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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2487 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 5865/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( C.F. Parte_1 [...]
) ed ivi residente in [...] rappresentata C.F._1
e difesa dall'Avv. Roberta Sorgi, e con questa elettivamente domiciliata in Palermo presso e nello studio del procuratore in P.zza G. Amendola n. 31
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Di Gloria
Resistente
Oggetto: pensione di vecchiaia
MEDIANTE LETTURA – AI SENSI DELL'ART. 429 CPC - ALL'UDIENZA
DEL 27.05.2025 DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che la ricorrente ha diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dall'1/2/2024; compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento della restante CP_1
metà, che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. Roberta Sorgi ai sensi dell'art. 93 cpc.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.4.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' CP_1
chiedendo che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1^ gennaio 2024 e con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei pensionistici. CP_2
Assumeva di avere lavorato come collaboratore scolastico dal 9.04.2002 e avere avanzato, in data 6/10/22, domanda di pensione di vecchiaia in cumulo con
CP_ decorrenza 1.09.2023. Atteso che dal conteggio eseguito dall' non risultavano accreditati i contributi minimi, presentava in data 2.05.2023 apposita domanda di riscatto e nel contempo ad agosto 2023 si dimetteva dal lavoro senza tuttavia ricevere la pensione stante che la domanda veniva respinta.
Poichè che con la legge finanziaria 2023, dal 1^ gennaio 2024 l'importo soglia per la pensione di vecchiaia era stato modificato da una volta e mezzo ad una volta l'assegno sociale, in data 31.01.2024 avanzava istanza di pensione di vecchiaia con il sistema contributivo e con decorrenza dall'1.1.2024.
Si costituiva in giudizio, con il patrocinio del proprio difensore, l' che CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso rappresentando tuttavia che era in corso una revisione della pratica. Quindi con note depositate in data 19.09.2024 depositava provvedimento di liquidazione della pensione con decorrenza dal 1^ Febbraio 2024.
Disposto il rinvio della causa al fine di verificare l'intervenuta corresponsione delle
CP_ somme liquidate, all'udienza di oggi il procuratore dell' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere e parte ricorrente dava atto dell'intervenuto pagamento chiedendo tuttavia che venisse riconosciuto il diritto alla pensione con decorrenza dal mese di gennaio 2024.
Sulle conclusioni rassegnate la causa viene decisa.
* * * La ricorrente in data 6.10.2022 ha avanzato domanda di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1^ settembre 2023.
Non avendo alla data indicata per il pensionamento i contributi minimi richiesti per legge, ovvero 20 anni, ha chiesto di riscattare la posizione LSU al fine di raggiungere il montante contributivo, cumulando i contributi versati nelle due gestioni assicurative.
Con il cumulo infatti gli iscritti a più forme di assicurazione obbligatoria possono utilizzare gratuitamente la contribuzione posseduta presso le varie gestioni al fine di ottenere un'unica pensione o di raggiungere i contributi minimi per la pensione di vecchiaia.
Una volta eseguito il riscatto del periodo necessario al montante contributivo ed atteso che, con la legge finanziaria 2023, dal 1^ gennaio 2024 era stata abbassata la soglia minima per la pensione da una volta e mezza ad una volta l'assegno sociale, requisito quest'ultimo in possesso della SI.ra , avanzava in data Parte_1
31.01.2024 domanda di pensione di vecchiaia con sistema contributivo e con decorrenza dal 1^ gennaio 2024.
CP_ L' riesaminando la richiesta, in corso di causa provvedeva a liquidare la prestazione ma con decorrenza dal 1^ febbraio 2024.
^^^
Ebbene, per i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria e alla gestione separata, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, come nella fattispecie, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti.
Qualora poi vi sia domanda da parte dell'interessato, come nella fattispecie, dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Ritenuto che
la domanda del 6.10.2022 era stata respinta per mancanza dei requisiti contributivi;
che successivamente al riscatto tuttavia mancava il requisito minimo atteso che, ai sensi dell'art. 24 comma 7 DL n. 201/11 convertito nella legge n. 214/11, l'importo della pensione doveva essere almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale e che nella fattispecie l'importo era inferiore;
che la legge finanziaria 2023 ha modificato l'art. 24 comma 7 DL n. 201/11 convertito nella legge n. 214/11, stabilendo “Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari
a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per
i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, all'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335”; che pertanto parte ricorrente ha presentato una nuova domanda di pensione di vecchiaia in data 31.01.2024; ne deriva che il diritto alla pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
Correttamente pertanto l' ha liquidato la pensione con Controparte_3
decorrenza dal 1^ febbraio 2024.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto parzialmente.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo li 27.05.2025
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente