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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 08/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3299/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3299/2021 promossa da:
TRA
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Alberto Deasti, elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio in Milano, largo Francesco Richini n. 6 ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3 P.IVA_2 CP_1
, con il patrocinio degli avv.ti Francesco Langè e Simone Dino Guida, elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Albavilla (CO), via XXV Aprile n. 12 CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <accertare e dichiarare il grave inadempimento e la grave negligenza della parte convenuta per la mancata consegna delle opere per cui è causa, nonché per i vizi, difetti e ritardi nell'esecuzione delle stesse;
conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 8 marzo 2019 e il conseguente diritto alla restituzione di tutto quanto sino ad oggi corrisposto alla società convenuta, pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA (e così Euro 6.100,00) ed al rimborso delle spese sostenute, oltre agli interessi ex D.Lgs. n° 231/02 e alla rivalutazione monetaria, con conseguente condanna della parte convenuta al relativo pagamento;
in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della parte attrice al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma di Euro 70.000,00, oltre interessi, ovvero al pagamento della maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite>>.
Per parte convenuta: << Nel merito, in via principale: rigettare le domande svolte dall'odierna attrice perché, per tutti i motivi di cui in narrativa, infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condannarla al versamento in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di € 5.000,00, oltre IVA, ed oltre interessi Pt_3
pagina 1 di 6 moratori dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
accertato e dichiarato che Parte_1 ha lasciato in deposito presso la sede di i tre specchi oggetti di causa a far data dal
[...] Pt_3 03.07.2019, condannarla al pagamento di un'indennità di deposito quantificata sino alla data dell'11.11.2021 in € 12.930,00 ed oltre € 15,00 al giorno dal 12.12.2021 sino alla data di effettivo ritiro, o quella diversa somma ritenuta di giustizia o liquidata anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi moratori dal dovuto al saldo ed oltre rivalutazione monetaria. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori e rimborso forfettario 15% da distrarsi a favore dei procuratori antistatari >>.
Svolgimento del processo
con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_4 Parte_3 al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti, a causa del grave inadempimento di per i vizi, difetti, ritardi nell'esecuzione delle opere e loro mancata Parte_3 consegna, con condanna alla restituzione di quanto corrisposto pari a €5.000,00 oltre IVA, nonché al risarcimento dei danni materiali e non, pari a €70.000,00.
Con comparsa di risposta del 12/11/2021, si è costituita in giudizio contestando l'avversa Parte_3 pretesa e chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo dovuto in forza del contratto, nonché di un'indennità di deposito delle opere presso di sé quantificata, sino all'11/11/21, in €12.930,00, oltre a €15,00 al giorno fino all'effettivo ritiro.
Il G.I.:
• con ordinanza in data 15/12/2021, vista l'eccezione sollevata da parte attrice di improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ha invitato le parti a esperire la negoziazione assistita su tale domanda;
• con ordinanza in data 13/04/2022, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
• con ordinanza del 21/7/2022, ha ammesso parzialmente le prove richieste dalle parti, come indicato nell'ordinanza che qui si richiama e condivide;
• con ordinanza in data 27/10/2022, vista la rinuncia al mandato dell'avv. Paoletti, ha differito l'udienza al fine di consentire all'attrice di munirsi di nuovo difensore;
• in data 31/01/2023 e 13/06/2023 ha esperito l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice e ha escusso i testi e, con ordinanza del 04/07/2023, vista la mancata accettazione da parte dell'attrice della proposta conciliativa formulata dal giudice, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
• all'udienza del 09/04/2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Fatto e diritto
con contratto dell'08/03/2019, ha commissionato a la realizzazione Parte_4 Parte_3 di n. 3 specchi scultura, i cui disegni, allegati al contratto, erano stati realizzati dallo studio di design
The Ladies Room Collective.
