CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. RI IT RI Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.718/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.266/2024 pubblicata in data 26 settembre
2024 promossa con ricorso depositato in data 2 novembre 2024 da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Perugia Corso Vannucci n.47 presso e nello studio degli avv. Francesco
NI e IA TT che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Rimini via Antonio e Leonida Valentini n.15 presso e nello studio dell'avv. Gianluca Ghinelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a San
Benedetto del Tronto Corso Giuseppe Mazzini n. 27 presso e nello studio degli avv. Giuseppe Vallesi, Simone Vallesi e Piergiovanni Vallesi che la rappresentano e difende come da procura in atti
APPELLATA
1 Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. RI IT RI, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1 di , accertava che Parte_1 CP_3 Controparte_2 CP_1
nel periodo 29\04\2021-30\09\2022 aveva prestato ininterrotta attività
[...] lavorativa di natura subordinata con qualifica di banconista addetto alla gastronomia inquadrato al terzo livello del CCNL terziario distribuzione servizi
Confcommercio in favore di e che tra questa ed Controparte_3 [...]
era intervenuto un trasferimento d'azienda ex art. 2112 cc. e Parte_1 dichiarava conseguentemente l'illegittimità del licenziamento intimato allo stesso con decorrenza 30\09\2022.
Dichiarava estinto il rapporto lavorativo instaurato tra le suddette parti e condannava a corrispondergli, a titolo di indennità Parte_1 risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale e differenze retributive, la somma complessiva di € 21.654,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Rigettava la domanda presentata da nei confronti di Parte_2 CP_2
e dichiarava l'improcedibilità della domanda presentata da
[...] Parte_2 nei confronti di in liquidazione giudiziale. CP_3
In particolare in tale ricorso deduceva di aver svolto nel Controparte_1 periodo dal 29\04\2021 al 30\09\2022 ininterrotta attività lavorativa di natura subordinata con qualifica di banconista addetto alla gastronomia inquadrato al terzo livello del CCNL Terziario Distribuzione Servizi Confcommercio in favore di che subentrata in data 14\11\2013 alla ditta Controparte_3 [...]
a cui con contratto in data 09\09\2011 Eurospin Parte_3
2 Tirrenica S.p.a. aveva affidato la gestione del reparto macelleria e gastronomia del proprio punto vendita sito a Rimini SS Adriatica 335 angolo Via Casalecchio.
Sosteneva di essere stato illegittimamente licenziato di fatto in data 30\09\2022 per giustificato motivo oggettivo asseritamente consistente nella disdetta operata in data 30\09\2022 da e sosteneva che questa dal Parte_1 giorno successivo aveva iniziato a gestire direttamente con propri dipendenti il reparto macelleria e gastronomia del punto vendita di Rimini salvo poi affidarne la gestione in data 24\11\2022 a . Controparte_2
Deduceva che non sussistesse il fatto posto a fondamento del licenziamento in quanto sosteneva che vi fosse stato un trasferimento d'azienda che non poteva essere causa di licenziamento come stabilito dall'art. 2112 c.c. e chiedeva, quindi, il suo annullamento con condanna delle tre società convenute CP_3
di cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale nelle more del giudizio,
[...]
e al pagamento della indennità Parte_1 Controparte_2
Co risarcitoria ex art. 18 Lav. e delle maturate differenze retributive per un importo totale lordo di € 9.102,75 costituita dalla sommatoria della mensilità di agosto 2022 pari ad € 2.205,61 e della mensilità di settembre 2022 comprensiva di TFR pari ad € 6.897,14. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Parte_1 sostenendo che non fosse applicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c. al contratto di affido in gestione di reparto.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per inapplicabilità Controparte_2 dell'art. 2112 c.c. e sostenendo di non essere, comunque, interessata dal fenomeno successorio determinato dalla retrocessione di azienda. che nelle more del giudizio veniva sottoposta a liquidazione CP_3 giudiziale, nonostante la rituale riassunzione del giudizio, rimaneva contumace.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello sosteneva che il tribunale avesse errato nel qualificare lo schema causale del contratto di affido in gestione di reparto come affitto di ramo d'azienda e deduceva che in un contenzioso avente il medesimo oggetto la Corte di Cassazione con sentenza n.26881/2024 aveva qualificato tale contratto come atipico.
Sosteneva che anche in considerazione di detta pronuncia il contratto di affido
3 in gestione dovesse essere qualificato come contratto atipico riconducibile nell'ambito qualificatorio dell'appalto di servizi ex art. 29 dlgs n. 276/2003 previa verifica dei presupposti indicati dalla Cassazione.
Deduceva, quindi, l'infondatezza delle domande svolte dal lavoratore in relazione al licenziamento e che, quindi, fosse errata la condanna al pagamento dell'indennità ex dlgs n. 23/2015, al pagamento delle spettanze retributive e del
TFR.
Con il secondo motivo di appello sosteneva, poi, in via gradata che il contratto di affido in gestione di reparto fosse riconducibile alla locazione.
Con il terzo motivo di appello censurava, altresì, la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c. sull'erroneo presupposto dell'avvenuta gestione diretta del reparto macelleria gastronomia da parte della stessa dopo la cessazione della gestione dell'affidatario CP_3 affermando, quindi, che non vi era stata continuità aziendale che costituiva il necessario presupposto dell'art. 2112 c.c.
Con il quarto motivo di appello evidenziava, infine, che il lavoratore in relazione alle differenze retributive richieste alla stessa avrebbe potuto presentare domanda di ammissione al passivo alla liquidazione giudiziale di e CP_3 intervenire nel fondo di garanzia.
Chiedeva, quindi, che la Corte d'appello, previa richiesta di informazioni al CP_ curatore e a in merito alla percezione di somme a titolo di differenze retributive per i mesi di agosto e settembre 2022 e per il TFR per complessivi euro 9.102,75, rigettasse la relativa domanda di pagamento di tali crediti svolta nei suoi confronti.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, la Corte
d'appello rigettasse tutte le domande proposte da perché Controparte_1 inammissibili e infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, lo condannasse alla restituzione in favore di della complessiva somma di € Parte_1
27.156,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Si costituiva con memoria depositata in data 16 aprile 2025 Controparte_1 chiedendo che in via preliminare fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello e che nel merito fosse rigettato l'appello.
Si costituiva con memoria depositata in data 15 aprile 2025 Controparte_2 chiedendo in via principale che venisse confermata, anche con diversa
4 motivazione la sentenza appellata nella parte in cui aveva respinto come infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della stessa ed, in subordine, nella contestata ipotesi in cui fosse stata ravvisata una qualche fondatezza di tale domanda che la Corte d'appello, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, dichiarasse tenuta e condannasse a sollevare e Parte_1 manlevare la stessa tenendola indenne dalle pretese di ed a Controparte_1 pagare direttamente allo stesso tutte le somme che gli fossero state riconosciute dovute in relazione ai fatti e per i motivi per cui è causa, anche per spese e competenze di causa e/o, comunque, a rifondere, pagare e restituire, in favore della medesima tutto quanto questa fosse tenuta a corrispondere al lavoratore.
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'istruttoria orale espletata in primo grado, veniva discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si ritiene, innanzitutto, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da in maniera assolutamente generica sia infondata Controparte_1 in quanto i motivi di appello proposti da sono specifici. Parte_1
Tanto premesso si ritiene di esaminare congiuntamente i primi tre motivi di appello stante la loro stretta connessione.
In relazione agli stessi si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado censurata da parte appellante in relazione alla qualificazione del contratto denominato “Contratto di affido in gestione di reparto con delega per l'incasso” intercorso tra l'appellante e prima e, poi, Parte_3
(cfr. doc n. 1 e 2 di parte appellata), come contratto di affitto di CP_3 azienda.
