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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 27/10/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2905/2024 R.G. promossa da
C.F.: , difeso dall'avv. Marco Boccetti;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ), difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena
[...] P.IVA_1
Burgello;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, docente in servizio alle dipendenze del , fin Controparte_1 dall'anno scolastico 1991/1992, con qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore diplomati per l'insegnamento di laboratorio meccanico-tecnologico classe di concorso 32/C, nomina di servizio annuale fino a tutto l'anno scolastico 2006/2007 (31.08.2007), invoca il riconoscimento, ai fini della maturata anzianità di servizio, di giorni 3.696, pari ad anni 10 mesi 03 e giorni 06, di servizio di preruolo riconosciuto. A tal fine, espone: di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2007; che, sebbene avesse prestato Controparte_1 servizio in forza di reiterati contratti a tempo determinato, a decorrere dall'a. s. 1991/1992, il
, in sede di ricostruzione di carriera e facendo applicazione dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, CP_1 aveva emesso, in data 26.01.2009, un primo decreto di ricostruzione carriera n. 7659, riconoscendogli, ai fini giuridici ed economici, anni 10 mesi 00 e giorni 00, ai soli fini economici anni 03 mesi 00 e giorni 00; che, dal 01.09.2021, in virtù di passaggio di ruolo, aveva ottenuto una nuova assunzione nell'area professionale docente con qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado classe di concorso A048, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2021; che, a seguito di tale nuova assunzione, il , in Controparte_1 data 04.11.2022, aveva emesso un ulteriore decreto di ricostruzione carriera n. 2421, riconoscendogli la fascia stipendiale 21 a partire dal 01.09.2021, e la fascia stipendiale 28-34 dal 01.09.2023; che quest'ultima fascia stipendiale non gli era stata riconosciuta in quanto, nella busta paga di settembre
2023, egli risultava ancora in fascia 21; che era evidente il mancato riconoscimento dell'integrale preruolo, la mancata applicazione degli aumenti (minimo tabellare, IIS ed indennità vacanza contrattuale), nonché il ritardato riconoscimento della qualifica di laureato per l'insegnamento degli istituti secondari di secondo grado anno 2021; tanto premesso, ha concluso: “1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento delle Pt_1 differenze stipendiali sin dall'anno scolastico 1991/1992 obbligando il alla Controparte_1 liquidazione delle somme dovute secondo le tabelle stipendiali ad oggi in vigore;
2) Per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio, Controparte_1 sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (in considerazione degli incrementi che hanno riguardato nel corso degli anni la voci in busta paga (minimo tabellare, IIS ed indennità vacanza contrattuale-RPD), così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS, pertanto riconoscendo al docente giorni 3.696 pari ad anni 10 mesi 03 e giorni 06 di servizio di preruolo riconosciuto;
3) Di conseguenza condannare il , in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_3 corrispondere al ricorrente, tutte le differenze retributive spettanti nel rispetto della prescrizione quinquennale (01/01/2019 al 31/10/2024) dei crediti di lavoro nella misura di euro 7.839,34, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo come da perizia del dott. ; 4) Altresì, accertare e dichiarare Per_1 il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, da parte del docente dell'anno scolastico
2013; 5) Per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio CP_4 del docente, ai fini di una corretta ricostruzione della carriera e conseguentemente della corretta posizione stipendiale.”.
Resiste alla domanda la costituita parte convenuta la quale ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto, nonché la infondatezza nel merito della domanda.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. L'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Tale disposizione deve essere letta unitamente a quella di cui all'art. 489 del D. Lgs. citato, secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
A sua volta, l'art. 11, comma 14, L. n. 124/1999 stabilisce che il comma 1 dell'art. 489 del Testo
Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sull'esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato, statuendo che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_2
; 8.9.2011, causa C-177/10 DO TA); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non Persona_3 di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Con specifico riferimento alla questione relativa alla compatibilità dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 col diritto dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo
Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D. Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” (sentenza
20.9.2018, in causa C466/17, Motter).
La giurisprudenza nazionale (in particolare, cfr. Cass. n. 31149/2019), intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, ha evidenziato che, al fine di vagliare la compatibilità del richiamato art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 col diritto europeo, è necessario operare una verifica che la
Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D. Lgs. n.
297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs.
n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, DO TA punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal
T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n.
31149).