L'attrice ha affermato che tali opere, che dovevano essere esposte presso la propria galleria in occasione degli eventi del Fuori Salone per la settimana del Salone del Mobile tenutosi a Milano dal 09 al 14 aprile 2019 e della settimana dal 04 al 07 aprile 2019, sono state consegnate in ritardo e CP_2 presentavano vizi. In particolare, lo specchio scultura lungo – montato al contrario - e quello tondo sono stati consegnati il 04/04/19; lo specchio a muro è stato consegnato il 05/04/19 ma, poiché l'arco predisposto dalla convenuta non reggeva il peso dello specchio in quanto i progettisti della Parte_3 avevano sbagliato i calcoli, l'opera è stata subito portata via e riconsegnata il 06/04/19, rendendo tuttavia necessario l'intervento del fabbro di fiducia di The Ladies Room Collective. Inoltre, in fase di pagina 2 di 6 installazione, gli addetti di hanno danneggiato il sistema di allarme della Galleria. La Parte_3 ritardata consegna di questo specchio ha impedito che venisse realizzato lo shooting previsto per il 06/04/19 con . CP_3
I vizi nella realizzazione delle opere sono stati denunciati dalle progettiste con e-mails del 10/04/19 e del 16/04/19 e, in data 19/04/19, ha ritirato gli specchi per procedere alle sistemazioni Parte_3 necessarie. Tuttavia, le opere, riconsegnate in data 18/06/2019, presentavano ancora difetti, denunciati in data 20/06/2019 da La convenuta si è, dunque, impegnata alla definitiva Parte_1 eliminazione dei vizi ritirando le opere in data 24/06/19. In data 03/07/19 ha comunicato di Parte_3 essere pronta per la consegna a condizione della sottoscrizione di un <verbale di accettazione delle opere in termini qualitativi e accettazione e data del saldo dovuto>>. A fronte del rifiuto dell'attrice di sottoscrivere tale accettazione senza aver prima visionato le opere, la convenuta non ha più provveduto alla consegna, con la conseguenza che ha perso anche l'opportunità dello Parte_1 shooting sul Corriere della Sera, programmato per il 10/07/2019, nonché di inviare le opere alla biennale di Osaka che si sarebbe tenuta dal 18/10 al 02/11/2019.
La convenuta ha eccepito che nessun inadempimento vi è stato da parte sua in quanto la consegna, per contratto, era fissata al 05/04/2019. Parimenti le opere non erano viziate e non presentavano difetti ma erano conformi ai disegni realizzati e alle indicazioni fornite dallo studio The Ladies Room che ha progettato gli specchi-scultura. Le problematiche emerse sono da imputarsi a errori progettuali che le stesse progettiste di The Ladies Room di volta in volta andavano a correggere e perfezionare, essendo le opere dei prototipi. In particolare, la convenuta ha affermato che non è vero che lo specchio grande fosse montato al contrario;
che l'intervento del fabbro dell'attrice ha alterato le opere senza consentire una verifica dei presunti vizi nel contraddittorio tra le parti;
che il posizionamento dello specchio al muro non era previsto dal contratto e comunque è stato effettuato nel posto indicato da un responsabile dell'attrice presente in negozio. I pretesi difetti contestati dall'attrice non le hanno comunque impedito di esporre le opere al Fuori Salone. La convenuta, in ogni caso, ha acconsentito alla richiesta, avanzata dalle progettiste, di ritirare le opere per eliminare le presunte imprecisioni e apportare le modifiche che le progettiste stesse avevano ritenuto opportune, rimettendo gli specchi scultura nella disponibilità dell'attrice il 18/06/19. Tuttavia, in data 20/06/19, l'attrice ha sollevato ancora contestazioni, prontamente respinte da che ha ritirato nuovamente le opere per procedere come da ulteriori Parte_3 richieste. Ai primi di luglio, infine, la convenuta ha convocato le progettiste che, visionate le opere, hanno confermato la loro idoneità per la consegna presso la Galleria. La convenuta ha, dunque, invitato l'attrice a procedere all'accettazione, fissando una data per il pagamento del saldo, in realtà dovuto fin dal mese di aprile 2019.
Posta l'inesistenza di inadempimento alcuno sia sotto il profilo della consegna sia sotto il profilo dei vizi, la convenuta ha affermato che l'attrice non può invocare né la risoluzione del contratto né il risarcimento dei danni. A tale ultimo proposito, la convenuta ha rimarcato che le opere sono state esposte per gli eventi di aprile 2019 e che, se l'attrice avesse voluto, ben avrebbe potuto partecipare anche ai servizi fotografici programmati per il 10/07/19 presso il Corriere della Sera sia inviare le opere presso la biennale di Osaka programmata tra fine ottobre e inizio novembre 2019, essendo le opere a disposizione della dal 03/07/19. La convenuta ha richiesto, pertanto, in via Parte_1 riconvenzionale, il pagamento del saldo dovuto da contratto nonché un'indennità per il deposito presso di sé dei beni non ancora ritirati dall'attrice.
***
L'art. 2224 c.c. prevede che il prestatore d'opera è tenuto all'esecuzione secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte. A fronte di ciò, il committente è tenuto a versare il corrispettivo pattuito.