Nella stessa si legge: “Ai fini dell'accertamento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento è necessario in via preliminare analizzare ed interpretare il contratto con il quale a affidato Parte_1 prima alla ditta e poi a far data Parte_3 dal 14\11\2013 a la gestione del reparto macelleria e Controparte_3 gastronomia del punto vendita sito a Rimini (RN) SS Adriatica 335 angolo Via
Casalecchio.
Il suddetto contratto è qualificato come “CONTRATTO DI AFFIDO IN
5 GESTIONE DI REPARTO CON DELEGA PER L'INCASSO ” e prevede la messa a disposizione di una porzione del suddetto punto vendita per lo svolgimento della attività aziendale di vendita di prodotti di gastronomia e macelleria con l'utilizzo esclusivo da parte della ditta esterna di proprio personale.
Se tali elementi sembrerebbero ricondurre la fattispecie al contratto atipico di
“affidamento di reparto”, sussistono diversi indici che inducono ad escludere tale qualificazione in favore della più corretta configurabilità del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Il contratto in esame , dopo avere premesso che “ è ad esclusivo carico del
Gestore l'ottenimento di ogni autorizzazione (ivi compresa quella sanitaria) necessaria per l'esercizio della propria attività“ ed al punto 2 che oggetto dell'affidamento è “ …la gestione del reparto di macelleria e gastronomia del proprio punto vendita di Rimini nella S.S. Adriatica 335 ang. Casalecchio affinché lo gestisca in proprio previa comunicazione al Comune competente per territorio…(in altre parole previa effettuazione della CI : disponendo allora la Risoluzione n. 122063 del 3 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo
Economico che “…la gestione di reparto si differenzia dal subingresso per trasferimento in gestione dell'azienda in quanto, nel primo caso, l'azienda e
l'autorizzazione correlata continuano a rimanere in capo al titolare mentre nel caso di sub ingresso il subentrante deve effettuare la ai fini CP_6 dell'intestazione pro tempore del titolo legittimante l'esercizio dell'attività” ) , al punto 5 prevede che “…il gestore resta obbligato a gestire direttamente ed in piena autonomia il reparto…Il Gestore si obbliga inoltre ad effettuare tutti gli acquisti del proprio reparto di macelleria e gastronomia presso la società valore delle merci relative all'impianto iniziale Controparte_7
(merci derivanti da inventario in contraddittorio e consegne fino al giorno di apertura compreso), sarà addebitato dalla Proprietaria in quattro rate…La
Proprietaria provvederà alla cessione delle attrezzature di reparto il cui pagamento sarà addebitato al Gestore in quattro rate …” (ciò che significa che
i beni aziendali non erano quindi semplicemente “affidati” alla ditta affidataria ma erano espressamente ceduti dietro pagamento rateale ) , al punto 12 dello stesso contratto rubricato “Delega alla proprietaria per l'incasso” si legge espressamente che “Il Gestore provvederà ad installare, a proprie spese, nel
6 reparto di propria competenza, misuratori fiscali, come previsto dalla legge
18/83, provvedendo ad emettere scontrino fiscale al termine di ciascuna operazione di vendita…le parti convengono che la Proprietaria incasserà per conto del Gestore i corrispettivi di vendita dei prodotti venduti da quest'ultimo, secondo le modalità di cui all'allegato sub 1…” mentre all'allegato sub. 1 è stabilito che “…la gestione del reparto avvenga in completa autonomia fiscale
(oltre che operativa), l'emissione dello scontrino fiscale al termine di ciascuna operazione di vendita compete al Gestore…: ciò che dimostra che la ditta affidataria fosse anche fiscalmente autonoma , provvedendo ad incassare direttamente dai clienti e non da . Pt_1
Indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti, l'operazione contrattuale dalle stesse posta in essere va quindi qualificata come un contratto di affitto di ramo d'azienda completamente e fiscalmente autonoma (cfr.
Risoluzione n. 103791 del 3 maggio 2012 del Ministero dello Sviluppo
Economico : “ nel caso in cui si tratti di cessione di ramo di azienda, per tale intendendo il trasferimento di un reparto commerciale ad altro soggetto che lo gestisca autonomamente anche dal punto di vista fiscale, sorge l'obbligo del rispetto dell'art. 2556 c.c.” a nulla rilevando il mancato rispetto dei requisiti formali previsti da tale disposizione ) con conseguente applicabilità delle garanzie di cui all'art. 2112 cc. non essendo decisiva per la sua esclusione
l'assenza di dipendenti (cfr. sul punto la sentenza n. 45/2023 della Corte Appello
Firenze ).
Nel caso di specie, infatti , la società concedente non si è limitata alla mera messa a disposizione di uno spazio commerciale di sua titolarità, ma ha altresì messo a disposizione della affittuaria gli impianti, le attrezzature ed addirittura le forniture di merce realizzando così un trasferimento dell'intera attività economica relativa al reparto di macelleria e gastronomia del proprio punto vendita sito a Rimini SS Adriatica 335 angolo Via Casalecchio.
Appare pertanto configurabile un affitto di ramo d'azienda ai sensi dell'art.
2112 cc. atteso che le parti hanno inteso mutare esclusivamente la titolarità dell'attività economica, mantenendo tuttavia l'identità del reparto oggetto di trasferimento .
Si verte quindi in ipotesi di retrocessione del contratto di affitto di ramo
d'azienda all'originario cedente , ipotesi questi compitamente esaminata dalla
7 sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 8039 dell'11/03/2022 di cui si riporta un significativo stralcio : “…11. Secondo un orientamento consolidato, la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cc. ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato. Ad integrare le condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, è sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima. L'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali costituiscono un indice probatorio di tale continuità (v. Cass. n. 26808 del 2018; n. 12771 del
2012). 12. Questa nozione di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (Dir. 12 marzo 2001,
2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della Dir. 14 febbraio 1977,
77/187/CEE, come modificata dalla Dir. 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui " è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (Dir. n. 23 del 2001, art. 1, n. 1). 13. Alla luce di tali premesse, correttamente la fattispecie oggetto di causa, di affidamento in gestione ad altra società di un ramo d'azienda, comprensivo dei lavoratori ad esso addetti, è stata ricondotta dai giudici di merito alla cornice normativa di cui all'art. 2112 cc., anche in relazione al successivo segmento del rapporto tra le due società, concretatosi nella retrocessione alla originaria cedente del ramo oggetto dell'affidamento in gestione. 14. Questa S.C. ha chiarito che, in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 cc. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua
l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento (v. Cass. N. 23765 del 2018; n. 16255 del 2011). 15. Nella fattispecie per cui è causa, la Corte di merito ha individuato il fondamento normativo del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle
8 dipendenze della…, originaria cedente e poi retrocessionaria, nell'art. 2112 cc.
…,che deve trovare applicazione anche in ipotesi di retrocessione…16. L'art.
2112 cc., al comma 4, disciplina la fattispecie del licenziamento intervenuto in concomitanza con il trasferimento dell'azienda e prevede che "ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento".17. Da tale previsione discende che, in caso di trasferimento
d'azienda, l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicché il trasferimento non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché questo abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo (v. Cass, n. 11410 del 2018; n. 15495 del 2008). 18. La tutela prevista dall'art. 2112 cc. in caso di trasferimento
d'azienda o di ramo, come si ricava dal comma 1, chiara lettera ("In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva i diritti che ne derivano"), è affidata all'automatica
"continuazione" del rapporto di lavoro con il cessionario e alla "conservazione" dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell'annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro. 19. Al riguardo, questa Corte ha precisato che, in tema di trasferimento d'azienda,
l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cc., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione CP_ della 77/187/CE, la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla
Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, C319/94, 11 luglio 1985, C-
105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83) - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai
9 lavoratori (v. Cass. N. 8641 del 2010; nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento del licenziamento, sussistesse la legittimazione passiva anche del cessionario per le richieste del lavoratore relative al ripristino del rapporto di lavoro, escludendo la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia. Nello stesso senso, v. Cass. n. 5507 del 2011; v. anche Cass. N. 4130 del 2014 secondo cui
"Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato"). 20. Deve invece escludersi che possa "continuare" in capo alla cessionaria, un rapporto di lavoro non più esistente all'epoca del trasferimento, cioè definitivamente cessato in fatto e anche de iure, per la mancata impugnativa dell'atto di recesso. 21. Nell'ipotesi in cui, come accade nella fattispecie in esame, in epoca anteriore al trasferimento, sia stato intimato il licenziamento (sia in connessione con la cessione e sia per autonomo giustificato motivo oggettivo), la norma di garanzia di cui all'art. 2112 cc, può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente. Solo la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria. 22. La declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo - sul piano logico e su quello giuridico - rispetto all'accertamento del trasferimento
d'azienda e dei suoi effetti…” .
La datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova del fatto Controparte_3 costituente il giustificato motivo oggettivo indicato nel testo della missiva di recesso , limitandosi a riconnettere il licenziamento alla disdetta da parte di
del contratto di affidamento in gestione del reparto di macelleria e Pt_1 gastronomia , che come detto va riqualificato come affitto di ramo d'azienda.
Ma, a parte il fatto che a norma del quarto comma dell'art. 2112 cc. la cessione del ramo di azienda non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, appare decisiva la circostanza che il reparto macelleria e
10 gastronomia non sia mai stato chiuso e, quindi, il posto di lavoro del ricorrente non sia stato mai soppresso.
Infatti il reparto macelleria e gastronomia del punto vendita , con tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività , dopo il licenziamento dell' è stato dapprima gestito direttamente da CP_1 [...]
− circostanza questa comprovata dalla documentazione Parte_1 fotografica di cui agli allegati nn. 4 e 5 al ricorso e dal dato oggettivo e pacifico rappresentato dalla mancata chiusura del reparto di macelleria e gastronomia che è sempre rimasto aperto a pubblico − e poi da quest'ultima dato in gestione in data 24\11\2022 a . Controparte_2
Il posto di lavoro ricoperto dal ricorrente non è stato soppresso ed il lavoratore sarebbe dovuto transitare nell'organico della i Parte_1 sensi dell'art. 2112 cc., ciò che però è stato impedito dall'atto di recesso datoriale adottato contestualmente alla retrocessione del ramo di azienda...”
In relazione alle censure di parte appellante si osserva quanto segue.
Effettivamente il contratto di affido in gestione di reparto con delega per l'incasso stipulato tra le parti può essere qualificato come contratto atipico a causa mista piuttosto che come mero contratto di affitto di ramo d'azienda in quanto presenta alcune peculiarità rispetto allo schema tipico di quest'ultimo contratto che richiamano lo schema dell'appalto di servizi e quello del contratto di locazione.
Tuttavia, come emerge dalla lettura del contratto e della sua successiva modifica, la causa prevalente di tale contratto atipico è quella di affitto di ramo d'azienda considerato, tra l'altro, che è previsto che sia il gestore a pagare il corrispettivo a proprietaria del ramo di azienda e non viceversa, aspetto Parte_1 saliente che differenzia il contratto per cui è causa da quello di appalto di servizi,
e che la locazione dell'immobile ha carattere evidentemente marginale nell'ambito della regolamentazione del contratto tanto che nello stesso si indica esplicitamente che le disposizioni di cui agli articoli 1576-1577 c.c e 1609 c.c
“ si applicheranno in quanto compatibili”.
La prevalenza della causa del contratto di affitto di azienda emerge sin dalla premessa del contratto in cui non si dichiara mera Parte_1 proprietaria dell'immobile ove viene svolta l'attività commerciale, ma
“proprietaria di un ramo di azienda commerciale sito in Rimini nella S.S.
11 Adriatica 335 Ang. Casalecchio per la vendita al minuto di prodotti alimentari
e non alimentari” e si dichiara Parte_3
“interessata alla gestione del reparto suddetto” e non ad una generica conduzione di locali commerciali.
Nel contratto è, inoltre, precisato che: “è ad esclusivo carico del Gestore
l'ottenimento di ogni autorizzazione (ivi compresa quella sanitaria) necessaria per l'esercizio della propria attività…” e “ Il gestore… si impegna a tenere indenne la Proprietaria da qualsiasi sanzione e/o richiesta risarcitoria che dovesse essere avanzata dalla Pubblica Amministrazione e/o da terzi in relazione all'esercizio del commercio nei locali e con le attrezzature oggetto del presente contratto” .
Particolarmente indicativi per la qualificazione del contratto per cui è causa come contratto atipico misto come avente causa prevalente l'affitto di ramo d'azienda sono l'art. 5 del contratto che detta norme stringenti in relazione all'attività e ai prodotti del gestore e l'art. 6 intitolato “igiene e sicurezza”.
L'articolo 4 intitolato “ Personale dipendente” in cui si stabilisce che il gestore avrà facoltà di assumere personale alle proprie dipendenze e si fissano una serie di obblighi di comunicazione in capo al gestore in relazione al personale dipendente mostra, poi, chiaramente che il suddetto contratto non ha causa prevalente nella locazione.
La disciplina del corrispettivo contenuta nell'articolo 10, inoltre, che prevede che il corrispettivo per l'affido in gestione dei reparti è determinato da una quota variabile e che deve essere pagato dal gestore porta a far escludere la sussistenza della prevalenza sia della causa del contratto di appalto sia di quella del contratto di locazione, mentre è in linea con la causa del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Analogamente il successivo accordo con cui sono state apportate modifiche al corrispettivo sono in linea con tale causa prevalente di affitto di ramo d'azienda.
Parimenti la previsione contenuta nell'art. 12 intitolato “ Delega alla proprietaria per l'incasso” in cui viene previsto che “ Il Gestore provvederà ad installare, a proprie spese, nel reparto di propria competenza, misuratori fiscali, come previsto dalla Legge 18/83, provvedendo ad emettere scontrino fiscale al termine di ciascuna operazione di vendita” e l'art. 29 intitolato “
Divieto di concorrenza” sono conformi alla causa del contratto di affitto di ramo
12 d'azienda.
Si evidenzia, poi, che non è dirimente in senso contrario la sentenza della Corte di Cassazione n.26881/24 citata dalla società appellante se letta nella sua interezza e considerato il contenuto della sentenza della Corte d'appello a cui si riferisce.
Come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza d'appello, a cui fa riferimento la sentenza della Cassazione, la causa aveva ad oggetto solo l'applicazione dell'art. 29 del dlgs n 276/2003, mentre in tale causa non si doveva verificare se il contratto potesse essere qualificato o avere causa prevalente di affitto di ramo d'azienda.
