Art. 12.
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' approvato lo statuto dell'Ente.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera' ad emanare il regolamento organico del personale.
Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, sara' approvato lo statuto dell'Ente.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvedera' ad emanare il regolamento organico del personale.