In presenza di opera difforme o di vizi, si applicano le norme in materia di appalto che prevedono che il committente può chiedere una riduzione del prezzo o che il prestatore elimini a sue spese i vizi o le pagina 3 di 6 difformità, senza pregiudizio del diritto al risarcimento in favore di chi ha commissionato l'opera o il servizio, in caso di colpa del prestatore. Solo se l'opera, a causa dei vizi e delle difformità, risulta del tutto inadatta alla finalità cui è destinata, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, per quanto riguarda la contestazione relativa al ritardo nella consegna delle opere, si evidenzia che il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva come data di consegna <20 giorni lavorativi dalla sottoscrizione>> (doc. 1 citazione), avvenuta l'08/03/2019 e, pertanto, la data del
05/04/2019. Il legale rappresentante dell'attrice in sede di interrogatorio formale e i testimoni hanno confermato che le opere sono state consegnate il 4 e il 5 aprile e, pertanto, deve concludersi per la tempestività della consegna. A nulla, infatti, può valere la richiesta contenuta nella e-mail inviata dall'attrice l'08/03/2019 in cui quest'ultima ha segnalato <queste opere saranno esposte per il e CP_2 il salone del Mobile, sarebbe per noi estremamente importante avere le opere per il 3 aprile>> (doc. 1 citazione), comunicazione alla quale la convenuta non ha risposto per accettazione e che conferma che il termine contrattuale era il 05/04/19, non avendo altrimenti ragione d'essere la suddetta richiesta.
Tutti i testi hanno confermato che gli specchi commissionati dall'attrice sono stati progettati dallo studio di design The Ladies Room.
Il teste (verbale udienza del 31/01/23), in relazione al fatto che l'arco predisposto Testimone_1 dalla convenuta non reggeva il peso dello specchio tondo, motivo per cui l'opera è stata subito portata via e riconsegnata il 06/04/19 (cap 8 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte convenuta), ha affermato che <in verità, se il progetto avesse riportato il diametro giusto, non ci sarebbe stato bisogno di modificarlo>> ed ancora <sì confermo, il motivo però risaliva al fatto che il diametro previsto nel progetto non era corretto e lo specchio si piegava>> (cap 3 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte attrice).
Quanto al danno provocato al sistema antincendio, i testi hanno dichiarato che lo specchio era stato posizionato nel posto indicato dagli stessi addetti dell'attrice (v. verbale del 31/01/23): sul cap. 9 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte convenuta il teste ha affermato <sì Testimone_1 confermo, lo ricordo perfettamente perché ero presente>> e sul cap. 4 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte attrice ha risposto <posso dire che i montatori della hanno Parte_3 posizionato l'oggetto dove gli venne indicato, io ero presente;
ricordo che vi erano due ragazzi gestori della galleria che indicarono il punto esatto>>. Anche la teste ha confermato la Testimone_2 circostanza e il teste ha dichiarato << posso dire che prima di fare i Testimone_3 fori sulla colonna, il ragazzo in loco, che era della , era andato a prendere un Parte_1 rilevatore di cavi ed appoggiandolo al muro con la scultura, ci ha autorizzato a forare in quel punto>> (verbale udienza 13/06/23).
I testi e hanno confermato che le opere vennero esposte (sul cap 6 Testimone_4 Testimone_1 memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice la prima ha dichiarato <si ricordo che rimasero esposte, del resto avevamo già fatto la comunicazione>> e il secondo <certamente sono state trattenute, sul viziato si potrebbe discutere, per me non erano viziate>>), mentre il teste
, nel confermare che le opere vennero trattenute ha precisato che <l'evento è Testimone_5 CP_2 saltato perché non avevamo le opere>>.
Infine, il teste ha confermato che le opere vennero ritirate il 19/04/19, per apportare Testimone_1 le modifiche richieste dalle progettiste (sul cap. 10 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e, sul cap. 10 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice ha dichiarato <vennero richiesti degli aggiustamenti, però il progetto non venne modificato, vennero ritirati dei pezzi per le modifiche richieste e poi rimessi nella disponibilità del cliente>>. Anche il teste ha confermato che la convenuta <ritirò le opere per sistemarle>> e il teste Testimone_4 Tes_5
ha dichiarato <non so se fosse stata ad inviare le modifiche da fare, o forse l'ho fatto
[...] Pt_1 io inoltrando le modifiche fatte dalle ragazze della Ladies Room>>. Anche il teste Testimone_2 pagina 4 di 6 ha confermato che la convenuta ha ritirato le opere per apportare le modifiche richieste dall'attrice.
