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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/06/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4443 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra c.f. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Agata D'Auria ed elettivamente domiciliato in Palagiano (TA) alla via Pascoli n. 3 presso lo studio dell'Avv. Agata D'Auria; parte attrice - opponente contro c.f. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Maria De Carlo ed elettivamente domiciliata in Mottola (TA) al Corso Vittorio Emanuele n. 17 presso lo studio dell'avv. Maria De Carlo;
parte convenuta - opposta AVV. DE CARLO MARIA, c.f. in proprio, con C.F._3 studio in Mottola (TA) al Corso Vittorio Emanuele n. 17; pec:
Email_1 parte convenuta - opposta OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte, riportandosi ai rispettivi atti difensivi ai quali si rinvia, entro il termine perentorio del 12.06.2025 concesso ex art. 127- ter c.p.c., nonché ai fini della discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. (nuovo rito).
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sintesi degli atti di causa ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in Parte_1 data 01.10.2024, con cui l'avv. Maria De Carlo, sia in proprio che quale procuratore di ha intimato il pagamento del complessivo Controparte_1 importo di € 17.235,86, di cui € 11.500,00 per sorte capitale in favore di
€ 5.453,60 per spese, compenso ed accessori di legge in Controparte_1 favore dell'Avv. Maria De Carlo, quale difensore antistatario ed € 282,26 per compenso dell'atto di precetto, oltre le spese di notifica e gli interessi maturandi, in virtù della sentenza n. 2152/2024 emessa dal Tribunale di Taranto, notificata contestualmente all'atto di precetto. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che l'atto di precetto è nullo in quanto la sentenza su cui si fonda è priva di ogni elemento identificativo e segnatamente: numero di sentenza, data di pubblicazione, numero di R.G. del procedimento al quale si riferisce, numero di repertorio e firma del giudice;
- che la sentenza su cui si fonda il precetto non è conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico iscritto al n. 590/2023 R.G. del Tribunale di Taranto;
- che l'attestazione di conformità della sentenza notificata, a firma dell'avv. De Carlo, non è idonea, in quanto redatta in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 196 octies, disp. att. c.p.c. e 475 c.p.c. per i titoli esecutivi, essendosi limitata ad attestare la conformità della copia della sentenza “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies, comma 1 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 e successive modifiche...”. Per tali ragioni, ha chiesto, preliminarmente, la sospensione della esecutorietà del titolo;
nel merito, ha chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e di condannare le opposte, in solido tra loro, o per quanto di rispettiva ragione, al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio e l'avv. Maria De Carlo (la cui Controparte_1 dichiarazione di contumacia va revocata, essendo stata effettivamente adottata per mero errore), deducendo:
- che non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini dell'accoglimento della richiesta sospensiva;
- che la sentenza notificata è stata estratta dal relativo fascicolo informatico, come da attestazione sottoscritta dal difensore, ai sensi dell'art. 475 c.p.c. Con ordinanza del 26.11.2024 questo giudice ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris. Nelle depositate memorie 171 ter le parti convenute si sono riportate alle motivazioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva;
parte opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in virtù dell'inibitoria concessa, nelle more, dalla Corte d'Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto, nel giudizio di gravame proposto dallo stesso avverso la medesima sentenza.