Si legge, infatti, nella sentenza d'appello: “ Ad avviso di questo collegio, in base
a tali elementi essenziali del contratto deve escludersi che ricorra un appalto, indipendentemente dal fatto che si qualifichi, invece, l'affidamento delreparto come affitto di ramo d'azienda o altro. Sono inconferenti gli argomenti utilizzati dal Tribunale per escludere che si versi in un affitto di ramo d'azienda…è una problematica estranea al caso in esame…in ogni caso l'affitto di ramo di azienda non sarebbe certo escluso dal fatto che il reparto pescheria non aveva personale assegnato già alla data dell'affitto: l'art.2555 c.c. richiede solo che
l'azienda, o un suo ramo, abbia un'autonomia produttiva data dall'insieme dei beni necessari a svolgere l'attività produttiva il ramo d'azienda, mentre non è necessario che abbia del personale già assegnato”.
La Suprema Corte, inoltre, nella suddetta sentenza a rigore non qualifica il contratto per cui è causa come contratto di appalto o ritiene prevalente la causa dell'appalto, ma nell'ottica della tutela dei lavoratori si limita a stabilire che: “
Al contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in forza del quale il titolare dell'impresa cede la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altro soggetto, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultimo, è applicabile il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, nella formulazione ratione temporis vigente, se dall'analisi del regolamento contrattuale, intesa a verificare l'interesse economico concreto che sorregge l'operazione, è possibile evincere un'ipotesi di decentramento e dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa.”
13 Si osserva, peraltro, che nella fattispecie per cui è causa il reparto era preesistente, come si evince dall'articolo n.5 in cui viene disciplinata la modalità di pagamento del corrispettivo da versarsi da parte del gestore per le merci e per le attrezzature.
Da quanto sopra esposto deriva che si deve ritenere che si tratti di contratto atipico misto in cui è prevalente la causa del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Ne consegue, pertanto, che al contratto di affido in gestione di reparto con delega all'incasso, stante la disciplina dei contratti atipici misti, si deve applicare la disciplina del contratto di affitto di ramo di azienda.
Come asserito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte ( Cass. S.U. n.
11656/2008), infatti,“In tema di contratto misto (nella specie, di vendita e di appalto), la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.” e ( Cass. civ n.
26485/2019, n. 17855/2023, n. 26874/2023) “In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti
(cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono
a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto c.d. di "banqueting" per
l'organizzazione di un banchetto di nozze, nel quale ravvisava la prevalenza degli elementi dell'appalto di servizi, aveva accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi in applicazione dell'art. 1667, comma 2, c.c.).
Da quanto sopra esposto deriva che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2112 c.c.
Né in contrario sono condivisibili le considerazioni di parte appellante in merito
14 all'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c. per difetto di continuità aziendale.
Si evidenzia, infatti, che il ramo d'azienda non è certo cessato a causa della temporanea risistemazione dello stesso come si evince chiaramente dalla stessa documentazione fotografica prodotta dall'appellante ( cfr. doc n.10).
Nella foto prodotta dalla società si vede, infatti, il reparto gastronomia confinato con un telo in cui è affisso un cartello in cui si legge “ Ci scusiamo per il disagio dovuto al cambio gestione”.
Da ciò si evince chiaramente che non vi è stata alcuna cessazione del ramo d'azienda costituito dal reparto gastronomia che non è stato definitivamente chiuso, ma solo una riorganizzazione dello stesso.
Da quanto sopra esposto deriva che correttamente il giudice di primo grado ha applicato alla fattispecie per cui è causa l'art. 2112 c.c. e, stante il disposto di tale norma, ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato a CP_1
.
[...]
I primi tre motivi di appello devono, quindi, essere rigettati.
Il relazione al quarto motivo di appello si osserva quanto segue.
Nel corso del presente giudizio di appello è stata disposta da questa Corte, come richiesto all'appellante, l'acquisizione della documentazione relativa all'insinuazione al passivo di nella liquidazione giudiziale di Controparte_1
e alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia fatta dal CP_3 medesimo e ai conseguenti pagamenti effettuati a suo favore.
Dalla documentazione è risultato che il credito dell'appellato, a seguito di domanda di insinuazione al passivo, è stato ammesso per € 2.478,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e per
€ 5.991,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex d. lgs. n. 80/92 oltre accessori.
E' emerso, altresì, che , a seguito della richiesta di intervento Controparte_1
CP_ del fondo di garanzia, ha incassato da in data 22/5/2024 euro 3.453,35 lordi, pari a netti € 2.677,61, a titolo di differenze retributive riferite al periodo “dal
01/08/2022 al 30/09/2022” ed euro 2.478,10 lordi, pari a netti € 2.190,42, a titolo di TFR.
15 Ne consegue, quindi, che , avendo già ricevuto tali somme dal Controparte_1
Fondo di garanzia, deve essere condannato, onde evitare duplicazioni, a restituire all'appellante la somma netta di euro € 4.868,03 oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Né in contrario sono persuasive le deduzioni di n merito all'eventuale CP_1
CP_ non debenza di quanto percepito dallo stesso da parte di
Si evidenzia, infatti, che il lavoratore non ha provveduto ad effettuare alcuna CP_ restituzione delle somme ad non l'ha chiamato nel presente giudizio e che CP_ non gli ha chiesto alcuna restituzione. CP_ Si osserva, inoltre, che, comunque, una volta pagato il lavoratore si surroga nella posizione del medesimo e può agire nei confronti del datore di lavoro per il recupero delle somme erogate.
Il quarto motivo di appello deve, quindi, essere accolto nei termini di cui sopra.
Ne consegue, pertanto, che in parziale accoglimento dell'appello CP_1
deve essere condannato a restituire a la somma
[...] Parte_1 netta di euro 4868,03 oltre interessi legali dal pagamento al saldo e deve essere confermata per il resto la sentenza impugnata
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e devono essere compensate nella Parte_1 Controparte_1 misura di un quarto.
Le restanti spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di
. Parte_1
Devono essere compensate le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti considerato l'oggetto dell'appello e la decisione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 718/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello condanna a restituire Controparte_1
a la somma netta di euro 4868,03 oltre interessi legali dal Parte_1 pagamento al saldo e conferma per il resto la sentenza impugnata
2) Condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, previa compensazione di un quarto, per il primo grado di giudizio nella restante somma di euro 2100,00 per compensi
16 oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio nella restante somma di euro 1800,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti
Così deciso in Bologna, il 18 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott.RI IT RI
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. RI IT RI Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.718/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Rimini sezione lavoro n.266/2024 pubblicata in data 26 settembre
2024 promossa con ricorso depositato in data 2 novembre 2024 da:
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Perugia Corso Vannucci n.47 presso e nello studio degli avv. Francesco
NI e IA TT che la rappresentano e difendono come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 elettivamente domiciliato a Rimini via Antonio e Leonida Valentini n.15 presso e nello studio dell'avv. Gianluca Ghinelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
Controparte_2
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a San
Benedetto del Tronto Corso Giuseppe Mazzini n. 27 presso e nello studio degli avv. Giuseppe Vallesi, Simone Vallesi e Piergiovanni Vallesi che la rappresentano e difende come da procura in atti
APPELLATA
1 Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: licenziamento
CONCLUSIONI: come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 18/09/2025 udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. RI IT RI, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti Controparte_1 di , accertava che Parte_1 CP_3 Controparte_2 CP_1
nel periodo 29\04\2021-30\09\2022 aveva prestato ininterrotta attività
[...] lavorativa di natura subordinata con qualifica di banconista addetto alla gastronomia inquadrato al terzo livello del CCNL terziario distribuzione servizi
Confcommercio in favore di e che tra questa ed Controparte_3 [...]
era intervenuto un trasferimento d'azienda ex art. 2112 cc. e Parte_1 dichiarava conseguentemente l'illegittimità del licenziamento intimato allo stesso con decorrenza 30\09\2022.
