_1
relazione a tutte le spedizioni indicate nel paragrafo sub II e a tutti gli allegati relativi, cui integralmente si rinvia;
pagina 2 di 7 3) accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato tariffe errate, relativamente CP_1 alle fatture n. 73178 del 31.07.2022 di € 30.339,30, fattura n. 73714 del 31.08.2022 di € 138,82 e fattura n. 73720 del 31.08.2022 di € 899,51, per un importo totale di euro 5.290,37, come dettagliatamente indicato nel paragrafo sub I, cui integralmente si rinvia;
4) accertare e dichiarare che la convenuta a causa del proprio inadempimento CP_1
contrattuale imputabile ha cagionato un danno pari ad euro 918,55 a causa dell'utilizzo da parte della di diversi vettori che hanno applicato costi maggiori rispetto alle tariffe previste dal contratto Pt_1
tra la e er una maggiore spesa, come dettagliatamente indicato nel paragrafo Pt_1 CP_1
sub III, cui integralmente si rinvia;
5) accertare e dichiarare che la convenuta a causa del proprio inadempimento CP_1
contrattuale imputabile che ha cagionato danni per il blocco della piattaforma per CP_2
euro 10.206,63, come dettagliatamente indicato nel paragrafo sub IV, cui integralmente si rinvia;
6) accertare e dichiarare che il credito della alla data della notifica del presente atto di Pt_1
citazione è pari a complessivi euro 56.824,55 per tutte le causali e i motivi esposti sub I, II, III e IV;
7)
IN VIA SUBORDINATA,
7) accertare e dichiarare che il credito di euro 31.377,63 della convenuta, di cui alle fatture n. fatture n.
73178 del 31.07.2022 di € 30.339,30, fattura n. 73714 del 31.08.2022 di € 138,82 e fattura n. 73720 del 31.08.2022 di € 899,51, venga compensato con il credito di euro 57.378,66 accertato in favore dell'attrice di cui ai punti sub I, II, III e IV;
8) accertare e dichiarare che il credito della alla data della notifica del presente atto di Pt_1
citazione, alla luce e successivamente alla richiesta compensazione in via subordinata, è pari a complessivi 25.446,92 per tutte le causali e i motivi esposti sub I, II, III e IV, ovvero della minore o maggiore somma che emergerà dall'istruttoria da espletare in corso di causa;
9) condannare la convenuta al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e spese vive sostenute in favore della . Pt_1
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Magistrato Giudicante, ogni contraria domanda ed istanza disattesa ed ogni eccezione reietta,
In via principale:
pagina 3 di 7 Rigettare, per i motivi esposti in atti, ogni e qualsiasi domanda della società P. Parte_1
IVA , con sede in Venafro (IS), S.S. 85 accertando e dichiarando per P.IVA_1 CP_3 effetto della stessa decisione che il credito della società nei confronti dell'attrice ammonta CP_1
ad Euro 31.377,63.
In via subordinata:
Per la denegata e non riconosciuta ipotesi in cui dovessero emergere delle poste attive in capo alla società per le causali esposte in atto di citazione, procedere alla compensazione Parte_1
tra i crediti delle parti -precisando che quello vantato dalla società e già riconosciuto dalla CP_1
controparte andrà preventivamente aumentato degli interessi moratori maturati fino alla data in cui si procederà alla compensazione- e, come conseguenza del rigetto della domanda attorea volta a far dichiarare l'inesistenza del credito della convenuta, accertare e dichiarare il credito che residuerà in capo a CP_1
In ogni caso: Con vittoria di competenze e spese del giudizio, ivi ricomprese quelle relative alla parte del compenso del CTU, Ing. , e al compenso del CTP, Ing. Persona_1 Persona_2 corrisposti da nell'ambito della Consulenza Tecnica d'Ufficio (docc. 01 - 03, che si CP_1
allegano al presente foglio a dimostrazione dell'esborso e che si depositano nella presente sede in quanto precedentemente non disponibili) e indicati nella nota spese depositata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha citato in giudizio la Parte_1 CP_1 al fine di sentir accertare l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi derivanti dal contratto
[...]