Venendo al caso di specie, dall'esame del prospetto dei mesi di servizio prestati da parte ricorrente nel periodo pre-ruolo (cfr. certificato di servizio - all. n. 1 fascicolo attoreo), emerge che essa ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, dall'a.s. 1991/1992 fino all'assunzione in ruolo avvenuta il 31.08.2007, per giorni 3.696, pari complessivamente ad anni 10 mesi 03 e giorni 06 di servizio di preruolo, ma che il primo decreto di ricostruzione della carriera n. 7659, applicando la disciplina di cui al citato art. 485, le ha riconosciuto un'anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 10 mesi 00 e giorni 00, ed ai soli fini economici anni 03 mesi 00 e giorni 00, laddove il secondo decreto di ricostruzione carriera n. 2421, emesso in data 04.11.2022, le ha riconosciuto la fascia stipendiale 21 a partire dal 01.09.2021 e la fascia stipendiale 28-34 dal 01.09.2023 (cfr. decreti di ricostruzione di carriera: all. n. 2 e 3 fascicolo attoreo), sicché è evidente la discriminazione che parte ricorrente ha subito nel computo del servizio effettivamente prestato nel periodo di servizio pre-ruolo che non le è stato interamente riconosciuto
Relativamente all'invocato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'a. s. 2013, si ritiene che l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 possa essere riconosciuta all'istante ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico. Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 13618/2025, ha affermato che il contrasto insorto anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, co. 23, D.L.
n. 78/2010, va risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 …
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva … Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di CP_1 sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che
l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Pertanto, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non vi è ragione di discostarsi, l'istante ha diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo come sopra indicata, anziché a quella riconosciuta con decreto ed il convenuto va condannato al CP_1 riconoscimento dell'anzianità effettiva indicata.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive CP_1 tra quanto effettivamente percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta – fatta eccezione, come si è detto, per il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico - nei limiti della tempestivamente eccepita prescrizione quinquennale.
Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Risultano, pertanto, prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio antecedente all'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Non trova, invece, applicazione al caso di specie il termine di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno “status” o un elemento costitutivo di uno “status” del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr.
Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n. 448 e giurisprudenza ivi richiamata).
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, L.
n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
In conclusione, recependo i principi enunciati dalla Suprema Corte, va riconosciuto, nel caso concreto, il diritto di parte ricorrente a conseguire gli aumenti stipendiali in relazione ai periodi di servizio effettivamente lavorati, attribuendole la stessa progressione stipendiale prevista, per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica, dai CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del al pagamento delle differenze retributive, previa esclusione dell'anzianità di servizio CP_1 maturata nell'anno 2013 che va riconosciuta ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, e nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre agli interessi legali o, se maggiore, alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dal giorno del dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto:
- previo computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi utilmente svolti prima dell'immissione in ruolo (avvenuta il 31.08.2007), pari a giorni 3.696 (anni 10 mesi 03 e giorni 06), condanna il a riconoscere a parte ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera, l'integrale CP_1 anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo, nonché al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, con la precisazione che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 possa essere utilmente fatta valere ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
- condanna il al pagamento delle relative differenze retributive maturate – escludendo CP_1
l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, da riconoscersi ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico - nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente, liquidate in complessivi
€ 2.100,00 per onorari, oltre alla spesa per il contributo unificato se dovuto e versato ed oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, li 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
CO GO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2905/2024 R.G. promossa da
C.F.: , difeso dall'avv. Marco Boccetti;
Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
e per esso l' Controparte_1 Controparte_2
(C.F.: ), difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena
[...] P.IVA_1
Burgello;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, docente in servizio alle dipendenze del , fin Controparte_1 dall'anno scolastico 1991/1992, con qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore diplomati per l'insegnamento di laboratorio meccanico-tecnologico classe di concorso 32/C, nomina di servizio annuale fino a tutto l'anno scolastico 2006/2007 (31.08.2007), invoca il riconoscimento, ai fini della maturata anzianità di servizio, di giorni 3.696, pari ad anni 10 mesi 03 e giorni 06, di servizio di preruolo riconosciuto. A tal fine, espone: di essere stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del in data 01.09.2007; che, sebbene avesse prestato Controparte_1 servizio in forza di reiterati contratti a tempo determinato, a decorrere dall'a. s. 1991/1992, il