2) Sui motivi di opposizione L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. L'art. 475 c.p.c., nella sua formulazione attualmente vigente, prevede che le sentenze, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, devono essere rilasciate in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti. Inoltre, l'art. 196
– octies, co. 2, disp. att. c.p.c., statuisce che il difensore può estrarre, con modalità telematiche, duplicati informatici, copie analogiche o copie informatiche di provvedimenti giudiziali e attestare la conformità delle sole copie analogiche o informatiche ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Da quest'ultima disposizione si ricava che, per il difensore, non è necessario attestare la conformità all'originale del duplicato informatico. A tale conclusione si perviene, altresì, alla luce della differenza esistente tra duplicato informatico e copia informatica. Mentre il primo, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. i-quinques, del d.lgs. n. 82 del 2005, è “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”, la copia informatica è invece quel documento informatico “avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari” (cfr. art. 1, co. 1, lett. i-quater del d.lgs. n. 82 del 2005). Pertanto, considerato che il duplicato informatico non è altro che un clone dell'originale informatico o, meglio, una sorta di secondo originale, in quanto recante la medesima sequenza binaria dell'originale informatico, non necessita, a differenza di una copia informatica analogica, di un'attestazione di conformità per essere considerato equivalente all'originale informatico. Su tale distinzione contribuisce a far chiarezza la pronuncia n. 27379 del 19 settembre 2022 della Corte di Cassazione, dove si è precisato che “La "coccarda" e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento sono requisiti che appartengono alla copia informatica di un documento nativo digitale, trattandosi di segni grafici che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari e che non rappresentano la firma digitale, ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento, mentre tali requisiti non appartengono al duplicato informatico”. Nel caso di specie, parte opposta ha notificato il precetto unitamente ad una copia cartacea della sentenza del Tribunale di Taranto del 24 luglio 2024, relativa al procedimento recante R.G. n. 590/2023, a firma del Dott. Antonio Taurino;
tale copia cartacea notificata, non recando la coccarda della firma e stante l'obbligo di deposito telematico delle sentenze ex art. 196-quater disp. att. c.p.c., sembra essere un duplicato informatico dell'originale informatico rappresentato dalla sentenza. Pertanto, benché l'attestazione di conformità del duplicato informatico non sarebbe neanche stata necessaria (tanto che il nuovo art. 475 c.p.c. così come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024, ha previsto che “all'articolo 475, dopo le parole «conforme all'originale» sono inserite le seguenti: «o in duplicato informatico»), parte opposta ha attestato la conformità della predetta copia analogica, del duplicato informatico, all'originale estratto dal fascicolo informatico. Assumendo la qualifica di pubblico ufficiale ex art. 196 octies e undecies disp. att. c.p.c. ha correttamente attestato, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la conformità di un duplicato informatico che altro non è che una seconda copia originale dell'originale informatico. Le deduzioni di parte opponente in ordine alla inapplicabilità temporale delle disposizioni su richiamate, alla data di notifica della sentenza, non sono meritevoli di accoglimento: l'art. 7, co. 4, del d.lgs. 164 del 2024, prevede che
“Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.”. Il d.lgs. n. 164 del 2024 è entrato in vigore il 26.11.2024 e il titolo è stato notificato in data successiva al 28 febbraio 2023. Inoltre, la volontà di mettere in esecuzione il titolo si manifesta con l'atto di precetto, con cui viene di fatto minacciata l'esecuzione in caso di mancato pagamento. Nel caso di specie il precetto è stato notificato l'1.10.2024 e quindi sempre in data successiva al 28 febbraio 2023. Peraltro, il richiamo che l'opponente fa all'art. 35, co. 1 del d.lgs. n. 149 del 2022 non è pertinente, in quanto tale disposizione si riferisce ai procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023, mentre, con riguardo all'applicabilità dell'art. 475 c.p.c., occorre semmai fare riferimento ai procedimenti esecutivi di precedente o successiva iscrizione al 28 febbraio 2023; e, nel caso di specie, non è stato introdotto, per quel che consta in questa sede, alcun procedimento esecutivo sulla base del titolo opposto. Non possono del pari trovare accoglimento le doglianze circa la mancanza di elementi identificativi nella sentenza notificata. Fermo restando quanto già esposto con riferimento all'assenza di firma digitale, si rileva che il numero di sentenza, il numero di repertorio e la data di pubblicazione non sono riportati sul duplicato informatico, mentre il numero di ruolo del procedimento si ricava dalla sentenza medesima. Parte opponente, inoltre, pur sostenendo la non conformità della sentenza notificata all'originale estratto dal relativo fascicolo