inter partes del 29 giugno 2022 e, conseguentemente, per sentir pronunciare la risoluzione dello stesso e ottenere il risarcimento del danno patito, quantificato in € 56.824,55, da compensare, in via subordinata, con il credito vantato dalla convenuta e riconosciuto in € 31.377,63, giuste le fatture emesse dalla società nel corso dell'anno 2022. CP_1
A sostegno delle domande ha dedotto l'erronea applicazione delle tariffe Parte_1
concordate, lo smarrimento, la consegna parziale, il danneggiamento ovvero la mancata consegna della merce oggetto del trasporto, che avrebbero cagionato all'attrice un pregiudizio sia in termini di danno emergente, consistente nel costo di ripristino dei beni, nel costo del personale applicato alla gestione dei danni e nei maggiori costi sopportati, sia in termini di lucro cessante, individuato da nel Pt_1
calo delle vendite dei propri prodotti attraverso il canale a causa dei feedback negativi che CP_2
sarebbero stati rilasciati dagli utenti finali.
pagina 4 di 7 Costituendosi in giudizio, la ha contestato quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto di CP_1
tutte le domande formulate nei suoi confronti, “accertando e dichiarando per effetto della stessa decisione che il credito della società nei confronti dell'attrice ammonta ad € 31.377,63”. CP_1
Nel corso dell'istruttoria è stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Il Tribunale osserva che le valutazioni tecniche espresse dal CTU non possono che essere condivise e fatte proprie dal giudice, atteso che sono state raggiunte con rispetto del contraddittorio, sulla base di documentazione ritualmente introdotta in causa ed in virtù di ragionamenti logici, corretti e condivisibili, privi di contraddizioni e congruamente motivati, anche rispetto alle osservazioni critiche sollevate dai CTP di parte.
Il CTU, prendendo le mosse dalle problematiche evidenziate dalla e premesso, Parte_1 quanto all'eccezione sollevata da quest'ultima in ordine all'erronea applicazione delle tariffe pattuite, che, non essendo presente in atti tutta la documentazione oggetto delle spedizioni fatturate da cui ricavare i parametri oggetto di tariffazione/fatturazione (peso/volume merce trasportata, tipologia consegna, luogo di destinazione, servizi accessori, ecc.) (cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale), risultava impossibile formulare qualsiasi valutazione al riguardo, ha determinato il valore delle spedizioni danneggiate, delle spedizioni non consegnate, delle spedizioni consegnate parzialmente e di quelle consegnate in ritardo, in € 222,00 ai sensi dell'art.1696, comma II c.c. (€/kg).
Il CTU inoltre - premesso che non è possibile determinare in maniera oggettiva la percentuale delle consegne corrette svolte dalla nel periodo (11.07.2022/28.07.2022) in quanto il report sulla CP_1
performance del servizio di spedizione estrapolato sulla piattaforma (che riporta una CP_2
percentuale delle spedizioni puntuali pari al 67,72% contro un valore obiettivo pari al 97%) non indica i soggetti che hanno effettuato nel predetto periodo le spedizioni per conto di - ha rilevato che Pt_1
non vi è prova oggettiva che il calo di fatturato lamentato dall'attrice sia da attribuire alla inadeguatezza del servizio svolto dalla convenuta, evidenziando che gli asseriti feedback negativi inviati dai clienti sulla piattaforma non sono presenti in atti per la necessaria Pt_1 CP_2
analisi e valutazione (cfr. pag. 45 della CTU).
Cont Le contestazioni avanzate dall'attrice alle risultanze della CTU, con riferimento alla posizione
All. 6, non possono trovare accoglimento dovendosi osservare, come evidenziato dal Consulente, che ciò che risulta documentato in atti è che il modello SR15KDXIET dichiarato danneggiato in corso di causa non corrisponde alla foto allegata dall'attrice sub documento 6.