***
Dai documenti prodotti e dall'istruttoria espletata è, dunque, emerso che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la consegna è avvenuta ed è stata tempestiva. A ciò si aggiunga che anche la problematica dello specchio a muro, relativa al fatto che l'arco predisposto dalla convenuta non reggeva il peso, è dipeso da un errato calcolo di progetto, non imputabile, dunque, a Parte_3 parimenti, il danno relativo all'impianto antincendio non è imputabile alla convenuta, che ha eseguito i fori dove le è stato indicato dal personale dell'attrice; le opere vennero comunque esposte per l'evento del Fuori Salone e nella parte finale dell'evento (pag. 3 comparsa conclusione dell'attrice). CP_2 [...] ha, inoltre, provveduto a corrispondere direttamente ad una delle progettiste della The Ladies Pt_3
Room l'importo di €1.952,00 per il mancato shooting con (doc. 6 comparsa di Controparte_4 costituzione). I vizi sono stati comunque eliminati in toto (doc. 5 comparsa di costituzione).
Alla luce di quanto sopra, se è vero che le opere, per come inizialmente consegnate, non corrispondevano esattamente ai progetti, come confermato dai documenti, dai testi e dallo stesso comportamento concludente di che in più occasioni le ha ritirate per effettuare gli interventi Parte_3 richiesti (salvo qualificarli come modifiche per assecondare le idee delle progettiste anziché come sistemazione di vizi), è vero, altresì, che tali difetti non erano di gravità tale da giustificare la richiesta di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice, tant'è che, infatti, sono state esposte, a dimostrazione del fatto che non fossero del tutto inidonee per l'uso cui erano destinate. L'attrice, a seguito dell'avvenuta consegna delle opere in data 4 e 5 aprile 2019, era tenuta al pagamento delle stesse, salvo poter pretendere, come riconosciuto dall'art. 1668 c.c., l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, ma certamente non era autorizzata alla ritenzione del saldo né, tantomeno, sussiste il diritto alla risoluzione del contratto. Non solo, le stesse progettiste, in data 01/07/19, a seguito degli interventi di sistemazione realizzati dalla convenuta, hanno confermato l'avvenuta eliminazione dei vizi (v. doc. 5 della comparsa di costituzione) e ha anche proposto uno sconto del 40% sul saldo netto del Parte_3 prezzo (v. doc. 4 attrice, email del 25/07/2019) al fine di concludere la vicenda.
Ciò posto, la domanda attorea deve essere respinta per i motivi sopra indicati e cioè per il fatto che la consegna, come da contratto, è avvenuta tempestivamente e i difetti rilevati – oltre ad essere stati eliminati – non erano tali da rendere l'opera del tutto inadatta allo scopo cui era destinata e comunque di gravità tale da giustificare la richiesta di risoluzione del contratto. Non vanno accolte neppure le ulteriori domande risarcitorie proposte dall'attrice in quanto non dimostrate né nell'an né nel quantum.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale della convenuta di pagamento del saldo prezzo pari a
€5.000,00 oltre IVA (non avendo l'attrice né richiesto, quantomeno in via subordinata, una riduzione del prezzo, né accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice) con conseguente diritto di ad avere la consegna degli specchi scultura (ammesso che ne abbia ancora Parte_1 interesse visto quanto dichiarato a pag. 12 della propria comparsa conclusionale), mentre non va accolta la domanda riconvenzionale della convenuta di pagamento dell'indennità di deposito, non essendo stato provato il relativo costo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del D.M.
55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1 - rigetta le domande dell'attrice;
2 - condanna l'attrice al pagamento a favore della convenuta del saldo prezzo pari a €5.000,00 oltre pagina 5 di 6 IVA, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 12/04/2019 al saldo;
3 - rigetta le ulteriori domande della convenuta;
4 - condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sopportate dalla convenuta nel presente procedimento , spese che si liquidano, in € 5.077,00 per compensi , oltre al 15% per spese forfettarie , oltre IVA e CPA , da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
Como, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Riva
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Riva ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3299/2021 promossa da:
TRA
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore con il patrocinio dell'Avv. Alberto Deasti, elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio in Milano, largo Francesco Richini n. 6 ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3 P.IVA_2 CP_1
, con il patrocinio degli avv.ti Francesco Langè e Simone Dino Guida, elettivamente
[...] domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Albavilla (CO), via XXV Aprile n. 12 CONVENUTA
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <accertare e dichiarare il grave inadempimento e la grave negligenza della parte convenuta per la mancata consegna delle opere per cui è causa, nonché per i vizi, difetti e ritardi nell'esecuzione delle stesse;
conseguentemente, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stipulato in data 8 marzo 2019 e il conseguente diritto alla restituzione di tutto quanto sino ad oggi corrisposto alla società convenuta, pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA (e così Euro 6.100,00) ed al rimborso delle spese sostenute, oltre agli interessi ex D.Lgs. n° 231/02 e alla rivalutazione monetaria, con conseguente condanna della parte convenuta al relativo pagamento;
in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della parte attrice al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento della convenuta e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della somma di Euro 70.000,00, oltre interessi, ovvero al pagamento della maggiore o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria delle spese e delle competenze di lite>>.
Per parte convenuta: << Nel merito, in via principale: rigettare le domande svolte dall'odierna attrice perché, per tutti i motivi di cui in narrativa, infondate in fatto ed in diritto;
Nel merito, in via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della in Parte_1 persona del legale rappresentante p.t., e per l'effetto condannarla al versamento in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., dell'importo di € 5.000,00, oltre IVA, ed oltre interessi Pt_3
pagina 1 di 6 moratori dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
accertato e dichiarato che Parte_1 ha lasciato in deposito presso la sede di i tre specchi oggetti di causa a far data dal
[...] Pt_3 03.07.2019, condannarla al pagamento di un'indennità di deposito quantificata sino alla data dell'11.11.2021 in € 12.930,00 ed oltre € 15,00 al giorno dal 12.12.2021 sino alla data di effettivo ritiro, o quella diversa somma ritenuta di giustizia o liquidata anche in via equitativa. Il tutto oltre interessi moratori dal dovuto al saldo ed oltre rivalutazione monetaria. In ogni caso: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre accessori e rimborso forfettario 15% da distrarsi a favore dei procuratori antistatari >>.
Svolgimento del processo
con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_4 Parte_3 al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto intervenuto tra le parti, a causa del grave inadempimento di per i vizi, difetti, ritardi nell'esecuzione delle opere e loro mancata Parte_3 consegna, con condanna alla restituzione di quanto corrisposto pari a €5.000,00 oltre IVA, nonché al risarcimento dei danni materiali e non, pari a €70.000,00.
Con comparsa di risposta del 12/11/2021, si è costituita in giudizio contestando l'avversa Parte_3 pretesa e chiedendo il rigetto della domanda attorea, nonché, in via riconvenzionale, il pagamento del saldo dovuto in forza del contratto, nonché di un'indennità di deposito delle opere presso di sé quantificata, sino all'11/11/21, in €12.930,00, oltre a €15,00 al giorno fino all'effettivo ritiro.
Il G.I.:
• con ordinanza in data 15/12/2021, vista l'eccezione sollevata da parte attrice di improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, ha invitato le parti a esperire la negoziazione assistita su tale domanda;
• con ordinanza in data 13/04/2022, ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.;
• con ordinanza del 21/7/2022, ha ammesso parzialmente le prove richieste dalle parti, come indicato nell'ordinanza che qui si richiama e condivide;
• con ordinanza in data 27/10/2022, vista la rinuncia al mandato dell'avv. Paoletti, ha differito l'udienza al fine di consentire all'attrice di munirsi di nuovo difensore;
• in data 31/01/2023 e 13/06/2023 ha esperito l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte attrice e ha escusso i testi e, con ordinanza del 04/07/2023, vista la mancata accettazione da parte dell'attrice della proposta conciliativa formulata dal giudice, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni;
• all'udienza del 09/04/2024, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Fatto e diritto
con contratto dell'08/03/2019, ha commissionato a la realizzazione Parte_4 Parte_3 di n. 3 specchi scultura, i cui disegni, allegati al contratto, erano stati realizzati dallo studio di design
The Ladies Room Collective.