telematico, non fornisce la prova di tale assunto, non avendo prodotto l'originale informatico, pur avendone la disponibilità, essendosi costituito nel procedimento definito dalla sentenza in esame. Con riferimento alla domanda formulata da parte opponente nelle depositate memorie 171 ter n. 1, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per esser venuto meno l'interesse ad ottenere una decisione di merito in virtù dell'inibitoria concessa dal Corte d'Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto, anch'essa non può trovare accoglimento. La mera sospensione dell'esecuzione, ordinata ex art. 283 c.p.c. dal giudice d'appello, innanzi al quale è stato impugnato il titolo esecutivo, non pone definitivamente nel nulla il titolo stesso che, nell'ipotesi di conferma del provvedimento impugnato, riacquisterebbe la propria efficacia, con la conseguenza di poter proseguire il processo esecutivo sospeso o di iniziarne uno nuovo. Per tale ragione, la c.d. inibitoria in appello non può comportare l'integrale cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso l'atto di precetto, in quanto resta concreto e attuale l'interesse di entrambe le parti ad una decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione basata su motivi diversi1. Dirimente in tal senso quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, partendo dalla contemplazione della norma dell'art. 626 c.p.c., la quale prevede che
"quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del Giudice dell'esecuzione". “Questa norma, là dove allude al "processo sospeso", fa riferimento al processo esecutivo e, per quanto attiene al modo della sua sospensione, rimanda implicitamente ratione loci alle varie ipotesi di sospensione individuate dall'art. 623 c.p.c., e, quindi, anche all'ipotesi in cui la sospensione del processo esecutivo sia disposta "dal Giudice davanti al quale è impugnato il titolo", cioè a quella alla quale è riconducibile senza dubbio la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado da parte del Giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
[…]. La norma, una volta letta a contrario, palesa che gli atti del processo esecutivo posti in essere anteriormente restano, viceversa, pienamente validi ed efficaci. Lo conferma la stessa circostanza che è riconosciuta al Giudice dell'esecuzione la possibilità di disporre 1 Tribunale Monza, 09/03/2006. diversamente, cioè di autorizzare comunque il compimento di atti esecutivi ulteriori. Invero, se restano validi gli atti esecutivi già compiuti, è palese che restano ferme e pienamente valide ed efficaci le attività - se si vuole qualificabili preesecutive - necessaire per iniziare l'esecuzione forzata e, quindi, fra esse la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Se il provvedimento sospensivo interviene, del resto, in un momento in cui sono state compiute soltanto tali attività, il principio emergente dall'art. 626 c.p.c. impone che esse restino salve.”2 Nel caso di specie, l'allegato provvedimento della Corte d'Appello non ha comportato la caducazione del titolo impugnato e posto a fondamento dell'atto di precetto, avendo invece determinato solo la temporanea sospensione dell'esecuzione, con conseguente conservazione dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito del presente giudizio. Ne discende che non possono dirsi sussistenti i presupposti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
3) Sulle spese del giudizio Per le ragioni sopra esposte, non può trovare accoglimento la richiesta di integrale compensazione delle spese di lite quale conseguenza della domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, la quale, ai fini della regolamentazione delle spese avrebbe in ogni caso comportato un accertamento della soccombenza virtuale. Le spese del presente giudizio e della fase cautelare seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di nella misura stabilita in Parte_1 dispositivo (scaglione € 5.200,00 – € 26.000 del D.M. n. 55/2014; mediante l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto delle doglianze sollevate e della non particolare complessità delle stesse, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria del procedimento cautelare).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
revoca la dichiarazione di contumacia dell'avv. De Carlo Maria;
rigetta l'opposizione;
condanna al pagamento in favore delle parti opposte Parte_1 delle spese del procedimento cautelare, che liquida in € 1.150,00 oltre iva, cpa e spese generali;
2 Cassazione civile sez. III, 19/12/2008, n.29860. condanna al pagamento in favore delle parti opposte Parte_1 delle spese di lite del giudizio di merito, che liquida in € 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Taranto, in data 12/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
parte convenuta - opposta AVV. DE CARLO MARIA, c.f. in proprio, con C.F._3 studio in Mottola (TA) al Corso Vittorio Emanuele n. 17; pec:
Email_1 parte convenuta - opposta OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte, riportandosi ai rispettivi atti difensivi ai quali si rinvia, entro il termine perentorio del 12.06.2025 concesso ex art. 127- ter c.p.c., nonché ai fini della discussione della causa ex art. 281-sexies c.p.c. (nuovo rito).