Cont Parimenti è a dirsi per ciò che riguarda la posizione All. 12, atteso che l'attrice, in corso di CTU
(mail dell'avv. Di Nosse del 23.01.2024), ha dichiarato che l'apparecchiatura danneggiata durante il trasporto è un registratore NVR marca “MAZI” modello 70373 – INVR-128P112H16 venduto dalla pagina 5 di 7 società Lince, mentre la foto dell'apparecchiatura asseritamente danneggiata ed allegata al doc. 12 degli atti di causa è un'apparecchiatura marca CP_5
Ne consegue, alla luce delle conclusioni del CTU, della documentazione versata in atti e del comportamento tenuto dalla parte attrice nella fase della CTU, consistito nel mancato riscontro alla richiesta del Consulente di invio delle lettere di vettura, che la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice debba essere accolta nei limiti di quanto accertato dal CTU che ha determinato il danno subito dall'attrice in € 222,00 ai sensi dell'art.1696, comma II c.c. (€/kg), somma sulla quale, trattandosi di debito di valore, spettano la rivalutazione e gli interessi, secondo i principi espressi dalla decisione della Corte di Cassazione Sezioni Unite 1712/95.
Alla luce di quanto precede va dichiarato risolto il contratto inter parte e la convenuta va CP_1 condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 222,00 liquidata ai sensi dell'art. 1696, comma II c.c., oltre rivalutazione e interessi calcolati secondo i principi espressi dalla decisione della Corte di Cassazione Sezioni Unite 1712/95
Il credito a favore della convenuta va accertato nella minor somma di € 31.155,63 IVA compresa.
L'attrice va pertanto condannata a pagare in favore della convenuta per i titoli per cui è CP_1
causa, la somma di € 31.155,63 IVA compresa, oltre interessi come da domanda.
Tenuto conto dell'esito della controversia, conclusasi con la dichiarazione di risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento CP_1 del danno, della somma di € 222,00 ma anche con la condanna della parte attrice al pagamento di buona parte della somma richiesta dalla convenuta, sussistono ragioni per applicare un criterio di parziale compensazione delle spese di lite, ponendosi a carico della parte attrice i 3/4 delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta nel corso del giudizio, come liquidate in dispositivo, compensato il residuo e per ripartire il costo della CTU (funzionale all'accertamento delle ragioni di entrambe le parti) in ragione di un mezzo ciascuna.
Il compenso del CTP, Ing. corrisposto dalla nell'ambito della Consulenza Persona_2 CP_1
Tecnica d'Ufficio, va posto interamente a carico della convenuta.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) dichiara risolto il contratto inter partes;
2) condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 222,00, oltre rivalutazione e interessi calcolati secondo i principi espressi dalla decisione della Corte di Cassazione Sezioni Unite 1712/95;
pagina 6 di 7 3) condanna la parte attrice a pagare alla convenuta , per i titoli per cui è causa, la somma CP_1 di € 31.155,63, IVA compresa, oltre interessi come da domanda;
4) condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della , dei 3/4 delle spese di lite, CP_1 liquidati detti tre quarti in € 10.577,25 per compensi professionali, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, compensato il residuo;
5) pone definitivamente le spese di CTU come a suo tempo liquidate, a carico di ciascuna parte in ragione di un mezzo ciascuna.
Milano, 19 marzo 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42557/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 19 marzo 2025, ad ore 11.00 innanzi al GOP dott. Elisabetta Palo, sono comparsi:
Per l'avv. DI NOSSE ARMANDO e l'avv. DI NOSSE Parte_1
SALVATORE ( ) VIA LIGURIA N. 8 81022 CASAGIOVE;
oggi sostituiti C.F._1 dall'avv. Paolo Pappalardo
Per l'avv. GROPPO DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Camilla Zarini CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e si riportano ai propri atti.
