Sentenza 17 settembre 2004
Massime • 1
Nell'ordinario giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto che incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove; salvo il caso in cui per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta venga a trovarsi nella posizione processuale di convenuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/09/2004, n. 18767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18767 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore CI IO, elettivamente domiciliato in ROMA CIRC.NE NOMENTANA 312, presso lo studio dell'avvocato GIOANTONIO ROLANDI RICCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNI FIORAVANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DITTA ARTE VETRINA DI TI AN TA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 87/00 del Giudice di pace di SAN BENEDETTO DEL TRONTO, depositata il 21/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/04 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 21 ottobre 1996 la società MA propose opposizione contro il decreto ingiuntivo con cui il Giudice di pace di San Benedetto del Tronto l'aveva condannata a pagare a GI BA RA, titolare della ditta "Arte della Vetrina" la somma di lire 1.390.000.
L'opponente sostenne che il documento, in virtù del quale era stato concesso il decreto (definito nel ricorso per ottenerlo "contratto acquisto manichini"), era stato sottoscritto da un suo autista, carente di poteri rappresentativi, e non era quindi fonte di sue obbligazioni.
GIni BA RA si costituì e chiese il rigetto dell'opposizione; in via subordinata e riconvenzionale chiese risarcimento per il danneggiamento dei manichini, che gli erano stati restituiti.
Il Giudice di pace, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l'opposizione, avendo accertato la carenza di poteri rappresentativi dell'autista della società opponente nel sottoscrivere il contratto (che ha definito "di noleggio"); ha peraltro affermato la ammissibilità e la fondatezza della domanda riconvenzionale dell'opposto, sulla scorta delle testimonianze acquisite, ed ha liquidato equitativamente il danno in 800.000 lire. La società MA ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi, che ha poi illustrato con memoria.
GI BA RA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del suo ricorso la società MA censura la sentenza impugnata per aver affermato l'ammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta, denunziando violazione dell'art. 36 e 360 n. 3 e 5 del codice di rito.
La censura è fondata.
Questa Corte, abbandonando un suo remoto orientamento (che ha riscontro nella sentenza n. 4837-1984), ha in tempi recenti sempre affermato che nell'ordinario giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo è solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, che può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che diversamente incorrerebbe nel divieto di proporre domande nuove;
salvo il caso (che non ricorre nella specie) in cui, per effetto di una riconvenzionale proposta dall'opponente, la parte opposta viene a trovarsi in una posizione processuale di convenuto (cfr. le sentenze di questa Corte, n. 13445/2000, 1153/2001, 16331/2002, 16957/2002). I restanti due motivi di ricorso, con cui la società MA censura la sentenza impugnata per aver affermato la fondatezza dell'anzidetta domanda riconvenzionale, e per aver liquidato il danno nella misura detta, restano assorbiti.
Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese processuali di questo giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso;
dichiara assorbiti il secondo ed il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altro giudice dell'ufficio del Giudice di pace di San Benedetto del Tronto, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004