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO 1) Sintesi degli atti di causa ha proposto opposizione avverso il precetto notificatogli in Parte_1 data 01.10.2024, con cui l'avv. Maria De Carlo, sia in proprio che quale procuratore di ha intimato il pagamento del complessivo Controparte_1 importo di € 17.235,86, di cui € 11.500,00 per sorte capitale in favore di
€ 5.453,60 per spese, compenso ed accessori di legge in Controparte_1 favore dell'Avv. Maria De Carlo, quale difensore antistatario ed € 282,26 per compenso dell'atto di precetto, oltre le spese di notifica e gli interessi maturandi, in virtù della sentenza n. 2152/2024 emessa dal Tribunale di Taranto, notificata contestualmente all'atto di precetto. A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
- che l'atto di precetto è nullo in quanto la sentenza su cui si fonda è priva di ogni elemento identificativo e segnatamente: numero di sentenza, data di pubblicazione, numero di R.G. del procedimento al quale si riferisce, numero di repertorio e firma del giudice;
- che la sentenza su cui si fonda il precetto non è conforme all'originale estratto dal fascicolo telematico iscritto al n. 590/2023 R.G. del Tribunale di Taranto;
- che l'attestazione di conformità della sentenza notificata, a firma dell'avv. De Carlo, non è idonea, in quanto redatta in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 196 octies, disp. att. c.p.c. e 475 c.p.c. per i titoli esecutivi, essendosi limitata ad attestare la conformità della copia della sentenza “ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies, comma 1 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 e successive modifiche...”. Per tali ragioni, ha chiesto, preliminarmente, la sospensione della esecutorietà del titolo;
nel merito, ha chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto e di condannare le opposte, in solido tra loro, o per quanto di rispettiva ragione, al pagamento delle spese di lite, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio e l'avv. Maria De Carlo (la cui Controparte_1 dichiarazione di contumacia va revocata, essendo stata effettivamente adottata per mero errore), deducendo:
- che non sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini dell'accoglimento della richiesta sospensiva;
- che la sentenza notificata è stata estratta dal relativo fascicolo informatico, come da attestazione sottoscritta dal difensore, ai sensi dell'art. 475 c.p.c. Con ordinanza del 26.11.2024 questo giudice ha rigettato l'istanza di sospensione, ritenendo insussistente il requisito del fumus boni iuris. Nelle depositate memorie 171 ter le parti convenute si sono riportate alle motivazioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensiva;
parte opponente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in virtù dell'inibitoria concessa, nelle more, dalla Corte d'Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto, nel giudizio di gravame proposto dallo stesso avverso la medesima sentenza.
