Articolo 14 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 13Articolo 15
Versione
12 maggio 1956
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Versione
2 marzo 1963
Art. 14. ((La retribuzione soggetta a contributo e' costituita:
a) dal minimo di stipendio o paga della categoria cui l'iscritto appartiene;
b) dall'indennita' di contingenza
c) dagli aumenti per anzianita';
d) dall'indennita' di mensa e aggiuntiva di mensa
e) dalla tredicesima mensilita';
f) dalla quattordicesima corresponsione nell'anno.
Nel caso in cui la retribuzione mensile sia corrisposta, a norma di contratto, in misura ridotta, i contributi e le prestazioni dovranno essere commisurati all'intera retribuzione mensile che sarebbe spettata al lavoratore se avesse prestato normale servizio.
La retribuzione cui sono ragguagliate le prestazioni del Fondo e' quella soggetta a contributo, determinate a norma del secondo comma dell'articolo 17)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Entrata in vigore il 2 marzo 1963
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