Dichiarava estinto il rapporto lavorativo instaurato tra le suddette parti e condannava a corrispondergli, a titolo di indennità Parte_1 risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale e differenze retributive, la somma complessiva di € 21.654,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Rigettava la domanda presentata da nei confronti di Parte_2 CP_2
e dichiarava l'improcedibilità della domanda presentata da
[...] Parte_2 nei confronti di in liquidazione giudiziale. CP_3
In particolare in tale ricorso deduceva di aver svolto nel Controparte_1 periodo dal 29\04\2021 al 30\09\2022 ininterrotta attività lavorativa di natura subordinata con qualifica di banconista addetto alla gastronomia inquadrato al terzo livello del CCNL Terziario Distribuzione Servizi Confcommercio in favore di che subentrata in data 14\11\2013 alla ditta Controparte_3 [...]
a cui con contratto in data 09\09\2011 Eurospin Parte_3
2 Tirrenica S.p.a. aveva affidato la gestione del reparto macelleria e gastronomia del proprio punto vendita sito a Rimini SS Adriatica 335 angolo Via Casalecchio.
Sosteneva di essere stato illegittimamente licenziato di fatto in data 30\09\2022 per giustificato motivo oggettivo asseritamente consistente nella disdetta operata in data 30\09\2022 da e sosteneva che questa dal Parte_1 giorno successivo aveva iniziato a gestire direttamente con propri dipendenti il reparto macelleria e gastronomia del punto vendita di Rimini salvo poi affidarne la gestione in data 24\11\2022 a . Controparte_2
Deduceva che non sussistesse il fatto posto a fondamento del licenziamento in quanto sosteneva che vi fosse stato un trasferimento d'azienda che non poteva essere causa di licenziamento come stabilito dall'art. 2112 c.c. e chiedeva, quindi, il suo annullamento con condanna delle tre società convenute CP_3
di cui è stata dichiarata la liquidazione giudiziale nelle more del giudizio,
[...]
e al pagamento della indennità Parte_1 Controparte_2
Co risarcitoria ex art. 18 Lav. e delle maturate differenze retributive per un importo totale lordo di € 9.102,75 costituita dalla sommatoria della mensilità di agosto 2022 pari ad € 2.205,61 e della mensilità di settembre 2022 comprensiva di TFR pari ad € 6.897,14. si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso Parte_1 sostenendo che non fosse applicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c. al contratto di affido in gestione di reparto.
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per inapplicabilità Controparte_2 dell'art. 2112 c.c. e sostenendo di non essere, comunque, interessata dal fenomeno successorio determinato dalla retrocessione di azienda. che nelle more del giudizio veniva sottoposta a liquidazione CP_3 giudiziale, nonostante la rituale riassunzione del giudizio, rimaneva contumace.
Il tribunale di Rimini sezione lavoro decideva come sopra indicato.
2. Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello sosteneva che il tribunale avesse errato nel qualificare lo schema causale del contratto di affido in gestione di reparto come affitto di ramo d'azienda e deduceva che in un contenzioso avente il medesimo oggetto la Corte di Cassazione con sentenza n.26881/2024 aveva qualificato tale contratto come atipico.
Sosteneva che anche in considerazione di detta pronuncia il contratto di affido
3 in gestione dovesse essere qualificato come contratto atipico riconducibile nell'ambito qualificatorio dell'appalto di servizi ex art. 29 dlgs n. 276/2003 previa verifica dei presupposti indicati dalla Cassazione.
Deduceva, quindi, l'infondatezza delle domande svolte dal lavoratore in relazione al licenziamento e che, quindi, fosse errata la condanna al pagamento dell'indennità ex dlgs n. 23/2015, al pagamento delle spettanze retributive e del
TFR.
Con il secondo motivo di appello sosteneva, poi, in via gradata che il contratto di affido in gestione di reparto fosse riconducibile alla locazione.
Con il terzo motivo di appello censurava, altresì, la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto applicabile il disposto di cui all'art. 2112 c.c. sull'erroneo presupposto dell'avvenuta gestione diretta del reparto macelleria gastronomia da parte della stessa dopo la cessazione della gestione dell'affidatario CP_3 affermando, quindi, che non vi era stata continuità aziendale che costituiva il necessario presupposto dell'art. 2112 c.c.
Con il quarto motivo di appello evidenziava, infine, che il lavoratore in relazione alle differenze retributive richieste alla stessa avrebbe potuto presentare domanda di ammissione al passivo alla liquidazione giudiziale di e CP_3 intervenire nel fondo di garanzia.
Chiedeva, quindi, che la Corte d'appello, previa richiesta di informazioni al CP_ curatore e a in merito alla percezione di somme a titolo di differenze retributive per i mesi di agosto e settembre 2022 e per il TFR per complessivi euro 9.102,75, rigettasse la relativa domanda di pagamento di tali crediti svolta nei suoi confronti.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza appellata, la Corte
d'appello rigettasse tutte le domande proposte da perché Controparte_1 inammissibili e infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, lo condannasse alla restituzione in favore di della complessiva somma di € Parte_1
27.156,96, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Si costituiva con memoria depositata in data 16 aprile 2025 Controparte_1 chiedendo che in via preliminare fosse dichiarata l'inammissibilità dell'appello e che nel merito fosse rigettato l'appello.
Si costituiva con memoria depositata in data 15 aprile 2025 Controparte_2 chiedendo in via principale che venisse confermata, anche con diversa
4 motivazione la sentenza appellata nella parte in cui aveva respinto come infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta da nei Controparte_1 confronti della stessa ed, in subordine, nella contestata ipotesi in cui fosse stata ravvisata una qualche fondatezza di tale domanda che la Corte d'appello, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado, dichiarasse tenuta e condannasse a sollevare e Parte_1 manlevare la stessa tenendola indenne dalle pretese di ed a Controparte_1 pagare direttamente allo stesso tutte le somme che gli fossero state riconosciute dovute in relazione ai fatti e per i motivi per cui è causa, anche per spese e competenze di causa e/o, comunque, a rifondere, pagare e restituire, in favore della medesima tutto quanto questa fosse tenuta a corrispondere al lavoratore.
La causa, istruita con la produzione di documenti e l'istruttoria orale espletata in primo grado, veniva discussa e decisa all'udienza del 18 settembre 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Si ritiene, innanzitutto, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da in maniera assolutamente generica sia infondata Controparte_1 in quanto i motivi di appello proposti da sono specifici. Parte_1
Tanto premesso si ritiene di esaminare congiuntamente i primi tre motivi di appello stante la loro stretta connessione.
In relazione agli stessi si osserva quanto segue.
Occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado censurata da parte appellante in relazione alla qualificazione del contratto denominato “Contratto di affido in gestione di reparto con delega per l'incasso” intercorso tra l'appellante e prima e, poi, Parte_3
(cfr. doc n. 1 e 2 di parte appellata), come contratto di affitto di CP_3 azienda.
Nella stessa si legge: “Ai fini dell'accertamento della sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento è necessario in via preliminare analizzare ed interpretare il contratto con il quale a affidato Parte_1 prima alla ditta e poi a far data Parte_3 dal 14\11\2013 a la gestione del reparto macelleria e Controparte_3 gastronomia del punto vendita sito a Rimini (RN) SS Adriatica 335 angolo Via
Casalecchio.
Il suddetto contratto è qualificato come “CONTRATTO DI AFFIDO IN
5 GESTIONE DI REPARTO CON DELEGA PER L'INCASSO ” e prevede la messa a disposizione di una porzione del suddetto punto vendita per lo svolgimento della attività aziendale di vendita di prodotti di gastronomia e macelleria con l'utilizzo esclusivo da parte della ditta esterna di proprio personale.