, in sede di ricostruzione di carriera e facendo applicazione dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994, CP_1 aveva emesso, in data 26.01.2009, un primo decreto di ricostruzione carriera n. 7659, riconoscendogli, ai fini giuridici ed economici, anni 10 mesi 00 e giorni 00, ai soli fini economici anni 03 mesi 00 e giorni 00; che, dal 01.09.2021, in virtù di passaggio di ruolo, aveva ottenuto una nuova assunzione nell'area professionale docente con qualifica funzionale dei docenti della scuola secondaria superiore laureati, per l'insegnamento di scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado classe di concorso A048, con decorrenza giuridica ed economica dal 01.09.2021; che, a seguito di tale nuova assunzione, il , in Controparte_1 data 04.11.2022, aveva emesso un ulteriore decreto di ricostruzione carriera n. 2421, riconoscendogli la fascia stipendiale 21 a partire dal 01.09.2021, e la fascia stipendiale 28-34 dal 01.09.2023; che quest'ultima fascia stipendiale non gli era stata riconosciuta in quanto, nella busta paga di settembre
2023, egli risultava ancora in fascia 21; che era evidente il mancato riconoscimento dell'integrale preruolo, la mancata applicazione degli aumenti (minimo tabellare, IIS ed indennità vacanza contrattuale), nonché il ritardato riconoscimento della qualifica di laureato per l'insegnamento degli istituti secondari di secondo grado anno 2021; tanto premesso, ha concluso: “1) Accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento delle Pt_1 differenze stipendiali sin dall'anno scolastico 1991/1992 obbligando il alla Controparte_1 liquidazione delle somme dovute secondo le tabelle stipendiali ad oggi in vigore;
2) Per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio, Controparte_1 sia ai fini di una corretta ricostruzione della carriera che della corretta posizione stipendiale conseguente alla retrodatazione economica del ruolo, così come dalla maturazione degli scatti di anzianità, ovvero, più propriamente, del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali (in considerazione degli incrementi che hanno riguardato nel corso degli anni la voci in busta paga (minimo tabellare, IIS ed indennità vacanza contrattuale-RPD), così come anche ad ogni altro effetto di legge, quale, ad esempio, la esatta ricostruzione del TFS, pertanto riconoscendo al docente giorni 3.696 pari ad anni 10 mesi 03 e giorni 06 di servizio di preruolo riconosciuto;
3) Di conseguenza condannare il , in persona del pro tempore, a Controparte_1 CP_3 corrispondere al ricorrente, tutte le differenze retributive spettanti nel rispetto della prescrizione quinquennale (01/01/2019 al 31/10/2024) dei crediti di lavoro nella misura di euro 7.839,34, oltre ovviamente agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo come da perizia del dott. ; 4) Altresì, accertare e dichiarare Per_1 il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, da parte del docente dell'anno scolastico
2013; 5) Per l'effetto, ordinare al di effettuare la corretta valutazione dell'anzianità di servizio CP_4 del docente, ai fini di una corretta ricostruzione della carriera e conseguentemente della corretta posizione stipendiale.”.
Resiste alla domanda la costituita parte convenuta la quale ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto, nonché la infondatezza nel merito della domanda.
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. L'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 prevede che al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
Tale disposizione deve essere letta unitamente a quella di cui all'art. 489 del D. Lgs. citato, secondo la quale, ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
A sua volta, l'art. 11, comma 14, L. n. 124/1999 stabilisce che il comma 1 dell'art. 489 del Testo
Unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Sull'interpretazione della normativa richiamata e sull'esatta portata dei principi e delle regole che governano la materia del riconoscimento del servizio preruolo sono intervenute sia la giurisprudenza europea, sia quella nazionale.
La prima, in particolare, si è occupata della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo indeterminato, statuendo che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Per_2
; 8.9.2011, causa C-177/10 DO TA); b) il principio di non discriminazione non può
[...] essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C-177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55; negli stessi termini Corte di Giustizia 5.6.2018, in causa C-677/16, punto 57 e con riferimento ai rapporti non Persona_3 di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C-302/11 e C-305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C-393/11, Bertazzi); e) la clausola 4 "osta ad una normativa nazionale,... la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive.... Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere"
(Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C-302/11 a C305/11, Valenza e negli stessi termini
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C-152/14 Bertazzi).
Con specifico riferimento alla questione relativa alla compatibilità dell'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 col diritto dell'Unione Europea, la Corte di Giustizia ha statuito che la clausola 4 dell'Accordo
Quadro, in linea di principio, non osta ad una normativa, quale quella dettata dal D. Lgs. n. 297 del
1994, art. 485, che “ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi” (sentenza
20.9.2018, in causa C466/17, Motter).
La giurisprudenza nazionale (in particolare, cfr. Cass. n. 31149/2019), intervenuta a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia, ha evidenziato che, al fine di vagliare la compatibilità del richiamato art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 col diritto europeo, è necessario operare una verifica che la
Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni “alla rovescia” in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si prescindesse dall'abbattimento, perché in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 489, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Più nello specifico, la Cassazione ha precisato che “L'applicazione diretta della clausola 4 chiama il giudice nazionale a seguire un procedimento logico secondo il quale occorre: a) determinare il trattamento spettante al preteso "discriminato"; b) individuare il trattamento riservato al lavoratore comparabile;
c) accertare se l'eventuale disparità sia giustificata da una ragione obiettiva. Nel rispetto di queste fasi perché il docente si possa dire discriminato dall'applicazione del D. Lgs. n.