Ad ore 11.10 il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Ad ore 16.45, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il GOP
dott. Elisabetta Palo
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42557/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI NOSSE Parte_1 P.IVA_1 ARMANDO e dell'avv. DI NOSSE SALVATORE ( ) VIA LIGURIA N. 8 C.F._1
81022 CASAGIOVE;
elettivamente domiciliato in TRAV. MARIO FIORE, 17 81022 SANTA MARIA CAPUA VETERE presso il difensore avv. DI NOSSE ARMANDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GROPPO DANIELE, elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in VIA ROMA, 14/2 36061 BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore avv. GROPPO
DANIELE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
La riporta le richieste formulate e ne chiede l'integrale accoglimento: Pt_1
1) accertare e dichiarare che il contratto esistente, mai formalmente risolto, tra l'attrice e la convenuta si è risolto per causa imputabile alla per sua esclusiva grave colpa per non essere stata CP_1 adempiente nell'esecuzione del contratto in virtù dei sinistri cagionati alla merce, e quindi ai clienti finali di , nonché per l'applicazione di tariffe difformi da quelle contrattualmente previste Pt_1
oltre tutti gli altri danni innanzi descritti e provati;
2) accertare e dichiarare che la convenuta a cagionato sinistri alla merce per € 40.409,00 in CP_1
relazione a tutte le spedizioni indicate nel paragrafo sub II e a tutti gli allegati relativi, cui integralmente si rinvia;
pagina 2 di 7 3) accertare e dichiarare che la convenuta ha applicato tariffe errate, relativamente CP_1 alle fatture n. 73178 del 31.07.2022 di € 30.339,30, fattura n. 73714 del 31.08.2022 di € 138,82 e fattura n. 73720 del 31.08.2022 di € 899,51, per un importo totale di euro 5.290,37, come dettagliatamente indicato nel paragrafo sub I, cui integralmente si rinvia;
4) accertare e dichiarare che la convenuta a causa del proprio inadempimento CP_1
contrattuale imputabile ha cagionato un danno pari ad euro 918,55 a causa dell'utilizzo da parte della di diversi vettori che hanno applicato costi maggiori rispetto alle tariffe previste dal contratto Pt_1
tra la e er una maggiore spesa, come dettagliatamente indicato nel paragrafo Pt_1 CP_1
sub III, cui integralmente si rinvia;
5) accertare e dichiarare che la convenuta a causa del proprio inadempimento CP_1
contrattuale imputabile che ha cagionato danni per il blocco della piattaforma per CP_2
euro 10.206,63, come dettagliatamente indicato nel paragrafo sub IV, cui integralmente si rinvia;
6) accertare e dichiarare che il credito della alla data della notifica del presente atto di Pt_1
citazione è pari a complessivi euro 56.824,55 per tutte le causali e i motivi esposti sub I, II, III e IV;
7)
IN VIA SUBORDINATA,
7) accertare e dichiarare che il credito di euro 31.377,63 della convenuta, di cui alle fatture n. fatture n.
73178 del 31.07.2022 di € 30.339,30, fattura n. 73714 del 31.08.2022 di € 138,82 e fattura n. 73720 del 31.08.2022 di € 899,51, venga compensato con il credito di euro 57.378,66 accertato in favore dell'attrice di cui ai punti sub I, II, III e IV;
8) accertare e dichiarare che il credito della alla data della notifica del presente atto di Pt_1
citazione, alla luce e successivamente alla richiesta compensazione in via subordinata, è pari a complessivi 25.446,92 per tutte le causali e i motivi esposti sub I, II, III e IV, ovvero della minore o maggiore somma che emergerà dall'istruttoria da espletare in corso di causa;
9) condannare la convenuta al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, oltre oneri fiscali e spese vive sostenute in favore della . Pt_1
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Magistrato Giudicante, ogni contraria domanda ed istanza disattesa ed ogni eccezione reietta,
In via principale:
pagina 3 di 7 Rigettare, per i motivi esposti in atti, ogni e qualsiasi domanda della società P. Parte_1
IVA , con sede in Venafro (IS), S.S. 85 accertando e dichiarando per P.IVA_1 CP_3 effetto della stessa decisione che il credito della società nei confronti dell'attrice ammonta CP_1
ad Euro 31.377,63.