2) Sui motivi di opposizione L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. L'art. 475 c.p.c., nella sua formulazione attualmente vigente, prevede che le sentenze, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, devono essere rilasciate in copia attestata conforme all'originale o in duplicato informatico, salvo che la legge disponga altrimenti. Inoltre, l'art. 196
– octies, co. 2, disp. att. c.p.c., statuisce che il difensore può estrarre, con modalità telematiche, duplicati informatici, copie analogiche o copie informatiche di provvedimenti giudiziali e attestare la conformità delle sole copie analogiche o informatiche ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ovvero allegati alle comunicazioni telematiche. Da quest'ultima disposizione si ricava che, per il difensore, non è necessario attestare la conformità all'originale del duplicato informatico. A tale conclusione si perviene, altresì, alla luce della differenza esistente tra duplicato informatico e copia informatica. Mentre il primo, ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. i-quinques, del d.lgs. n. 82 del 2005, è “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”, la copia informatica è invece quel documento informatico “avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari” (cfr. art. 1, co. 1, lett. i-quater del d.lgs. n. 82 del 2005). Pertanto, considerato che il duplicato informatico non è altro che un clone dell'originale informatico o, meglio, una sorta di secondo originale, in quanto recante la medesima sequenza binaria dell'originale informatico, non necessita, a differenza di una copia informatica analogica, di un'attestazione di conformità per essere considerato equivalente all'originale informatico. Su tale distinzione contribuisce a far chiarezza la pronuncia n. 27379 del 19 settembre 2022 della Corte di Cassazione, dove si è precisato che “La "coccarda" e la stringa alfanumerica indicante i firmatari dell'atto/provvedimento sono requisiti che appartengono alla copia informatica di un documento nativo digitale, trattandosi di segni grafici che sono generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari e che non rappresentano la firma digitale, ma una mera attestazione in merito alla firma digitale apposta sull'originale di quel documento, mentre tali requisiti non appartengono al duplicato informatico”. Nel caso di specie, parte opposta ha notificato il precetto unitamente ad una copia cartacea della sentenza del Tribunale di Taranto del 24 luglio 2024, relativa al procedimento recante R.G. n. 590/2023, a firma del Dott. Antonio Taurino;
tale copia cartacea notificata, non recando la coccarda della firma e stante l'obbligo di deposito telematico delle sentenze ex art. 196-quater disp. att. c.p.c., sembra essere un duplicato informatico dell'originale informatico rappresentato dalla sentenza. Pertanto, benché l'attestazione di conformità del duplicato informatico non sarebbe neanche stata necessaria (tanto che il nuovo art. 475 c.p.c. così come modificato dal d.lgs. n. 164 del 2024, ha previsto che “all'articolo 475, dopo le parole «conforme all'originale» sono inserite le seguenti: «o in duplicato informatico»), parte opposta ha attestato la conformità della predetta copia analogica, del duplicato informatico, all'originale estratto dal fascicolo informatico. Assumendo la qualifica di pubblico ufficiale ex art. 196 octies e undecies disp. att. c.p.c. ha correttamente attestato, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la conformità di un duplicato informatico che altro non è che una seconda copia originale dell'originale informatico. Le deduzioni di parte opponente in ordine alla inapplicabilità temporale delle disposizioni su richiamate, alla data di notifica della sentenza, non sono meritevoli di accoglimento: l'art. 7, co. 4, del d.lgs. 164 del 2024, prevede che
“Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.”. Il d.lgs. n. 164 del 2024 è entrato in vigore il 26.11.2024 e il titolo è stato notificato in data successiva al 28 febbraio 2023. Inoltre, la volontà di mettere in esecuzione il titolo si manifesta con l'atto di precetto, con cui viene di fatto minacciata l'esecuzione in caso di mancato pagamento. Nel caso di specie il precetto è stato notificato l'1.10.2024 e quindi sempre in data successiva al 28 febbraio 2023. Peraltro, il richiamo che l'opponente fa all'art. 35, co. 1 del d.lgs. n. 149 del 2022 non è pertinente, in quanto tale disposizione si riferisce ai procedimenti instaurati prima del 28 febbraio 2023, mentre, con riguardo all'applicabilità dell'art. 475 c.p.c., occorre semmai fare riferimento ai procedimenti esecutivi di precedente o successiva iscrizione al 28 febbraio 2023; e, nel caso di specie, non è stato introdotto, per quel che consta in questa sede, alcun procedimento esecutivo sulla base del titolo opposto. Non possono del pari trovare accoglimento le doglianze circa la mancanza di elementi identificativi nella sentenza notificata. Fermo restando quanto già esposto con riferimento all'assenza di firma digitale, si rileva che il numero di sentenza, il numero di repertorio