L'attrice ha affermato che tali opere, che dovevano essere esposte presso la propria galleria in occasione degli eventi del Fuori Salone per la settimana del Salone del Mobile tenutosi a Milano dal 09 al 14 aprile 2019 e della settimana dal 04 al 07 aprile 2019, sono state consegnate in ritardo e CP_2 presentavano vizi. In particolare, lo specchio scultura lungo – montato al contrario - e quello tondo sono stati consegnati il 04/04/19; lo specchio a muro è stato consegnato il 05/04/19 ma, poiché l'arco predisposto dalla convenuta non reggeva il peso dello specchio in quanto i progettisti della Parte_3 avevano sbagliato i calcoli, l'opera è stata subito portata via e riconsegnata il 06/04/19, rendendo tuttavia necessario l'intervento del fabbro di fiducia di The Ladies Room Collective. Inoltre, in fase di pagina 2 di 6 installazione, gli addetti di hanno danneggiato il sistema di allarme della Galleria. La Parte_3 ritardata consegna di questo specchio ha impedito che venisse realizzato lo shooting previsto per il 06/04/19 con . CP_3
I vizi nella realizzazione delle opere sono stati denunciati dalle progettiste con e-mails del 10/04/19 e del 16/04/19 e, in data 19/04/19, ha ritirato gli specchi per procedere alle sistemazioni Parte_3 necessarie. Tuttavia, le opere, riconsegnate in data 18/06/2019, presentavano ancora difetti, denunciati in data 20/06/2019 da La convenuta si è, dunque, impegnata alla definitiva Parte_1 eliminazione dei vizi ritirando le opere in data 24/06/19. In data 03/07/19 ha comunicato di Parte_3 essere pronta per la consegna a condizione della sottoscrizione di un <verbale di accettazione delle opere in termini qualitativi e accettazione e data del saldo dovuto>>. A fronte del rifiuto dell'attrice di sottoscrivere tale accettazione senza aver prima visionato le opere, la convenuta non ha più provveduto alla consegna, con la conseguenza che ha perso anche l'opportunità dello Parte_1 shooting sul Corriere della Sera, programmato per il 10/07/2019, nonché di inviare le opere alla biennale di Osaka che si sarebbe tenuta dal 18/10 al 02/11/2019.
La convenuta ha eccepito che nessun inadempimento vi è stato da parte sua in quanto la consegna, per contratto, era fissata al 05/04/2019. Parimenti le opere non erano viziate e non presentavano difetti ma erano conformi ai disegni realizzati e alle indicazioni fornite dallo studio The Ladies Room che ha progettato gli specchi-scultura. Le problematiche emerse sono da imputarsi a errori progettuali che le stesse progettiste di The Ladies Room di volta in volta andavano a correggere e perfezionare, essendo le opere dei prototipi. In particolare, la convenuta ha affermato che non è vero che lo specchio grande fosse montato al contrario;
che l'intervento del fabbro dell'attrice ha alterato le opere senza consentire una verifica dei presunti vizi nel contraddittorio tra le parti;
che il posizionamento dello specchio al muro non era previsto dal contratto e comunque è stato effettuato nel posto indicato da un responsabile dell'attrice presente in negozio. I pretesi difetti contestati dall'attrice non le hanno comunque impedito di esporre le opere al Fuori Salone. La convenuta, in ogni caso, ha acconsentito alla richiesta, avanzata dalle progettiste, di ritirare le opere per eliminare le presunte imprecisioni e apportare le modifiche che le progettiste stesse avevano ritenuto opportune, rimettendo gli specchi scultura nella disponibilità dell'attrice il 18/06/19. Tuttavia, in data 20/06/19, l'attrice ha sollevato ancora contestazioni, prontamente respinte da che ha ritirato nuovamente le opere per procedere come da ulteriori Parte_3 richieste. Ai primi di luglio, infine, la convenuta ha convocato le progettiste che, visionate le opere, hanno confermato la loro idoneità per la consegna presso la Galleria. La convenuta ha, dunque, invitato l'attrice a procedere all'accettazione, fissando una data per il pagamento del saldo, in realtà dovuto fin dal mese di aprile 2019.
Posta l'inesistenza di inadempimento alcuno sia sotto il profilo della consegna sia sotto il profilo dei vizi, la convenuta ha affermato che l'attrice non può invocare né la risoluzione del contratto né il risarcimento dei danni. A tale ultimo proposito, la convenuta ha rimarcato che le opere sono state esposte per gli eventi di aprile 2019 e che, se l'attrice avesse voluto, ben avrebbe potuto partecipare anche ai servizi fotografici programmati per il 10/07/19 presso il Corriere della Sera sia inviare le opere presso la biennale di Osaka programmata tra fine ottobre e inizio novembre 2019, essendo le opere a disposizione della dal 03/07/19. La convenuta ha richiesto, pertanto, in via Parte_1 riconvenzionale, il pagamento del saldo dovuto da contratto nonché un'indennità per il deposito presso di sé dei beni non ancora ritirati dall'attrice.