Se tali elementi sembrerebbero ricondurre la fattispecie al contratto atipico di
“affidamento di reparto”, sussistono diversi indici che inducono ad escludere tale qualificazione in favore della più corretta configurabilità del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Il contratto in esame , dopo avere premesso che “ è ad esclusivo carico del
Gestore l'ottenimento di ogni autorizzazione (ivi compresa quella sanitaria) necessaria per l'esercizio della propria attività“ ed al punto 2 che oggetto dell'affidamento è “ …la gestione del reparto di macelleria e gastronomia del proprio punto vendita di Rimini nella S.S. Adriatica 335 ang. Casalecchio affinché lo gestisca in proprio previa comunicazione al Comune competente per territorio…(in altre parole previa effettuazione della CI : disponendo allora la Risoluzione n. 122063 del 3 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo
Economico che “…la gestione di reparto si differenzia dal subingresso per trasferimento in gestione dell'azienda in quanto, nel primo caso, l'azienda e
l'autorizzazione correlata continuano a rimanere in capo al titolare mentre nel caso di sub ingresso il subentrante deve effettuare la ai fini CP_6 dell'intestazione pro tempore del titolo legittimante l'esercizio dell'attività” ) , al punto 5 prevede che “…il gestore resta obbligato a gestire direttamente ed in piena autonomia il reparto…Il Gestore si obbliga inoltre ad effettuare tutti gli acquisti del proprio reparto di macelleria e gastronomia presso la società valore delle merci relative all'impianto iniziale Controparte_7
(merci derivanti da inventario in contraddittorio e consegne fino al giorno di apertura compreso), sarà addebitato dalla Proprietaria in quattro rate…La
Proprietaria provvederà alla cessione delle attrezzature di reparto il cui pagamento sarà addebitato al Gestore in quattro rate …” (ciò che significa che
i beni aziendali non erano quindi semplicemente “affidati” alla ditta affidataria ma erano espressamente ceduti dietro pagamento rateale ) , al punto 12 dello stesso contratto rubricato “Delega alla proprietaria per l'incasso” si legge espressamente che “Il Gestore provvederà ad installare, a proprie spese, nel
6 reparto di propria competenza, misuratori fiscali, come previsto dalla legge
18/83, provvedendo ad emettere scontrino fiscale al termine di ciascuna operazione di vendita…le parti convengono che la Proprietaria incasserà per conto del Gestore i corrispettivi di vendita dei prodotti venduti da quest'ultimo, secondo le modalità di cui all'allegato sub 1…” mentre all'allegato sub. 1 è stabilito che “…la gestione del reparto avvenga in completa autonomia fiscale
(oltre che operativa), l'emissione dello scontrino fiscale al termine di ciascuna operazione di vendita compete al Gestore…: ciò che dimostra che la ditta affidataria fosse anche fiscalmente autonoma , provvedendo ad incassare direttamente dai clienti e non da . Pt_1
Indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti, l'operazione contrattuale dalle stesse posta in essere va quindi qualificata come un contratto di affitto di ramo d'azienda completamente e fiscalmente autonoma (cfr.
Risoluzione n. 103791 del 3 maggio 2012 del Ministero dello Sviluppo
Economico : “ nel caso in cui si tratti di cessione di ramo di azienda, per tale intendendo il trasferimento di un reparto commerciale ad altro soggetto che lo gestisca autonomamente anche dal punto di vista fiscale, sorge l'obbligo del rispetto dell'art. 2556 c.c.” a nulla rilevando il mancato rispetto dei requisiti formali previsti da tale disposizione ) con conseguente applicabilità delle garanzie di cui all'art. 2112 cc. non essendo decisiva per la sua esclusione
l'assenza di dipendenti (cfr. sul punto la sentenza n. 45/2023 della Corte Appello
Firenze ).
Nel caso di specie, infatti , la società concedente non si è limitata alla mera messa a disposizione di uno spazio commerciale di sua titolarità, ma ha altresì messo a disposizione della affittuaria gli impianti, le attrezzature ed addirittura le forniture di merce realizzando così un trasferimento dell'intera attività economica relativa al reparto di macelleria e gastronomia del proprio punto vendita sito a Rimini SS Adriatica 335 angolo Via Casalecchio.
Appare pertanto configurabile un affitto di ramo d'azienda ai sensi dell'art.
2112 cc. atteso che le parti hanno inteso mutare esclusivamente la titolarità dell'attività economica, mantenendo tuttavia l'identità del reparto oggetto di trasferimento .
Si verte quindi in ipotesi di retrocessione del contratto di affitto di ramo
d'azienda all'originario cedente , ipotesi questi compitamente esaminata dalla
7 sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 8039 dell'11/03/2022 di cui si riporta un significativo stralcio : “…11. Secondo un orientamento consolidato, la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cc. ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato. Ad integrare le condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, è sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima. L'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali costituiscono un indice probatorio di tale continuità (v. Cass. n. 26808 del 2018; n. 12771 del
2012). 12. Questa nozione di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda è coerente con la disciplina in materia dell'Unione Europea (Dir. 12 marzo 2001,
2001/23/CE, che ha proceduto alla codificazione della Dir. 14 febbraio 1977,
77/187/CEE, come modificata dalla Dir. 29 giugno 1998, 98/50/CE) secondo cui " è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria" (Dir. n. 23 del 2001, art. 1, n. 1). 13. Alla luce di tali premesse, correttamente la fattispecie oggetto di causa, di affidamento in gestione ad altra società di un ramo d'azienda, comprensivo dei lavoratori ad esso addetti, è stata ricondotta dai giudici di merito alla cornice normativa di cui all'art. 2112 cc., anche in relazione al successivo segmento del rapporto tra le due società, concretatosi nella retrocessione alla originaria cedente del ramo oggetto dell'affidamento in gestione. 14. Questa S.C. ha chiarito che, in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 cc. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua
l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento (v. Cass. N. 23765 del 2018; n. 16255 del 2011). 15. Nella fattispecie per cui è causa, la Corte di merito ha individuato il fondamento normativo del diritto dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro alle
8 dipendenze della…, originaria cedente e poi retrocessionaria, nell'art. 2112 cc.
…,che deve trovare applicazione anche in ipotesi di retrocessione…16. L'art.