In via subordinata:
Per la denegata e non riconosciuta ipotesi in cui dovessero emergere delle poste attive in capo alla società per le causali esposte in atto di citazione, procedere alla compensazione Parte_1
tra i crediti delle parti -precisando che quello vantato dalla società e già riconosciuto dalla CP_1
controparte andrà preventivamente aumentato degli interessi moratori maturati fino alla data in cui si procederà alla compensazione- e, come conseguenza del rigetto della domanda attorea volta a far dichiarare l'inesistenza del credito della convenuta, accertare e dichiarare il credito che residuerà in capo a CP_1
In ogni caso: Con vittoria di competenze e spese del giudizio, ivi ricomprese quelle relative alla parte del compenso del CTU, Ing. , e al compenso del CTP, Ing. Persona_1 Persona_2 corrisposti da nell'ambito della Consulenza Tecnica d'Ufficio (docc. 01 - 03, che si CP_1
allegano al presente foglio a dimostrazione dell'esborso e che si depositano nella presente sede in quanto precedentemente non disponibili) e indicati nella nota spese depositata.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha citato in giudizio la Parte_1 CP_1 al fine di sentir accertare l'inadempimento di quest'ultima agli obblighi derivanti dal contratto
[...]
inter partes del 29 giugno 2022 e, conseguentemente, per sentir pronunciare la risoluzione dello stesso e ottenere il risarcimento del danno patito, quantificato in € 56.824,55, da compensare, in via subordinata, con il credito vantato dalla convenuta e riconosciuto in € 31.377,63, giuste le fatture emesse dalla società nel corso dell'anno 2022. CP_1
A sostegno delle domande ha dedotto l'erronea applicazione delle tariffe Parte_1
concordate, lo smarrimento, la consegna parziale, il danneggiamento ovvero la mancata consegna della merce oggetto del trasporto, che avrebbero cagionato all'attrice un pregiudizio sia in termini di danno emergente, consistente nel costo di ripristino dei beni, nel costo del personale applicato alla gestione dei danni e nei maggiori costi sopportati, sia in termini di lucro cessante, individuato da nel Pt_1
calo delle vendite dei propri prodotti attraverso il canale a causa dei feedback negativi che CP_2
sarebbero stati rilasciati dagli utenti finali.
pagina 4 di 7 Costituendosi in giudizio, la ha contestato quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto il rigetto di CP_1
tutte le domande formulate nei suoi confronti, “accertando e dichiarando per effetto della stessa decisione che il credito della società nei confronti dell'attrice ammonta ad € 31.377,63”. CP_1
Nel corso dell'istruttoria è stata disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Il Tribunale osserva che le valutazioni tecniche espresse dal CTU non possono che essere condivise e fatte proprie dal giudice, atteso che sono state raggiunte con rispetto del contraddittorio, sulla base di documentazione ritualmente introdotta in causa ed in virtù di ragionamenti logici, corretti e condivisibili, privi di contraddizioni e congruamente motivati, anche rispetto alle osservazioni critiche sollevate dai CTP di parte.
Il CTU, prendendo le mosse dalle problematiche evidenziate dalla e premesso, Parte_1 quanto all'eccezione sollevata da quest'ultima in ordine all'erronea applicazione delle tariffe pattuite, che, non essendo presente in atti tutta la documentazione oggetto delle spedizioni fatturate da cui ricavare i parametri oggetto di tariffazione/fatturazione (peso/volume merce trasportata, tipologia consegna, luogo di destinazione, servizi accessori, ecc.) (cfr. pag. 23 dell'elaborato peritale), risultava impossibile formulare qualsiasi valutazione al riguardo, ha determinato il valore delle spedizioni danneggiate, delle spedizioni non consegnate, delle spedizioni consegnate parzialmente e di quelle consegnate in ritardo, in € 222,00 ai sensi dell'art.1696, comma II c.c. (€/kg).
Il CTU inoltre - premesso che non è possibile determinare in maniera oggettiva la percentuale delle consegne corrette svolte dalla nel periodo (11.07.2022/28.07.2022) in quanto il report sulla CP_1
performance del servizio di spedizione estrapolato sulla piattaforma (che riporta una CP_2
percentuale delle spedizioni puntuali pari al 67,72% contro un valore obiettivo pari al 97%) non indica i soggetti che hanno effettuato nel predetto periodo le spedizioni per conto di - ha rilevato che Pt_1
non vi è prova oggettiva che il calo di fatturato lamentato dall'attrice sia da attribuire alla inadeguatezza del servizio svolto dalla convenuta, evidenziando che gli asseriti feedback negativi inviati dai clienti sulla piattaforma non sono presenti in atti per la necessaria Pt_1 CP_2
analisi e valutazione (cfr. pag. 45 della CTU).