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L'art. 2224 c.c. prevede che il prestatore d'opera è tenuto all'esecuzione secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte. A fronte di ciò, il committente è tenuto a versare il corrispettivo pattuito.
In presenza di opera difforme o di vizi, si applicano le norme in materia di appalto che prevedono che il committente può chiedere una riduzione del prezzo o che il prestatore elimini a sue spese i vizi o le pagina 3 di 6 difformità, senza pregiudizio del diritto al risarcimento in favore di chi ha commissionato l'opera o il servizio, in caso di colpa del prestatore. Solo se l'opera, a causa dei vizi e delle difformità, risulta del tutto inadatta alla finalità cui è destinata, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Nel caso di specie, per quanto riguarda la contestazione relativa al ritardo nella consegna delle opere, si evidenzia che il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva come data di consegna <20 giorni lavorativi dalla sottoscrizione>> (doc. 1 citazione), avvenuta l'08/03/2019 e, pertanto, la data del
05/04/2019. Il legale rappresentante dell'attrice in sede di interrogatorio formale e i testimoni hanno confermato che le opere sono state consegnate il 4 e il 5 aprile e, pertanto, deve concludersi per la tempestività della consegna. A nulla, infatti, può valere la richiesta contenuta nella e-mail inviata dall'attrice l'08/03/2019 in cui quest'ultima ha segnalato <queste opere saranno esposte per il e CP_2 il salone del Mobile, sarebbe per noi estremamente importante avere le opere per il 3 aprile>> (doc. 1 citazione), comunicazione alla quale la convenuta non ha risposto per accettazione e che conferma che il termine contrattuale era il 05/04/19, non avendo altrimenti ragione d'essere la suddetta richiesta.
Tutti i testi hanno confermato che gli specchi commissionati dall'attrice sono stati progettati dallo studio di design The Ladies Room.
Il teste (verbale udienza del 31/01/23), in relazione al fatto che l'arco predisposto Testimone_1 dalla convenuta non reggeva il peso dello specchio tondo, motivo per cui l'opera è stata subito portata via e riconsegnata il 06/04/19 (cap 8 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte convenuta), ha affermato che <in verità, se il progetto avesse riportato il diametro giusto, non ci sarebbe stato bisogno di modificarlo>> ed ancora <sì confermo, il motivo però risaliva al fatto che il diametro previsto nel progetto non era corretto e lo specchio si piegava>> (cap 3 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte attrice).
Quanto al danno provocato al sistema antincendio, i testi hanno dichiarato che lo specchio era stato posizionato nel posto indicato dagli stessi addetti dell'attrice (v. verbale del 31/01/23): sul cap. 9 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte convenuta il teste ha affermato <sì Testimone_1 confermo, lo ricordo perfettamente perché ero presente>> e sul cap. 4 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 di parte attrice ha risposto <posso dire che i montatori della hanno Parte_3 posizionato l'oggetto dove gli venne indicato, io ero presente;
ricordo che vi erano due ragazzi gestori della galleria che indicarono il punto esatto>>. Anche la teste ha confermato la Testimone_2 circostanza e il teste ha dichiarato << posso dire che prima di fare i Testimone_3 fori sulla colonna, il ragazzo in loco, che era della , era andato a prendere un Parte_1 rilevatore di cavi ed appoggiandolo al muro con la scultura, ci ha autorizzato a forare in quel punto>> (verbale udienza 13/06/23).
I testi e hanno confermato che le opere vennero esposte (sul cap 6 Testimone_4 Testimone_1 memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice la prima ha dichiarato <si ricordo che rimasero esposte, del resto avevamo già fatto la comunicazione>> e il secondo <certamente sono state trattenute, sul viziato si potrebbe discutere, per me non erano viziate>>), mentre il teste
, nel confermare che le opere vennero trattenute ha precisato che <l'evento è Testimone_5 CP_2 saltato perché non avevamo le opere>>.
Infine, il teste ha confermato che le opere vennero ritirate il 19/04/19, per apportare Testimone_1 le modifiche richieste dalle progettiste (sul cap. 10 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta) e, sul cap. 10 della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice ha dichiarato <vennero richiesti degli aggiustamenti, però il progetto non venne modificato, vennero ritirati dei pezzi per le modifiche richieste e poi rimessi nella disponibilità del cliente>>. Anche il teste ha confermato che la convenuta <ritirò le opere per sistemarle>> e il teste Testimone_4 Tes_5
ha dichiarato <non so se fosse stata ad inviare le modifiche da fare, o forse l'ho fatto
[...] Pt_1 io inoltrando le modifiche fatte dalle ragazze della Ladies Room>>. Anche il teste Testimone_2 pagina 4 di 6 ha confermato che la convenuta ha ritirato le opere per apportare le modifiche richieste dall'attrice.