2112 cc., al comma 4, disciplina la fattispecie del licenziamento intervenuto in concomitanza con il trasferimento dell'azienda e prevede che "ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento".17. Da tale previsione discende che, in caso di trasferimento
d'azienda, l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicché il trasferimento non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, purché questo abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo (v. Cass, n. 11410 del 2018; n. 15495 del 2008). 18. La tutela prevista dall'art. 2112 cc. in caso di trasferimento
d'azienda o di ramo, come si ricava dal comma 1, chiara lettera ("In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva i diritti che ne derivano"), è affidata all'automatica
"continuazione" del rapporto di lavoro con il cessionario e alla "conservazione" dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale duplice effetto presuppone, dal punto di vista logico e giuridico, la vigenza del rapporto di lavoro in capo alla cedente al momento del trasferimento, vigenza che può essere effettiva ma anche virtuale, quale conseguenza dell'annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro. 19. Al riguardo, questa Corte ha precisato che, in tema di trasferimento d'azienda,
l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce, ai sensi dell'art. 2112 cc., in capo al cessionario, dovendosi escludere che osti a tale soluzione l'applicazione CP_ della 77/187/CE, la quale prevede - secondo l'interpretazione offerta dalla
Corte di giustizia CE (cfr. sentenze 12 marzo 1998, C319/94, 11 luglio 1985, C-
105/84, e 7 febbraio 1985, C-19/83) - che i lavoratori licenziati in contrasto con la direttiva debbono essere considerati dipendenti alla data del trasferimento, senza pregiudizio per la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai
9 lavoratori (v. Cass. N. 8641 del 2010; nella specie, la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto che, a seguito dell'annullamento del licenziamento, sussistesse la legittimazione passiva anche del cessionario per le richieste del lavoratore relative al ripristino del rapporto di lavoro, escludendo la necessità di una pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia. Nello stesso senso, v. Cass. n. 5507 del 2011; v. anche Cass. N. 4130 del 2014 secondo cui
"Il rapporto di lavoro del lavoratore, illegittimamente licenziato prima del trasferimento di azienda, continua con il cessionario dell'azienda qualora, per effetto della sentenza intervenuta tra le parti originarie del rapporto, il recesso sia stato annullato"). 20. Deve invece escludersi che possa "continuare" in capo alla cessionaria, un rapporto di lavoro non più esistente all'epoca del trasferimento, cioè definitivamente cessato in fatto e anche de iure, per la mancata impugnativa dell'atto di recesso. 21. Nell'ipotesi in cui, come accade nella fattispecie in esame, in epoca anteriore al trasferimento, sia stato intimato il licenziamento (sia in connessione con la cessione e sia per autonomo giustificato motivo oggettivo), la norma di garanzia di cui all'art. 2112 cc, può operare solo a condizione che sia dichiarata la nullità o l'illegittimità del licenziamento, con le conseguenze a ciò connesse in termini di ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente. Solo la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'atto di recesso consentono di considerare il lavoratore dipendente della cedente al momento della cessione, con trasferimento e continuazione del suo rapporto di lavoro in capo alla cessionaria. 22. La declaratoria di nullità del licenziamento o il suo annullamento costituiscono dunque un dato pregiudiziale ed autonomo - sul piano logico e su quello giuridico - rispetto all'accertamento del trasferimento
d'azienda e dei suoi effetti…” .
La datrice di lavoro non ha fornito alcuna prova del fatto Controparte_3 costituente il giustificato motivo oggettivo indicato nel testo della missiva di recesso , limitandosi a riconnettere il licenziamento alla disdetta da parte di
del contratto di affidamento in gestione del reparto di macelleria e Pt_1 gastronomia , che come detto va riqualificato come affitto di ramo d'azienda.
Ma, a parte il fatto che a norma del quarto comma dell'art. 2112 cc. la cessione del ramo di azienda non può essere di per sé ragione giustificativa di licenziamento, appare decisiva la circostanza che il reparto macelleria e
10 gastronomia non sia mai stato chiuso e, quindi, il posto di lavoro del ricorrente non sia stato mai soppresso.
Infatti il reparto macelleria e gastronomia del punto vendita , con tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività , dopo il licenziamento dell' è stato dapprima gestito direttamente da CP_1 [...]
− circostanza questa comprovata dalla documentazione Parte_1 fotografica di cui agli allegati nn. 4 e 5 al ricorso e dal dato oggettivo e pacifico rappresentato dalla mancata chiusura del reparto di macelleria e gastronomia che è sempre rimasto aperto a pubblico − e poi da quest'ultima dato in gestione in data 24\11\2022 a . Controparte_2
Il posto di lavoro ricoperto dal ricorrente non è stato soppresso ed il lavoratore sarebbe dovuto transitare nell'organico della i Parte_1 sensi dell'art. 2112 cc., ciò che però è stato impedito dall'atto di recesso datoriale adottato contestualmente alla retrocessione del ramo di azienda...”
In relazione alle censure di parte appellante si osserva quanto segue.
Effettivamente il contratto di affido in gestione di reparto con delega per l'incasso stipulato tra le parti può essere qualificato come contratto atipico a causa mista piuttosto che come mero contratto di affitto di ramo d'azienda in quanto presenta alcune peculiarità rispetto allo schema tipico di quest'ultimo contratto che richiamano lo schema dell'appalto di servizi e quello del contratto di locazione.
Tuttavia, come emerge dalla lettura del contratto e della sua successiva modifica, la causa prevalente di tale contratto atipico è quella di affitto di ramo d'azienda considerato, tra l'altro, che è previsto che sia il gestore a pagare il corrispettivo a proprietaria del ramo di azienda e non viceversa, aspetto Parte_1 saliente che differenzia il contratto per cui è causa da quello di appalto di servizi,
e che la locazione dell'immobile ha carattere evidentemente marginale nell'ambito della regolamentazione del contratto tanto che nello stesso si indica esplicitamente che le disposizioni di cui agli articoli 1576-1577 c.c e 1609 c.c
“ si applicheranno in quanto compatibili”.
La prevalenza della causa del contratto di affitto di azienda emerge sin dalla premessa del contratto in cui non si dichiara mera Parte_1 proprietaria dell'immobile ove viene svolta l'attività commerciale, ma
“proprietaria di un ramo di azienda commerciale sito in Rimini nella S.S.
11 Adriatica 335 Ang. Casalecchio per la vendita al minuto di prodotti alimentari
e non alimentari” e si dichiara Parte_3
“interessata alla gestione del reparto suddetto” e non ad una generica conduzione di locali commerciali.
Nel contratto è, inoltre, precisato che: “è ad esclusivo carico del Gestore
l'ottenimento di ogni autorizzazione (ivi compresa quella sanitaria) necessaria per l'esercizio della propria attività…” e “ Il gestore… si impegna a tenere indenne la Proprietaria da qualsiasi sanzione e/o richiesta risarcitoria che dovesse essere avanzata dalla Pubblica Amministrazione e/o da terzi in relazione all'esercizio del commercio nei locali e con le attrezzature oggetto del presente contratto” .
Particolarmente indicativi per la qualificazione del contratto per cui è causa come contratto atipico misto come avente causa prevalente l'affitto di ramo d'azienda sono l'art. 5 del contratto che detta norme stringenti in relazione all'attività e ai prodotti del gestore e l'art. 6 intitolato “igiene e sicurezza”.
L'articolo 4 intitolato “ Personale dipendente” in cui si stabilisce che il gestore avrà facoltà di assumere personale alle proprie dipendenze e si fissano una serie di obblighi di comunicazione in capo al gestore in relazione al personale dipendente mostra, poi, chiaramente che il suddetto contratto non ha causa prevalente nella locazione.
La disciplina del corrispettivo contenuta nell'articolo 10, inoltre, che prevede che il corrispettivo per l'affido in gestione dei reparti è determinato da una quota variabile e che deve essere pagato dal gestore porta a far escludere la sussistenza della prevalenza sia della causa del contratto di appalto sia di quella del contratto di locazione, mentre è in linea con la causa del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Analogamente il successivo accordo con cui sono state apportate modifiche al corrispettivo sono in linea con tale causa prevalente di affitto di ramo d'azienda.
Parimenti la previsione contenuta nell'art. 12 intitolato “ Delega alla proprietaria per l'incasso” in cui viene previsto che “ Il Gestore provvederà ad installare, a proprie spese, nel reparto di propria competenza, misuratori fiscali, come previsto dalla Legge 18/83, provvedendo ad emettere scontrino fiscale al termine di ciascuna operazione di vendita” e l'art. 29 intitolato “
Divieto di concorrenza” sono conformi alla causa del contratto di affitto di ramo
12 d'azienda.
Si evidenzia, poi, che non è dirimente in senso contrario la sentenza della Corte di Cassazione n.26881/24 citata dalla società appellante se letta nella sua interezza e considerato il contenuto della sentenza della Corte d'appello a cui si riferisce.