e la data di pubblicazione non sono riportati sul duplicato informatico, mentre il numero di ruolo del procedimento si ricava dalla sentenza medesima. Parte opponente, inoltre, pur sostenendo la non conformità della sentenza notificata all'originale estratto dal relativo fascicolo telematico, non fornisce la prova di tale assunto, non avendo prodotto l'originale informatico, pur avendone la disponibilità, essendosi costituito nel procedimento definito dalla sentenza in esame. Con riferimento alla domanda formulata da parte opponente nelle depositate memorie 171 ter n. 1, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, per esser venuto meno l'interesse ad ottenere una decisione di merito in virtù dell'inibitoria concessa dal Corte d'Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto, anch'essa non può trovare accoglimento. La mera sospensione dell'esecuzione, ordinata ex art. 283 c.p.c. dal giudice d'appello, innanzi al quale è stato impugnato il titolo esecutivo, non pone definitivamente nel nulla il titolo stesso che, nell'ipotesi di conferma del provvedimento impugnato, riacquisterebbe la propria efficacia, con la conseguenza di poter proseguire il processo esecutivo sospeso o di iniziarne uno nuovo. Per tale ragione, la c.d. inibitoria in appello non può comportare l'integrale cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso l'atto di precetto, in quanto resta concreto e attuale l'interesse di entrambe le parti ad una decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione basata su motivi diversi1. Dirimente in tal senso quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, partendo dalla contemplazione della norma dell'art. 626 c.p.c., la quale prevede che
"quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del Giudice dell'esecuzione". “Questa norma, là dove allude al "processo sospeso", fa riferimento al processo esecutivo e, per quanto attiene al modo della sua sospensione, rimanda implicitamente ratione loci alle varie ipotesi di sospensione individuate dall'art. 623 c.p.c., e, quindi, anche all'ipotesi in cui la sospensione del processo esecutivo sia disposta "dal Giudice davanti al quale è impugnato il titolo", cioè a quella alla quale è riconducibile senza dubbio la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado da parte del Giudice d'appello, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
[…]. La norma, una volta letta a contrario, palesa che gli atti del processo esecutivo posti in essere anteriormente restano, viceversa, pienamente validi ed efficaci. Lo conferma la stessa circostanza che è riconosciuta al Giudice dell'esecuzione la possibilità di disporre 1 Tribunale Monza, 09/03/2006. diversamente, cioè di autorizzare comunque il compimento di atti esecutivi ulteriori. Invero, se restano validi gli atti esecutivi già compiuti, è palese che restano ferme e pienamente valide ed efficaci le attività - se si vuole qualificabili preesecutive - necessaire per iniziare l'esecuzione forzata e, quindi, fra esse la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Se il provvedimento sospensivo interviene, del resto, in un momento in cui sono state compiute soltanto tali attività, il principio emergente dall'art. 626 c.p.c. impone che esse restino salve.”2 Nel caso di specie, l'allegato provvedimento della Corte d'Appello non ha comportato la caducazione del titolo impugnato e posto a fondamento dell'atto di precetto, avendo invece determinato solo la temporanea sospensione dell'esecuzione, con conseguente conservazione dell'interesse delle parti ad una decisione nel merito del presente giudizio. Ne discende che non possono dirsi sussistenti i presupposti di una pronuncia di cessazione della materia del contendere.
3) Sulle spese del giudizio Per le ragioni sopra esposte, non può trovare accoglimento la richiesta di integrale compensazione delle spese di lite quale conseguenza della domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, la quale, ai fini della regolamentazione delle spese avrebbe in ogni caso comportato un accertamento della soccombenza virtuale. Le spese del presente giudizio e della fase cautelare seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di nella misura stabilita in Parte_1 dispositivo (scaglione € 5.200,00 – € 26.000 del D.M. n. 55/2014; mediante l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto delle doglianze sollevate e della non particolare complessità delle stesse, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria del procedimento cautelare).
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
revoca la dichiarazione di contumacia dell'avv. De Carlo Maria;
rigetta l'opposizione;
condanna al pagamento in favore delle parti opposte Parte_1 delle spese del procedimento cautelare, che liquida in € 1.150,00 oltre iva, cpa e spese generali;
2 Cassazione civile sez. III, 19/12/2008, n.29860. condanna al pagamento in favore delle parti opposte Parte_1 delle spese di lite del giudizio di merito, che liquida in € 2.540,00 oltre iva, cpa e spese generali.
Così deciso in Taranto, in data 12/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44