297 del 1994, art. 485, che, si è già detto al punto 5, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile. In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale D.Lgs. n. 297 del 1994, ex art. 489, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile D.Lgs.
n. 297 del 1994, ex art. 485, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, DO TA punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal
T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere parziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile” (Cassazione civile, sez. lav., 28/11/2019, n.
31149).
Venendo al caso di specie, dall'esame del prospetto dei mesi di servizio prestati da parte ricorrente nel periodo pre-ruolo (cfr. certificato di servizio - all. n. 1 fascicolo attoreo), emerge che essa ha effettivamente lavorato per istituzioni scolastiche statali, in virtù di contratti a tempo determinato, dall'a.s. 1991/1992 fino all'assunzione in ruolo avvenuta il 31.08.2007, per giorni 3.696, pari complessivamente ad anni 10 mesi 03 e giorni 06 di servizio di preruolo, ma che il primo decreto di ricostruzione della carriera n. 7659, applicando la disciplina di cui al citato art. 485, le ha riconosciuto un'anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 10 mesi 00 e giorni 00, ed ai soli fini economici anni 03 mesi 00 e giorni 00, laddove il secondo decreto di ricostruzione carriera n. 2421, emesso in data 04.11.2022, le ha riconosciuto la fascia stipendiale 21 a partire dal 01.09.2021 e la fascia stipendiale 28-34 dal 01.09.2023 (cfr. decreti di ricostruzione di carriera: all. n. 2 e 3 fascicolo attoreo), sicché è evidente la discriminazione che parte ricorrente ha subito nel computo del servizio effettivamente prestato nel periodo di servizio pre-ruolo che non le è stato interamente riconosciuto
Relativamente all'invocato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'a. s. 2013, si ritiene che l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 possa essere riconosciuta all'istante ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico. Sul punto, la Suprema Corte, con sentenza n. 13618/2025, ha affermato che il contrasto insorto anche nella giurisprudenza di merito in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, co. 23, D.L.
n. 78/2010, va risolto “ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 …
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva … Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, pronunciata in fattispecie nella quale veniva in rilievo la “supervalutazione” del servizio prestato all'estero che il pretendeva di CP_1 sterilizzare ad ogni effetto, perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che
l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”.
Pertanto, facendo applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, dai quali non vi è ragione di discostarsi, l'istante ha diritto al riconoscimento dell'anzianità effettiva di servizio pre-ruolo come sopra indicata, anziché a quella riconosciuta con decreto ed il convenuto va condannato al CP_1 riconoscimento dell'anzianità effettiva indicata.
Il deve essere, altresì, condannato a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive CP_1 tra quanto effettivamente percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell'anzianità di servizio come sopra riconosciuta – fatta eccezione, come si è detto, per il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico - nei limiti della tempestivamente eccepita prescrizione quinquennale.
Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Risultano, pertanto, prescritte le differenze retributive anteriori al quinquennio antecedente all'avvenuta interruzione del termine prescrizionale.
Non trova, invece, applicazione al caso di specie il termine di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno “status” o un elemento costitutivo di uno “status” del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (cfr.
Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n. 448 e giurisprudenza ivi richiamata).
Deve essere, inoltre, escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, L.
n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
In conclusione, recependo i principi enunciati dalla Suprema Corte, va riconosciuto, nel caso concreto, il diritto di parte ricorrente a conseguire gli aumenti stipendiali in relazione ai periodi di servizio effettivamente lavorati, attribuendole la stessa progressione stipendiale prevista, per i dipendenti a tempo indeterminato di pari qualifica, dai CCNL succedutisi nel tempo, con condanna del al pagamento delle differenze retributive, previa esclusione dell'anzianità di servizio CP_1 maturata nell'anno 2013 che va riconosciuta ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, e nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, oltre agli interessi legali o, se maggiore, alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, co. 36, L. n. 724/1994, dal giorno del dovuto al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie per quanto di ragione il ricorso e, per l'effetto:
- previo computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi utilmente svolti prima dell'immissione in ruolo (avvenuta il 31.08.2007), pari a giorni 3.696 (anni 10 mesi 03 e giorni 06), condanna il a riconoscere a parte ricorrente, ai fini della ricostruzione della carriera, l'integrale CP_1 anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo, nonché al collocamento della stessa nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato, con la precisazione che il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013 possa essere utilmente fatta valere ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
- condanna il al pagamento delle relative differenze retributive maturate – escludendo CP_1
l'anzianità di servizio maturata nell'anno 2013, da riconoscersi ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico - nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite a parte ricorrente, liquidate in complessivi
€ 2.100,00 per onorari, oltre alla spesa per il contributo unificato se dovuto e versato ed oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, li 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
CO GO