Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 27/06/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1416/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1416/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv. ROBERTO SPOLDI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il Controparte_2
29.07.1996
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza
Con ricorso depositato il 09.09.2024, ha chiesto Controparte_1 che il Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto in Ascoli Piceno (AP) il 09.01.2018 con esponendo che dall'unione Controparte_2 non sono nati figli e deducendo di vivere ininterrottamente separato dalla coniuge in virtù di separazione giudiziale divenuta definitiva. Il ricorrente ha esposto che l'intestato Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi
[...]
e disponendo l'annotazione della CP_1 Controparte_2 sentenza negli atti dello stato civile. Tanto premesso, ha Controparte_1 chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, senza nulla disporre in termini di mantenimento.
Disposta la comparizione delle parti davanti alla Presidente delegata, la resistente, regolarmente citata, non è comparsa e ne è stata dichiarata la contumacia;
parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda chiedendo la decisione.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, acquisite le conclusioni del PM depositate in data 20.05.2025.
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, definito con sentenza;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
Spese compensate in considerazione della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Controparte_1
e in Ascoli Piceno (AP) il
[...] Controparte_2
09.01.2018; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Ascoli Piceno (AP) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018, atto n. 4, parte II, Serie C); spese compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 26.6.2025
PRESIDENTE est.
dott.ssa Monica Velletti