Come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza d'appello, a cui fa riferimento la sentenza della Cassazione, la causa aveva ad oggetto solo l'applicazione dell'art. 29 del dlgs n 276/2003, mentre in tale causa non si doveva verificare se il contratto potesse essere qualificato o avere causa prevalente di affitto di ramo d'azienda.
Si legge, infatti, nella sentenza d'appello: “ Ad avviso di questo collegio, in base
a tali elementi essenziali del contratto deve escludersi che ricorra un appalto, indipendentemente dal fatto che si qualifichi, invece, l'affidamento delreparto come affitto di ramo d'azienda o altro. Sono inconferenti gli argomenti utilizzati dal Tribunale per escludere che si versi in un affitto di ramo d'azienda…è una problematica estranea al caso in esame…in ogni caso l'affitto di ramo di azienda non sarebbe certo escluso dal fatto che il reparto pescheria non aveva personale assegnato già alla data dell'affitto: l'art.2555 c.c. richiede solo che
l'azienda, o un suo ramo, abbia un'autonomia produttiva data dall'insieme dei beni necessari a svolgere l'attività produttiva il ramo d'azienda, mentre non è necessario che abbia del personale già assegnato”.
La Suprema Corte, inoltre, nella suddetta sentenza a rigore non qualifica il contratto per cui è causa come contratto di appalto o ritiene prevalente la causa dell'appalto, ma nell'ottica della tutela dei lavoratori si limita a stabilire che: “
Al contratto atipico, a causa mista, adottato nella prassi della grande distribuzione commerciale, in forza del quale il titolare dell'impresa cede la gestione di un autonomo reparto, non preesistente, ad altro soggetto, con particolari obblighi contrattuali a carico di quest'ultimo, è applicabile il regime della responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, nella formulazione ratione temporis vigente, se dall'analisi del regolamento contrattuale, intesa a verificare l'interesse economico concreto che sorregge l'operazione, è possibile evincere un'ipotesi di decentramento e dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l'utilizzazione della prestazione lavorativa.”
13 Si osserva, peraltro, che nella fattispecie per cui è causa il reparto era preesistente, come si evince dall'articolo n.5 in cui viene disciplinata la modalità di pagamento del corrispettivo da versarsi da parte del gestore per le merci e per le attrezzature.
Da quanto sopra esposto deriva che si deve ritenere che si tratti di contratto atipico misto in cui è prevalente la causa del contratto di affitto di ramo d'azienda.
Ne consegue, pertanto, che al contratto di affido in gestione di reparto con delega all'incasso, stante la disciplina dei contratti atipici misti, si deve applicare la disciplina del contratto di affitto di ramo di azienda.
Come asserito dalla giurisprudenza costante della Suprema Corte ( Cass. S.U. n.
11656/2008), infatti,“In tema di contratto misto (nella specie, di vendita e di appalto), la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti (cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente.” e ( Cass. civ n.
26485/2019, n. 17855/2023, n. 26874/2023) “In tema di contratto misto, la relativa disciplina giuridica va individuata in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti
(cosiddetta teoria dell'assorbimento o della prevalenza), senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi, che sono voluti dalle parti e concorrono
a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S. C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad un contratto c.d. di "banqueting" per
l'organizzazione di un banchetto di nozze, nel quale ravvisava la prevalenza degli elementi dell'appalto di servizi, aveva accolto l'eccezione di decadenza dalla garanzia per i vizi in applicazione dell'art. 1667, comma 2, c.c.).
Da quanto sopra esposto deriva che, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 2112 c.c.
Né in contrario sono condivisibili le considerazioni di parte appellante in merito
14 all'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2112 c.c. per difetto di continuità aziendale.
Si evidenzia, infatti, che il ramo d'azienda non è certo cessato a causa della temporanea risistemazione dello stesso come si evince chiaramente dalla stessa documentazione fotografica prodotta dall'appellante ( cfr. doc n.10).
Nella foto prodotta dalla società si vede, infatti, il reparto gastronomia confinato con un telo in cui è affisso un cartello in cui si legge “ Ci scusiamo per il disagio dovuto al cambio gestione”.
Da ciò si evince chiaramente che non vi è stata alcuna cessazione del ramo d'azienda costituito dal reparto gastronomia che non è stato definitivamente chiuso, ma solo una riorganizzazione dello stesso.
Da quanto sopra esposto deriva che correttamente il giudice di primo grado ha applicato alla fattispecie per cui è causa l'art. 2112 c.c. e, stante il disposto di tale norma, ha ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato a CP_1
.
[...]
I primi tre motivi di appello devono, quindi, essere rigettati.
Il relazione al quarto motivo di appello si osserva quanto segue.
Nel corso del presente giudizio di appello è stata disposta da questa Corte, come richiesto all'appellante, l'acquisizione della documentazione relativa all'insinuazione al passivo di nella liquidazione giudiziale di Controparte_1
e alla richiesta di intervento del Fondo di Garanzia fatta dal CP_3 medesimo e ai conseguenti pagamenti effettuati a suo favore.
Dalla documentazione è risultato che il credito dell'appellato, a seguito di domanda di insinuazione al passivo, è stato ammesso per € 2.478,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e per
€ 5.991,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex d. lgs. n. 80/92 oltre accessori.
E' emerso, altresì, che , a seguito della richiesta di intervento Controparte_1
CP_ del fondo di garanzia, ha incassato da in data 22/5/2024 euro 3.453,35 lordi, pari a netti € 2.677,61, a titolo di differenze retributive riferite al periodo “dal
01/08/2022 al 30/09/2022” ed euro 2.478,10 lordi, pari a netti € 2.190,42, a titolo di TFR.
15 Ne consegue, quindi, che , avendo già ricevuto tali somme dal Controparte_1
Fondo di garanzia, deve essere condannato, onde evitare duplicazioni, a restituire all'appellante la somma netta di euro € 4.868,03 oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Né in contrario sono persuasive le deduzioni di n merito all'eventuale CP_1
CP_ non debenza di quanto percepito dallo stesso da parte di
Si evidenzia, infatti, che il lavoratore non ha provveduto ad effettuare alcuna CP_ restituzione delle somme ad non l'ha chiamato nel presente giudizio e che CP_ non gli ha chiesto alcuna restituzione. CP_ Si osserva, inoltre, che, comunque, una volta pagato il lavoratore si surroga nella posizione del medesimo e può agire nei confronti del datore di lavoro per il recupero delle somme erogate.
Il quarto motivo di appello deve, quindi, essere accolto nei termini di cui sopra.
Ne consegue, pertanto, che in parziale accoglimento dell'appello CP_1
deve essere condannato a restituire a la somma
[...] Parte_1 netta di euro 4868,03 oltre interessi legali dal pagamento al saldo e deve essere confermata per il resto la sentenza impugnata
Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e devono essere compensate nella Parte_1 Controparte_1 misura di un quarto.
Le restanti spese seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di
. Parte_1
Devono essere compensate le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti considerato l'oggetto dell'appello e la decisione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 718/2024 RGA così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello condanna a restituire Controparte_1
a la somma netta di euro 4868,03 oltre interessi legali dal Parte_1 pagamento al saldo e conferma per il resto la sentenza impugnata
2) Condanna a rifondere a le spese di Parte_1 Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio che liquida, previa compensazione di un quarto, per il primo grado di giudizio nella restante somma di euro 2100,00 per compensi
16 oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio nella restante somma di euro 1800,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge
3) Compensa le spese del presente grado di giudizio tra le altre parti
Così deciso in Bologna, il 18 settembre 2025
Il Consigliere est.
Dott.RI IT RI
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
17