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Dai documenti prodotti e dall'istruttoria espletata è, dunque, emerso che, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, la consegna è avvenuta ed è stata tempestiva. A ciò si aggiunga che anche la problematica dello specchio a muro, relativa al fatto che l'arco predisposto dalla convenuta non reggeva il peso, è dipeso da un errato calcolo di progetto, non imputabile, dunque, a Parte_3 parimenti, il danno relativo all'impianto antincendio non è imputabile alla convenuta, che ha eseguito i fori dove le è stato indicato dal personale dell'attrice; le opere vennero comunque esposte per l'evento del Fuori Salone e nella parte finale dell'evento (pag. 3 comparsa conclusione dell'attrice). CP_2 [...] ha, inoltre, provveduto a corrispondere direttamente ad una delle progettiste della The Ladies Pt_3
Room l'importo di €1.952,00 per il mancato shooting con (doc. 6 comparsa di Controparte_4 costituzione). I vizi sono stati comunque eliminati in toto (doc. 5 comparsa di costituzione).
Alla luce di quanto sopra, se è vero che le opere, per come inizialmente consegnate, non corrispondevano esattamente ai progetti, come confermato dai documenti, dai testi e dallo stesso comportamento concludente di che in più occasioni le ha ritirate per effettuare gli interventi Parte_3 richiesti (salvo qualificarli come modifiche per assecondare le idee delle progettiste anziché come sistemazione di vizi), è vero, altresì, che tali difetti non erano di gravità tale da giustificare la richiesta di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice, tant'è che, infatti, sono state esposte, a dimostrazione del fatto che non fossero del tutto inidonee per l'uso cui erano destinate. L'attrice, a seguito dell'avvenuta consegna delle opere in data 4 e 5 aprile 2019, era tenuta al pagamento delle stesse, salvo poter pretendere, come riconosciuto dall'art. 1668 c.c., l'eliminazione dei vizi o la riduzione del prezzo, ma certamente non era autorizzata alla ritenzione del saldo né, tantomeno, sussiste il diritto alla risoluzione del contratto. Non solo, le stesse progettiste, in data 01/07/19, a seguito degli interventi di sistemazione realizzati dalla convenuta, hanno confermato l'avvenuta eliminazione dei vizi (v. doc. 5 della comparsa di costituzione) e ha anche proposto uno sconto del 40% sul saldo netto del Parte_3 prezzo (v. doc. 4 attrice, email del 25/07/2019) al fine di concludere la vicenda.
Ciò posto, la domanda attorea deve essere respinta per i motivi sopra indicati e cioè per il fatto che la consegna, come da contratto, è avvenuta tempestivamente e i difetti rilevati – oltre ad essere stati eliminati – non erano tali da rendere l'opera del tutto inadatta allo scopo cui era destinata e comunque di gravità tale da giustificare la richiesta di risoluzione del contratto. Non vanno accolte neppure le ulteriori domande risarcitorie proposte dall'attrice in quanto non dimostrate né nell'an né nel quantum.
Va, invece, accolta la domanda riconvenzionale della convenuta di pagamento del saldo prezzo pari a
€5.000,00 oltre IVA (non avendo l'attrice né richiesto, quantomeno in via subordinata, una riduzione del prezzo, né accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice) con conseguente diritto di ad avere la consegna degli specchi scultura (ammesso che ne abbia ancora Parte_1 interesse visto quanto dichiarato a pag. 12 della propria comparsa conclusionale), mentre non va accolta la domanda riconvenzionale della convenuta di pagamento dell'indennità di deposito, non essendo stato provato il relativo costo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del D.M.
55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1 - rigetta le domande dell'attrice;
2 - condanna l'attrice al pagamento a favore della convenuta del saldo prezzo pari a €5.000,00 oltre pagina 5 di 6 IVA, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 12/04/2019 al saldo;
3 - rigetta le ulteriori domande della convenuta;
4 - condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite sopportate dalla convenuta nel presente procedimento , spese che si liquidano, in € 5.077,00 per compensi , oltre al 15% per spese forfettarie , oltre IVA e CPA , da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
Como, 8 maggio 2025
Il Giudice
dott. Nicoletta Riva
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