Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
“Il Giudice, alle h. 15.45, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., procede alla lettura e pubblicazione della presente sentenza”
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella controversia RG 403/2024 promossa da:
, C.F. , nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Montanaro (TO), via Castelfidardo, n. 2, rappresentato e difeso per procura speciale in calce all'atto introduttivo dall'avv. Davide RENALDO
-parte attrice -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
-parte convenuta contumace -
Conclusioni per parte attrice:
“Giusta l'ordinanza pronunciata dall'Ill.mo Giudice, il signor , come in atti rappresentato, Pt_1 difeso e domiciliato, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo il provveduto all'annullamento in autotutela dell'ingiunzione in questa Controparte_1 sede opposta. Stante l'annullamento successivo alla notifica dell'atto introduttivo, nonché i costi sostenuti dal signor per il radicamento del presente giudizio nonché in relazione alla Pt_1 condotta tenuta dall'Ente convenuto, chiede che il venga condannato a rifondere al CP_1 ricorrente le spese di lite, onorari, rimborso forfettario con distrazione a favore dell'avv. Davide
Renaldo che si dichiara sin d'ora antistatario
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
In data 2 gennaio 2024 è stata notificata a parte attrice l'ingiunzione di pagamento ex R.D. n.
639/1910 n. 1355 per l'importo complessivo di euro 18.621,20 motivata dalla violazione dell'art. 22 del Cds ad opera del sig. , apparentemente avvenuta in 4 settembre 2019. Pt_1
Parte attrice nell'impugnare la predetta ordinanza di ingiunzione emessa al ne ha Controparte_1 contestato la legittimità, sostenendo - in primo luogo- di non aver commesso tale tipo di violazione;
e sottodistinto ma connesso profilo, di non aver mai ricevuto notifica dell'atto propedeutico di tale ingiunzione, contrariamente a quanto segnalato in detto documento (cfr. notifica avvenuta in data 4 settembre 2019).
Ha inoltre lamentato, parte attrice, la nullità dell'ingiunzione poiché sprovvista del visto di esecutorietà del funzionario responsabile dell'ente locale (cfr. art. 52 comma 5, lett d), chiedendo conclusivamente all'adito Tribunale l'annullamento della gravata ingiunzione.
Ritualmente esperita la notifica dell'atto introduttivo, il Giudice -con distinto provvedimento del
10.06.2024- ha dichiarato la contumacia del . Controparte_1
Alla prima udienza, tenutasi in data 30 ottobre 2024, parte attrice ha dato atto a verbale dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione n.413/2019 emessa in data
18.10.2024 e richiesto dunque che venisse dichiarata la cessata materia del contendere.
La causa è stata, poi, rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale della controversia ex art. 281 sexies c.p.c. tenutasi in data 13.01.2025 con il modulo della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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La causa è documentale e può essere decisa sulla base del corredo probatorio in atti.
Richiamato il provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza di ingiunzione n.413/2019 emesso in data 18.10.2024 dal (doc. depositato con memoria del 30.10.2024) Controparte_1 deve essere dichiarata la cessata materia del contendere, fatta salva la regolamentazione delle spese processuali in base al criterio della “soccombenza virtuale”.
Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
-la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa,
a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
- quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione della materia del contendere;
Si tenga, altresì, presente che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso, ovvero, che in mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, sia valutata dal giudice. Questi, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando conseguenzialmente le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza (cfr. “L'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, va dichiarata anche d'ufficio - Sez. 2, Ordinanza n. 19845 del
23/07/2019 (Rv. 654975 - 01).
Nel caso di specie, applicando i già menzionati principi, è evidente come non esista più materia del contendere, dato l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione causa originaria della presente controversia.
Venendo alla regolamentazione delle spese di lite appare assorbente notare come il provvedimento gravato sia stato oggetto di annullamento in autotutela per evidente errore materiale compiuto dall'amministrazione procedente (atto depositato con memoria del 30.10.2024)
Pertanto, sostanzialmente, in un'ottica prognostica (al fine di sondare la soccombenza virtuale)
l'azione promossa sarebbe risultata senz'altro fondata tenuto conto che il sig. non risulta Pt_1 aver violato l'art. 22 del Cds ma- come ammesso expressis verbis dalla stessa amministrazione
Comunale- la diversa disposizione di cui al d.lgs 114/1998 e l'ingiunzione è affetta da errore materiale.
Le spese processuali devono essere conseguentemente integralmente poste a carico di parte convenuta contumace soccombente, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (agg al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia (importo oggetto di ingiunzione) valori prossimi ai minimi per tutte e quattro le fasi, tenuto conto delle questioni trattate e dell'assai limitata attività processuale svoltasi;
compensi da distrarsi tutti a favore del legale di parte attrice dichiaratosi antistatario.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza: in accoglimento della domanda promossa da parte ricorrente:
DICHIARA cessata la materia del contendere CONDANNA il , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al rimborso delle spese di lite nei riguardi di parte attrice che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese forf. 15%, oltre esposti documentati pari ad euro 264,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore del legale di parte attrice dichiaratosi antistatario.
Ivrea, 13.01.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)