TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/05/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3794 dell'anno 2024 TRA
, nato a Canosa di Puglia il [...], in [...] erede di Parte_1
, nato a [...] il 14.061933 ed ivi deceduto il 05.08.2023, Persona_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Di Pierro e Roberto Di Pierro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Raffale Tedone e Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente – In data 12.05.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.05.2024, il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato
CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto del de cuius a percepire Persona_1 l'indennità di accompagnamento, nonché a fruire del contrassegno invalidi. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti. All'udienza del 16.09.2024, questo Giudice, ritenutane l'opportunità, disponeva la rinnovazione della perizia, nominando a tal fine il dott. . Persona_2
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda del ricorrente è parzialmente fondata e va accolta sulla base dei motivi che di seguito si espongono. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex
L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.
1
L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate. Quanto al contrassegno disabili, previsto dall'art. 4 D.L. 09.02.2012, nonché dall'art. 381 d.p.r. 495/1992, esso spetta a coloro che abbiano una deambulazione sensibilmente ridotta o impedita o da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore al ventesimo.
Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che
, a causa delle patologie sofferte, fosse totalmente e permanentemente invalido al Persona_1
100% e che necessitasse di assistenza continua a far data dalla domanda amministrativa del
07.02.2023 (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato).
Il CTU ha ritenuto che in capo al sussistessero anche i requisiti per il godimento del Per_1 contrassegno disabili, sempre a partire dalla data della domanda amministrativa. Ma in ordine a tale ultima domanda, considerato il decesso del ricorrente, non vi è più interesse ad ottenere una pronuncia di merito da parte dell'erede. Pertanto in relazione al contrassegno disabili l'erede non ha legittimazione ad agire, trattandosi di diritto intrasmissibile agli eredi.
Pertanto, la domanda deve essere parzialmente accolta e deve dichiararsi che i requisiti sanitari per percepire l'indennità di accompagnamento sussistevano in capo al dante causa del ricorrente a far data dal 07.02.2023 e sino alla data del decesso, intervenuto il 05.08.2023.
Invece, in relazione al contrassegno disabili, deve dichiararsi la carenza di interesse ad agire da parte dell'erede dell'originario ricorrente. Le spese legali, comprese quelle relative all'espletata CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto del valore CP_1 della domanda accolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 13.05.2024 da , in qualità di erede di , nei confronti Parte_1 Persona_1 dell' , così provvede: CP_1
1) dichiara la sussistenza del requisito sanitario in capo al dante causa del ricorrente per percepire l'indennità di accompagnamento dal 07.02.2023 al 05.08.2023, data del decesso;
2) dichiara la carenza di legittimazione ad agire del ricorrente in relazione al contrassegno disabili
(spettante al de cuius);
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, che liquida in favore CP_1 dei procuratori dichiaratisi antistatari in complessivi € 3.867,00 per compensi ai difensori (nulla per esborsi), oltre RGS CAP e IVA come per legge;
4) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 12.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
2