Cont Le contestazioni avanzate dall'attrice alle risultanze della CTU, con riferimento alla posizione
All. 6, non possono trovare accoglimento dovendosi osservare, come evidenziato dal Consulente, che ciò che risulta documentato in atti è che il modello SR15KDXIET dichiarato danneggiato in corso di causa non corrisponde alla foto allegata dall'attrice sub documento 6.
Cont Parimenti è a dirsi per ciò che riguarda la posizione All. 12, atteso che l'attrice, in corso di CTU
(mail dell'avv. Di Nosse del 23.01.2024), ha dichiarato che l'apparecchiatura danneggiata durante il trasporto è un registratore NVR marca “MAZI” modello 70373 – INVR-128P112H16 venduto dalla pagina 5 di 7 società Lince, mentre la foto dell'apparecchiatura asseritamente danneggiata ed allegata al doc. 12 degli atti di causa è un'apparecchiatura marca CP_5
Ne consegue, alla luce delle conclusioni del CTU, della documentazione versata in atti e del comportamento tenuto dalla parte attrice nella fase della CTU, consistito nel mancato riscontro alla richiesta del Consulente di invio delle lettere di vettura, che la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attrice debba essere accolta nei limiti di quanto accertato dal CTU che ha determinato il danno subito dall'attrice in € 222,00 ai sensi dell'art.1696, comma II c.c. (€/kg), somma sulla quale, trattandosi di debito di valore, spettano la rivalutazione e gli interessi, secondo i principi espressi dalla decisione della Corte di Cassazione Sezioni Unite 1712/95.
Alla luce di quanto precede va dichiarato risolto il contratto inter parte e la convenuta va CP_1 condannata a pagare all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 222,00 liquidata ai sensi dell'art. 1696, comma II c.c., oltre rivalutazione e interessi calcolati secondo i principi espressi dalla decisione della Corte di Cassazione Sezioni Unite 1712/95
Il credito a favore della convenuta va accertato nella minor somma di € 31.155,63 IVA compresa.
L'attrice va pertanto condannata a pagare in favore della convenuta per i titoli per cui è CP_1
causa, la somma di € 31.155,63 IVA compresa, oltre interessi come da domanda.
Tenuto conto dell'esito della controversia, conclusasi con la dichiarazione di risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento CP_1 del danno, della somma di € 222,00 ma anche con la condanna della parte attrice al pagamento di buona parte della somma richiesta dalla convenuta, sussistono ragioni per applicare un criterio di parziale compensazione delle spese di lite, ponendosi a carico della parte attrice i 3/4 delle spese di lite sostenute dalla parte convenuta nel corso del giudizio, come liquidate in dispositivo, compensato il residuo e per ripartire il costo della CTU (funzionale all'accertamento delle ragioni di entrambe le parti) in ragione di un mezzo ciascuna.
Il compenso del CTP, Ing. corrisposto dalla nell'ambito della Consulenza Persona_2 CP_1
Tecnica d'Ufficio, va posto interamente a carico della convenuta.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
1) dichiara risolto il contratto inter partes;
2) condanna la parte convenuta a pagare in favore della parte attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 222,00, oltre rivalutazione e interessi calcolati secondo i principi espressi dalla decisione della Corte di Cassazione Sezioni Unite 1712/95;
pagina 6 di 7 3) condanna la parte attrice a pagare alla convenuta , per i titoli per cui è causa, la somma CP_1 di € 31.155,63, IVA compresa, oltre interessi come da domanda;
4) condanna la parte attrice alla rifusione, in favore della , dei 3/4 delle spese di lite, CP_1 liquidati detti tre quarti in € 10.577,25 per compensi professionali, oltre il 15% del compenso per rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, compensato il residuo;
5) pone definitivamente le spese di CTU come a suo tempo liquidate, a carico di ciascuna parte in ragione di un mezzo ciascuna.
Milano, 19 marzo 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
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